§ 41.7.38 - D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:30/06/1951
Numero:574


Sommario
Art. 1.      Lo Statuto richiamato senz'altra indicazione nelle disposizioni che seguono è lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige contenuto nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 2.      Il Presidente della Giunta regionale quando interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri non ha diritto di voto.
Artt. 3. -7. 
Artt. 8. - 16. 
Artt. 17. - 22. 
Artt. 23. - 29. 
Artt. 30. -34. 
Art. 35.  [6]
Art. 36.  [7]
Art. 37.  [8]
Art. 38.  [9]
Art. 39.      Il Ministero del tesoro e la Regione, nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 8 dello Statuto, possono prescindere dai pareri di cui allo stesso articolo, qualora questi non siano [...]
Art. 40.  [10]
Artt. 41. - 44. 
Art. 45.  [12]
Art. 46.  [13]
Art. 47.      I presidenti delle Giunte provinciali esercitano, nelle materie indicate al primo comma dell'art. 16 dello Statuto, le attribuzioni spettanti all'autorità provinciale di pubblica sicurezza per i [...]
Art. 48.      Le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate:
Art. 49.      Tutte le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sono esercitate nell'ambito della Regione sotto la vigilanza del Commissario del Governo.
Art. 50.      Contro i provvedimenti dei questori, dei presidenti delle Giunte provinciali e delle altre autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al [...]
Art. 51.      Nella Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita per l'applicazione dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e prevista dall'art. 141 del [...]
Art. 52.      Nella Commissione per gli esercizi pubblici e nella Commissione esaminatrice delle guide e dei portatori alpini, corrieri e interpreti, istituite per l'applicazione, rispettivamente, degli [...]
Art. 53.      Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 51 e 52 sono nominate dal Commissario del Governo e sono convocate e presiedute dal presidente della Giunta provinciale.
Art. 54.      L'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato di cui all'art. 17 dello Statuto sono richiesti, nelle materie di rispettiva competenza, dal Presidente della Giunta regionale al [...]
Art. 55.  [14]
Art. 56.  [15]
Art. 57.  [16]
Art. 58.  [17]
Art. 59.  [18]
Art. 60.  [19]
Art. 61.  [20]
Art. 62.  [21]
Art. 63.  [22]
Art. 64.  [23]
Artt. 65.- 67. 
Art. 68.      Le attribuzioni che per la legge 3 dicembre 1931, numero 1580, contenente norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali, spettano al prefetto, sono trasferite nella Regione [...]
Art. 69.      I gruppi linguistici della provincia di Bolzano considerati nello Statuto sono l'italiano, il ladino ed il tedesco.
Art. 70.      Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della provincia di Bolzano e degli Enti locali in detta Provincia, gli interventi devono essere tradotti in italiano se pronunziati in [...]
Art. 71.      L'uso della lingua tedesca, ai sensi del terzo comma dell'art. 85 dello Statuto, da parte di organi e pubblici uffici situati nella provincia di Bolzano, o aventi competenza regionale, concerne [...]
Art. 72.      Nell'uso scritto della lingua tedesca da parte di organi e pubblici uffici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, la terminologia giuridica e amministrativa deve [...]
Art. 73.      Nelle Valli Ladine, in applicazione dell'art. 87 dello Statuto, può essere usato nella toponomastica locale, oltre che la lingua italiana e la lingua tedesca, anche il ladino.
Artt. 74. -82. 
Artt. 83. -85. 
Art. 86.  [27]
Art. 87.  [28]
Artt. 88. - 90. 
Art. 91.      Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.


§ 41.7.38 - D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

(G.U. 27 luglio 1951, n. 170)

 

     Art. 1.

     Lo Statuto richiamato senz'altra indicazione nelle disposizioni che seguono è lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige contenuto nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

 

          Art. 2.

     Il Presidente della Giunta regionale quando interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri non ha diritto di voto.

 

Titolo I

RINVIO DELLE LEGGI REGIONALI E PROVINCIALI.

IMPUGNAZIONE DELLE LEGGI DELLA REPUBBLICA,

DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE

 

          Artt. 3. -7. [1]

 

Titolo II

ACQUE E IMPIANTI ELETTRICI

 

          Artt. 8. - 16. [2]

 

Titolo III

AGRICOLTURA E CACCIA

 

          Artt. 17. - 22. [3]

 

Titolo IV

INDUSTRIA E COMMERCIO

 

          Artt. 23. - 29. [4]

 

Titolo V

COMUNICAZIONI E TRASPORTI

 

          Artt. 30. -34. [5]

 

Titolo VI

COMMERCIO CON L'ESTERO

 

          Art. 35. [6]

 

          Art. 36. [7]

 

Titolo VII

LAVORI PUBBLICI

 

          Art. 37. [8]

 

Titolo VIII

PREVIDENZA SOCIALE E CREDITO

 

          Art. 38. [9]

 

          Art. 39.

     Il Ministero del tesoro e la Regione, nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 8 dello Statuto, possono prescindere dai pareri di cui allo stesso articolo, qualora questi non siano pervenuti alle predette autorità nel termine di quattro mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito a provvedere nei successivi trenta giorni dall'invito stesso.

 

          Art. 40. [10]

 

Titolo IX

GIUSTIZIA

 

          Artt. 41. - 44. [11]

 

Titolo X

LIBRI FONDIARI

 

          Art. 45. [12]

 

          Art. 46. [13]

 

Titolo XI

POLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA

 

          Art. 47.

     I presidenti delle Giunte provinciali esercitano, nelle materie indicate al primo comma dell'art. 16 dello Statuto, le attribuzioni spettanti all'autorità provinciale di pubblica sicurezza per i provvedimenti che dalle leggi di pubblica sicurezza sono attribuiti ai prefetti e ai questori.

     I provvedimenti emanati dai presidenti delle Giunte provinciali nelle materie di cui al comma precedente sono comunicati al questore della Provincia.

 

          Art. 48.

     Le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate:

     a) dai questori nei comuni di Trento e di Bolzano, salvo il disposto del primo comma dell'art. 16 dello Statuto;

     b) dai presidenti delle Giunte provinciali, nei Comuni medesimi, per le materie indicate nel primo comma dell'art. 16 suddetto;

     c) dai funzionari di pubblica sicurezza degli uffici distaccati nei Comuni sedi di tali uffici;

     d) dai sindaci negli altri Comuni.

 

          Art. 49.

     Tutte le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sono esercitate nell'ambito della Regione sotto la vigilanza del Commissario del Governo.

 

          Art. 50.

     Contro i provvedimenti dei questori, dei presidenti delle Giunte provinciali e delle altre autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al Commissario del Governo.

     Nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 16 dello Statuto, qualora le leggi di pubblica sicurezza dichiarino la definitività dei provvedimenti prefettizi, i corrispondenti provvedimenti dei presidenti delle Giunte provinciali hanno carattere definitivo.

     I provvedimenti del Commissario del Governo previsti dal presente articolo sono definitivi.

 

          Art. 51.

     Nella Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita per l'applicazione dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e prevista dall'art. 141 del regolamento, al questore è sostituito un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8°, designato dal questore insieme ad un supplente.

 

          Art. 52.

     Nella Commissione per gli esercizi pubblici e nella Commissione esaminatrice delle guide e dei portatori alpini, corrieri e interpreti, istituite per l'applicazione, rispettivamente, degli articoli 91 e 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e previste dagli articoli 163 e 236 del relativo regolamento, al consigliere di prefettura è sostituito un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8°.

     I funzionari di pubblica sicurezza e i loro supplenti sono designati dal questore.

 

          Art. 53.

     Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 51 e 52 sono nominate dal Commissario del Governo e sono convocate e presiedute dal presidente della Giunta provinciale.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione provinciale.

 

          Art. 54.

     L'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato di cui all'art. 17 dello Statuto sono richiesti, nelle materie di rispettiva competenza, dal Presidente della Giunta regionale al Commissario del Governo e dai presidenti delle Giunte provinciali ai questori.

 

Titolo XII

BENI PUBBLICI E FINANZA

 

Capo I

BENI PUBBLICI

 

          Art. 55. [14]

 

          Art. 56. [15]

 

Capo II

FINANZA REGIONALE

 

          Art. 57. [16]

 

          Art. 58. [17]

 

          Art. 59. [18]

 

Capo III

FINANZA LOCALE

 

          Art. 60. [19]

 

Capo IV

NORME COMUNI ALLA REGIONE E

ALLE PROVINCE IN TEMA DI FINANZA

 

          Art. 61. [20]

 

          Art. 62. [21]

 

          Art. 63. [22]

 

Capo V

BILANCIO E CONTABILITÀ REGIONALE

 

          Art. 64. [23]

 

Titolo XIII

ENTI LOCALI

 

          Artt. 65.- 67. [24]

 

          Art. 68.

     Le attribuzioni che per la legge 3 dicembre 1931, numero 1580, contenente norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali, spettano al prefetto, sono trasferite nella Regione Trentino-Alto Adige al presidente della Giunta provinciale.

 

Titolo XIV

GRUPPI LINGUISTICI E USO DELLA LINGUA TEDESCA

 

          Art. 69.

     I gruppi linguistici della provincia di Bolzano considerati nello Statuto sono l'italiano, il ladino ed il tedesco.

 

          Art. 70.

     Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della provincia di Bolzano e degli Enti locali in detta Provincia, gli interventi devono essere tradotti in italiano se pronunziati in tedesco e in tedesco se pronunziati in italiano, quando anche uno solo dei partecipanti appartenendo al rispettivo gruppo linguistico, ne faccia richiesta.

 

          Art. 71.

     L'uso della lingua tedesca, ai sensi del terzo comma dell'art. 85 dello Statuto, da parte di organi e pubblici uffici situati nella provincia di Bolzano, o aventi competenza regionale, concerne soltanto la corrispondenza e i rapporti orali con cittadini italiani di lingua tedesca.

     La corrispondenza avviata d'ufficio, quando non vi siano sufficienti elementi in ordine alla presunta lingua del destinatario, viene redatta in italiano e in tedesco.

 

          Art. 72.

     Nell'uso scritto della lingua tedesca da parte di organi e pubblici uffici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, la terminologia giuridica e amministrativa deve corrispondere esattamente a quella italiana.

     Qualora manchi una corrispondenza terminologica tra le due lingue, deve essere usato il termine italiano.

     Gli organi e pubblici uffici di cui al primo comma sono tenuti, su richiesta del Commissario del Governo, ad effettuare le rettifiche che si rendano necessarie.

 

          Art. 73.

     Nelle Valli Ladine, in applicazione dell'art. 87 dello Statuto, può essere usato nella toponomastica locale, oltre che la lingua italiana e la lingua tedesca, anche il ladino.

 

Titolo XV

CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE

 

          Artt. 74. -82. [25]

 

Titolo XVI

NORME SUL PASSAGGIO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E

DEL PERSONALE DELLO STATO ALLA REGIONE O ALLE PROVINCE

 

Capo I

NORME GENERALI

 

          Artt. 83. -85. [26]

 

Capo II

SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

 

          Art. 86. [27]

 

Capo III

SERVIZI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

 

          Art. 87. [28]

 

Capo IV

NORME TRANSITORIE SUL PERSONALE

 

          Artt. 88. - 90. [29]

 

Disposizione finale

 

          Art. 91.

     Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

 


[1]  Articoli abrogati dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[2]  Articoli abrogati dall'art. 38 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

[3]  Articoli abrogati dall'art. 16 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.

[4]  Articoli abrogati dall'art. 15 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017.

[5]  Articoli abrogati dall'art. 15 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 38 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[11]  Articoli abrogati dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[13]  Articolo abrogato dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[14]  Articolo abrogato dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[15]  Articolo abrogato dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[16]  Articolo abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

[17]  Articolo abrogato dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[18]  Articolo abrogato dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[19]  Articolo abrogato dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[20]  Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

[21]  Articolo abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

[22]  Articolo abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

[23]  Articolo abrogato dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[24]  Articoli abrogati dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[25]  Articoli abrogati dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[26]  Articoli abrogati dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[27]  Articolo abrogato dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[28]  Articolo abrogato dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

[29]  Articoli abrogati dall'art. 53 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.