§ 41.7.90 - D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle provincie di Trento e Bolzano e funzioni regionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:01/02/1973
Numero:49


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28.  [19]
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34.  [21]
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Artt. 42. - 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 


§ 41.7.90 - D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle provincie di Trento e Bolzano e funzioni regionali.

(G.U. 31 marzo 1973, n. 84, S.O.)

 

Titolo I

ORGANI DELLA REGIONE E DELLE

PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO

 

     Art. 1.

     Lo statuto richiamato nelle disposizioni che seguono è quello di cui al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

          Art. 2. [1]

     [Il commissario del Governo per la provincia di Trento è invitato a presenziare alla prima adunanza del Consiglio regionale.

     Il Presidente dell'adunanza presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione". Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e, a tale scopo, fa, in ordine alfabetico, l'appello dei consiglieri i quali ad uno ad uno rispondono "Giuro".

     Nel caso di elezione suppletiva conseguente allo scioglimento di un consiglio provinciale, il giuramento dei nuovi consiglieri si presta nello stesso modo, nella successiva adunanza del consiglio, presieduta dal Presidente o dal vice presidente rimasto in carica.

     Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento può da lui prestarsi in seguito. L'esercizio delle funzioni di consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento.

     Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una copia del verbale è rimessa al commissario del Governo per la provincia di Trento.]

 

          Art. 3. [2]

     [La norma del penultimo comma dell'art. 30 dello statuto si applica anche in caso di dimissioni o di morte del vice presidente del Consiglio regionale.]

 

          Art. 4. [3]

     [I consiglieri eletti in seguito ad elezioni suppletive, determinate dallo scioglimento di un consiglio provinciale, o subentrati ad altri consiglieri, esercitano le loro funzioni fino alla scadenza del quinquennio in corso.]

 

          Art. 5. [4]

     [L'indizione della prima seduta di una sessione straordinaria del Consiglio regionale è comunicata al commissario del Governo per la provincia di Trento.]

 

          Art. 6. [5]

     [Qualora il Presidente o il vice presidente non provvedano alla convocazione del Consiglio regionale nei casi previsti dall'art. 34 dello statuto, la convocazione ha luogo a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 32 dello statuto medesimo.]

 

          Art. 7.

     [All'emissione dei voti ed alla formulazione dei progetti, previsti dall'art. 35 dello statuto, si provvede su iniziativa di almeno cinque dei consiglieri in carica] [6].

     [Per voto si intende la richiesta motivata di intervento del Parlamento non corredata da un testo articolato] [7].

     Il progetto di legge, previsto dall'art. 35 dello statuto, costituisce esercizio di iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 71 della Costituzione.

 

          Art. 8. [8]

     [Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di adunarsi, in casi speciali, in seduta segreta.]

 

          Art. 9. [9]

     [Il parere della giunta regionale previsto dall'art. 45 dello statuto deve essere richiesto al Presidente della giunta dal Ministro competente.]

 

          Art. 10.

     Nei casi in cui sia prevista l'intesa o la partecipazione di organi regionali o provinciali alle decisioni di organi governativi, l'iniziativa è assunta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, quando si tratti di partecipazione al Consiglio dei Ministri, o dal Ministro competente negli altri casi.

 

          Art. 11. [10]

     [Della elezione dei componenti della giunta regionale è data notizia nel "Bollettino Ufficiale" della regione con apposito comunicato del Presidente del Consiglio regionale.]

 

          Art. 12. [11]

     [Ai consigli provinciali si applicano le norme dei precedenti articoli 4, 5, 6.]

 

          Art. 13. [12]

     [Alla prima adunanza del consiglio provinciale è invitato il commissario del Governo competente.

     Il Presidente dell'adunanza presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della provincia". Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e a tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello dei consiglieri i quali ad uno ad uno rispondono: "Giuro".

     Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento può da lui prestarsi in seguito. L'esercizio delle funzioni di consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento.

     Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una copia del verbale è rimessa al commissario del Governo competente.]

 

          Art. 14. [13]

     [Della elezione dei componenti della giunta provinciale è data notizia nel "Bollettino Ufficiale" della regione con apposito comunicato del Presidente del consiglio provinciale.]

 

          Art. 15.

     L'emanazione delle leggi regionali e provinciali avviene con la seguente formula:

     "Regione Trentino-Alto Adige (rispettivamente: Provincia di .........).

     "Il Consiglio regionale (rispettivamente: il Consiglio provinciale di .....) ha approvato e il Presidente della giunta regionale (rispettivamente: provinciale) promulga".

     Al testo della legge segue la formula "La presente legge sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione (rispettivamente: della provincia)".

     Al testo dei regolamenti regionali e provinciali segue la formula: "Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".

 

          Art. 16.

     Oltre le leggi regionali e provinciali e i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della regione gli annunzi e gli avvisi prescritti da leggi e regolamenti regionali o provinciali e quelli di cui è obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle province, nonchè quelli richiesti dagli interessati.

     I Fogli degli annunzi legali delle province sono sostituiti a tutti gli effetti dal Bollettino della regione.

     Le inserzioni e gli abbonamenti al "Bollettino Ufficiale" della regione sono regolati dalle norme vigenti per la Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in quanto applicabili.

     Con legge regionale sono dettate le norme per la pubblicazione gratuita nel "Bollettino Ufficiale" della regione di atti e provvedimenti dello Stato nonchè quelle per la pubblicazione, anche in lingua tedesca, di atti e provvedimenti regionali o provinciali.

 

          Art. 17.

     La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali nell'apposita sezione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 59 dello statuto, è gratuita.

 

          Art. 18.

     Gli organi statali, regionali e provinciali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo, secondo la rispettiva competenza, gli elementi utili allo svolgimento delle proprie funzioni.

 

          Art. 19.

     Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali quando intervengono alle sedute del Consiglio dei Ministri non hanno diritto di voto.

     Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio è chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della regione o delle province.

     Il Presidente della giunta regionale e il Presidente della giunta provinciale di Bolzano sono altresì invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio è chiamato a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

     Il presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali sono altresì invitati, per essere sentiti, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorché le questioni stesse riguardino, rispettivamente, la regione o le province [14] .

 

          Art. 20. [15]

     [Il rinvio di disegni di legge approvati dal Consiglio regionale e da quello provinciale a norma del primo comma dell'art. 55 dello statuto è deliberato dal Consiglio dei Ministri e comunicato alla regione o alla provincia per il tramite del commissario del Governo competente.

     La questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale e quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere, previste dal secondo comma dello stesso art. 55, sono promosse dal Consiglio dei Ministri.

     In caso d'urgenza l'impugnativa è proposta dal Presidente del Consiglio salvo ratifica del Consiglio dei Ministri nella sua prima riunione.

     Il consenso del Governo della Repubblica all'anticipata promulgazione ed entrata in vigore di leggi regionali o provinciali a norma del terzo comma dello stesso art. 55 è dato dal Presidente del Consiglio, e non preclude l'impugnativa di cui all'art. 97 dello statuto.]

 

          Art. 21. [16]

     [Salvo le facoltà spettanti ai commissari del Governo ai sensi dell'art. 87 dello statuto, restano ferme le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato per ciò che concerne le funzioni delegate dallo Stato alla regione e alle province in base al terzo comma dell'art. 16 dello statuto e gli atti emanati dalla regione e dalle province nell'esercizio di tali funzioni.]

 

          Art. 22. [17]

     [La facoltà di delega delle province, prevista dal secondo comma dell'art. 18 dello statuto, non si riferisce alle funzioni delegate dalla regione alle province.]

 

          Art. 23.

     La norma dell'art. 61, primo comma, dello statuto è applicabile soltanto agli enti pubblici la cui attività si svolge nella Provincia di Bolzano o in entrambe le province della regione.

     La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse località, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

 

          Art. 24.

     Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 56 dello statuto, il ricorso è proposto in forma collettiva.

     Il regolamento interno del Consiglio regionale e quello del consiglio provinciale di Bolzano prevedono le modalità per proporre la richiesta di votazione per gruppo linguistico di cui al primo comma dell'art. 56 dello statuto, nonchè per accertare l'avveramento delle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

     In ogni caso la richiesta di votazione per gruppi linguistici può essere proposta fino al momento del passaggio alla votazione finale sulla proposta di legge.

     Unitamente al ricorso di cui al primo comma del presente articolo deve essere allegata una certificazione, rilasciata dal segretario del Consiglio regionale o provinciale, attestante l'intervenuta richiesta o l'avveramento delle condizioni di cui ai commi precedenti.

     Le spese giudiziali e quelle per l'assistenza legale inerenti, sono a carico del bilancio del Consiglio regionale rispettivamente di quello del Consiglio provinciale di Bolzano.

 

Titolo II

FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO

CON L'ESTERO, LIBRI FONDIARI, ENTI LOCALI,

CASSE MUTUE DI MALATTIA, GIUDICI CONCILIATORI

 

          Art. 25.

     La facoltà della regione di autorizzare operazioni di scambio di prodotti con l'estero, prevista dall'art. 85 dello statuto, è esercitata sulla base di accordi stabiliti tra il Governo e la regione, tenute presenti le necessità dell'economia regionale.

 

          Art. 26.

     L'Ufficio italiano dei cambi tiene il computo delle valute provenienti da esportazioni all'estero di merci originarie della regione o prodotte nella stessa, nonchè delle valute impiegate per dirette importazioni di merci dall'estero destinate alla regione.

     La quota parte dell'eventuale differenza attiva di cui all'art. 86 dello statuto è determinata, alla fine di ogni anno, d'accordo tra il Governo e la regione.

 

          Art. 27. [18]

     [Le Casse mutue provinciali di malattia, previste dal secondo comma dell'art. 6 dello statuto, fruiscono delle potestà e delle agevolazioni riconosciute dalle leggi dello Stato all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie.]

 

          Art. 28. [19]

 

          Art. 29.

     Le leggi della regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e dei controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni spettanti alla autorità giudiziaria.

 

          Art. 30.

     Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, unitamente alle domande, presso gli uffici del Libro fondiario.

 

          Art. 31.

     Agli effetti dell'art. 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione.

     Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione, può deliberare che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune [20] .

     Non si fa luogo a referendum quando il Consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accolta perchè vi osti la condizione dei luoghi o perchè i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

     Può ugualmente prescindersi dal referendum quando ricorrano le condizioni di cui al secondo comma in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune.

 

Titolo III

DELLA RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO

NELLA REGIONE E NELLE PROVINCE

 

          Art. 32.

     I commissari del Governo di cui all'art. 87 dello statuto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi risiedono rispettivamente a Trento e Bolzano.

 

          Art. 33.

     In caso di assenza o di impedimento i commissari del Governo sono sostituiti dal funzionario di qualifica od anzianità più elevate, in servizio presso l'ufficio del commissario.

 

          Art. 34. [21]

     Ai commissari del Governo spetta il trattamento economico del prefetto di prima classe ed è assegnato un alloggio di servizio.

 

          Art. 35.

     Per il funzionamento del proprio ufficio i commissari del Governo si avvalgono di personale collocato fuori ruolo, dipendente dalle amministrazioni dello Stato. Al personale dei ruoli centrali spetta il trattamento di cui all'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, numero 320, e successive modificazioni; a quello appartenente ai ruoli provinciali viene corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il trasferimento di sede [22] .

     E' escluso da tale trattamento il personale statale già in servizio nella stessa sede [23] .

     La composizione dell'ufficio del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano è analoga a quella prevista per i corrispondenti organi nelle regioni a statuto ordinario, cui si aggiungono gli uffici per l'espletamento delle funzioni prefettizie e l'ufficio unico del personale statale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I relativi provvedimenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro [24] .

     All'aumento della tabella organica del ruolo locale della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, necessario per garantire l'efficienza e la rapidità delle procedure per la copertura dei posti di cui all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, nonché gli speciali obblighi di bilinguismo ivi vigenti, si provvederà, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in sede di attuazione della delega prevista dall'art. 11, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59 [25] .

     Nell'attuazione della suddetta delega sarà, altresì, tenuto conto delle esigenze del personale da assegnare in comando o fuori ruolo al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano. All'assegnazione del personale comandato o fuori ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro [26] .

     Nelle more della rideterminazione della tabella di cui al precedente quarto comma e delle relative assunzioni, il commissiario del Governo provvede al distacco presso i suoi uffici di personale dei ruoli locali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato [27] .

 

          Art. 36.

     La spesa per gli assegni spettanti ai commissari del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio è a carico del bilancio dello Stato.

     Tutte le spese relative alla rappresentanza del Governo nella regione sono inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 37. [28]

     [La comunicazione ai commissari del Governo dei disegni di legge regionali o provinciali ai sensi del primo comma dell'art. 55 dello statuto è fatta dal Presidente del Consiglio regionale o provinciale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.]

 

          Art. 38. [29]

     [Nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato il Presidente della giunta regionale ed i Presidenti delle giunte provinciali trasmettono periodicamente al commissario del Governo competente un elenco delle deliberazioni adottate, salvo le disposizioni contenute nelle leggi con cui le funzioni sono delegate.]

 

Titolo IV

FUNZIONI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

NEI RIGUARDI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE

 

          Art. 39. [30]

     [Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

     Nei confronti della suddetta amministrazione regionale si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, n. 1611 e n. 1612, e successive modificazioni; nonchè gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile.

     Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

     Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.]

 

          Art. 40. [31]

     [L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa delle province di Trento e di Bolzano e degli altri enti pubblici locali per quanto attiene alle controversie relative alle funzioni ad essi delegate ai sensi dell'art. 16, terzo comma, dello statuto.]

 

          Art. 41. [32]

     1. La Regione, le Province, i comuni e gli enti locali, considerata la natura fiduciaria dell'incarico, possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione.

     2. Gli enti di cui al comma 1 possono stipulare con l'Avvocatura dello Stato protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi e modalità di patrocinio. I protocolli di intesa possono essere stipulati anche dagli organismi rappresentativi degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente.

 

Titolo V

CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE

 

          Artt. 42. - 50. [33]

 

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 51.

     Le norme di attuazione dello statuto precedentemente emanate e relative al commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, si intendono riferite al commissario del Governo per la provincia di Trento e al commissario del Governo per la provincia di Bolzano, a seconda della rispettiva competenza prevista dall'art. 87 dello statuto.

 

          Art. 52.

     Fino a quando non si sarà provveduto al passaggio di personale regionale alle province ai sensi dell'art. 111 dello statuto, le province assumono a carico dei loro bilanci, a partire dal 1° gennaio 1973, l'onere per il rimborso alla regione delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse e accessorie dovute al personale regionale di ruolo e non di ruolo, messo a disposizione dalle province con decreto del Presidente della giunta regionale, e addetto ad uffici regionali trasferiti alle province o ad uffici regionali operanti per conto delle province in settori attribuiti alla competenza provinciale in base alla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

 

          Art. 53.

     Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, escluso l'art. 12, e i titoli I, VI, VIII, escluso l'art. 39, IX, X, XII, cap. 1° e 2°, escluso l'art. 57, terzo e quinto, XIII, escluso l'art. 68, XV, XVI del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, sono abrogati.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[3] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[4] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[5] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[6] Comma abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[7] Comma abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[8] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[9] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[10] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[11] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[12] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[13] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[14]  Comma aggiunto dall'art. 13 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.

[15] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[16] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[17] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[18] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[19]  Articolo abrogato dall'art. 6, comma 7 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

[20]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 296.

[21]  Articolo così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 688.

[22]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 688.

[23]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 688.

[24]  Comma così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

[25]  Comma aggiunto dall'art. 14 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

[26]  Comma aggiunto dall'art. 14 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

[27]  Comma aggiunto dall'art. 14 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

[28] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[29] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[30] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 14 aprile 2004, n. 116.

[31] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 14 aprile 2004, n. 116.

[32] Articolo già sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 14 aprile 2004, n. 116 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 64.

[33]  Articoli abrogati dall'art. 11 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.