§ 41.7.404 - D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 64.
Norma di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modificazioni del decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:15/05/2023
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato


§ 41.7.404 - D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 64.

Norma di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali), in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.

(G.U. 8 giugno 2023, n. 132)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali» e, in particolare, l'articolo 41;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2023;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato

     1. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 è sostituito dal seguente:

     «Art. 41 - 1. La Regione, le Province, i comuni e gli enti locali, considerata la natura fiduciaria dell'incarico, possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione.

     2. Gli enti di cui al comma 1 possono stipulare con l'Avvocatura dello Stato protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi e modalità di patrocinio. I protocolli di intesa possono essere stipulati anche dagli organismi rappresentativi degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente.».