§ 50.3.28 – D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:15/07/1988
Numero:305


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 2 bis.  (Competenze della Corte dei conti in materia di contratti collettivi del personale).
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  [20]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 10 bis. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 


§ 50.3.28 – D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto.

(G.U. 30 luglio 1988, n. 178).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     1. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede rispettivamente in Trento ed in Bolzano [1].

     2. Ciascuna sezione di controllo è costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da magistrati assegnati agli uffici di controllo [2].

     2 bis. Nella stessa regione le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e le relative procure, istituite dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, hanno sede nei capoluoghi delle province di Trento e di Bolzano [3].

     2 ter. Per le sezioni e per la procura con sede a Bolzano è istituito il ruolo locale del personale amministrativo indicato nella tabella D di cui al comma successivo [4].

     2 quater. Alle sezioni ed alle procure sono assegnate le dotazioni organiche di magistrati, dirigenti, funzionari ed impiegati indicati nelle tabelle A, B, C e D, allegate al presente decreto. I magistrati di cui alle tabelle A e C, nonché i dirigenti di cui alle tabelle B e D sono collocati in posizione di fuori ruolo. Al personale di cui alle tabelle C e D si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto [5].

     2 quinquies. Per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di cui alla tabella B, il commissario del Governo per la provincia di Trento provvede all'espletamento dei concorsi su richiesta del Presidente della Corte dei conti [6].

     2 sexies. Alla modifica delle suddette tabelle si provvede osservando le procedure previste dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 [7].

 

          Art. 2. [8]

     1. Il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Trento [9].

     2. Il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Bolzano [10].

 

     Art. 2 bis. (Competenze della Corte dei conti in materia di contratti collettivi del personale). [11]

     1. Per le finalità dell'articolo 11, comma 4, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati. Per ciascuna certificazione contrattuale le predette sezioni possono richiedere elementi istruttori e di valutazione a esperti designati, con oneri a proprio carico, dalla Regione o da ciascuna Provincia autonoma, d'intesa con la competente sezione di controllo della Corte dei conti, oppure al collegio dei revisori dei conti istituito presso i medesimi enti. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione delle ipotesi di accordo la certificazione si intende effettuata e il contratto può essere definitivamente sottoscritto.

     2. In caso di certificazione non positiva le parti contrattuali non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e assumono le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, riattivando la procedura prevista dal comma 1. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

 

          Art. 3. [12]

 

          Art. 4. [13]

 

          Art. 5. [14]

     1. Le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano sono altresì competenti, secondo le norme vigenti, al controllo di legittimità sugli atti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio degli organi dello Stato aventi sede nelle due province.

     2. I consiglieri che fanno parte delle sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede in Trento e Bolzano, sono delegati al controllo dei suddetti atti dal Presidente della Corte dei conti con proprio decreto.

 

          Art. 6. [15]

     1. Per il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, nonchè degli altri enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per lo svolgimento dell'attività e per il funzionamento delle sezioni di Trento e di Bolzano e dei relativi uffici di controllo, nonché per l'esercizio delle funzioni dei presidenti di sezione preposti al coordinamento si applicano, per quanto non disciplinato dal presente decreto, le leggi dello Stato che disciplinano l'ordinamento, le attribuzioni e le procedure della Corte dei conti. Nell'ambito delle predette funzioni di controllo, la Corte può chiedere alle amministrazioni pubbliche previste dal primo periodo dati economici e patrimoniali riferiti agli enti e agli organismi privati dalle stesse partecipati o finanziati in via ordinaria [16].

     2. Le sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle regioni e delle province autonome e ne danno comunicazione agli enti interessati.

     3. Il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili.

     3-bis. La Regione e le Province istituiscono con proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano [17].

     3-ter. La Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonchè pareri in materia di contabilità pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 [18].

 

          Art. 7. [19]

     [1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione e delle province autonome si esercita esclusivamente sui regolamenti di cui agli articoli 44, punto 1), e 54, punti 1) e 2), dello statuto, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.]

 

          Art. 8. [20]

     [1. In caso di rifiuto di registrazione da parte della sezione, la giunta regionale o le giunte provinciali possono chiedere che le sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto. L'amministrazione regionale o provinciale può intervenire alla discussione anche a mezzo di un funzionario, purchè con qualifica dirigenziale.]

 

          Art. 9. [21]

 

          Art. 10.

     1. Il rendiconto generale della Regione e quello delle Province di Trento e di Bolzano sono parificati dalle Sezioni riunite nella Regione Trentino-Alto Adige, con un Collegio composto dalle Sezioni di controllo delle Province di Trento e di Bolzano in adunanza congiunta. Le Sezioni riunite regionali si riuniscono alternativamente a Trento ed a Bolzano seguendo l'alternanza delle adunanze del Consiglio Regionale [22].

     2. Alla decisione è unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportuno.

     3. La decisione e la relazione sono trasmesse al presidente del consiglio regionale o ai presidenti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, che le sottopongono ai rispettivi consigli unitamente alla relazione della giunta.

     4. Copia della decisione e della relazione viene trasmessa ai competenti commissari del Governo.

 

          Art. 10 bis. [23]

     1. Per l'attività giurisdizionale delle sezioni aventi sede a Trento e a Bolzano e delle relative procure si applicano le leggi sulla disciplina dell'ordinamento e delle procedure della Corte dei conti, salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4.

     2. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero la cui ultima residenza era nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano sono di competenza della rispettiva sezione giurisdizionale provinciale.

     3. Nei giudizi presso la sezione di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

     4. Spetta all'ente pubblico che ha subito il danno il risarcimento conseguente alla condanna del dipendente pubblico o dell'amministratore.

 

          Art. 11.

     1. Sono abrogate le norme contenute nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

 

          Art. 12. [24]

     1. Le spese relative al personale ed al funzionamento delle sezioni giurisdizionali, delle procure e delle sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano sono a carico dello Stato; le spese relative ai locali ed alla loro manutenzione sono a carico delle province autonome.

     1-bis. Alle sezioni e alle procure indicate al comma 1 può essere assegnato, in posizione di comando, personale appartenente alla Provincia autonoma di riferimento ovvero alla regione e ad altri enti pubblici compresi nel sistema territoriale integrato di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Ferma restando la facoltà della Corte di chiedere personale in comando anche da altri enti pubblici, la regolazione e la programmazione delle predette assegnazioni in comando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali procedure di stabilizzazione secondo l'ordinamento della Corte dei conti, sono stabilite con decreti approvati d'intesa tra il Presidente della Corte e il Presidente della Regione ovvero il Presidente della Provincia autonoma di riferimento, che intervengono nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza degli enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. I singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del comando sono disposti dall'ente interessato su richiesta dei Presidenti di ciascuna Sezione o del Procuratore regionale interessati, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti [25].

 

Titolo II

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DI MAGISTRATURA

E AMMINISTRATIVO DELLE SEZIONI E DELLA PROCURA

DELLA CORTE DEI CONTI AVENTI SEDE A BOLZANO [26].

 

          Art. 13. [27]

     1. I posti di pianta organica delle sezioni e della relativa procura della Corte dei conti aventi sede a Bolzano sono riservati a cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

 

          Art. 14. [28]

 

          Art. 15.

     1. Per la copertura dei posti della qualifica iniziale di magistrato delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, sono banditi dal Presidente della Corte dei conti appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato, in relazione alle vacanze, dal Presidente della Corte, su delibera del Consiglio di presidenza, d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano, rappresentata come previsto dal terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni [29].

     1-bis. A detti concorsi possono partecipare anche impiegati della provincia e delle amministrazioni locali che abbiano gli altri requisiti richiesti dalla normativa in materia [30].

     1-ter. I concorsi di cui al primo comma si svolgono a Bolzano [31].

     2. La commissione d'esame, secondo quanto previsto dalle norme sui concorsi a magistrato della Corte dei conti, è nominata dal Presidente della Corte dei conti ed è composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal consiglio di presidenza, d'intesa con la provincia di Bolzano rappresentata come previsto dal comma 1.

     3. Nei suddetti concorsi hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.

     4. I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al presente articolo possono essere trasferiti soltanto a domanda e dopo dieci anni dalla data di nomina.

 

          Art. 16.

     1. Le prove di concorso per i posti di cui all'art. 15 devono tener conto anche del particolare ordinamento giuridico-amministrativo della provincia di Bolzano.

 

          Art. 17. [32]

     1. Per far fronte a straordinarie esigenze di funzionamento delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, il Presidente della Corte stessa può provvedere con le necessarie assegnazioni di magistrati, preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca. Tali assegnazioni non possono superare la durata di un anno.

     1-bis. La dotazione organica di ciascuna sezione di controllo di cui alle tabelle A e C allegate al presente decreto include due consiglieri nominati con le modalità e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385 e dalle conseguenti disposizioni regolamentari del Consiglio di presidenza, concernenti i consiglieri di nomina governativa, sulla base di designazione, rispettivamente, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e di quello della Provincia autonoma di Bolzano. La nomina a consigliere ai sensi del presente comma ha effetto fino al collocamento a riposo dello stesso. L'assegnazione alla sezione di prima nomina ha la durata minima di 10 anni. Alla scadenza, i consiglieri nominati ai sensi del presente articolo possono essere assegnati esclusivamente ad altra sezione di controllo con carenza di organico avente sede a Trento e a Bolzano, salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Gli stessi consiglieri non possono accedere al ruolo di presidente di sezione [33].

     1-ter. I presidenti delle sezioni di controllo assicurano che le rispettive deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con la presenza di almeno tre magistrati, nella quale siano presenti in minoranza magistrati nominati ai sensi del comma 1-bis. Nel caso di cui all'articolo 10 il presidente del collegio composto dalle sezioni riunite regionali assicura che le deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con la presenza di almeno cinque magistrati, nella quale siano presenti in minoranza magistrati nominati ai sensi del comma 1-bis [34].

 

          Art. 18.

     1. Si applicano ai magistrati di cui al presente titolo le disposizioni del titolo I, nonchè quelle di cui agli articoli 18, 20, 42, commi primo e secondo, intendendosi sostituite le parole "commissario del Governo" con le parole (omissis), e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

     2. Il segretario generale della Corte dei conti fornisce all'ufficio unico di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i dati ed i provvedimenti previsti nell'art. 42, terzo comma, del medesimo decreto, concernenti i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino ufficiale di cui al citato art. 42.

 

          Art. 19. [35]

     1. Al personale amministrativo degli uffici delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, di cui alla tabella D, allegata al presente decreto, si applicano le norme di cui ai titoli I e II, nonché le norme finali e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

 

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 20.

     1. Il primo concorso per la copertura dei posti di referendario da bandirsi a norma dell'art. 15 deve essere espletato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 21.

     1. Entro lo stesso termine di cui all'art. 20 devono essere espletati i concorsi per i posti vacanti nelle qualifiche funzionali del personale amministrativo.

 

          Art. 22.

     1. In sede di prima applicazione del presente decreto è chiamato a far parte della sezione di cui all'art. 3 un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca, nominato ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

 

          Art. 23.

     1. I magistrati e il personale amministrativo della Corte dei conti, che risultano assegnati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli uffici della Corte stessa nella provincia di Bolzano, permangono, con il loro consenso, in detta sede, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni di cui alle tabelle C e D.

 

     Tabella A [36]

 

     UFFICI CON SEDE IN TRENTO

 

     Personale di magistratura

 

 

     Tabella B [37]

 

     UFFICI CON SEDE IN TRENTO

 

     Personale della carriera dirigenziale ed amministrativa

 

 

     (*) Anche per analoghe esigenze della Procura regionale e della Sezione giurisdizionale

 

 

     Tabella C [38]

 

     UFFICI CON SEDE IN BOLZANO

 

     Personale di magistratura

 

 

     Tabella D [39]

 

     UFFICI CON SEDE IN BOLZANO

 

     Personale della carriera dirigenziale ed amministrativa

 

 

 

* 1 coordinatore, 1 traduttore, 2 funzionari, 2 collaboratori;

** 2 assistenti, 1 operatore, 1 addetto;

*** 1 ausiliario.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[8] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 166.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 166.

[11] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 luglio 2023, n. 113.

[12] Articolo abrogato dall' art. 13 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[13] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[15] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[16] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 166 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 3 marzo 2016, n. 43.

[17] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 166 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 3 marzo 2016, n. 43.

[18] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 166.

[19] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 ottobre 1997, n. 385 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 166.

[20] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 166.

[21] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 ottobre 1997, n. 385.

[22] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 166.

[23] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[25] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 luglio 2022, n. 107.

[26] Titolo così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[28] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[29] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[30] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[31] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[32] Articolo sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[33] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 166 e così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 14 luglio 2022, n. 107.

[34] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 14 luglio 2022, n. 107.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

[36] Tabella così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 14 luglio 2022, n. 107.

[37] Tabella così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 14 luglio 2022, n. 107.

[38] Tabella così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 14 luglio 2022, n. 107.

[39] Tabella così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 14 luglio 2022, n. 107.