§ 41.7.355 - D.Lgs. 3 marzo 2016, n. 43.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:03/03/2016
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti
Art. 2.  Modificazione del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, concernente disposizioni riguardanti l'Università degli studi di Trento


§ 41.7.355 - D.Lgs. 3 marzo 2016, n. 43.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, in materia di controllo della Corte dei conti.

(G.U. 29 marzo 2016, n. 73)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 79;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6;

     Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi, ed in particolare l'articolo 3;

     Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed in particolare l'articolo 14;

     Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, di cui all'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Udito il parere n. 3/2015/CONS delle Sezioni riunite della Corte dei conti, reso nell'adunanza dell'11 novembre 2015;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti

     1. All'articolo 6 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, dopo le parole: «Province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «, degli enti locali, nonchè degli altri enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670» e in fine è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ambito delle predette funzioni di controllo, la Corte può chiedere alle amministrazioni pubbliche previste dal primo periodo dati economici e patrimoniali riferiti agli enti e agli organismi privati dalle stesse partecipati o finanziati in via ordinaria.»;

     b) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

     «3-bis. La Regione e le Province istituiscono con proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano.».

     2. L'attività di vigilanza dei collegi dei revisori dei conti, istituiti ai sensi del comma 1, è esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione.

 

     Art. 2. Modificazione del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, concernente disposizioni riguardanti l'Università degli studi di Trento

     1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 è sostituito dal seguente: «Sono fatte salve le attribuzioni delle Province ai sensi dell'articolo 79, comma 3, dello Statuto; degli esiti dell'attività di vigilanza della Provincia è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti.».