§ 80.10.28 - D.P.R. 8 luglio 1977, n. 385.
Norme di attuazione dell'art. 7, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.10 organi ausiliari
Data:08/07/1977
Numero:385


Sommario
Art. unico.      I posti di consigliere, non riservati ai primi referendari della Corte dei conti, possono essere conferiti


§ 80.10.28 - D.P.R. 8 luglio 1977, n. 385.

Norme di attuazione dell'art. 7, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

(G.U. 12 luglio 1977, n. 188)

 

 

     Art. unico.

     I posti di consigliere, non riservati ai primi referendari della Corte dei conti, possono essere conferiti:

     ai funzionari dello Stato indicati nell'art. 7, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, numero 1214, come integrato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 luglio 1945, n. 430,

     ad estranei alle amministrazioni dello Stato,

     che, per l'attività svolta o gli studi giuridico-amministrativo-contabili compiuti, e per le doti attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei conti.

     Per la nomina è prescritto il parere del consiglio di presidenza della Corte dei conti, su richiesta motivata della Presidenza del Consiglio dei Ministri.