§ 41.5.28 - D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.5 province
Data:22/03/1974
Numero:381


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  [12]
Art. 7.  [13]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.  [14]
Art. 11 bis.  [15]
Art. 12.  [16]
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.  [18]
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 19 bis.  [33]
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39.  [50]
Art. 40. 


§ 41.5.28 - D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche.

(G.U. 27 agosto 1974, n. 223)

 

     Art. 1.

     Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di espropriazione per pubblica utilità, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio dalle provincie di Trento e di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Eventuali interventi finanziari dello Stato per opere di competenza regionale o provinciale non comportano deroga alle attribuzioni della regione o delle provincie in materia di espropriazione per pubblica utilità.

     In caso di delega alle provincie di funzioni concernenti la realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, le provincie stesse procederanno alle espropriazioni ed occupazioni necessarie in nome e per conto dello Stato sulla base della disciplina vigente per le opere pubbliche di loro competenza.

     Qualora, ai fini di perequazione locale, le provincie autonome di Trento e di Bolzano prevedono con proprie leggi di integrare, sino alla misura fissata dalla propria normativa, gli indennizzi dovuti dallo Stato a seguito di espropriazione ed occupazione per l'esecuzione di opere di sua competenza, l'autorizzazione al pagamento diretto dell'indennità, ai sensi della legge 20 marzo 1968, n. 391, viene trasmessa alla provincia competente per territorio [1] .

     La provincia, calcolata l'integrazione da apportare, provvede, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente, al versamento agli interessati dell'indennizzo statale maggiorato della quota di integrazione provinciale, comunicandone gli estremi al competente organo statale ai fini della emissione del decreto di esproprio [2] .

     L'onere per la liquidazione dell'importo complessivo come sopra determinato è a carico della provincia competente per territorio, salvo rimborso da parte dello Stato dell'indennizzo dallo stesso definito [3] .

     Qualora la provincia non provveda entro il termine di cui al secondo comma gli uffici statali provvedono direttamente al versamento dell'indennità di esproprio, impregiudicata rimanendo l'adozione da parte della provincia del proprio provvedimento integrativo [4] .

 

          Art. 3.

     Sono esercitate dalle provincie le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nelle provincie nelle materie di cui al presente decreto.

     In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolerà lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonchè la situazione del patrimonio.

 

          Art. 4.

     La classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali sono effettuate dallo Stato d'intesa con la provincia interessata.

     L'efficacia del provvedimento di sclassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto provinciale con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale, atto che dovrà essere emanato entro il termine di sei mesi.

     I provvedimenti di classificazione previsti dal primo comma e rispettivamente quelli di sclassificazione congiunti all'atto provinciale di cui al secondo comma, comportano il trasferimento delle strade e costituiscono titolo per la relativa intavolazione.

 

          Art. 5.

     In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. [5]

     Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi. [6]

     Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva, altresì, la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione. [7]

     Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale delle relative autorità di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a più regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale. [8]. [9]

     Per i piani e i programmi statali che prevedano il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite le autorità di bacino, di finanziamenti, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. [10].

     Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione [11] .

 

          Art. 6. [12]

     1. Con riferimento alle derivazioni di acque, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione cessa di applicarsi nel territorio delle province di Trento e di Bolzano la disciplina concernente i pareri istruttori di cui all'articolo 7, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Dalla medesima data cessano di applicarsi nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni sulla pubblicazione delle domande di concessione relative alle piccole derivazioni di acque, introdotte dall'articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

     2. Le derivazioni di acque, ivi comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, sono regolate dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 8, che definisce altresì il minimo deflusso costante necessario alla vita negli alvei sottesi.

     3. In ogni caso il rilascio del minimo deflusso costante negli alvei sottesi, anche effettuato in via sperimentale o ai sensi del piano di cui all'articolo 8 vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non comporta alcun indennizzo a favore dei concessionari di derivazioni in atto.

     4. I disciplinari delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adeguati alle previsioni del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Nelle more del predetto adeguamento, i concessionari sono comunque tenuti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al rilascio delle portate di rispetto nella misura minima pari a due litri al secondo per ogni chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alle singole opere di presa, anche in funzione sperimentale per la ridefinizione dei disciplinari di concessione. Fino all'adeguamento del piano generale per l'utilizzo delle acque pubbliche la portata di rispetto nella misura minima predetta può essere modificata d'intesa tra il presidente della giunta provinciale e il Ministro dei lavori pubblici. Anche in tali casi si applica quanto disposto dal comma 3.

 

          Art. 7. [13]

     1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 è delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria. Per l'esercizio di tali funzioni si applica quanto disposto dall'articolo 16, secondo e terzo comma.

     2. Le province predispongono piani pluriennali concernenti la gestione, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli investimenti per la realizzazione di nuove opere idrauliche di prima e seconda categoria. Tali piani sono predisposti secondo gli eventuali indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici ed individuano gli interventi da realizzare, le priorità, i tempi e i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e il presidente della provincia interessata. Tali piani valgono anche quale piano annuale di coordinamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

          Art. 8.

     Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata.

     Il progetto di piano è predisposto per ciascuna provincia in seno ad un apposito comitato, d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I rappresentanti sono designati rispettivamente dal presidente del Consiglio dei Ministri e dalla giunta provinciale.

     Il progetto adottato dal comitato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.

     I comuni ed i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella Gazzetta Ufficiale.

     Il piano è deliberato definitivamente, con eventuali modifiche, d'intesa fra i rappresentanti statali e provinciali nel comitato ed è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro per i lavori pubblici e del presidente della giunta provinciale interessata.

     Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale ed ha vigore a tempo indeterminato. Esso è sottoposto a revisione dopo i primi cinque anni e successivamente ogni quindici anni, seguendo lo stesso procedimento previsto per la sua formazione; nelle stesse forme possono essere approvate modifiche, prima della scadenza dei termini predetti, qualora il piano si riveli in qualche sua parte inattuabile o si manifesti comunque l'evidente convenienza di migliorarlo o di adattarlo a nuove esigenze.

 

          Art. 9.

     Le concessioni di acque pubbliche che siano scadute prima dell'entrata in vigore del presente decreto senza che gli organi competenti abbiano provveduto in merito al loro rinnovo, o che vengano a scadere nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di inizio dell'efficacia del piano generale di cui al precedente articolo, sono prorogate di diritto fino a tale data, fermo restando per coloro che intendano ottenere il rinnovo l'onere di farne domanda nei termini previsti dalle norme in vigore.

     Sino alla data indicata nel comma precedente le provincie potranno, per far fronte ad esigenze urgenti di rifornimento idrico degli abitati, rilasciare autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere o consentire variazioni di concessioni in atto, anche in deroga alle previsioni del piano regolatore generale degli acquedotti.

     Qualora il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche non sia divenuto esecutivo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le provincie potranno rilasciare autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere o consentire variazioni di concessioni in atto anche per usi diversi da quelli di cui al precedente comma, qualora ciò sia richiesto da esigenze essenziali dell'economia locale. Per le grandi derivazioni, qualora esigenze di pubblico interesse lo richiedano, lo Stato e la provincia possono rilasciare le relative concessioni previa reciproca intesa.

     Le autorizzazioni e le variazioni di cui al secondo e terzo comma potranno essere convertite in concessioni dopo l'entrata in vigore del piano generale di cui all'articolo precedente, semprechè non risultino in contrasto con il piano medesimo.

     Anche prima dell'approvazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche le provincie possono provvedere al riconoscimento dei diritti di derivazione ed al rilascio di autorizzazioni provvisorie all'esercizio di relative varianti non sostanziali.

 

          Art. 10.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di applicarsi nelle provincie di Trento e di Bolzano le leggi 19 marzo 1952, n. 184 e 25 gennaio 1962, n. 11 ed i piani e programmi da esse previsti.

     Dalla data di entrata in vigore del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, di cui al precedente art. 8, cessa di applicarsi nel territorio della provincia il piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

     Gli effetti degli atti di vincolo delle riserve idriche adottate ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1090, cessano di prodursi dalla data indicata al comma precedente, salvo che nel piano generale sia diversamente disposto.

 

          Art. 11. [14]

     1. Salvo diversa disposizione di legge provinciale, la disciplina inerente la polizia idraulica non si applica alle acque pubbliche acquisite al demanio idrico provinciale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non comprese nell'elenco delle acque pubbliche o nei relativi elenchi suppletivi delle province di Trento e Bolzano o non intavolate al demanio idrico provinciale.

 

          Art. 11 bis. [15]

     1. I provvedimenti di accertamento dei limiti del demanio idrico provinciale, ivi comprese le spiagge lacuali, emanati in conformità alla disciplina legislativa provinciale, costituiscono titolo per le conseguenti operazioni di intavolazione e di voltura catastale dei medesimi beni a favore della provincia. L'intavolazione e la voltura catastale sono effettuate a cura della provincia medesima.

 

          Art. 12. [16]

 

          Art. 13.

     Con effetto dall'entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, viene applicato nel territorio delle provincie di Trento e di Bolzano l'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1377.

 

          Art. 14.

     Salvo il disposto del comma successivo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio ricadano in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa. [17]

     Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio in località Stramentizzo spettano rispettivamente alle provincie di Trento e di Bolzano 2/3 e 1/3 dell'energia, o del corrispondente compenso in denaro, dovuti dal concessionario ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ferma restando la decorrenza di tali obblighi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

 

          Art. 15. [18]

 

          Art. 16.

     E' delegato alle provincie di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali già svolte da organi o uffici periferici:

     1) [19]

     2) funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

     Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale.

     In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale.

 

          Art. 17.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti concernenti le materie di cui al presente decreto, continuano ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

     Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle provincie di Trento e di Bolzano ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle provincie di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle provincie medesime.

     I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle provincie del patrimonio degli enti di cui sopra, nonchè al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e di intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

 

          Art. 18.

     Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della provincia in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al presente decreto facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.

 

          Art. 19.

     Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo, resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

     a) alle strade statali;

     b) alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessità dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario;

     c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali;

     d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico;

     e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;

     f) [20];

     g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti;

     h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;

     i) alle modalità di erogazione di mutui da concedere da parte di enti ad istituti pubblici non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale [21] .

     A decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade [22] .

     Le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i piani pluriennali di viabilità e i piani triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale secondo gli indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici, individuando gli interventi da realizzare, le priorità, i tempi ed i costi di realizzazione. I piani suddetti son approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano [23] .

     I beni immobili espropriati dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia autonoma territorialmente competente, su istanza del rispettivo presidente, i relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti dagli interventi predetti. I beni immobili che risultino non più funzionali alla viabilità stradale dello Stato, diversi da quelli previsti nel precedente periodo, sono trasferiti sulla base di appositi verbali di consegna redatti, anche di volta in volta, di intesa fra i rappresentanti della Provincia autonoma interessata e dell'amministrazione statale competente. Tali verbali costituiscono titolo per l'intavolazione, su richiesta del Presidente della Provincia autonoma [24].

     Le somme spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al secondo comma del presente articolo sono così determinate per il periodo 1° luglio 1998 - 31 dicembre 1999:

     a) per tutte le spese di funzionamento e di manutenzione della rete stradale, escluse quelle di cui alla lettera b), la somma pari alla media aritmetica dell'analoga spesa sostenuta dall'ANAS negli anni 1995 e 1996 nelle stesse province;

     b) per le spese di investimento, la somma pari alle risorse già previste, per ciascuna delle due province, nel programma triennale per la viabilità 1997-1999, per quanto già non erogato dall'ANAS alla data del 30 giugno 1998. Entro il 30 giugno 1998, le province presentano programmi modificativi e/o integrativi, da approvare con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo, da realizzare a proprio carico, che prevedano investimenti aggiuntivi per l'ammodernamento e l'incremento della rete stradale oggetto della delega. In sede di definizione del programma triennale 2000-2002 si tiene conto dello stato di attuazione dei predetti programmi [25] .

     Relativamente al triennio 2000-2002, le somme da erogarsi alle due province, per i medesimi fini di cui al comma precedente, sono determinate, nell'ammontare pari alla percentuale derivante dal rapporto tra estensione della rete stradale rispettivamente localizzata nel territorio delle due province ed estensione dell'intera rete stradale statale, risultante al 31 dicembre 1996 applicata ai corrispondenti stanziamenti, previsti nel bilancio dello Stato per la viabilità, esclusi quelli per gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1° luglio 1998 [26] .

     Per gli anni successivi al 2002, il criterio di calcolo di cui al comma precedente è applicato all'estensione della rete stradale statale risultante al 31 dicembre 2002 [27] .

     I dati necessari per la quantificazione delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo sono accertati in contradditorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici [28] .

     Il prelievo di dette somme è effettuato dai trasferimenti statali di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, se capienti, stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Dette somme sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Con decreto del Ministro del tesoro sono apportate le relative variazioni compensative di bilancio [29].

     Il pagamento delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo è effettuato con periodicità trimestrale [30] .

     Nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti in materia di paesaggio e di quelle delegate ai sensi di questo articolo, le Province, d'intesa tra loro e previo parere del Ministero competente in materia di infrastrutture e mobilità, possono disciplinare misure per la limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano i rispettivi territori. Le misure possono essere adottate per limitare l'interferenza e gli effetti del traffico veicolare su beni o località di particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico, ivi compresi i siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO; gli eventuali proventi derivanti dalle misure considerate da questo comma sono destinati alla conservazione e alla valorizzazione delle caratteristiche naturali o alla promozione del turismo sostenibile nelle predette aree [31].

     I provvedimenti di cui al precedente comma devono essere motivati, tenendo conto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione, e, nel caso comportino divieti o limitazioni alla circolazione, devono assicurare misure alternative [32].

 

          Art. 19 bis. [33]

     1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente decreto le province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, applicano la normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilità, di attività contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale.

 

          Art. 20.

     Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie e aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la provincia interessata.

 

          Art. 21.

     I piani urbanistici provinciali ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge provinciale. I progetti di piano devono essere inviati al Ministero dei lavori pubblici, il quale formula entro termini stabiliti con legge provinciale eventuali osservazioni a scopo di coordinamento, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici anche per il territorio dei comuni di cui al primo comma dell'articolo successivo, per quanto riguarda le esigenze della difesa nazionale.

     I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale [34].

     In attuazione della competenza esclusiva in materia di urbanistica attribuita alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dall'articolo 8, n. 5, dello Statuto di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso, le Province di Trento e di Bolzano disciplinano la materia inerente la definizione degli standard urbanistici per i rispettivi territori [35].

     Fermi restando i limiti previsti dalle disposizioni statali in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, in relazione alle peculiari caratteristiche tipologiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e culturali che contrassegnano l'assetto edilizio, insediativo e territoriale montano delle Province autonome, sull'intero territorio provinciale sono esclusi dal computo della distanza tra fabbricati e dai confini gli aggetti dei fabbricati medesimi, quali sporti di gronda, balconi, scale aperte ed altri elementi, anche decorativi, fino alla misura di 1,50 m. e comunque nella misura massima, in ogni caso non superiore a 2 m., stabilita dalle disposizioni normative o amministrative provinciali e comunali, nonchè i dispositivi di isolamento termico dei prospetti e delle coperture degli edifici e quelli connessi ad interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico realizzati in osservanza delle predette disposizioni normative e amministrative provinciali e comunali [36].

     Le Province di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni legislative e amministrative ad esse spettanti in materia di tutela del paesaggio ai sensi degli articoli 8, primo comma, numero 6), e 16 del predetto Statuto di autonomia, con l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso e in applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonchè della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva con legge 14 ottobre 1999, n. 403 [37].

     Nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma, gli strumenti di pianificazione paesaggistica sono approvati secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale e disciplinano le forme e i modi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, al fine di garantire elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale [38].

     Nel rispetto di quanto previsto dal quinto e sesto comma, le Province possono disciplinare con legge provinciale nonchè con atti normativi e amministrativi a carattere attuativo le procedure autorizzative in materia di tutela del paesaggio, anche dettando disposizioni finalizzate alla semplificazione procedimentale nel quadro dei livelli e delle misure di tutela previsti dagli strumenti di pianificazione di cui al sesto comma. La predetta disciplina provinciale concernente il procedimento di autorizzazione paesaggistica tiene luogo della corrispondente normativa statale in materia [39].

 

          Art. 22.

     Con l'entrata in vigore del Presente decreto la legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dell'art. 13 della legge stessa per tutto il territorio nazionale, si applica nella provincia di Bolzano al territorio dei seguenti comuni: Curon, Malles, Senale, Moso, Racines, Vipiteno, Brennero, Val di Vizze, Campo Trens, Selva Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Rasun Anterselva, Valle Casies, Monguelfo, Valdaora, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, Sesto.

     Nel predetto territorio, con l'entrata in vigore della legge provinciale che approva il piano territoriale di coordinamento e con l'entrata in vigore dei piani urbanistici comunali approvati dalla giunta provinciale previo parere favorevole, nei limiti di competenza, espresso entro termine stabilito con legge provinciale e comunque non inferiore a 90 giorni dal rappresentante regionale dell'autorità militare, i lavori stradali, salvo quanto disposto dal comma successivo, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni di cui al comma quarto dell'art. 3 della legge 1° giugno 1931, n. 886, previsti dai piani stessi, non sono più sottoposti all'autorizzazione dell'autorità militare.

     Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita la predetta autorità militare, che dovrà esprimere il suo parere entro 90 giorni.

     Qualora tale autorità non si pronunci entro i termini indicati nei commi precedenti la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.

 

          Art. 23.

     Fino a quando non sarà provveduto alla riforma della legislazione concernente le servitù militari, alle commissioni tecniche previste dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggregati, in relazione al disposto degli articoli 5, ultimo comma, e 6, quarto comma, del regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, rappresentanti rispettivamente della regione Trentino-Alto Adige o delle provincie di Trento e di Bolzano, qualora la sfera di attività interessata ai sensi delle citate disposizioni competa ai predetti enti, ovvero siano interessate zone di demanio pubblico degli enti medesimi.

 

          Art. 24.

     Ferma la competenza delle provincie in materia di edilizia comunque sovvenzionata ai sensi dell'art. 8, n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è riservata allo Stato la costruzione di alloggi per propri dipendenti la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio.

 

          Art. 25.

     La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

     Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1974, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

 

          Art. 26.

     Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 30, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle provincie, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle provincie stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 25, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

 

          Art. 27.

     Sono trasferiti alla provincia di Trento gli uffici del provveditorato alle opere pubbliche e del genio civile di Trento, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale; con la stessa esclusione è trasferito alla provincia di Bolzano l'ufficio del genio civile di Bolzano. Nei casi di sezioni o servizi che espletino contemporaneamente funzioni rimaste di competenza statale e funzioni attribuite alle provincie, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sarà effettuata d'intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la provincia interessata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici operanti nel Trentino-Alto Adige ha diritto di chiedere il trasferimento alle provincie entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.

     Al personale trasferito ai sensi del comma precedente è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

     In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

     Fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi del secondo comma del presente articolo, il personale, che attualmente svolga attività ricadenti in tutto o in parte nella competenza delle provincie, rimane addetto alle medesime mansioni. Le spese per gli stipendi e le altre competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle provincie.

     Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli ingegneri capi del genio civile continuano a svolgere, quali organi delle provincie, le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni di competenza delle provincie stesse.

     Gli ingegneri capi preposti agli uffici del genio civile, ancorchè trasferiti alla rispettiva provincia ai sensi del precedente secondo comma o i dirigenti dei corrispondenti uffici provinciali, esercitano, a richiesta dell'Amministrazione dei lavori pubblici, quali organi dello Stato, le attribuzioni residuate alla competenza dello Stato medesimo.

     Il compartimento ANAS di Trento con sede in Bolzano è soppresso con effetto dalla data di cui all'articolo 19, secondo comma [40] .

     Il personale in servizio alla data di cui al precedente comma presso il compartimento ANAS di Trento, nel limite massimo del venti per cento, ha il diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'ANAS ed il conseguente trasferimento ad altri compartimenti dell'ANAS medesimo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di dipendente a tempo indeterminato o determinato. Il personale che non esercita tale diritto è trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento, secondo le modalità stabilite dalla rispettiva normativa provinciale, tenuto conto della ubicazione della rispettiva sede di servizio alla data di pubblicazione della normativa medesima. Il personale addetto a servizi competenti per il territorio regionale ha comunque diritto di optare per il trasferimento presso l'amministrazione di una delle due province entro il termine di opzione di cui sopra [41] .

     Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma precedente è messo a disposizione della provincia nel cui territorio è prevalentemente utilizzato, previa intesa tra le province in ordine alla prevalenza di utilizzo, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento. Il relativo onere è a carico del bilancio della rispettiva provincia cui è messo a disposizione [42] .

 

          Art. 28.

     Agli impiegati della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico dei lavori pubblici delle provincie di Trento e di Bolzano può essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo competente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia inerenti alle attribuzioni ad essi demandate.

     L'anzidetto personale che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi comuni dei tipo che verrà stabilito dal commissario del Governo, d'intesa con la giunta provinciale competente.

 

          Art. 29.

     Il trasferimento alle provincie degli uffici statali di cui al precedente art. 27, comporta la successione della provincia allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonchè al relativo arredamento. Al fine di assicurare la più conveniente sistemazione dei servizi statali e provinciali, potranno essere trasferiti alle provincie immobili anche solo parzialmente destinati a servizi attribuiti alla competenza provinciale, salva la possibilità di mantenere in proprietà dello Stato altri immobili di pari valore sedi di uffici parzialmente trasferiti alle provincie, sempre che non vi ostino particolari esigenze di servizio.

     Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, salva la decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto del termine previsto al secondo comma del predetto articolo.

     La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonchè dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici e dalla provincia.

     In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili esistenti nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, utilizzati alla data del 30 giugno 1998 dal compartimento ANAS di Trento, sono trasferiti direttamente in proprietà alla provincia autonoma territorialmente competente [43] .

     I beni di cui al comma precedente nonché le strade statali di cui all'articolo 19 e le relative pertinenze sono consegnati, secondo le procedure di cui agli articoli 7, 8, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, alle province autonome territorialmente competenti, previa intesa con le medesime in ordine al riparto dei beni, ivi compresi gli immobili siti nel territorio di una provincia, ma destinati al servizio della rete stradale insistente sui territori di entrambe le province. Gli elenchi descrittivi di cui all'articolo 8, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 sono completati entro il 31 marzo 1998 [44] .

     Secondo le modalità di cui al comma precedente è altresì consegnata alle province autonome rispettivamente competenti la documentazione amministrativa, concernente gli affari non ancora esauriti [45] .

     Salvo quanto disposto ai successivi commi ed esclusi gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1° luglio 1998, le province autonome di Trento e di Bolzano succedono allo Stato e all'ANAS nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data del 1° luglio 1998, inerenti le funzioni delegate [46] .

     Per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente al 1° luglio 1998 da accertare d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime province subentrano, senza vincolo di solidarietà, nei rapporti giuridici, con effetto dalla medesima data. Rimangono a carico esclusivo dell'ANAS gli obblighi e i debiti maturati in relazione ai lavori eseguiti fino alla data del 1° luglio 1998 in attuazione dei suddetti appalti [47] .

     Fatto salvo quanto previsto per le spese di investimento ricomprese nel programma triennale per la viabilità 1997-1999, l'ANAS provvede, altresì, al rimborso alle province delle somme corrispondenti ai lavori da eseguirsi a decorrere dal 1° luglio 1998, nei limiti dei fondi comunque impegnati e non erogati in attuazione dei medesimi appalti affidati dall'ANAS prima di detta data e non ricompresi nel programma triennale 1997-1999. Ai fini di cui al presente comma, le province e l'ANAS, entro il 30 giugno 1998, definiscono d'intesa, per ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei lavori, le obbligazioni in capo all'ANAS e le modalità di rimborso dei relativi oneri. Della ricognizione viene redatto verbale le cui risultanze costituiscono il limite di responsabilità dell'ANAS [48] .

     Agli adempimenti attuativi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 [49] .

 

          Art. 30.

     Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 27, vengono consegnati alla provincia cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni spettanti alle provincie nelle materie di cui al presente decreto.

     Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia.

     In ordine agli archivi e documenti consegnati alle provincie ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

 

          Art. 31.

     Il servizio idrografico, già svolto dagli uffici dipendenti dell'Amministrazione statale dei lavori pubblici, è disimpegnato - nell'ambito del rispettivo territorio - dalle provincie di Trento e di Bolzano, anche per conto dello Stato.

 

          Art. 32.

     Gli organismi aventi sede presso gli uffici del genio civile di Trento e di Bolzano, la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza delle provincie ai sensi del presente decreto, continuano ad esercitare tutte le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

     Gli organismi aventi sede presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trento cessano di svolgere le funzioni non attinenti ai settori che rimangono di competenza statale ai sensi dell'art. 19.

     E' fatto salvo quanto disposto con leggi regionali e provinciali istitutive di organismi operanti nelle materie di cui al presente decreto.

 

          Art. 33.

     Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige le norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, trovano applicazione all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo che per la loro natura ad estensione non possono essere fronteggiate con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle provincie e con l'impiego delle organizzazioni di uomini e di mezzi di cui dispongono.

 

          Art. 34.

     Alla dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed alla nomina del commissario previsto dal medesimo articolo si provvederà d'intesa con i presidenti delle giunte provinciali, ove la calamità riguardi i territori di entrambe le provincie, ovvero con il presidente della giunta della provincia interessata ove solo una delle due sia stata colpita.

 

          Art. 35.

     Gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e l'applicazione delle norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, non incide sulle competenze della regione e delle provincie nè implica sostituzione di organismi regionali e provinciali che continuano ad operare alla stregua dei propri ordinamenti.

     Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il commissario provvede in particolare al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli effettuati dagli organismi della regione e delle provincie, nel rispetto del disposto di cui al comma precedente.

 

          Art. 36.

     Alla disciplina dell'utilizzo coordinato dei mezzi di intervento dello Stato, della provincia e degli enti locali si provvede mediante programmi di protezione civile approvati dal commissario del Governo e dal presidente della giunta provinciale, il quale deve previamente sentire il presidente della giunta regionale.

     Le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, relative al comitato regionale per la protezione civile, non trovano applicazione nella regione Trentino-Alto Adige.

 

          Art. 37.

     I Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici, i commissari del Governo, la regione e le provincie si scambiano ogni notizia, informazione o documentazione utile ai fini di evitare o ridurre i possibili danni derivanti da calamità naturali o catastrofi.

 

          Art. 38.

     I titoli II e VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574 ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, sono abrogati.

 

          Art. 39. [50]

     Per le opere di competenza statale nella regione Trentino-Alto Adige i compiti della regione e del suo presidente, previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, sono attribuiti alle provincie di Trento e di Bolzano e rispettivi presidenti.

 

     Art. 40. [51]

     Le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, salvo quanto disposto dai commi successivi.

     Al fine di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali, il governo del territorio e il mantenimento e la ricostruzione del tessuto commerciale tradizionale nonchè la tutela della vivibilità dei centri storici, le province possono anche prevedere, senza discriminazione tra gli operatori e nel rispetto del principio di proporzionalità, aree interdette agli esercizi commerciali e limitazioni per l'esercizio del commercio nelle zone produttive.

     Le province, in relazione alla specificità topografica montana del territorio e alle particolari tradizioni che ne rappresentano l'identità, possono adottare misure di salvaguardia e riqualificazione delle attività commerciali, anche mediante piani di incentivazione purchè si rispettino i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo in tema di aiuti di Stato.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 227.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 227.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 227.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 227.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

[7] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463 e così sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 15 aprile 2003, n. 118.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267 e così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 2001, n. 353, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente al periodo: "Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministero dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a più regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale";.

[10] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267 e così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

[11] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

[15] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

[16] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

[17] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

[18] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

[19] Numero abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

[20] Lettera abrogata dall'art. 20 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[22] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[23] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[24] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 176.

[25] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[26] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[27] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[28] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[29] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[30] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[31] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 3 marzo 2016, n. 46.

[32] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 3 marzo 2016, n. 46.

[33] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

[34] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 26 settembre 2023, n. 143.

[35] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 11 gennaio 2018, n. 9.

[36] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 26 settembre 2023, n. 143.

[37] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 26 settembre 2023, n. 143.

[38] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 26 settembre 2023, n. 143.

[39] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 26 settembre 2023, n. 143.

[40] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[41] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[42] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[43] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[44] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[45] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[46] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[47] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[48] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[49] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

[50] Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 227.

[51] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 7 luglio 2016, n. 146.