§ 93.9.61 - D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143.
Istituzione dell'Ente nazionale per le strade.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:26/02/1994
Numero:143


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Ente nazionale per le strade e disciplina della sua attività
Art. 2.  Compiti dell'Ente
Art. 3.  Finanziamento e programmazione dell'attività
Art. 4.  Patrimonio dell'Ente
Art. 5.  Organi dell'Ente
Art. 6.  Il consiglio
Art. 7.  L'amministratore
Art. 8.  Il collegio dei revisori
Art. 9.  Ordinamento contabile
Art. 10.  Il personale
Art. 11.  Norme transitorie
Art. 12.  Norma finale


§ 93.9.61 - D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143.

Istituzione dell'Ente nazionale per le strade.

(G.U. 1 marzo 1994, n. 49)

 

     Art. 1. Istituzione dell'Ente nazionale per le strade e disciplina della sua attività

     1. E' istituito l'Ente nazionale per le strade, con sede in Roma. L'Ente è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa a contabile ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

     2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

     3. Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica.

     4. L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministro dei lavori pubblici che detta gli indirizzi programmatici.

 

          Art. 2. Compiti dell'Ente

     1. L'Ente provvede a:

     a) gestire le strade e le autostrade di proprietà dello Stato nonchè alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

     b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

     c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione;

     d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

     e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

     f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonchè la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario;

     g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

     h) costituire e partecipare a società per lo svolgimento all'estero di attività infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;

     i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri;

     l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

     2. L'approvazione, da parte dei competenti organi dell'ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità.

     3. L'Ente esercita ogni competenza già attribuita nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato.

     4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

          Art. 3. Finanziamento e programmazione dell'attività

     1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, nonchè dai canoni di concessioni autostradali, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da altre entrate proprie indicate dallo statuto. I trasferimenti sono stabiliti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, tenendo conto delle entrate dell'Ente. I trasferimenti sono iscritti su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sono erogati all'Ente con le modalità stabilite negli accordi di cui al comma 3. L'Ente non può impegnare nè erogare somme eccedenti le entrate.

     2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilità, ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione.

     3. Il programma di cui al comma 2 è realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che individuino separatamente i finanziamenti relativi alla gestione ordinaria, ivi compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per ammodernamenti e nuove costruzioni. Gli accordi di programma sono rivisti annualmente.

     4. Il Ministro del tesoro può autorizzare, in conformità al programma di cui al comma 2, l'assunzione da parte dell'Ente di mutui con garanzia dello Stato.

     5. L'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade è riservata al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 4. Patrimonio dell'Ente

     1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili, diversi dalle strade, strumentali alle sue attività.

 

          Art. 5. Organi dell'Ente

     1. Sono organi dell'Ente:

     a) il consiglio;

     b) l'amministratore;

     c) il collegio dei revisori.

     2. La nomina, lo stato giuridico ed economico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto.

     3. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgano attività o studi nel campo delle opere pubbliche. Il mandato dell'amministratore e dei membri del consiglio di amministrazione è rinnovabile per un solo quinquennio.

     4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi dell'Ente.

 

          Art. 6. Il consiglio

     1. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica cinque anni. Esso è presieduto dall'amministratore ed è composto da quattro membri scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche.

     2. Il consiglio sottopone al Ministro dei lavori pubblici lo schema di programma annuale di attività dell'Ente ed approva i bilanci preventivo e consuntivo, gli accordi di cui all'art. 3, i regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale, i capitolati generali, gli schemi delle concessioni autostradali ed i progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi di lire. Esso delibera su ogni altra questione attribuita dalla legge o dallo statuto.

     3. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

 

          Art. 7. L'amministratore

     1. L'amministratore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici ed è scelto tra soggetti che abbiano amministrato, per almeno cinque anni, aziende pubbliche o private di adeguata dimensione.

     2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico è revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonchè qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili.

     3. L'amministratore presiede il consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Ente e adotta gli atti di gestione, con possibilità di delega, nei limiti stabiliti dallo statuto, ad uffici centrali e periferici.

 

          Art. 8. Il collegio dei revisori

     1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri designati:

     a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i dirigenti generali amministrativi o tecnici dell'Amministrazione dello Stato in servizio, con funzioni di presidente;

     b) uno dal Ministro dei lavori pubblici, scelto tra dirigenti generali amministrativi o tecnici in servizio;

     c) uno dal Ministro del tesoro, scelto tra dirigenti generali amministrativi in servizio, esperto in materia di revisione aziendale.

     2. Per ognuno dei membri del collegio dei revisori è prevista la nomina di un membro supplente.

     3. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica cinque anni.

     4. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, efficienza ed efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

     5. Il collegio dei revisori riferisce all'amministratore i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengono accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro dei lavori pubblici.

     6. Il collegio dei revisori, in sede di esame del bilancio consuntivo, certifica lo stato di attuazione del programma di cui all'art. 3.

 

          Art. 9. Ordinamento contabile

     1. Non si applicano all'Ente le norme di contabilità dello Stato.

     2. Con lo statuto sono definite le modalità della gestione contabile dell'Ente, prevedendo, in particolare, la formulazione di bilanci preventivo e consuntivo ed un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici valutandone comparativamente costi, modi e tempi.

     3. Il controllo della Corte dei conti, si svolge secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

     4. L'Ente nazionale per le strade è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e integrazioni. Dopo un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento dell'Ente dalla tabella A alla tabella B con le modalità previste dall'art. 2, comma 4, della citata legge n. 720 del 1984. All'Ente si applica la normativa prevista dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 10. Il personale

     1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

     2. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del codice di procedura civile, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell'azienda.

     3. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196.

     4. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano, nonchè i trasferimenti presso la medesima, di personale proveniente da altre province, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

 

          Art. 11. Norme transitorie

     1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la modalità di cui all'art. 7, comma 1, è nominato un amministratore straordinario per la provvisoria gestione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, che assume le funzioni del direttore generale e del consiglio di amministrazione. L'amministratore straordinario può utilizzare strutture di servizio esterne, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Alla nomina dell'amministratore si applica la legge 24 gennaio 1978, n. 14.

     2. Il compenso dell'amministratore straordinario è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

     3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa approvazione dello statuto, l'ANAS è trasformata nell'Ente nazionale per le strade, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

     4. La provvisoria gestione dell'Ente è affidata all'amministratore di cui al comma 1, il quale, con la nomina degli organi ordinari, acquista le funzioni di cui all'art. 7 per un quinquennio.

     5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda nazionale per le strade statali, e in particolare in quelli relativi al patrimonio e al personale. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dei lavori pubblici sono individuati i beni del patrimonio indisponibile dello Stato destinati ad uffici di pertinenza dell'Ente.

     6. Il fondo di dotazione iniziale dell'Ente è costituito da lire 50 miliardi a carico del capitolo 709 dello stato di previsione di spesa del bilancio dell'ANAS.

     7. All'Ente sono attribuiti per l'anno 1994 i fondi stanziati nello stato di previsione delle entrate dell'ANAS per l'esercizio 1994 e non ancora utilizzati nel corso dell'anno, nonchè i residui passivi alla data di costituzione. Resta ferma la garanzia dello Stato per i mutui stipulati dall'ANAS.

     8. Il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.

     9. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     10. Al personale in servizio continua ad applicarsi il regime previdenziale e pensionistico previsto all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

     11. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro del tesoro sono stabiliti criteri e modalità per i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti.

 

          Art. 12. Norma finale

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.