§ 41.7.120 - Legge 16 maggio 1978, n. 196.
Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:16/05/1978
Numero:196


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27.  [1]
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33.  [2]
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49.  [3]
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57.  [6]
Art. 58. 
Art. 59.  [7]
Art. 60.  [8]
Art. 61.  [9]
Art. 62.  [10]
Art. 63.  [11]
Art. 64.  [12]
Art. 65.  [13]
Art. 66. 
Art. 67.  [15]
Art. 68.  [16]
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 


§ 41.7.120 - Legge 16 maggio 1978, n. 196.

Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta.

(G.U. 23 maggio 1978, n. 141)

 

TITOLO I

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DELLA

LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 4

 

Capo I

TRASFERIMENTO E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

DALLO STATO ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA

 

     Art. 1.

     Ferme restando le funzioni amministrative finora esercitate dalla regione Valle d'Aosta, sono estese alla regione medesima con le integrazioni e le deroghe di cui agli articoli seguenti, relativamente al suo territorio, le disposizioni di trasferimento delle funzioni amministrative statali contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 15 gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10 e 11, ivi comprese, in particolare, quelle in materia di cave e torbiere, di cui all'art. 1, secondo comma lettere e), f), g) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2.

 

          Art. 2.

     Ferme restando le funzioni amministrative finora delegate alla regione Valle d'Aosta, sono delegate alla regione medesima, con le integrazioni e le deroghe di cui agli articoli seguenti, le stesse funzioni amministrative statali delegate con i decreti del Presidente della Repubblica indicati all'art. 1 e col decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 315, salvo che tali funzioni spettino alla regione a titolo proprio.

 

          Art. 3.

     Ferme restando le funzioni attualmente esercitate dai comuni e dalle comunità montane, sono attribuite ai comuni e alle comunità montane compresi nel territorio della regione Valle d'Aosta tutte le funzioni amministrative che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha attribuito ai comuni e alle comunità montane compresi nel territorio delle regioni a statuto ordinario, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel suddetto decreto.

     Le funzioni attribuite alle provincie dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel suddetto decreto.

 

          Art. 4.

     Sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, in attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione agli articoli 2, lettera v), e 38, primo comma, della legge costituzionale medesima, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alla toponomastica.

 

          Art. 5.

     Resta ferma la competenza dagli organi statali in ordine:

     a) ai rapporti internazionali e con le Comunità europee;

     b) agli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo;

     c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca;

     d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonchè di materiale seminale; al rilascio dei certificati fitopatologici per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei prodotti agricoli;

     e) al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici;

     f) alla concessione di marchi di qualità di prodotti agricoli, salvi i poteri della regione in materia di incremento dei prodotti tipici della Valle, a norma dell'art. 2, lettera n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

     g) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

     h) all'ordinamento istituzionale del credito agrario ed alla determinazione dei tassi massimi;

     i) all'alimentazione;

     l) al fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche;

     m) alla istituzione ed alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici;

     n) al rilascio delle licenze di porto di armi.

     L'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere b), d) e m) è delegato alla regione per il proprio territorio.

     Sono altresì delegate alla regione le funzioni relative agli adempimenti previsti dal fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonchè ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

 

          Art. 6.

     In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 2, lettere f), g), m), q), ultima parte, ed all'art. 3, lettera c), e fermi restando l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e l'art. 12, n. 8, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, si aggiunge:

     "Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico regionale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie ed aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la regione Valle d'Aosta.

     Il piano urbanistico regionale ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge regionale.

     Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

     a)alla rete autostradale ed alle strade statali, salvo le strade costituenti la viabilità locale e regionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e della legge regionale 18 ottobre 1950, n. 1;

     b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali, d'intesa con la regione; l'efficacia del provvedimento di declassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto regionale - che dovrà essere emanato entro sei mesi - con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale; i provvedimenti di classificazione e quelli di declassificazione, congiunti all'atto regionale testè previsto, comportano il trasferimento delle strade;

     c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;

     d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;

     e) alle opere idrauliche di prima classe;

     f) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;

     g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, all'edilizia universitaria, alla costruzione di alloggi per i dipendenti statali la cui concessione sia essenzialmente subordinata alla prestazione in loco di un determinato servizio, alle opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative alle materie di cui alle lettere precedenti, nonchè agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi;

     h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici.

     Resta, altresì, ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentita la regione, in ordine agli aggiornamenti e modifiche del piano generale degli acquedotti".

 

          Art. 7.

     E' trasferito alla regione Valle d'Aosta l'ufficio del genio civile di Aosta, salvi i servizi e le sezioni cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.

     Sono altresì trasferite alla regione Valle d'Aosta le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del genio civile di Aosta e la cui attività sia inerente alle funzioni amministrative della regione.

     Fino a quando la regione non avrà disposto diversamente con legge, l'ingegnere capo preposto all'ufficio del genio civile di Aosta viene posto a disposizione della regione in posizione di comando ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Le funzioni già esercitate dal provveditorato regionale per le opere pubbliche per il Piemonte nei confronti della Valle d'Aosta, inerenti alle funzioni amministrative della regione, sono trasferite alla regione.

 

          Art. 8.

     Sono delegate alla regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le attribuzioni esercitate dagli uffici statali in ordine alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica.

 

          Art. 9.

     E' istituito in Aosta il compartimento regionale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) per la Valle d'Aosta.

     Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, provvederà con proprio decreto, all'attuazione della norma di cui al primo comma del presente articolo, in particolare per quanto attiene ai rapporti con il compartimento regionale dell'ANAS di Torino.

     E' autorizzata la variazione in aumento di una unità, con funzioni di capo compartimento di 2 ª classe, della tabella decima, quadro F, livello E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 10.

     Ferme restando le attribuzioni che il competente organo delle regione Valle d'Aosta, in forza dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, esercita in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza, comprese la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione, ed in genere in ordine alla procedura di espropriazione per pubblica utilità per opere statali o comunque a carico dello Stato, sono trasferite alla Regione anzidetta - in attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 aprile 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, lettera c), della legge costituzionale medesima - le funzioni amministrative, concernenti le dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori ed in genere la procedura di espropriazione per pubblica utilità per le opere di competenza della regione stessa, per quelle ad essa delegate con la presente legge ed in genere per tutte le opere non a carico dello Stato.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, le funzioni trasferite ai sensi del comma precedente sono esercitate dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

 

          Art. 11.

     Sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative esercitate dallo Stato, attraverso l'ufficio della motorizzazione di Aosta, in materia di trasporti su funivie di ogni tipo, funicolari, tramvie, filovie e linee automobilistiche sia di persone che di merci, anche se sostitutive di linee tramviarie e ferroviarie in concessione e di linee dello Stato, definitivamente soppresse, a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386, che siano di interesse regionale. Sono di interesse regionale quei servizi di trasporto che servono esclusivamente l'ambito territoriale della regione.

     Il Ministero dei trasporti, su richiesta della regione Valle d'Aosta, riconosce ugualmente di interesse regionale una linea di trasporto pubblico che si svolga prevalentemente nel territorio e nell'interesse della regione, con brevi tratti nel territorio di altre regioni.

     Viene delegato alla regione Valle d'Aosta l'esercizio delle seguenti altre funzioni amministrative, inerenti al territorio regionale:

     1) nel settore del personale delle aziende concessionarie: vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per il risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonchè nominare il presidente del consiglio di disciplina;

     2) in materia di noleggio di autoveicoli con conducente e di servizi da piazza: approvare i regolamenti in genere e le delibere dei comuni.

     Sono comunque riservate alla competenza degli organi dello Stato le attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, l'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di cui al primo comma, nonchè le attribuzioni in materia di sicurezza degli impianti e dei veicoli e il trasporto degli effetti postali.

 

          Art. 12.

     In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 2, lettera i), ed all'art. 3, lettera l), della legge costituzionale medesima, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, viene aggiunta la seguente lettera i):

     "disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali e termali".

 

          Art. 13.

     In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 2, lettera o), della legge costituzionale medesima, all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, viene aggiunto:

     " ; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali".

     Fino a quando la regione Valle d'Aosta non disponga diversamente con legge, il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Torino continua ad esercitare le funzioni amministrative ad esso attribuite.

 

          Art. 14.

     Al personale appartenente alla carriera direttiva e ai sottufficiali e guardie del ruolo organico del Corpo forestale valdostano può essere riconosciuta, con apposito decreto del presidente della giunta regionale, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

     L'anzidetto personale che abbia conseguito la suindicata qualifica è autorizzato a portare le armi comuni del tipo che verrà stabilito, d'intesa con l'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

 

          Art. 15.

     La regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di ordinamento delle minime proprietà colturali anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile.

 

          Art. 16.

     In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 2, lettera q), ultima parte, della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative che il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altri organi centrali e periferici dello Stato esercitano, per il territorio delle Valle d'Aosta, in materia di tutela del paesaggio.

 

          Art. 17.

     Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, è fissato alla scadenza di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Sono trasferiti alla regione, oltre ai compiti dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), anche i beni mobili ed immobili, costituenti la struttura periferica dell'Ente nella regione, destinati a dette attività.

     Il personale in servizio presso le sedi periferiche dell'ENALC in Valle d'Aosta sarà trasferito alla regione, conservando integralmente la posizione giuridica ed economica acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ente di provenienza.

     I provvedimenti relativi al trasferimento del patrimonio e del personale dell'ENALC saranno adottati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la regione, entro il termine di cui al primo comma.

     Nei casi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonchè di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, si applicano nel territorio della regione le disposizioni di cui all'art. 7, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

 

          Art. 18.

     A modifica del terzo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, le competenze della soprintendenza ai beni librari di Torino inerenti al territorio della Valle d'Aosta - già attribuite alla biblioteca nazionale universitaria di Torino, con decreto ministeriale 31 marzo 1972 - sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, che vi provvede con i propri uffici.

 

          Art. 19.

     Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di servizi antincendi relativi al territorio della Valle d'Aosta si intenderanno trasferite alla regione Valle d'Aosta all'atto dell'emanazione delle relative norme legislative da parte della regione medesima.

 

          Art. 20.

     Resteranno, comunque, ferme le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine a:

     a) servizi tecnici per la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare, nonchè i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione civile sia in caso di eventi bellici, sia in caso di calamità. La regione può, tuttavia, intervenire, con i propri mezzi, per porre in essere strumenti per l'incolumità delle persone e la preservazione dei beni;

     b) preparazione di unità antincendi per le Forze armate.

 

          Art. 21.

     Il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta è delegato ad esercitare per il territorio della Valle d'Aosta anche le funzioni che la legge 8 dicembre 1970, n. 996, affida al commissario del Governo.

     Il comitato regionale per la protezione civile di cui all'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, è, in Valle d'Aosta, organo della regione. Ai lavori del comitato regionale per la protezione civile della Valle d'Aosta sono chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, anche i sindaci dei maggiori comuni della regione e, in ogni caso, i sindaci dei comuni colpiti da calamità naturali o catastrofe.

     L'ufficio regionale della protezione civile previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 della suddetta legge 8 dicembre 1970, n. 996, è in Valle d'Aosta ufficio della regione.

 

          Art. 22.

     Allorchè sarà avvenuto il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di servizi antincendi nei modi previsti dall'art. 19 della presente legge, il contributo di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469, relativamente alle assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella Valle d'Aosta, dovrà essere versato alla regione Valle d'Aosta o direttamente alla cassa antincendi che detta regione istituisce.

 

          Art. 23.

     Le funzioni amministrative attribuite dalle leggi vigenti ad organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'istituzione di enti di credito di carattere esclusivamente locale in Valle d'Aosta sono esercitate dalla regione.

     La legge regionale istitutiva degli enti di cui al primo comma costituisce autorizzazione ai medesimi ad iniziare le operazioni di istituto.

     Gli adempimenti degli organi statali in materia di istituzione di enti di credito per i quali le leggi dello Stato richiedono apposita domanda sono eseguiti d'ufficio dagli organi medesimi quando si tratta di enti di crediti di carattere locale istituiti con legge della regione Valle d'Aosta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge regionale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La regione ha comunque facoltà di richiedere l'attuazione degli adempimenti di cui sopra, dopo l'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'ente o degli enti di credito, ma ancor prima della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e gli organi statali competenti devono, in tal caso, provvedere in merito entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, che deve essere corredata di esemplare del numero del Bollettino Ufficiale della regione nel quale la legge relativa è pubblicata.

 

          Art. 24.

     I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva degli enti di cui all'articolo precedente sono adottati dai competenti organi dello Stato, d'intesa con la regione.

 

          Art. 25.

     Di ciascuno organo collegiale degli enti di cui all'art. 23 farà parte almeno un rappresentante designato dalla regione Valle d'Aosta.

 

          Art. 26.

     Gli enti di cui all'art. 23, ove intendano operare fuori del territorio della Valle d'Aosta, sono soggetti ad apposita autorizzazione dello Stato. Deve, però, essere sentito il parere della regione Valle d'Aosta.

 

          Art. 27. [1]

 

          Art. 28.

     Gli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, di cui all'art. 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, vengono approvati e resi esecutivi dalla regione, previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle proposte del consiglio scolastico regionale, sentite le commissioni miste di cui all'art. 40 medesimo, nominate dal presidente della giunta regionale.

     Con la stessa procedura si provvede alla determinazione delle materie da insegnare in lingua francese, con gli adempimenti necessari per consentire l'inserimento per gli alunni provenienti da altre parti del territorio.

     I presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di maturità sono di norma nominati tra il personale avente adeguata conoscenza della lingua francese. In ogni caso almeno tre membri della commissione devono avere tale conoscenza.

     I titoli di studio conseguiti nelle scuole della regione della Valle d'Aosta sono validi a tutti gli effetti.

 

          Art. 29.

     Le competenze di cui all'art. 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, includono anche quelle concernenti gli istituti d'arte, i licei artistici e le scuole popolari.

 

          Art. 30.

     La regione provvede all'istituzione in Valle d'Aosta di scuole e istituti d'istruzione di cui all'art. 2, lettera r), e all'art. 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

     La regione provvede, altresì, al legale riconoscimento, pareggiamento e parifica di scuole e istituzioni scolastiche gestite in Valle d'Aosta da altri enti o da privati.

 

          Art. 31.

     Il convitto nazionale "Federico Chabod" di Aosta, persona giuridica di diritto pubblico, assume la figura - prevista dall'art. 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - di ente dipendente dalla regione Valle d'Aosta, con la denominazione di convitto regionale "Federico Chabod".

     Ove non contrastino con le norme della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernenti la lingua e l'ordinamento scolastico nella Valle d'Aosta, si applicano al convitto regionale "Federico Chabod" le norme statali sui convitti nazionali, con i dovuti adattamenti allo speciale ordinamento della Valle d'Aosta; in ogni caso si intenderanno sostituiti lo Stato e gli organi statali con la regione ed i competenti organi regionali.

     Al personale direttivo ed educativo del convitto regionale "Federico Chabod" si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.

 

          Art. 32.

     La regione provvede in ordine al personale ispettivo, direttivo, insegnante ed assistente delle scuole materne della Valle d'Aosta.

     Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.

 

          Art. 33. [2]

     La regione istituisce con legge l'Istituto regionale di ricerca educativa (IRRE), con funzioni di supporto alle istituzioni ed all'amministrazione scolastica nei settori della ricerca educativa, della ricerca sulla formazione del personale della scuola, della documentazione didattico-pedagogica e dell'innovazione degli ordinamenti scolastici.

     Le competenze amministrative in materia di iniziative finalizzate ad innovazioni riguardanti gli ordinamenti scolastici sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione a seconda che si tratti di iniziative da realizzare nelle scuole della regione sulla base di programmi statali o regionali.

 

          Art. 34.

     Sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative di cui agli articoli 2 e 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

     L'autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni ed a acquistare beni immobili è delegata in Valle d'Aosta al presidente della giunta regionale.

 

          Art. 35.

     Fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, tutte le funzioni amministrative già di competenza degli organi centrali o periferici dello Stato in materia di igiene, sanità, assistenza ospedaliera ed assistenza profilattica, concernenti il territorio della Valle d'Aosta, sono esercitate - in attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, lettera l), della legge costituzionale medesima - dalla regione Valle d'Aosta. A tal fine, le funzioni anzidette, ancora esercitate da organi statali, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, con le sole eccezioni di cui all'articolo seguente.

 

          Art. 36.

     Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

     1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;

     2) alla sanità aerea e di frontiera, ivi comprese le misure quarantenarie;

     3) alla ricerca e sperimentazione scientifica di rilevanza nazionale svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;

     4) agli aspetti sanitari della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

     5) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura o agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione;

     6) alla produzione, commercio, vendita e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati;

     7) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione o somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;

     8) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; gli aspetti igienico sanitari della produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati o succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; dei mangimi, integratori ed additivi nella alimentazione degli animali;

     9) al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali ed al rilascio delle autorizzazioni per la loro utilizzazione a scopo sanitario e relativa pubblicità sanitaria;

     10) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;

     11) alle professioni sanitarie ed agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini ed ai collegi professionali;

     12) alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; alla determinazione delle materie fondamentali di insegnamento.

     Restano ferme le leggi dello Stato sul riscontro diagnostico, sull'ammissibilità del prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico e sull'ammissibilità dei trapianto di organi e tessuti da persone viventi.

 

          Art. 37.

     Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali della Valle d'Aosta cessano di essere organi periferici del Ministero della sanità e divengono organi periferici della regione.

 

          Art. 38.

     Sono trasferite alla regione Valle d'Aosta - in attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, lettera m), della legge costituzionale medesima - le funzioni amministrative degli organi centrali dello Stato in materia di antichità e belle arti, per quanto concerne il territorio della Valle d'Aosta.

     Tutti gli atti previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopra indicate sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne dà bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali e ambientali.

     Restano, tuttavia, subordinate al nulla osta del Ministero per i beni culturali e ambientali le licenze di esportazione prevedute dall'art. 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

     Il Ministero per i beni culturali e ambientali ha facoltà di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto, antro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla richiesta di cui ai precedenti secondo e terzo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunzi.

 

Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 39.

     In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

 

          Art. 40.

     La regione Valle d'Aosta, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite o delegate, può avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico scientifico operanti per funzioni non trasferite o delegate.

     Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.

     La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con l'amministrazione regionale.

 

          Art. 41.

     Fino a quando non avrà istituito propri organi consultivi e comunque modificato la legislazione in materia, la regione Valle d'Aosta, nell'esercizio delle attribuzioni che le spettano a titolo di trasferimento o di delega, deve sentire gli organi tecnici statali il cui parere sia richiesto dalle leggi dello Stato.

     A detti organi la regione può rivolgersi ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando sia previsto dalle leggi della regione.

     Nei casi considerati dal primo e dal secondo comma, ciascuno degli organi consultivi è integrato, ove già non lo sia, da un esperto, designato dalla regione.

 

          Art. 42.

     E' delegato alla regione Valle d'Aosta, per le materie di sua competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private operanti nell'ambito regionale.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, il potere di cui al comma precedente è esercitato dal presidente della giunta regionale.

 

          Art. 43.

     Ove non sia diversamente previsto nei precedenti articoli della presente legge, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, cooperative, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui alla presente legge ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza, nei singoli enti, istituzioni ed organizzazioni, di interessi finanziari dello Stato.

     Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

 

          Art. 44.

     Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione Valle d'Aosta in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui alla presente legge e, in generale, in quelle indicate negli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative di organi ed uffici centrali o periferici dello Stato.

 

          Art. 45.

     Nell'ipotesi in cui le norme precedenti comportino il trasferimento alla regione di uffici periferici statali, si opera una successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonchè al relativo arredamento.

     La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonchè dei diritti ed obblighi a essi inerenti sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e dall'amministrazione regionale.

 

          Art. 46.

     Entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si effettua il trasferimento o la delega alla regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, le amministrazioni dello Stato ed i loro organi ed uffici centrali e periferici provvederanno a consegnare alla regione medesima, con elenchi descrittivi, gli atti concernenti le funzioni amministrative anzidette.

     Gli archivi ed i documenti degli uffici statali trasferiti alla regione Valle d'Aosta o le cui competenze passino o siano delegate a detta regione vengono consegnati alla medesima mediante elenchi descrittivi.

     Ove il trasferimento sia soltanto parziale, vengono consegnati alla regione Valle d'Aosta le parti degli archivi ed i documenti che si riferiscono alla parte trasferita.

     Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni.

 

          Art. 47.

     La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità dello Stato, prima della data di entrata in vigore della presente legge, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

 

          Art. 48.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e sentita la regione, viene determinato il contingente dei dipendenti statali, ivi compresi gli operai, indispensabili per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate, ripartito per qualifica, da trasferire, con il loro consenso, alla regione Valle d'Aosta.

     In corrispondenza al contingente di personale di ruolo determinato ai sensi del comma precedente, sono ridotti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi ruoli organici di provenienza.

     Il personale esuberante è collocato nei ruoli nazionali unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

     Il personale trasferito è inquadrato con legge regionale e con effetto dalla data in vigore della presente legge nei ruoli regionali, garantendo in ogni caso la posizione giuridica ed economica acquisita da ciascun dipendente.

 

          Art. 49. [3]

     Il finanziamento delle funzioni trasferite e delegate ai sensi degli articoli precedenti della presente legge e non finanziate da fondi settoriali avverrà mediante attribuzione alla regione Valle d'Aosta di un importo annuo non inferiore alla minore spesa direttamente o indirettamente gravante sul bilancio dello Stato nell'anno finanziario 1977.

     Per l'anno 1978 e per quelli successivi l'ammontare di cui al precedente comma è maggiorato di una quota corrispondente all'incremento della componente prezzi sulla variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi, rispettivamente, nell'anno 1976 e successivi, quale risulta dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

TITOLO II

ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI IMPIEGATI

STATALI NELLA VALLE D'AOSTA

 

          Art. 50.

     Ai fini dell'attuazione dell'art. 38, terzo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, osservano, nei concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme del presente titolo.

 

          Art. 51.

     Per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta e prevedere una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.

     Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali per le quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria superiore o un titolo di studio inferiore, coloro che superano la quarta prova di francese, prevista all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191, agli esami di Stato in un istituto della regione. [4]

     Sono parimenti esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini dell'accesso agli impieghi per i quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario, coloro che integrano il superamento della prova di cui al comma precedente con un percorso formativo riconosciuto valido sulla base delle disposizioni vigenti nella regione per l'accesso alle qualifiche funzionali del comparto unico del pubblico impiego regionale per le quali sono richiesti i medesimi titoli di studio. [5]

 

          Art. 52.

     Per il trasferimento di impiegati statali in Valle d'Aosta sono preferiti coloro che siano originari della regione o che conoscano la lingua francese.

 

          Art. 53.

     Per le assunzioni presso uffici statali aventi sede in Valle d'Aosta di impiegati delle carriere esecutive e del personale ausiliario, in ottemperanza alle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie, l'essere originari della regione o la conoscenza della lingua francese costituiscono titolo di preferenza.

 

          Art. 54.

     Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai concorsi banditi da enti pubblici non economici, quando ricorrano le condizioni previste dalle norme medesime.

 

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI SEGRETARI

COMUNALI IN VALLE D'AOSTA

 

          Art. 55.

     Per la nomina a segretario comunale in Valle d'Aosta è prescritta la piena conoscenza della lingua francese.

     Al di fuori dell'ipotesi prevista dal successivo art. 56, l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese da parte degli aspiranti viene effettuato da una commissione nominata dal presidente della giunta regionale e composta da un rappresentante della regione, da un segretario comunale in servizio nella Valle d'Aosta e da un esperto di lingua francese.

 

          Art. 56.

     Per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene indetto in Aosta, annualmente, con le forme e le modalità previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, un concorso per titoli ed esami per i posti di segretario comunale vacanti nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta della Valle d'Aosta.

     Al concorso possono partecipare anche candidati sprovvisti del diploma di laurea, purchè in possesso del diploma di scuola media superiore e degli altri requisiti previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

     Si applicano gli articoli 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e 10 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

     Oltre alle prove scritte ed orali sulle materie indicate dalla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i candidati devono, per essere dichiarati idonei, superare una prova scritta ed una orale di lingua francese con la votazione non inferiore a sei decimi.

     Alla commissione giudicatrice è aggregato un componente docente di lingua francese, designato dalla regione.

     Gli incaricati della reggenza o supplenza dei servizi di segreteria comunale, anche sprovvisti di diploma di laurea, purchè in possesso del diploma di scuola media superiore, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato un periodo di servizio di almeno sei mesi in comuni della Valle d'Aosta, vengono immessi in ruolo prescindendo dai limiti di età.

 

          Art. 57. [6]

     I segretari comunali nominati a seguito del concorso di cui all'articolo precedente, se sprovvisti di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, possono comunque accedere a sedi di classe superiore a quella iniziale, limitatamente alle sedi dei comuni della Valle d'Aosta.

 

          Art. 58.

     Restano ferme le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 21 della legge 9 agosto 1954, n. 748.

     Resta ferma, altresì, la competenza del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta per quanto concerne le attribuzioni che nel rimanente territorio nazionale spettano, in materia di segretari comunali, ai prefetti delle rispettive provincie.

 

TITOLO IV

FUNZIONI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

NEI RIGUARDI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

 

          Art. 59. [7]

     1. La regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste può avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato o di liberi professionisti, nonché di propri dipendenti che abbiano i requisiti di legge.

     2. Gli atti giudiziari e giudiziali nei confronti della Regione sono notificati secondo il codice di rito.

 

TITOLO V

NORME RELATIVE AI CONTROLLI SUGLI ATTI

AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

 

          Art. 60. [8]

     La commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, di cui all'art. 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione.

     Gli atti indicati nel comma precedente divengono esecutivi se la commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato, o se entro tale termine dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità salvo quanto disposto dall'art. 63 della presente legge.

     L'esecutività è sospesa se nel termine di venti giorni la commissione di coordinamento chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tale caso l'atto diviene esecutivo se la commissione non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento di quanto richiesto dall'amministrazione regionale.

     Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della commissione di coordinamento rilascia immediatamente ricevuta degli atti sottoposti a controllo e delle note di risposta.

     Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.

     Non sono soggetti al controllo di legittimità di cui al presente articolo gli atti relativi alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge.

 

          Art. 61. [9]

 

          Art. 62. [10]

 

          Art. 63. [11]

 

          Art. 64. [12]

 

          Art. 65. [13]

 

          Art. 66. [14]

     [Al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della commissione di coordinamento, spetta il trattamento economico del dirigente statale di livello funzionale B ed è assegnato un alloggio di servizio.

     Non possono essere nominati alla carica predetta funzionari statali con qualifica inferiore a dirigente generale.

     La spesa per gli assegni spettanti al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della commissione di coordinamento, è a carico del bilancio dello Stato. Essa è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.]

 

          Art. 67. [15]

 

          Art. 68. [16]

 

          Art. 69.

     Gli organi statali e quelli regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile per lo svolgimento delle proprie funzioni, ivi compresi i dati statistici.

 

          Art. 70.

     Il primo comma dell'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, numero 1065, è sostituito dal seguente:

     “I contratti dei comuni e degli altri enti locali, che eccedano i limiti di importo entro i quali è consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza autorizzazione, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione sul contratto del visto di esecutorietà da parte del presidente della giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale. I contratti dell'amministrazione regionale della specie di cui innanzi non sono soggetti in nessun caso a visto di esecutorietà e per essi i termini per la registrazione decorrono dalla data di stipulazione".

 

          Art. 71.

     Per i contratti dell'amministrazione regionale sui quali prima dell'entrata in vigore della presente legge sia stato apposto il visto di esecutorietà da parte del presidente della giunta regionale, il termine per la registrazione fiscale decorre dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione di detto visto.

 

TITOLO VI

ESTENSIONE ALLA VALLE D'AOSTA DEGLI ARTICOLI

1 E 8 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 382

 

          Art. 72.

     Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1978 uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616.

     Il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alla regione Valle d'Aosta dovranno essere identici a quelli previsti per le regioni a statuto ordinario;

     2) le disposizioni in materia finanziaria dovranno rispettare il disposto dell'art. 49 della presente legge, integrato col disposto degli articoli 127, 131, 132, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     3) nel trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta sarà data la preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;

     4) dovranno essere comunque integralmente rispettate le funzioni amministrative già esercitate dalla regione Valle d'Aosta.

     Le norme delegate previste dal presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo designati dal Consiglio dei Ministri e da tre rappresentanti della regione eletti dal consiglio regionale, e sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 431.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 19 giugno 2000, n. 208.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 17 della L. 26 novembre 1981, n. 690.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 21 settembre 2000, n. 281.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 21 settembre 2000, n. 281.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 27 aprile 1992, n. 282.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 febbraio 2004, n. 71.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320.

[12]   Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320.

[13]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320.

[14] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 marzo 2015, n. 45.

[15]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320.

[16]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320.