§ 41.1.66 - L. 23 dicembre 1975, n. 698.
Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:23/12/1975
Numero:698


Sommario
Art. 1.      L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia istituita con L. 10 dicembre 1925, n. 2277, è soppressa alla data del 31 dicembre 1975
Art. 2.      A decorrere dal 1° gennaio 1976 sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio le funzioni amministrative esercitate dall'ONMI, che in tutto o in parte [...]
Art. 3.      A decorrere dalla data indicata al primo comma dell'articolo precedente le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali sono attribuite ai comuni, che le esercitano [...]
Art. 4.      Le regioni a statuto ordinario, nell'osservanza dei principi fondamentali stabiliti nella legge statale, disciplinano con legge l'esercizio delle funzioni trasferite relativamente alla [...]
Art. 5.      Il patrimonio immobiliare, con il relativo arredamento ed attrezzature e quanto altro costituisce patrimonio dell'ONMI, è trasferito al patrimonio delle province e dei comuni dove i beni sono [...]
Art. 6.      Il personale dell'ente di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, che sia stato regolarmente assunto è trasferito con decreto del Ministro per la sanità [...]
Art. 7.      Le domande del personale che ai sensi del quarto comma del precedente articolo 6, abbia chiesto l'assegnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, devono essere [...]
Art. 8.      Il personale trasferito ai sensi della presente legge è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla CPDEL o alla CPS
Art. 9.      Ai fini dell'assistenza malattia e del trattamento di fine servizio, il personale trasferito è iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle amministrazioni riceventi
Art. 10.      Il contributo statale di cui all'articolo 7, primo comma, n. 1, del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, è soppresso
Art. 11.      Le regioni, le province ed i comuni si sostituiscono all'ONMI, ai suoi organi centrali e periferici, in tutti i rapporti giuridici nascenti da convenzioni relative ai servizi di assistenza [...]
Art. 12.      Le amministrazioni provinciali e l'amministrazione comunale di Roma relativamente a tutti i servizi precedentemente gestiti dai comitati provinciali ONMI e dal comitato comunale ONMI di Roma, [...]


§ 41.1.66 - L. 23 dicembre 1975, n. 698.

Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

(G.U. 31 dicembre 1975, n. 343).

 

     Art. 1.

     L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia istituita con L. 10 dicembre 1925, n. 2277, è soppressa alla data del 31 dicembre 1975.

     Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla L. 4 dicembre 1956, numero 1404, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.

 

     Art. 2.

     A decorrere dal 1° gennaio 1976 sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio le funzioni amministrative esercitate dall'ONMI, che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'art. 4, punto 4), del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonché le funzioni di programmazione e d'indirizzo. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.

     Sono ugualmente trasferiti alle regioni i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia previsti dall'articolo 5 del R.D. 24 dicembre 1934, numero 2316, comprese le funzioni che tale articolo riserva alla tutela e alla vigilanza governativa a norma della L. 17 luglio 1890, n. 6972, e del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841; nonché quelle derivanti dal R.D.L. 8 maggio 1927, numero 798, convertito nella L. 6 dicembre 1928, n. 2838, e relativo regolamento di esecuzione.

     Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'ONMI.

 

     Art. 3.

     A decorrere dalla data indicata al primo comma dell'articolo precedente le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione [1].

     A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione, sono attribuite alle province tutte le funzioni amministrative di fatto esercitate dai comitati provinciali dell'ONMI, nonché quelle degli organi centrali dell'ente diverse da quelle indicate nel precedente articolo 2.

 

     Art. 4.

     Le regioni a statuto ordinario, nell'osservanza dei principi fondamentali stabiliti nella legge statale, disciplinano con legge l'esercizio delle funzioni trasferite relativamente alla protezione e all'assistenza alla maternità ed infanzia in rapporto ai servizi sanitari ed assistenziali esistenti, coordinandole con l'assistenza all'infanzia di cui al R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella L. 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5.

     Il patrimonio immobiliare, con il relativo arredamento ed attrezzature e quanto altro costituisce patrimonio dell'ONMI, è trasferito al patrimonio delle province e dei comuni dove i beni sono ubicati, in corrispondenza dell'attribuzione di funzioni di cui ai precedenti articoli.

     La sede centrale è trasferita allo Stato. L'individuazione dei beni trasferiti con la presente legge ha luogo mediante appositi verbali da redigere contestualmente tra l'ufficio del Ministero del tesoro, indicato nel secondo comma dell'articolo 1, ed il rappresentante legale dell'ente destinatario.

     L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, unitamente al verbale sopraddetto, trasmette entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a ciascun ente destinatario e all'amministrazione dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esistente.

     Nello stesso termine trasmette, altresì, gli elenchi degli immobili trasferiti a ciascun ente ai conservatori dei registri immobiliari e agli uffici tecnici erariali competenti per territorio i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.

     I trasferimenti di cui al presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto o rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.

 

     Art. 6.

     Il personale dell'ente di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, che sia stato regolarmente assunto è trasferito con decreto del Ministro per la sanità entro sei mesi dalla data di scioglimento e con effetto dal 1° gennaio 1976 alle province e ai comuni o loro consorzi in corrispondenza delle funzioni loro attribuite dagli articoli precedenti. Con effetto dalla stessa data e fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, le province e i comuni o loro consorzi provvederanno a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico già in godimento alle dipendenze dell'ONMI [2].

     Per il personale degli asili nido addetto all'assistenza ai bambini l'inquadramento nei ruoli ha luogo in relazione alle mansioni esercitate per un periodo non inferiore a due anni.

     I comuni e le province sono autorizzati a provvedere, ove necessario, alle occorrenti variazioni di organico.

     Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale che sia stato regolarmente assunto e che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle regioni a copertura delle esigenze delle medesime o collocato nel ruolo unico di cui all'art. 6, lettera b), della L. 22 luglio 1975, n. 382 [2].

     Fino alla definitiva collocazione del personale iscritto nel ruolo unico di cui sopra presso singole amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, il personale stesso è assegnato a prestare servizio presso il Ministero della sanità, nel cui stato di previsione saranno iscritti i relativi oneri.

     L'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti all'entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data del trasferimento. Sono fatti salvi i diritti sorgenti dall'applicazione degli accordi di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70. Agli atti amministrativi necessari provvede il Ministero della sanità.

 

     Art. 7.

     Le domande del personale che ai sensi del quarto comma del precedente articolo 6, abbia chiesto l'assegnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, devono essere presentate all'ufficio liquidatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio liquidatore trasmette le richieste alla Presidenza del Consiglio, la quale provvederà a collocare il personale stesso con il rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite nel ruolo unico di cui alla lettera b) dell'art. 6 della L. 22 luglio 1975, numero 382.

     Per il personale avventizio dell'ente il trasferimento alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato avviene mediante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui alla tabella annessa al R.D. 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità già maturata.

 

     Art. 8.

     Il personale trasferito ai sensi della presente legge è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla CPDEL o alla CPS.

     Tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di quiescenza sono riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti di pensione e di previdenza della CPDEL o della CPS.

     I contributi relativi ai servizi o periodi di cui al precedente comma, versati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o nei fondi sostitutivi di detta assicurazione, ove costituiti, sono trasferiti nella cassa pensione dei dipendenti enti locali (CPDEL) o nella cassa previdenza sanitaria (CPS).

     Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092. Per il periodo precedente al trasferimento è effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico.

     Il personale dell'ente disciolto - quale che sia l'ente presso il quale viene trasferito - può optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita [3].

     L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento o entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge [3].

 

     Art. 9.

     Ai fini dell'assistenza malattia e del trattamento di fine servizio, il personale trasferito è iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle amministrazioni riceventi [4].

     Il trattamento di fine servizio sarà liquidato agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso le amministrazioni riceventi, nella misura prevista per il relativo personale, e per il periodo di servizio prestato presso l'ONMI, nella misura prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del predetto ente. L'ufficio liquidatore verserà agli istituti o enti interessati per conto dell'ONMI l'importo delle indennità di anzianità all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento da ciascun dipendente trasferito rispettivamente alle regioni od allo Stato [5].

 

     Art. 10.

     Il contributo statale di cui all'articolo 7, primo comma, n. 1, del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, è soppresso.

     Fino alla riforma dell'ordinamento finanziario delle regioni e degli enti locali, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà costituito annualmente un fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, adeguato alle occorrenze delle funzioni trasferite a norma della presente legge e comunque di importo non inferiore a quello riferito all'anno 1976.

     Il fondo anzidetto, per l'anno 1976, è stabilito nella somma di L. 70.163.000.000.

     Il fondo di cui ai precedenti commi è ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della L. 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro per il tesoro, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel triennio 1973-75 in ciascuna delle regioni.

     Le regioni, con legge di bilancio, assegnano alle province ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, valutato in lire 71.500.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 2584 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 11.

     Le regioni, le province ed i comuni si sostituiscono all'ONMI, ai suoi organi centrali e periferici, in tutti i rapporti giuridici nascenti da convenzioni relative ai servizi di assistenza espletati dall'ente.

 

     Art. 12.

     Le amministrazioni provinciali e l'amministrazione comunale di Roma relativamente a tutti i servizi precedentemente gestiti dai comitati provinciali ONMI e dal comitato comunale ONMI di Roma, nonché le amministrazioni comunali relativamente agli asili nido, provvedono ad anticipare quanto strettamente necessario e succedono immediatamente all'ONMI secondo quanto previsto dall'articolo 11.

     Le amministrazioni riceventi provvedono sino alla definizione delle posizioni individuali ad erogare le competenze spettanti al personale in via di anticipazione di cassa sulla base dello stipendio percepito nel mese di dicembre 1975, fatte salve l'adeguamento della misura mensile dell'indennità integrativa speciale e l'applicazione dei provvedimenti adottati dal Ministero della sanità in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 6.

     A tal fine le singole amministrazioni sono autorizzate ad iscrivere nel proprio bilancio tra le partite di giro i necessari stanziamenti di spesa nonché i capitoli di entrata corrispondenti ai relativi recuperi a carico del bilancio regionale in relazione al quinto comma dell'articolo 10. Le regioni in caso di necessità possono procedere ad anticipazioni mensili di fondi a favore dei comuni.

     Tutte le norme transitorie di anticipazione previste per le amministrazioni provinciali devono intendersi applicate altresì all'amministrazione comunale di Roma.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 1 agosto 1977, n. 563.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 1 agosto 1977, n. 563.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 1 agosto 1977, n. 563.

[3] L'originario ultimo comma è stato sostituito dagli attuali commi penultimo ed ultimo per effetto dell'art. 4 della L. 1 agosto 1977, n. 563.

[3] L'originario ultimo comma è stato sostituito dagli attuali commi penultimo ed ultimo per effetto dell'art. 4 della L. 1 agosto 1977, n. 563.

[4] Gli originari commi primo e secondo sono stati sostituiti dall'attuale primo comma per effetto dell'art. 5 della L. 1 agosto 1977, n. 563.

[5] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 1 agosto 1977, n. 563.