§ 41.1.70 - L. 1 agosto 1977, n. 563.
Modifiche ed integrazioni alla L. 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:01/08/1977
Numero:563


Sommario
Art. 1.      Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, numero 1404, ai fini dello scioglimento e liquidazione dell'ONMI di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, [...]
Art. 2. 
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      Al personale trasferito ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1973, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 1976


§ 41.1.70 - L. 1 agosto 1977, n. 563.

Modifiche ed integrazioni alla L. 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia".

(G.U. 23 agosto 1977, n. 229).

 

 

Art. 1.

     Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, numero 1404, ai fini dello scioglimento e liquidazione dell'ONMI di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Non dovranno essere riproposte le domande già presentate, anche se fuori termine, dai creditori all'ufficio liquidatore dell'ONMI.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

     Il personale di cui al precedente comma è collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, ove non trasferito alle regioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4. [4]

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6.

     Al personale trasferito ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1973, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 1976.

 

 


[1] Sostituisce il comma primo, art. 3 della L. 23 dicembre 1975, n. 698.

[2] Sostituisce il comma primo, art. 6 della L. 23 dicembre 1975, n. 698.

[3] Sostituisce il comma secondo, art. 6 della L. 23 dicembre 1975, n. 698.

[4] Sostituisce l'ultimo comma, art. 8 della L. 23 dicembre 1975, n. 698.

[5] Sostituisce e modifica i commi primo, secondo e terzo, art. 9 della L. 23 dicembre 1975, n. 698.