§ 10.2.1 - R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.
Riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.2 disciplina generale
Data:30/12/1923
Numero:2841


Sommario
Art. 1.      Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti [...]
Art. 2.      All'ultimo comma dell'art. 2 della legge sono sostituiti i seguenti
Art. 3.  [2]
Art. 4.      All'art. 4 della legge è aggiunto il seguente comma
Art. 5.  [3]
Art. 6.      All'art. 20 della legge è sostituito il seguente
Art. 7.  [4]
Art. 8.      All'art. 22 della legge è sostituito il seguente
Art. 9.      All'art. 25 della legge è aggiunto il seguente comma
Art. 10.      All'art. 26 della legge è sostituito il seguente
Art. 11.      All'art. 29 della legge è sostituito il seguente
Art. 12.      Senza pregiudizio delle responsabilità sancite da altre leggi, gli amministratori e gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono [...]
Art. 13.      Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più amministratori o di più impiegati, essi sono tenuti in solido al risarcimento
Art. 14.      Sono esenti da responsabilità i componenti del consiglio amministrativo che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale [...]
Art. 15.      Gli amministratori e i superiori gerarchici non rispondono del fatto dannoso, ove sia avvenuto nell'esercizio delle attribuzioni spettanti esclusivamente all'impiegato, [...]
Art. 16.      L'azione di responsabilità nei casi previsti dall'art. 12 si prescrive dopo cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso
Art. 17.  [6]
Art. 18.      Fra il secondo e il terzo comma dell'art. 31 della legge è inserito il seguente
Art. 19.      Agli articoli 36 e 38 della legge è sostituito il seguente
Art. 20.      All'art. 39 della legge è sostituito il seguente
Art. 21.      All'art. 42 della legge è sostituito il seguente
Art. 22.      L'art. 43 della legge è abrogato
Art. 23.      L'art. 46 della legge è modificato come segue
Art. 24.      Al primo comma dell'art. 50 della legge sono sostituiti i seguenti
Art. 25.      All'art. 51 della legge è sostituito il seguente
Art. 26.      Ai primi due commi dell'art. 52 della legge sono sostituiti i seguenti
Art. 27.      Dopo l'art. 52 della legge sono inseriti i due nuovi seguenti articoli
Art. 28.  [9]
Art. 29.  [10]
Art. 30.      In sostituzione del secondo comma dell'art. 61 della legge sono inseriti, dopo il medesimo art. 61, i tre nuovi articoli seguenti
Art. 31.      All'art. 62 della legge è sostituito il seguente
Art. 32.      Agli articoli 68 e 69 della legge è sostituito il seguente
Art. 33.      All'art. 73 della legge è sostituito il seguente
Art. 34.      Le disposizioni dell'art. 97 della legge e quelle mantenute provvisoriamente in vigore dallo stesso articolo sono abrogate
Art. 35.      La riscossione delle spese di spedalità, obbligatorie a termini delle norme vigenti e non contestate dai comuni tenuti al rimborso, può essere effettuata dalle [...]
Art. 36.  [21]
Art. 37.      Se i comuni non provvedano al pagamento delle spese di spedalità nel termine di due mesi dalla trasmissione degli elenchi di cui nell'art. 35 del presente decreto, [...]
Art. 38.      Il prefetto della provincia, ove ha sede il comune debitore di cui all'articolo precedente, può, a richiesta del medesimo e sentita la amministrazione interessata, [...]
Art. 39.      All'ultimo comma dell'art. 81 della legge è sostituito il seguente
Art. 40.      Debbono intendersi che facciano o possano far carico agli enti e alle amministrazioni di cui al n. 3 dell'art. 91 della legge i legati di culto che gravino beni di [...]
Art. 41.      E' soppresso il terzo comma dell'art. 92 della legge, ed il quarto comma dell'articolo stesso è modificato come segue
Art. 42.      Contro il provvedimento del sottoprefetto è ammesso ricorso al prefetto, che decide definitivamente
Art. 43.      Il governo del Re ha facoltà in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, di dichiarare per decreto reale, sentito il consiglio di Stato, la [...]
Art. 44.      Sono abrogate tutte le norme contrarie a quelle del presente decreto o incompatibili con esse


§ 10.2.1 - R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841. [1]

Riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(G.U. 8 gennaio 1924, n. 6)

 

 

     Art. 1.

     Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione "istituzioni pubbliche di beneficenza" si sostituisca "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".

     Al citato articolo primo della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è aggiunto il comma seguente:

     "Con decreto reale, promosso dal ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione, possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del ministero dell'istruzione quegli istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione e dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati".

 

          Art. 2.

     All'ultimo comma dell'art. 2 della legge sono sostituiti i seguenti:

     "I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono promuovere pubbliche sottoscrizioni senza la preventiva autorizzazione del sottoprefetto e sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità medesima, allo scopo di impedire abusi della pubblica fiducia.

     "Il sottoprefetto ha facoltà di decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza, aventi per fine il ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica fiducia, o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza e della beneficenza.

     "Sono salve le attribuzioni spettanti al prefetto in materia di pubblica igiene, a norma delle leggi sanitarie".

 

          Art. 3. [2]

     Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono divise in due classi.

     Appartengono alla prima classe quelle che esercitano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutta la Repubblica e quelle che hanno un'entrata annua ordinaria effettiva superiore alle lire trenta milioni.

     Tutte le altre appartengono alla seconda classe.

 

          Art. 4.

     All'art. 4 della legge è aggiunto il seguente comma:

     "Delle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi e dei sordomuti deve far parte possibilmente un rappresentante dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominato dal ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione".

 

          Art. 5. [3]

     Agli articoli 5 e 6 della legge è sostituito il seguente:

     "La congregazione di carità è composta di cinque membri nei comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti, di nove con una popolazione da 5000 a 50.000 abitanti, di tredici negli altri.

     "Dei detti membri, due per i comuni con meno di 5000 abitanti, quattro per i comuni che abbiano da 5000 a 50.000 abitanti, e sei per i comuni con più di 50.000 sono nominati dal sottoprefetto, ed, ove sia possibile, tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e di beneficenza; gli altri sono eletti dalla rappresentanza comunale nella sessione di autunno, e di questi non più della metà o del numero intero immediatamente superiore alla metà può appartenere in pari tempo al consiglio comunale.

     "Il presidente è scelto dalla congregazione medesima tra i suoi membri. Tutti i componenti, compreso il presidente, si rinnovano per intero ogni quattro anni.

     "Per deliberazione della congregazione di carità, approvata dal sottoprefetto, può essere ammesso a far parte della congregazione medesima, avuto riguardo all'indole e alla rilevanza della libertà e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.

     "Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole della istituzione e della rilevanza del suo patrimonio, può esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'opera pia amministrata dalla congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.

     "L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la netta rendita derivante, secondo i casi, dalla liberalità o dal patrimonio dell'opera amministrata, ecceda rispettivamente la somma di lire 1000 per i comuni con meno di 5000 abitanti, di lire 3000 per i comuni da 5000 a 50.000 abitanti, di lire 5000 per i comuni con più di 50.000 abitanti".

 

          Art. 6.

     All'art. 20 della legge è sostituito il seguente:

     "Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe debbono formare ogni anno, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento, il bilancio preventivo.

     "Le amministrazioni delle istituzioni di seconda classe debbono formare il bilancio preventivo ogni tre anni. Qualunque variazione da apportare, per circostanze sopravvenute, al bilancio di tali istituzioni, durante il triennio, dev'essere sottoposta all'approvazione tutoria.

     "In ogni provincia le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda classe debbono essere distribuite in tre gruppi, a cura del prefetto, il quale stabilisce, per ciascuno dei gruppi, l'anno iniziale del bilancio triennale, a decorrere dal 1925".

 

          Art. 7. [4]

     All'art. 21 della legge è sostituito il seguente:

     "Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione.

     "I tesorieri devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

     "Qualora il conto non sia presentato entro tale termine il prefetto lo fa compilare di ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono, inoltre, in una multa da lire 1000 a lire 10.000 da stabilirsi dal prefetto e che viene devoluta a favore delle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun istituto, da fissarsi dal prefetto stesso.

     "Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto nel termine di due mesi dal giorno in cui sia stato presentato. Ove la discussione non avvenga entro tale termine l'esame del conto è deferito al prefetto che lo esegue per mezzo di apposito commissario in sostituzione dell'amministrazione. Il commissario accerta anche le ragioni della mancata discussione del conto e ne riferisce al prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi.

     "Della deliberazione dell'amministrazione o del commissario sul conto è data notizia al contabile in quanto porti variazioni al carico o discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prenderne cognizione entro trenta giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione ed a tutti gli atti ed i documenti che vi si riferiscono.

     "Contemporaneamente il presidente della istituzione, per mezzo di avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del comune, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro otto giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente il contabile e gli amministratori, nonché qualunque cittadino, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.

     "Trascorso il termine suindicato il conto è trasmesso all'ufficio di prefettura con i documenti giustificativi della entrata e della spesa ed è sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate.

     "La decisione del consiglio di prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma sesto e contro di essa è ammesso ricorso alla corte dei conti, anche da parte di qualunque cittadino ancorché non abbia previamente reclamato al consiglio di prefettura.

     "Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del consiglio di prefettura ai sensi del comma precedente".

 

          Art. 8.

     All'art. 22 della legge è sostituito il seguente:

     "La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono di regola affidati all'esattore comunale.

     "Solo in vista di circostanze eccezionali, il sottoprefetto può autorizzare l'appalto di tale servizio a un tesoriere speciale; ed in questo caso al tesoriere si dovrà corrispondere di regola un compenso non superiore a quello che avrebbe percepito l'esattore comunale.

     "I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.

     "Le deliberazioni relative ai servizi di riscossione e tesoreria ed alle cauzioni dei tesorieri sono soggetti all'approvazione del sottoprefetto".

 

          Art. 9.

     All'art. 25 della legge è aggiunto il seguente comma:

     "Il ministro dell'interno può intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualsiasi stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze già pronunciate in tale materia".

 

          Art. 10.

     All'art. 26 della legge è sostituito il seguente:

     "Le alienazioni, locazioni od altri simili contratti e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre lire 2.500.000, per le istituzioni di prima classe, e di oltre lire 400.000, per le istituzioni di seconda classe, debbono essere fatti, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato [5] .

     "Il sottoprefetto può consentire con provvedimento motivato la trattativa o la licitazione privata, o altre forme di contrattazione".

 

          Art. 11.

     All'art. 29 della legge è sostituito il seguente:

     "Quando gli amministratori e gli impiegati di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorchè non vi siano gli estremi di reato, abbiano recato un danno economico all'istituzione, la giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

     "Le deliberazioni della giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'istituzione, nè quelle degli amministratori o degli impiegati, ma servono per ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservativi e valgono anche, con l'omologazione del tribunale in camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

     "La domanda pei provvedimenti conservativi e per la omologazione agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonchè l'azione giudiziaria di responsabilità, quando è preceduta dalla declaratoria della giunta provinciale amministrativa, può essere promossa dall'autorità di vigilanza, qualora l'ente che si presume danneggiato, malgrado l'invito dell'autorità medesima, non vi adempia".

 

          Art. 12.

     Senza pregiudizio delle responsabilità sancite da altre leggi, gli amministratori e gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave, all'ente o ai terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere.

 

          Art. 13.

     Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più amministratori o di più impiegati, essi sono tenuti in solido al risarcimento.

     Tuttavia, se le colpe dei responsabili non siano uguali, potrà porsi a carico di tutti o di alcuni di essi una parte proporzionale del danno arrecato.

 

          Art. 14.

     Sono esenti da responsabilità i componenti del consiglio amministrativo che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro motivato dissenso, o dei richiami e delle proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.

 

          Art. 15.

     Gli amministratori e i superiori gerarchici non rispondono del fatto dannoso, ove sia avvenuto nell'esercizio delle attribuzioni spettanti esclusivamente all'impiegato, purchè la destinazione all'ufficio da questo ricoperto sia avvenuta con la piena osservanza delle prescrizioni della legge e dei regolamenti e non vi sia colpa grave nei rapporti del dovere di vigilanza.

 

          Art. 16.

     L'azione di responsabilità nei casi previsti dall'art. 12 si prescrive dopo cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

 

          Art. 17. [6]

     Al secondo comma dell'art. 30 della legge sono sostituiti i seguenti:

     "Gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratti impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati ed approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio ed in solido.

     "Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilità di cui al comma precedente:

     a) quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose e d'opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

     b) quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente e ne sia derivato un danno a quest'ultimo;

     c) quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorché le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di legge.

     "Alla stessa responsabilità soggiace chiunque, dall'esattore-tesoriere in fuori, s'ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e ciò senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

     "Le cause di responsabilità di cui ai precedenti commi potranno essere iniziate di ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza o su istanza di qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto".

 

          Art. 18.

     Fra il secondo e il terzo comma dell'art. 31 della legge è inserito il seguente:

     "Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali, qualunque sia l'importanza dell'istituto, e per quella degli altri medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, è obbligatorio il pubblico concorso".

     All'ultimo comma dello stesso art. 31 è sostituito il seguente:

     "In caso di dissenso, il sottoprefetto determina se e con quali condizioni tali facoltà possano essere esercitate".

     A parità di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei concorrenti che già prestino servizio presso l'ospedale come assistenti o aiuti e che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se abbiano superato i limiti di età prescritti dal bando [7] .

     E' data facoltà al governo del Re di emanare apposite norme regolamentari, per disciplinare lo stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tenendo presenti, in quanto possano trovare applicazione, le norme in vigore per gli impiegati, gli agenti e i salariati delle province e dei comuni.

 

          Art. 19.

     Agli articoli 36 e 38 della legge è sostituito il seguente:

     "Sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa:

     "a) i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o aumenti rispettivamente i capitoli, cui si riferisce, in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;

     "b) le deliberazioni relative a locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente i nove anni;

     "c) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio delle istituzioni di prima classe per un valore superiore a lire 3000 e quelle delle altre istituzioni per un valore superiore a lire 1000;

     "d) le deliberazioni delle istituzioni di prima classe per stare in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di competenza del tribunale e tutte le deliberazioni per stare in giudizio delle istituzioni di seconda classe, fatta in ogni caso eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;

     "e) le deliberazioni che stabiliscono o modifichino le piante organiche degli impiegati e salariati;

     "f) i regolamenti interni di amministrazione.

     Alle sedute della giunta assiste, con voto consultivo, il ragioniere capo della prefettura, quando siano trattati affari attinenti alla finanza delle istituzioni".

 

          Art. 20.

     All'art. 39 della legge è sostituito il seguente:

     "La giunta provinciale amministrativa, in occasione dell'esame dei bilanci preventivi:

     1 Cura che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riducano al minimo necessario le spese di amministrazione e di personale e, in caso di inadempienza, vi provvede direttamente; quando occorra a tal uopo una modifica degli statuti o dei regolamenti, invita le amministrazioni a farne proposta entro un congruo termine, salvi i provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 45 della legge.

     2 Stanzia nei bilanci delle istituzioni, le cui rendite siano destinate a sussidi di carattere indeterminato, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto, non meno di un terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti dai genitori, quando si trovino in istato di abbandono materiale o morale.

     3 Inscrive in bilancio le spese obbligatorie in base alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto".

 

          Art. 21.

     All'art. 42 della legge è sostituito il seguente:

     "Contro i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i prefetti, e chiunque altro vi abbia interesse, possono ricorrere, nel termine di quindici giorni, al ministro dell'interno, il quale provvede definitivamente".

 

          Art. 22.

     L'art. 43 della legge è abrogato.

     Le istituzioni che prestino l'assistenza o eroghino la beneficenza a favore dei poveri di più province o di tutto il Regno, sono sottoposte alla tutela ed alla vigilanza delle autorità della provincia in cui hanno sede.

     Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l'istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma.

 

          Art. 23.

     L'art. 46 della legge è modificato come segue:

     "Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi degli istituti di assistenza e beneficenza, quando un'amministrazione, dopo di essere stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti dell'istituzione, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto del prefetto, previo il parere del consiglio di prefettura".

     L'art. 48 della stessa legge è così modificato:

     "Quando un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza interessi più province o più comuni, può, nei casi contemplati dall'art. 46, essere sciolta l'amministrazione e nominato un commissario, che ne assume la gestione temporanea per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola provincia o comuni di una sola provincia; per non più di un anno, se interessi più province o comuni di diverse province.

     "Il provvedimento è adottato con decreto del prefetto, previo parere del consiglio di prefettura, nel primo caso; con decreto del ministro dell'interno nel secondo.

     "L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione".

 

          Art. 24.

     Al primo comma dell'art. 50 della legge sono sostituiti i seguenti:

     "Il sottoprefetto, di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorità comunale, può ordinare in ogni tempo inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

     "Quando l'amministrazione di un'istituzione, malgrado le ingiunzioni dell'autorità superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o regolamenti o non spedisca i mandati, il sottoprefetto provvede di ufficio anche per mezzo di un delegato speciale [8] .

     "Quando gravi motivi di interesse dell'istituto, o di ordine pubblico lo richiedano, il sottoprefetto può anche sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riferendone al prefetto, per gli ulteriori provvedimenti, a norma dell'art. 46.

     "Il prefetto può in qualunque tempo disporre ispezioni e controlli speciali, per accertare il funzionamento delle amministrazioni, anche ai fini previsti nel penultimo comma dell'art. 7 del presente decreto".

     L'art. 53 della legge è abrogato.

 

          Art. 25.

     All'art. 51 della legge è sostituito il seguente:

     "La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con amministrazione propria, è fatta con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato.

     "Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi si intenda adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere nell'avvenire.

     "La fondazione di nuove istituzioni può anche essere promossa d'ufficio dal prefetto o dal sottoprefetto.

     "Contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è ammesso il ricorso, anche per il merito, al consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

     "Nei casi previsti dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, non è richiesto il parere della giunta provinciale amministrativa, a norma del regio decreto 4 febbraio 1923, n. 214; fermo, quanto all'acquisto dei beni stabili, il disposto dell'art. 19, lett. c), del presente decreto".

 

          Art. 26.

     Ai primi due commi dell'art. 52 della legge sono sostituiti i seguenti:

     "Il sottoprefetto può chiedere copia delle deliberazioni e dei provvedimenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali non sia richiesta l'approvazione tutoria.

     "L'esecutorietà delle deliberazioni di cui venga richiesta copia rimane sospesa di diritto.

     "Quando la deliberazione o il provvedimento contengano violazioni di legge o di regolamento o di statuti speciali aventi forza di legge, il sottoprefetto può pronunciarne l'annullamento con decreto motivato, entro quindici giorni da quello in cui ne abbia ricevuta copia.

     "Contro il decreto del sottoprefetto, che dev'essere comunicato immediatamente all'amministrazione dell'istituto, l'amministrazione medesima e gli interessati, entro il termine di giorni quindici, possono ricorrere al prefetto, che decide con provvedimento definitivo".

 

          Art. 27.

     Dopo l'art. 52 della legge sono inseriti i due nuovi seguenti articoli:

     "Art. 52 bis. Il sottoprefetto deve curare il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza e dei vari modi di erogazione nei singoli comuni e nell'interno circondario.

     "A questo scopo:

     "a) vigila sulla gestione delle congregazioni di carità e delle istituzioni elemosiniere, affinchè l'erogazione della beneficenza si compia a seconda delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti;

     "b) promuove e, occorrendo, costituisce d'ufficio federazioni fra le istituzioni di assistenza e beneficenza del circondario;

     "c) riceve le istanze di ricovero o di sussidio, da chiunque trasmesse o presentate, e le indirizza a quelle fra le istituzioni pubbliche o private di assistenza e beneficenza esistenti nel circondario, che ritenga più adatte a provvedere: a tal fine, le amministrazioni delle istituzioni pubbliche dovranno comunicare al sottoprefetto copia dei loro statuti e delle successive modificazioni, ed, entro il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto indicante le somme e i posti che siano disponibili o si prevedano tali durante l'anno, e le vacanze di tali posti appena si verifichino;

     "d) provvede che dalle congregazioni di carità e dalle altre istituzioni pubbliche siano fornite alle istituzioni ed associazioni private di assistenza e beneficenza le notizie che si reputino utili al migliore coordinamento delle rispettive funzioni, e specialmente gli elenchi delle persone sussidiate e dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati;

     "e) decide sui ricorsi che vengono presentati contro la concessione o il diniego di posti di ricovero, di assegni e di erogazioni di qualunque natura da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando si adduca che importino violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accoglie i ricorsi, annulla le deliberazioni impugnate e provvede in merito. Può anche annullare di ufficio le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismi".

     "Art. 52 ter. Al sottoprefetto è commessa la protezione dell'infanzia abbandonata nel circondario.

     "A questo scopo:

     "a) vigila perchè le congregazioni di carità adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi, per la rappresentanza legale dei poveri e la tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti;

     "b) cura che gli stabilimenti indicati nell'art. 262 del codice civile diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente congregazione di carità ed al procuratore del Re.

     "Una copia di tale avviso deve essere trasmessa al sottoprefetto, al quale devono altresì comunicarsi, da tutti gli istituti che hanno per i scopo di ricoverare fanciulli o fanciulle, le dimissioni dei medesimi;

     "c) invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati i necessari provvedimenti perchè il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza, e perchè si provveda nel miglior modo per il suo collocamento.

     "A tal fine, deve favorire la costituzione, nei singoli comuni, di società di patronato, specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate.

     "d) invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunciando, ove occorra, all'autorità giudiziaria, i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale, della qualità di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni. A tale effetto, il procuratore del Re dovrà comunicare al sottoprefetto copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazioni del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli articoli 20, n. 5, 33, 349 e 392 del codice penale, 233 del codice civile, 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

     "e) denuncia pure i fatti pervenuti a sua notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi".

 

          Art. 28. [9]

 

          Art. 29. [10]

     All'art. 58 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è sostituito il seguente:

     "Quando non avvenga il concentramento previsto dai precedenti articoli, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni secondo l'affinità degli scopi rispettivi.

     "Il raggruppamento è proposto dal prefetto o dal sottoprefetto, o, a norma dell'art. 62 della legge, dalle amministrazioni, dalle congregazioni di carità e dai consigli comunali interessati i quali, tenendo conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propongono altresì, per gli enti raggruppati, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli enti stessi ad un consiglio di amministrazione incaricato di provvedere all'esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.

     "Quando il raggruppamento risulti necessario od opportuno, agli effetti del coordinamento della beneficenza locale, o della riduzione delle spese di gestione, la relativa proposta, in mancanza della iniziativa delle amministrazioni e dei corpi interessati, può essere formulata di ufficio dal prefetto o dal sottoprefetto.

     "Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in unico ente.

     "In tutti i casi il provvedimento è adottato con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 62."

 

          Art. 30.

     In sostituzione del secondo comma dell'art. 61 della legge sono inseriti, dopo il medesimo art. 61, i tre nuovi articoli seguenti:

     "Art. 61-a. Più istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi scopi affini, possono riunirsi in consorzio, per erogare in comune la rispettiva beneficenza, anche mediante la fondazione di istituti di ricovero, ovvero per avere personale stipendiato e locali in comune.

     "Possono partecipare al consorzio i comuni, le province e gli altri enti morali, quando siano a ciò autorizzati, secondo le norme delle leggi alle quali sono soggetti.

     "I consorzi sono riconosciuti come enti morali. Resta però integra la personalità giuridica dei singoli enti consorziati, i quali conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni e continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.

     "La costituzione del consorzio dev'essere rispettivamente approvata, secondo che gli enti consorziati abbiano sede in una stessa provincia o in province diverse, dal prefetto o dal ministro dell'interno, i quali, nei casi in cui ne ritengano la necessità, possono anche procedere d'ufficio a tale costituzione.

     "Contro il rifiuto del prefetto ad approvare il consorzio facoltativo, e contro il decreto che costituisce d'ufficio il consorzio, le istituzioni interessate possono ricorrere al ministro dell'interno, che provvede definitivamente con proprio decreto.

     "I provvedimenti del ministro circa l'approvazione o la costituzione d'ufficio di consorzi fra istituti di province diverse sono definitivi".

     "Art. 61-b. Nello statuto, da approvarsi o stabilirsi, secondo i casi e secondo la competenza, dal prefetto o dal ministro dell'interno, devono essere determinati: lo scopo e la durata del consorzio, la costituzione e il funzionamento dell'amministrazione, il contributo di ciascun istituto consorziato, il modo e la misura di partecipazione dei poveri di ciascun comune all'erogazione della beneficenza.

     "Le rappresentanze consorziali sono soggette, per quanto riguarda le loro funzioni e deliberazioni, la vigilanza e la tutela, alle stesse norme cui è soggetto l'istituto consorziato di classe più elevata.

     "La tutela sul consorzio e la giurisdizione contabile sono rispettivamente esercitate dalla giunta provinciale amministrativa e dal consiglio di prefettura della provincia e la vigilanza dal sottoprefetto del circondario, ove ha sede l'amministrazione consorziale.

     "Il consorzio cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata, o per esaurimento del fine che ne formava l'oggetto, o, se facoltativo, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.

     "Il consorzio facoltativo può altresì cessare in seguito a deliberazioni di quegli enti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a deliberazione di uno degli enti consorziati, quando questi siano soltanto due, e in ogni caso con l'approvazione del prefetto o del ministro dell'interno, secondo che gli enti predetti abbiano sede in una stessa provincia o in province diverse.

     "Qualora ricorrano speciali motivi di convenienza, il consorzio può essere modificato nella sua composizione con le stesse forme prescritte per la costituzione ed approvazione, o mediante la separazione di enti già riuniti, o con l'aggregazione di altri enti.

     "Il consorzio costituito d'ufficio non può estinguersi se non con le stesse forme stabilite per la costituzione di esso.

     "In caso di scioglimento, il patrimonio del consorzio viene ripartito fra gli enti consorziati, in proporzione del contributo dai medesimi corrisposto. Con analogo criterio di ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all'ente che si separa dal consorzio".

     "Art. 61-c. Più istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza possono riunirsi in federazione, per il coordinamento e l'integrazione delle diverse forme della loro attività o per provvedere in comune ad acquisti o servizi non esclusa la gestione del patrimonio.

     "La federazione dev'essere rispettivamente approvata, e può anche, ove ne sia il caso, essere promossa e costituita d'ufficio, dal sottoprefetto, dal prefetto, o dal ministro dell'interno, secondo che gli istituti abbiano sede in uno stesso circondario, o in diversi circondari della stessa provincia, o in province diverse.

     "All'autorità che approva o costituisce d'ufficio la federazione spetta altresì di approvarne lo statuto e il regolamento, nei quali debbono essere disciplinati gli scopi, la durata e il funzionamento della federazione medesima.

     "Le istituzioni federate conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni, le quali continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.

     Contro il rifiuto del sottoprefetto o del prefetto ad approvare la federazione facoltativa e contro il decreto che costituisce d'ufficio la federazione, è ammesso rispettivamente il ricorso al prefetto o al ministro dell'interno, che provvedono definitivamente.

     I provvedimenti del ministro, circa l'approvazione e la costituzione di ufficio di federazioni tra istituti di province diverse, sono definitivi.

     La federazione cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata o per esaurimento dei fini che ne formavano l'oggetto, o, se facoltativa, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.

     "La federazione facoltativa può inoltre sciogliersi in seguito a deliberazione della maggioranza degli istituti interessati, o di uno di essi, se siano due soltanto, e in ogni caso con l'approvazione del sottoprefetto, del prefetto competente o del ministro dell'interno, secondo le distinzioni fatte nel secondo comma del presente articolo.

     "La federazione costituita d'ufficio non può essere sciolta se non con decreto dell'autorità che ha proceduto alla costituzione di essa.

     "Per motivi di convenienza, la federazione può essere modificata analogamente a quanto dispone pei consorzi il terzultimo comma dell'art. 61-b)".

 

          Art. 31.

     All'art. 62 della legge è sostituito il seguente:

     "Le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere proposte:

     a) dall'amministrazione interessata, o dalla congregazione di carità o dal consiglio comunale, se l'istituzione interessi un solo comune;

     b) dall'amministrazione, o da una delle congregazioni di carità, o da uno dei consigli comunali o provinciali interessati, se l'istituzione interessi due o più comuni della stessa o di diverse province;

     c) dall'amministrazione; se si tratti di istituzione che estenda l'assistenza e la beneficenza al territorio dell'intero Stato [11] .

     "Nell'ipotesi di cui alla lettera a), assunta da uno dei corpi locali suindicati l'iniziativa della riforma, la relativa proposta deve essere comunicata per il parere agli altri corpi [12] .

     "Nell'ipotesi di cui alla lettera b) è sufficiente promuovere sulle proposte dell'amministrazione, il parere del consiglio o dei consigli provinciali interessati; sulle proposte delle congregazioni di carità o dei consigli comunali i pareri del consiglio o dei consigli provinciali e quello dell'amministrazione; sulle proposte del consiglio o di uno dei consigli provinciali, il parere degli altri consigli provinciali, quando ne sia il caso, e quello dell'amministrazione [13] .

     "I pareri devono essere emessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale termine, le amministrazioni e i consigli che siano invitati a pronunciarsi e non abbiano adottato alcuna deliberazione, sono senz'altro reputati assenzienti [14] .

     "Nell'ipotesi di cui alla lettera c) non è necessario sentire sulla proposta dell'amministrazione il parere di altri corpi" [15] .

     "Le riforme predette possono anche essere promosse d'ufficio dal sottoprefetto, quando l'istituzione svolga la sua attività a vantaggio di comuni di un solo circondario, e in ogni altro caso dal prefetto della provincia, dove ha sede l'istituzione.

     "Il provvedimento è adottato con decreto reale, sentiti, per quanto riguarda le fusioni e le mutazioni del fine, i pareri della giunta provinciale amministrativa competente a norma dell'art. 22 del presente decreto, e del consiglio di Stato".

 

          Art. 32.

     Agli articoli 68 e 69 della legge è sostituito il seguente:

     "Tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai consigli di cui all'art. 62, debbono essere pubblicate a norma dell'art. 34, e quando interessino gli abitanti dell'intera provincia o di più comuni, inserite anche nel Foglio degli annunzi legali della provincia; ovvero nella Gazzetta ufficiale del regno, quando interessino più province, o comuni di province diverse, o l'intera nazione.

     "Le proposte formulate d'ufficio dal prefetto o dal sottoprefetto, a norma dello stesso art. 62, e le modificazioni che il ministro dell'interno intenda fare a quanto sia stato proposto dalle autorità locali, debbono essere, per il periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un solo comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell'ufficio della prefettura.

     "Su tutte le proposte, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione od inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare le loro osservazioni od opposizioni al prefetto o al ministro dell'interno".

 

          Art. 33.

     All'art. 73 della legge è sostituito il seguente:

     "I figli legittimi o riconosciuti, minori di quattordici anni, seguono il domicilio di soccorso dell'esercente la patria podestà.

     "Il domicilio di soccorso del maggiore di anni quattordici e quello della donna maritata sono determinati indipendentemente dal domicilio legale, o dal domicilio di soccorso dell'esercente la patria podestà, o del marito".

 

          Art. 34.

     Le disposizioni dell'art. 97 della legge e quelle mantenute provvisoriamente in vigore dallo stesso articolo sono abrogate.

     Dopo l'art. 78 della legge sono inseriti i nuovi articoli seguenti:

     "Art. 78-a. Ogni ospedale, secondo la propria competenza nosologica e nei limiti dei mezzi disponibili, ha l'obbligo di provvedere, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo seguente, all'assistenza e alla cura dei poveri affetti da malattie acute, dei feriti e delle donne nell'imminenza del parto, ancorchè si tratti di persone che, secondo le relative norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto: salvo in questo caso il diritto al rimborso delle spese di degenza verso il comune al quale la persona ricoverata appartenga per domicilio di soccorso o l'istituto mutualistico o assicurativo di diritto pubblico dal quale l'infermo risulti aver titolo all'assistenza [16] .

     "Nel caso di deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per i ricoverati aventi titolo all'assistenza gratuita, il detto rimborso può essere richiesto ai comuni d'appartenenza anche per tali ricoverati, nei limiti dell'eccedenza della spesa risultante dal conto del precedente esercizio finanziario e, per ogni comune, in proporzione delle giornate di degenza consumate dai rispettivi infermi.

     "Restano salve in tutti i casi previsti nel presente articolo le speciali convenzioni fra gli ospedali e i comuni che sarebbero tenuti al rimborso della spesa".

     "Art. 78-b. L'ammissione in un ospedale, qualora non sia richiesta a pagamento, non può effettuarsi, se dal richiedente non siano dimostrate la condizione di povertà e la necessità del ricovero, in dipendenza della impossibilità della cura o dell'assistenza ostetrica a domicilio, o negli ambulatori o dispensari.

     "In caso d'urgenza il ricovero dev'essere provvisoriamente consentito, salvo all'amministrazione ospedaliera di accertare successivamente il concorso delle suindicate condizioni.

     "Qualora, però, si tratti di persona che, secondo le disposizioni statutarie dell'istituto, non abbia titolo all'assistenza gratuita, l'ammissione nell'ospedale dev'essere, di regola, preceduta, sotto pena di decadere dal diritto al rimborso della relativa spesa, dall'ordinanza emessa a termini dell'art. 79 della presente legge, dalla quale risulti accertata l'urgenza del ricovero. Solo quando l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione dell'ordinanza prima del ricovero, questo può essere effettuato in via provvisoria, in seguito a verbale d'ammissione, redatto da un apposito sanitario dell'ospedale, e da cui risulti la circostanza dell'eccezionale urgenza; ma anche in questo caso devesi promuovere, nei due giorni successivi, l'emissione dell'ordinanza.

     "Agli effetti del rimborso della relativa spesa, il ricovero dev'essere in tutti i casi notificato, entro cinque giorni dalla data dell'ammissione, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al comune del presunto domicilio di soccorso del ricoverato".

     "Art. 78-c. L'amministrazione di ciascun ospedale deve annualmente determinare, con le norme stabilite dal regolamento, la retta giornaliera per l'assistenza e la cura dei poveri, con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del prefetto".

     "Art. 78-d. I comuni tenuti, in base alle disposizioni dell'art. 78-a, al rimborso di spese di spedalità, possono rivalersi, esclusivamente a tale scopo, nei limiti dei loro oneri e nel seguente ordine di precedenza:

     "1) sugli eventuali avanzi di gestione delle locali opere pie, aventi per fine l'erogazione delle rendite per il mantenimento d'infermi in ospedali;

     "2) su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di carattere indeterminato dalle congregazioni di carità e dalle altre locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ferma restando la devoluzione di un altro terzo di tali rendite per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, a norma di legge, e sempre che le dette istituzioni non debbano rimborsare al tesoro spese per mantenimento di indigenti inabili al lavoro ricoverati d'autorità, per il ricupero delle quali non sia sufficiente l'altro terzo disponibile. In questo caso il ricupero delle spese dovute all'erario ha la precedenza, rimanendo a favore dei comuni l'eventuale differenza.

     "E' fatta salva l'azione di rivalsa da parte dei comuni e degli ospedali, che non abbiano potuto ottenere da questi il rimborso di cui ai precedenti articoli, verso i ricoverati che, dagli accertamenti eseguiti, risultino non trovarsi in condizione di povertà.

     "Nulla è innovato alla speciale legislazione vigente per l'istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

     "Quando, all'atto del ricovero, risulti che l'infermo ha titolo all'assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico dovrà anche procedersi alla notifica all'istituto competente, ai fini, nei modi e termini di cui al comma precedente [17] .

     "Nel caso che l'istituto non faccia pervenire all'amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell'onere della spedalità entro il termine di giorni 30 da quello di notifica del ricovero, tale onere si ritiene assunto dall'istituto stesso [18] .

     "In caso di contestazione e ove la spedalità non venga in tutto o in parte assunta dall'istituto mutualistico o assicurativo, l'importo intero di essa o quello residuo sarà a carico del Comune di domicilio di soccorso, salvo rivalsa di quest'ultimo verso chi di ragione [19] .

     "Nel caso che la spedalità venga posta - in qualunque momento - a carico di un istituto mutualistico o assicurativo, questo dovrà corrispondere agli ospedali anche il compenso fisso attribuito ai sanitari ospedalieri a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631" [20] .

          Art. 35.

     La riscossione delle spese di spedalità, obbligatorie a termini delle norme vigenti e non contestate dai comuni tenuti al rimborso, può essere effettuata dalle amministrazioni degli ospedali od istituti di cura in forza di appositi elenchi annuali resi esecutivi dal sottoprefetto, i quali possono comprendere la spedalità di cui i comuni si siano riconosciuti esplicitamente debitori e quelle per le quali sia stata fatta diffida o istanza di pagamento, nelle forme indicate nel secondo comma dell'art. 125 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, senza che i comuni interessati abbiano prodotto al sottoprefetto, nel termine di un mese, opposizioni od osservazioni.

     Il sottoprefetto accerta la regolarità della procedura, controlla la esattezza degli elenchi e dispone la cancellazione di quelle partite che ritenga contestate.

     A cura dell'ente creditore, un estratto degli elenchi resi esecutivi è trasmesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al comune interessato, ed ai crediti relativi sono applicabili le norme degli articoli 37 e 38 del presente decreto.

 

          Art. 36. [21]

     All'art. 80 della legge è sostituito il seguente:

     "Le controversie fra Province, Comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del regio decreto-legge 19 novembre 1889, n. 6535, sono decise in via amministrativa dal prefetto della Provincia in cui ha sede l'istituzione che ha effettuato il ricovero su parere conforme di una Commissione composta dal consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, dal medico provinciale e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

     "La decisione del prefetto è definitiva. Contro di essa è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità".

 

          Art. 37.

     Se i comuni non provvedano al pagamento delle spese di spedalità nel termine di due mesi dalla trasmissione degli elenchi di cui nell'art. 35 del presente decreto, ovvero dalla notificazione del relativo decreto del sottoprefetto, del prefetto o del ministro dell'interno, le amministrazioni creditrici possono richiedere al prefetto della provincia cui appartiene il comune debitore, che emetta coattivamente l'ordine di pagamento.

     Il prefetto accerta l'esistenza del titolo che stabilisce l'obbligatorietà della spesa, provvede, ove occorra, alle necessarie allocazioni d'ufficio nel bilancio comunale ed emette l'ordinanza di pagamento.

     Agli ordini di pagamento si applicano le disposizioni degli articoli 174 e 175 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e del decreto-legge 4 gennaio 1917, n. 129.

     Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche a favore delle province, per il ricupero delle spese relative al servizio di assistenza degli esposti, da esse anticipate per conto dei comuni, a norma dell'art. 2 del regolamento generale 16 dicembre 1923, n. 2900, quando i comuni debitori non provvedano al rimborso nel termine di due mesi dalla notifica del riparto di cui all'art. 238 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per la esecuzione della legge comunale e provinciale.

     Le disposizioni predette e quelle dell'art. 35 del presente decreto non sono applicabili all'istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

 

          Art. 38.

     Il prefetto della provincia, ove ha sede il comune debitore di cui all'articolo precedente, può, a richiesta del medesimo e sentita la amministrazione interessata, tenendo conto dell'entità del debito e delle condizioni finanziarie, disporre che il pagamento sia effettuato in diverse annualità non superiori a dieci; in tal caso il comune deve rilasciare per ciascun anno, cui le annualità stesse si riferiscono, corrispondenti delegazioni sulla sovrimposta o su altri cespiti di entrata comunale, dati in riscossione, all'esattore delle imposte dirette o all'appaltatore dei dazi, con l'obbligo di rispondere del non riscosso come riscosso.

     La ratizzazione del debito ed il rilascio delle delegazioni possono anche essere concordate direttamente con gli enti interessati.

 

          Art. 39.

     All'ultimo comma dell'art. 81 della legge è sostituito il seguente:

     "Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato la trasformazione o la fusione degli istituti ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e la discussione del ricorso sono ridotti alla metà".

 

          Art. 40.

     Debbono intendersi che facciano o possano far carico agli enti e alle amministrazioni di cui al n. 3 dell'art. 91 della legge i legati di culto che gravino beni di pertinenza di enti ecclesiastici conservati o che debbano essere adempiuti dal demanio, dalla amministrazione del fondo per il culto, ai patroni rivendicanti o svincolanti, o dagli economati generali dei benefizi vacanti.

 

          Art. 41.

     E' soppresso il terzo comma dell'art. 92 della legge, ed il quarto comma dell'articolo stesso è modificato come segue:

     "Il provvedimento definitivo è emanato con decreto reale, sentito il consiglio di Stato; e contro di esso può proporsi il ricorso, anche per il merito, al consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con effetto sospensivo, a termini dell'art. 81".

     Il terzo comma dell'art. 93 della legge è così modificato:

     "Trascorso il detto termine, si provvederà con decreto reale, il quale, quando si debba procedere alla trasformazione, deve essere preceduto dai pareri della giunta provinciale amministrativa e dal consiglio di Stato".

     L'ultimo comma dello stesso art. 93 è così modificato:

     "Il provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti è impugnabile a norma dell'art. 81".

 

          Art. 42.

     Contro il provvedimento del sottoprefetto è ammesso ricorso al prefetto, che decide definitivamente.

     Sono altresì soggetti al ricorso i provvedimenti del sottoprefetto, emanati in virtù di delegazione fattagli dal prefetto. La decisione del prefetto, in tal caso, è definitiva se il provvedimento delegato sia dalla legge ritenuto definitivo.

     Il termine utile per la presentazione del ricorso è di giorni quindici dalla notifica dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre.

     Contro i provvedimenti del prefetto che non siano definitivi è ammesso, entro il termine di quindici giorni, ricorso al ministro dell'interno, che provvede definitivamente.

     In tutti i casi nei quali è previsto il ricorso al governo del Re, si provvede in via definitiva con decreto del ministro.

 

          Art. 43.

     Il governo del Re ha facoltà in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, di dichiarare per decreto reale, sentito il consiglio di Stato, la nullità degli atti che contengano violazioni di leggi, di statuti o di regolamenti generali o speciali.

     Salva la competenza dell'autorità giudiziaria, contro il decreto reale è ammesso il ricorso per legittimità al consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re.

 

          Art. 44.

     Sono abrogate tutte le norme contrarie a quelle del presente decreto o incompatibili con esse.

     Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.

     Il ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatorii per l'esecuzione di esso.

     Le disposizioni del presente decreto saranno coordinate in testo unico con quelle delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 luglio 1904, n. 390, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo modificato dalla L. 17 giugno 1926, n. 1187 e così sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.

[3]  Articolo così modificato dall'art. 2 della L. 17 giugno 1926, n. 1187.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 20 febbraio 1927, n. 257.

[5]  Capoverso così modificato dall'art. 4 della L. 26 aprile 1954, n. 251.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 3 del R.D.L. 20 febbraio 1927, n. 257.

[7]  Comma inserito dall'art. 4 della L. 17 giugno 1926, n. 1187.

[8]  Capoverso così sostituito dall'art. 5 della L. 17 giugno 1926, n. 1187.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 17 giugno 1926, n. 1187.

[10]  Articolo così modificato dall'art. 7 della L. 17 giugno 1926, n. 1187.

[11]  Capoverso così sostituito dall'art. 9 della L. 17 giugno 1926, n. 1187.

[12]  Capoverso così sostituito dall'art. 9 della L. 17 giugno 1926, n. 1187.

[13]  Capoverso aggiunto dall'art. 9 della L. 17 giugno 1926, n. 1187.

[14]  Capoverso aggiunto dall'art. 9 della L. 17 giugno 1926, n. 1187.

[15]  Capoverso aggiunto dall'art. 9 della L. 17 giugno 1926, n. 1187.

[16]  Capoverso così modificato dall'art. 1 della L. 26 aprile 1954, n. 251.

[17]  Capoverso aggiunto dall'art. 2 della L. 26 aprile 1954, n. 251.

[18]  Capoverso aggiunto dall'art. 2 della L. 26 aprile 1954, n. 251.

[19]  Capoverso aggiunto dall'art. 2 della L. 26 aprile 1954, n. 251.

[20]  Capoverso aggiunto dall'art. 2 della L. 26 aprile 1954, n. 251.

[21]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 26 aprile 1954, n. 251.