§ 10.6.6 - R.D.L. 20 febbraio 1927, n. 257.
Norme per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:20/02/1927
Numero:257


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Per l'esame dei conti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza il consiglio di prefettura è costituito come all'art. 1° del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289.
Art. 3.      L'art. 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Si applica alle amministrazioni delle province e dei consorzi il disposto dell'art. 209 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.
Art. 5.      Sulla responsabilità dei contabili di fatto contemplata dall'articolo 200 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e dal precedente art. 4 come su quelle degli amministratori contemplate [...]
Art. 6.      Per la revisione ed approvazione dei conti delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fino all'esercizio 1921, incluso, rimangono in vigore le [...]
Art. 7.      Le disposizioni dell'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sono applicabili ai conti delle province e dei comuni pei quali gli accertamenti sommari di cui al comma settimo [...]
Art. 8.      I conti delle province, che prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, abbiano formato oggetto di decisione interlocutoria della corte dei conti e quelli [...]
Art. 9.      Gli appelli contro le decisioni di prima istanza, emanate dalla corte dei conti in materia di conti provinciali, continueranno ad essere deferiti al giudizio della corte stessa a sezioni riunite.
Art. 10.      Pei comuni appartenenti ai territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1332, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, le disposizioni del regio decreto-legge 23 [...]


§ 10.6.6 - R.D.L. 20 febbraio 1927, n. 257. [1]

Norme per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle province, e per la definizione dei conti arretrati degli enti stessi.

(G.U. 10 marzo 1927, n. 57).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     Per l'esame dei conti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza il consiglio di prefettura è costituito come all'art. 1° del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289.

 

     Art. 3.

     L'art. 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Si applica alle amministrazioni delle province e dei consorzi il disposto dell'art. 209 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

 

     Art. 5.

     Sulla responsabilità dei contabili di fatto contemplata dall'articolo 200 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e dal precedente art. 4 come su quelle degli amministratori contemplate dall'art. 100 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, modificato con l'art. 3 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289, e dall'art. 3 del presente decreto, pronuncia il consiglio di prefettura.

     Contro la decisione di questo è ammesso ricorso alla corte dei conti.

     La norma di cui all'ultimo capoverso del precedente art. 3 è applicabile anche alle cause di responsabilità dei contabili di fatto di cui al successivo art. 4.

 

     Art. 6.

     Per la revisione ed approvazione dei conti delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fino all'esercizio 1921, incluso, rimangono in vigore le disposizioni dei Regi Decreti 29 aprile 1923, n. 1164, 4 febbraio detto n. 335, e 24 settembre 1923, n. 2242.

 

     Art. 7.

     Le disposizioni dell'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sono applicabili ai conti delle province e dei comuni pei quali gli accertamenti sommari di cui al comma settimo dell'articolo stesso siano già stati eseguiti all'entrata in vigore del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289.

Le disposizioni dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono applicabili ai conti delle opere pie pei quali gli accertamenti sommari di cui al comma nono dello stesso articolo siano già stati eseguiti all'entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 8.

     I conti delle province, che prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, abbiano formato oggetto di decisione interlocutoria della corte dei conti e quelli fino al 1921 che la corte abbia avocato al suo giudizio a norma dell'art. 3 del regio decreto 29 aprile 1923, n. 1164, verranno decisi secondo le norme del testo unico del 4 febbraio 1915, n. 148.

 

     Art. 9.

     Gli appelli contro le decisioni di prima istanza, emanate dalla corte dei conti in materia di conti provinciali, continueranno ad essere deferiti al giudizio della corte stessa a sezioni riunite.

 

     Art. 10.

     Pei comuni appartenenti ai territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1332, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, le disposizioni del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289, cominceranno ad essere applicate nei riguardi dei conti dell'esercizio 1924 in poi.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge: il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2683. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 1372.