§ 41.2.4 - R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.
Riforma della legge comunale e provinciale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.2 comuni
Data:30/12/1923
Numero:2839


Sommario
Art. 1.      All'art. 1° della legge comunale e provinciale, testo unico del 4 febbraio 1915, n. 148, si aggiunge
Art. 2.      All'ultimo comma dell'art. 5 della legge predetta, è sostituito il seguente
Art. 3.      All'art. 7 della legge, è sostituito il seguente
Art. 4.      I comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 della legge sono abrogati e sostituiti dai seguenti
Art. 5.      Nella votazione per la nomina dei commissari elettivi della giunta provinciale amministrativa, si osservano le seguenti norme
Art. 6.      L'art. 11 della legge alle lettere a) ed e) è modificato come segue
Art. 7.      I membri elettivi della giunta provinciale amministrativa, che non intervengano senza giustificato motivo a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica
Art. 8.      Con la procedura stabilita dall'art. 119 della legge, può ad un comune essere dato o ampliato il territorio esterno, quando è dimostrata l'insufficienza di esso in [...]
Art. 9.      Al terzo comma dell'art. 117 della legge è sostituito il seguente: "Più comuni contermini possono, con l'approvazione del sottoprefetto, avere un solo ufficio ed un solo [...]
Art. 10.      Oltre ai casi nei quali le leggi ne fanno obbligo, più comuni hanno facoltà di unirsi in consorzio fra di loro o con la provincia, per provvedere insieme ai pubblici [...]
Art. 11.      Lo statuto deve contenere l'indicazione dello scopo del consorzio, e, se del caso, la sua durata, la determinazione degli organi che lo rappresentano e le loro [...]
Art. 12.      Indipendentemente dai casi nei quali leggi speciali fanno obbligo della costituzione del consorzio, più comuni della stessa provincia possono, con decreto del prefetto, [...]
Art. 13.      Nel silenzio dello statuto, o in mancanza di convenzioni speciali, il concorso di ciascun comune nelle spese consorziali è determinato in ragione composta dell'interesse [...]
Art. 14.      Ciascun comune, e la provincia o altro ente pubblico se fan parte del consorzio, nominano i proprii rappresentanti perchè provvedano ai servizi consorziati
Art. 15.      Con l'approvazione del prefetto o del ministro, a seconda dei casi indicati nel 4° comma dell'art. 10, i consigli degli enti consorziati possono deliberare di estendere [...]
Art. 16.      I consorzi, le loro rappresentanze e gli organi esecutivi delle medesime sono soggetti, in quanto riguarda le loro funzioni, le deliberazioni, la finanza e la [...]
Art. 17.      Le rappresentanze consorziali possono essere sciolte nei casi contemplati nell'art. 323 della legge; deve procedersi alla ricostituzione entro il termine di tre mesi, [...]
Art. 18.      I consorzi cessano di pieno diritto per la scadenza del termine della loro durata, o per esaurimento dei fini che ne formano l'oggetto, o, se facoltativi, per consenso [...]
Art. 19.      Nei casi in cui ha luogo la cessazione del consorzio il patrimonio di esso è ripartito, sotto riserva dei diritti dei terzi, in proporzione del contributo dei singoli [...]
Art. 20.      Contro i provvedimenti positivi o negativi dal prefetto relativi alla costituzione, all'approvazione dello statuto e alla cessazione dei consorzi, gli enti interessati [...]
Art. 21.      Ai comma secondo e terzo dell'art. 56 della legge sono sostituiti i seguenti
Art. 22.      All'art. 128 della legge, dopo il 1° comma, si aggiunge: "Il segretario comunale è responsabile della pubblicazione"
Art. 23.      Nell'art. 129, comma 2°, della legge, dopo le parole
Art. 24.      All'art. 130, 1° comma, della legge sono soppresse le parole: "ma devono ritirarsi al tempo della votazione"
Art. 25.      Oltre che sugli oggetti indicati nell'art. 139 della legge, appartiene alla giunta municipale di deliberare intorno
Art. 26.      I consigli comunali possono delegare alla giunta di deliberare intorno
Art. 27.      L'art. 140 della legge, 2° comma, è modificato come appresso
Art. 28.      L'art. 147 della legge, nei comma 4°, 5°, 7°, 8° e 9°, è modificato come appresso
Art. 29.      L'art. 149 della legge, 4° comma, è modificato come appresso
Art. 30.      Spetta al prefetto la rimozione e la pronuncia di decadenza dei sindaci nei casi previsti rispettivamente dal 7° e 9° comma dell'art. 149 della legge
Art. 31.      Il n. 5 dell'art. 151 della legge è modificato come appresso
Art. 32.      I comma 2° e 3° dell'art. 153 della legge sono sostituiti dai seguenti
Art. 33.      Nell'art. 156 della legge, alle parole: "da lui nominato ed approvato dal prefetto" sono sostituite le seguenti: "da lui nominato ed approvato dal sottoprefetto"; e alle [...]
Art. 34.      L'art. 161 della legge è modificato come appresso
Art. 35.      L'art. 162 della legge è sostituito dal seguente
Art. 36.      E' obbligatorio il pubblico concorso per la nomina del segretario, o degli impiegati comunali amministrativi e tecnici, quando non si tratti di uffici per i quali il [...]
Art. 37.      I comuni che per le loro condizioni economiche, per la loro posizione topografica e per il numero esiguo di abitanti, non sono in grado di provvedersi di personale [...]
Art. 38.      All'art. 163 della legge è sostituito il seguente
Art. 39.      L'art. 164 della legge, è sostituito dal seguente
Art. 40.      Gli articoli 165 e 166 della legge sono abrogati e sostituiti dai seguenti
Art. 41.      “In qualunque tempo il segretario, gli impiegati, agenti o salariati del comune o dei consorzi, possono essere licenziati per motivi disciplinari, osservate le [...]
Art. 42.      “Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta al segretario, agli altri impiegati, agenti o salariati se non siano stati comunicati gli addebiti all'interessato [...]
Art. 43.      L'art. 168 della legge è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 44.      L'art. 167 della legge è sostituito come appresso
Art. 45.      L'ufficio di segretario, impiegato, agente o salariato dei comuni è incompatibile con l'esercizio di atti di commercio per professione abituale nonchè con altra [...]
Art. 46.      Salvo quanto dispongono i regi decreti 27 maggio 1923, n. 1177, e 24 settembre 1923, n. 2073, per i segretari, gli impiegati, agenti e salariati regolarmente nominati in [...]
Art. 47.      All'art. 170 della legge è sostituito il seguente
Art. 48.      Le amministrazioni che hanno regolamento per le pensioni possono stabilire che siano ritenuti validi, agli effetti della misura della pensione o indennità, i servizi [...]
Art. 49.      Si applicano al segretario, agli impiegati, agenti e salariati della provincia gli articoli 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 del presente decreto, intendendosi [...]
Art. 50.  [2]
Art. 51.      Il primo e secondo comma dell'art. 182 della legge sono sostituiti dai seguenti
Art. 52.      All'art. 183 della legge è sostituito il seguente
Art. 53.      I contratti, in qualsiasi forma stipulati, che eccedono i limiti rispettivamente indicati nell'articolo precedente, non sono esecutivi senza il visto del sottoprefetto, [...]
Art. 54.      L'art. 186 della legge, primo comma, è modificato come appresso
Art. 55.      Il n. 2 e l'ultimo comma dell'art. 190 della legge sono abrogati
Art. 56.      Nel primo comma dell'art. 191 della legge alla parola "quinto" si sostituisce "quarto", e nel terzo comma alla parola "decimo" si sostituisce "ottavo"
Art. 57.      L'art. 200 della legge è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 58.      Nell'art. 202, secondo comma, della legge sono soppresse le parole
Art. 59.      Quando le commissioni per le tasse comunali non adempiano al loro còmpito nei termini stabiliti, o quando le giunte municipali non formino le matricole o non preparino o [...]
Art. 60.      L'art. 206 della legge è modificato come appresso
Art. 61.      All'art. 125 della legge è aggiunto quanto segue
Art. 62.      Agli articoli 211, 212, 213, 214 e 215, è sostituito il seguente
Art. 63.      L'art. 216 è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 64.      Sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano
Art. 65.      L'art. 218 della legge è abrogato ed è sostituito dal seguente
Art. 66.      La dichiarazione d'insolvenza ai sensi della legge 17 maggio 1900, n. 173, dei comuni indicati alle lettere a), b), c), e d) dell'art. 52 del presente decreto, produce [...]
Art. 67.      Le deliberazioni dei comuni indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 52, che, a norma del combinato disposto dell'art. 64 del presente decreto e dell'art. 217 della [...]
Art. 68.      L'art. 222, primo comma, della legge è modificato come appresso
Art. 69.      L'art. 225 della legge, nel primo e secondo comma, è modificato come appresso
Art. 70.      All'art. 226 della legge, alla cifra "50", si sostituisce "200"
Art. 71.      All'art. 227 della legge, dopo la parola "sindaco", si aggiunge: "od un suo delegato"
Art. 72.      All'art. 228 della legge si aggiungano dopo il terzo comma i seguenti
Art. 73.      L'art. 230 della legge è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 74.      L'art. 232 della legge è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 75.  [3]
Art. 76.      Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per circoscrizione, determinata a norma dell'articolo precedente, nello stesso giorno, in tutti i comuni che la [...]
Art. 77.      Gli articoli 238 e 246 della legge sono abrogati e sostituiti dal seguente
Art. 78.      Nell'art. 239 della legge alle parole "la metà dei suoi membri", sono sostituite le seguenti: "la metà dei consiglieri assegnati alla provincia"
Art. 79.      L'art. 240 della legge è abrogato
Art. 80.      Il n. 2 dell'art. 241 della legge è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 81.      Le provincie sono autorizzate ad assumere, mediante convenzioni coi comuni interessati, servizi di carattere comunale che si riferiscono a gruppi di comuni contermini
Art. 82.      I primi due comma dell'art. 234 della legge sono abrogati e sostituiti dal seguente
Art. 83.      L'art. 247 della legge è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 84.      Al n. 2 dell'art. 280 della legge sono soppresse le parole: "un mandamento", e sono sostituite dalle seguenti: "una circoscrizione elettorale provinciale, di cui [...]
Art. 85.      L'art. 235 della legge, nel primo comma, è modificato come appresso
Art. 86.      Il n. 4 dell'art. 250 della legge è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 87.      Oltre che sugli oggetti indicati nell'art. 250 della legge, modificato dall'art. 86 del presente decreto, appartiene alla deputazione provinciale di deliberare intorno
Art. 88.      Si applicano alle deliberazioni del consiglio e della deputazione provinciale le disposizioni dell'art. 62 del presente decreto
Art. 89.      Il secondo e terzo comma dell'art. 251 della legge sono così modificati
Art. 90.      Il consiglio può delegare alla deputazione provinciale di deliberare intorno
Art. 91.      All'art. 255 della legge è aggiunto il seguente numero
Art. 92.      L'art. 258 della legge, nel secondo e terzo comma, è modificato come appresso
Art. 93.      Agli effetti del primo comma dell'art. 269 della legge, le provincie sono parificate ai comuni indicati alla lettera a) dell'art. 52 del presente decreto
Art. 94.      L'art. 271 della legge è abrogato
Art. 95.      Due o più provincie possono, per l'approvazione del ministro competente, riunirsi in consorzio per provvedere ai servizi di comune interesse
Art. 96.      L'ultimo comma dell'art. 285 della legge è modificato come segue
Art. 97.      Le autorizzazioni ai comuni ed alle provincie ai sensi degli articoli 310 e 313 della legge sono date dalla giunta provinciale amministrativa la quale decide anche sui [...]
Art. 98.      Il secondo e terzo comma dell'art. 313 del detto testo unico sono abrogati e sostituiti come appresso
Art. 99.      I commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto dell'art. 317 della legge, sono abrogati e sostituiti dai seguenti
Art. 100.      L'art. 318 della legge è sostituito come appresso
Art. 101.      Le cause di responsabilità dei contabili di fatto e degli amministratori, ai sensi rispettivamente degli articoli 209 della legge e dell'art. 100 del presente decreto, [...]
Art. 102.      L'art. 321 della legge è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 103.      Dopo il secondo comma dell'art. 323 della legge è inserito il seguente
Art. 104.      Sono abrogati il n. 9 dell'art. 1° delle disposizioni preliminari al testo unico delle leggi per il terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col decreto luogotenenziale [...]
Art. 105.      Quando ricorrano motivi di urgente necessità il prefetto può, in attesa del decreto reale di scioglimento, sospendere i consigli comunali e provinciali, provvedendo per [...]
Art. 106.      L'art. 324 della legge è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 107.      Quando i consiglieri provinciali, comunali o consorziali, o gli impiegati in genere delle provincie, dei comuni e dei consorzi, con dolo o colpa grave, ancorchè non [...]
Art. 108.      Senza pregiudizio delle responsabilità sancite da altre disposizioni di legge, gli amministratori e gli impiegati in genere dei comuni, dei consorzi e delle provincie, [...]
Art. 109.      Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più amministratori o di più impiegati, essi sono tenuti in solido al risarcimento
Art. 110.      Sono esenti da responsabilità i componenti dei collegi amministrativi, che per legittimi motivi non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale [...]
Art. 111.      Gli amministratori e i superiori gerarchici non rispondono del fatto dannoso ove sia avvenuto nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti all'impiegato, [...]
Art. 112.      L'azione per far valere la responsabilità nei casi previsti dallo art. 108 e seguenti del presente decreto è di competenza giudiziaria e si prescrive in cinque anni dal [...]
Art. 113.      A meno che non sia diversamente stabilito per singoli casi
Art. 114.      Il governo del Re ha facoltà, in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, di dichiarare per decreto reale, sentito il consiglio di Stato, la [...]
Art. 115.      Tutti i consigli provinciali dovranno essere ricostituiti secondo le norme del presente decreto. Con decreto reale saranno stabiliti i termini entro i quali dovrà [...]
Art. 116.      Nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto, i consigli provinciali provvederanno alla elezione dei componenti elettivi della giunta provinciale [...]
Art. 117.      Salvo quanto è disposto dagli articoli 46, 115 e 116, il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924
Art. 118.      I comuni e le provincie devono rimettere annualmente al prefetto, che ne cura la trasmissione al ministero delle finanze
Art. 119.      E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto


§ 41.2.4 - R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

Riforma della legge comunale e provinciale.

(G.U. 8 gennaio 1924, n. 6)

 

 

     Art. 1.

     All'art. 1° della legge comunale e provinciale, testo unico del 4 febbraio 1915, n. 148, si aggiunge:

     "Spetta al governo del Re stabilire il numero dei circondari, la circoscrizione di essi e la designazione dei rispettivi capoluoghi".

 

          Art. 2.

     All'ultimo comma dell'art. 5 della legge predetta, è sostituito il seguente:

     "Il prefetto può incaricare i primi segretari di sostituire nei casi di urgenza i consiglieri assenti od impediti nei vari collegi e commissioni, eccetto che per le funzioni di carattere giurisdizionale".

 

          Art. 3.

     All'art. 7 della legge, è sostituito il seguente:

     "In ogni circondario, compreso quello in cui ha sede il capoluogo della provincia, vi è un sottoprefetto, il quale, sotto la direzione del prefetto, compie le incombenze che gli sono commesse dalle leggi: esegue gli ordini del prefetto e provvede, nei casi d'urgenza, riferendone immediatamente al medesimo.

     "Esercita altresì tutte le altre funzioni che possono essergli delegate dal prefetto, per le quali non occorra l'intervento di corpi collegiali.

     "Le funzioni di sottoprefetto sono affidate a funzionari aventi grado di consigliere.

     "Nulla è innovato per quanto concerne le funzioni dei questori di pubblica sicurezza, e i rapporti fra queste autorità e i prefetti".

 

          Art. 4.

     I comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 della legge sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

     "La giunta provinciale amministrativa si compone del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto, dell'intendente di finanza, e di cinque membri effettivi e di cinque supplenti nominati dal consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni.

     "Alle sedute della giunta provinciale amministrativa assiste, con voto consultivo, il ragioniere capo della prefettura quando siano trattati affari attinenti alla finanza dei comuni o della provincia.

     "I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un quadriennio dalla loro scadenza.

     "Il prefetto e l'intendente di finanza designano pure, rispettivamente, un consigliere di prefettura e un funzionario dell'intendenza, supplenti.

     "I supplenti non intervengono alle sedute della giunta se non quando mancano i membri effettivi.

     "Alle vacanze che, per qualsiasi ragione, si verificano durante il quadriennio, fra i commissari elettivi, si provvede sostituendo al titolare cessato, il supplente che abbia la medesima anzianità".

 

          Art. 5.

     Nella votazione per la nomina dei commissari elettivi della giunta provinciale amministrativa, si osservano le seguenti norme.

     Ciascun consigliere provinciale scrive un nome e si proclamano eletti coloro che hanno raccolto maggior numero di voti, ma non inferiore al sesto dei consiglieri assegnati alla provincia.

     A parità di voti è proclamato eletto l'anziano.

     Con votazione separata e con le stesse forme si procede alla nomina di cinque commissari supplenti.

 

          Art. 6.

     L'art. 11 della legge alle lettere a) ed e) è modificato come segue:

     "a) i deputati al parlamento;

     "e) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza".

     Il penultimo comma del predetto articolo è abrogato.

 

          Art. 7.

     I membri elettivi della giunta provinciale amministrativa, che non intervengano senza giustificato motivo a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.

     La decadenza è pronunciata dalla giunta stessa, su proposta del presidente o di un componente di essa, udito l'interessato.

 

          Art. 8.

     Con la procedura stabilita dall'art. 119 della legge, può ad un comune essere dato o ampliato il territorio esterno, quando è dimostrata l'insufficienza di esso in rapporto allo impianto, all'incremento o al miglioramento dei servizi pubblici o risulti che l'insufficienza del territorio sia d'impedimento allo sviluppo economico del comune stesso.

     Analogamente può essere ampliato il territorio di un comune quando le opere portuali, marittime, fluviali o lacuali, debbano estendersi fuori del territorio di esso. In questo caso, come in ogni altro, in cui la domanda di ampliamento territoriale è giustificata dalla necessità di impianti di stabilimenti pubblici in territorio esterno, la relativa istruttoria non può essere iniziata se il progetto delle opere non abbia riportata l'approvazione definitiva dell'autorità competente.

     L'ampliamento può aver luogo con l'aggregazione di comuni contermini, e, quando ciò non sia necessario, può effettuarsi distaccando la parte del territorio che sia riconosciuta sufficiente per l'esecuzione delle opere e per favorire l'impianto e lo sviluppo dei servizi e industrie rispondenti all'importanza ed efficienza del porto, o di altri stabilimenti pubblici e per l'incremento economico del comune. Con lo stesso decreto e con altro successivo si provvede alla nuova delimitazione territoriale ed alla sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i comuni, osservando per quanto è possibile, le norme in vigore per il distacco e l'aggregazione di frazioni o borgate.

 

          Art. 9.

     Al terzo comma dell'art. 117 della legge è sostituito il seguente: "Più comuni contermini possono, con l'approvazione del sottoprefetto, avere un solo ufficio ed un solo archivio".

 

          Art. 10.

     Oltre ai casi nei quali le leggi ne fanno obbligo, più comuni hanno facoltà di unirsi in consorzio fra di loro o con la provincia, per provvedere insieme ai pubblici servizi.

     Possono partecipare al consorzio altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

     I consorzi, obbligatori o facoltativi, sono enti morali e sono riconosciuti come tali col decreto che ne approva la costituzione e lo statuto.

     L'approvazione è data dal prefetto se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale. E' data dal ministro dell'interno, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i prefetti e le giunte provinciali amministrative delle circoscrizioni medesime.

 

          Art. 11.

     Lo statuto deve contenere l'indicazione dello scopo del consorzio, e, se del caso, la sua durata, la determinazione degli organi che lo rappresentano e le loro attribuzioni, l'indicazione del contributo degli enti consorziati, la sede del medesimo e tutte le altre norme di amministrazione che non contrastino col presente decreto o con altre leggi o regolamenti generali.

 

          Art. 12.

     Indipendentemente dai casi nei quali leggi speciali fanno obbligo della costituzione del consorzio, più comuni della stessa provincia possono, con decreto del prefetto, uditi i consigli comunali e la giunta provinciale amministrativa, essere obbligati a provvedere in consorzio a determinate spese o servizi di carattere obbligatorio, quando non siano in grado di provvedervi isolatamente.

     Nel caso predetto, e in quello in cui si proceda d'ufficio alla costituzione di consorzi per legge obbligatori, il prefetto stabilisce con lo stesso provvedimento lo statuto del consorzio.

 

          Art. 13.

     Nel silenzio dello statuto, o in mancanza di convenzioni speciali, il concorso di ciascun comune nelle spese consorziali è determinato in ragione composta dell'interesse rispettivo, della popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria.

     Se del consorzio fa parte la provincia, il suo contributo è determinato in un quarto delle spese consorziali complessive, e gli altri tre quarti delle spese stesse sono distribuite fra i comuni consorziati, secondo la ragione anzidetta, e se del consorzio fa parte altro ente pubblico il concorso di questo è determinato dalla autorità stessa che ne ha consentito la partecipazione, e va a proporzionale discarico del concorso degli altri enti consorziati.

 

          Art. 14.

     Ciascun comune, e la provincia o altro ente pubblico se fan parte del consorzio, nominano i proprii rappresentanti perchè provvedano ai servizi consorziati.

     Il numero dei rappresentanti è in ragione del rispettivo contributo consorziale, quando gli statuti del consorzio non dispongano diversamente.

     I rappresentanti sono eletti dai rispettivi consigli degli enti consorziati fra gli eleggibili ai consigli medesimi, per il tempo stabilito dallo statuto del consorzio, in ogni caso non oltre il quadriennio.

     Nella elezione i consigli comunali e provinciali procedono con le riforme stabilite nell'art. 134 della legge.

     In caso di omissione da parte dei consigli, provvedono rispettivamente il sottoprefetto o il prefetto, ai sensi del 2° comma dell'art. 16 del presente decreto.

 

          Art. 15.

     Con l'approvazione del prefetto o del ministro, a seconda dei casi indicati nel 4° comma dell'art. 10, i consigli degli enti consorziati possono deliberare di estendere le attribuzioni del consorzio ad altri servizi non contemplati dallo statuto.

 

          Art. 16.

     I consorzi, le loro rappresentanze e gli organi esecutivi delle medesime sono soggetti, in quanto riguarda le loro funzioni, le deliberazioni, la finanza e la contabilità, la vigilanza e ingerenza governativa, la tutela economica, e lo stato giuridico del personale amministrativo e tecnico, alle stesse norme cui sono sottoposti la provincia se fa parte del consorzio o il comune consorziato il cui consiglio si compone del maggior numero di consiglieri rispetto agli altri.

     La vigilanza e ingerenza governativa è esercitata dal prefetto se del consorzio fa parte la provincia, dal sottoprefetto del circondario in cui ha sede l'amministrazione consorziale in ogni altro caso.

     La tutela economica sui consorzi e la giurisdizione contabile sono esercitate rispettivamente dalla giunta provinciale amministrativa e dal consiglio di prefettura del luogo dove ha sede l'amministrazione consorziale.

 

          Art. 17.

     Le rappresentanze consorziali possono essere sciolte nei casi contemplati nell'art. 323 della legge; deve procedersi alla ricostituzione entro il termine di tre mesi, che può essere prorogato fino a sei mesi.

     Se la rappresentanza è sciolta per una seconda volta nel periodo di due anni, il termine suddetto può essere prorogato fino a un anno.

     Lo scioglimento e la proroga del termine sono decretati dal prefetto della provincia dove ha sede l'amministrazione consorziale, udita la giunta provinciale amministrativa del luogo. L'amministrazione del consorzio è affidata ad un commissario straordinario nominato dal prefetto stesso. Il commissario esercita le attribuzioni della rappresentanza consorziale con le forme e nei limiti stabiliti dall'art. 106 del presente decreto.

     Si applica ai consorzi l'art. 105 del presente decreto.

     La facoltà di sospensione spetta al prefetto se del consorzio fa parte la provincia; spetta al sottoprefetto del circondario dove ha sede l'amministrazione del consorzio, in ogni altro caso.

 

          Art. 18.

     I consorzi cessano di pieno diritto per la scadenza del termine della loro durata, o per esaurimento dei fini che ne formano l'oggetto, o, se facoltativi, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante atto deliberativo valido dei rispettivi consigli.

     I consorzi facoltativi possono altresì cessare per decreto del prefetto o del ministro, secondo i casi previsti nel quarto comma dell'art. 10 del presente decreto, in seguito a domanda dei consigli di quegli enti consorziati che rappresentano i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a domanda di uno degli enti consorziati, quando questi sono due.

     I consorzi costituiti d'ufficio ai sensi dell'art. 12 del presente decreto, non possono estinguersi se non con le stesse forme stabilite per la loro costituzione.

     I consorzi costituiti per obbligo di legge cessano soltanto nei due primi casi indicati nel comma 1°.

     Essi però, come quelli facoltativi e quelli costituiti a senso dell'art. 12, possono, ove ricorrano speciali motivi di convenienza amministrativa, essere modificati nella loro composizione, con le stesse forme prescritte per la loro costituzione ed approvazione, mediante la separazione di comuni o enti già riuniti, o con l'aggregazione di altri.

 

          Art. 19.

     Nei casi in cui ha luogo la cessazione del consorzio il patrimonio di esso è ripartito, sotto riserva dei diritti dei terzi, in proporzione del contributo dei singoli enti. Con analogo criterio di ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all'ente che si separa dal consorzio.

 

          Art. 20.

     Contro i provvedimenti positivi o negativi dal prefetto relativi alla costituzione, all'approvazione dello statuto e alla cessazione dei consorzi, gli enti interessati possono ricorrere al ministro dell'interno che provvede con proprio decreto.

 

          Art. 21.

     Ai comma secondo e terzo dell'art. 56 della legge sono sostituiti i seguenti:

     "Tuttavia, nelle circoscrizioni elettorali provinciali ove l'emigrazione temporanea durante la stagione estiva è notevolmente di carattere continuativo, può il prefetto, sulla istanza o di un consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di un comune, uditi i consigli dei comuni compresi nella circoscrizione, accordare che la convocazione dei comizi sia ritardata anche dopo l'epoca sopra fissata e fino a tutto dicembre.

     "Il decreto del prefetto sarà pubblicato nei comuni interessati: contro di esso è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, e contro i provvedimenti di questo al consiglio di Stato in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 22 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638".

 

          Art. 22.

     All'art. 128 della legge, dopo il 1° comma, si aggiunge: "Il segretario comunale è responsabile della pubblicazione".

     Nel secondo comma, alla parola "Contribuente" si sostituisce: "elettore".

 

          Art. 23.

     Nell'art. 129, comma 2°, della legge, dopo le parole:

     "Il consiglio comunale nella sessione di autunno nomina i revisori del conto per l'anno precedente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla giunta municipale" aggiungere le seguenti: "cui si riferisce il conto".

 

          Art. 24.

     All'art. 130, 1° comma, della legge sono soppresse le parole: "ma devono ritirarsi al tempo della votazione".

     In fine è aggiunto il comma seguente:

     "Se tuttora consiglieri, non possono prendere parte alla votazione, ma si computano nel numero legale per la validità dell'adunanza".

 

          Art. 25.

     Oltre che sugli oggetti indicati nell'art. 139 della legge, appartiene alla giunta municipale di deliberare intorno:

     1 alle azioni possessorie e a tutte quelle altre da sostenersi in giudizio che non eccedano la competenza del pretore [1] ;

     2 allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, nonchè alla erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste, e delle somme a calcolo per le spese variabili, o per servizi in economia.

     Appartiene, inoltre, alla giunta municipale:

     A) dei comuni indicati alle lettere a) e b) dell'art. 52 del presente decreto, sempre quando non si eccedano i valori indicati, rispettivamente nello stesso articolo, di deliberare intorno:

     a) agli oggetti indicati ai numeri 3 e 4 dell'art. 131 della legge;

     b) alla natura degli investimenti fruttiferi e alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

     c) ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti.

     B) dei comuni di cui alla lettera c) dell'art. 52 predetto, di deliberare intorno agli oggetti indicati alle precedenti lettere b) e c), sempre quando non eccedano il valore fissato per detti comuni dall'art. 52.

     Le deliberazioni della giunta indicate nel comma precedente sono comunicate al consiglio nella prima adunanza.

     I numeri 3 e 11 dell'art. 139 suddetto, sono abrogati.

 

          Art. 26.

     I consigli comunali possono delegare alla giunta di deliberare intorno:

     1 agli oggetti indicati al n. 1 del primo comma e alle lettere a), b) e c) del secondo comma, dell'articolo precedente, che, eccedendo i valori ivi indicati, sono di competenza dei consigli;

     2 alla nomina e alla sospensione degli impiegati, fatta eccezione del segretario, del vice-segretario, e dei capi delle ripartizioni;

     3 e in genere a tutti gli altri oggetti che da disposizioni speciali di legge non siano espressamente demandati all'esclusiva competenza del consiglio.

     Alle deliberazioni adottate dalla giunta comunale per delegazione del consiglio si applica la disposizione dell'art. 128 della legge e di esse è data comunicazione al consiglio stesso nella prima adunanza.

 

          Art. 27.

     L'art. 140 della legge, 2° comma, è modificato come appresso:

     "Di queste deliberazioni è fatta relazione al consiglio nella sua prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

     "Ad esse si applicano le disposizioni degli articoli 128 della legge e 62 del presente decreto.

     "Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo compiuti fino al momento della negata ratifica".

 

          Art. 28.

     L'art. 147 della legge, nei comma 4°, 5°, 7°, 8° e 9°, è modificato come appresso:

     "Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

     "Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco è, a cura della giunta municipale, trasmesso al sottoprefetto nel termine prescritto dal 3° comma dell'art. 62 del presente decreto.

     "Il sottoprefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trova in uno dei casi stabiliti dall'art. 146 della legge.

     "Contro il decreto del sottoprefetto può il consiglio comunale o l'eletto ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto, al prefetto, il quale provvede con decisione definitiva".

 

          Art. 29.

     L'art. 149 della legge, 4° comma, è modificato come appresso:

     "Quando non siasi ottenuta tale maggioranza e in una seconda adunanza da tenersi con intervallo di 8 giorni dalla prima, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, è in facoltà del prefetto di revocare il sindaco.

     "Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al ministro dell'interno".

 

          Art. 30.

     Spetta al prefetto la rimozione e la pronuncia di decadenza dei sindaci nei casi previsti rispettivamente dal 7° e 9° comma dell'art. 149 della legge.

     Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al ministro dell'interno.

 

          Art. 31.

     Il n. 5 dell'art. 151 della legge è modificato come appresso:

     "N. 5. Conchiude e stipula le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge ovvero deliberati in massima dal consiglio, o dalla giunta a norma degli articoli 25 e 26 del presente decreto".

 

          Art. 32.

     I comma 2° e 3° dell'art. 153 della legge sono sostituiti dai seguenti:

     "La nota di queste spese è resa esecutiva dal sottoprefetto, udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

     "Contro questi provvedimenti del sindaco e del sottoprefetto è ammesso ricorso alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, ai termini dell'art. 1, n. 4, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico)".

 

          Art. 33.

     Nell'art. 156 della legge, alle parole: "da lui nominato ed approvato dal prefetto" sono sostituite le seguenti: "da lui nominato ed approvato dal sottoprefetto"; e alle parole: "questo rapporto è trasmesso al prefetto...", sono sostituite le seguenti: "questo rapporto è trasmesso al sottoprefetto".

 

          Art. 34.

     L'art. 161 della legge è modificato come appresso:

     "Per essere nominato segretario è necessario avere ottenuto il diploma di abilitazione in seguito ad esame, dato secondo le norme da stabilirsi per regolamento, ed essere maggiore di età.

     "Lo stesso diploma è richiesto per la nomina a vice-segretario, quando tale posto sia previsto nella pianta organica del comune.

     "Tiene luogo del diploma l'appartenenza agli impieghi di prima categoria delle prefetture.

     "Tiene luogo altresì del diploma l'appartenenza agli impieghi di seconda categoria delle prefetture, qualora l'aspirante abbia prestato, per non meno di cinque anni, servizio effettivo negli uffici di prefettura o di sottoprefettura".

 

          Art. 35.

     L'art. 162 della legge è sostituito dal seguente:

     "Per essere ammessi all'esame di abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono:

     "1 essere cittadini italiani;

     "2 non avere subìto condanne pei titoli indicati nell'art. 25, salvo che la condanna sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia e salva in quest'ultimo caso l'eccezione contemplata nel n. 10 dell'zdella legge elettorale politica, testo unico vigente;

     "3 avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

     "4 aver ottenuto la licenza liceale, o quella di istituto tecnico, o il diploma di scuola normale superiore, o quello di istituto medio di commercio, secondo le disposizioni anteriori al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o aver superati gli esami di abilitazione o maturità preveduti negli articoli 88 e 91 del regio decreto stesso, escluso qualsiasi titolo equipollente;

     "5) aver pagata una tassa di lire 100".

 

          Art. 36.

     E' obbligatorio il pubblico concorso per la nomina del segretario, o degli impiegati comunali amministrativi e tecnici, quando non si tratti di uffici per i quali il regolamento del comune, indicato nell'art. 47 del presente decreto, disciplini la nomina per promozione o concorso interno.

     Le norme per i concorsi pubblici e per la formazione delle commissioni giudicatrici saranno stabilite nel regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale.

 

          Art. 37.

     I comuni che per le loro condizioni economiche, per la loro posizione topografica e per il numero esiguo di abitanti, non sono in grado di provvedersi di personale proprio, sono obbligati a stipendiarlo riunendosi in consorzio con altri comuni.

     In mancanza di convenzioni speciali il contributo consorziale è determinato in ragione composta della popolazione e del contingente principale della imposta fondiaria.

     La rappresentanza consorziale è eletta nel seno dei rispettivi consigli in ragione di un rappresentante per ogni cinque consiglieri assegnati al comune.

     Le disposizioni degli articoli 10 a 20 del presente decreto si applicano ai consorzi preveduti nei tre comma precedenti in quanto non siano derogate.

 

          Art. 38.

     All'art. 163 della legge è sostituito il seguente:

     "La nomina del segretario deve, a pena di nullità essere deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri assegnati all'uno o all'altro consesso.

     "La nomina del segretario, degli altri impiegati agenti o salariati acquista carattere di stabilità dopo un biennio di esperimento in un medesimo comune o consorzio di comuni".

 

          Art. 39.

     L'art. 164 della legge, è sostituito dal seguente:

     "Sono fissati i seguenti minimi di stipendio o di salario pei comuni o consorzi che abbiano popolazione superiore ai 1000 abitanti:

Segretario

L.

4500

Impiegati d'ordine

"

2500

Agenti o salariati

"

2000

     "Gli stipendi ed i salari degli altri impiegati e salariati devono essere stabiliti con equa proporzione in confronto di quelli sopra indicati.

     "Queste norme si applicano soltanto al personale regolarmente nominato a posti di ruolo e che presti servizio continuativo giornaliero per l'orario normale; in caso diverso lo stipendio o salario è proporzionalmente ridotto.

     "In ogni caso, nella fissazione degli stipendi e dei salari devesi tener conto delle condizioni economiche locali, di quelle finanziarie dei comuni e dei consorzi, dei requisiti di ammissione del personale, e del servizio, che, specie nei rapporti fra i vari gradi dell'organico, l'impiegato o salariato deve prestare, ferma, in quanto possibile, l'analogia con gli stipendi degli impiegati dello Stato.

     "Sono nulle le disposizioni con cui i comuni ed i consorzi assumano a loro carico l'imposta di ricchezza mobile sugli stipendi o salari, nonchè i contributi dovuti dal personale per l'iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni".

 

          Art. 40.

     Gli articoli 165 e 166 della legge sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

     "La dimissione per la fine del periodo di esperimento deve essere adottata, con deliberazione motivata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio. Quando si tratta del segretario, per la validità dell'adunanza è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri o dei membri della rappresentanza consorziale.

     "Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso per legittimità al consiglio di Stato in sede giurisdizionale o ricorso straordinario al Re, ai sensi dell'art. 12, n. 4, del testo unico delle leggi sul consiglio di Stato, 17 agosto 1907, n. 638".

 

          Art. 41.

     “In qualunque tempo il segretario, gli impiegati, agenti o salariati del comune o dei consorzi, possono essere licenziati per motivi disciplinari, osservate le disposizioni dei due articoli seguenti, oppure per soppressione di posto o riduzione di organico, salve le disposizioni sul collocamento in disponibilità che siano contenute nei regolamenti locali, e possono essere dispensati per incapacità professionale o per inabilità fisica.

     “Le deliberazioni di dispensa deve essere preceduta dal parere del consiglio di disciplina, e se avvenga per inabilità fisica, da visita medica, e deve essere motivata. Se si tratta del segretario è richiesto, per la validità dell'adunanza, l'intervento del numero dei consiglieri o dei membri della rappresentanza consorziale indicato all'art. 40 del presente decreto.

     “Fermo, quanto ai ricorsi contro i provvedimenti disciplinari, il disposto dei due articoli seguenti, contro ogni altra deliberazione di licenziamento o di dispensa preveduta nel presente articolo è ammesso ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro la decisione di questa al consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che decide anche nel merito.

     “Finchè non siasi avuta una decisione definitiva sui ricorsi contro la dimissione, la dispensa o il licenziamento, o non sia decorso il tempo per proporli, non si può far luogo a nuova nomina fuorchè in via provvisoria".

 

          Art. 42.

     “Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta al segretario, agli altri impiegati, agenti o salariati se non siano stati comunicati gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.

     “Le punizioni disciplinari e le norme per la formazione e per il funzionamento dei consigli di disciplina saranno stabilite nel regolamento.

     “La deliberazione con la quale si infligge una punizione disciplinare deve essere motivata, e, quando si tratti di licenziamento del segretario, per la validità dell'adunanza è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri o dei membri dell'assemblea consorziale.

     “Contro la deliberazione con cui il segretario, l'impiegato, l'agente o salariato sia stato licenziato o sospeso per un tempo superiore a tre mesi è ammesso ricorso alla giunta provinciale amministrativa ai sensi del n. 12 dell'art. 1° della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico), e dalla decisione di questa, anche in merito, al consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Contro ogni altro provvedimento e ammesso ricorso alla giunta provinciale amministrativa ai sensi del n. 2 dell'art. 2 della legge stessa".

 

          Art. 43.

     L'art. 168 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Quando ricorrono comprovati motivi di servizio, d'ordine morale e di disciplina, e gli organi competenti dell'amministrazione comunale o consorziale non provvedono alla applicazione delle sanzioni disciplinari verso i rispettivi segretari, impiegati, agenti o salariati, provvede il prefetto, previo invito agli organi stessi di dar luogo alle punizioni entro un perentorio termine stabilito dal prefetto stesso, e previa contestazione degli addebiti agli interessati. Questi ultimi possono presentare entro dieci giorni dalla contestazione le loro deduzioni.

     "Ove trattisi di sanzioni superiori alla sospensione dello stipendio per un mese, deve essere udito il consiglio di disciplina. In caso di urgenza il prefetto può sempre sospendere l'impiegato, l'agente o salariato, salvo a seguire poi la procedura stabilita nel precedente comma.

     "Contro il provvedimento di licenziamento o di sospensione superiore a tre mesi è ammesso ricorso, anche per il merito, al consiglio di Stato in sede giurisdizionale, e contro ogni altro provvedimento del prefetto è ammesso ricorso, soltanto per legittimità, al consiglio stesso".

 

          Art. 44.

     L'art. 167 della legge è sostituito come appresso:

     "Il segretario, gli impiegati, agenti o salariati, licenziati per fine di periodo di esperimento e riassunti in ufficio con o senza interruzione, presso lo stesso comune o consorzio, ricongiungono al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova".

 

          Art. 45.

     L'ufficio di segretario, impiegato, agente o salariato dei comuni è incompatibile con l'esercizio di atti di commercio per professione abituale nonchè con altra occupazione che, a giudizio dell'amministrazione, sia ritenuta non conciliabile con l'osservanza dei doveri e col decoro di ufficio.

 

          Art. 46.

     Salvo quanto dispongono i regi decreti 27 maggio 1923, n. 1177, e 24 settembre 1923, n. 2073, per i segretari, gli impiegati, agenti e salariati regolarmente nominati in via definitiva a posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate che si trovino in ufficio da oltre venti mesi senza aver conseguito la stabilità, il periodo di esperimento di cui all'art. 38 si ha per compiuto qualora non siano dimessi, con le forme prescritte dall'art. 40, entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto.

     Per i segretari e gli impiegati, agenti e salariati che abbiano meno di venti mesi di servizio effettivo il periodo di esperimento andrà a compiersi alla scadenza del biennio.

 

          Art. 47.

     All'art. 170 della legge è sostituito il seguente:

     "Uno speciale regolamento, per ciascun comune o consorzio, approvato dalla giunta provinciale amministrativa, provvede intorno allo stato giuridico del segretario, degli impiegati e degli agenti e salariati comunali, determinando specialmente:

     "1) il numero, la qualità, la retribuzione del segretario e di ciascun impiegato, agente o salariato, in apposita pianta organica;

     "2 i requisiti per la nomina, le condizioni e le forme dei concorsi, in quanto non sia provveduto dalla legge o dal regolamento per l'esecuzione della medesima;

     "3 le disposizioni concernenti la carriera, le promozioni, gli aumenti periodici di stipendio o salario;

     "4 le attribuzioni, i doveri e le responsabilità del segretario e di ciascun impiegato, agente, salariato e i relativi orari;

     "5 la graduazione delle punizioni disciplinari in relazione alla gravità delle mancanze ed in analogia con le corrispondenti norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato;

     "6 le disposizioni riflettenti le licenze, i congedi, le disponibilità per soppressione di posto o per riduzione di organico, le aspettative del personale, il collocamento a riposo, nonchè le disposizioni sulle pensioni, indennità e loro conseguimento o perdita, quando non siano applicabili la legge 17 giugno 1915, n. 968 (testo unico) ed il regio decreto 11 giugno 1916, n. 720. Il regime delle pensioni e indennità di cui sopra è cenno non può essere più favorevole di quello stabilito per gli impiegati dello Stato, fermo il disposto dell'art. 1°, lettera b), del regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

     "Ogni modificazione al regolamento deve riportare l'approvazione della giunta provinciale amministrativa".

 

          Art. 48.

     Le amministrazioni che hanno regolamento per le pensioni possono stabilire che siano ritenuti validi, agli effetti della misura della pensione o indennità, i servizi prestati allo Stato e ad altri enti pubblici, a condizione che siano versate le ritenute corrispondenti alla durata di tali servizi.

 

          Art. 49.

     Si applicano al segretario, agli impiegati, agenti e salariati della provincia gli articoli 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 del presente decreto, intendendosi al consiglio comunale e alla giunta municipale sostituiti il consiglio provinciale e la deputazione provinciale secondo la rispettiva competenza.

     Il segretario della provincia esercita, nei riguardi di essa ed in quanto ne sia il caso, le stesse attribuzioni che il segretario comunale riguardo al comune, salve le deroghe che espressamente siano stabilite dalla legge.

 

          Art. 50. [2]

     Le amministrazioni comunali e provinciali devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniale, mobili ed immobili, nonchè un elenco diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione. L'inventario dei beni di uso pubblico è costituito da uno stato descrittivo dei medesimi, quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza.

     Quando il comune o la provincia amministri istituzioni o stabilimenti speciali ai sensi degli articoli 132, 203, 231 e 241, l'inventario dei beni di ciascun istituto o stabilimento dev'essere distinto da quello degli altri e da quelli del comune o della provincia.

     Devono tenersi distinti inventari per ciascuno dei comuni riuniti in virtù degli articoli 118 e 119 e per le frazioni che, pel successivo art. 121, abbiano patrimonio e spese separate.

     Sono altresì separati gli inventari dei beni di spettanza delle frazioni ai sensi dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

     Gli inventari sono firmati dal segretario e dal ragioniere, dove esista, e sono vidimati dal podestà o dal preside. Essi sono riveduti di regola ogni dieci anni: il podestà o il preside può sempre disporne la revisione.

     Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio, sono personalmente responsabili il podestà o il preside, il segretario del comune o della provincia, nonchè il ragioniere, dove esista.

     Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

     Col provvedimento di approvazione del conto consuntivo, il consiglio di prefettura pone in rilievo il risultato economico dell'esercizio e le variazioni che la gestione del bilancio ha determinato rispetto ai beni di uso pubblico ed a quelli patrimoniali del comune o della provincia.

 

          Art. 51.

     Il primo e secondo comma dell'art. 182 della legge sono sostituiti dai seguenti:

     "Il sottoprefetto ha facoltà di far seguire gli incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nel suo ufficio.

     "In tale caso egli presiede agli incanti ed i contratti sono stipulati innanzi a lui da uno o più membri delegati dalla giunta municipale".

 

          Art. 52.

     All'art. 183 della legge è sostituito il seguente:

     "I contratti di locazione, alienazioni, acquisti ed appalti di cose o di opere devono, salvo quanto è disposto nei commi seguenti, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.

     "E' consentito di provvedere ai contratti anzidetti senza il procedimento per pubblici incanti:

     "a) ai comuni, il cui consiglio è composto di ottanta membri;

     "1 quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 50.000;

     "2 quando si tratti di spesa che non superi annualmente le lire 10.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite sopra indicato;

     "3 per l'affitto di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, quando la rendita complessiva non ecceda il limite indicato al n. 1 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

     "b) ai comuni, il cui consiglio è composto di sessanta membri: quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non superi le lire 30.000 e la spesa di cui al n. 2 non superi le lire 6000; e per gli affitti di cui al n. 3, quando non eccedano le lire 30.000 per la rendita complessiva;

     "c) ai comuni, il cui consiglio è composto di quaranta membri: quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non superi le lire 20.000 e la spesa di cui al n. 2 predetto, non superi le lire 4000; e per gli affitti di cui al n. 3, quando non eccedano le lire 20.000 per la rendita complessiva e anni sei di durata;

     "d) ai comuni, il cui consiglio è composto di trenta membri: quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non superi le lire 15.000 e la spesa di cui al n. 2 predetto non superi le lire 3000; e per gli affitti di cui al n. 3, quando non eccedano le lire 15.000 per la rendita complessiva e anni tre di durata;

     "e) a tutti gli altri comuni: quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 5000, e la spesa indicata al n. 2 predetto non superi le lire 1000, e per gli affitti di cui al n. 3, quando non eccedano le lire 5000 per la rendita complessiva e anni tre di durata.

     "Il sottoprefetto può concedere, in via eccezionale, che i contratti seguano a licitazione privata o con altra forma di contrattazione.

     "Con l'autorizzazione del sottoprefetto è consentito, altresì, ai comuni di provvedere mediante trattativa privata anche fuori dei casi previsti nel secondo comma del presente articolo, quando, dall'esistenza di circostanze speciali ed eccezionali, sia manifesto che l'esecuzione dell'opera a trattativa privata rappresenti la forma d'appalto più economica e vantaggiosa per l'amministrazione".

     Nulla è innovato a quant'altro dispone l'art. 40 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, che non sia derogato dal presente decreto.

 

          Art. 53.

     I contratti, in qualsiasi forma stipulati, che eccedono i limiti rispettivamente indicati nell'articolo precedente, non sono esecutivi senza il visto del sottoprefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte. Per gravi motivi di interesse pubblico e del comune, il sottoprefetto può sempre negare l'esecutorietà dei contratti quantunque riconosciuti regolari. I detti contratti debbono essere trasmessi al sottoprefetto in copia integrale entro cinque giorni dalla stipulazione.

     Degli altri contratti deve essere data notizia al sottoprefetto entro lo stesso termine dalla stipulazione, mediante un elenco in cui siano indicati l'oggetto, l'ammontare e la durata del contratto, nonchè la forma di contrattazione seguìta.

     L'elenco, da trasmettersi in doppio esemplare, sarà sottoscritto dal sindaco e dal segretario comunale, che della regolarità dell'invio e del contenuto di esso è responsabile.

     Entro cinque giorni dal ricevimento dell'elenco, il sottoprefetto ne restituisce un esemplare munito di sua firma e della eventuale richiesta della copia integrale del contratto. In mancanza di tale richiesta il contratto diviene esecutorio, mentre, nel caso contrario non diventa esecutorio se non sia restituito munito di visto. Il termine per la concessione od il diniego del visto è di trenta giorni, trascorsi i quali, se il sottoprefetto non si sia pronunciato, il visto si intende concesso.

 

          Art. 54.

     L'art. 186 della legge, primo comma, è modificato come appresso:

     "Sono comunicati al consiglio di prefettura, per averne il parere, i progetti di contratto da stipularsi dai comuni quando superino le lire 200.000 pei comuni di cui alla lettera a) dell'art. 52 del presente decreto, le lire 120.000 per quelli della lettera b), le lire 80.000 per quelli della lettera c), le lire 60.000 per quelli della lettera d), e le lire 20.000 per quelli della lettera e)".

 

          Art. 55.

     Il n. 2 e l'ultimo comma dell'art. 190 della legge sono abrogati.

 

          Art. 56.

     Nel primo comma dell'art. 191 della legge alla parola "quinto" si sostituisce "quarto", e nel terzo comma alla parola "decimo" si sostituisce "ottavo".

 

          Art. 57.

     L'art. 200 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificano dentro l'anno devono dalla giunta municipale essere denunciate al sottoprefetto, che a sua volta ne informa l'ufficio di prefettura.

     "Dietro il visto del sottoprefetto, o trascorsi i termini stabiliti dall'art. 62 del presente decreto, la giunta ne rimette nota al tesoriere per la riscossione".

 

          Art. 58.

     Nell'art. 202, secondo comma, della legge sono soppresse le parole:

     "Da presentarsi alla prima adunanza del consiglio per l'approvazione".

 

          Art. 59.

     Quando le commissioni per le tasse comunali non adempiano al loro còmpito nei termini stabiliti, o quando le giunte municipali non formino le matricole o non preparino o non trasmettano i ruoli delle tasse e delle entrate patrimoniali entro i termini prescritti, ovvero non curino l'esazione delle tasse e dei dazi deliberati, vi provvede d'ufficio il sottoprefetto mediante l'invio di un commissario con le facoltà spettanti alla giunta o alle commissioni medesime.

     Quando il consiglio comunale non costituisca la commissione, ovvero le matricole e i ruoli siano stati compilati irregolarmente, ovvero si abbiano elementi per ritenere non equamente ripartito il tributo, il prefetto promuove i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa.

     La spesa dell'invio del commissario è liquidata dal sottoprefetto nei casi indicati nel comma primo e dal prefetto nel caso indicato nel comma precedente, ed è anticipata dal comune, salvo rivalsa verso chi di ragione.

     Se la trascuranza nella esazione riguardi i dazi deliberati, il prefetto, uditi il consiglio comunale e la giunta provinciale amministrativa, può ordinare l'appalto per la durata non maggiore di un quinquennio.

 

          Art. 60.

     L'art. 206 della legge è modificato come appresso:

     "Nei termini e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti relativi, i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti resi esecutorii, quanto alle sovrimposte delle imposte erariali, dall'intendente di finanza in conformità dell'art. 5 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1461, e, quanto alle altre imposte o tasse comunali, dal sottoprefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo di pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alla fissata scadenza".

 

          Art. 61.

     All'art. 125 della legge è aggiunto quanto segue:

     "L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza".

 

          Art. 62.

     Agli articoli 211, 212, 213, 214 e 215, è sostituito il seguente:

     "Deve essere trasmesso al sottoprefetto l'elenco delle deliberazioni dei consigli comunali e delle giunte municipali, escluse fra queste ultime le deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati.

     "La deliberazione non è esecutiva se non trascorsi cinque giorni dal ricevimento dell'elenco, e rimane sospesa di diritto quando, nel termine stesso, il sottoprefetto ne chieda copia.

     "La trasmissione di cui al primo comma è fatta entro otto giorni dalla adunanza e in nessun caso prima che le deliberazioni siano state affisse all'albo pretorio in conformità dell'art. 128 della legge.

     "L'elenco dev'essere, in doppio esemplare per ciascuna adunanza, sottoscritto dal sindaco e dal segretario, che del regolare invio e dell'esattezza di esso elenco è responsabile.

     "Il sottoprefetto, entro cinque giorni dal ricevimento dell'elenco ne restituisce un esemplare munito di sua firma e con la eventuale richiesta, scritta nell'elenco stesso, delle copie integrali di quelle deliberazioni che intende esaminare, divenendo con ciò esecutive tutte le altre deliberazioni nell'elenco descritte di cui non si chiede copia. Delle copie integrali ricevute il sottoprefetto deve immediatamente mandare ricevuta al comune.

     "Le deliberazioni che siano soggette a speciali approvazioni e quelle relative ai bilanci e ai conti devono, in ogni caso, essere comunicate integralmente.

     "Sono immediatamente esecutive le deliberazioni, non soggette a speciale approvazione, quando la maggioranza dei due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

     "Nel termine di giorni quindici dalla data del ricevimento della copia del verbale, il sottoprefetto può, con decreto motivato, da comunicarsi immediatamente all'amministrazione, pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che siano state adottate in adunanza illegale o senza l'osservanza delle forme prescritte dalla legge, o se con esse siano state violate disposizioni di legge o di regolamenti generali o locali. Pei bilanci il termine di cui al presente comma è di giorni trenta, trascorso il quale senza che siasi provveduto all'annullamento, le deliberazioni diventano esecutive.

     "Le deliberazioni soggette a speciali approvazioni non divengono esecutorie se non dopo intervenuta l'approvazione, osservati altresì pei bilanci ed i conti gli articoli 97 e 99 del presente decreto.

     "Contro il provvedimento del sottoprefetto possono i consigli comunali e gli interessati ricorrere al prefetto entro il termine di 15 giorni. Il provvedimento del prefetto sul ricorso è definitivo".

 

          Art. 63.

     L'art. 216 è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Il sottoprefetto, per l'esercizio della facoltà di vigilanza e di ingerenza governativa, può ordinare, a spese del comune, le indagini che creda necessarie, e può altresì verificare le regolarità del servizio degli uffici comunali.

     "In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, può inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

     "Il prefetto può in qualunque tempo disporre ispezioni e controlli speciali, anche a spese del comune, per accertare il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali pure ai fini previsti nel penultimo comma dell'art. 99 del presente decreto".

 

          Art. 64.

     Sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano:

     1 la contrattazione dei prestiti;

     2 le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;

     3 i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

     4 le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni, quando non siano dirette a pubblici servizi.

     Sono, inoltre, sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa:

     a) pei comuni indicati alla lettera a) dell'art. 52 del presente decreto, le deliberazioni che riguardano l'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di denaro, che eccedano, nell'anno, le lire 50.000, quando non si volgano alla compra di stabili o a mutui con ipoteche, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;

     b) pei comuni indicati alla lettera b) dell'art. 52 predetto, le deliberazioni che riguardano:

     1 l'acquisto di azioni e gli impieghi di denaro sopra citati che eccedano, nell'anno, lire 30.000;

     2 le alienazioni d'immobili, di titoli del debito pubblico ed i semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma suindicata;

     c) pei comuni indicati alla lettera c) dell'art. 52 predetto, le deliberazioni che riguardano:

     1 l'acquisto di azioni e gli impieghi di denaro sopracitati, che eccedano nell'anno lire 20.000;

     2 le alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali e la costituzione di servitù nonchè le altre deliberazioni riguardanti gli oggetti indicati nel n. 5 dell'art. 217 della legge.

     Pei comuni indicati alla lettera d) dell'art. 52 predetto, nulla è innovato all'art. 217 della legge, per quelli indicati alla lettera e) dello stesso art. 52, sono inoltre sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa anche le deliberazioni riguardanti la cancellazione e il ritiro di capitali.

 

          Art. 65.

     L'art. 218 della legge è abrogato ed è sostituito dal seguente:

     "I comuni indicati alla lettera d) dell'art. 52 non possono proporre in giudizio, senza l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, azioni relative a diritti sopra beni mobili o immobili, nè concludere transazioni relative agli stessi diritti, quando il valore di esse sia superiore a lire 5000.

     "I comuni indicati alla lettera e) dell'art. 52 predetto non possono, senza l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, proporre le stesse azioni o concludere le stesse transazioni quando il valore di esse superi le lire 2000".

 

          Art. 66.

     La dichiarazione d'insolvenza ai sensi della legge 17 maggio 1900, n. 173, dei comuni indicati alle lettere a), b), c), e d) dell'art. 52 del presente decreto, produce di diritto la equiparazione dei comuni stessi a quelli indicati nella lettera e) dello stesso articolo, agli effetti degli articoli 25, 52, 54, 64, 65, 67 del presente decreto.

 

          Art. 67.

     Le deliberazioni dei comuni indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 52, che, a norma del combinato disposto dell'art. 64 del presente decreto e dell'art. 217 della legge, non sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e le deliberazioni degli stessi comuni con le quali si propongono in giudizio azioni relative a diritti sopra beni mobili o immobili, o si concludono transazioni relative agli stessi diritti, devono essere sottoposte all'approvazione suddetta, quando vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

     Questa disposizione si applica ai comuni indicati alle lettere d) ed e) dell'art. 52, in rapporto alle azioni o transazioni indicate nell'art. 65 del presente decreto, che non eccedono rispettivamente il valore di lire 5000 e lire 2000.

     Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 62 del presente decreto, l'opposizione depositata nella segreteria del comune entro cinque giorni dalla pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio sospende di diritto l'esecutorietà della deliberazione sino alla pronuncia definitiva della giunta provinciale amministrativa. La deliberazione deve essere in tal caso trasmessa al prefetto nei quindici giorni dalla pubblicazione insieme con la opposizione e le deduzioni dell'amministrazione.

 

          Art. 68.

     L'art. 222, primo comma, della legge è modificato come appresso:

     "Contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa, i consigli comunali, i prefetti e gli interessati possono ricorrere nel termine di 15 giorni al ministero competente, che decide definitivamente".

 

          Art. 69.

     L'art. 225 della legge, nel primo e secondo comma, è modificato come appresso:

     "Ciascun contribuente può a suo rischio e pericolo, colla autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, far valere le azioni ed i ricorsi alle giurisdizioni amministrative che spettino al comune o ad una frazione di esso.

     "La giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il consiglio comunale e, quando la concede, il giudice ordinario o quello amministrativo adìto può ordinare al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi promosse l'azione o il ricorso".

 

          Art. 70.

     All'art. 226 della legge, alla cifra "50", si sostituisce "200".

 

          Art. 71.

     All'art. 227 della legge, dopo la parola "sindaco", si aggiunge: "od un suo delegato".

 

          Art. 72.

     All'art. 228 della legge si aggiungano dopo il terzo comma i seguenti:

     "Il sindaco ha facoltà di subordinare l'accettazione della oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione o lo stato di fatto che la costituisce, salvo, se del caso, l'applicazione dell'art. 153.

     "Qualora il contravventore non adempia alla condizione e il procedimento penale abbia termine con la condanna di esso, il sindaco può ordinare la esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita dall'art. 153".

 

          Art. 73.

     L'art. 230 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Ogni provincia ha un consiglio, una deputazione e un presidente.

     "Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio provinciale".

 

          Art. 74.

     L'art. 232 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Il consiglio provinciale si compone: di 45 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente 600.000 abitanti; di 35 in quella la cui popolazione supera i 400.000 abitanti; di 30 in quelle la cui popolazione eccede i 200.000 abitanti; di 25 nelle altre provincie".

 

          Art. 75. [3]

 

          Art. 76.

     Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per circoscrizione, determinata a norma dell'articolo precedente, nello stesso giorno, in tutti i comuni che la compongono.

     I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori amministrativi dei comuni compresi nella circoscrizione: essi però rappresentano l'intera provincia.

     L'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo comune della stessa circoscrizione, quand'anche trovisi iscritto nelle liste di più comuni. L'elettore ha diritto di votare per non più di quattro nomi, quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque.

     Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procede negli stessi tempi e con le stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

 

          Art. 77.

     Gli articoli 238 e 246 della legge sono abrogati e sostituiti dal seguente:

     "Il consiglio provinciale nella prima seduta successiva alla elezione generale è presieduto dal consigliere anziano di età.

     "Nella seduta medesima il consiglio nomina fra i suoi membri a maggioranza assoluta di voti il presidente e i deputati provinciali. A tale elezione si applica il disposto dell'art. 134 della legge.

     "Il presidente e i deputati provinciali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

     "Il presidente presta giuramento a norma dell'art. 150 della legge".

 

          Art. 78.

     Nell'art. 239 della legge alle parole "la metà dei suoi membri", sono sostituite le seguenti: "la metà dei consiglieri assegnati alla provincia".

 

          Art. 79.

     L'art. 240 della legge è abrogato.

 

          Art. 80.

     Il n. 2 dell'art. 241 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

     "N. 2. Ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del prefetto, a senso della legge 21 giugno 1896, n. 218, ed a tutti i contratti in genere, meno per quelli previsti nell'art. 87 del presente decreto".

     Il n. 7 dell'art. 241 della legge è modificato come segue:

     "N. 7. Alle strade pubbliche di 2ª e 3ª classe e a quelle altre che, a senso dell'art. 7 del regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, possono essere affidate alla manutenzione della provincia, nonchè ai lavori relativi ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della provincia, salvo quanto è disposto nell'art. 87 del presente decreto".

     Il n. 16 del predetto articolo è abrogato e sostituito dal seguente:

     "N. 16. Alla nomina, sospensione e revoca del segretario e degli impiegati amministrativi e tecnici degli uffici e degli stabilimenti provinciali aventi funzioni direttive o di capi di ripartizione, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie".

     Dopo il n. 19 dello stesso art. 241, sono aggiunti i seguenti:

     "N. 20. All'assistenza dei tubercolotici, dei ciechi e dei sordomuti in quanto non provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome.

     "N. 21. A tutti quei servizi che sono attribuiti alla provincia in virtù di leggi speciali".

 

          Art. 81.

     Le provincie sono autorizzate ad assumere, mediante convenzioni coi comuni interessati, servizi di carattere comunale che si riferiscono a gruppi di comuni contermini.

 

          Art. 82.

     I primi due comma dell'art. 234 della legge sono abrogati e sostituiti dal seguente:

     "Il prefetto può intervenire ai consigli anche a mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non ha voto deliberativo".

 

          Art. 83.

     L'art. 247 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

     "I membri della deputazione provinciale sono in numero di sei.

     "Saranno pure eletti due membri supplenti per tener luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti".

 

          Art. 84.

     Al n. 2 dell'art. 280 della legge sono soppresse le parole: "un mandamento", e sono sostituite dalle seguenti: "una circoscrizione elettorale provinciale, di cui all'art. 75 del presente decreto".

 

          Art. 85.

     L'art. 235 della legge, nel primo comma, è modificato come appresso:

     "Il consiglio provinciale si riunisce di pieno diritto ogni anno il secondo lunedì di ottobre in sessione ordinaria.

     "Nella prima seduta elegge i revisori del conto della deputazione provinciale di cui al n. 9 dell'art. 241 della legge".

     Nel quarto comma dello stesso articolo, alle parole "dal presidente del consiglio provinciale", sono sostituite le seguenti: "dal presidente".

 

          Art. 86.

     Il n. 4 dell'art. 250 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

     "N. 4. Nomina, sospende e revoca tutti gli impiegati degli uffici e degli stabilimenti provinciali, ad eccezione di quelli di cui al n. 6 dell'art. 241 della legge, modificato dall'art. 80 del presente decreto".

     I numeri 6 e 7 del cennato art. 250 sono abrogati.

     Il n. 12 dell'articolo predetto è modificato come appresso:

     "N. 12. Deve ogni anno raccogliere in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia e sottoporle tanto al prefetto, che al consiglio provinciale, con le forme determinate dai regolamenti generali".

 

          Art. 87.

     Oltre che sugli oggetti indicati nell'art. 250 della legge, modificato dall'art. 86 del presente decreto, appartiene alla deputazione provinciale di deliberare intorno:

     1 agli oggetti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 241 della legge, modificato dall'art. 80 del presente decreto, ai lavori relativi a strade, fiumi e torrenti, posti dalla legge a carico delle provincie, ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti, sempre quando non eccedano i valori indicati alla lettera a) dell'art. 52 del presente decreto;

     2 alle azioni possessorie e a tutte quelle altre da sostenere in giudizio, che non eccedano il valore di lire 5000;

     3 allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, allo storno da un articolo all'altro della stessa categoria, nonchè alla erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizi di economia.

     Le deliberazioni di cui al n. 1 del comma precedente, sono comunicate al consiglio provinciale nella prima adunanza.

 

          Art. 88.

     Si applicano alle deliberazioni del consiglio e della deputazione provinciale le disposizioni dell'art. 62 del presente decreto.

     Le attribuzioni in detto articolo demandate al sottoprefetto sono però, nei riguardi della provincia, esercitate dal prefetto.

     Si applicano altresì alle deliberazioni del consiglio le disposizioni dello art. 128 della legge.

 

          Art. 89.

     Il secondo e terzo comma dell'art. 251 della legge sono così modificati:

     "Di queste deliberazioni è fatta relazione al consiglio nella prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

     "Ad esse si applica il disposto degli articoli 128 della legge e 62 del presente decreto".

 

          Art. 90.

     Il consiglio può delegare alla deputazione provinciale di deliberare intorno:

     1 agli oggetti indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 87 che, eccedendo i valori ivi indicati, sono di competenza del consiglio;

     2 agli oggetti di cui ai numeri 8, 15, 17 e 19 dell'art. 241 della legge;

     3 ed, in genere, a tutti gli altri oggetti che da disposizioni speciali di leggi non siano riservati alla esclusiva competenza del consiglio.

     Le delegazioni devono essere sempre speciali.

     Alle deliberazioni adottate dalla deputazione provinciale per delegazione del consiglio, si applica la disposizione dell'art. 128 della legge, e di esse è fatta comunicazione al consiglio stesso nella prima adunanza.

 

          Art. 91.

     All'art. 255 della legge è aggiunto il seguente numero:

     "N. 7. Conclude e stipula le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatorii per legge ovvero deliberati in massima dal consiglio o dalla deputazione ai sensi dell'art. 90 del presente decreto".

 

          Art. 92.

     L'art. 258 della legge, nel secondo e terzo comma, è modificato come appresso:

     "Si osservano per i contratti delle provincie le norme stabilite per quelli dei comuni indicati alla lettera a) dell'art. 52 del presente decreto. Spettano però al prefetto le facoltà attribuite al sottoprefetto con gli articoli 52 e 53 del presente decreto".

 

          Art. 93.

     Agli effetti del primo comma dell'art. 269 della legge, le provincie sono parificate ai comuni indicati alla lettera a) dell'art. 52 del presente decreto.

     Il prefetto esercita, a riguardo della provincia, le facoltà indicate all'art. 63 del presente decreto.

     Si applicano alla provincia gli articoli 67 e 69 del presente decreto.

 

          Art. 94.

     L'art. 271 della legge è abrogato.

 

          Art. 95.

     Due o più provincie possono, per l'approvazione del ministro competente, riunirsi in consorzio per provvedere ai servizi di comune interesse.

     Ai consorzi fra provincie si applicano le disposizioni degli articoli 11, 13, comma primo, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto, intendendosi sostituiti al comune ed al consiglio comunale rispettivamente la provincia ed il consiglio provinciale.

     Lo scioglimento delle rappresentanze consorziali, la proroga del termine per la ricostituzione di esse e la nomina del commissario straordinario, sono decretati dal ministro.

     Il prefetto della provincia dove ha sede l'amministrazione del consorzio, può sospenderle ai termini dell'art. 105 del presente decreto.

     La vigilanza e l'ingerenza governativa e la tutela sui consorzi interprovinciali si esercitano rispettivamente dal prefetto e dalla giunta provinciale amministrativa del luogo dove ha sede l'amministrazione del consorzio, con le stesse forme che sulle provincie.

     I consorzi suddetti sono riconosciuti come enti morali.

 

          Art. 96.

     L'ultimo comma dell'art. 285 della legge è modificato come segue:

     "Può essere stanziato in bilancio a favore del sindaco e del presidente dell'amministrazione provinciale un annuo compenso per indennità di spese".

 

          Art. 97.

     Le autorizzazioni ai comuni ed alle provincie ai sensi degli articoli 310 e 313 della legge sono date dalla giunta provinciale amministrativa la quale decide anche sui reclami dei contribuenti.

     Le decisioni della giunta provinciale amministrativa sono, a cura della amministrazione interessata, pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni; e quelle concernenti le provincie devono essere inoltre inserte per sunto, con l'indicazione della misura della sovrimposta, nel Foglio periodico degli annunzi legali della provincia.

     Contro il provvedimento della giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al ministro dell'interno da parte dei consigli, dei prefetti e di qualunque contribuente ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia.

     Pei comuni e per le provincie il termine per il ricorso decorre dal ricevimento della decisione della giunta provinciale amministrativa; pei contribuenti dall'ultimo della pubblicazione della decisione della giunta provinciale amministrativa nell'albo pretorio, se si tratta di comune; e della data dell'inserzione della decisione stessa nel Foglio periodico degli annunzi legali, se si tratta di provincia.

     Il decreto del ministro dell'interno, da adottarsi previo parere del ministro delle finanze e del consiglio di Stato, è definitivo, e contro di esso è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al consiglio di Stato sono ridotti a metà.

     La sezione pronuncia in camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

     Restano ferme le disposizioni del regio decreto 18 febbraio 1923, n. 419.

 

          Art. 98.

     Il secondo e terzo comma dell'art. 313 del detto testo unico sono abrogati e sostituiti come appresso:

     "Nel corso dell'esercizio finanziario non possono i comuni e le provincie deliberare nuove e maggiori spese facoltative quando pure rivestono i caratteri indicati nel comma precedente, se non venga dimostrata l'urgenza di esse e la disponibilità dei mezzi per provvedervi. Le relative deliberazioni debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall'art. 310, comma primo, della legge.

     "Esse sono soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, applicandosi a tale approvazione, alla sua pubblicazione ed agli ulteriori ricorsi il disposto dell'art. 310 quale risulta modificato dal precedente articolo".

 

          Art. 99.

     I commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto dell'art. 317 della legge, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

     "I tesorieri comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

     "Qualora i conti non siano presentati entro tale termine il sottoprefetto pei comuni del circondario ed il prefetto nei riguardi della provincia li fanno compilare di ufficio a spese dei tesorieri.

     "I consigli comunali e provinciali devono discutere i conti nella prima sessione dopo la presentazione, purchè dal giorno di questa sia decorso un mese; se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito rispettivamente al sottoprefetto o al prefetto che lo eseguono a mezzo di commissario in sostituzione del consiglio.

     "Della deliberazione del consiglio comunale e provinciale sul conto è data notizia al contabile in quanto porti variazione nel carico o discarico, e agli amministratori che fossero stati designati responsabili, con notifica per mezzo del messo comunale, contenente invito a prenderne cognizione entro trenta giorni, nella segreteria del comune o della provincia, insieme col conto, con la relativa deliberazione, con il rapporto dei revisori e con tutti gli altri documenti che ne fanno parte.

     "Il sindaco, a mezzo di avviso al pubblico, ed il presidente dell'amministrazione provinciale, a mezzo di avviso inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia e affisso all'albo pretorio dei comuni capoluoghi di circondario, informano il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nei rispettivi uffici di segreteria. Entro il termine indicato nel comma precedente, il contabile e gli amministratori, nonchè qualunque contribuente, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni o i loro ricorsi.

     "Alla scadenza del termine suddetto il conto è trasmesso per tramite del sottoprefetto, all'ufficio di prefettura senza i documenti giustificativi della entrata e della spesa, i quali invece devono unirsi al conto nel caso in cui siano state presentate deduzioni o ricorsi.

     "L'ufficio di prefettura accerta in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone e che può richiedere alle amministrazioni, l'esatto riporto sul conto del fondo di cassa e dei residui di quello precedente, l'integrale inscrizione di tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti degli assegni stabiliti in bilancio, originali o variati.

     "Qualora le risultanze della deliberazione del consiglio comunale o provinciale non vengano contestate dal contabile o dagli amministratori o dai contribuenti e non contrastino con l'accertamento sommario di cui al comma precedente, il conto resta approvato in conformità alle risultanze medesime, salvo quanto è disposto nel penultimo comma del presente articolo.

     "La deliberazione del consiglio comunale o provinciale tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del consiglio di prefettura; il prefetto su richiesta della giunta municipale o della deputazione provinciale o degli interessati ne rilascia attestazione.

     "In caso contrario, il conto viene deferito alla giurisdizione del consiglio di prefettura, salvo il ricorso alla corte dei conti.

     "Il consiglio di prefettura può limitare il giudizio alle partite contestate con le osservazioni o i ricorsi predetti, e con i rilievi dell'ufficio di prefettura conseguenti all'accertamento indicato al comma settimo, o estenderlo a tutto il conto.

     "Il prefetto, entro due anni dalla presentazione del conto, può richiedere al consiglio di prefettura il giudizio sui conti approvati ai sensi del precedente comma ottavo, o su singole partite.

     "Le modalità del procedimento dinanzi al consiglio di prefettura e del ricorso alla corte dei conti sono stabilite col regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale".

 

          Art. 100.

     L'art. 318 della legge è sostituito come appresso:

     "Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate in bilancio e non deliberate dai rispettivi consigli o rappresentanze consorziali, o, nei casi degli articoli 26 e 90 del presente decreto, dalla giunta comunale o dalla deputazione provinciale, oppure che ne contraggano l'impegno, ne rispondono in proprio ed in solido.

     "Gli amministratori rispondono, altresì, ai sensi del comma precedente, delle spese che hanno corrispondenza in entrate del bilancio di non sicuro accertamento o che risultino puramente figurative e dirette e pareggiare fittiziamente il bilancio.

     "La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla giunta municipale o dalla deputazione provinciale cessa soltanto allorchè ne sia avvenuta la ratifica dei rispettivi consigli.

     "Si applicano alle amministrazioni delle provincie e dei consorzi il disposto degli articoli 209 e 210 della legge.

     "Sulla responsabilità degli amministratori, preveduta dal presente articolo e dal citato art. 209, pronuncia il consiglio di prefettura.

     "Contro la decisione di questo è ammesso ricorso alla corte dei conti.

     "Con regolamento sono stabilite le forme del procedimento".

 

          Art. 101.

     Le cause di responsabilità dei contabili di fatto e degli amministratori, ai sensi rispettivamente degli articoli 209 della legge e dell'art. 100 del presente decreto, possono essere iniziate d'ufficio o sopra richiesta della autorità di vigilanza, e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio di conti.

 

          Art. 102.

     L'art. 321 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Ove malgrado la convocazione del consiglio non possa aver luogo alcuna deliberazione, il prefetto nei rapporti della provincia, il sottoprefetto in quelli dei comuni del circondario, provvedono a tutti i rami di servizio, e danno corso alle spese rese obbligatorie tanto per disposizione di legge quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

     "Quando sia necessario, il prefetto od il sottoprefetto possono, secondo la rispettiva competenza, inviare appositi commissari per reggere provvisoriamente e non oltre i due mesi le amministrazioni provinciali, comunali o consorziali, salvo la rispettiva ratifica ai singoli provvedimenti adottati dai commissari con i poteri dei consigli. I provvedimenti, però, in ordine ai quali la legge richiede una approvazione speciale, non divengono esecutivi se, oltre la ratifica, non ricorre anche l'approvazione suddetta".

 

          Art. 103.

     Dopo il secondo comma dell'art. 323 della legge è inserito il seguente:

     "(Omissis) [4]

     Lo scioglimento è ordinato per decreto reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento. La proroga del termine sopra stabilita è ordinata con decreto del prefetto, nelle forme analoghe prescritte pei decreti reali di scioglimento".

 

          Art. 104.

     Sono abrogati il n. 9 dell'art. 1° delle disposizioni preliminari al testo unico delle leggi per il terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e l'art. 2 del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1868.

 

          Art. 105.

     Quando ricorrano motivi di urgente necessità il prefetto può, in attesa del decreto reale di scioglimento, sospendere i consigli comunali e provinciali, provvedendo per la provvisoria amministrazione a termini dell'art. 102.

     La sospensione non può eccedere la durata di due mesi.

 

          Art. 106.

     L'art. 324 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

     "In caso di scioglimento del consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

     "In caso di scioglimento del consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una commissione straordinaria la cui composizione è stabilita di volta in volta.

     "Tanto il commissario che la commissione straordinaria, sono nominati col decreto reale di scioglimento, ed esercitano le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla giunta municipale e al presidente e alla deputazione provinciale.

     "Quando i commissari e le commissioni straordinarie assumono per la urgenza i poteri del consiglio, le loro deliberazioni non possono vincolare i bilanci del comune e della provincia oltre l'anno, eccetto che il vincolo ultrennale risulti già da leggi o regolamento, sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e ne è fatta relazione ai rispettivi consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto.

     "La contrattazione dei mutui può tuttavia essere deliberata dai commissari o dalle commissioni straordinarie e anche dai commissari prefettizi o sottoprefettizi, e delle relative deliberazioni, approvate dalla giunta provinciale amministrativa, è fatta relazione ai rispettivi consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto.

     "E' data facoltà al governo del Re di conferire ai commissari ed alle commissioni, incaricate dell'amministrazione straordinaria di comuni o provincie, i poteri dei rispettivi consigli.

     "Tali poteri competono di diritto ai commissari e alle commissioni nel caso in cui il consiglio sia sciolto per una seconda volta nel periodo di due anni.

     "Le deliberazioni adottate coi detti poteri dai commissari e dalle commissioni straordinarie sono soggette, nei riguardi della vigilanza e della tutela, alle stesse norme in vigore per le deliberazioni delle rappresentanze ordinarie degli enti e sono comunicate ai rispettivi consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto".

 

          Art. 107.

     Quando i consiglieri provinciali, comunali o consorziali, o gli impiegati in genere delle provincie, dei comuni e dei consorzi, con dolo o colpa grave, ancorchè non ricorrano gli estremi di reato, abbiano arrecato danno all'ente, la giunta provinciale amministrativa, di ufficio o sopra richiesta dell'autorità di vigilanza, procede, in via amministrativa, all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

     Le deliberazioni della giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'ente e quelle degli amministratori e degli impiegati, ma servono per ottenere dalla autorità giudiziaria provvedimenti conservativi che valgano anche, con l'omologazione del tribunale in camera di consiglio, come titolo per prendere inscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

     La domanda pei provvedimenti conservativi e per l'omologazione agli effetti dell'inscrizione ipotecaria, nonchè l'azione giudiziaria per responsabilità, quando è preceduta dalla declaratoria della giunta provinciale amministrativa, può essere promossa dall'autorità di vigilanza, qualora l'ente che si presume danneggiato, nonostante l'invito dell'autorità medesima, non vi adempia.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli amministratori e agli impiegati in genere delle istituzioni amministrate o dipendenti dalle provincie, dai comuni e dai consorzi.

 

          Art. 108.

     Senza pregiudizio delle responsabilità sancite da altre disposizioni di legge, gli amministratori e gli impiegati in genere dei comuni, dei consorzi e delle provincie, nonchè delle istituzioni amministrate o dipendenti dagli enti predetti, sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave, all'ente o ai terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere.

 

          Art. 109.

     Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più amministratori o di più impiegati, essi sono tenuti in solido al risarcimento.

     Tuttavia, se le colpe dei responsabili non siano eguali, potrà porsi a carico di tutti o di alcuni di essi una parte proporzionale del danno arrecato.

 

          Art. 110.

     Sono esenti da responsabilità i componenti dei collegi amministrativi, che per legittimi motivi non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constatare in tempo del loro motivato dissenso, o dei richiami e proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.

 

          Art. 111.

     Gli amministratori e i superiori gerarchici non rispondono del fatto dannoso ove sia avvenuto nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti all'impiegato, purchè la destinazione all'ufficio da questo ricoperto, sia avvenuta con la piena osservanza delle prescrizioni della legge e dei regolamenti, e non vi sia colpa grave nei rapporti del dovere di vigilanza.

 

          Art. 112.

     L'azione per far valere la responsabilità nei casi previsti dallo art. 108 e seguenti del presente decreto è di competenza giudiziaria e si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

 

          Art. 113.

     A meno che non sia diversamente stabilito per singoli casi:

     a) Contro i provvedimenti del sottoprefetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto, che decide definitivamente.

     Sono altresì soggetti a ricorso gerarchico i provvedimenti del sottoprefetto emanati in virtù della delegazione contemplata nel comma secondo dell'art. 3 del presente decreto. La decisione del prefetto, in tal caso, è definitiva, se il provvedimento delegato sia definitivo.

     Il termine utile per la presentazione del ricorso è di giorni quindici dalla notifica o comunicazione dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre.

     b) Contro i provvedimenti del prefetto, che non siano definitivi, è ammesso, entro il termine di quindici giorni, ricorso gerarchico al ministro competente che decide definitivamente.

     E' pure ridotto a giorni quindici il termine per gli altri ricorsi di cui al primo comma dell'art. 328 della legge.

     I ricorsi gerarchici al governo del Re, da qualunque legge previsti, sono decisi con provvedimento definitivo del ministro.

 

          Art. 114.

     Il governo del Re ha facoltà, in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, di dichiarare per decreto reale, sentito il consiglio di Stato, la nullità degli atti o provvedimenti che contengano violazione di leggi o di regolamenti generali o speciali.

     Salvo i casi in cui secondo le leggi vigenti sia data l'azione giudiziaria, contro il decreto reale è ammesso il ricorso per legittimità al consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re.

 

          Art. 115.

     Tutti i consigli provinciali dovranno essere ricostituiti secondo le norme del presente decreto. Con decreto reale saranno stabiliti i termini entro i quali dovrà effettuarsi tale rinnovazione, che potranno anche essere diversi da quelli delle elezioni dei consigli comunali.

     Le elezioni provinciali che, per qualsiasi causa, debbono aver luogo nel periodo fra l'entrata in vigore del presente decreto e la determinazione di cui al precedente comma, si effettueranno in base alle circoscrizioni mandamentali e alla composizione numerica fissata dalla legge 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico). Soltanto dopo la rinnovazione generale dei consigli provinciali entreranno in vigore le disposizioni degli articoli 73, 77 e 83 del presente decreto.

     Il governo del Re è altresì autorizzato a stabilire i termini delle rinnovazioni generali ordinarie dei consigli comunali, anche in deroga agli articoli 56 e 279 del testo unico sopra citato.

 

          Art. 116.

     Nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto, i consigli provinciali provvederanno alla elezione dei componenti elettivi della giunta provinciale amministrativa secondo le norme prescritte dall'art. 5 del decreto stesso.

     L'elezione dovrà rinnovarsi, dai consigli provinciali dopo la loro ricostituzione, entro il termine che sarà fissato nel decreto reale, di cui nel comma 1° dell'articolo precedente.

 

          Art. 117.

     Salvo quanto è disposto dagli articoli 46, 115 e 116, il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.

     Il governo del Re ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso, anche prima, a misura che vengono compiuti gli atti preparatorii per l'applicazione di esso.

 

          Art. 118.

     I comuni e le provincie devono rimettere annualmente al prefetto, che ne cura la trasmissione al ministero delle finanze:

     a) entro il 31 marzo, il prospetto delle spese stanziate nel bilancio dell'anno in corso, dal quale si desuma l'ammontare globale, per ciascuna categoria, delle spese effettive obbligatorie ordinarie, distinte in fisse e variabili, delle spese effettive obbligatorie straordinarie, nonchè delle spese facoltative e di quelle per movimento di capitali;

     b) entro il 30 giugno, analogo prospetto per le spese accertate nell'anno precedente, secondo i dati risultanti dal conto presentato dal tesoriere e deliberato dal consiglio comunale.

 

          Art. 119.

     E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

     Il governo del re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, con leggi successive che l'hanno modificata e colle altre leggi che vi abbiano attinenza per ragioni di materia.


[1]  Numero così modificato dall'art. 26 della L. 9 giugno 1947, n. 530.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 13 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 10 della L. 23 giugno 1927, n. 1276.

[4]  Comma abrogato dall'art. 6 della L. 3 gennaio 1978, n. 3.