§ 27.6.15 - D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 1372 .
Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:21/04/1948
Numero:1372


Sommario
Art. 1.      I tesorieri delle Province e dei Comuni devono rendere il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio
Art. 2.      Entro il termine indicato nel penultimo comma dell'articolo precedente, il tesoriere, gli amministratori e qualunque contribuente possono presentare, per iscritto e [...]
Art. 3.      Qualora le risultanze della deliberazione dell'Amministrazione o del commissario non vengano contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi contribuente e [...]
Art. 4.      La decisione del Consiglio di prefettura viene notificata e pubblicata nei modi e nei termini di cui ai comma quinto e sesto dell'articolo primo del presente decreto
Art. 5.      I conti, fino all'esercizio 1945 incluso, delle Province e dei Comuni, deliberati dalle rispettive Amministrazioni e per i quali non sia intervenuta una ordinanza [...]
Art. 6.      L'articolo unico della legge 9 aprile 1931, n. 387, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 7.      Le Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali hanno facoltà di disporre, su richiesta scritta dei creditori, che i mandati di pagamento siano estinti, dai [...]
Art. 8.      Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono estese alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in quanto applicabili
Art. 9.      Fino a quando le Amministrazioni provinciali non saranno ricostituite in base ad elezioni, la nomina dei revisori dei conti delle Province è deferita alla Giunta [...]
Art. 10.      Sono abrogati l'art. 1 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, gli articoli 308, 309, 310 e 311 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e ogni altra disposizione [...]


§ 27.6.15 - D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 1372 [1] .

Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.

(G.U. 1 dicembre 1948, n. 280)

 

 

     Art. 1.

     I tesorieri delle Province e dei Comuni devono rendere il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

     Qualora il conto non sia presentato entro detto termine, il Prefetto ne dispone la compilazione d'ufficio a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da L. 5000 a L. 50.000, il cui ammontare viene devoluto a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali.

     Le Amministrazioni delle province e dei comuni sottopongono il conto all'esame di tre revisori, che lo effettuano entro il termine di un mese, e devono discutere e deliberare il conto stesso entro due mesi dal giorno in cui è stato presentato dal tesoriere.

     Decorso infruttuosamente detto termine, l'esame e la deliberazione del conto sono deferiti al Prefetto, che vi provvede a mezzo di commissario.

     Per la nomina dei revisori si osservano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

     La deliberazione dell'Amministrazione o del commissario sul conto, è notificata al tesoriere, in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, ed agli amministratori che siano stati designati responsabili, per mezzo del messo comunale o provinciale, con invito a prendere cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria dell'ente del conto e di tutti i documenti che vi si riferiscono.

     Il capo dell'Amministrazione, con avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune o della Provincia, da pubblicarsi, per le Amministrazioni provinciali, nel Foglio degli annunzi legali della provincia, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria dell'ente.

 

          Art. 2.

     Entro il termine indicato nel penultimo comma dell'articolo precedente, il tesoriere, gli amministratori e qualunque contribuente possono presentare, per iscritto e senza spesa, deduzioni, osservazioni o reclami.

     Alla scadenza del termine, il conto è trasmesso, con la relativa deliberazione, alla Prefettura, senza i documenti giustificativi, i quali invece devono unirsi al conto nel caso in cui siano stati presentati deduzioni, osservazioni o reclami.

     Il Prefetto accerta, in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone o che può richiedere alle Amministrazioni, l'esatto riporto sul conto dei risultati di cassa e dei residui del conto dell'esercizio precedente, l'integrale inscrizione di tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti dei fondi iscritti in bilancio, originali o variati.

 

          Art. 3.

     Qualora le risultanze della deliberazione dell'Amministrazione o del commissario non vengano contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi contribuente e non contrastino con l'accertamento sommario di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il conto, trascorsi tre mesi dalla data in cui è pervenuto alla Prefettura, resta approvato in conformità delle risultanze medesime salvo il disposto del terzo comma del presente articolo. La deliberazione dell'Amministrazione tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di prefettura. Il Prefetto, su richiesta dell'Amministrazione o degli interessati, ne rilascia attestazione.

     In caso contrario il conto è deferito alla giurisdizione del Consiglio di prefettura, il quale può limitare il giudizio alle partite contestate con le osservazioni, le deduzioni e i reclami di cui al primo comma dell'articolo precedente o con i rilievi dell'Ufficio di prefettura, conseguenti al predetto accertamento sommario, o estenderlo a tutto il conto.

     Il Prefetto, entro due anni dalla presentazione del conto, può chiedere il giudizio del Consiglio di prefettura sui conti approvati ai sensi del primo comma del presente articolo o su singole partite.

     Il Consiglio di prefettura deve decidere entro il termine massimo di tre mesi.

 

          Art. 4.

     La decisione del Consiglio di prefettura viene notificata e pubblicata nei modi e nei termini di cui ai comma quinto e sesto dell'articolo primo del presente decreto.

     Contro le decisioni del Consiglio di prefettura è ammesso ricorso alla Corte dei conti anche da parte di qualsiasi contribuente, ancorché non abbia previamente reclamato al Consiglio di prefettura.

     Nel caso che il ricorso sia prodotto dal contribuente, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di prefettura.

 

          Art. 5.

     I conti, fino all'esercizio 1945 incluso, delle Province e dei Comuni, deliberati dalle rispettive Amministrazioni e per i quali non sia intervenuta una ordinanza interlocutoria del Consiglio di prefettura, sono depositati per un mese nella segreteria dell'ente, con i documenti relativi, quando il Prefetto non ritenga di deferirli al giudizio del Consiglio medesimo. Nello stesso periodo di tempo sono pubblicate all'albo pretorio del Comune o della Provincia le rispettive deliberazioni. Per i conti delle Amministrazioni provinciali, la pubblicazione è effettuata altresì nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

     Entro il termine di cui al comma precedente i tesorieri e gli amministratori eventualmente designati, come responsabili possono prendere cognizione del conto e dei documenti.

     Decorso un mese dalla scadenza del termine sopraindicato senza che siano state presentate alla Prefettura opposizioni dagli enti o dai contabili od amministratori eventualmente designati come responsabili, il conto si intende definitivamente approvato nelle risultanze stabilite dalla deliberazione che tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di prefettura. Il Prefetto, su richiesta dell'Amministrazione o degli interessati, ne rilascia attestazione.

     Per i conti cui non sia applicabile il primo comma del presente articolo o per i quali siano presentate opposizioni nel termine stabilito nel terzo comma si provvede con le modalità di cui agli articoli precedenti.

 

          Art. 6.

     L'articolo unico della legge 9 aprile 1931, n. 387, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Per i conti consuntivi dei Comuni e delle Province i quali, dopo essere stati resi dal tesoriere delle rispettive amministrazioni, siano andati distrutti, insieme con i relativi documenti in conseguenza di incendio, di operazioni belliche o di altri eventi fortuiti, si applicano gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399".

 

          Art. 7.

     Le Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali hanno facoltà di disporre, su richiesta scritta dei creditori, che i mandati di pagamento siano estinti, dai rispettivi tesorieri, a mezzo di versamento del loro importo nei conti correnti postali intestati ai creditori medesimi.

     La ricevuta del versamento nel conto corrente costituisce il titolo di discarico per il tesoriere e prova liberatoria a favore dell'ente.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono estese alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in quanto applicabili.

 

          Art. 9.

     Fino a quando le Amministrazioni provinciali non saranno ricostituite in base ad elezioni, la nomina dei revisori dei conti delle Province è deferita alla Giunta provinciale amministrativa su terne di nominativi proposte dal Prefetto.

 

          Art. 10.

     Sono abrogati l'art. 1 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, gli articoli 308, 309, 310 e 311 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

     Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia fino al 31 dicembre 1952 [2] .


[1]  Ratificato, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1951, n. 961. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica.