§ 57.7.394 - D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861.
Organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:31/10/1975
Numero:861


Sommario
Art. 1.      La consistenza dei ruoli del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente delle scuole elementari, secondarie e di istruzione artistica della Valle d'Aosta è determinata dalle tabelle [...]
Art. 2.      Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1 si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera, le norme vigenti per il [...]
Art. 3.      Il consiglio scolastico regionale esercita in materia di stato giuridico del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, le competenze [...]
Art. 4.      Nei confronti del personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1 le competenze attribuite dalle vigenti norme al sovrintendente scolastico regionale o interregionale e al [...]
Art. 5.      Ai concorsi per l'accesso ai ruoli di cui al precedente art. 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti generalmente previsti dalle norme vigenti, dimostrino, attraverso apposito [...]
Art. 6.      Il personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1 può essere trasferito a domanda, con passaggio ai relativi ruoli, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, [...]
Art. 7.      Il personale ispettivo tecnico, direttivo e docente di ruolo, distaccato a prestare servizio negli uffici, istituti e scuole della Valle d'Aosta alla data di entrata in vigore del presente [...]
Art. 8.      Il personale ispettivo tecnico, il personale direttivo, il personale docente di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuola e il personale non insegnante di ruolo e non di ruolo della [...]
Art. 9.      Resta ferma la competenza legislativa della regione della Valle d'Aosta in materia di istruzione tecnico-professionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 2, lettera r), dello statuto speciale, [...]
Art. 10.      Ai sensi dell'art. 23 della legge 30 luglio 1973, n. 477, il presente decreto entra in vigore dal 1° ottobre successivo alla data della pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e [...]


§ 57.7.394 - D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861. [1]

Organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta.

(G.U. 19 febbraio 1976, n. 45)

 

     Art. 1.

     La consistenza dei ruoli del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente delle scuole elementari, secondarie e di istruzione artistica della Valle d'Aosta è determinata dalle tabelle annesse al presente decreto.

     Le variazioni delle predette tabelle saranno disposte annualmente dalla regione.

 

          Art. 2.

     Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1 si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera, le norme vigenti per il corrispondente personale degli istituti e delle scuole funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito dai successivi articoli.

     Il trattamento economico del personale appartenente ai predetti ruoli è a carico del bilancio della regione, compresi gli oneri contributivi relativi alla previdenza e all'assistenza previsti per il corrispondente personale della scuola statale.

 

          Art. 3.

     Il consiglio scolastico regionale esercita in materia di stato giuridico del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, le competenze attribuite al consiglio scolastico provinciale e al Consiglio nazionale della pubblica istruzione dagli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

     Nell'ambito del consiglio scolastico regionale saranno previsti appositi consigli di disciplina e consigli per il contenzioso, da istituire ai sensi delle disposizioni in materia contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, in quanto compatibili.

 

          Art. 4.

     Nei confronti del personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1 le competenze attribuite dalle vigenti norme al sovrintendente scolastico regionale o interregionale e al provveditore agli studi sono esercitate dal sovrintendente agli studi per la Valle d'Aosta, funzionario della regione.

 

          Art. 5.

     Ai concorsi per l'accesso ai ruoli di cui al precedente art. 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti generalmente previsti dalle norme vigenti, dimostrino, attraverso apposito accertamento, piena conoscenza della lingua francese. A tal fine le commissioni di concorso saranno integrate da un docente di lingua francese.

     I concorsi per il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica sono indetti dalla regione in concomitanza, di regola, con i corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio nazionale.

 

          Art. 6.

     Il personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1 può essere trasferito a domanda, con passaggio ai relativi ruoli, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, secondo le norme vigenti per i trasferimenti del personale ispettivo, direttivo e docente. A detto personale può essere concessa l'assegnazione provvisoria, ferma restando l'appartenenza al proprio ruolo.

     Il trasferimento di personale ispettivo tecnico, direttivo e docente da uffici, istituti e scuole del rimanente territorio nazionale ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della Valle d'Aosta è disposto previo apposito accertamento della piena conoscenza della lingua francese. Detto accertamento sarà affidato ad una commissione nominata dalla regione. Esso sarà effettuato anche nel caso di assegnazione provvisoria in istituti e scuole della Valle d'Aosta.

     Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è valutato a tutti gli effetti.

     Per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia.

 

          Art. 7.

     Il personale ispettivo tecnico, direttivo e docente di ruolo, distaccato a prestare servizio negli uffici, istituti e scuole della Valle d'Aosta alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato a domanda nei ruoli di cui al precedente art. 1, conservando la posizione di carriera e il trattamento economico in godimento.

     Negli stessi ruoli sarà altresì inquadrato a domanda, all'atto della nomina in ruolo, il personale in servizio nella regione alla data di entrata in vigore del presente decreto, compreso nelle graduatorie compilate ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831; 25 luglio 1966, n. 603; 20 marzo 1968, numero 327; 2 aprile 1968, n. 468; 7 ottobre 1969, n. 748; 6 dicembre 1971, n. 1074, nonché il personale di cui all'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

     Ha diritto, infine, all'inquadramento a domanda negli stessi ruoli il personale docente in servizio nelle scuole della regione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risulti vincitore dei concorsi banditi con decreto ministeriale 30 giugno 1971 e con decreto ministeriale 5 maggio 1973.

 

          Art. 8.

     Il personale ispettivo tecnico, il personale direttivo, il personale docente di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuola e il personale non insegnante di ruolo e non di ruolo della Valle d'Aosta, partecipa sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416, fermo il disposto di cui al quarto comma del medesimo articolo.

 

          Art. 9.

     Resta ferma la competenza legislativa della regione della Valle d'Aosta in materia di istruzione tecnico-professionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 2, lettera r), dello statuto speciale, nonché la competenza legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di istruzione materna, elementare e media, ivi compresa la materia degli organi collegiali della scuola, ai sensi e nei limiti dell'art. 3, lettera g), dello statuto medesimo.

     Restano ferme le competenze attribuite alla regione con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.

     Nelle materie di cui ai commi che precedono, le funzioni amministrative sono esercitate, ai sensi dell'art. 4 dello statuto speciale, dalla regione che vi provvede con uffici e personale propri.

     Le modalità per l'accertamento della conoscenza della lingua francese sono stabilite dalla regione.

 

          Art. 10.

     Ai sensi dell'art. 23 della legge 30 luglio 1973, n. 477, il presente decreto entra in vigore dal 1° ottobre successivo alla data della pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)

 


[1]  Estremi corretti con errata-corrige pubblicato nella G.U. 23 febbraio 1976, n. 48.