§ 41.1.54 - D.P.R. 5 giugno 1972, n. 315.
Delega alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:05/06/1972
Numero:315


Sommario
Art. 1.      L'esercizio delle funzioni amministrative statali di cui all'art. 3, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, è delegato, per il rispettivo territorio, alle [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 41.1.54 - D.P.R. 5 giugno 1972, n. 315.

Delega alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza.

(G.U. 13 luglio 1972, n. 181).

 

 

Art. 1.

     L'esercizio delle funzioni amministrative statali di cui all'art. 3, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, è delegato, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario, che esercitano tali funzioni in conformità delle direttive emanate dall'organo statale competente, al quale compete anche di accertare che le funzioni delegate conseguano i fini di interesse generale cui sono preordinate.

     In caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, nonostante preventiva diffida, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre i necessari atti sostitutivi.

     Il regolamento dei rapporti finanziari di cui all'art. 17 lettera b) della legge 16 maggio 1970, n. 281, è stato effettuato contestualmente al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

 

     Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.