§ 41.7.256 - D.Lgs. 15 aprile 2003, n. 118.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:15/04/2003
Numero:118


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico
Art. 2.  Modificazioni all'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
Art. 3.  Ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
Art. 4.  Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381


§ 41.7.256 - D.Lgs. 15 aprile 2003, n. 118.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

(G.U. 29 maggio 2003, n. 123)

 

     Art. 1. Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

     1. Fermo restando quanto disposto dalle leggi provinciali emanate ai sensi del comma 16 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia, per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico in scadenza entro il 31 dicembre 2008, il termine di cinque anni per la presentazione della relativa istanza previsto dal comma 6 del medesimo articolo 1-bis è ridotto a quattro anni.

 

          Art. 2. Modificazioni all'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235

     1. Al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "Ove, prima del 1° gennaio 1995, fosse già stata autorizzata l'installazione e l'esercizio provvisorio degli impianti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, ovvero ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la provincia autonoma competente, su istanza degli interessati in possesso della relativa autorizzazione, può, qualora sia accertata la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'utilizzazione a fine idroelettrico, rilasciare la concessione con scadenza al 31 dicembre 2010.".

 

          Art. 3. Ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235

     1. Nel comma 3, lettera c), dell'articolo 01 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, le parole: "le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV".

     2. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, così come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'alinea sono soppresse le parole: ", al fine di concorrere al conseguimento delle finalità di cui al primo comma dell'articolo 9,";

     b) nella lettera a) sono soppresse le parole: "e coordinamento tecnico dell'attuazione delle deliberazioni del comitato di cui all'articolo 9";

     c) nella lettera c) sono soppresse le parole: "ed indicate nel piano tecnico di cui all'articolo 9, comma terzo, n. 2)".

 

          Art. 4. Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381

     1. Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, è sostituito dalla seguente:

     "c) Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva, altresì, la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.".