§ 1.3.3 - R.D. 14 agosto 1920, n. 1285.
Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.3 acque pubbliche
Data:14/08/1920
Numero:1285


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      La domanda di riconoscimento di cui all'art. 2 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, deve essere diretta al ministero dei lavori pubblici e presentata in doppio originale all'ufficio del [...]
Art. 5.      La domanda è affissa in copia, per quindici giorni, all'albo pretorio del comune in cui cadono le opere di presa o in cui si trova l'opificio situato sopra acqua pubblica e un estratto di essa è [...]
Art. 6.      Decorso il termine di cui all'art. 2 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, o divenuto irretrattabile il decreto che respinge in tutto o in parte una domanda di riconoscimento, il ministro [...]
Art. 7.      La dichiarazione di utenza per la formazione del catasto di cui all'art. 7 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, deve essere redatta sui moduli a stampa forniti dal ministero delle finanze [...]
Art. 8.      L'intendenza di finanza compila lo schema di catasto delle utenze esistenti nella provincia e lo trasmette al ministero delle finanze, il quale, riconosciuto regolare, ne dispone la [...]
Art. 9.      Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche sono presentate in doppio originale al competente ufficio del genio civile il quale restituisce all'esibitore uno degli [...]
Art. 10.      Sono irricevibili le domande sprovviste della prescritta documentazione.
Art. 11.      Sono a carico di chi chiede la concessione le spese occorrenti per la istruttoria e in genere per l'esame della domanda.
Art. 12.      La pubblicazione della domanda a termini dell'art. 9, quinto comma del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, è fatta, dopo trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta [...]
Art. 13.      Le circostanze di fatto constatate durante la visita locale risulteranno da un verbale redatto dal funzionario del genio civile procedente. In detto verbale, su richiesta degli interessati o [...]
Art. 14.      La relazione dell'ufficio del genio civile sui risultati dell'istruttoria fornirà particolari informazioni sui seguenti punti:
Art. 15.      Gli atti della compiuta istruttoria sono rimessi al consiglio superiore delle acque, il quale, sentito, ove lo creda opportuno, gli interessati, esprime il suo parere sulla concessione e ove [...]
Art. 16.      Il disciplinare compilato in base alle indicazioni del consiglio supremo delle acque determina, oltre le altre eventuali condizioni richieste nei singoli casi:
Art. 17.      La concessione s'intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed è soggetta alle seguenti condizioni, le quali si intendono accettate dal concessionario e sono per lui obbligatorie, [...]
Art. 18.      Il disciplinare viene sottoposto alla firma del richiedente.
Art. 19.      Dopo esaurita l'istruttoria, se si riconosce che non si possa fare luogo alla concessione, la domanda è respinta con decreto motivato da emanarsi con le stesse forme di cui all'ultimo comma [...]
Art. 20.      Del decreto di concessione è trasmessa copia autentica al ministero delle finanze, per l'esecuzione nei riguardi finanziari o per la consegna a mezzo dell'ufficio del registro al concessionario, [...]
Art. 21.      Emanato il decreto, il concessionario deve presentare, qualora sia richiesto nel disciplinare e nel termine in esso fissato, al genio civile il progetto esecutivo dei lavori, compilato o secondo [...]
Art. 22.      Approvato il progetto esecutivo il concessionario deve far conoscere all'ufficio del genio civile il giorno in cui intende cominciare i lavori.
Art. 23.      In seguito all'approvazione del progetto esecutivo ed alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione e dell'elenco delle ditte espropriande con l'indicazione delle rispettive [...]
Art. 24.      Ultimati i lavori, il concessionario ne dà avviso all'ufficio del genio civile, il quale procede alla visita delle opere, e trovandole conformi alle condizioni della concessione ed eseguite a [...]
Art. 25.      Dalla data del decreto di concessione decorrono la durata della concessione ed il canone, salvo per questo il disposto dell'articolo 27, comma terzo, del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.
Art. 26.      La durata delle concessioni per le grandi derivazioni è determinata normalmente nel limite massimo.
Art. 27.      Nel caso in cui gli utenti di acqua pubblica non mantengano in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, nonchè le chiuse stabili o instabili costruite [...]
Art. 28.      Quando nei casi di cui all'art. 35 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, l'utente intenda eseguire le opere necessarie per ristabilire la derivazione deve presentarne domanda al competente [...]
Art. 29.      Alle variazioni indicate nella prima parte dell'art. 36 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sono applicabili le norme di legge e di regolamento relative alle domande di nuove concessioni. [...]
Art. 30.      In caso di sospensione od interruzione dell'esercizio della utilizzazione che non sia dovuto a cause normali inerenti alle modalità di esercizio, l'utente deve darne immediato avviso al genio [...]
Art. 31.      Quando ai sensi dell'art. 42, comma primo, del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, si verifichi interruzione o sospensione di una grande derivazione per forza motrice, destinata a servizi [...]
Art. 32.      Il consiglio superiore delle acque ha sede presso il ministero dei lavori pubblici.
Art. 33.      Per la scelta dei membri di cui alla lettera g) dell'art. 44 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, il ministro dei lavori pubblici potrà sentire le principali associazioni tecniche, [...]
Art. 34.      Il vice-presidente ha diritto d'intervento e di voto in tutte le adunanze del consiglio e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 35.      Il consiglio decide su relazione di uno dei suoi membri o anche di più nei casi in cui il presidente lo ritenga necessario.
Art. 36.      L'ufficio di segreteria è composto di un segretario capo amministrativo e di un segretario capo tecnico, coadiuvati da altri cinque funzionari e da un ufficiale d'ordine.
Art. 37.      Le società commerciali utenti di derivazioni debbono notificare al ministero dei lavori pubblici ogni trasformazione o modifica delle loro costituzioni a norma dell'art. 96 del codice di [...]
Art. 38.      Agli effetti del terzo comma dell'art. 22 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano [...]
Art. 39.      La costruzione delle linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti idroelettrici esistenti e quella delle linee per il collegamento di detti impianti possono essere, ai sensi ed [...]
Art. 40.      Le riserve imposte a tutela dei vari interessi pubblici contemplati nell'art. 38 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sono pubblicate nel Foglio degli annunzi legali delle provincie [...]
Art. 41.      Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell'art. 40 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, nel caso di accordi tra il comune interessato e il concessionario, decorre dalla data [...]
Art. 42.      Nel determinare il riparto, tra i comuni rivieraschi, delle quote del canone supplementare di che al sesto comma dell'art. 40 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, il ministero delle [...]
Art. 43.      Per ottenere la licenza di attingimento di acqua, di cui all'art. 43 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, devesi presentare al prefetto la relativa domanda corredata dei disegni [...]
Art. 44.      Due anni prima della scadenza delle concessioni temporanee, delle quali a norma degli art. 23 e 24 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sia consentita la rinnovazione, il concessionario [...]
Art. 45.      Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini del regno provvedono:
Art. 46.      Il consiglio superiore delle acque ha funzione di vigilanza generale su tutto il servizio idrografico del regno; e tale vigilanza esplica a mezzo di un ufficio superiore compartimentale con sede [...]
Art. 47.      L'approvazione dei progetti relativi al servizio idrografico, salvo quanto dispone la legge 5 maggio 1907, n. 257, è affidata all'ispettore superiore compartimentale di cui all'articolo [...]
Art. 48.      Il personale addetto all'ufficio idrografico del Po ed agli altri uffici e sezioni idrografiche non può essere destinato ad altri uffici o servizi, nè ricevere altri incarichi senza che ne sia [...]
Art. 49.      Alle visite d'istruttoria relative alle domande per grandi derivazioni interviene un funzionario tecnico dell'ufficio o sezione idrografica che ha giurisdizione sul bacino a cui la derivazione [...]
Art. 50.      Lo studio dei bacini imbriferi di cui agli articoli 59 e seguenti del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande di concessione è [...]
Art. 51.      Le pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del consiglio superiore delle acque possono essere poste in vendita, versandone il ricavo in tesoreria con imputazione al capitolo [...]
Art. 52.      La domanda di concessione delle agevolazioni e sovvenzioni di cui all'art. 48 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, deve essere presentata insieme con la domanda di concessione della [...]
Art. 53.      Sono a carico di chi chiede la concessione delle agevolazioni e sovvenzioni le spese occorrenti per l'istruttoria ed in generale per l'esame della domanda.
Art. 54.      Il piano finanziario da presentarsi, in originale e copia, a corredo della domanda di concessione della sovvenzione governativa, deve indicare:
Art. 55.      L'ufficio del genio civile nel riferire sui risultati della istruttoria compiuta a termine del precedente art. 14, esprime anche un sommario parere sulla domanda di agevolazioni e sovvenzioni.
Art. 56.      Dopo che abbia firmato il disciplinare per la concessione della derivazione d'acqua, giusta il precedente art. 18, il richiedente la sovvenzione governativa dovrà presentare all'ufficio del [...]
Art. 57.      L'ufficio del genio civile trasmette al ministero dei lavori pubblici il progetto ed il piano finanziario di cui al precedente articolo, esprimendo il proprio parere tanto sul progetto stesso, [...]
Art. 58.      L'ufficio del genio civile provvederà, durante l'esecuzione dei lavori, ai rilievi ed accertamenti necessari per potere poi stabilire il volume del serbatoio creato e per acquistare elementi [...]
Art. 59.      Determinata che sia la sovvenzione annua governativa, questa non potrà essere aumentata se pure non dovessero corrispondere, all'atto della realizzazione, le previsioni del piano finanziario, [...]
Art. 60.      Ai sensi dell'art. 52 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, s'intende profitto netto, alla cui partecipazione è ammesso lo Stato, quello che rimane del profitto lordo detratte le spese di [...]
Art. 61.      Qualora sia stabilita la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, il concessionario dovrà annualmente comunicare al ministero dei lavori pubblici i risultati della gestione [...]
Art. 62. 
Art. 63.      La riscossione della quota di partecipazione dello Stato, accertata giusta il precedente art. 61, sarà effettuata in base alla legge (testo unico) 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione [...]
Art. 64.      Alla emissione di obbligazioni e di cartelle fondiarie di cui all'art. 54 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sono autorizzati gli istituti che hanno facoltà di esercitare il credito [...]
Art. 65.      Chi ha chiesto la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili deve, dopo sottoscritto il disciplinare ed all'atto della presentazione del progetto esecutivo di cui all'art. 56, [...]
Art. 66.      Presentati i documenti di cui all'articolo precedente, la domanda di concessione di sottoporre a contributo i fondi irrigabili, è pubblicata nei comuni interessati con decreto del ministro dei [...]
Art. 67.      Le circostanze di fatto constatate da visita locale risulteranno da un processo verbale redatto dal funzionario del genio civile che vi procede; in detto verbale, su richiesta degli interessati [...]
Art. 68.      Prima di far luogo alla concessione della sovvenzione governativa e della facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili, sarà notificato al richiedente l'ammontare della sovvenzione [...]
Art. 69.      La concessione della sovvenzione governativa o della facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili è accordata con lo stesso decreto di concessione della derivazione di acqua necessaria [...]
Art. 70.      La domanda per la determinazione del contributo annuo di migliorìa indicato all'art. 57 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, deve, a cura del richiedente, essere notificata agli [...]
Art. 71.      Gli elenchi dei bacini imbriferi da sistemarsi con serbatoi e laghi, compilati a norma dell'art. 59 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, devono comprendere i bacini per i quali la [...]
Art. 72.      Chiusa la gara non sarà tenuto conto di alcuna altra domanda presentata a termini del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.
Art. 73.      Gli uffici del genio civile vigilano che siano osservate le disposizioni della legge e quelle del presente regolamento.
Art. 74.      Il verbale di contravvenzione indica:
Art. 75.      Nel caso di sequestro di oggetti, questi, insieme a copia del verbale di accertamento, sono consegnati, entro ventiquattro ore dalla data, al sindaco del comune in cui fu accertata la [...]
Art. 76.      Il capo dell'ufficio del genio civile trasmette al prefetto i verbali redatti da lui o dai suoi funzionari ed agenti e quelli consegnati allo stesso ufficio.
Art. 77.      Il prefetto, ricevuto il verbale di contravvenzione dall'ufficio del genio civile con le rispettive osservazioni, provvede in conformità al disposto dell'art. 378, della legge 20 marzo 1865, n. [...]
Art. 78.      L'intendente di finanza o un funzionario da lui delegato accerta le contravvenzioni al disposto dell'art. 7 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, redigendo verbale che indichi la data, il [...]
Art. 79.      Per le contravvenzioni al regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed al presente regolamento, prima che il prefetto o l'intendente di finanza abbia promosso innanzi all'autorità competente [...]
Art. 80.      L'utente che abbia chiesto il riconoscimento prima dell'entrata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e non l'abbia ancora ottenuto, deve rinnovare la domanda in [...]
Art. 81.      Le domande per nuove concessioni di derivazione e utilizzazione di acqua pubblica sulle quali, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, non sia ancora stato dato parere dal [...]
Art. 82.      Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista nell'art. 11 del decreto [...]
Art. 83.      Alle domande di proroga della concessione, contemplate nell'art. 124 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sono applicabili le disposizioni contenute nei primi due comma dell'art. 44 del [...]
Art. 84.      L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'art. 34 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia avrà la [...]
Art. 85.      A coloro che abbiano ottenuta la concessione ai sensi del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, possono essere accordate le agevolazioni e sovvenzioni di cui agli articoli 48 e [...]
Art. 86.      Le sovvenzioni di cui agli art. 50 e 51 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, potranno sostituire la sovvenzione ed il contributo contemplati all'art. 9 della legge 11 luglio 1913, n. 985. [...]
Art. 87.      Ove con nuove opere sia accresciuto il volume dell'acqua già invasata per effetto d'una precedente concessione, potranno essere accordate le sovvenzioni di cui agli articoli 50 e 51 del regio [...]
Art. 88.      Per le grandi derivazioni d'acqua pubblica concesse a termini della legge 10 agosto 1884, n. 2644, ma non ancora attuate, quando si tratti di agevolare la costruzione di importanti impianti [...]
Art. 89.      Gli attuali componenti del consiglio superiore delle acque, i quali ne possano far parte in base all'art. 44 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, continueranno a restare in carica fino [...]
Art. 90.      Sono abrogati il regolamento tecnico amministrativo sulle derivazioni, approvato con decreto luogotenenziale 24 gennaio 1917, n. 85, ed i decreti luogotenenziali 17 giugno 1917, 25 ottobre 1917 [...]


§ 1.3.3 - R.D. 14 agosto 1920, n. 1285.

Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.

(G.U. 16 ottobre 1920, n. 245).

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'unito regolamento per le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche, firmato, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

 

REGOLAMENTO

PER LE DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE

 

CAPO I

ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE - RICONOSCIMENTI - CATASTO DELLE UTENZE - ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. [1]

 

RICONOSCIMENTI

 

     Art. 4.

     La domanda di riconoscimento di cui all'art. 2 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, deve essere diretta al ministero dei lavori pubblici e presentata in doppio originale all'ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa o l'opificio situato sopra acqua pubblica.

     Il detto ufficio restituisce all'esibitore uno degli originali con la attestazione della data di presentazione.

     L'utente deve indicare il quantitativo d'acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata e, in caso di utenza per irrigazione, anche la superficie dei terreni irrigati e produrre il titolo legittimo o i documenti atti a provare l'uso della derivazione durante tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, nonchè i tipi eventualmente necessari ad illustrare le opere di derivazione esistenti ed i limiti della superficie irrigata.

     Nella domanda deve essere fatta dichiarazione di domicilio.

     Il richiedente deve depositare, nel termine assegnatogli dall'ufficio del genio civile e non superiore a giorni trenta, la somma dall'ufficio stesso ritenuta necessaria per le spese della procedura di riconoscimento.

 

     Art. 5.

     La domanda è affissa in copia, per quindici giorni, all'albo pretorio del comune in cui cadono le opere di presa o in cui si trova l'opificio situato sopra acqua pubblica e un estratto di essa è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso all'albo pretorio degli altri comuni compresi fra la presa e la restituzione delle acque. L'amministrazione può disporre che si omettano le formalità di pubblicazione nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione di pochissima entità.

     In base ai risultati dell'istruttoria, nella quale si osserverà, in quanto possibile, il disposto del successivo art. 13 e agli accertamenti locali praticati dal genio civile, il ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del consiglio superiore delle acque, emette il decreto che fa obbligo al riconoscimento dell'utenza in tutto o in parte o respinge la domanda.

     Il decreto è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, consegnandone copia all'interessato o a persona sua familiare, o, in mancanza, al sindaco del comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l'opificio situato sopra acqua pubblica.

     Del decreto è trasmessa copia al ministero delle finanze.

 

     Art. 6.

     Decorso il termine di cui all'art. 2 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, o divenuto irretrattabile il decreto che respinge in tutto o in parte una domanda di riconoscimento, il ministro dei lavori pubblici, ove non si avvalga della facoltà di cui all'art. 42, comma secondo, del regio decreto suddetto, ordina la rimozione di tutte le opere esistenti nell'alveo e dell'edificio di presa, nonchè il ripristino delle sponde e degli argini del corso d'acqua da cui si effettua la derivazione, o la riduzione delle opere nei limiti del riconoscimento.

     Qualora non si ottemperi all'esecuzione nel termine prescritto vi provvederà d'ufficio il genio civile a spese dell'utente.

 

CATASTO DELLE UTENZE

 

     Art. 7.

     La dichiarazione di utenza per la formazione del catasto di cui all'art. 7 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, deve essere redatta sui moduli a stampa forniti dal ministero delle finanze e presentata in doppio originale al sindaco del comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l'opificio situato su acqua pubblica. Uno degli originali è restituito all'interessato con attestazione della data di presentazione.

     Alla dichiarazione sono tenuti tutti gli utenti che non l'abbiano presentata dopo l'entrata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664.

     Gli utenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1° del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, devono indicare la data di presentazione della relativa domanda. Il sindaco trasmette le dichiarazioni all'intendenza di finanza della provincia, accompagnandole con le notizie che sono a sua conoscenza e che valgono a rettificare le eventuali inesattezze.

     Trascorso il termine assegnato agli utenti, il sindaco ha l'obbligo di supplire d'ufficio, nel termine di un anno, alle dichiarazioni non presentate.

 

     Art. 8.

     L'intendenza di finanza compila lo schema di catasto delle utenze esistenti nella provincia e lo trasmette al ministero delle finanze, il quale, riconosciuto regolare, ne dispone la pubblicazione mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia e affissione per quindici giorni all'albo pretorio di ciascun comune per la parte riguardante il rispettivo territorio.

     Il ministero delle finanze provvede poi alla conservazione ed all'aggiornamento del catasto, apportandovi le occorrenti variazioni ed aggiunte.

 

CAPO II

DOMANDE DI CONCESSIONE - ISTRUTTORIA

 

     Art. 9.

     Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche sono presentate in doppio originale al competente ufficio del genio civile il quale restituisce all'esibitore uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione.

     La domanda può essere presentata con riserva di indicare o di costituire un consorzio o una società civile o commerciale per attuare la concessione.

     Nella domanda il richiedente deve dichiarare il suo domicilio.

     Il progetto di massima deve essere presentato in originale e copia e deve comprendere i seguenti documenti:

     1) Per le grandi derivazioni:

     a) relazione particolareggiata con speciale riguardo alla razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino idrografico;

     b) corografia;

     c) piano generale;

     d) profili longitudinali e trasversali;

     e) disegni delle principali opere d'arte;

     f) calcolo sommario della spesa e piano finanziario.

     2) Per le piccole derivazioni:

     a) relazione particolareggiata;

     b) corografia;

     c) piano topografico;

     d) profili longitudinali e trasversali;

     e) disegni delle principali opere d'arte.

 

     Art. 10.

     Sono irricevibili le domande sprovviste della prescritta documentazione.

     I documenti tecnici devono essere firmati da un ingegnere. Per le piccole derivazioni di lieve entità può l'ufficio del genio civile dispensare dal produrre alcuni dei documenti prescritti, salvo la facoltà di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica; e può ammettere che i documenti siano firmati da un geometra o da un perito agronomo.

     Qualora si riconosca che qualcuno dei documenti tecnici, di cui all'articolo precedente, debba essere completato o regolarizzato l'ufficio del genio civile assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni, trascorso il quale si prosegue nella procedura a norma della legge.

 

     Art. 11.

     Sono a carico di chi chiede la concessione le spese occorrenti per la istruttoria e in genere per l'esame della domanda.

     Il richiedente deve depositare, oltre alla somma di cui al penultimo comma dell'art. 9 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, che è dovuta anche quando trattisi di derivazioni che possono essere concesse come esenzione di canone, le somme che l'ufficio del genio civile ravvisi necessarie per il pagamento delle spese anzidette.

     Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato, che non potrà essere superiore a trenta giorni, la domanda non avrà ulteriore corso.

     Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall'ingegnere capo del genio civile.

     Nel caso in cui, a termini dell'art. 10 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, fra più domande aventi per oggetto in tutto o in parte la stessa concessione sia preferita una di quelle ammesse ad istruttoria in virtù dell'art. 11 del menzionato decreto, la concessione sarà subordinata alla condizione che il concessionario rifonda tutte le spese d'istruttoria e di esame delle domande anteriori.

 

     Art. 12.

     La pubblicazione della domanda a termini dell'art. 9, quinto comma del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, è fatta, dopo trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, mediante ordinanza ministeriale che stabilirà l'ufficio del genio civile presso il quale la domanda e il progetto saranno depositati, i giorni in cui saranno visibili al pubblico, i comuni e i giorni nei quali l'ordinanza dovrà rimanere affissa all'albo pretorio, il periodo di tempo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni entro il quale potranno presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte alla derivazione richiesta. In calce all'ordinanza l'ufficio del genio civile stabilisce il giorno e l'ora della visita locale ed il luogo di ritrovo.

     Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque, l'ordinanza indica che la pubblicazione è fatta anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità.

 

     Art. 13.

     Le circostanze di fatto constatate durante la visita locale risulteranno da un verbale redatto dal funzionario del genio civile procedente. In detto verbale, su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti, saranno inoltre inserite le osservazioni e le controdeduzioni.

 

     Art. 14.

     La relazione dell'ufficio del genio civile sui risultati dell'istruttoria fornirà particolari informazioni sui seguenti punti:

     A) Se si tratta di derivazione:

     1) sulla quantità d'acqua che si può concedere, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata e sulla lunghezza e pendenza dei canali di presa e restituzione;

     2) sopra le opere di raccolta e sopra la direzione, la lunghezza, l'altezza, la forma e la natura delle chiuse che si dovessero costruire nell'acqua pubblica e sulla loro innocuità per gli interessi pubblici e i diritti dei terzi;

     3) sulla forma e sulle dimensioni della bocca di derivazione e degli edifizi e congegni occorrenti per regolare l'estrazione dell'acqua nei limiti della concessione, e per impedire che in qualunque tempo e specialmente nell'occasione di piene s'introducano acque sovrabbondanti nel canale derivatore, sia nel caso di nuova costruzione sia quando si usino in tutto o in parte cavi esistenti, tenuto conto della sua sezione e pendenza e degli scaricatori con i quali si è provveduto a smaltire le dette acque;

     4) sopra il modo di restituzione delle acque, quando ne sia il caso, al loro corso primitivo, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e del buon regime idraulico;

     5) sopra le cautele da prescriversi per l'innocuo ripristinamento della chiusa se è instabile.

     B) Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

     1) sulla distanza dell'opificio dalle sponde, salvo che esso occupi l'intera larghezza dell'alveo o bacino d'acqua;

     2) sulle rampe e strade di accesso all'opificio all'effetto di accertarne l'innocuità rispetto alle sponde ed alle arginature;

     3) sulle cautele da richiedersi in caso di piena.

     C) Tanto se si tratta di derivazione quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

     1) sulla razionale utilizzazione dei corsi d'acqua e del bacino idrografico e sulla compatibilità della concessione col buon regime idraulico e sulle garanzie da richiedersi a tutela del detto regime;

     2) sulle norme da prescriversi per il regolare eseguimento delle opere nei riguardi dell'interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere;

     3) sulle cautele per impedire inquinamento delle acque;

     4) sopra le opposizioni presentate e sopra tutte le particolarità locali di qualche rilievo per la concessione domandata;

     5) sull'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate e sui canoni da richiedersi a norma degli art. 26 e 27 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, con la indicazione, per le concessioni ad uso di forza motrice, dei necessari calcoli;

     6) sulle garanzie da richiedersi nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicultura, nonchè della sicurezza e dell'igiene pubblica;

     7) sulla capacità tecnico-finanziaria ed industriale del richiedente;

     8) su tutti gli altri elementi di giudizio che l'ufficio del genio civile ritenesse utili circa la convenienza di accordare la concessione richiesta.

     Per le derivazioni e utilizzazioni interessanti i corsi d'acqua che rientrano nella circoscrizione del magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova gli atti della eseguita istruttoria saranno dagli uffici del genio civile competenti rimessi al ministero a mezzo del magistrato stesso, che esprimerà il suo parere in merito.

 

CAPO III

CONCESSIONE

 

     Art. 15.

     Gli atti della compiuta istruttoria sono rimessi al consiglio superiore delle acque, il quale, sentito, ove lo creda opportuno, gli interessati, esprime il suo parere sulla concessione e ove questo sia favorevole indica gli elementi essenziali che l'ufficio del genio civile deve includere nel disciplinare.

 

     Art. 16.

     Il disciplinare compilato in base alle indicazioni del consiglio supremo delle acque determina, oltre le altre eventuali condizioni richieste nei singoli casi:

     1. Se si tratta di derivazioni:

     a) la specie della derivazione;

     b) la quantità di acqua da derivare nel caso di volume costante;

     c) le quantità massime da non oltrepassare, e quelle medie su cui sono fissati i canoni, nel caso di volumi variabili;

     d) il dislivello del pelo di acqua dalla presa alla restituzione;

     e) i salti in base ai quali sono stabiliti i canoni nel caso di derivazione per forza motrice;

     f) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, derivazione, condotta, restituzione e scolo dell'acqua;

     g) nel caso di derivazione a bocca libera od a sollevamento meccanico per usi agrari ed analoghi, la superficie cui l'acqua è destinata, la sua ubicazione ed i suoi confini;

     h) nel caso in cui sia prevista la costruzione di dighe o cavedoni a struttura instabile, le particolari condizioni richieste dalla natura dell'opera e del corso di acqua, e specialmente i periodi di tempo in cui potranno dette opere mantenersi, quelli in cui dovranno rimuoversi e quelli in cui potranno essere ristabilite con semplice autorizzazione del genio civile;

     i) nel caso di derivazione per maceratoi di piante tessili, le condizioni e discipline dell'esercizio anche nei riguardi della pubblica igiene.

     2. Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

     a) il modo e le condizioni dell'uso;

     b) le cautele da osservarsi in caso di piena;

     c) le medie annuali dei cavalli dinamici in base alle quali sono fissati i canoni.

     3. Tanto se si tratta di derivazioni quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

     a) le garanzie da osservarsi nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e della fluttazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura, dell'igiene e sicurezza pubblica;

     b) l'importo e la decorrenza dei canoni annui da corrispondere alle finanze dello Stato;

     c) la quantità di energia da riservare a prezzo di costo per servizi pubblici, od a favore di comuni rivieraschi, a termini degli art. 38 e 40 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

     d) la durata della concessione;

     e) i termini entro i quali il concessionario dovrà:

     1) presentare il progetto definitivo;

     2) effettuare le espropriazioni;

     3) cominciare i lavori;

     4) ultimare i lavori;

     5) attuare l'utilizzazione dell'acqua;

     quando si tratti di grandi derivazioni per le quali i concessionari non impieghino subito tutta l'acqua o la forza motrice concessa si debbono determinare i singoli periodi di esecuzione dell'opera, fissando per ciascun periodo la quantità di acqua o di forza motrice utilizzabile ed il canone corrispondente;

     f) nel caso di derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici e per le quali, a sensi dell'art. 30 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sia da riservare la facoltà di riscatto, le condizioni e le modalità di questo;

     g) nel caso di piccole derivazioni, l'obbligo della rimozione delle opere per il ripristino dell'alveo, delle sponde ed arginature quando, al cessare della concessione, per qualsiasi motivo, lo Stato non intenda valersi del suo diritto di ritenerle senza compenso;

     h) i rapporti fra i consorziati e le garanzie reali per gli obblighi reciproci nel caso di costituzione di consorzio a sensi dell'art. 13 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

     i) nel caso in cui si ravvisi opportuno, le caratteristiche delle correnti elettriche da produrre;

     k) la cauzione che non dovrà essere minore di due annate del canone dovuto o presunto qualora la concessione ne sia esente, nonchè la somma occorrente per le spese di sorveglianza e di collaudo dei relativi lavori.

     Tanto la cauzione quanto l'ammontare delle spese debbono essere depositate prima della firma del disciplinare;

     l) l'elezione di domicilio nel comune in cui cade la bocca di derivazione o il tratto di acqua pubblica nel quale il concessionario intende stabilire l'opificio, ovvero in uno dei comuni nei quali farà uso dell'acqua da derivare;

     m) nel caso in cui si ravvisi opportuno, norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o dell'energia con essa prodotta.

     Il disciplinare conterrà l'espressa condizione che il concessionario si obbliga di osservare tutte le disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 17.

     La concessione s'intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed è soggetta alle seguenti condizioni, le quali si intendono accettate dal concessionario e sono per lui obbligatorie, senza che occorra ripeterle nel disciplinare:

     a) il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni che, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la incolumità dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, strade ed altri beni laterali, e dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;

     b) deve pagare i canoni totali o parziali di annualità anticipate quando anche non faccia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinunciare alla concessione, con deliberazione del pagamento del canone allo spirare dell'annualità in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia;

     c) deve agevolare tutte le verifiche che le amministrazioni dei lavori pubblici e delle finanze eseguano a mezzo dei loro funzionari od agenti per l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonchè delle disposizioni speciali regolanti la concessione;

     d) oltre le spese di sorveglianza e di collaudo indicate nel disciplinare, tutte le altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione sono a carico del concessionario.

 

     Art. 18.

     Il disciplinare viene sottoposto alla firma del richiedente.

     La firma deve essere autenticata dal funzionario all'uopo delegato.

     Firmato il disciplinare, il ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro delle finanze, promuove il decreto reale o emette il decreto ministeriale di concessione.

 

     Art. 19.

     Dopo esaurita l'istruttoria, se si riconosce che non si possa fare luogo alla concessione, la domanda è respinta con decreto motivato da emanarsi con le stesse forme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 20.

     Del decreto di concessione è trasmessa copia autentica al ministero delle finanze, per l'esecuzione nei riguardi finanziari o per la consegna a mezzo dell'ufficio del registro al concessionario, previa riscossione delle prescritte tasse di bollo e di concessione governativa.

     Altra copia è trasmessa all'ufficio del genio civile il quale, provveduto alla registrazione del disciplinare entro venti giorni dalla ricezione, dà notizia al concessionario della emissione del decreto.

     L'ufficio del registro avverte quello del genio civile dell'avvenuta consegna del decreto.

     Il decreto di concessione è pubblicato, con un estratto contenente le condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi, nel Foglio degli annunzi legali della provincia interessata.

 

     Art. 21.

     Emanato il decreto, il concessionario deve presentare, qualora sia richiesto nel disciplinare e nel termine in esso fissato, al genio civile il progetto esecutivo dei lavori, compilato o secondo le norme stabilite con decreto del ministro dei lavori pubblici su conforme parere del consiglio superiore delle acque.

 

     Art. 22.

     Approvato il progetto esecutivo il concessionario deve far conoscere all'ufficio del genio civile il giorno in cui intende cominciare i lavori.

     Il genio civile ne sorveglia l'esecuzione, e può ordinarne la sospensione ogni qual volta non siano osservate le condizioni alle quali è vincolata la concessione, riferendone però immediatamente al ministro dei lavori pubblici, il quale, sentito il consiglio superiore delle acque, provvede in merito.

     Nel caso di proroga di qualche termine si intende prorogata di altrettanto la decorrenza di ciascuno dei termini successivi in quanto risultino connessi con quello prorogato.

     I nuovi termini sono stabiliti con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore delle acque.

 

     Art. 23.

     In seguito all'approvazione del progetto esecutivo ed alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione e dell'elenco delle ditte espropriande con l'indicazione delle rispettive indennità offerte ai sensi degli articoli 16 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'ufficio del genio civile provvede alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi a termini dell'articolo 25, comma terzo, del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, dandone preventivo avviso agli interessati o direttamente o a mezzo del sindaco.

     I funzionari del genio civile per introdursi nelle proprietà private per compilare lo stato di consistenza devono essere autorizzati dal rispettivo ingegnere capo. L'autorizzazione potrà stabilire determinate modalità. I danni arrecati ai proprietari, durante le operazioni dirette alla compilazione dello stato di consistenza, saranno risarciti a carico del concessionario previa liquidazione dell'ingegnere capo del genio civile.

     Alle operazioni predette è applicabile l'art. 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188, restando sostituiti al prefetto ed al sottoprefetto l'ingegnere capo del genio civile.

 

     Art. 24.

     Ultimati i lavori, il concessionario ne dà avviso all'ufficio del genio civile, il quale procede alla visita delle opere, e trovandole conformi alle condizioni della concessione ed eseguite a regola d'arte, trasmette il certificato di collaudo al ministero dei lavori pubblici. Intervenuta l'approvazione dell'atto di collaudo il genio civile ne rilascia copia al concessionario.

 

     Art. 25.

     Dalla data del decreto di concessione decorrono la durata della concessione ed il canone, salvo per questo il disposto dell'articolo 27, comma terzo, del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

     Se il pagamento del canone è ritardato oltre il primo mese dalla sua scadenza, qualsiasi concessionario, il quale incorra in tale ritardo, è tenuto a corrispondere, oltre il canone, gli interessi legali di mora decorrenti dalla data di scadenza del canone.

     Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere della concessione o di ciascun periodo di essa, salvo che l'ufficio del genio civile non creda di autorizzare, in via provvisoria ed a rischio del concessionario, l'esercizio delle opere ultimate.

 

     Art. 26.

     La durata delle concessioni per le grandi derivazioni è determinata normalmente nel limite massimo.

     In ogni caso, nello stabilire la durata delle concessioni nei limiti dell'art. 21 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, si tiene conto dell'entità e del carattere degli impianti, nonchè dei criteri attinenti alla generale utilizzazione del corso d'acqua.

 

CAPO IV

ESERCIZIO DELLE UTENZE

 

     Art. 27.

     Nel caso in cui gli utenti di acqua pubblica non mantengano in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, nonchè le chiuse stabili o instabili costruite nel corso di acqua agli effetti della derivazione, l'ufficio del genio civile diffida l'utente con indicazione dei lavori da farsi entro un termine perentorio. In caso di inadempimento eleva verbale di contravvenzione e lo trasmette al prefetto per i provvedimenti di cui agli art. 76 e 77.

 

     Art. 28.

     Quando nei casi di cui all'art. 35 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, l'utente intenda eseguire le opere necessarie per ristabilire la derivazione deve presentarne domanda al competente ufficio del genio civile corredata dei necessari documenti tecnici.

     L'ufficio del genio civile, previa l'istruttoria che si ritenesse necessaria a tutela degli interessi dell'amministrazione e dei terzi, redige apposito disciplinare e riferisce al ministro dei lavori pubblici sull'ammissibilità delle nuove opere. Queste sono autorizzate dal ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore delle acque.

     Resta salva l'applicazione dell'art. 36 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ove ne ricorrano gli estremi.

 

     Art. 29.

     Alle variazioni indicate nella prima parte dell'art. 36 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sono applicabili le norme di legge e di regolamento relative alle domande di nuove concessioni. Le stesse norme si applicano anche alle variazioni indicate nel terzo comma del citato articolo, salvo che il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore delle acque, si valga della facoltà che gli spetta in virtù di detto comma.

     Le variazioni dei meccanismi, di cui al penultimo comma del citato articolo 36, sono notificate al competente ufficio del genio civile, mediante consegna dell'atto di dichiarazione in doppio originale, uno dei quali è restituito all'interessato con l'attestazione della data di presentazione.

 

     Art. 30.

     In caso di sospensione od interruzione dell'esercizio della utilizzazione che non sia dovuto a cause normali inerenti alle modalità di esercizio, l'utente deve darne immediato avviso al genio civile sotto la comminatoria di cui all'art. 120 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

     Se la utilizzazione è impedita da un caso di forza maggiore, l'utente deve provocarne la constatazione da parte del genio civile.

     Nell'un caso e nell'altro il genio civile ne riferisce al ministero.

 

     Art. 31.

     Quando ai sensi dell'art. 42, comma primo, del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, si verifichi interruzione o sospensione di una grande derivazione per forza motrice, destinata a servizi pubblici, il prefetto della provincia, di sua iniziativa o su rapporto del genio civile, può provvedere con suo decreto e a mezzo del genio civile all'esercizio di ufficio della utilizzazione, informandone il ministero dei lavori pubblici.

     Il concessionario è obbligato a porre a disposizione del genio civile il personale addetto al funzionamento dell'impianto.

     Appena cominciato l'esercizio di ufficio, il genio civile redige, in contraddittorio dell'interessato o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto stesso.

     Il rendiconto dell'esercizio di ufficio è approvato dal ministero dei lavori pubblici che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti, o la riscossione a suo carico, a termini dell'art. 28 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, delle maggiori spese occorse.

     Le stesse disposizioni si applicano anche al caso indicato nel secondo comma del su citato art. 42.

     I proventi netti sono versati alla cassa depositi e prestiti fino al definitivo regolamento dei rapporti tra l'amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione.

 

CAPO V

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ACQUE

 

     Art. 32.

     Il consiglio superiore delle acque ha sede presso il ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 33.

     Per la scelta dei membri di cui alla lettera g) dell'art. 44 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, il ministro dei lavori pubblici potrà sentire le principali associazioni tecniche, industriali e agricole.

     I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) del citato art. 44 cessano di diritto qualora perdano la qualità per la quale furono nominati.

     Coloro che siano chiamati a sostituire membri anzi tempo cessati di ufficio durano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i rispettivi predecessori.

 

     Art. 34.

     Il vice-presidente ha diritto d'intervento e di voto in tutte le adunanze del consiglio e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

     Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio, tra i quali tre membri tecnici.

     Una proposta si intende adottata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

     In caso di parità, il voto di chi presiede avrà la preponderanza.

 

     Art. 35.

     Il consiglio decide su relazione di uno dei suoi membri o anche di più nei casi in cui il presidente lo ritenga necessario.

     Se i relatori sono più, essi s'intendono costituiti in collegio per riferire sull'affare.

     Quando per poter decidere convenientemente su di un affare il consiglio riconosca la opportunità di ulteriori istruttorie, può richiederne il ministero dei lavori pubblici e può anche procedervi direttamente se trattisi di accertamenti locali.

 

     Art. 36.

     L'ufficio di segreteria è composto di un segretario capo amministrativo e di un segretario capo tecnico, coadiuvati da altri cinque funzionari e da un ufficiale d'ordine.

     Alla relativa nomina si provvede con decreto del ministro dei lavori pubblici, d'intesa col presidente del consiglio superiore delle acque.

     Su richiesta del presidente i segretari possono nelle sedute del consiglio e del comitato permanente fornire chiarimenti e delucidazioni in merito ad affari dei quali il presidente abbia loro deferito il particolare esame.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 37.

     Le società commerciali utenti di derivazioni debbono notificare al ministero dei lavori pubblici ogni trasformazione o modifica delle loro costituzioni a norma dell'art. 96 del codice di commercio, non sì tosto sia stata deliberata dalle società.

 

     Art. 38.

     Agli effetti del terzo comma dell'art. 22 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.

 

     Art. 39.

     La costruzione delle linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti idroelettrici esistenti e quella delle linee per il collegamento di detti impianti possono essere, ai sensi ed effetti dell'art. 25 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, dichiarate di pubblica utilità con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici su conforme parere del consiglio superiore delle acque.

     La domanda corredata dal progetto di massima sarà pubblicata nei modi indicati per le domande di concessione.

     Si osserveranno del resto le disposizioni contenute nell'art. 25 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e nell'art. 23 del presente regolamento.

 

     Art. 40.

     Le riserve imposte a tutela dei vari interessi pubblici contemplati nell'art. 38 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sono pubblicate nel Foglio degli annunzi legali delle provincie interessate e nel Bollettino ufficiale del ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 41.

     Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell'art. 40 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, nel caso di accordi tra il comune interessato e il concessionario, decorre dalla data dell'accordo, che dovrà essere comunicato al ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 42.

     Nel determinare il riparto, tra i comuni rivieraschi, delle quote del canone supplementare di che al sesto comma dell'art. 40 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, il ministero delle finanze tiene conto della quantità di forza trasportata oltre i 15 chilometri e del bilancio di ciascun comune.

     Agli stessi criteri si astiene il ministero medesimo nei riparti a norma del penultimo comma del citato art. 40.

 

     Art. 43.

     Per ottenere la licenza di attingimento di acqua, di cui all'art. 43 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, devesi presentare al prefetto la relativa domanda corredata dei disegni eventualmente necessari e di una relazione descrittiva dei lavori e dimostrativa della loro innocuità nei riguardi dei pubblici interessi e dei diritti dei terzi.

     Il prefetto, sentito il competente ufficio del genio civile, provvede sulla domanda, stabilendo nel disciplinare il canone dovuto allo Stato a norma di legge, da pagarsi anticipatamente e senza obbligo di cauzione.

     Sono applicabili alle domande di licenza le disposizioni degli articoli del presente regolamento riguardanti le spese.

 

     Art. 44.

     Due anni prima della scadenza delle concessioni temporanee, delle quali a norma degli art. 23 e 24 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sia consentita la rinnovazione, il concessionario che intende ottenerla deve presentare la relativa domanda al competente ufficio del genio civile nei modi indicati all'art. 9 del presente regolamento e depositare la somma occorrente per le spese.

     Il genio civile, previi gli opportuni accertamenti locali, trasmette l'istanza al ministero dei lavori pubblici con una relazione esplicativa circa i motivi che potrebbero eventualmente far negare la chiesta rinnovazione e circa le modifiche che apparissero necessarie per le condizioni del corso d'acqua.

     Al rinnovo delle concessioni sono applicabili le norme contenute negli art. 17 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e 19 e 20 del presente regolamento.

 

CAPO VII

SERVIZIO IDROGRAFICO

 

     Art. 45.

     Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini del regno provvedono:

     1) l'ufficio idrografico del magistrato delle acque istituito con legge 5 maggio 1907, n. 257, per il territorio di competenza del magistrato medesimo;

     2) l'ufficio idrografico del Po, per l'intero bacino imbrifero del Po;

     3) il servizio idrografico centrale per tutto il rimanente territorio del regno.

     Il servizio idrografico centrale è disimpegnato:

     a) da un ufficio tecnico idrografico istituito presso il consiglio superiore delle acque e diretto da un ingegnere capo con incarico di coordinare e promuovere gli studi e le osservazioni idrografiche e meteorologiche da compiersi dagli uffici o sezioni di cui alla seguente lettera b);

     b) da sezioni autonome od uffici aventi le seguenti circoscrizioni:

     1) litorale ligure-toscano;

     2) litorale del Lazio;

     3) litorale della Campania;

     4) litorale della Basilicata e Calabria;

     5) litorale delle Puglie e Abruzzo-Molise;

     6) litorale delle Marche;

     7) litorale della Sardegna;

     8) litorale della Sicilia.

     Con decreto reale, sentito il consiglio superiore delle acque, potranno essere istituite nuove sezioni autonome od uffici idrografici e variate le circoscrizioni suddette.

     Con decreto ministeriale saranno stabilite le sedi delle rispettive sezioni autonome od uffici idrografici, e sarà assegnato il personale occorrente in numero non inferiore ad un ingegnere e due aiutanti per ogni sezione autonoma.

     All'ufficio idrografico del Po, con sede in Parma, saranno assegnati, oltre l'ingegnere capo, almeno due ingegneri e quattro aiutanti.

 

     Art. 46.

     Il consiglio superiore delle acque ha funzione di vigilanza generale su tutto il servizio idrografico del regno; e tale vigilanza esplica a mezzo di un ufficio superiore compartimentale con sede in Roma, diretto da un ispettore superiore del genio civile appartenente al consiglio stesso, salvo quanto dispone la legge 5 maggio 1907, n. 257, sul magistrato delle acque, modificata dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, sui bacini montani.

 

     Art. 47.

     L'approvazione dei progetti relativi al servizio idrografico, salvo quanto dispone la legge 5 maggio 1907, n. 257, è affidata all'ispettore superiore compartimentale di cui all'articolo precedente per gli importi fra lire 50.000 e lire 200.000 di cui all'art. 2 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

 

     Art. 48.

     Il personale addetto all'ufficio idrografico del Po ed agli altri uffici e sezioni idrografiche non può essere destinato ad altri uffici o servizi, nè ricevere altri incarichi senza che ne sia dato preavviso al presidente del consiglio superiore delle acque.

 

     Art. 49.

     Alle visite d'istruttoria relative alle domande per grandi derivazioni interviene un funzionario tecnico dell'ufficio o sezione idrografica che ha giurisdizione sul bacino a cui la derivazione si riferisce, col compito di definire la natura e l'entità degli impianti di stazioni e strumenti idrografici.

     Il verbale della visita di istruttoria deve portare anche la firma del funzionario del servizio idrografico intervenuto alla visita.

 

     Art. 50.

     Lo studio dei bacini imbriferi di cui agli articoli 59 e seguenti del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande di concessione è affidata di regola agli uffici e sezioni idrografiche.

     Il ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quello del tesoro, potrà all'uopo provvedere il personale occorrente e valersi anche temporaneamente della collaborazione di professionisti di speciale competenza, determinandone la retribuzione. I fondi all'uopo occorrenti saranno prelevati da quelli di cui all'art. 62 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

 

     Art. 51.

     Le pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del consiglio superiore delle acque possono essere poste in vendita, versandone il ricavo in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio della entrata di cui all'art. 9 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e per i fini in esso indicati.

     Le somme così versate saranno, con decreto del ministro del tesoro, iscritte nello stato di previsione delle spese del ministero dei lavori pubblici e sul capitolo relativo saranno assegnati ogni anno dal ministro, su proposta del consiglio superiore delle acque, premi speciali ai funzionari che più abbiano contribuito agli studi relativi al regime ed alla utilizzazione di corsi d'acqua e alle pubblicazioni predette.

 

CAPO VIII

PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DEI SERBATOI E LAGHI ARTIFICIALI

 

     Art. 52.

     La domanda di concessione delle agevolazioni e sovvenzioni di cui all'art. 48 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, deve essere presentata insieme con la domanda di concessione della derivazione di acqua necessaria per la esecuzione delle opere menzionate nel detto articolo.

     La domanda deve essere presentata in doppio originale all'ufficio del genio civile competente, il quale restituisce all'esibitore uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione.

 

     Art. 53.

     Sono a carico di chi chiede la concessione delle agevolazioni e sovvenzioni le spese occorrenti per l'istruttoria ed in generale per l'esame della domanda.

     Il richiedente deve, a richiesta dell'ufficio del genio civile, depositare le somme necessarie per il pagamento delle spese anzidette od integrare il deposito che abbia già fatto a termini dell'art. 11 del presente regolamento.

     Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato, che non potrà essere superiore a trenta giorni, la domanda non avrà ulteriore corso.

     Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall'ingegnere capo del genio civile.

 

     Art. 54.

     Il piano finanziario da presentarsi, in originale e copia, a corredo della domanda di concessione della sovvenzione governativa, deve indicare:

     1) La spesa prevista per la costruzione delle opere e per tutti gli impianti, meccanismi e dotazioni relative.

     2) I mezzi con i quali s'intende provvedervi, capitale proprio o capitale da attingere al credito.

     3) Le spese di manutenzione e quelle di esercizio, distinte per categorie e voci, in relazione alle diverse forme di attività industriale che si vuole esplicare.

     4) I criteri che s'intendono seguire per mantenere il valore degli impianti fissi, meccanismi, ecc. e per rinnovare periodicamente le parti deteriorabili, e le quote che, all'uopo, sarebbero da portare nel conto annuo di esercizio.

     5) Gli oneri presunti per il servizio dei capitali da attingere al credito.

     6) Il periodo di tempo e le quote annue assegnate all'ammortamento del capitale direttamente fornito dal concessionario.

     7) I proventi che si calcola di ottenere con la somministrazione o vendita dell'acqua derivata e dell'energia prodotta, e dei contributi dei fondi irrigabili e dei proprietari ed utenti a valle di cui all'articolo 57 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, nonchè la eventuale sovvenzione ai sensi del decreto stesso.

     8) Quando gli impianti si vogliono utilizzare in tutto o in parte per industrie ad esercizio diretto del concessionario, le norme che dovrebbero regolare i rapporti nascenti dalla promiscuità delle gestioni e le quote da considerarsi come reddito derivante dalla costruzione del serbatoio, lago od opera affine.

     Dal compendio degli elementi di cui sopra, integrati con la proposta di rimunerazione al capitale del concessionario, sarà fatto risultare il disavanzo economico, ad eliminare od a ridurre il quale è chiesta la concessione governativa.

     Dovranno inoltre essere indicati nella domanda i limiti dei prezzi che si propone di adottare per i singoli usi cui è destinata l'acqua o l'energia prodotta e le norme e le condizioni generali per l'applicazione delle tariffe.

     Quando siano richieste le sole agevolazioni di cui ai num. 1 e 2 dell'art. 48 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, basterà la presentazione del piano finanziario richiesto dall'art. 9, lettera f), del presente regolamento.

 

     Art. 55.

     L'ufficio del genio civile nel riferire sui risultati della istruttoria compiuta a termine del precedente art. 14, esprime anche un sommario parere sulla domanda di agevolazioni e sovvenzioni.

     Il ministro dei lavori pubblici sottopone quindi gli atti all'esame del consiglio superiore delle acque il quale può domandare, anche direttamente al richiedente, le maggiori notizie e gli schiarimenti verbali che reputerà necessari.

 

     Art. 56.

     Dopo che abbia firmato il disciplinare per la concessione della derivazione d'acqua, giusta il precedente art. 18, il richiedente la sovvenzione governativa dovrà presentare all'ufficio del genio civile nel termine perentorio, che gli verrà assegnato dal ministero dei lavori pubblici, il progetto esecutivo delle opere alle quali si riferisce la concessione corredandolo dei rilievi geognostici e dei calcoli dimostrativi della capacità del serbatoio, nonchè gli esemplari del piano finanziario esibito debitamente aggiornato.

     Tale progetto, da esibirsi in originale e copia, sarà redatto in conformità alle norme per la compilazione dei progetti esecutivi approvate con decreto del ministro dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del presente regolamento, nonchè delle speciali norme per la costruzione delle dighe.

 

     Art. 57.

     L'ufficio del genio civile trasmette al ministero dei lavori pubblici il progetto ed il piano finanziario di cui al precedente articolo, esprimendo il proprio parere tanto sul progetto stesso, quanto sulla esattezza dei dati forniti dal richiedente nel piano medesimo e sulle eventuali modificazioni occorrenti.

     Il consiglio superiore delle acque, accertato il piano finanziario dopo avere eventualmente sentito il richiedente, propone l'ammontare annuo della sovvenzione governativa, nei limiti del disavanzo economico risultante dal piano stesso, e ne stabilisce pure la durata. Agli effetti della determinazione della sovvenzione governativa, di cui all'art. 50 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, s'intende che i milioni di metri cubi d'acqua, ai quali si applica la sovvenzione stessa, sono dati dalla capacità corrispondente ai peli estremi d'invaso e svaso dell'acqua accumulata.

 

     Art. 58.

     L'ufficio del genio civile provvederà, durante l'esecuzione dei lavori, ai rilievi ed accertamenti necessari per potere poi stabilire il volume del serbatoio creato e per acquistare elementi onde giudicare sulla sua impermeabilità.

     Di tali elementi il genio civile dovrà valersi nell'eseguire il collaudo a termine del precedente art. 24.

     Il certificato di collaudo potrà essere rilasciato con riserva dell'accertamento sperimentale che il serbatoio è atto a contenere l'acqua.

 

     Art. 59.

     Determinata che sia la sovvenzione annua governativa, questa non potrà essere aumentata se pure non dovessero corrispondere, all'atto della realizzazione, le previsioni del piano finanziario, tanto in ordine al costo di costruzione, quanto nei riguardi delle spese e dei redditi dell'esercizio.

     Parimenti nessuna variazione potrà recarsi ai limiti dei prezzi di cui al penultimo comma dell'art. 54.

     Qualora dal collaudo risulti che il serbatoio o lago abbia una capacità inferiore a quella prevista nel progetto esecutivo in base al quale è stata accordata la sovvenzione, è in facoltà del ministero dei lavori pubblici di ridurre proporzionalmente, su conforme parere del consiglio superiore delle acque, la sovvenzione annua.

 

     Art. 60.

     Ai sensi dell'art. 52 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, s'intende profitto netto, alla cui partecipazione è ammesso lo Stato, quello che rimane del profitto lordo detratte le spese di esercizio, di manutenzione, di riparazione e quelle di estinzione del capitale di primo impianto, esclusa quella parte delle opere di derivazione che, secondo l'art. 22 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, passerà senza compenso in proprietà dello Stato.

     Nel prodotto lordo saranno compresi tutti i contributi diretti o indiretti dovuti all'azienda, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

     Tale criterio di accertamento del profitto netto sostituisce quello indicato nel secondo comma dell'art. 52 del citato decreto, quando questo non sia applicabile.

     Se sia concessionaria una società che svolga la sua attività in diversi campi, dovrà, nel caso che sia stabilita la partecipazione dello Stato agli utili netti, essere tenuta gestione separata per l'esercizio della concessione per cui è stata accordata la sovvenzione governativa.

     In tale gestione, alle voci spese generali e di amministrazione non potrà figurare una somma superiore ad una quota delle spese generali e di amministrazione dell'ente, proporzionale alle quote di capitale rispettivamente impiegate.

 

     Art. 61.

     Qualora sia stabilita la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, il concessionario dovrà annualmente comunicare al ministero dei lavori pubblici i risultati della gestione dell'azienda stessa entro il mese successivo all'approvazione del bilancio se sia una società, od entro un mese dal compiuto anno di esercizio se sia un privato.

     Il ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, accerterà la quota di partecipazione spettante allo Stato.

     Sarà in facoltà del ministero dei lavori pubblici come di quello del tesoro di fare ispezionare gli atti, registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l'azienda: i rappresentanti del concessionario dovranno somministrare tutti i documenti e gli schiarimenti che fossero richiesti, pena la sospensione della sovvenzione.

     Ove sorga contestazione circa la quota di utili spettanti allo Stato la controversia sarà decisa inappellabilmente da un collegio di tre arbitri, nominati l'uno dal ministero dei lavori pubblici, l'altro dal concessionario, ed il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto; e la loro sentenza non sarà soggetta nè ad appello nè a ricorso per cassazione.

 

     Art. 62. [2]

     La sovvenzione verrà corrisposta ad annualità posticipate, secondo il progresso dei lavori e a decorrere dalla data dei relativi certificati d'avanzamento, che saranno rilasciati dall'ufficio del genio civile ed approvati dal ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 63.

     La riscossione della quota di partecipazione dello Stato, accertata giusta il precedente art. 61, sarà effettuata in base alla legge (testo unico) 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

     Art. 64.

     Alla emissione di obbligazioni e di cartelle fondiarie di cui all'art. 54 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sono autorizzati gli istituti che hanno facoltà di esercitare il credito fondiario.

     Con decreto del ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro, potrà l'autorizzazione essere estesa ad altri istituti di credito.

 

     Art. 65.

     Chi ha chiesto la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili deve, dopo sottoscritto il disciplinare ed all'atto della presentazione del progetto esecutivo di cui all'art. 56, presentare anche una planimetria generale dei terreni indicati nella domanda di concessione e di quegli altri che, in seguito allo studio del progetto esecutivo, siansi dimostrati idonei per natura e convenienza economica ad essere irrigati con notevole utilità generale.

     Tale planimetria dovrà contenere tutti i dati necessari per la esatta identificazione dei terreni che si intende di assoggettare a contributo, la indicazione dei canali di irrigazione e le quote od altezze di livello dei terreni e dei canali riferite al livello del mare, oppure ad un determinato piano orizzontale di convenzione.

     La planimetria stessa sarà corredata di un elenco descrittivo dei fondi irrigabili, in cui saranno riportati, con le eventuali rettifiche ed aggiunte, tutti i dati contenuti nella domanda di concessione, giusta l'art. 56 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e sarà altresì indicato lo stato di coltura attuale dei terreni e quello di cui potranno essere suscettibili mercè l'irrigazione.

 

     Art. 66.

     Presentati i documenti di cui all'articolo precedente, la domanda di concessione di sottoporre a contributo i fondi irrigabili, è pubblicata nei comuni interessati con decreto del ministro dei lavori pubblici.

     Il decreto stabilisce l'ufficio o gli uffici presso i quali la domanda, la planimetria e l'elenco descrittivo accennati nell'articolo precedente saranno depositati, i giorni in cui saranno visibili al pubblico, i comuni ed i giorni nei quali il decreto dovrà rimanere affisso all'albo pretorio, il periodo di tempo, non superiore a trenta giorni, entro il quale potranno presentarsi le opposizioni. Il decreto indica pure che l'istruttoria si compie anche per la determinazione del tributo obbligatorio a carico dei fondi irrigabili, giusta l'art. 56 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

     Contemporaneamente l'ufficio del genio civile pubblica il giorno e l'ora della visita locale.

     Copia del decreto è comunicata alle provincie interessate.

 

     Art. 67.

     Le circostanze di fatto constatate da visita locale risulteranno da un processo verbale redatto dal funzionario del genio civile che vi procede; in detto verbale, su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti, saranno inoltre inserite le osservazioni o controdeduzioni.

     Compiuta l'istruttoria, l'ufficio del genio civile trasmette gli atti al ministero dei lavori pubblici con apposita relazione, nella quale riassume i risultati dell'istruttoria ed esprime il parere sulle opposizioni presentate e formula proposte per la determinazione delle condizioni di cui all'art. 56 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

     Il ministero dei lavori pubblici promuove il parere del consiglio superiore delle acque che potrà, ove lo ritenga opportuno, udire le deduzioni verbali del richiedente.

 

     Art. 68.

     Prima di far luogo alla concessione della sovvenzione governativa e della facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili, sarà notificato al richiedente l'ammontare della sovvenzione deliberata, del contributo sui fondi irrigabili ed il prezzo di vendita dell'acqua, con invito a far conoscere la sua incondizionata adesione entro un perentorio termine.

 

     Art. 69.

     La concessione della sovvenzione governativa o della facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili è accordata con lo stesso decreto di concessione della derivazione di acqua necessaria per la costruzione del serbatoio, lago od opera affine.

     Quando sia riconosciuto che non si possa far luogo alla concessione la domanda è respinta con decreto motivato, da emanarsi con le stesse forme richieste per accordare la concessione.

 

     Art. 70.

     La domanda per la determinazione del contributo annuo di migliorìa indicato all'art. 57 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, deve, a cura del richiedente, essere notificata agli interessati i quali potranno presentare le eventuali opposizioni al ministero dei lavori pubblici entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione.

     Il richiedente deve fornire al ministero predetto la prova della eseguita notificazione.

 

     Art. 71.

     Gli elenchi dei bacini imbriferi da sistemarsi con serbatoi e laghi, compilati a norma dell'art. 59 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, devono comprendere i bacini per i quali la sistemazione del corso d'acqua corrispondente abbia tale interesse pubblico da rendere necessario che lo Stato ne promuova direttamente l'esecuzione.

     I detti elenchi con le indicazioni di massima della probabile ubicazione dei serbatoi o laghi e della relativa capacità sono depositati col progetto di massima presso l'ufficio del genio civile della provincia in cui dovranno essere eseguite le opere e sono pubblicati integralmente nella Gazzetta Ufficiale del regno e nei giornali indicati dal ministero dei lavori pubblici insieme con l'avviso che dichiara aperta la gara per la concessione delle opere stesse sulla base del progetto di massima.

     L'avviso deve contenere l'invito di presentare al competente ufficio del genio civile il progetto esecutivo delle opere e di chiedere, oltre alla concessione della derivazione d'acqua, le agevolazioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 48 del regio decreto predetto, e la sovvenzione contemplata dall'art. 51 del decreto medesimo, all'uopo corredando la relativa domanda di tutti i documenti prescritti dagli articoli 9 e 54 del presente regolamento. Deve inoltre indicare l'ufficio ed il periodo di tempo in cui saranno depositati gli elenchi ed il progetto di massima ed il termine utile per partecipare alla gara.

 

     Art. 72.

     Chiusa la gara non sarà tenuto conto di alcuna altra domanda presentata a termini del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

     Sulle domande e sui progetti presentati in termine utile di cui all'articolo precedente sarà compiuta l'istruttoria a sensi del citato regio decreto e del presente regolamento.

 

CAPO IX

VIGILANZA E CONTRAVVENZIONI

 

     Art. 73.

     Gli uffici del genio civile vigilano che siano osservate le disposizioni della legge e quelle del presente regolamento.

     La vigilanza locale incombe in special modo ai funzionari del genio civile, agli ufficiali e guardiani idraulici ed a quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato.

     I detti funzionari ed agenti accertano le contravvenzioni mediante processo verbale, possibilmente alla presenza di due testimoni, o possono anche procedere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione o che avessero servito a commetterla.

     Se l'utente o concessionario è presente, devono interrogarlo sul fatto che costituisce la contravvenzione e chiedergli se abbia da addurre ragioni a sua discolpa.

     L'accertamento delle contravvenzioni è un obbligo per tutti gli agenti giurati della pubblica amministrazione e dei comuni, per i reali carabinieri, per le guardie di finanza e guardie forestali.

 

     Art. 74.

     Il verbale di contravvenzione indica:

     1) il luogo ed il giorno in cui è redatto;

     2) il nome, il cognome, la qualità e residenza di chi lo redige;

     3) il fatto che costituisce la contravvenzione ed il luogo in cui fu commesso; se il fatto è transitorio indica almeno in via presuntiva, il giorno e l'epoca in cui sia seguìto e quello in cui sia cessato, e se è permanente indica la data precisa od approssimativa a cui risalga;

     4) il nome, il cognome, la paternità, la professione ed il domicilio del contravventore e le dichiarazioni che questi avesse fatto;

     5) la specie, la quantità e l'approssimativo valore degli oggetti sequestrati.

     Il verbale è redatto in doppio originale e sottoscritto da chi ha accertato la contravvenzione. E' inoltre firmato dal contravventore e dai testimoni, se vi sono.

     Se il contravventore ed i testimoni non sanno scrivere o ricusano di firmare deve esserne fatta menzione nel verbale medesimo.

     Uno degli originali del verbale è rimesso al contravventore anche perchè gli serva di ricevuta degli oggetti che fossero stati sequestrati e, se ricusa di riceverlo, è pur fatta menzione nel verbale di questa circostanza.

 

     Art. 75.

     Nel caso di sequestro di oggetti, questi, insieme a copia del verbale di accertamento, sono consegnati, entro ventiquattro ore dalla data, al sindaco del comune in cui fu accertata la contravvenzione.

     Una copia del verbale è sempre trasmessa immediatamente all'ufficio del genio civile nella cui circoscrizione fu commessa la contravvenzione.

     Il sindaco può restituire gli oggetti sequestrati al contravventore se questi dia sufficiente sicurtà per il pagamento delle pene pecuniarie, dei danni e delle spese cui possa essere tenuto; in ogni altro caso ne affida la custodia al segretario comunale.

 

     Art. 76.

     Il capo dell'ufficio del genio civile trasmette al prefetto i verbali redatti da lui o dai suoi funzionari ed agenti e quelli consegnati allo stesso ufficio.

     Propone nell'atto della trasmissione, ovvero tosto che abbia ricevuto la copia di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i provvedimenti per la riduzione delle cose al pristino stato, per la prevenzione dei danni e per la rimozione dei pericoli che possano derivare dalle seguìte contravvenzioni, ed aggiunge il calcolo sommario delle spese occorrenti per i provvedimenti proposti.

 

     Art. 77.

     Il prefetto, ricevuto il verbale di contravvenzione dall'ufficio del genio civile con le rispettive osservazioni, provvede in conformità al disposto dell'art. 378, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche.

 

     Art. 78.

     L'intendente di finanza o un funzionario da lui delegato accerta le contravvenzioni al disposto dell'art. 7 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, redigendo verbale che indichi la data, il nome, il cognome, la qualità e la residenza dell'ufficiale che lo redige, e il nome, il cognome, la professione ed il domicilio del contravventore e contenga i dati necessari per specificare la derivazione di cui fu omessa la dichiarazione e l'indicazione del canone annuale dovuto.

     Cura che siano applicate le sanzioni di cui al su citato articolo.

 

     Art. 79.

     Per le contravvenzioni al regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed al presente regolamento, prima che il prefetto o l'intendente di finanza abbia promosso innanzi all'autorità competente l'azione penale o, se questa sia stata promossa, prima che la sentenza sia passata in giudicato, il contravventore con istanza irrevocabile può chiedere che l'applicazione dell'ammenda sia fatta dall'autorità amministrativa.

     Il prefetto o l'intendente può, con suo decreto, accettare la domanda e fissare l'ammontare dell'ammenda, prescrivendo il termine entro il quale debba esserne effettuato il pagamento.

     L'importo delle oblazioni è erogato nei modi stabiliti per le pene pecuniarie.

 

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 80.

     L'utente che abbia chiesto il riconoscimento prima dell'entrata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e non l'abbia ancora ottenuto, deve rinnovare la domanda in conformità delle prescrizioni del presente regolamento.

     Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f, e 10 agosto 1884, n. 2641, e dei decreti luogotenenziali 16 gennaio 1916, n. 27, 25 gennaio 1916, n. 57, 3 settembre 1916, n. 1149, e 20 novembre 1916, n. 1664, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza.

 

     Art. 81.

     Le domande per nuove concessioni di derivazione e utilizzazione di acqua pubblica sulle quali, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, non sia ancora stato dato parere dal consiglio superiore delle acque sull'ammissibilità all'istruttoria o non sia stato emanato alcun provvedimento del ministero, sono sottoposte al procedimento stabilito nei precedenti articoli.

     Qualora su domande per concessioni di derivazione e utilizzazione di acqua pubblica sia, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, intervenuto parere del consiglio superiore delle acque contrario alla loro ammissibilità ad istruttoria, il ministro emetterà il suo decreto in conformità al detto parere.

     Qualora la domanda sia stata dichiarata ammissibile all'istruttoria il ministro ne ordinerà la pubblicazione a termini dell'art. 9 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e l'ulteriore svolgimento della procedura istruttoria seguirà secondo le norme dettate dal citato decreto e dal presente regolamento. In siffatti casi però saranno ritenute concorrenti di diritto le domande tecnicamente incompatibili e che siano presentate non oltre la scadenza del termine stabilito per le opposizioni alla prima domanda pubblicata, purchè corredate dai prescritti documenti.

     Per le domande di nuove concessioni presentate anteriormente al 18 dicembre 1919, data di entrata in vigore del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, il versamento, agli effetti dell'ultima parte dell'art. 9 del citato decreto, sarà effettuato, in occasione della firma del disciplinare, dall'unico richiedente cui si conceda la derivazione o da quello che sia stato prescelto tra vari concorrenti.

 

     Art. 82.

     Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista nell'art. 11 del decreto stesso, si intenderanno di diritto prorogate fino al termine della durata massima stabilita dall'art. 21 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

     Per le piccole derivazioni concesse in base al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione.

 

     Art. 83.

     Alle domande di proroga della concessione, contemplate nell'art. 124 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sono applicabili le disposizioni contenute nei primi due comma dell'art. 44 del presente regolamento.

 

     Art. 84.

     L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'art. 34 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia avrà la seguente durata:

     a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice concessa in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644;

     b) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione, se l'utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente art. 82, comma secondo;

     c) fino a che durerà la nuova concessione anche per effetto di rinnovazioni o proroghe concesse ai sensi degli art. 23, 24 e 144 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, se l'utenza preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.

 

     Art. 85.

     A coloro che abbiano ottenuta la concessione ai sensi del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, possono essere accordate le agevolazioni e sovvenzioni di cui agli articoli 48 e seguenti del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

     Ove alla data di pubblicazione del presente regolamento la concessione della derivazione sia stata già ottenuta oppure sia stata domandata prima della entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni e sovvenzioni debbono essere chieste entro il termine perentorio di mesi sei decorrenti da tale data di pubblicazione.

     Le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente regolamento per ottenere la concessione di agevolazioni o sovvenzioni non contemplate da leggi speciali, devono essere ripresentate entro lo stesso termine di cui al precedente comma, corredandole con i documenti prescritti dal presente regolamento.

 

     Art. 86.

     Le sovvenzioni di cui agli art. 50 e 51 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, potranno sostituire la sovvenzione ed il contributo contemplati all'art. 9 della legge 11 luglio 1913, n. 985. Sulla relativa domanda corredata da un nuovo piano finanziario provvederà, su parere del consiglio superiore delle acque, il ministro dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro.

 

     Art. 87.

     Ove con nuove opere sia accresciuto il volume dell'acqua già invasata per effetto d'una precedente concessione, potranno essere accordate le sovvenzioni di cui agli articoli 50 e 51 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, in relazione al maggior volume di acqua ottenuta.

 

     Art. 88.

     Per le grandi derivazioni d'acqua pubblica concesse a termini della legge 10 agosto 1884, n. 2644, ma non ancora attuate, quando si tratti di agevolare la costruzione di importanti impianti idroelettrici, può essere dichiarata di pubblica utilità l'esecuzione delle opere ai sensi ed effetti dell'art. 25 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

     La relativa domanda corredata del progetto è pubblicata nei modi prescritti dal citato decreto e dal presente regolamento.

     Il decreto reale di dichiarazione di pubblica utilità è promosso dal ministro dei lavori pubblici su conforme parere del consiglio superiore delle acque.

 

     Art. 89.

     Gli attuali componenti del consiglio superiore delle acque, i quali ne possano far parte in base all'art. 44 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, continueranno a restare in carica fino allo spirare del quadriennio della loro nomina.

 

     Art. 90.

     Sono abrogati il regolamento tecnico amministrativo sulle derivazioni, approvato con decreto luogotenenziale 24 gennaio 1917, n. 85, ed i decreti luogotenenziali 17 giugno 1917, 25 ottobre 1917 e 21 giugno 1919 sul servizio idrografico e tutte le disposizioni regolamentari contrarie a quelle contenute nel presente regolamento.


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.

[1] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.

[1] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.

[2] Articolo così modificato dal R.D. 20 settembre 1922, n. 1412.