§ 40.2.17 - L. 6 dicembre 1962, n. 1643.
Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:06/12/1962
Numero:1643


Sommario
Art. 1.      E' istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, [...]
Art. 2.      Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi in essa stabiliti, con uno o più decreti aventi [...]
Art. 3.      Le norme di cui all'art. 2 relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'art. 1 e le norme relative all'organizzazione [...]
Art. 4.      Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
Art. 5.      Per i trasferimenti di cui al quarto comma dell'art. 1 e all'art. 4 l'indennizzo da corrispondere dall'Ente nazionale agli aventi diritto è determinato secondo i seguenti princìpi e criteri [...]
Art. 6.      L'indennizzo determinato a norma dell'articolo 5 sarà corrisposto dall'Ente agli aventi diritto in dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1963.
Art. 7.      Entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, durante il periodo di un anno, prorogabile a non oltre diciotto mesi dalla costituzione [...]
Art. 8.      L'Ente nazionale non è soggetto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ed all'imposta sulle società.
Art. 9. 
Art. 10.      Con decreto del Ministro per il tesoro può essere accordata, determinandone le condizioni e le modalità, la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle [...]
Art. 11.      Alle società assoggettate a trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o statutarie relative allo scioglimento per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, [...]
Art. 12.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i legali rappresentanti delle società o ditte esercenti le imprese soggetti a trasferimento sono responsabili verso l'Ente nazionale della [...]
Art. 13.      Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente nazionale è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale collettiva e individuale; in sede giurisdizionale la [...]
Art. 14.      Sono estese all'Ente nazionale per l'energia elettrica le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni.
Art. 15.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 40.2.17 - L. 6 dicembre 1962, n. 1643.

Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

(G.U. 12 dicembre 1962, n. 316).

 

Art. 1.

     E' istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta salvo quanto stabilito nei nn. 5), 6) e 8) dell'articolo 4.

     L'ente nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e svolge le proprie attività secondo le direttive di un Comitato di Ministri presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per l'agricoltura e foreste [1].

     Ai fini di utilità generale l'Ente nazionale provvederà alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.

     Le imprese che esercitano le attività indicate nel primo comma del presente articolo sono trasferite in proprietà dell'Ente nazionale secondo quanto previsto dal successivo art. 4. Il patrimonio iniziale dell'Ente nazionale è costituito dei beni trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.

     L'Ente nazionale è autorizzato ad emettere obbligazioni entro i limiti e secondo le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

     L'Enel, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può promuovere, in Italia e all'estero, la costituzione di società per azioni o assumervi partecipazioni, qualora esse abbiano per oggetto il compimento di attività riconducibili ai fini propri dell'ente [2].

     Gli atti costitutivi e gli statuti delle società di cui al settimo comma, nonché le eventuali modifiche degli stessi, dovranno prevedere l'esercizio, da parte dell'Enel, delle facoltà di cui all'articolo 2458 del codice civile e, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della vigilanza di cui al secondo comma [3].

     Il Ministro per l'industria e il commercio comunica annualmente al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale formato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della L. 4 marzo 1958, n. 191. Il Comitato di Ministri presenta annualmente al Parlamento una relazione programmatica sull'attività dell'Ente nazionale.

     In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le modalità previste negli artt. 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

     Art. 2.

     Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi in essa stabiliti, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'art. 1, le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale, alle sue funzioni, ai limiti della sua attività, a tutto quanto attiene ai trasferimenti e a quanto altro previsto dalla presente legge.

 

     Art. 3.

     Le norme di cui all'art. 2 relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'art. 1 e le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale e alle sue funzioni dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

     1) i poteri del Comitato di Ministri e quelli del Ministro per l'industria e il commercio dovranno comprendere la determinazione della politica tariffaria e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali formulati dall'Ente e dovranno essere specificati anche al fine di assicurare la piena autonomia dell'Ente medesimo e il soddisfacimento delle richieste pubbliche e private;

     2) gli organi individuali e collegiali di amministrazione dell'Ente nazionale dovranno essere costituiti di persone scelte secondo criteri di competenza e di indipendenza, al fine di assicurarne una composizione esclusivamente tecnica e non rappresentativa. La composizione dell'organo collegiale dovrà essere numericamente ristretta al fine di assicurarne l'efficienza operativa e dovrà essere prevista la preposizione di membri di esso, in relazione alle singole competenze, ai vari compiti dell'organizzazione o alla trattazione di affari specifici;

     3) la durata in carica degli organi di cui al precedente n. 2) dovrà essere a tempo determinato;

     4) l'organo interno di controllo dell'Ente nazionale dovrà essere costituito in modo da assicurare all'esercizio delle sue funzioni assoluta competenza, indipendenza e responsabilità;

     5) la carica di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo saranno incompatibili con la qualità di dipendente dello Stato, di amministrazione o sindacali di imprese di diritto privato;

     6) l'organizzazione dell'Ente nazionale dovrà essere funzionalmente articolata e territorialmente decentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione, al fine di assicurare la maggiore efficienza dell'Ente nazionale nel rispetto della sua unitarietà;

     7) saranno previste periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche ed in particolare delle Regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici;

     8) saranno previsti i casi e le modalità per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente nazionale e per la nomina a tempo determinato di un amministratore straordinario;

     9) sarà previsto che su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica si provvederà, nel rispetto delle norme di cui al n. 5) del presente articolo, alla nomina di un amministratore provvisorio che sarà preposto all'amministrazione dell'Ente nazionale ed avrà tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione fino alla costituzione di questi ultimi;

     10) le funzioni inerenti alla gestione delle imprese trasferite ai sensi del quarto comma dell'art. 1 e le altre funzioni dell'Ente nazionale saranno esercitate con criteri di economicità secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1;

     11) gli atti eseguiti dall'Ente sono disciplinati dalle leggi di diritto privato; saranno previsti controlli amministrativi sull'attività dell'Ente al fine di garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle sue funzioni.

 

     Art. 4.

     Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

     1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti. L'Ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro 180 giorni dalla esecuzione del trasferimento.

Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente;

     2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici;

     3) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;

     4) alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) e 3); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'art. 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.

Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sarà fatta dal Ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti.

Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'art. 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle FF.SS. e dalle imprese in cui l'Amministrazione delle FF.SS. ha partecipazione; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione con riferimento all'incidenza degli oneri attuali;

     5) [4];

     6) non sono soggette a trasferimento:

     a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961;

     b) le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta.

Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono trasferite allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.

[E' consentita alle imprese, con le modalità di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime] [5].

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico- produttiva del collegamento tra le società di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi. Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati. Sono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'art. 1 esercitate dalla società per azioni Terni: nei limiti della quantità di energia elettrica consumata per le attività esercitate dalla società Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attività mediamente nel triennio 1959-1961.

Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello [6];

     7) il limite del 70 per cento non si applica per le centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che siano autorizzate dal Comitato di Ministri;

     8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959- 60 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorché l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno.

Tale limite è elevato a 20 milioni di Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole.

Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di Kwh annui è consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione è concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potrà comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso. Resta fermo che, ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori può essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di Kwh annui [7];

     9) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'art. 1 sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli artt. 22, 23, 24 del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'art. 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

     10) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuali con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi sopra indicati.

I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera b) del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno 1966. Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6) che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sarà dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio;

11) i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto dalla data che sarà indicata nei decreti di cui all'art. 2, comunque non anteriormente al 1° gennaio 1963.

 

     Art. 5.

     Per i trasferimenti di cui al quarto comma dell'art. 1 e all'art. 4 l'indennizzo da corrispondere dall'Ente nazionale agli aventi diritto è determinato secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

     1) per le imprese assoggettate a trasferimento ai sensi del n. 1) dell'art. 4 appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in borsa, l'indennizzo è determinato in misura pari alla media dei valori del capitale delle società quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella borsa di Milano, oppure, se ivi non quotati, nella borsa più vicina alla sede della società emittente, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961. Se nel detto periodo sono avvenute operazioni di aumento di capitale a pagamento o di rimborso di capitale od altre operazioni che possono avere avuto incidenza sul valore come sopra detto del capitale per una parte sola del periodo di tempo considerato, il valore determinato nel modo sopra detto viene rettificato per la parte del periodo precedente alla operazione;

     2) per le imprese assoggettate a trasferimento, diverse da quelle menzionate nel precedente n. 1), che siano tenute alla formazione del bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, l'indennizzo è determinato in misura pari all'importo del capitale netto risultante dai bilanci al 31 dicembre 1960, rettificato in base ai coefficienti dedotti dalle valutazioni di cui al n. 1) del presente articolo;

     3) all'importo risultante secondo i numeri 1) e 2) del presente articolo viene aggiunto, o dallo stesso importo rispettivamente dedotto, l'ammontare delle quote di capitale versato dagli azionisti o da altri partecipanti o ad essi rimborsate nel periodo successivo al 31 dicembre 1961 per le imprese le cui azioni sono quotate in borsa, o al 31 dicembre 1960 per le altre imprese. Per queste ultime saranno anche portati in aumento o rispettivamente in deduzione gli incrementi di riserva o le perdite attinenti agli esercizi successivi al 1960. Saranno parimenti dedotti i valori relativi ai beni separati e restituiti ai sensi dell'art. 4, da determinarsi secondo i criteri di cui al n. 2) del presente articolo;

     4) per le imprese e i beni non contemplati nei numeri precedenti l'indennizzo è determinato in misura pari al valore di stima, con le modalità che saranno stabilite dai decreti di cui all'articolo 2;

     5) contro le liquidazioni effettuate dall'Ente nazionale è ammesso ricorso in sede amministrativa, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, dinanzi ad apposita Commissione da costituirsi con modalità che saranno stabilite con le norme di cui all'art. 2, secondo criteri che ne assicurino la competenza giuridica, economica e tecnica. L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa non è proponibile se non sia stato presentato il ricorso amministrativo di cui al precedente capoverso e deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione della commissione.

Qualora la Commissione non abbia comunicato al ricorrente la propria decisione entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, l'azione giudiziaria può essere proposta anche prima della decisione amministrativa: l'azione giudiziaria non può essere proposta in tal caso oltre il termine di un anno dalla presentazione del ricorso, salvo che, entro il termine medesimo, sia intervenuta la comunicazione della decisione della Commissione, nel qual caso si osservano i termini stabiliti nel comma precedente;

     6) sono escluse dall'indennizzo le imprese di cui al n. 4) dell'art. 4 e l'Ente Siciliano di Elettricità, fatto salvo il diritto della Regione siciliana e degli altri conferenti per i conferimenti al patrimonio disponibile dell'Ente medesimo, e fatto salvo il diritto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le partecipazioni in società e altri enti di diritto privato.

 

     Art. 6.

     L'indennizzo determinato a norma dell'articolo 5 sarà corrisposto dall'Ente agli aventi diritto in dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1963.

     Sulle somme dovute a titolo di indennizzo sarà corrisposto l'interesse del 5,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1963.

     Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sarà effettuato in 20 semestralità eguali con inizio dal 1° gennaio 1964. Gli interessi per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1963 saranno pagati entro sei mesi dalla data dei decreti di trasferimento.

     Le società indicate al n. 1 dell'art. 4 provvederanno alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite per l'esercizio 1962, con divieto di distribuzione di dividendi superiori al 5,50 per cento calcolati sul valore di cui al n. 1) dell'art. 5, salva, nel caso in cui nell'esercizio 1962 abbiano avuto luogo aumenti di capitale a pagamento, la facoltà di distribuire un ulteriore ammontare di utili per la somma che risulta applicando all'importo del nuovo capitale la percentuale del dividendo distribuito nell'esercizio precedente.

     Per le imprese di cui ai nn. 5), 6) e 8) dell'art. 4 che siano successivamente trasferite all'Ente, il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sarà effettuato a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento.

 

     Art. 7.

     Entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, durante il periodo di un anno, prorogabile a non oltre diciotto mesi dalla costituzione dell'Ente nazionale, questo accetterà in sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'Ente stesso, anche azioni delle Società con azioni quotate in borsa, al prezzo corrispondente al valore indicato nel n. 1) dell'art. 5.

     Qualora gli importi sottoscritti eccedano gli importi offerti in sottoscrizione ai sensi del primo comma, i titoli emessi saranno assegnati proporzionalmente alle sottoscrizioni dando precedenza alle sottoscrizioni di importo minore.

     Le azioni acquisite dall'Ente ai sensi dei commi precedenti saranno trasferite alle società emittenti ed il loro valore, calcolato al prezzo di cui al primo comma, sarà dedotto dal debito dell'Ente verso ciascuna società.

     Corrispondentemente si procederà alla rettifica dell'importo delle semestralità di cui al terzo comma dell'art. 6.

     Le società annulleranno le azioni ad esse trasferite e ridurranno i capitali sociali, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per l'importo dei valori nominali delle azioni predette entro novanta giorni dal trasferimento delle medesime.

     La proroga prevista al primo comma sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

     Art. 8.

     L'Ente nazionale non è soggetto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ed all'imposta sulle società.

     In sostituzione delle imposte di cui al precedente comma, l'Ente nazionale corrisponde annualmente al Tesoro dello Stato una imposta unica sull'energia elettrica prodotta nella misura fissa che verrà determinata dal Governo per il periodo fino al 31 dicembre 1964 con decreto avente valore di legge ordinaria da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Nella determinazione dell'aliquota relativa il Governo si atterrà al criterio di assicurare entrate fiscali globali non superiori a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 per le imposte di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle attività trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'art. 1, maggiorate del 10 per cento, e di garantire alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio entrate non inferiori a quelle accertate nello stesso periodo e maggiorate del 10 per cento.

     Col decreto di cui al secondo comma del presente articolo saranno altresì stabilite le modalità per la ripartizione del gettito del tributo fra gli enti che vi hanno diritto.

     La determinazione dell'aliquota da applicarsi per il periodo successivo al 31 dicembre 1964 sarà fatta con legge ordinaria.

 

     Art. 9. [8]

     La differenza fra l'ammontare dell'indennizzo e il valore netto al quale era iscritto in inventario e il bilancio il complesso dei beni e dei rapporti che formano oggetto del trasferimento previsto dagli artt. 1 e 4, non costituisce plusvalenza ai fini degli artt. 100 e 106 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, numero 645, né costituisce reddito ai sensi dell'articolo 148 dello stesso testo unico.

     Gli interessi previsti dall'art. 6 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

     I crediti verso l'Ente nazionale per gli indennizzi sono detratti, per l'ammontare che risulta alla chiusura di ciascun esercizio sociale nella determinazione del patrimonio imponibile ai sensi dell'art. 147 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle società, e gli interessi sui crediti verso l'Ente per gli indennizzi non concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'art. 148 del medesimo testo unico.

     Le cessioni delle semestralità di cui all'art. 6 effettuate ad aziende o istituti di credito ed i finanziamenti in genere concessi da questi ultimi in relazione alle cessioni anzidette sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire 1.000.

     Fino al 31 dicembre 1964 agli atti di fusione ai quali partecipano una o più società assoggettate al trasferimento e i conferimenti fatti dalle società stesse in altre società saranno soggetti all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria ed alla tassa di concessione governativa nelle misure fisse rispettivamente di lire 100.000, 2.000 e 5.000 a condizione:

     a) che il capitale della società risultante dalla fusione non superi il doppio del capitale complessivo delle società assoggettate a trasferimento che hanno partecipato alla operazione. In caso contrario l'eccedenza sarà soggetta ai detti tributi nei modi e nelle misure normali, applicando per la determinazione dell'aliquota dell'imposta di registro l'art. 49 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3269. Ai fini del limite del doppio, non si tiene conto degli aumenti del capitale delle società assoggettate a trasferimento deliberati dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli attuati mediante imputazione delle differenze di cui al primo comma;

     b) che le società non abbiano partecipato ad altre fusioni o i beni conferiti non abbiano formato oggetto di altri conferimenti, agevolati a norma del presente articolo;

     c) che l'operazione sia stata autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio a norma del regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

     Le plusvalenze emergenti dalle operazioni previste nel comma precedente, che siano indicate distintamente nel bilancio della società risultante dalla fusione o della società conferente sono soggette all'imposta di ricchezza mobile e all'imposta sulle società nell'esercizio in cui, dopo l'attuazione delle operazioni stesse, siano imputate a capitale, distribuite, realizzate o portate a copertura di perdite o minusvalenze preesistenti.

     Le agevolazioni previste dai due commi precedenti sono revocate qualora risulti che nei tre esercizi successivi al compimento delle operazioni agevolate l'attività sociale sia stata prevalentemente rivolta alla proprietà, all'acquisto e alla gestione di beni immobili.

     Sono inoltre soggetti all'imposta di registro ed alla tassa di concessione governativa nelle misure fisse sopra indicate gli aumenti di capitale attuati mediante imputazione delle differenze di cui al primo comma e le riduzioni di capitale previste dalla presente legge.

     La restituzione agli aventi diritto dei beni non ritenuti dall'Ente nazionale non costituisce trasferimento assoggettabile ad imposte.

 

     Art. 10.

     Con decreto del Ministro per il tesoro può essere accordata, determinandone le condizioni e le modalità, la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, o per conto del medesimo [9].

     Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dello Stato e degli enti locali.

     Le obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

 

     Art. 11.

     Alle società assoggettate a trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o statutarie relative allo scioglimento per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, qualora entro il 30 giugno 1965 l'assemblea straordinaria dei soci deliberi il cambiamento dell'oggetto [10].

     In tutti i casi di cambiamento dell'oggetto sociale il valore delle azioni o quote possedute dai soci che eserciteranno il diritto di recesso a norma del Codice civile sarà determinato in proporzione dei patrimonio sociale risultante da apposita situazione patrimoniale. Il relativo rimborso sarà effettuato, nella proporzione in cui il credito verso l'Ente a titolo di indennizzo concorre a formare l'attivo lordo della situazione patrimoniale, mediante assegnazione di corrispondenti quote del credito stesso. I soci recedenti non potranno intervenire nelle contestazioni pendenti ai sensi del n. 5) dell'art. 5, dopo la definizione delle quali la società dovrà provvedere alla revisione del valore delle azioni o quote e delle quote di credito assegnate.

     Si applicano nei confronti dei soci recedenti le disposizioni dell'art. 6 eccettuato il quarto comma, e quelle dell'art. 9 riferendo il limite del doppio fissato dal quinto comma lettera a) di tale articolo al valore delle azioni o quote rimborsate ai sensi del comma precedente.

 

     Art. 12.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i legali rappresentanti delle società o ditte esercenti le imprese soggetti a trasferimento sono responsabili verso l'Ente nazionale della conservazione e manutenzione degli impianti nonché della buona gestione delle imprese stesse, ivi compresa l'attuazione dei programmi in corso di ampliamento, di trasformazione e nuova costruzione di opere e di impianti.

     Sono nulli gli atti in qualsiasi forma compiuta dopo il 31 dicembre 1961 dalle imprese soggette a trasferimento che abbiano comunque diminuito la consistenza patrimoniale ed economica o l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse. La nullità può essere fatta valere soltanto dall'Ente nazionale nel termine di un anno dalla data del trasferimento all'Ente nazionale stesso.

     I contratti e gli incarichi di consulenza e quelli di natura professionale in genere, che non siano la prosecuzione di precedenti rapporti di impiego sono risoluti con il trasferimento delle imprese, all'Ente nazionale, salvo che l'Ente stesso non li confermi entro tre mesi dalla data del trasferimento all'Ente nazionale.

     L'Ente nazionale ha il diritto di rivedere i contratti di fornitura, allacciamento e trasporto dell'energia elettrica per usi diversi da quelli per servizi pubblici o per usi diversi da quelli domestici, stipulati dopo il 31 dicembre 1961: tale diritto può essere esercitato entro il termine di un anno dalla data del trasferimento e la mancata accettazione delle nuove o diverse condizioni fissate dall'Ente nazionale importa risoluzione dei contratti, salvo il ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, all'autorità giudiziaria.

     Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non si osservano dove siano applicabili le disposizioni di cui al secondo comma.

     Saranno stabilite le modalità con le quali l'Ente succede alle imprese per le partecipazioni in enti od organismi, che abbiano per oggetto di promuovere la ricerca scientifica pura od applicata.

     Le imprese che esercitano le attività di cui al primo comma dell'art. 1 sono obbligate a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio i dati concernenti l'esercizio delle predette attività, secondo le modalità che saranno determinate, entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.

     Per la mancata o inesatta comunicazione dei dati richiesti nel termine di cui al comma precedente, i legali rappresentanti delle società o ditte esercenti le imprese soggette a trasferimento sono puniti con la sanzione amministrativa da 6.000.000 a 60.000.000 di lire [11].

 

     Art. 13.

     Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente nazionale è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale collettiva e individuale; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

     Il Governo è delegato ad emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma, anche mediante modifica e coordinamento delle norme vigenti al fine di unificare i sistemi in atto, e secondo i princìpi ed i criteri direttivi di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 31 marzo 1956, n. 293 nonché secondo quelli cui si informa attualmente l'erogazione dell'assistenza e fatti salvi i diritti acquisiti.

     Il personale dipendente dalle imprese da trasferire ed in servizio alla data del 1° gennaio 1962 è mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico ed economico, anche individuale, in atto a quella data, compatibilmente con le disposizioni del primo comma e salvo le modifiche a tale trattamento apportate da contratti collettivi che siano stati stipulati entro il 26 giugno 1962.

     Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano ai dipendenti che sono addetti esclusivamente all'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'art. 1.

 

     Art. 14.

     Sono estese all'Ente nazionale per l'energia elettrica le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni.

 

     Art. 15.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


[1] Il Comitato di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 1 del D.P.R. 14 giugno 1967, n. 554.

[2] Comma sostituito dall'art. unico della L. 18 dicembre 1973, n. 856.

[3] L'originario 7° comma è stato così sostituito dagli attuali commi 7° e 8° per effetto dell'art. 34 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[4] Numero abrogato dall'art. 21 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[5] Capoverso abrogato, limitatamente alla materia procedimentale, dall'art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53.

[6] Numero così modificato dall'art. 20 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[7] Numero così modificato dall'art. 18 della L. 29 maggio 1982, n. 308.

[8] I termini previsti dal presente art. sono stati prorogati al 31 dicembre 1965 dall'art. 8 della L. 27 giugno 1964, n. 452.

[9] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 7 maggio 1973, n. 253.

[10] Il termine di cui al presente comma è stato così prorogato dall'art. 8 della L. 27 giugno 1964, n. 452.

[11] Comma così modificato dagli artt. 32 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.