§ 40.2.23 - L. 27 giugno 1964, n. 452.
Rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:27/06/1964
Numero:452


Sommario
Art. 1.      I termini previsti per l'emanazione da parte del Governo dei decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla completa attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche con la [...]
Art. 2.      L'Ente nazionale per l'energia elettrica, nel quadro dei compiti ad esso riservati dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, osservando le direttive del Comitato dei ministri provvede al [...]
Art. 3.      Sono soggette a trasferimento all'Enel anche le imprese che alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, avevano in corso la costruzione di impianti tecnicamente idonei [...]
Art. 4.      Per il consorzio o la consociazione di imprese autoproduttrici di cui all'art. 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è richiesto un principio di prova scritta risultante dai libri [...]
Art. 5.      L'esonero dal trasferimento previsto dall'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non è concesso alle imprese produttrici che hanno distribuito energia acquistata da terzi, salvo che [...]
Art. 6.      L'indennizzo previsto dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è dovuto per le imprese elettriche esercitate dai consorzi di bonifica e trasferite all'Ente nazionale per l'energia [...]
Art. 7.      La fornitura di energia elettrica da effettuarsi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 4, n. 4, della legge 6 dicembre [...]
Art. 8.      I termini stabiliti dall'art. 11 e dall'art. 9 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per il cambiamento dell'oggetto delle società assoggettate a trasferimento e per gli atti di fusione e [...]
Art. 9.      La deliberazione di cambiamento dell'oggetto delle società assoggettate a trasferimento è soggetta alla tassa di concessione governativa nella misura fissa di lire 5.000.
Art. 10.      I crediti a titolo di indennizzo verso l'Ente nazionale per l'energia elettrica concorrono a formare l'aliquota indicata alla lettera c) dell'art. 154, comma primo, del testo unico delle leggi [...]


§ 40.2.23 - L. 27 giugno 1964, n. 452. [1]

Rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

(G.U. 3 luglio 1964, n. 161).

 

Art. 1.

     I termini previsti per l'emanazione da parte del Governo dei decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla completa attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche con la necessaria integrazione dei decreti presidenziali già emanati, sono fissati in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i principi direttivi contenuti nella legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Tale termine è ridotto a due mesi per la determinazione dell'aliquota di imposta unica sull'energia elettrica prodotta.

     Nella determinazione dell'aliquota il Governo si atterrà al criterio di assicurare al Tesoro dello Stato, alle Regioni, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio un gettito corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle imposte di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per il periodo di imposta 1961, limitatamente alle attività trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della citata legge n. 1643, con la maggiorazione del 10 per cento.

 

     Art. 2.

     L'Ente nazionale per l'energia elettrica, nel quadro dei compiti ad esso riservati dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, osservando le direttive del Comitato dei ministri provvede al coordinamento delle attività elettriche esercitate da enti e imprese diversi dall'Enel.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme relative all'esercizio della attività di cui al comma precedente nel termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

     1) dovrà essere attribuito all'Enel il potere di disporre, in via normale, la più razionale ed economica utilizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica.

     Sarà inoltre attribuita all'Enel la facoltà di richiedere, per esigenze eccezionali, l'utilizzazione massima degli impianti stessi. In tale ultima ipotesi l'energia prodotta oltre il limite dello sfruttamento normale degli impianti non è calcolata ai fini dell'applicazione dei numeri 6 e 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

     2) l'energia eccedente il fabbisogno prodotta dagli Enti ed imprese di cui al primo comma del presente articolo può essere ritirata solo dall'Ente nazionale secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso. In caso di mancato accordo nella determinazione del prezzo della fornitura fra l'Enel e gli interessati, il prezzo è determinato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, nei limiti delle tariffe stabilite dal Comitato dei ministri dell'Enel.

     Le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ai sensi del secondo comma, n. 2), del presente articolo in attuazione delle direttive del Comitato dei ministri, sono soggette all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio.

 

     Art. 3.

     Sono soggette a trasferimento all'Enel anche le imprese che alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, avevano in corso la costruzione di impianti tecnicamente idonei alla produzione, al trasporto, alla trasformazione, alla distribuzione e alla vendita dell'energia prodotta.

     Il giudizio di idoneità tecnica è espresso da una Commissione di esperti nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio.

     Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, avevano in corso la costruzione di impianti ad uso promiscuo, la cui utilizzazione ai fini idroelettrici non sia riconosciuta idonea dalla Commissione prevista dal precedente comma, decadono dalla concessione idroelettrica.

 

     Art. 4.

     Per il consorzio o la consociazione di imprese autoproduttrici di cui all'art. 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è richiesto un principio di prova scritta risultante dai libri legalmente tenuti dalle imprese consorziate o consociate ovvero da altre scritture aventi data certa anteriore al 1° gennaio 1962 e che il collegamento fra le società consorziate e consociate risponda ad esigenze di natura economico- produttiva, semprechè l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta sia effettuata da ciascuna impresa in base al rapporto associativo e non soltanto ad un contratto di fornitura.

 

     Art. 5.

     L'esonero dal trasferimento previsto dall'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non è concesso alle imprese produttrici che hanno distribuito energia acquistata da terzi, salvo che l'acquisto sia dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti, e a meno che non si tratti di enti cooperativi a carattere mutualistico.

 

     Art. 6.

     L'indennizzo previsto dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è dovuto per le imprese elettriche esercitate dai consorzi di bonifica e trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica.

     Dall'importo dell'indennizzo vengono detratti i contributi eventualmente corrisposti dallo Stato e da enti pubblici per la realizzazione degli impianti elettrici.

 

     Art. 7.

     La fornitura di energia elettrica da effettuarsi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 4, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non è soggetta all'imposta generale sull'entrata.

 

     Art. 8.

     I termini stabiliti dall'art. 11 e dall'art. 9 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per il cambiamento dell'oggetto delle società assoggettate a trasferimento e per gli atti di fusione e conferimento sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 1965 e al 31 dicembre 1965.

     Le deliberazioni dell'assemblea riguardanti il cambiamento dell'oggetto, della denominazione e della sede della società e gli altri atti di cui al precedente comma possono essere prese in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti.

     Il rimborso delle azioni o quote dei soci che eserciteranno il diritto di recesso sarà effettuato mediante assegnazione di quote proporzionali del credito della società a titolo di indennizzo anche per la parte dell'attivo lordo della situazione patrimoniale costituita da partecipazioni in altre società assoggettate al trasferimento, valutate a norma dell'ultima parte dell'art. 5, n. 3, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Il rimborso stesso, nella parte da corrispondere per contanti, dovrà essere effettuato nel termine di 2 anni dalla dichiarazione di recesso.

     Per la riduzione del capitale sociale corrispondente all'importo dei valori nominali delle azioni o quote dei soci recedenti si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma quinto, e dell'art. 9, comma ottavo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

 

     Art. 9.

     La deliberazione di cambiamento dell'oggetto delle società assoggettate a trasferimento è soggetta alla tassa di concessione governativa nella misura fissa di lire 5.000.

     Nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dal precedente art. 8, l'assegnazione di quote del credito a titolo di indennizzo ai soci delle società assoggettate a trasferimento è soggetta all'imposta di registro di cui all'art. 4 della tariffa allegato A della legge del registro nella misura di lire 1.000.

     I beni delle imprese assoggettate a trasferimento separati e restituiti ai sensi dell'art. 4, n. 1, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono essere iscritti in bilancio al valore determinato a norma dell'ultima parte dell'art. 5, n. 3, della stessa legge, senza che possa farsi luogo alla tassazione dell'eventuale plusvalenza iscritta in bilancio rispetto al valore netto al quale i beni stessi erano iscritti in bilancio. L'iscrizione in bilancio del valore determinato a norma dell'ultima parte dell'art. 5, n. 3, sopracitato, non ha rilevanza a tutti gli altri effetti tributari.

 

     Art. 10.

     I crediti a titolo di indennizzo verso l'Ente nazionale per l'energia elettrica concorrono a formare l'aliquota indicata alla lettera c) dell'art. 154, comma primo, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nei confronti delle società finanziarie iscritte nell'albo alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.