§ 40.2.51 - D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53.
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:11/02/1998
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento.
Art. 2.  Domanda di autorizzazione.
Art. 3.  Fase istruttoria.
Art. 4.  Provvedimento di autorizzazione.
Art. 5.  Titolarità degli impianti e uso dell'energia prodotta.
Art. 6.  Abrogazione di norme.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 40.2.51 - D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53. [1]

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 23 marzo 1998, n. 68).

 

Art. 1. Oggetto del regolamento.

     1. Il presente regolamento, fatta salva la disciplina conseguente all'emanazione dei decreti legislativi predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina i seguenti procedimenti:

     a) autorizzazione alla produzione di energia elettrica da parte di imprese attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti per uso proprio o per la cessione al concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché, nel caso di imprese costituite in forma societaria, anche per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime;

     b) autorizzazione alla produzione di energia elettrica per usi diversi da quelli di cui alla lettera a), mediante costruzione di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti, da parte delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e delle imprese elettriche degli enti locali di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

     c) autorizzazione all'istallazione ed all'esercizio di gruppi elettrogeni, ad eccezione di quelli indicati al comma 3;

     d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per gli impianti di cui al presente comma.

     2. Le procedure previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applicano anche agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, nonché a tutti gli altri impianti di energia elettrica nei limiti in cui detti impianti presentano emissioni soggette a tale autorizzazione.

     3. Fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, resta fermo che:

     a) non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, lettera c), l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo con potenza nominale non superiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL e potenza termica non superiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio, nonché di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e che non comportano emissioni in atmosfera;

     b) l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, se determinanti inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, nonché di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 2;

     c) all'installazione ed all'esercizio dei gruppi elettrogeni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali, può procedersi previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio ed al concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

     4. Per il concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, anche ai fini dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applica la procedura di cui all'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988.

 

     Art. 2. Domanda di autorizzazione.

     1. La domanda di autorizzazione è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne trasmette copia al concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché per conoscenza all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

     2. Alla domanda è allegato il progetto dell'impianto, corredato da una relazione nella quale sono comunque indicati: il ciclo produttivo, l'indicazione del presumibile termine per la messa a regime dell'impianto, l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta, le esigenze per le quali si vuol procedere alla realizzazione dell'impianto, nonché le caratteristiche di collegamento al sistema elettrico nazionale.

     3. Nel caso di gruppi elettrogeni la domanda per l'installazione e l'esercizio riporta le esigenze per le quali si vuol procedere alla installazione ed i dati circa il combustibile utilizzato, le caratteristiche del motore primo e la potenza elettrica espressa in kw.

     4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la richiesta di autorizzazione è integrata con indicazione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico e corredata da una perizia giurata che attesti la qualità e la quantità delle emissioni inquinanti in atmosfera, la medesima è contestualmente inviata in copia anche ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, nonché alla regione competente per territorio che ne informa i comuni interessati.

 

     Art. 3. Fase istruttoria.

     1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda di cui all'articolo 2, il concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, invia le proprie motivate osservazioni indicando le condizioni cui, a suo avviso, le autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, al fine del coordinamento delle attività elettriche. Trascorso inutilmente detto termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede comunque agli ulteriori adempimenti.

     2. Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 2 i Ministeri dell'ambiente e della sanità, nonché le regioni e i comuni interessati, devono esprimere il parere di competenza entro novanta giorni. Il predetto termine è sospeso, in caso di richiesta di informazioni o documentazione aggiuntiva. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato convoca immediatamente apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, da tenersi entro trenta giorni. Alla conferenza dei servizi partecipano i Ministeri competenti, le regioni e i comuni territorialmente competenti e i rappresentanti dell'impresa su loro richiesta. Ove l'impianto sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale, il Ministero dell'ambiente o la regione danno immediata comunicazione al Ministero procedente dell'avvio e della conclusione della procedura, unitamente alle relative determinazioni, ai fini della trasmissione del parere o eventuale convocazione della conferenza dei servizi.

     3. Le determinazioni della Conferenza circa la domanda di autorizzazione presentata, le prescrizioni e le altre modalità esecutive da imporre al soggetto richiedente devono essere assunte all'unanimità tra i rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali, e dei comuni interessati. Nel caso in cui non venga raggiunta la prescritta unanimità, si procede ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

     Art. 4. Provvedimento di autorizzazione.

     1. Entro sessanta giorni dal ricevimento dei pareri o dalle determinazioni assunte nella conferenza dei servizi secondo la disciplina di cui all'articolo 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, il provvedimento con cui rilascia o nega l'autorizzazione.

     2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento provvede alla modifica dei regolamenti di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.

 

     Art. 5. Titolarità degli impianti e uso dell'energia prodotta.

     1. Ai fini delle modifiche dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, che riguardano solo la titolarità dell'impianto stesso o l'uso dell'energia elettrica prodotta, non si applicano le procedure di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 2 e 3.

 

     Art. 6. Abrogazione di norme.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, limitatamente alla materia procedimentale dallo stesso disciplinata:

     a) l'articolo 211, comma 2, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

     b) gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

     c) l'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, così come sostituito dall'articolo 20, comma 5, secondo capoverso, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

     d) il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, così come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n 9.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 


[1] Per la sospensione di efficacia del presente decreto, vedi l'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7.