§ 68.5.4 - R.D. 4 maggio 1936, n. 1388.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.5 proprietà e diritti reali
Data:04/05/1936
Numero:1388


Sommario
Art. unico.      È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù [...]
Art. 1.  Proposta di studi per imposizioni o modificazioni od abolizioni di servitù militari
Art. 2.  Ordini di studio per imposizioni o modificazioni od abolizioni di servitù militari
Art. 3.  Progetti per imposizioni o modificazioni di servitù militari e procedura per le abolizioni
Art. 4.  Progetti di massima per imposizioni di servitù militari
Art. 5.  Commissione tecnica consultiva generale
Art. 6.  Commissione tecnica consultiva speciale per gli aeroporti e campi di fortuna
Art. 7.  Compiti e funzionamento delle Commissioni tecniche consultive
Art. 8.  Esame dei progetti di massima presso le Commissioni consultive
Art. 9.  Progetti definitivi per imposizioni o modificazioni di servitù
Art. 10.  Corso del progetto definitivo e suo esame
Art. 11.  Decreto di imposizione o di modificazione o di abolizione delle servitù
Art. 12.  Pubblicazione e notificazione del decreto che impone, modifica od abolisce la servitù. - Reclami e decisioni
Art. 13.  Collocamento dei segnali sul terreno
Art. 14.  Modificazione allo stato delle proprietà fondiarie
Art. 15.  Indennità dovute per le modificazioni allo stato delle proprietà fondiarie
Art. 16.  Trascrizione delle servitù nella Conservatoria delle ipoteche
Art. 17.  Revisione dell'estimo dei terreni gravati di servitù
Art. 18.  Testimoniali di stato di speciali fabbricati o manufatti esistenti in zona di servitù
Art. 19.  Concessione di deroghe ai vincoli fatti dal decreto di imposizione delle servitù militari
Art. 20.  Atti in forma pubblica amministrativa per concessioni di deroghe
Art. 21.  Rubrica delle concessioni di deroghe
Art. 22.  Rubrica delle concessioni di deroghe
Art. 23.  Deroghe riguardanti immobili statali od interessanti pubblici servizi
Art. 24.  Vigilanza sulle zone per assicurare l'osservanza della legge. - Avvertimenti in via amministrativa ai contravventori.
Art. 25.  Accertamento delle contravvenzioni
Art. 26.  Verbale di contravvenzione
Art. 27.  Corso del verbale. - Ordini e provvedimenti di ripristini
Art. 28.  Ripristini eseguiti d'ufficio a carico dei contravventori
Art. 29.  Imposizioni di servitù nei casi d'urgenza


§ 68.5.4 - R.D. 4 maggio 1936, n. 1388.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari

(G.U. 24 luglio 1936, n. 170)

 

     Art. unico.

     È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari.

 

 

Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari

 

          Art. 1. Proposta di studi per imposizioni o modificazioni od abolizioni di servitù militari

     Quando occorra imporre servitù militari, per proteggere taluno degli immobili contemplati dall'art. 1 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, anche se ancora in corso di studio o di costruzione; quando occorra modificare le servitù già imposte o per mutate esigenze militari o per le disposizioni dell'articolo 6 della legge, e quando occorra abolire integralmente le servitù imposte, le autorità militari locali che ritengano di proporre gli studi relativi si debbono rivolgere per via gerarchica al Ministero da cui dipendono motivando la proposta.

     Le autorità gerarchiche, qualora ritengano la proposta degna di considerazione, vi danno corso corredandola del proprio parere.

 

          Art. 2. Ordini di studio per imposizioni o modificazioni od abolizioni di servitù militari

     Spetta sempre al Ministero competente, o di propria iniziativa od in accoglimento delle proposte di cui all'art. 1, impartire l'ordine di studio agli uffici tecnici militari dandone comunicazione alla Prefettura ed alle autorità locali eventualmente interessate.

 

          Art. 3. Progetti per imposizioni o modificazioni di servitù militari e procedura per le abolizioni

     I progetti di imposizione o di modificazione di servitù militare debbono, di regola essere affidati ad ufficiali degli uffici tecnici militari. Possono anche essere affidati ad altri funzionari, previa autorizzazione (che potrà avere anche carattere continuativo) del Ministero militare competente.

     Lo studio del progetto deve essere condotto secondo le norme generali stabilite dal presente regolamento e secondo le norme tecniche date dal Ministro su proposta della Commissione consultiva di cui agli articoli 5 e 6.

     Le norme tecniche, di carattere riservato, stabiliscono, in relazione al tipo di opera, quali sono le esigenze militari per il cui soddisfacimento occorra imporre delle servitù e con quali criteri si debba determinare il minimo dei gravami necessari da imporre alle proprietà, per assicurare il rispetto delle cennate esigenze da contemperarsi, possibilmente, con quelle di altri pubblici interessi. Stabiliscono pure quali siano le autorità militari locali che debbano eventualmente intervenire per dare direttive alla studio, e fissano le modalità dell'intervento.

     Le disposizioni contenute negli articoli seguenti riguardano la imposizione di nuove servitù. Qualora si tratti invece di abolizione integrale di servitù già imposte, lo studio si compendia in una semplice relazione; e se si tratti infine di modificazioni, l'ufficio tecnico esamina anzitutto se, in relazione alla loro natura ed entità, convenga abolire integralmente la precedente imposizione e sostituirla con una nuova imposizione, o se invece convenga provocare un decreto di semplici modificazioni. Gli studi sono eseguiti in relazione alla via scelta fra le due sopra accennate, ed i documenti di progetto debbono contenere gli elementi necessari a seconda dei casi e sono redatti seguendo, di massima, le norme date dagli articoli seguenti per le nuove imposizioni.

 

          Art. 4. Progetti di massima per imposizioni di servitù militari

     Pervenuto l'ordine di studio l'ufficio tecnico militare, effettuati i necessari sopralluogo con l'eventuale concorso di altre autorità militari cointeressate, allestisce, in un primo tempo, il progetto di massima attenendosi alle norme tecniche ed alle direttive accennate nell'articolo precedente. Il progetto è costituito da:

     a) un disegno su carta topografica alla scala di 1 : 25.000 (od, occorrendo, a quella di 1 : 10.000) sul quale sia indicata con segni vermigli la posizione (e, possibilmente, la forma) dell'area sulla quale insiste l'opera da proteggere, ed i perimetri delle zone (o dell'unica zona) che debbono essere sottoposte a vincoli;

     b) altri disegni sussidiari (profili verticali del terreno, ecc.), atti a chiarire la necessità dei vincoli di cui alla successiva lettera c);

     c) per ognuna delle proposte, l'elenco dei vincoli che - nel novero di quelli consentiti dalla legge - si propongono;

     d) una relazione esplicativa accennante all'ordine di studio, alle autorità militari che eventualmente vi parteciparono, ai sopralluoghi avvenuti, alle ragioni che, in relazione alla natura dell'opera da proteggere, consigliano il numero, l'ampiezza e la forma delle zone proposte, e giustificano i vincoli di cui alla lettera c). L'imposizione delle servitù deve, di regola, mirare alla sola protezione dell'opera, ossia a garantire che lo scopo dell'opera sia raggiunto senza che si vengano a frapporre degli impedimenti. Se avvenga che con l'imposizione si raggiungano anche altri scopi riguardanti la tutela della pubblica incolumità, o se avvenga che sia consigliabile raggiungere anche questi ultimi scopi nell'interesse dell'Amministrazione militare (es. i poligoni di tiro) si farà motivato cenno di tale circostanza. Nella relazione si accennerà pure alla spesa che, con qualche approssimazione, si può prevedere necessaria per modificare - se ciò occorra - lo stato delle cose all'atto della imposizione, nel senso previsto dall'art. 3 della legge.

     Il progetto di massima è trasmesso al Ministero militare competente pel tramite delle autorità gerarchiche, le quali esprimono in merito il loro parere.

     Il Ministero militare competente, sentito il parere dello Stato Maggiore, sottopone il progetto di massima all'esame della Commissione tecnica prevista dall'art. 4 della legge.

 

          Art. 5. Commissione tecnica consultiva generale

     Salvo il disposto dell'articolo seguente, la Commissione tecnica consultiva generale, prevista dall'art. 4 della legge, ha sede presso il Ministero della guerra ed è composta di 14 membri effettivi e 14 supplenti oltre il presidente, il segretario ed i loro supplenti. È presieduta da un ufficiale generale dell'arma del genio designato dal Ministro per la guerra, il quale designa anche un supplente per i casi di impedimento del presidente.

     I membri della Commissione sono così designati:

     a) ciascuno dei tre Ministri militari designa quattro membri, tre dei quali in rappresentanza dei servizi tecnici ed uno in rappresentanza dei servizi amministrativi;

     b) il Ministro per l'interno designa due membri.

     Per ogni membro effettivo i suddetti Ministri designano anche un supplente, incaricato di costituire l'effettivo nei casi di impedimento.

     La nomina e la sostituzione del presidente e dei membri effettivi e supplenti è fatta sulla base delle designazioni dei Ministri suddetti e mediante decreto del Ministro per la guerra.

     La nomina del segretario e del suo supplente è fatta dal Ministro per la guerra.

     Quando le imposizioni o modificazioni di servitù militari interessino, comunque, la sfera di attività di altre Amministrazioni statali, il presidente aggregherà alla Commissione un rappresentante dell'Amministrazione interessata, con voto deliberativo. Qualora le dette imposizioni o modificazioni interessino zone di demanio pubblico, sarà aggregato alla Commissione anche un rappresentante dell'Amministrazione del demanio, sempre con voto deliberativo.

 

          Art. 6. Commissione tecnica consultiva speciale per gli aeroporti e campi di fortuna

     Le attribuzioni della Commissione di cui all'art. 5, per quanto concerne l'imposizione, modificazione o abolizione delle servitù a garanzia degli aeroporti e campi di fortuna sono deferite ad una speciale

     Commissione tecnica consultiva nominata dal Ministro per l'aeronautica e così composta:

     1° il Sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, presidente;

     2° il capo dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, membro;

     3° il capo dell'Ispettorato scuole, membro;

     4° il capo della Divisione servizi dell'Ufficio di Stato Maggiore, membro;

     5° il capo dell'Ufficio centrale del demanio, membro;

     6° il capo della Divisione demanio dell'Ufficio centrale del demanio, membro;

     7° il capo della Divisione amministrativa dell'Ufficio centrale demanio, membro.

     Avrà funzioni di segretario un ufficiale o funzionario dell'Ufficio centrale demanio.

     Sarà nominato un presidente supplente nella persona del capo reparto ordinamento e mobilitazione dell'Ufficio di Stato Maggiore e tanti membri supplenti quanti sono gli effettivi nella persona di un ufficiale o funzionario rispettivamente appartenente agli uffici di cui i membri effettivi sono a capo.

     Sarà pure nominato un segretario supplente.

     Quando le imposizioni o modificazioni di servitù militari interessino, comunque, la sfera di attività di altre Amministrazioni statali, il presidente aggregherà alla Commissione un rappresentante dell'Amministrazione interessata, con voto deliberativo. Qualora le dette imposizioni o modificazioni interessino zone di demanio pubblico, sarà aggregato alla Commissione anche un rappresentante dell'Amministrazione del demanio, sempre con voto deliberativo.

     La Commissione di cui sopra sostituisce inoltre in tutte le sue competenze quella nominata con decreto del Ministro per l'aeronautica 1° marzo 1928, n. 160, in base agli articoli 1 e 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1030.

 

          Art. 7. Compiti e funzionamento delle Commissioni tecniche consultive

     La Commissione tecnica consultiva di cui ai precedenti articoli 5 e 6 ha i seguenti compiti:

     a) presentare le proposte per la formazione e la tenuta a giorno delle norme di carattere generale accennate al terzo comma dell'art. 3. Le proposte relative agli aeroporti ed ai campi di fortuna sono presentate al Ministero dell'aeronautica; le altre sono presentate al Ministero della guerra per l'emanazione delle norme d'accordo con i Ministri cointeressati.

     Nella prima applicazione della legge, in attesa della emanazione delle norme tecniche, le direttive di carattere generale saranno proposte dalla Commissione, al Ministero interessato, per le istruzioni del caso ai singoli uffici tecnici in determinati studi loro affidati;

     b) esaminare i progetti di massima che le vengono presentati dai Ministeri interessati, esprimendo il proprio parere contenente le direttive di carattere particolare, necessarie per la redazione del progetto definitivo, e, se richiesta, di esaminare, esprimendo il proprio parere, anche i progetti definitivi ed i reclami di cui al successivo art. 12.

     La Commissione è convocata dal presidente. Si raduna presso il Ministero della guerra quella di cui all'art. 5 e presso il Ministero dell'aeronautica quella di cui all'art. 6.

     È in facoltà del presidente di dispensare dall'adunanza taluno dei commissari militari se la materia da trattare non esiga la sua presenza.

     È pure in facoltà del presidente, per il compimento di studi preparatori, l'indire riunioni particolari di taluni membri della Commissione sul risultato degli studi.

     La Commissione redige verbale delle sue sedute nel quale sono fatte anche risultare le vedute eventualmente discordi dei commissari, ma il parere che pronuncia su ciascun progetto o reclamo deve essere unico e desunto dai giudizi di maggioranza ottenuti per ciascuna questione controversa. Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     Le deliberazioni sono valide anche se alle sedute non partecipano taluni commissari non direttamente interessati alle discussioni.

     I verbali ed i pareri, cronologicamente raccolti e rubricati, sono conservati negli archivi del Ministero presso il quale la Commissione si raduna.

 

          Art. 8. Esame dei progetti di massima presso le Commissioni consultive

     La Commissione consultiva, nell'esaminare i progetti di massima, esprime parere tanto sulla convenienza della imposizione quanto sulle modalità dell'imposizione stessa e, nel parere, formula le speciali direttive che ritiene necessarie perché l'Ufficio tecnico militare possa con sicurezza procedere all'elaborazione del progetto definitivo.

     Copia del parere, firmata per autenticazione dal presidente, è dalla Commissione comunicata al Ministero restituendo il progetto od il reclamo.

 

          Art. 9. Progetti definitivi per imposizioni o modificazioni di servitù

     Il progetto definitivo è così costituito:

     a) un piano d'insieme su carta topografica alla scala di 1:10.000 sul quale siano segnati: il preciso orientamento, le linee naturali principali, il perimetro dell'opera da proteggere e il perimetro della zona o delle zone che si debbono sottoporre a servitù. Le zone sono numerate con numeri romani, colorando con la stessa tinta quelle su cui si propongono gli stessi vincoli;

     b) la riproduzione di uno o più fogli delle mappe catastali sui quali:

     - siano riportati con linee rosse i perimetri delle zone segnati sui piani d'insieme, evitando - se così occorra per ragioni di riservatezza - di far apparire nella mappa il perimetro del sedime dell'opera, il quale sedime sarà, in tal caso, tinteggiato come area sottoposta a servitù;

     - siano tinteggiate le aree sottoposte a servitù adottando le stesse tinte adottate nel piano d'insieme e designando le zone con gli stessi numeri romani ivi segnati;

     - siano tratteggiate in nero le aree in corrispondenza delle quali sono progettate modificazioni allo stato delle cose, nel senso previsto dall'art. 3 della legge;

     - siano numerate con numeri arabi le aree tratteggiate in nero, adottando una sola numerazione per ciascheduna tinta.

     Se per la regione interessata non esistano mappe del catasto nazionale, i documenti di cui alla presente lettera debbono essere sostituiti da tipi planimetrici ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge.

     I tipi planimetrici possono essere ricavati mediante l'aggiornamento di eventuali mappe locali servibili, e qualora ciò non sia possibile, mediante levate topografiche dirette da condursi previe intese, ove occorrano, con la competente Intendenza di finanza.

     Le linee segnate nei tipi planimetrici possono anche limitarsi allo stretto necessario per dare l'esatta nozione delle zone vincolate e delle aree corrispondenti alle modificazioni da apportarsi allo stato delle cose; rappresentando cioè le linee riferentisi a strade, canali, costruzioni, ecc. ed i contorni delle proprietà più prossime ai perimetri delle zone e delle dette aree, in modo che questi perimetri abbiano evidente riferimento alle suddette linee e contorni.

     I perimetri delle zone dovranno possibilmente coincidere con linee naturali (strade, canali, displuvi o compluvi montani, ecc.) o con linee divisorie di proprietà, e qualora occorrano linee diverse, saranno indicati sulle mappe o sui tipi i punti dove dovranno collocarsi i pali indicativi;

     c) un elenco delle servitù che si propongono, suddiviso in tante sezioni quante sono le tinte adottate per distinguere le zone e con richiamo alle tinte stesse;

     d) un preventivo delle spese occorrenti per le modificazioni accennate al terzo alinea della lettera b) del presente articolo. Questo preventivo deve essere suddiviso in tante sezioni quante sono quelle indicate alla lettera c) del presente articolo e le sezioni in tante parti quante sono le aree tratteggiate in nero. Le parti devono essere ordinate secondo la numerazione araba indicata al quarto alinea della citata lettera b) facendo richiamo ad eventuali disegni sussidiari in scala conveniente da allegarsi al preventivo per dare esatta nozione dei lavori di modificazione.

     Il preventivo deve essere seguito alla indicazione del tempo che si presume necessario per portare a compimento le modificazioni e ciò agli effetti dell'art. 13 della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

     Se le modificazioni si riferiscono a stabili che siano amministrati da enti statali o vengano ad interessare servizi pubblici, si farà cenno delle eventuali difficoltà che occorra superare e delle soluzioni che appaiano migliori;

     e) una perizia di stima delle indennità da corrispondersi ai proprietari, ai sensi dell'art. 3 della legge, in dipendenza delle opere di modificazione. Questa perizia deve essere suddivisa in sezioni ed in parti in modo analogo a quello indicato alla lettera b) del presente articolo;

     f) nel solo caso in cui manchino le mappe del catasto nazionale, è allegato ad integrazione dei documenti di cui alla lettera b) del presente articolo, un elenco delle proprietà comprese nelle zone.

     Questo elenco, suddiviso in sezioni nel modo indicato alla lettera c) del presente articolo, viene redatto di concerto con l'Intendenza di finanza e contiene i dati, ricavabili dai registri censuari, indicati nel modello 1;

     g) una relazione a corredo del progetto dalla quale risulti:

     1° un riassunto di quanto conteneva la relazione corredante il progetto di massima, citando quest'ultima;

     2° un cenno delle direttive contenute nel parere della Commissione tecnica per la redazione del progetto definitivo;

     3° l'illustrazione dei processi seguiti per tradurre nel progetto le direttive ricevute, delle difficoltà incontrate e delle soluzioni adottate per superarle;

     4° l'indicazione delle spese preventivate ai sensi delle suestese lettere d) ed e) e di quelle altre che eventualmente si prevedano necessarie per l'imposizione;

     5° tutte le altre notizie che non possono risultare dai documenti di progetto e che appaiano utili per rendere ragione del progetto stesso, tenendo anche presente quanto è detto all'ultimo comma del presente articolo.

     I documenti di cui alle lettere b), c), f) sono presenti in quadruplice esemplare per gli effetti di cui al successivo art. 11. Se i comuni interessati dall'imposizione sono più di uno, oltre ai tre esemplari ne occorrono tanti altri quanti sono i comuni in più. Se trattisi di documenti voluminosi si producono tutti in unico esemplare, rimandando il ricavo degli altri esemplari a quando il progetto sia stato approvato. Di ciò si fa cenno nella relazione di cui alla lettera g).

     Nei casi di urgenza, è in facoltà del Ministero di rimandare ad un secondo tempo l'elaborazione dei documenti di cui alle lettere d) ed e).

 

          Art. 10. Corso del progetto definitivo e suo esame

     Il progetto definitivo è dall'ufficio tecnico trasmesso al Ministero competente per il tramite delle autorità gerarchiche, le quali esprimono il proprio parere.

     Il Ministero, prima di promuovere i provvedimenti di imposizioni delle servitù, accerta se nella redazione del progetto definitivo si siano seguite le direttive date sul progetto di massima dalla Commissione tecnica consultiva e, se ciò ritenga necessario, sottopone anche il progetto definitivo all'esame della Commissione per un ulteriore parere.

 

          Art. 11. Decreto di imposizione o di modificazione o di abolizione delle servitù

     Dopo aver riconosciuto approvabile il progetto definitivo, sia che riguardi nuove imposizioni, sia che riguardi modificazioni a servitù preesistenti, o dopo aver riconosciuto accoglibile il parere della commissione sulle proposte di semplici abolizioni, il Ministro per la difesa emette il decreto previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge. [1]

     Il decreto ministeriale che dispone nuove imposizioni o modificazioni alle imposizioni precedenti è corredato dai documenti di progetto indicati alle lettere b) e c) dell'art. 9 e, se del caso, anche da quelli indicati alla lettera f) dell'articolo stesso. [2]

     Il decreto che impone modifica o sopprime servitù militari è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, salvo che per ragioni di riservatezza il Ministro per la difesa ritenga di non farlo pubblicare. [3]

     Una copia autentica del decreto è conservata dal Ministero interessato, il quale, informandone le autorità gerarchiche, provvede, a mezzo dell'Ufficio tecnico militare, perché altra copia autentica del decreto sia trasmessa ai Comuni interessati per la contemporanea pubblicazione di cui all'art. 4 della legge, ed una terza copia rimanga depositata presso l'Ufficio tecnico. Spetta al Ministero decidere, caso per caso, se altre copie debbano essere depositate presso uffici militari oltre a quelle sopra indicate.

 

          Art. 12. Pubblicazione e notificazione del decreto che impone, modifica od abolisce la servitù. - Reclami e decisioni

     L'Ufficio militare, nel trasmettere copia del decreto ai Comuni, nel senso indicato dall'ultimo comma del precedente articolo 11, allega un elenco, conforme al modello 3 (prendendo, all'occorrenza, eventuali concerti con l'Intendenza di finanza) contenente i dati necessari per le notificazioni che il Comune deve fare a mezzo di messo comunale ai sensi dell'art. 4 della legge e, sentito il Comune interessato, fissa il termine massimo per eseguire le modificazioni.

     La notificazione deve contenere un estratto del decreto conforme al modello 4 indicante i mappali gravati (accennando se ogni mappale è colpito in tutto o in parte) e, per ogni mappale, quale sezione dell'elenco (art. 9, lettera c) di gravami, allegato al decreto, si riferisca al mappale stesso. Allegata al modello, è posta copia della sezione dell'elenco dei gravami.

     La notificazione deve avvertire i proprietari che ha tempo 10 giorni, dalla data della notificazione stessa, a fare reclamo; che il reclamo deve essere corredato da copia della notificazione e presentata al Comune il quale vi appone la data di presentazione e rilascia ricevuta.

     I reclami sono dal Comune trasmessi all'Ufficio tecnico militare entro il giorno successivo alla loro presentazione.

     Il decreto deve restare pubblicato finché siano trascorsi dieci giorni dal termine delle notificazioni accennate nel primo comma del presente articolo, dopo di che il Comune restituisce all'Ufficio tecnico militare l'elenco nel comma stesso indicato, completato con le date delle singole notificazioni.

     L'Ufficio tecnico militare, ricevuto il suddetto elenco a controllo delle copie di notificazione corredanti i reclami, esamina i reclami stessi, li munisce del proprio parere sul loro fondamento, e poscia li trasmette al Ministero competente per il tramite delle autorità gerarchiche le quali esprimono il loro parere.

     Il Ministro, sentita ove lo creda, la Commissione tecnica, decide sui reclami mediante apposito decreto che trasmette all'Ufficio tecnico militare con le direttive del caso per la semplice comunicazione agli interessati (ritirando ricevuta da conservarsi in atti) se i reclami siano respinti, o per i provvedimenti esecutivi del decreto se i reclami siano parzialmente o integralmente accolti.

 

          Art. 13. Collocamento dei segnali sul terreno

     L'Ufficio tecnico militare, avuto dal Comune l'elenco delle notificazioni di cui all'articolo precedente, provvede, nel più breve termine possibile, al collocamento sul terreno dei segnali eventualmente indicati dalla mappa allegata al decreto, informando il Ministero militare interessato ad operazione ultimata.

     I segnali sono costituiti da pali di ferro di altezza adeguata e muniti in sommità di targa pure di ferro recante ben visibile la dicitura "Comune di _____________ Zona soggetta a servitù militare".

     In luogo dei pali-segnali potranno all'occorrenza collocarsi termini lapidei, recanti la stessa dicitura in modo abbreviato.

     Spetta agli Uffici tecnici militari curare la manutenzione dei pali-segnali e dei termini lapidei.

 

          Art. 14. Modificazione allo stato delle proprietà fondiarie

     Il decreto di imposizione ha l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di designazione (nei sensi indicati dagli articoli 11 e 19 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità) per i lavori di modificazione di cui all'art. 3 della legge.

     Detti lavori vengono eseguiti, nel tempo prestabilito, dagli Uffici tecnici militari i quali provvedono nelle forme previste per i lavori ad economia e possono anche affidarli agli stessi proprietari o possessori degli immobili da modificare.

     Qualora occorrano prolungamenti di termini, gli uffici tecnici militari hanno facoltà di accordarli [4] .

     Se le modificazioni riguardano stabili statali o stabili non statali interessanti pubblici servizi, le modalità esecutive sono nel primo caso concordate con le Amministrazioni statali che usano lo stabile e nel secondo caso con le Prefetture competenti.

 

          Art. 15. Indennità dovute per le modificazioni allo stato delle proprietà fondiarie

     Le indennità dovute ai sensi del precedente art. 14 sono determinate e corrisposte con la procedura vigente per le espropriazioni per causa di pubblica utilità.

 

          Art. 16. Trascrizione delle servitù nella Conservatoria delle ipoteche

     Appena ricevute le copie del decreto d'imposizione, l'Ufficio tecnico militare ne dà notizia alla competente Intendenza di finanza perché disponga che i competenti uffici catastali facilitino l'opera dei funzionari dell'Amministrazione militare interessata incaricati di redigere tante note (conforme al modo n. 1) quante sono le sezioni previste alla lettera c) del precedente art. 9, nelle quali note siano indicati i dati prescritti dall'art. 1937 del Codice civile riferentisi alle proprietà comprese in ciascuna zona.

     Tali note, corredate da estratto del decreto e sottoscritte dal capo dell'Ufficio tecnico militare, sono trasmesse alla competente Conservatoria delle ipoteche, agli effetti del quarto comma dell'art. a della legge, entro il più breve termine possibile.

     Le note di cui ai precedenti comma possono essere compilate in due o più riprese se avvenga che, per la presenza di reclami in corso di decisione, non per tutte le proprietà comprese in una sezione la servitù possa intendersi costituita ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della legge.

 

          Art. 17. Revisione dell'estimo dei terreni gravati di servitù

     I proprietari dei terreni sottoposti a servitù potranno chiedere la revisione dell'estimo dei detti terreni dando la prova che la servitù produce una effettiva diminuzione del reddito imponibile.

     Le richieste sono fatte con le procedure previste dalle leggi fiscali.

 

          Art. 18. Testimoniali di stato di speciali fabbricati o manufatti esistenti in zona di servitù

     Se nell'ambito delle zone fissate dal decreto esistano fabbricati od altri manufatti che interessi di sorvegliare perché non siano arbitrariamente modificati, gli Uffici tecnici militari provvedono, a loro esclusivo giudizio ed a salvaguardia della loro responsabilità a compilare le testimoniali di stato dopo avvenuta la pubblicazione del decreto all'albo pretorio.

     Le testimoniali sono compilate previo avviso da farsi pervenire al proprietario od a chi per esso, a mezzo del podestà. L'avviso indicherà, con precisione, lo stabile di cui si tratta ed il giorno in cui si inizieranno le operazioni.

     In caso di opposizioni all'accesso necessario per la compilazione delle testimoniali di stato, gli Uffici tecnici militari riferiranno al Ministero competente per i provvedimenti del caso.

     Le testimoniali sono redatte in confronto del proprietario o di chi per esso, ed in caso di rifiuto da parte di questo ad assistervi, recano l'indicazione del rifiuto e sono redatte alla presenza di due testimoni. Esse sono firmate dal delegato militare, dal proprietario o da chi per esso, ed in difetto di questi, dai testimoni.

     Le testimoniali sono conservate dall'Ufficio tecnico militare insieme col decreto di imposizione per le future occorrenze.

 

          Art. 19. Concessione di deroghe ai vincoli fatti dal decreto di imposizione delle servitù militari

     Il proprietario degli immobili soggetti a servitù che intenda apportare modificazioni allo stato delle cose voluto dal decreto di imposizione, sia nei riguardi della consistenza dell'immobile sia nei riguardi dell'uso, può esservi autorizzato dall'Amministrazione militare interessata se a ciò non si oppongano le esigenze militari che determinarono l'imposizione della servitù.

     La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'Ufficio tecnico militare ed essere eventualmente completata secondo le indicazioni che, caso per caso, dà l'Ufficio stesso contemperando le esigenze dell'esame militare con il minor possibile aggravio del richiedente.

     L'Ufficio tecnico correda la domanda degli elementi necessari per la decisione e del proprio parere in merito alla possibilità di accoglimento. Il parere è, all'occorrenza, accompagnato dal disciplinare contenente le condizioni a cui l'autorizzazione dovrebbe subordinarsi. Le condizioni debbono mirare unicamente e direttamente a tutelare il rispetto delle esigenze accennate al primo comma del presente articolo con il minor possibile aggravio della proprietà privata, e ad evitare oneri allo Stato se la concessione dovesse in futuro revocarsi. Per via gerarchica (anche le autorità gerarchiche esprimono il proprio parere) l'Ufficio tecnico trasmette la domanda all'autorità territoriale, questa è:

     a) il Comando di Corpo d'armata, per le domande trasmesse dagli Uffici tecnici dell'Amministrazione della guerra;

     b) il Comando in capo di Dipartimento militare marittimo o Comando militare marittimo, per le domande trasmesse dagli Uffici tecnici dell'Amministrazione della marina;

     c) il Comando di Zona aerea territoriale od i Comandi autonomi aventi funzioni analoghe, per le domande trasmesse dagli Uffici tecnici dell'Amministrazione dell'aeronautica.

     L'autorità territoriale qualora riconosca che l'autorizzazione, condizionata o no, possa essere senza dubbio accordata, si pronuncia definitivamente sulla concessione dell'autorizzazione e sulle condizioni a cui deve subordinarsi, dando semplice notizia al Ministero competente. In caso diverso, rassegna la domanda con motivato parere al Ministero competente, il quale deciderà in merito dopo aver sentita, ove lo creda, la Commissione tecnica consultiva.

     Le spese necessarie per gli accertamenti intesi a concedere l'autorizzazione di apportare modifiche allo stato delle cose indicato dal decreto di imposizione, debbono far carico al proprietario dell'immobile soggetto a servitù, che dovrà anticiparle.

     Se le domande di deroghe siano presentate da Amministrazioni statali, nel disciplinare, di cui al terzo comma del presente articolo, le condizioni a tutela delle esigenze militari sono fissate tenendo conto anche delle altre esigenze di pubblico interesse, e l'atto di cui al successivo articolo 20 è sostituito da un semplice verbale in via amministrativa.

 

          Art. 20. Atti in forma pubblica amministrativa per concessioni di deroghe

     Qualora il richiedente accetti le condizioni imposte o qualora l'autorizzazione sia data senza condizioni, l'Ufficio tecnico militare redige apposito atto in forma pubblica amministrativa, regolarmente repertoriato, conforme in massima al modello 5, per attestare la concessione e le eventuali condizioni, tenendo conto delle avvertenze segnate sul modello stesso e provvede per la registrazione dell'atto e per la sua trascrizione nella Conservatoria delle ipoteche.

     L'atto deve considerarsi come stipulato nell'interesse dello Stato e fruisce pertanto dei benefici tributari consentiti dall'articolo 9 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849.

     La stipulazione dell'atto ha valore di autorizzazione al richiedente.

 

          Art. 21. Rubrica delle concessioni di deroghe

     Quando si tratti di concessioni di carattere tutt'affatto temporaneo potrà omettersi la stipulazione dell'atto e comunicarsi l'autorizzazione con lettera d'ufficio indicando la durata dell'autorizzazione medesima.

 

          Art. 22. Rubrica delle concessioni di deroghe

     Tutte le autorizzazioni concesse sono registrate dall'Ufficio tecnico su apposita rubrica conforme al modello 6, con richiamo ai dati di carteggio.

 

          Art. 23. Deroghe riguardanti immobili statali od interessanti pubblici servizi

     Se gli immobili soggetti a servitù la cui consistenza od il cui uso interessi modificare in confronto allo stato di cose voluto dalla legge, sono statali od interessano pubblici servizi, le domande di autorizzazione nel primo caso sono presentate con la consueta procedura seguita per regolare rapporto fra Amministrazioni statali, e nel secondo caso sono presentate all'Ufficio tecnico militare per il tramite della Prefettura la quale esprime il proprio parere.

     La decisione avviene con la procedura prevista dal precedente art. 19, e l'atto di cui all'art. 20 è sostituito da un accordo scritto di semplice carattere amministrativo, se trattisi di immobile statale.

 

          Art. 24. Vigilanza sulle zone per assicurare l'osservanza della legge. - Avvertimenti in via amministrativa ai contravventori.

     Il personale dell'Amministrazione militare che giunge a conoscenza di presunte infrazioni alla legge od ai singoli decreti di imposizione, ha l'obbligo di informare a voce o per iscritto il Comando militare locale, perché a sua volta ne informi nel più breve tempo possibile l'Ufficio tecnico militare competente.

     L'Ufficio tecnico militare, riconosciuto trattarsi realmente d'infrazione, può intimare con lettera di ufficio al trasgressore di rimuovere ogni causa di infrazione in tempo determinato con la comminatoria di accertamento della contravvenzione in caso di mancato adempimento.

     Le attribuzioni demandate dal precedente comma all'Ufficio tecnico militare, possono essere esercitate anche dal Comando militare locale, quando sia in possesso degli elementi necessari. In ogni caso però, il Comando locale deve informare l'Ufficio tecnico.

     Se l'infrazione sia avvenuta in immobili statali e sia imputabile a personale statale che abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni, la rimozione della causa d'infrazione è concordata, senza pregiudizio di eventuali sanzioni, fra l'Ufficio tecnico militare e l'Amministrazione statale interessata.

 

          Art. 25. Accertamento delle contravvenzioni

     Il personale civile di cui all'art. 8 della legge, autorizzato dall'Ufficio tecnico militare all'accertamento delle contravvenzioni, è munito della tessera di identificazione personale da cui risulti la propria qualità, contro presentazione della quale deve essere dato al portatore libero accesso alle proprietà private comprese nelle zone vincolate.

     La contravvenzione è normalmente accertata in seguito ad ordine dell'Ufficio tecnico militare, salvi i casi di speciali evidenze e di speciale importanza ed urgenza.

 

          Art. 26. Verbale di contravvenzione

     L'accertatore della contravvenzione redige apposito verbale conforme al modello 7 nel quale deve indicare:

     1° il luogo ed il giorno dell'accertamento, le generalità dell'accertatore e quelle del contravventore;

     2° la natura dell'infrazione, le prove o gli indizi da cui emerge e tutte le altre circostanze atte a bene specificarla;

     3° le generalità delle persone interrogate e l'indicazione delle risposte avute.

 

          Art. 27. Corso del verbale. - Ordini e provvedimenti di ripristini

     Il verbale è dall'accertatore trasmesso in originale alla autorità giudiziaria competente ed in copia all'Ufficio tecnico militare il quale, se ciò riconosca assolutamente urgente, può richiedere alla prefata autorità l'autorizzazione di dare l'ordine di ripristino fissando i termini di adempimento.

     Trascorsi inutilmente i termini di adempimento, l'Ufficio tecnico militare può procedere d'ufficio.

 

          Art. 28. Ripristini eseguiti d'ufficio a carico dei contravventori

     Le esecuzioni d'ufficio dei ripristini sono devolute agli Uffici tecnici militari, i quali provvedono con la procedura fissata per i lavori ad economia della propria Amministrazione.

     L'inizio dei lavori è fatto constare con verbale redatto da un ufficiale o da un funzionario di cui al primo comma dell'art. 25.

     Gli Uffici tecnici militari provvedono ai lavori imputando le relative spese sui capitoli ordinari di bilancio. Copia del conto delle spese, corredata da copia dei titoli giustificativi, è trasmessa alla competente Intendenza di finanza per l'esame e la dichiarazione di esecutorietà, indicando il capitolo del bilancio d'entrata di cui all'ultimo comma del presente articolo.

     L'Intendenza suddetta comunica all'Ufficio del registro competente, con apposito elenco di carico, le generalità del contravventore con gli atti relativi alla partita da riscuotere, affinché l'Ufficio medesimo, dopo averne preso nota al campione di IV categoria, provveda alla riscossione delle somme dovute all'Erario ai sensi dell'articolo 8 della legge 20 dicembre 1932, numero 1849.

     Le somme riscosse sono dall'Intendenza di finanza versate in Tesoreria a favore dei capitoli del bilancio d'entrata che consentono il reintegro ai bilanci militari. La quietanza di versamento è trasmessa all'Ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette l'originale alla Ragioneria del Ministero competente ed una copia all'Ufficio ministeriale che amministra il capitolo su cui gravarono le spese di ripristino.

 

          Art. 29. Imposizioni di servitù nei casi d'urgenza

     Nei casi di assoluta urgenza l'imposizione di servitù militare è decisa dai Comandi locali su proposta degli Uffici tecnici militari.

     I Comandi locali sono:

     a) per l'Esercito, i Comandi militari territoriali [5] ;

     b) per l'Amministrazione della marina, i Comandi in capo di Dipartimento militare marittimo, i Comandi militari marittimi ed i Comandi di marina;

     c) per l'Amministrazione dell'aeronautica, i Comandi di Zona aerea territoriale ed i Comandi autonomi investiti di funzioni analoghe.

     L'imposizione è fissata mediante manifesto conforme all'allegato modello 8 contenente la citazione della legge e del regolamento, indicazione delle zone vincolate e la natura dei vincoli imposti. La indicazione delle zone vincolate è fatta con la maggior possibile chiarezza e riferita a segni provvisori ben visibili quali solchi nel terreno, cinte con filo spinoso, pali indicatori frequenti, ecc.

     Copia del manifesto è trasmessa dal Comando locale al Ministero competente, allegandovi una relazione atta a dare giustificazione del provvedimento d'urgenza adottato ed accennante alla necessità o meno di rendere definitiva l'imposizione.

     La pubblicazione del manifesto è fatta all'albo dei Comuni, nei quali sono situati gli immobili sottoposti a servitù, ed ha tutti gli effetti della pubblicazione del decreto di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento. Dopo cinque giorni di pubblicazione del manifesto, l'imposizione d'urgenza delle servitù ha pieno effetto.

     Le modificazioni alle imposizioni di urgenza e la cessazione delle imposizioni stesse sono disposte con manifesto analogo a quello di imposizione.

     Alle imposizioni d'urgenza sono applicabili le disposizioni degli articoli 14, 15 e dal 18 al 28; ma le eventuali modificazioni allo stato delle cose di cui all'art. 14 non possono essere disposte dai Comandi locali senza preventiva autorizzazione ministeriale, da richiedersi anche telegraficamente ed indicando, in via approssimativa, l'entità delle spese.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1106.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1106.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1106.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1106.

[5]  Lettera così modificata dal D.P.R. 7 ottobre 1960, n. 1496.