§ 80.9.151 - D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1106.
Decentramento di servizi del Ministero della difesa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:28/06/1955
Numero:1106


Sommario
Art. 1.      I contratti di cui ai commi primo e secondo dell'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, [...]
Art. 2.      Fermo il disposto dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, [...]
Art. 3.      Gli atti di transazioni che riguardino risarcimento di danni a persone o cose prodotti dalla circolazione di automezzi militari, quando il loro importo non superi lire [...]
Art. 4.      Fermo il disposto dell'art. 31 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, [...]
Art. 5.      I contratti relativi allo sfalcio di erba, allo scalvo di piante e allo sgombero dei pozzi neri nei beni immobili assegnati ai servizi dipendenti dal Ministero della [...]
Art. 6.      Sono approvati dai comandanti territoriali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica indicati nell'art. 5 i contratti per fitto di immobili necessari per i servizi [...]
Art. 7.      Le somministrazioni di acqua, di gas e di energia elettrica, interessanti i servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono effettuate in ogni caso ad [...]
Art. 8.      La facoltà di concedere aperture di credito per le spese di cui alla lettera l) dell'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione [...]
Art. 9.      Il limite di lire centomila di cui al quarto comma dell'art. 32 del regolamento per i lavori del genio militare, approvato con il regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, [...]
Art. 10.      I contratti relativi alla riparazione e manutenzione delle bardature, finimenti e loro accessori e delle buffetterie sono approvati dai comandanti militari territoriali [...]
Art. 11.      Nell'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative, concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il [...]
Art. 12.      Al regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, sono apportate [...]
Art. 13.      Al regolamento sul servizio del materiale di artiglieria e automobilistico, approvato con il regio decreto 16 agosto 1926, n. 1628, sono apportate le seguenti [...]
Art. 14.      Al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, approvato con il regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 15.      Alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 16.      Al regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 17.      Al Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 18.      Alla parte prima del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislativa sul reclutamento dell'Esercito, approvato con il regio decreto 6 giugno [...]
Art. 19.      I provvedimenti di approvazione di contratti ed in genere quelli di assunzione d'impegno e di autorizzazione di spesa emanati ai sensi delle disposizioni contenute nel [...]


§ 80.9.151 - D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1106. [1]

Decentramento di servizi del Ministero della difesa.

(G.U. 1 dicembre 1955, n. 277)

 

 

     Art. 1.

     I contratti di cui ai commi primo e secondo dell'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono approvati dalle autorità ivi indicate, intendendosi sostituito a quelle indicate dalla lettera d) il comandante militare territoriale.

     Per la Marina e l'Aeronautica i contratti relativi al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa e al casermaggio sono approvati rispettivamente dal comandante in capo di dipartimento militare marittimo o dal comandante marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante di zona aerea territoriale o di aeronautica, quando si tratti di contratti che riguardano enti dislocati nella propria circoscrizione territoriale e per i quali non sia necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.

     Per i contratti dell'Aeronautica, relativi al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa e al casermaggio, stipulati in conformità di capitolati d'oneri approvati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto Ministeriale, registrato alla Corte dei conti, non è richiesto, sui relativi progetti, il parere del Consiglio di Stato, qualunque ne sia l'importo, anche se i contratti stessi siano stipulati a trattativa privata.

 

          Art. 2.

     Fermo il disposto dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, è demandata ai comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico, ai comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica, previo parere dell'Avvocatura dello Stato competente, l'approvazione degli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie in dipendenza di contratti da essi approvati, quando ciò che l'Amministrazione dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire un milione duecentomila. Se la questione implichi una decisione di massima, dovrà esserne riferito al Ministero della difesa per le sue determinazioni.

     Per le transazioni per somme superiori alle lire un milione duecentomila, nonchè per quelle di minore importo quando l'Amministrazione non si uniformi al parere dell'Avvocatura dello Stato, provvede il Ministero della difesa ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 3.

     Gli atti di transazioni che riguardino risarcimento di danni a persone o cose prodotti dalla circolazione di automezzi militari, quando il loro importo non superi lire tre milioni, sono approvati dai comandanti militari territoriali, dai comandanti in capo di dipartimento marittimo e dal comandante marittimo autonomo dell'Alto Adriatico, dai comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica, sentito il parere dell'Avvocatura dello Stato competente; ciò anche in deroga al disposto dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

     Per le transazioni per somme superiori a lire tre milioni deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato. Per dette transazioni nonchè per quelle di minore importo quando l'Amministrazione non si uniformi al parere dell'Avvocatura dello Stato provvede il Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 4.

     Fermo il disposto dell'art. 31 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, spetta ai comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico, ai comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica, per i contratti da essi approvati, riconoscere, sempre che ciò non implichi una questione di massima, se siano in tutto o in parte inapplicabili le clausole penali stabilite a carico dei fornitori o appaltatori quando la somma in controversia o che l'Amministrazione abbandoni non superi le lire trecentomila.

     Per somme maggiori provvede il Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 5.

     I contratti relativi allo sfalcio di erba, allo scalvo di piante e allo sgombero dei pozzi neri nei beni immobili assegnati ai servizi dipendenti dal Ministero della difesa, sono approvati dai comandanti territoriali dell'Esercito (comandanti militari territoriali), della Marina (comandanti in capo di dipartimento marittimo e comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico) e dell'Aeronautica (comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica), quando non è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

     Per la stipulazione dei contratti di competenza della Marina e dell'Aeronautica, relativi allo sfalcio di erbe e allo scalvo di piante, fino a quando non vengano emanati appositi capitolati generali, può essere applicato il capitolato generale vigente per l'Esercito, approvato con decreto Ministeriale 15 marzo 1952.

 

          Art. 6.

     Sono approvati dai comandanti territoriali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica indicati nell'art. 5 i contratti per fitto di immobili necessari per i servizi del Ministero della difesa e i contratti per l'esecuzione dei lavori del genio dell'Esercito, della Marina e del Demanio dell'Aeronautica quando non è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

 

          Art. 7.

     Le somministrazioni di acqua, di gas e di energia elettrica, interessanti i servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono effettuate in ogni caso ad economia. Ad esse si applicano le disposizioni contenute nel regolamento per i servizi ad economia dell'Aeronautica, approvato con il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805.

 

          Art. 8.

     La facoltà di concedere aperture di credito per le spese di cui alla lettera l) dell'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, quale risulta modificata dal successivo art. 11, può essere esercitata anche nei riguardi dei funzionari delegati della Marina e dell'Aeronautica.

 

          Art. 9.

     Il limite di lire centomila di cui al quarto comma dell'art. 32 del regolamento per i lavori del genio militare, approvato con il regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, già elevato a lire sei milioni per effetto della legge 10 dicembre 1953, n. 936, è ulteriormente elevato a lire dodici milioni.

 

          Art. 10.

     I contratti relativi alla riparazione e manutenzione delle bardature, finimenti e loro accessori e delle buffetterie sono approvati dai comandanti militari territoriali quando non è richiesto il parere del Consiglio di Stato. Se i contratti interessano l'Arma dei carabinieri, la competenza, nel limite anzidetto, è del comandante generale dell'Arma.

     Si provvede in economia ai lavori di manutenzione delle bardature, sellerie ed accessori e delle buffetterie, nei casi in cui si preveda per ogni ente militare una spesa annua non superiore alle lire seicentomila.

 

          Art. 11.

     Nell'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative, concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

     "per spese di liti e di arbitramenti per risarcimento di danni, per occupazione e fitto di immobili, quando il relativo importo non superi le lire trecentomila".

 

          Art. 12.

     Al regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) Nell'art. 23, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Gli addebiti sono fatti dal comandante del corpo quando non superino le lire seicentomila, dal comandante militare territoriale quando superino le lire seicentomila ma non i cinque milioni, dal Ministero negli altri casi".

     2) Nell'art. 27, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Il comandante del corpo in base a tale relazione, o di sua iniziativa quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, ove la presunta entità del danno superi le lire seicentomila, nomina una commissione composta di almeno tre ufficiali e da lui stesso presieduta, per stabilire se le mancanze o le avarie siano o no avvenute per causa di forza maggiore".

     "Per danni il cui importo si presume non superiore a lire seicentomila l'accertamento è fatto dal comandante del corpo".

     3) L'art. 30 è sostituito dal seguente:

     "Le relazioni, corredate dei documenti giustificativi, allorché l'importo dei danni superi le lire seicentomila, sono dai comandanti di corpo trasmesse, per via gerarchica, al comando militare territoriale.

     Se l'ammontare dei danni superi le lire cinque milioni il comandante militare territoriale trasmette le relazioni coi documenti annessi al Ministero, accompagnandoli col suo parere sulla imputabilità dei danni. Il Ministero, se riconosce dimostrata la forza maggiore rilascia il decreto di scarico; in caso contrario procede all'addebito ai responsabili, disponendo contemporaneamente per la diminuzione del carico.

     Per i danni non superiori alle lire cinque milioni o alle lire seicentomila provvedono in modo analogo, rispettivamente, il comandante militare territoriale o il comandante del corpo.

     Quando il valore di materiali diversi perduti nella medesima circostanza di tempo e di luogo superi nel complesso le lire cinque milioni o le lire seicentomila, la decisione spetta, rispettivamente, al Ministero o al comandante militare territoriale anche se ciascuna specie di materiali sia inferiore alle somme anzidette. In questo caso, in ognuna delle relazioni da compilarsi a norma del precedente art. 29 deve essere apposta una dichiarazione attestante che il valore dei materiali indicati nella relazione stessa, unito a quello dei materiali di altra specie perduti nelle medesima circostanza di tempo e di luogo, supera complessivamente le lire cinque milioni o le lire seicentomila".

     4) Nell'art. 31, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Nei casi in cui la responsabilità possa estendersi anche al comandante del distaccamento la commissione è nominata dal comandante del corpo e presieduta dal comandante stesso o dall'ufficiale da lui designato o, se il danno presunto non superi le lire seicentomila, l'accertamento è fatto dal comandante del corpo o dall'ufficiale designato".

     "Le relazioni, coi relativi documenti, quando il danno superi le lire seicentomila, sono dal comandante del corpo trasmesse, in via gerarchica, al comandante militare territoriale per l'ulteriore corso, secondo le disposizioni dell'articolo precedente".

     5) Nell'art. 38, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

     "Nei casi non preveduti dai regolamenti, possono dai corpi eseguirsi ad economia acquisti o lavori o vendite, il cui importo rimanga nel limite di lire seicentomila.

     Per somme superiori, sino al massimo di lire un milione ottocentomila, provvedono i comandanti militari territoriali".

     6) Nell'art. 74, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

     “L'autorizzazione di concedere le anticipazioni di cui alle lettere b), c) ed i) è data dai comandanti militari territoriali; l'autorizzazione a concedere i prestiti di cui alle lettere l) ed m) è data dal Ministero della difesa.

     Il rimborso delle anticipazioni di cui alle lettere b), c) ed i), e il rimborso dei prestiti di cui alla lettera m) è fatto a rate mensili nella misura stabilita di volta in volta rispettivamente dai comandanti militari territoriali e dal Ministero".

     7) Nell'art. 76, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Al versamento delle ritenute erariali provvedono gli stessi corpi".

     8) L'art. 151 è sostituito dal seguente:

     "Per sopperire alle spese di natura riservata è assegnata ai comandi militari territoriali una somma da stabilirsi per ogni esercizio con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.

     Il comando militare territoriale distribuisce la somma fra gli enti della propria circoscrizione, in relazione alle necessità e ai fini di cui al seguente art. 152.

     La distribuzione della somma è effettuata con assegnazione ai comandanti di corpo".

     9) Nell'art. 331, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "La vendita può essere fatta direttamente dai corpi fino all'importo massimo di lire seicentomila, e semprechè non sia stata nel trimestre effettuata altra vendita il cui importo, unito a quello della nuova, superi il detto limite. Per somme superiori, sino a cinque milioni occorre l'autorizzazione del comandante militare territoriale; oltre i cinque milioni occorre l'autorizzazione del Ministero".

     10) L'art. 504 è sostituito dal seguente:

     "Presso ogni Legione è costituito un fondo scorta colle norme di cui agli articoli 73 e seguenti. Agli effetti dei commi secondo e terzo dell'art. 74, le attribuzioni del comandante militare territoriale sono affidate al comandante generale dell'Arma dei carabinieri".

     11) L'art. 774 è sostituito dal seguente:

     "Le spese di cui all'articolo precedente sono fatte ad economia, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

     Quelle di cui alle lettere b) ed l) possono essere effettuate direttamente dal consegnatario nei limiti determinati, per ogni stabilimento, dalle direzioni di commissariato, limiti i quali non possono in ogni caso eccedere le lire seicentomila per trimestre. Se la spesa supera tale somma, il commissariato domanda l'autorizzazione per la differenza al comandante militare territoriale fino al limite di lire un milione ottocentomila, al Ministero per somme superiori".

     12) L'art. 784 è sostituito dal seguente:

     "Quando i comandi militari territoriali lo giudichino opportuno nell'interesse del servizio, possono farsi cessioni a pagamento, nella misura ed ai prezzi indicati nelle tariffe da stabilirsi dal Ministero, dei seguenti generi:

     Pane:

     a) agli ufficiali e impiegati in servizio;

     b) ai sottufficiali ed ai militari di truppa aventi famiglia a carico e con loro convivente;

     c) alle mense militari.

     Viveri ordinari e viveri di riserva: ai personali sopra indicati per eccezionali circostanze di servizio.

     Crusca: agli ufficiali aventi diritto alla razione foraggi.

     Carbonella: agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili dell'Amministrazione militare, aventi famiglia a carico e con loro convivente".

     13) L'art. 786 è sostituito dal seguente:

     "Oltre alle Amministrazioni dello Stato, è in facoltà dei comandi militari territoriali, di autorizzare, in occasione di eventi straordinari la cessione di pane, viveri, grano, farina ed altre derrate, e di oggetti di casermaggio a Comuni e ad altri enti riconosciuti.

     Il relativo importo è dagli enti cessionari versato in conto entrata Tesoro".

     14) Nell'art. 796, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Le spese per le provviste indicate nel presente articolo non possono complessivamente eccedere, senza una speciale autorizzazione del Ministero, il limite di lire due milioni quattrocentomila per ogni trimestre".

     15) Nell'art. 797, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Quando la provvista importi una spesa superiore alle lire due milioni quattrocentomila, deve essere chiesta preventivamente l'autorizzazione del Ministero".

     16) Nell'art. 840, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Le minute spese possono essere fatte ad economia a seconda del bisogno, ma non possono complessivamente eccedere, senza una speciale autorizzazione del Ministero, il limite di lire novecentomila per ogni trimestre".

     17) L'art. 877 è sostituito dal seguente:

     "L'ammontare del debito massimo che gli ufficiali aventi diritto a razioni foraggio possono normalmente contrarre per anticipazioni o per prezzo di cavalli ceduti dall'Amministrazione è fissato in lire trecentomila, oppure lire duecentoquarantamila, a seconda di quanto viene determinato dal comando militare territoriale in relazione alle armi ed ai corpi cui appartengono gli ufficiali od alle cariche che essi disimpegnano".

     18) Nell'art. 886, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "L'anticipazione in danaro che il comando militare territoriale può concedere all'ufficiale per l'acquisto dal commercio di un cavallo non deve superare il limite massimo stabilito dall'art. 877".

     19) Nell'art. 896, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "E' consentita, previa autorizzazione del comando militare territoriale, la cessione, tra ufficiali, di cavalli di agevolezza col passaggio del debito, purché l'ufficiale acquirente non venga a superare il debito massimo di cui agli articoli 877 e 878, e sempre quando l'ufficiale cedente, continuando nel diritto a razione foraggio, non rimanga sprovvisto di cavallo".

     20) L'art 902 è sostituito dal seguente:

     "La restituzione o la cessione di cavalli dopo che i medesimi siano stati sottoposti ai voluti accertamenti, è subordinata all'approvazione del comando militare territoriale".

     21) Nell'art. 912, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "I deprezzamenti dei cavalli di carica o dei cavalli distribuiti di agevolezza durante il periodo di guarentigia, o il valore dei medesimi in caso di morte, sono dal comando militare territoriale addebitati agli ufficiali se imputabili a colpa od incuria di questi".

 

          Art. 13.

     Al regolamento sul servizio del materiale di artiglieria e automobilistico, approvato con il regio decreto 16 agosto 1926, n. 1628, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) Nell'art. 76 il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Per i materiali che non sono presi in carico l'addebito è fatto normalmente al prezzo di acquisto od altrimenti a quello che possa essere loro attribuito. Gli addebiti sono fatti dal Ministero quando superano nel loro ammontare lire cinque milioni; al di sotto di tale limite vengono fatti dai comandi militari territoriali".

     2) Nell'art. 81, il primo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Il direttore in seguito a tale relazione, o di sua iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, ove la presunta entità del danno superi le lire seicentomila ne informa immediatamente il comando militare territoriale e contemporaneamente l'autorità tecnica da cui dipende, e nomina una commissione da lui presieduta, composta normalmente di un ufficiale, di un ragioniere e di un capo tecnico, e quando ciò non sia possibile, nel modo consentito dal personale a disposizione.

     Per danni il cui importo si presuma non superiore alle lire seicentomila l'accertamento è fatto dallo stesso direttore".

     3) Nell'art. 83, i primi due commi sono sostituiti dal seguente:

     "La commissione, o il direttore quando ne è il caso, esaminate tutte le circostanze del fatto, determina quali siano i danni, quale il loro importo e se ed in quale misura siano da imputarsi a causa di forza maggiore, attenendosi per la determinazione dell'ammontare dei danni alle norme dell'art. 76. Compila quindi un particolareggiato processo verbale del suo operato e delle sue conclusioni e lo trasmette al comando militare territoriale, il quale, se riconosce dimostrata la forza maggiore, rilascia il decreto di scarico in via amministrativa; in caso contrario, sempre nei limiti delle lire cinque milioni, di cui al citato art. 76, procede all'addebito ai responsabili, disponendo contemporaneamente per la diminuzione del carico".

     4) L'art. 271 è sostituito dal seguente:

     "Per l'acquisto di quadrupedi, carri e finimenti, quando la spesa superi lire due milioni cinquecentomila, le direzioni debbono chiedere l'autorizzazione al Ministero, il quale determina le modalità da seguirsi. Al di sotto di tale limite l'autorizzazione deve essere richiesta al comando militare territoriale".

     5) Dopo l'art. 337, è aggiunto il seguente art. 337-bis:

     "Quando trattasi di contratti autorizzati dal Ministero, pei quali non sia richiesto il parere del Consiglio di Stato, la relativa approvazione è di competenza dei comandanti militari territoriali".

     6) Dopo l'art. 346, è aggiunto il seguente art. 346-bis:

     "Quando trattasi di contratti autorizzati dal Ministero, pei quali non sia richiesto il parere del Consiglio di Stato, la relativa approvazione è di competenza dei comandanti militari territoriali".

 

          Art. 14.

     Al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, approvato con il regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) Nell'art. 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     "Alla concessione, previo parere dell'ufficiale sanitario, di razioni supplementari di pane. Delle concessioni è data periodica notizia al comando di zona aerea territoriale".

     2) L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "Presso i distaccamenti, le attribuzioni di cui all'articolo precedente sono esercitate dai rispettivi comandanti, sotto la vigilanza del comandante dell'ente, dal quale il distaccamento dipende.

     Della concessione di razioni supplementari di pane è data periodica notizia al comandante dell'ente".

     3) Nell'art. 22, il quarto comma è soppresso e il quinto comma è sostituito dal seguente:

     "Qualora la perdita risulti dipendente da dolo, colpa, negligenza, ovvero da irregolarità amministrative di qualsiasi genere, il comandante della zona aerea territoriale dispone gli opportuni accertamenti".

     4) L'art. 23 è sostituito dal seguente:

     "Il comandante della zona aerea territoriale, se riconosce dimostrato il caso di forza maggiore per l'avvenuta perdita, rilascia il decreto di scarico a norma dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale dello Stato; in caso contrario procede all'addebito ai responsabili, disponendo contemporaneamente per la diminuzione del carico.

     Per perdite di valore superiore a lire cinque milioni il comandante della zona aerea territoriale trasmette gli atti al Ministero al quale sono riservati, in tal caso, i provvedimenti necessari".

     5) Nell'art. 26, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "In base alle autorizzazioni del comandante della zona aerea territoriale, nei casi in cui sul contratto non debba essere sentito il parere del Consiglio di Stato, o del Ministero, negli altri casi, gli enti compilano le tariffe e gli estimativi per i progetti dei lavori o delle provviste, i capitolati d'oneri speciali e gli atti preliminari delle contrattazioni".

     6) L'art. 65 è sostituito dal seguente:

     "Il fondo dato in consegna, giusta l'articolo precedente, può essere aumentato o diminuito dal comandante dell'ente quando ne riconosca la necessità. In nessun caso tale fondo può eccedere la somma di lire centoventimila".

     7) Nell'art. 74, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "In mancanza della persona o delle persone di cui sopra, il comandante dell'ente provvede di ufficio a nominare un rappresentante che assista alle operazioni medesime".

     8) Nell'art. 156, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Qualora durante l'esercizio finanziario sorgano eventuali occorrenza, alle quali non si possa far fronte con le normali assegnazioni di cui sopra, gli enti con funzionari delegati devono richiedere le relative autorizzazioni al comando di zona aerea territoriale, se la spesa non superi la somma di lire sessantamila, ovvero al Ministero per somme superiori".

     9) Nell'art. 165, il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Per il bucato e per l'asportazione delle immondizie si provvede, possibilmente, con apposite convenzioni, da sottoporsi all'approvazione del comandante della zona aerea territoriale, quando l'importo mensile superi le lire trentamila".

     10) Nell'art. 167, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "La provvista dei viveri è fatta mediante prelevamenti dai magazzini dell'Esercito o della Marina, oppure dalle riserve viveri dell'Aeronautica, o con acquisti dal commercio, sia mediante contratti sia ad economia, previa autorizzazione del comandante della zona aerea territoriale per somme non eccedenti le lire cinque milioni e dal Ministero per somme superiori".

     11) Nell'art. 170, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "I comandanti degli enti possono anche disporre che, previa autorizzazione del comandante della zona aerea territoriale, per l'acquisto dei detti generi siano stipulate apposite convenzioni".

     12) Nell'art. 201, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "I verbali redatti per accertare le perdite dei materiali per causa di forza maggiore e quelli relativi a proposte per dichiarazioni di fuori servizio, o di fuori uso, muniti del parere del comandante dell'ente, sono trasmessi al comando di zona aerea territoriale per i definitivi provvedimenti, quando trattasi di partite il cui valore non superi le lire cinque milioni. Per partite di importo superiore provvede il Ministero, previo parere della direzione di commissariato".

     13) Nell'art. 202, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Quando il prezzo base della vendita dei materiali non superi le lire duecentoquarantamila, gli enti possono con l'autorizzazione del comando di zona aerea territoriale, procedere alla vendita stessa anche mediante trattative private".

 

          Art. 15.

     Alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) Nell'art. 4, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Per ogni opera o stabilimento od anche per gruppo di opere o stabilimenti analoghi, le servitù e le zone a cui esse si estendono sono fissate con decreto del Ministro per la difesa, corredato dalle mappe catastali, sulle quali sono indicate con una o più tinte le zone stesse. Il decreto è emanato previo parere di apposita commissione tecnica.

     Dove ancora manchino le mappe catastali provvederà l'Amministrazione militare interessata mediante tipo planimetrico contenente le linee naturali e quelle divisorie di proprietà necessarie per la completa rappresentazione delle zone e mediante allegato al tipo contenente i dati sussidiari.

     Il decreto Ministeriale stabilisce se e quali segnali debbano essere collocati sul terreno per rendere visibili al pubblico le zone vincolate. Esso viene pubblicato all'albo pretorio del Comune nel quale sono situati i fondi soggetti alle servitù ed è notificato a mezzo di messo comunale ai proprietari interessati. Questi sono ammessi a proporre opposizione nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

     Trascorso il termine suddetto senza opposizioni e, nel caso che vi siano opposizioni, dal giorno della notificazione del decreto Ministeriale che su di esse si pronuncia, la servitù si intende costituita a tutti gli effetti".

     2) L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "Le successive modificazioni alle servitù di cui all'art. 2 sono fissate con nuovo decreto Ministeriale o, in caso di urgenza, con manifesto dei comandi locali".

 

          Art. 16.

     Al regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) Nell'art. 11, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Dopo aver riconosciuto approvabile il progetto definitivo, sia che riguardi nuove imposizioni, sia che riguardi modificazioni a servitù preesistenti, o dopo aver riconosciuto accoglibile il parere della commissione sulle proposte di semplici abolizioni, il Ministro per la difesa emette il decreto previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge.

     Il decreto Ministeriale che dispone nuove imposizioni o modificazioni alle imposizioni precedenti è corredato dai documenti di progetto indicati alle lettere b) e c) dell'art. 9 e, se del caso, anche da quelli indicati alla lettera f) dell'articolo stesso.

     Il decreto che impone modifica o sopprime servitù militari è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, salvo che per ragioni di riservatezza il Ministro per la difesa ritenga di non farlo pubblicare".

     2) Nell'art. 14, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Qualora occorrano prolungamenti di termini, gli uffici tecnici militari hanno facoltà di accordarli".

 

          Art. 17.

     Al Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) Nell'art. 714, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "L'ordine è dato con decreto del Ministro per la difesa".

     2) All'art 715 è aggiunto il seguente comma:

     “Quando si tratti di aerodromi militari, i poteri del Ministro per la difesa di cui ai precedenti commi sono attribuiti ai comandanti di zona aerea territoriale o di aeronautica".

     3) All'art. 716 è aggiunto il seguente comma:

     "Quando si tratti di aerodromi militari, il potere del Ministro per la difesa di cui al precedente comma è attribuito ai comandanti di zona aerea territoriale o di aeronautica".

 

          Art. 18.

     Alla parte prima del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislativa sul reclutamento dell'Esercito, approvato con il regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) Nell'art. 84, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "I giovani stranieri iscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando all'ufficio di leva apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre e di un certificato della competente autorità governativa, diplomatica o consolare (non dell'autorità municipale) dello Stato al quale dichiarano di appartenere, comprovante che il padre (e se questi è ignoto, la madre) è, per origine, cittadino dello Stato medesimo".

     2) L'art. 85 è sostituito dal seguente:

     "Per le domande che gli iscritti presentino ai sensi del precedente articolo l'ufficio di leva acquisisce tutti i documenti e le informazioni che valgano a chiarire i termini giuridici della questione e tutti gli altri elementi di fatto che, nella questione stessa, possano avere influenza, tra i quali particolarmente quelli che si riferiscono al domicilio e residenza del genitore e alla residenza dell'iscritto dalla nascita in poi.

     A ciò provvedono le autorità comunali, se le domande vengono loro presentate.

     Sulla eccezione di cittadinanza straniera decide l'ufficio di leva".

 

          Art. 19.

     I provvedimenti di approvazione di contratti ed in genere quelli di assunzione d'impegno e di autorizzazione di spesa emanati ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto dalle competenti autorità militari periferiche sono inviati direttamente, dalle autorità stesse, alla competente ragioneria centrale del Ministero che ne cura, ove prescritto, il successivo inoltro alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione.

     Per i pagamenti, quando non vi si provvede con i fondi delle anticipazioni, le autorità anzidette chiedono la emissione dei mandati diretti alla competente ragioneria centrale del Ministero.

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.