§ 5.2.9 - L. 14 ottobre 1999, n. 403.
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.2 ambiente montano
Data:14/10/1999
Numero:403


Sommario
Art. 1.  Campo d'applicazione.
Art. 2.  Obblighi generali.
Art. 3.  Ricerca e osservazione sistematica.
Art. 4.  Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico.
Art. 5.  Conferenza delle parti contraenti (Conferenza delle Alpi).
Art. 6.  Compiti della Conferenza delle Alpi.
Art. 7.  Delibere della Conferenza delle Alpi.
Art. 8.  Comitato Permanente.
Art. 9.  Segretariato.
Art. 10.  Modifiche della Convenzione.
Art. 11.  Protocolli e loro modifiche.
Art. 12.  Firma e ratifica.
Art. 13.  Denuncia.
Art. 14.  Notifiche.


§ 5.2.9 - L. 14 ottobre 1999, n. 403.

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

(G.U. 8 novembre 1999, n. 262, S.O.).

 

     Articolo 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

 

     Articolo 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

 

     Articolo 3.

     1. L'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 è attribuita al Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministeri interessati ai relativi specifici Protocolli e d'intesa con la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino di cui al comma 2, alla quale devono essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale.

     2. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino è composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia autonoma del sistema territoriale dell'Arco alpino, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dal sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero per le politiche agricole, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero per i beni e le attività culturali, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

     3. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino viene periodicamente convocata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     4. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino individua le strutture regionali e locali preposte all'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi specifici Protocolli.

     5. Sono fatti salvi i poteri e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla base degli statuti e delle relative norme di attuazione.

     6. All'onere derivante per il bilancio dello Stato dall'istituzione e dal funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4.

 

     Articolo 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1999, in lire 97 milioni per l'anno 2000 ed in lire 114 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Articolo 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

CONVENZIONE

PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI)

 

 

     La Repubblica d'Austria,

     la Confederazione Elvetica,

     la Repubblica Francese,

     la Repubblica Federale di Germania,

     la Repubblica Italiana,

     la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia,

     il Principato di Liechtenstein,

     nonché

     la Comunità Economica Europea,

     - consapevoli che le Alpi costituiscono uno dei più grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, cultura e storia, e al quale fanno parte numerosi popoli e Paesi,

     - riconoscendo che le Alpi costituiscono l'ambiente naturale e lo spazio economico delle popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima importanza per le regioni extra-alpine, tra l'altro quale area di transito di importanti vie di comunicazione,

     - riconoscendo il fatto che le Alpi costituiscono un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate,

     - consapevoli delle grandi differenze esistenti tra i singoli ordinamenti giuridici, gli assetti naturali del territorio, gli insediamenti umani, le attività agricole e forestali, i livelli e le condizioni di sviluppo economico, l'incidenza del traffico, nonché le forme e l'intensità della utilizzazione turistica,

     - considerando che il crescendo sfruttamento da parte dell'uomo minaccia l'area alpina e le sue funzioni ecologiche in misura sempre maggiore e che la riparazione dei danni o è impossibile o è possibile soltanto con un grande dispendio di mezzi, costi notevoli e tempi generalmente lunghi,

     - convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche,

     - a seguito dei risultati della prima Conferenza delle Alpi dei Ministri dell'Ambiente tenutasi a Berchtesgaden dal 9 all'11 ottobre 1989, hanno convenuto quanto segue:

 

Art. 1. Campo d'applicazione.

     1. Oggetto della presente Convenzione è la regione delle Alpi, com'è descritta e rappresentata nell'allegato.

     2. Ciascuna Parte contraente all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, può, tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualità di Depositario estendere l'applicazione delle presente Convenzione ad ulteriori parti del proprio territorio, qualora ciò sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.

     3. Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo 2 può essere revocata per quanto riguarda ciascun territorio in essa citato, tramite una notifica indirizzata al Depositario. La revoca ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi, calcolato e partire della date di ricezione dalla notifica da parte del Depositario.

 

     Art. 2. Obblighi generali.

     1. Le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni alpine, nonché della Comunità Economica Europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. La cooperazione transfrontaliera a favore dell'area alpina viene intensificata nonché ampliata sul piano geografico e tematico.

     2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno le misure adeguate in particolare nei seguenti campi:

     a) Popolazioni e cultura - al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali, e di assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra-alpine.

     b) Pianificazione territoriale - aI fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti.

     c) Salvaguardia della qualità dell'aria - al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché le trasmissioni di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora.

     d) Difesa del suolo - al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli.

     e) Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tenere parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente.

     f) Protezione della natura e tutela del paesaggio - al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme.

     g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, ed al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose.

     h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina.

     i) Turismo e attività di tempo libero - al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggino l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto.

     j) Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità.

     k) Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico.

     l) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti.

     3. Le Parti contraenti concluderanno Protocolli in cui verranno definiti gli aspetti particolari per l'attuazione della presente Convenzione.

 

     Art. 3. Ricerca e osservazione sistematica.

     Nei settori di cui all'articolo 2, le Parti contraenti convengono:

     a) di effettuare lavori di ricerca e valutazioni scientifiche collaborando insieme,

     b) di sviluppare programmi comuni o integrati di osservazione sistematica,

     c) di armonizzare ricerche ed osservazioni nonché la relativa raccolta dati.

 

     Art. 4. Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico.

     1. Le Parti contraenti agevolano e promuovono lo scambio di informazioni di natura giuridica, scientifica, economica e tecnica che siano rilevanti per la presente Convenzione.

     2. Le Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze transfrontaliere e regionali, si informano reciprocamente sui previsti provvedimenti di  natura giuridica ed economica, dai quali possano derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa.

     3. Le Parti contraenti collaborano con organizzazioni internazionali, governative o non governative, ove necessario per attuare in modo efficace la presente Convenzione e i Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti.

     4. Le Parti contraenti provvedono in modo adeguato ad informare regolarmente l'opinione pubblica sui risultati delle ricerche e osservazioni, nonché sulle misure adottate.

     5. Gli obblighi derivanti alle Parti contraenti dalla presente Convenzione nel campo dell'informazione hanno effetto, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza. Le informazioni definite riservate debbono essere trattate come tali.

 

     Art. 5. Conferenza delle parti contraenti (Conferenza delle Alpi).

     1. I problemi di interesse comune delle Parti contraenti e la loro collaborazione formano oggetto di sessioni e scadenze regolari della Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi). La prima sessione della Conferenza delle Alpi viene convocata da una Parte contraente designata di comune accordo, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

     2. In seguito, le sessioni ordinarie della Conferenza delle Alpi hanno luogo di norma ogni due anni presso la Parte contraente che detiene la presidenza. La presidenza e la sede si alternano dopo ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Alpi. Entrambe sono stabilite dalla Conferenza delle Alpi.

     3. La Parte contraente che detiene la Presidenza propone di volta in volta l'ordine del giorno per la sessione della Conferenza delle Alpi. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di far inserire punti ulteriori nell'ordine del giorno.

     4. Le Parti contraenti trasmettono alla Conferenza delle Alpi informazioni sulle misure da esse adottate per l'attuazione della presente Convenzione e dei Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza.

     5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, il Consiglio d'Europa nonché ogni altro Stato europeo possono partecipare in qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Alpi. Lo stesso vale per le Comunità transfrontaliere di enti territoriali della regione alpina. La Conferenza delle Alpi può inoltre ammettere come osservatori organizzazioni internazionali non governative che svolgano un'attività in materia.

     6. Ha luogo una sessione straordinaria della Conferenza delle Alpi ogni qualvolta essa la deliberi oppure qualora, nel periodo tra due sessioni, un terzo delle Parti contraenti ne faccia domanda scritta presso la Parte contraente che esercita la presidenza.

 

     Art. 6. Compiti della Conferenza delle Alpi.

     La Conferenza delle Alpi esamina lo stato di attuazione della Convenzione, nonché dei Protocolli con gli allegati e espleta nelle sue sessioni in particolare i seguenti compiti:

     a) Adotta le modifiche della presente Convenzione in conformità con la procedura di cui all'articolo 10.

     b) Adotta i Protocolli e i loro allegati, nonché le loro modifiche in conformità con la procedura di cui all'articolo 11.

     c) Adotta il proprio regolamento interno.

     d) Prende le necessarie decisioni in materia finanziaria.

     e) Decide la costituzione di Gruppi di Lavoro ritenuti necessari all'attuazione della Convenzione.

     f) Prende atto delle valutazioni derivanti dalle informazioni scientifiche.

     g) Delibera o raccomanda misure per la realizzazione degli obiettivi previsti dagli articoli 3 e 4, stabilisce la forma, l'oggetto e la frequenza della trasmissione delle informazioni da presentare al sensi dell'articolo 5 paragrafo 4, e prende atto delle informazioni medesime nonché delle relazioni presentate dai Gruppi di Lavoro.

     h) Assicura l'espletamento delle necessarie attività di segretariato.

 

     Art. 7. Delibere della Conferenza delle Alpi.

     1. Salvo quanto stabilito diversamente qui di seguito, la Conferenza delle Alpi delibera per consenso. Riguardo ai compiti indicati all'articolo 6, lettere c), f) e g), qualora risultino esauriti tutti i tentativi di raggiungere il consenso e il presidente ne prenda atto espressamente, si delibera a maggioranza di tre quarti delle Parti contraenti presenti e votanti.

     2. Nella Conferenza delle Alpi ciascuna Parte contraente dispone di un voto. La Comunità Economica Europea esercita il diritto di voto nell'ambito delle proprie competenze, esprimendo un numero di voti corrispondente al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunità Economica Europea non esercita il diritto di voto qualora i rispettivi Stati membri esercitino il proprio diritto di voto.

 

     Art. 8. Comitato Permanente.

     1. E' istituito quale organo esecutivo il Comitato Permanente della Conferenza delle Alpi, formato dai delegati delle Parti contraenti.

     2. Le Parti firmatarie che non abbiano ancora ratificato la Convenzione partecipano alle Sessioni del Comitato Permanente con status di osservatori. Lo stesso status può inoltre essere concesso ad ogni Paese alpino che non abbia ancora firmato la presente Convenzione e ne faccia richiesta.

     3. Il Comitato Permanente adotta il proprio regolamento interno.

     4. Il Comitato Permanente delibera inoltre sulle modalità dell'eventuale partecipazione alle proprie sessioni di rappresentanti di organizzazioni governative e non governative.

     5. La Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi assume la presidenza del Comitato Permanente.

     6. Il Comitato Permanente espleta in particolare i seguenti compiti:

     a) esamina le informazioni trasmesse dalle Parti contraenti ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4 per presentarne rapporto alla Conferenza delle Alpi,

     b) raccoglie e valuta la documentazione relativa all'attuazione della Convenzione, e dei Protocolli con gli allegati, e la sottopone all'esame della Conferenza delle Alpi ai sensi dell'articolo 6,

     c) riferisce alla Conferenza delle Alpi sull'attuazione delle delibere da essa adottate,

     d) prepara le sessioni della Conferenza delle Alpi nei loro contenuti, e può proporre punti dell'ordine del giorno nonché ulteriori misure relative all'attuazione della Convenzione e dei rispettivi Protocolli,

     e) insedia i Gruppi di Lavoro per l'elaborazione di Protocolli e raccomandazioni ai sensi dell'articolo 6 lettera e) e coordina la loro attività,

     f) esamina e armonizza i contenuti dei progetti di Protocollo in una visione unitaria e li sottopone alla Conferenza delle Alpi,

     g) propone alla Conferenza delle Alpi misure e raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi contenute nella Convenzione e nei Protocolli.

     7. Le delibere nel Comitato Permanente vengono adottate in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7.

 

     Art. 9. Segretariato.

     La Conferenza delle Alpi può deliberare per consenso l'istituzione di un Segretariato Permanente.

 

     Art. 10. Modifiche della Convenzione.

     Ciascuna Parte può presentare alla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi proposte di modifica della Convenzione. Tali proposte saranno trasmesse dalla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi in cui saranno prese in esame.

Le modifiche della Convenzione entrano in vigore in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.

 

     Art. 11. Protocolli e loro modifiche.

     1. I progetti di Protocollo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 vengono trasmessi dalla Parte che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi che li prenderà in esame.

     2. I Protocolli adottati dalla Conferenza delle Alpi vengono firmati in occasione delle sue sessioni o successivamente presso il Depositario. Essi entrano in vigore per quelle Parti contraenti che li abbiano ratificati o accettati o approvati. Per l'entrata in vigore di un Protocollo sono necessarie almeno tre ratifiche o accettazioni o approvazioni. Gli strumenti suddetti vengono depositati presso la Repubblica d'Austria in qualità di Depositario.

     3. Qualora i Protocolli non contengano disposizioni diverse per l'entrata in vigore e per la denuncia, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 10, 13 e 14.

     4. Per le modifiche dei Protocolli si applicano le corrispondenti disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

 

     Art. 12. Firma e ratifica.

     1. La presente Convenzione è depositata per la firma presso la Repubblica d'Austria in qualità di Depositario, a decorrere dal 7 novembre 1991.

     2. La Convenzione deve essere sottoposta a ratifica o accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione o approvazione vengono depositati presso il Depositario.

     3. La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati abbiano espresso la propria adesione alla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2.

     4. Per ciascuna Parte firmataria che esprima successivamente la propria adesione alla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2, la Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione.

 

     Art. 13. Denuncia.

     1. Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Depositario.

     2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte dei Depositario.

 

     Art. 14. Notifiche.

     Il Depositario notifica alle Parti contraenti ed alle Parti firmatarie:

     a) gli atti di firma,

     b) depositi di strumenti di ratifica o di accettazione o di approvazione,

     c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 12,

     d) le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3,

     e) le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13 e le date in cui le denuncie hanno effetto.

In fede di ciò la presente Convenzione è stata sottoscritta dai firmatari debitamente autorizzati.

 

 

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

 

Le seguenti città-distretto e distretti regionali fanno parte delle Alpi Bavaresi:

Città distretto:

Kempten (Allgaeu)

Kaufbeuren

Rosenheim

 

Distretti regionali:

Lindau (Bodensee)

Oberallgaeu Ostallgaeu

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Bad Toelz-Wolfrantshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

 

 

MINISTERO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI REPUBBLICA D'AUSTRIA

 

Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)

(Salisburgo, 7 novembre 1991)

 

NOTIFICA

 

Il Ministero Federale degli Affari Esteri, in linea con quanto contemplato

nelle disposizioni della clausola conclusiva della Convenzione per la

protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), si pregia di trasmettere

alle Parti firmatarie in allegato alla presente una copia certificata

conforme unitamente a relativo protocollo delle rettifiche del testo

originale tedesco, francese, italiano e sloveno del 6 aprile 1993 in cambio

delle versioni della Convenzione in questione al momento erroneamente in

possesso delle Parti firmatarie.

Vienna, 15 giugno 1993

 

 

ELENCO

DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA

DELLA REPUBBLICA FRANCESE

 

La zona alpina comprende, ai sensi del decreto n. 85997 del 20 settembre

1985, nelle Alpi meridionali:

- il dipartimento Alpes-de-Haute-Province,

- il dipartimento Haute-Alpes,

- i cantoni i cui territori nei dipartimenti Alpes Maritimes siano

interamente o parzialmente classificati come regioni di montagna, ad

eccezione dei comuni di Menton e Roquebrune-Cap-Martin, nonché dei

dipartimenti Var e Vaucluse,

- il distretto Barjois nel dipartimento Var e il cantone Cadenet nel

dipartimento Vaucluse.

Ai sensi del decreto n. 85996 del 20 settembre 1985, nelle Alpi

meridionali:

- il dipartimento Savoie,

- il dipartimento Haute-Savoie,

- il distretto di Grenoble nel dipartimento Isère, il cantone Saint-Geoire-

en-Valdaine nonché i comuni dei cantoni Pont-de-Beauvoisin e Virieu-sur-

Bourhec che siano interamente o parzialmente classificati come regioni di

montagna,

e nel dipartimento Dròme

- il distretto Die e i cantoni dei distretti Nyons e Valence con le loro

parti interamente o parzialmente classificate come regioni di montagna, ad

eccezione dei cantoni Crest-Nord e Sud, Bourg-de-Pèage e Chabeuil, in cui

la montagna si limita ai comuni interamente o parzialmente classificati

come regioni di montagna.

 

 

 

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA

SLOVENA

 

Elenco dei comuni

 

Dravograd

Indrija

Jesenice

Mozirje

Radlje ob Dravi

Radovljica

Ravne na Koroskem

Slovenj Gradec

Skofja Loka

Tolmin

Trzic

Ruse

 

 

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA

ITALIANA

 

REGIONE                        PROVINCIA

LIGURIA                        Imperia

PIEMONTE                       Torino Cuneo Vercelli Novara

VALLE D'AOSTA

LOMBARDIA                      Varese Como Sondrio Bergamo

                                Brescia

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

VENETO                         Verona Vicenza Treviso Belluno

FRIULI V.G.                    Udine Pordenone Gorizia

 

 

 

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA

PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN

 

L'intero territorio del Principato di Liechtenstein.

 

 

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA

D'AUSTRIA

 

Land VORARLBERG

tutti i comuni

 

Land TIROL

tutti i comuni

 

Land KARNTEN

tutti i comuni

 

Land SALZBURG

Salzburg (città)

 

Distretto Hallein

Abtenau

Adnet

Annaberg im Lammertal

Golling an der Salzach

Hallein

Krispl

Kuchl

Oberalm

Puch bei Hallein

Russbach am Pass Gschutt

Sankt Koloman

Scheffau am Tennengebirge

Vigaun

 

Distretto Salzburg-Umgebung

Anif

Ebenau

Elsbethen

Eugendorf

Faistenau

Fuschl am See

Groedig

Grossgmain

Hallwang

Henndorf am Wallersee

Hintersee

Hof bei Salzburg

Koppl

Neumarkt am Wallersee

Plainfeld

Sankt Gilgen

Strobl

Thalgau

Wals-Siezenheim

 

Distretto Sankt Johann im Pongau

Altenmarkt im Pongau

Bad Hofgastein

Badgastein

Bischofshofen

Dorfgastein

Eben im Pongau

Filzmoos

Flachau

Forstau

Goldegg

Grossarl

Huttau

Huttschlag

Kleinarl

Muhlbach am Hochkoenig

Pfarrwerfen

Radstadt

Sankt Johann im Pongau

Sankt Martin am Tennengebirge

Sankt Veit im Pongau

Schwarzach im Pongau

Untertauern

Wagrain

Werfen

Werfenweng

 

Distretto Tamsweg

Goriach

Lessach

Mariapfarr

Mauterndorf

Muhr

Ramingstein

Sankt Andrae im Lungau

Sankt Margarethen im Lungau

Sankt Michael im Lungau

Tamsweg

Thomatal

Tweng

Unternberg

Weisspriach

Zederhaus

 

Distretto Zell am See

Bramberg am Wildkogel

Bruck an der Grossglocknerstrasse

Dienten am Hochkoenig

Fusch an der Grossglocknerstrasse

Hollersbach im Pinzgau

Kaprun

Krimml

Lend

Leogang

Lofer

Maishofen

Maria Alm am Steinernen Meer

Mittersill

Neukirchen am Grossvenediger

Niedernsill

Piesendorf

Rauris

Saalbach-Hinterglemm

Saalfelden am Stienernen Meer

Sankt Martin bei Lofer

Stuhlfelden

Taxenbach

Unken

Uttendorf

Viehhofen

Wald im Pinzgau

Weissbach bei Lofer

Zell am See

 

Land OBEROESTERREICH

Distretto Gmunden

Altmunster

Bad Goisern

Bad Ischl

Ebensee

Gmunden

Gosau

Grunau im Almtal

Gschwandt

Hallstatt

Kirchham

Obertraun

Pinsdorf

Sankt Konrad

Sankt Wolfgang im Salzkammergut

Traunkirchen

Scharnstein

 

Distretto Kirchdorf an der Krems

Edlbach

Grunburg

Hinterstoder

Inzersdorf im Kremstal

Micheldorf in Oberoesterreich

Molln

Oberschlierbach

Rosenau am Hengstpass

Rossleithen

Sankt Pankraz

Spital am Pyhrn

Steinhach am Ziehbach

Steinbach an der Steyr

Vorderstoder

Windischgarsten

 

Distretto Steyr-Land

Gaflenz

Garsten

Grossraming

Laussa

Losenstein

Maria Neustift

Reichraming

Sankt Ulrich bei Steyr

Ternberg

Weyer Land

Weyer Markt

 

Distretto Voecklabruck

Attersee

Aurach am Hongar

Innerschwand

Mondsee

Nussdorf am Attersee

Oberhofen am Irrsee

Oberwang

Sankt Georgen im Attergau

Sankt Lorenz

Schoerfling am Attersee

Seewalchen am Attersee

Steinbach am Attersee

Strass im Attergau

Tiefgraben

Unterach am Attersee

Weissenkichen im Attergau

Weyregg am Attersee

Zell am Moos

 

Land NIEDEROESTERREICH

Waidhofen an der Ybbs (città)

 

Distretto Amstetten

Allhartsberg

Ertl

Hollenstein am der Ybbs

Opponitz

Sankt Georgen am Reith

Sankt Peter in der Au

Seitenstetten

Sonatagberg

Ybbsitz

 

Distretto Baden

Alland

Altenmarkt an der Triesting

Bad Voeslau

Baden

Berndorf

Enzesfeld-Lindabrunn

Furth an der Triesting

Heiligenkreuz

Hernstein

Hirtenberg

Klausen-Leopoldsdorf

Pfaffstaetten

Pottenstein

Sooss

Weissenbach an der Triesting

 

Distretto Lilienfeld

Annaberg

Eschenau

Hainfeld

Hohenberg

Kaumberg

Kleinzell

Lilienfeld

Mitterbach am Erlaufsee

Ramsau

Rohrbach an der Goelsen

Sankt Aegyd am Neuwalde

Sankt Veit an der Goelsen

Traisen

Turnitz

 

Distretto Melk

Texingtal

 

Distretto Moedling

Breitenfurt bei Wien

Gaaden

Giesshubl

Gumpoldskirchen

Hinterbruhl

Kaltenleutgeben

Laab im Walde

Moedling

Perchtoldsdorf

Wienerwald

 

Distretto Neunkirchen

Altendorf

Aspang-Markt

Aspangberg-Sankt Peter

Breitenstein

Buchbach

Edlitz

Enzenreith

Feistritz am Wechsel

Gloggnitz

Grafenbach-Sankt Valentin

Grimmenstein

Grunbach am Schneeberg

Kirchberg am Wechsel

Moenichkirchen

Natschbach-Loipersbach

Otterthal

Payerbach

Pitten

Prigglitz

Puchberg am Schneeberg

Raach am Hochgebirge

Reichenau an der Rax

Sankt Corona am Wechsel

Scheiblingkirchen-Thernberg

Schottwien

Schrattenbach

Schwarzau im Gebirge

Seebenstein

Semmering

Ternitz

Thomasberg

Trattenbach

Voestenhof

Warth

Wartmannstetten

Pernitz

Rhor im Gebirge

Bromberg

Schwarzenbach

Waidmannsfeld

Waldegg

Walpersbach

Wiesmath

Winzendorf-Muthmannsdorf

Woellersdorf-Steinabruckl

 

Distretto Wien-Umgebung

Gablitz

Klosterneuburg

Mauerbach

Pressbaum

Purkersdorf

Tullnerbach

Wolfsgraben

Willendorf

Wimpassing im Schwarzatale

Wurflach

Zoebern

 

Distretto Sankt Poelten (regione)

Altlengbach

Asperhofen

Brand-Laaben

Eichgraben

Frankenfels

Grunau

Kasten bei Boeheimkirchen

Kirchberg an der Pielach

Loich

Maria-Anzbach

Michelbach

Neulengbach

Neustift-Innermanzing

Pyhra

Rabenstein an der Pielach

Schwarzenbach an der Pielach

Stoessing

Wilhelmsburg

 

Distretto Scheibbs

Gaming

Goestling an der Ybbs

Gresten

Gresten-Land

Lunz am See

Puchenstuben

Randegg

Reinsberg

Sankt Anton an der Jessnitz

Sankt Georgen an der Leys

Scheibbs

Steinakirchen am Forst

Wang

 

Distretto Tulln

Koenigstetten

Sieghartskirchen

Tulbing

Zeiselmauer

Sankt Andrae-Woerdern

 

Distretto Neustadt (regione)

Bad Fischau-Brunn

Bad Schoenau

Ebenfurth

Erlach

Gutenstein

Hochneukirchen-Gschaidt

Hochwolkersdorf

Hohe Wand

Hollenthon

Katzelsdorf

Kirchschlag in der Buckligen Welt

Krumbach

Lanzenkirchen

Lichtenegg

Markt Piesting

Matzendorf-Hoelles

Miesenbach

Muggendorf

 

Land STEIERMARK

Distretto Bruck an der Mur

Aflenz Kurort

Aflenz Land

Breitenau am Hochlantsch

Bruck an der Mur

Etmissl

Frauenberg

Gusswerk

Halltal

Kapfenberg

Mariazell

Oberaich

Parschlug

Pernegg an der Mur

Sankt Ilgen

Sankt Katharein an der Laming

Sankt Lorenzen im Murztal

Sankt Marein im Murztal

Sankt Sebastian

Thoerl

Tragoess

Turnau

 

Distretto Deutschlandsberg

Aibl

Freiland bei Deutschlandsberg

Bad Gams

Garanas

Greisdorf

Gressenberg

Grossradl

Kloster

Marhof

Osterwitz

Sankt Oswald ob Eibiswald

Schwanberg

Soboth

Trahutten

Wernersdorf

Wielfresen

 

Distretto Graz-Umgebung

Attendorf

Deutschfeistritz

Eisbach

Frohnleiten

Gratkorn

Gratwein

Grossstubing

Gschnaidt

Hitzendorf

Judendorf-Strassengel

Peggau

Roethelstein

Rohrbach-Steinberg

Rothleiten

Sankt Bartholomae

Sankt Oswald bei Plankenwarth

Sankt Radegund bei Graz

Schrems bei Frohnleiten

Semriach

Stattegg

Stiwoll

Thal

Tulwitz

Tyrnau

Übelbach

Woinitzen

 

Distretto Judenburg

Amering

Bretstein

Eppenstein

Fohnsdorf

Hohentauern

Judenburg

Sankt Wolfgang-Kienberg

Sankt Anna am Lavantegg

Maria Buch-Feistritz

Obdach

Oberkurzheim

Oberweg

Oberzeiring

Poels

Pusterwald

Reifling

Reisstrasse

Sankt Georgen ob Judenburg

Sankt Johann am Tauern

Sankt Oswald-Moederbrugg

Sankt Peter ob Judenburg

Unzmarkt-Frauenburg

Weisskirchen in Steiermark

Zeltweg

 

Distretto Knittelfeld

Apfelberg

Feistritz bei Knittelfeld

Flatschach

Gaal

Grosslobming

Kleinlobming

Knittelfeld

 

Distretto Hartberg

Dechantskirchen

Friedberg

Grafendorf bei Hartberg

Greinbach

Kleinschlag

Moenichwald

Pinggau

Poellau

Poellauberg

Puchegg

Rabenwald

Riegersberg

Rohrbach an der Lafnitz

Saifen-Boden

Sankt Jakob im Walde

Sankt Lorenzen am Wechsel

Schachen bei Vorau

Schaeffern

Schlag bei Thalberg

Schoenegg bei Poellau

Sonnhofen

Stambach

Stubenberg

Vorau

Vornholz

Waldbach

Wenigzell

Kobenz

Rachau

Sankt Lorenzen bei Knittelfeld

Sankt Marein bei Knittelfeld

Sankt Margarethen bei Knittelfeld

Seckau

Spielberg bei Knittelfeld

Distretto Leibnitz

Oberhaag

Schlossberg

 

Distretto Leoben

Eisenerz

Gai

Hafning bei Trofaiach

Hieflau

Kalwang

Kammern im Liesingtal

Kraubath an der Mur

Leoben

Mautern in der Steiermark

Niklasdorf

Proleb

Radmer

Sankt Michael in Obersteiermark

Sankt Peter-Freienstein

Sankt Stefan ob Leoben

Traboch

Trofaiach

Vordernberg

Wald am Schoberpass

 

Distretto Liezen

Admont

Aich

Aigen im Ennstal

Altaussee

Altenmarkt bei Sankt Gallen

Ardning

Bad Aussee

Donnersbach

Donnersbachwald

Gaishorn am See

Gams bei Hieflau

Goessenberg

Groebming

Grosssoelk

Grundlsee

Hall

Haus

Irdning

Johnsbach

Kleinsoelk

Landl

Lassing

Liezen

Michaelerberg

Mitterberg

Bad Mitterndorf

Niederoeblarn

Oeblarn

Oppenberg

Palfau

Pichl-Preunegg

Pichl-Kainisch

Pruggern

Purgg-Trautenfels

Ramsau am Dachstein

Rohrmoos-Untertal

Rottenmann

Sankt Gallen

Sankt Martin am Grimming

Sankt Nikolai im Soelktal

Schladming

Salzthal

Stainach

Tauplitz

Treglwang

Trieben

Weissenbach an der Enns

Weissenbach bei Liezen

Weng bei Admont

Wildalpen

Woerschach

 

Distretto Murzzuschlag

Allerheiligen im Murztal

Altenberg an der Rax

Ganz

Kapellen

Kindberg

Krieglach

Langenwang

Mitterdorf im Murztal

Murzhofen

Murzsteg

Murzzuschlag

Neuberg an der Murz

Spital am Semmering

Stanz im Murztal

Veitsch

Wartberg ím Murztal

 

Distretto Murau

Durnstein in der Steiermark

Falkendorf

Frojach-Katsch

Krakaudorf

Krakauhintermuhlen

Krakauschatten

Kulm am Zirbitz

Lassnitz bei Murau

Mariahof

Muhlen

Murau

Neumarkt in Steiermark

Niederwoelz

Oberwoelz-Stadt

Oberwoelz-Umgebung

Perchau am Sattel

Predlitz-Turrach

Ranten

Rinegg

Sankt Blasen

Sankt Georgen ob Murau

Sankt Lambrecht

Sankt Lorenzen bei Scheifling

Sankt Marein bei Neumarkt

Sankt Peter am Kammersberg

Sankt Ruprecht ob Murau

Scheifling

Schoeder

Schoenberg-Lachtal

Stadl an der Mur

Stolzalpe

Teufenbach

Triebendorf

Winklern bei Oberwoelz

Zeutschach

 

Distretto Voitsberg

Baernbach

Edelschrott

Gallmannsegg

Geistthal

Goessnitz

Graden

Hirschegg

Kainach bei Voitsberg

Koeflach

Kohlschwarz

Krottendorf-Gaisfeld

Ligist

Maria Lankowitz

Modriach

Pack

Piberegg

Rosental an der Kainach

Salla

Sankt Johann-Koeppling

Sankt Martin am Woellmissberg

Soedingberg

Stallhofen

Voitsberg

 

Distretto Weiz

Anger

Arzberg

Baierdorf bei Anger

Birkfeld

Feistritz bei Anger

Fischbach

Fladnitz an der Teichalm

Floing

 

Land BURGENLAND

Distretto Mattersburg

Forchtenstein

Marz

Mattersburg

Sieggraben Wiesen

 

Distretto Oberpullendorf

Kobersdorf

Lockenhaus

Markt Sankt Martin

Pilgersdorf

 

Distretto Oberwart

Bernstein

Mariasdorf

Markt Neuhodis

Stadtschlaining

Unterkohlstaetten

Weiden bei Rechnitz

Wiesfleck

Gasen

Gschaid bei Birkfeld

Gutenberg an der Raabklamm

Haslau bei Birkfeld

Hohenau an der Raab

Koglhof

Mortantsch

Naas

Naintsch

Neudorf bei Passail

Passail

Puch bei Weiz

Ratten

Sankt Kathrein am Hauenstein

Sankt Kathrein am Offenegg

Stenzengreith

Strallegg

Thannhausen - Waisenegg

 

 

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA

DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA

(Omissis)