§ 41.7.406 - D.Lgs. 26 settembre 2023, n. 143.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:26/09/2023
Numero:143


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381


§ 41.7.406 - D.Lgs. 26 settembre 2023, n. 143.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio.

(G.U. 17 ottobre 2023, n. 243)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» e, in particolare, gli articoli 8 e 16;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche» e, in particolare, l'articolo 21;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2023;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della cultura e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381

     1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale.»;

     b) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «Fermi restando i limiti previsti dalle disposizioni statali in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, in relazione alle peculiari caratteristiche tipologiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e culturali che contrassegnano l'assetto edilizio, insediativo e territoriale montano delle Province autonome, sull'intero territorio provinciale sono esclusi dal computo della distanza tra fabbricati e dai confini gli aggetti dei fabbricati medesimi, quali sporti di gronda, balconi, scale aperte ed altri elementi, anche decorativi, fino alla misura di 1,50 m. e comunque nella misura massima, in ogni caso non superiore a 2 m., stabilita dalle disposizioni normative o amministrative provinciali e comunali, nonchè i dispositivi di isolamento termico dei prospetti e delle coperture degli edifici e quelli connessi ad interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico realizzati in osservanza delle predette disposizioni normative e amministrative provinciali e comunali.

     Le Province di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni legislative e amministrative ad esse spettanti in materia di tutela del paesaggio ai sensi degli articoli 8, primo comma, numero 6), e 16 del predetto Statuto di autonomia, con l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso e in applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonchè della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva con legge 14 ottobre 1999, n. 403.

     Nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma, gli strumenti di pianificazione paesaggistica sono approvati secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale e disciplinano le forme e i modi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, al fine di garantire elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale.

     Nel rispetto di quanto previsto dal quinto e sesto comma, le Province possono disciplinare con legge provinciale nonchè con atti normativi e amministrativi a carattere attuativo le procedure autorizzative in materia di tutela del paesaggio, anche dettando disposizioni finalizzate alla semplificazione procedimentale nel quadro dei livelli e delle misure di tutela previsti dagli strumenti di pianificazione di cui al sesto comma. La predetta disciplina provinciale concernente il procedimento di autorizzazione paesaggistica tiene luogo della corrispondente normativa statale in materia.».