§ 27.6.170 - Legge 30 novembre 1989, n. 386.
Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:30/11/1989
Numero:386


Sommario
Art. 1.      1. L'Art. 69 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 67, è [...]
Art. 2.      1. L'art. 70 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, [...]
Art. 3.      1. Gli articoli 75, 76 e 77 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto [...]
Art. 4.      1. L'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      1. L'Art. 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, [...]
Art. 8.      1. Il secondo comma dell'art. 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 [...]
Art. 9.      1. L'art. 72 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, [...]
Art. 10.      1. L'art. 73 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, [...]
Art. 11.      1. L'art. 82 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, [...]
Art. 12.      1. Le disposizioni di cui alla presente legge attuano il coordinamento di cui all'art. 12, secondo comma, n. 3), della legge 9 ottobre 1971, n. 825
Art. 13.      1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1989, in L. 4.223.000.000.000 - ivi compresa la residua quota dovuta per l'anno 1988 - in L. 4.201.000.000.000 per l'anno 1990 ed [...]


§ 27.6.170 - Legge 30 novembre 1989, n. 386.

Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria.

(G.U. 4 dicembre 1989, n. 283)

 

     Art. 1.

     1. L'Art. 69 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 67, è sostituito dal seguente: "Art. 69. 1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

     2. Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:

     a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

     b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

     c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;

     d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 70 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

     "Art. 70. 1. E' devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata".

 

          Art. 3.

     1. Gli articoli 75, 76 e 77 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono sostituiti dal seguente:

     "Art. 75. 1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:

     a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;

     b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;

     c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;

     d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

     e) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla provincia di Bolzano e del 47 per cento alla provincia di Trento;

     f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province;

     g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

     2. Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive province".

 

          Art. 4.

     1. L'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

     "Art. 78. 1. Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'art. 15 dello statuto e relativa norma di attuazione.

     2. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale".

 

          Art. 5. [1]

     [1. Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti.

     2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.

     3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto.]

 

          Art. 6. [2]

     [1. Qualora l'eventuale modifica delle disposizioni comunitarie che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, ovvero una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali comportino la soppressione o riduzione del gettito riscosso nell'ambito regionale, il gettito del tributo soppresso o ridotto è sostituito, ai fini della determinazione della quota fissa e della quota variabile, mediante riferimento a quote di gettito di altri tributi erariali riscossi nello stesso ambito regionale e da individuare d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle giunte della regione e delle province.]

 

          Art. 7.

     1. L'Art. 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

     "Art. 80. 1. Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'art. 5, in materia di finanza locale".

 

          Art. 8.

     1. Il secondo comma dell'art. 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

     "Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il presidente della relativa giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni".

 

          Art. 9.

     1. L'art. 72 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

     "Art. 72. 1. Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo".

 

          Art. 10.

     1. L'art. 73 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

     "Art. 73. 1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza".

 

          Art. 11.

     1. L'art. 82 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

     "Art. 82. 1. La regione e le province collaborano all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nei rispettivi territori.

     2. A tal fine la giunta regionale e le giunte provinciali hanno facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

     3. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province sono tenuti a riferire alle rispettive giunte i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalle stesse ricevute".

 

          Art. 12.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge attuano il coordinamento di cui all'art. 12, secondo comma, n. 3), della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle relative leggi provinciali di attuazione. Le altre disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1988.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini dell'eventuale conguaglio derivante dal passaggio al nuovo ordinamento finanziario, le somme comunque corrisposte alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione delle quote fisse e variabili di tributi erariali soppressi in attuazione della riforma tributaria, se riferite all'anno 1988, sono detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla regione ed alle province autonome con la presente legge.

     4. Sono parimenti detratte dall'ammontare delle predette somme quelle corrisposte, per il detto anno finanziario, a carico del bilancio dello Stato, a favore dei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, a titolo di somme sostituitive di quote di tributi erariali soppressi dalla riforma tributaria.

     5. Sono altresì detratti dall'ammontare delle somme di cui al comma 3 gli oneri rimasti a carico dello Stato, nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge, per l'espletamento delle funzioni trasferite alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dei decreti del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, numeri 511, 512, 526 e 527; 17 dicembre 1987, n. 554; 15 luglio 1988, numeri 300, 301, 305 e 405.

 

          Art. 13.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1989, in L. 4.223.000.000.000 - ivi compresa la residua quota dovuta per l'anno 1988 - in L. 4.201.000.000.000 per l'anno 1990 ed in L. 4.400.000.000.000 per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 109, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 109, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, fatto salvo quanto ivi previsto.