§ 77.6.144 - Legge 3 giugno 1975, n. 160.
Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:03/06/1975
Numero:160


Sommario
Art. 1.  Lavoratori dipendenti.
Art. 2.  Lavoratori autonomi.
Art. 3.  Titolari di pensione sociale.
Art. 4.  Ciechi civili.
Art. 5.  Mutilati ed invalidi civili.
Art. 6.  Aumento dell'assegno mensile a favore dei sordomuti.
Art. 7.  Estensione della perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili nonché dei sordomuti.
Art. 8.  Periodo di riferimento per le variazioni dell'indice del costo della vita.
Art. 9.  Collegamento del trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria.
Art. 10.  Disciplina della perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Art. 11.  (Nuove aliquote dei contributi dovuti alla Cassa unica per gli assegni familiari).
Art. 12.  (Finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti).
Art. 13.  (Aumento del contributo dovuto per gli apprendisti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti).
Art. 14.  Minimali di retribuzione ai fini contributivi.
Art. 15.  Divieto di cumulo della pensione con i trattamenti ordinari di disoccupazione.
Art. 16.  Adeguamento periodico delle aliquote dei contributi dovuti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Art. 17.  Finanziamento della gestione speciale dei coltivatori diretti.
Art. 18.  Ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Art. 19.  Istituzione di un conto corrente speciale per il ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Art. 20.  Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Art. 21.  Finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti.
Art. 22.  Adeguamento periodico dei contributi dovuti in misura fissa.
Art. 23.  Fonti di copertura e interventi finanziari delle gestioni previdenziali.
Art. 24.  Invalidità pensionabile.
Art. 25.  (Arrotondamento).
Art. 26.  Retribuzione pensionabile.
Art. 27.  Limite di retribuzione pensionabile.
Art. 28.  (Percentualizzazione del contributo base).
Art. 29.  Esercenti attività commerciali.
Art. 30.  Unificazione delle gestioni base e a percentuale dei lavoratori autonomi.
Art. 31.  Trattenute per il fondo sociale.
Art. 32.  Requisiti per la pensione di riversibilità.
Art. 33.  Previdenza marinara.
Art. 34.  Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia.
Art. 35.  Riapertura di termine per le pensioni della previdenza marinara.
Art. 36.  Contributi figurativi di malattia.


§ 77.6.144 - Legge 3 giugno 1975, n. 160.

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

(G.U. 5 giugno 1975, n. 146).

 

     Art. 1. Lavoratori dipendenti.

     A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia è elevato alla misura di L. 55.950.

     A decorrere dalla stessa data l'importo mensile delle pensioni di cui al comma precedente comprese, alla data del 31 dicembre 1974, fra L. 42.950 e L. 100.000, al netto degli assegni familiari, è aumentato di L. 13.000.

     Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonché le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.

     Negli aumenti di cui ai precedenti commi sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

 

          Art. 2. Lavoratori autonomi.

     A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevato a L. 47.800.

     A decorrere dalla stessa data gli importi mensili delle pensioni a carico delle gestioni indicate nel comma precedente compresi, alla data del 31 dicembre 1974, fra L. 34.800 e L. 100.000, al netto delle maggiorazioni per carichi di famiglia, sono aumentati di L. 13.000.

     Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonché le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.

     Negli aumenti di cui sopra sono compresi miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

     A decorrere dal 1° gennaio 1977, gli importi delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, ivi compresi quelli dei trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, sono variati con i criteri di automaticità di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

 

          Art. 3. Titolari di pensione sociale.

     A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'importo mensile della pensione sociale di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevato a L. 38.850.

     L'importo predetto è comprensivo, per l'anno 1975, dell'aumento derivante dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

     I limiti di reddito di L. 336.050 annue e di L. 1.320.000 annue previsti nel primo, quarto e quinto comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati dal 1° gennaio 1975, rispettivamente, a L. 505.050 e a L. 1.560.000. Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

 

          Art. 4. Ciechi civili.

     A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'art. 5 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

     "La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è aumentata:

     da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti;

     da L. 25.000 a L. 38.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

     La pensione, non riversibile, di cui all'art. 2 della citata legge, è determinata nelle seguenti misure:

     L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti;

     L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

     L'assegno di cui all'art. 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'art. 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è aumentato da L. 22.000 a L. 35.000.

     L'indennità di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevata a L. 35.000".

 

          Art. 5. Mutilati ed invalidi civili.

     A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'art. 7 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

     "La pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, è elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato art. 12, sono elevati a L. 38.000.

     L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'art. 13 della citata legge, modificato dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 35.000 mensili.

     L'assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'art. 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 35.000 mensili".

 

          Art. 6. Aumento dell'assegno mensile a favore dei sordomuti.

     A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'art. 9 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'art. 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 38.000 mensili.

     Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto art. 1 è elevato a L. 38.000 mensili".

 

          Art. 7. Estensione della perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili nonché dei sordomuti.

     A decorrere dal 1° gennaio 1976 ai titolari delle pensioni ed assegni previsti nei precedenti articoli 4, 5 e 6 si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma del predetto articolo per i trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

     I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma, e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1975, da L. 1.320.000 a L. 1.560.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

 

          Art. 8. Periodo di riferimento per le variazioni dell'indice del costo della vita.

     Con effetto dal 1° gennaio 1976 il secondo comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento".

     Per la determinazione della misura percentuale di aumento da applicare agli importi delle pensioni con effetto dal 1° gennaio 1976 il confronto di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo di cui al comma precedente è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.

 

          Art. 9. Collegamento del trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria.

     L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'art. 1, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, è aumentato in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

     Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.

     In sede di prima applicazione e con effetto dal 1° gennaio 1976, il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974 e l'aumento percentuale è applicato all'importo di L. 52.550.

     A partire dalla seconda applicazione del presente articolo le variazioni dell'indice di cui al primo comma sono calcolate dall'Istituto centrale di statistica al netto delle variazioni del volume di lavoro.

     La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 10. Disciplina della perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

     Disciplina della perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti

     A decorrere dal 1° gennaio 1976 e con effetto dal 15 gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione e del fondo di cui all'art. 1 sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui al primo comma del precedente art. 9 e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ai sensi dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

     La variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.

     Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni.

     Il valore unitario di ciascun punto è stabilito nella seguente misura:

     a decorrere dal 1° gennaio 1976:

     per i punti accertati per il periodo agosto-ottobre 1974: L. 400;

     per i punti accertati per il periodo novembre 1974-luglio 1975: L. 1008;

     a decorrere dal 1° gennaio 1977: L. 1.260;

     a decorrere daI 1° gennaio 1978: L. 1.512;

     a decorrere dal 1° gennaio 1979: L. 1.714;

     a decorrere dal 1° gennaio 1980: L. 1.910.

     Sono escluse dall'applicazione della disciplina indicata nei precedenti commi le pensioni supplementari e le pensioni inferiori al trattamento minimo, per le quali restano valide le norme dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

     Gli aumenti di pensione di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.

 

          Art. 11. (Nuove aliquote dei contributi dovuti alla Cassa unica per gli assegni familiari).

     Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1975, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono così modificate:

     1) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;

     2) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;

     3) dal 3,50 per cento al 3,05 per cento;

     4) dal 5 per cento al 4,30 per cento;

     5) dal 7,50 per cento al 6,50 per cento.

 

          Art. 12. (Finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti).

     Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1975, le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 17, primo, secondo e terzo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono rispettivamente elevate dal 20,10 al 21,50 per cento, di cui il 14,70 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 7,10 al 7,80 per cento, di cui il 5,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

     A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1976, l'aliquota contributiva dal 21,50 per cento, indicata al precedente comma, è aumentata al 23,50 per cento di cui il 16,35 per cento a carico dei datori di lavoro.

     A decorrere dal periodo di paga in corso alle date del 1° gennaio 1976, e del 1° gennaio 1977, l'aliquota contributiva del settore agricolo è elevata rispettivamente al 9,80 per cento, di cui il 6,80 per cento a carico dei datori di lavoro, e al 12 per cento, di cui l'8,35 per cento a carico dei datori di lavoro.

     Le misure dei contributi a percentuale dovute per il finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevate:

     con la decorrenza di cui al primo comma, al 17,10 per cento, di cui l'11,75 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 16,35 per cento, di cui l'11,25 per cento a carico dei datori di lavoro;

     con la decorrenza di cui al secondo comma, al 19,10 per cento, di cui il 13,40 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 18,35 per cento, di cui il 12,90 per cento a carico dei datori di lavoro.

     Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

     Con la stessa decorrenza di cui al secondo comma del presente articolo la aliquota del contributo integrativo per la assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 2 del D.P.R. 2 febbraio 1960, n. 54, è stabilita nella misura dell'1,30 per cento della retribuzione.

     Il contributo integrativo dovuto per i salariati fissi e i giornalieri di campagna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, n. 853, è stabilito, con la stessa decorrenza di cui al secondo comma del presente articolo, nella misura dello 0,25 per cento della retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 28, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

     Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1976, ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

 

          Art. 13. (Aumento del contributo dovuto per gli apprendisti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti).

     A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1975, la quota parte di contributo fisso dovuta per gli apprendisti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è elevata a L. 508 settimanali di cui L. 15 da valere quale contributo base.

     In corrispondenza del predetto aumento è elevato il contributo fisso complessivo.

 

          Art. 14. Minimali di retribuzione ai fini contributivi.

     A decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

     "Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera di tutti i salari medi convenzionali, è elevato per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, a L. 2.500 giornaliere".

 

          Art. 15. Divieto di cumulo della pensione con i trattamenti ordinari di disoccupazione.

     Al compimento dell'età pensionabile i trattamenti ordinari di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o di altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che hanno dato titolo ad esclusione o esonero dell'assicurazione stessa.

     Per i periodi nei quali il trattamento di pensione è dovuto ma non ancora liquidato, i trattamenti di disoccupazione sono corrisposti e vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di liquidazione della pensione.

     Il divieto di cumulo di cui ai precedenti commi non opera nei confronti dei titolari di pensione inferiore a lire centomila mensili.

     A decorrere dall'esercizio 1975 e fino al 31 dicembre 1979 la gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione trasferirà annualmente al fondo pensioni lavoratori dipendenti la somma di L. 15 miliardi.

 

          Art. 16. Adeguamento periodico delle aliquote dei contributi dovuti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

     Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti le aliquote contributive afferenti al fondo stesso possono essere modificate, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo stesso. La modifica delle aliquote contributive deve essere comunque effettuata qualora dal bilancio consuntivo risulti un disavanzo patrimoniale che superi il 3% del complesso delle entrate effettive di competenza dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

 

          Art. 17. Finanziamento della gestione speciale dei coltivatori diretti.

     Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, nella misura di L. 198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, il contributo è ridotto a L. 148 giornaliere. Con la stessa decorrenza è istituita sui contributi predetti una addizionale di L. 100 per ogni giornata di iscrizione.

     Il contributo base di adeguamento e la relativa addizionale indicati al precedente comma sono dovuti per 156 giornate all'anno, indipendentemente dal sesso e dall'età dell'assicurato.

     Per le pensioni da liquidare nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza dal 1° gennaio 1975 o successiva, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti sono equiparati, per le donne ed i giovani, a quelli previsti per gli uomini dalle norme vigenti.

     Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente i contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne o dei giovani fino al 31 dicembre 1974 in numero inferiore a 156 per anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,50. Per lo stesso coefficiente sono moltiplicati i contributi versati, in numero inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualità di giornalieri di campagna. Ai fini di cui sopra non possono, tuttavia, essere computati, in favore delle donne e dei giovani, più di 156 contributi giornalieri per ciascun anno.

     I contributi versati o accreditati in favore delle donne e dei giovani nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nella gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attività commerciali, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi giornalieri secondo i seguenti parametri:

     1 contributo annuo = 156 contributi giornalieri;

     1 contributo mensile = 13 contributi giornalieri;

     1 contributo settimanale = 3 contributi giornalieri.

     I contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne ed i giovani dal 1° gennaio 1975 in poi, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attività commerciali, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi settimanali secondo il seguente parametro:

     3 contributi giornalieri = 1 contributo settimanale.

 

          Art. 18. Ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri. [1]

 

          Art. 19. Istituzione di un conto corrente speciale per il ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri. [2]

 

          Art. 20. Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri. [3]

 

          Art. 21. Finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti.

     Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'art. 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e dagli esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, nella misura di L. 6.000 di cui L. 1.000 destinate al risanamento delle rispettive gestioni speciali.

     Il Ministro per il tesoro può utilizzare il gettito derivante dalla quota riservata al risanamento delle gestioni di cui al comma precedente, con le modalità di cui all'art. 19, per effettuare operazioni finanziarie, dirette allo stesso scopo, alle condizioni stabilite dall'art. 18.

     Per gli anni successivi al 1976 è confermato il contributo dello Stato a favore delle gestioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti nella misura indicata per tale anno dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

 

          Art. 22. Adeguamento periodico dei contributi dovuti in misura fissa.

     A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1976 i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in misura fissa all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono aumentati della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso. I relativi contributi base sono determinati in relazione alla corrispondente classe di contribuzione. Della stessa percentuale e con la stessa decorrenza e modalità sono aumentate le misure delle retribuzioni medie o convenzionali stabilite anteriormente al 1° gennaio dell'anno precedente con esclusione delle retribuzioni medie o convenzionali dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, che sono prorogate al 19 gennaio 1977 nelle misure stabilite con il decreto ministeriale 6 novembre 1974, e degli addetti ai servizi domestici e familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

     A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

     Per i lavoratori che percepiscono la indennità integrativa speciale, le retribuzioni sono aumentate in misura pari all'aumento apportato alla suddetta indennità integrativa speciale.

 

          Art. 23. Fonti di copertura e interventi finanziari delle gestioni previdenziali.

     All'onere derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, valutato per l'anno 1975 in L. 55 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale farà fronte agli oneri derivanti dalla presente legge:

     a) con il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi disposti con gli articoli 12, 13, 17 e 21;

     b) con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei minimali di retribuzione stabilito dall'art. 14;

     c) con il trasferimento dalla gestione disoccupazione delle economie di cui all'art. 15;

     d) con le disponibilità della gestione del fondo sociale.

 

          Art. 24. Invalidità pensionabile.

     Il primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è sostituito dal seguente:

     "Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo" [4].

     Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di revisione di pensioni di invalidità aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 25. (Arrotondamento).

     Ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ad eccezione di quelli dovuti per i lavoratori domestici, la retribuzione imponibile, determinata a norma delle vigenti disposizioni, è arrotondata, per ciascun soggetto assicurato, alle mille lire per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori a 500 lire.

     La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal periodo di paga in corso all'inizio del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 26. Retribuzione pensionabile.

     L'art. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

     "Per le pensioni decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1968, il periodo di contribuzione da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

     Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al comma precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuna e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

     Per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975 ai fini della media di cui al comma precedente, i tre gruppi più favorevoli sono scelti tra i dieci gruppi che si ottengono considerando le ultime 520 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

     Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ovvero a 520 per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della retribuzione medesima si suddividono, andando a ritroso dalla decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno, e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

     Il totale delle retribuzioni di ciascuno dei tre gruppi di cui ai commi precedenti non è preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto di 52 per la retribuzione settimanale, pari al limite massimo - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.

     Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 156, la retribuzione medesima è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.

     In tale ipotesi il totale delle retribuzioni di ciascun gruppo di 52 settimane di contribuzione, che sia possibile formare in base alla contribuzione esistente andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, non è preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto indicato al precedente quinto comma. Per il gruppo formato dalle residue settimane - inferiori a 52 - il totale delle retribuzioni non è preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto della retribuzione settimanale corrispondente al limite massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, per il numero delle settimane comprese nel gruppo stesso.

     Per le pensioni indicate al primo comma, cessano di avere efficacia le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

     Le gratificazioni annuali e periodiche, nonché i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui tali emolumenti si riferiscono, devono essere cumulati, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione del mese di corresponsione.

     Il secondo e il terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818, sono abrogati".

 

          Art. 27. Limite di retribuzione pensionabile.

     La quarantesima classe di contribuzione delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abolita.

     Qualora la retribuzione da considerare per la determinazione dell'importo del singolo contributo assicurativo base superi il limite massimo retributivo della penultima classe di contribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, il predetto importo si calcola computando tante volte il valore del contributo base di tale penultima classe quante volte il relativo limite massimo retributivo è contenuto nella retribuzione sopra considerata e computando, inoltre, per l'eventuale eccedenza il valore del contributo base della classe in cui detta eccedenza si colloca.

     Ai fini della liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui la rilevazione della retribuzione pensionabile sia effettuata in base alla contribuzione versata ai sensi dell'art. 5, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, modificato dall'art. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per le pensioni aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che, dopo aver suddiviso le settimane di contribuzione in gruppi consecutivi di 52 settimane, andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, superino, nell'ambito di ciascun gruppo, il prodotto di 52 per il valore del contributo settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione. Qualora il numero delle settimane da valutare sia inferiore a 52, non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che superino il prodotto del numero di tali settimane per il valore del contributo base settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.

     Ai fini della liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti secondo il sistema di calcolo contributivo, per i contributi versati per periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che, dopo aver suddiviso le settimane di contribuzione in gruppi consecutivi di 52 settimane, andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, superino nell'ambito di ciascun gruppo, il prodotto di 52 per il valore del contributo settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione. Qualora il numero delle settimane da valutare sia inferiore a 52, non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che superino il prodotto del numero di tali settimane per il valore del contributo base settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.

     Ai fini della determinazione dell'importo del contributo volontario settimanale, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, non è presa in considerazione, per la parte eccedente, la retribuzione settimanale media che superi il limite massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della autorizzazione ai versamenti volontari. Agli stessi fini non è preso in considerazione, per la parte eccedente, il valore medio dei contributi che superi l'importo base - maggiorato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza dell'autorizzazione ai versamenti volontari.

     I criteri di cui al precedente comma si applicano anche per la determinazione della media dei contributi prevista dal primo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

 

          Art. 28. (Percentualizzazione del contributo base).

     L'obbligo del versamento dei contributi assicurativi base, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, è soddisfatto mediante l'applicazione delle seguenti aliquote sulla retribuzione imponibile determinata a norma delle vigenti disposizioni:

     0,11 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

     0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

     0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi;

     0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani.

     Restano ferme, ai fini della determinazione della pensione secondo le norme in vigore antecedentemente al 1° maggio 1968, le classi di contribuzione di cui alle tabelle A e B del citato decreto.

     L'articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

 

          Art. 29. Esercenti attività commerciali.

     L' obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

     b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

     c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

     d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli [5].

     Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione contro la malattia i soggetti di cui al precedente comma devono:

     1) essere iscritti, come titolari o gestori in proprio, nel registro di cui agli articoli 1 e 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed essere in possesso dell'autorizzazione del comune o della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ove esse siano prescritte per l'esercizio della loro attività;

     2) ovvero essere iscritti nella sezione speciale del registro e in possesso dell'autorizzazione secondo le norme di cui all'art. 1 della legge 20 novembre 1971, n. 1062;

     3) oppure essere muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza od autorizzazione prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti disposizioni di legge:

     a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103, primo e secondo comma, per gli esercizi ivi contemplati; all'art. 115 per le agenzie e gli uffici di affari; all'art. 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

     b) legge 14 ottobre 1974, n. 524, sulla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande;

     c) legge 18 giugno 1931, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

     d) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

     e) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'art. 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;

     f) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

     g) legge 23 febbraio 1950, n. 170, e decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;

     4) essere:

     a) familiari coadiutori, preposti al punto di vendita iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'art. 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;

     b) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;

     c) conduttori di case di cura;

     d) gestori di campeggi;

     e) affittacamere;

     f) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida;

     g) titolari o gestori, in proprio, di rivendite di giornali o giornalai ambulanti (strilloni);

     h) esercenti librerie o buffets di stazione;

     i) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carne e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 marzo 1959, n. 125;

     l) esportatori di prodotti ortofrutticoli o agrumari, fiori o piante ornamentali, iscritti all'albo nazionale ai sensi della legge 25 gennaio 1966, n. 31;

     m) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili.

     Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:

     a) gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316;

     b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, ed al decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66;

     c) gli agenti delle librerie di stazione;

     d) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253;

     e) i propagandisti e i procacciatori di affari;

     f) i commissionari di commercio;

     g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

     Sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi divertimento viaggianti e di sale di spettacolo, quando non usufruiscano già dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purché non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i cenciaioli muniti di certificato di cui all'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

     L'obbligo dell'assicurazione contro le malattie incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per sè e per i propri familiari a carico, nonché per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico.

     Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda semprechè non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti.

     L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, che usufruiscano dell'assistenza di malattia a tale titolo.

     Per i soggetti di cui al presente articolo che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti negli elenchi nominativi di cui all'art. 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla data in cui è avvenuta.

     Il contributo di cui alla lettera a) dell'art. 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, è posto a carico degli assicurati limitatamente a coloro per i quali l'obbligo assicurativo sussiste in conseguenza dell'abolizione del limite di reddito previsto dall'art. 1, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088.

     Alla lettera c) dell'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, sono aggiunte le seguenti classi:

     “6 classe: reddito da L. 5.000.001 a L. 7.000.000;

     7 classe: reddito da L. 7.000.001 a L. 10.000.000;

     8 classe: reddito oltre L. 10.000.000.”

     Il reddito derivante dall'attività dell'impresa è quello accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

          Art. 30. Unificazione delle gestioni base e a percentuale dei lavoratori autonomi.

     A decorrere dal 1° gennaio 1975 le gestioni base delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, degli artigiani e dei loro familiari, di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e degli esercenti attività commerciali e dei loro familiari coadiutori, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, sono fuse con le rispettive gestioni di adeguamento, alle quali sono attribuite le relative attività, passività e riserve. A decorrere dalla stessa data i contributi base delle predette assicurazioni affluiranno alle rispettive gestioni unificate.

     Per l'accreditamento dei contributi ai sensi dell'art. 39 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'importo stanziato annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale graverà sul bilancio delle singole gestioni nell'esercizio in cui è avvenuta la relativa delibera.

 

          Art. 31. Trattenute per il fondo sociale. [6]

     Le disposizioni di cui all'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, cessano di avere efficacia dal 1° gennaio 1976.

 

          Art. 32. Requisiti per la pensione di riversibilità.

     Il secondo comma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo risultante dall'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

     "Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio, nonché per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975".

 

          Art. 33. Previdenza marinara.

     Le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono estese ai marittimi di terza categoria.

     I termini per la presentazione delle domande di riscatto sono riaperti per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 34. Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia.

     La disposizione di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia che prestavano opera retribuita alle dipendenze di terzi alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153 [7].

     Il termine di cui all'art. 2-quinquies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, viene ulteriormente prorogato per altri 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 35. Riapertura di termine per le pensioni della previdenza marinara.

     Il termine di decadenza di cui all'art. 98, primo comma, lettera b), della legge 27 luglio 1967, n. 658, è soppresso.

     Le pensioni spettanti ai sensi del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

          Art. 36. Contributi figurativi di malattia.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'art. 56, lettera a), n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono sostituite dalle seguenti:

     "I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi".


[1] Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 29 dicembre 1990, n. 405.

[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 29 dicembre 1990, n. 405.

[3] Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 29 dicembre 1990, n. 405.

[4] La Corte costituzionale con sentenza 13 giugno 1983, n. 163 ha dichiarato l' illegittimità dell' art. 10, comma 1, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 nella parte in cui non prevede che si considera invalido anche l' assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo e subisca una ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1981, n. 119, ha dichiarato la illegittimità del combinato disposto del presente articolo e degli artt. 22 della L. 13 luglio 1967, n. 583 e unico, della L. 20 marzo 1968, n. 369, nella parte in cui prevede che la ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue, venga applicata anche successivamente al 1° gennaio 1974.

[7] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1 della L. 5 marzo 1977, n. 65.