§ 27.8.17 - Legge 29 dicembre 1990, n. 405.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991).


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.8 leggi finanziarie
Data:29/12/1990
Numero:405


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno 1991, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 118.400 miliardi. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il [...]
Art. 2.      1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di [...]
Art. 3.      1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1990, emanato in [...]
Art. 4.      1. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi a partire dall'anno 1991 da parte dei [...]
Art. 5.      1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla [...]
Art. 6.      1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve [...]
Art. 7.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 [...]
Art. 8.      1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, vigenti alla data del 31 agosto 1990, sono aumentate a decorrere dal [...]
Art. 9.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata a lire 206 al [...]
Art. 10.      1. Fino al 31 dicembre 1991, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono [...]
Art. 11.      1. Per l'anno 1991, il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è stabilito in lire 4.411 [...]
Art. 12.      1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli [...]
Art. 13.      1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva [...]
Art. 14.      1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.


§ 27.8.17 - Legge 29 dicembre 1990, n. 405.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991).

(G.U. 31 dicembre 1990, n. 303,, S.O.).

 

Capo I

Disposizioni di carattere finanziario

 

     Art. 1.

     1. Per l'anno 1991, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 118.400 miliardi. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1991 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 231.600 miliardi per l'anno finanziario 1991.

     2. Per gli anni 1992 e 1993 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 138.156 miliardi ed in lire 129.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 253.156 miliardi e in lire 220.250 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1992 e 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 94.700 miliardi ed in lire 63.400 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 209.700 miliardi ed in lire 153.750 miliardi.

 

          Art. 2.

     1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, è interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

     2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1991-1993, restano determinati per l'anno 1991 in lire 31.616.579 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 10.767.846 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

     3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1991 e triennale 1991-1993, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

     4. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1991, in lire 2.290 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

     6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

     7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

     8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1991, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

     9. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

 

Capo II

Disposizioni in materia di entrate

 

          Art. 3.

     1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1990, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1991, 1992 e 1993 sono valutate, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 4.300 miliardi e lire 4.500 miliardi.

 

          Art. 4.

     1. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi a partire dall'anno 1991 da parte dei contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 95 per cento. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 98 per cento anche per i periodi successivi a quelli indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     2. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e dei conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è stabilita al 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito, relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di ottobre deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento di acconto effettuato alla scadenza di giugno [1].

     4. Le modificazioni derivanti dalla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano mediante nuove tariffe e nuove rendite catastali disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992 ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati nonché per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, delle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere successivamente al 31 dicembre 1991. Le predette modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1991. Per la determinazione dei redditi dei fabbricati per gli anni 1990 e 1991 nonché per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, delle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 si applicano le rendite del catasto edilizio urbano vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge con i coefficienti di aggiornamento risultanti dalla Tabella 1 allegata alla presente legge, determinati sulla base dei coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989, aumentati del 25 per cento ed arrotondati alla lira superiore. Restano fermi per la rettifica dei valori di atti e scritture, formati, autenticati, pubblicati o emanati, e delle successioni e donazioni aperte o poste in essere nell'anno 1990 i coefficienti stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988 .

     5. Nell'articolo 31, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, al primo periodo sono aggiunte, infine, le parole: "; le commissioni censuarie provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni distrettuali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di presentare osservazioni e reclami".

     6. Nell'articolo 32, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: "già approvate dalla commissione censuaria provinciale" sono sostituite dalle altre: ", che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 31, anche se le commissioni provinciali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere;".

     7. Fino al 31 dicembre 1991 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente:"d) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore a 7 milioni di lire, nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168. Nello stesso limite complessivo ed alle stesse condizioni sono deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;".

     2. A decorrere dall'anno 1991, fino alla definizione del trattamento tributario del reddito della famiglia, la detrazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata di un importo pari a lire 24.000 per ciascun figlio [2] .

     3. Le modificazioni disposte con il comma 1 si applicano agli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione conseguenti a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990. Ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1° gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

     4. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990 ed ai successivi la deduzione dell'imposta locale sui redditi è ammessa nella misura del 75 per cento.

 

          Art. 6.

     1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26".

     2. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 88 per cento, elevato al 88 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari al 65 per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'articolo 74, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre. In alternativa, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo non inferiore all'imposta che risulta dovuta tenendo conto delle annotazioni eseguite, o che avrebbero dovuto essere eseguite, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre a seconda che obbligati all'adempimento siano contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale; nel calcolo dell'acconto, inoltre, deve tenersi conto, in aumento, delle imposte relative alle operazioni, comprese quelle intracomunitarie, effettuate a novembre, se non annotate in tale mese, e a quelle effettuate dal 1° al 20 dicembre, ancorché non siano decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, e può tenersi conto in diminuzione, relativamente agli acquisti intracomunitari, di un importo pari, rispettivamente, per i contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale, a due terzi dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972 per il mese di novembre, ovvero a otto noni dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui al citato articolo 25 per il trimestre luglio-settembre; i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre; il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito entro il 27 dicembre con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 [3].

     3. Se, in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito: se la cadenza è stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre a norma dell'articolo 74, quarto comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, se la cadenza è stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno.

     3-bis. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 può altresì tenersi conto, in dimimuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito, anche per i titolari di conto fiscale, entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo [4].

     4. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200.000.

     5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 2 è soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno. Tuttavia, se l'acconto è stato calcolato con riferimento, rispettivamente, alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo se l'importo versato è inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest'ultimo [5] .

     5-bis. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le banche delegate al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre [6] [7].

     5-ter. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabiliti annualmente i tempi e le modalità, nei rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto. I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato [8].

     5-quater. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle appositamente previste dal decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994. Sono considerati altresì validi i versamenti effettuati nello stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante l'impiego delle distinte di versamento sopra citate [9] .

     5-quinquies. Il comma 11 dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

     "11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1° gennaio 1994 [10] .

     6. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è prorogato al 31 dicembre 1993 [11] .

     7. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1992.

 

          Art. 7.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000.

     2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di lire 40.000 e di lire 60.000, rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 70.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 140.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 40.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 20.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 20.000 per i procedimenti speciali.

     3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal segretario, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 10.000 con le modalità di cui al comma 2.

     4. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri ed i registri già bollati in modo straordinario che alla data indicata nel comma 1 sono ancora interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

     5. Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare; i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive; le denunce di smarrimento presentate alle competenti autorità e relative certificazioni da esse rilasciate; i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso; le ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma non supera lire 150.000; gli estratti di conti nonché lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma non supera lire 150.000; i buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore a lire 150.000; le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici; i conti degli amministratori di tutte le istituzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale. Sono altresì esenti gli atti, i documenti e i provvedimenti dei procedimenti di esecuzione davanti al pretore quando il valore non supera lire 5 milioni; i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria previsti dall'articolo 29 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica indicato nel comma 1, limitatamente a quelli relativi alla materia penale.

     6. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il sottonumero I) del n. 26 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è sostituito dal sottonumero I) di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.

 

          Art. 8.

     1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, vigenti alla data del 31 agosto 1990, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1991 nelle seguenti misure:

     a) di lire 1.455 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

     b) di lire 145,5 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

     c) di lire 2.494 per ettolitro alla temperatura di 15 °C, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

     2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, vigenti alla data del 31 ottobre 1990, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1991 nelle misure di lire 747,896 e 2.838 per cento chilogrammi, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

     3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi.

     4. Se le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, risultanti per effetto degli aumenti previsti dai commi 1 e 2, sono inferiori all'ammontare di quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1990, queste ultime continuano ad applicarsi anche successivamente a tale data.

 

          Art. 9.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata a lire 206 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta è dovuta nella misura di lire 112 al metro cubo.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonché ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.

 

          Art. 10.

     1. Fino al 31 dicembre 1991, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 15 per cento e quella prevista al numero 4 è stabilita nella misura del 4 per cento [12] .

     2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1991, l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi è stabilita nella misura del 9 per cento.

     3. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994 [13] .

 

Capo III

Disposizioni per il settore dei trasporti

 

          Art. 11.

     1. Per l'anno 1991, il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è stabilito in lire 4.411 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     2. L'importo di lire 4.411 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     3. Per l'anno 1991, l'apporto statale in favore dell'Ente ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

     a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1990, lire 1.500 miliardi;

     b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi, valutati in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1991 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni;

     c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 438,8 miliardi.

     4. Per l'anno 1991, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.610 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di finanza regionale

 

          Art. 12.

     1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per gli anni 1991, 1992 e 1993 nella misura, rispettivamente, di lire 68 miliardi, lire 137 miliardi e lire 210 miliardi.

 

Capo V

Disposizioni in materia di previdenza

 

          Art. 13.

     1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1991 in lire 2.600 miliardi, di cui lire 1.106 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 19.537 miliardi per l'anno 1991 ed è assegnata per lire 14.617 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.000 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 1.035 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.814 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 68 miliardi all'ENPALS.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a versare all'INPS, mediante giroconto, la somma di lire 2.600 miliardi indicata al comma 1 a valere sulle disponibilità maturate al 31 dicembre 1990 sul conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato "Conto speciale risanamento gestione previdenziale coltivatori diretti". Con effetto dal 1° gennaio 1991, sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e le disponibilità residue esistenti sul predetto conto sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Con la stessa decorrenza il contributo addizionale di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 160 del 1975, continua ad essere corrisposto ed il relativo gettito affluisce alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

     3. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1991 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

     4. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 3, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno 1991, è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno 1991, sempre che tali versamenti non siano già intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

     5. L'onere relativo alle minori entrate derivanti, per gli anni 1991 e seguenti, dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, è valutato in lire 1.820 miliardi per l'anno 1991, in lire 3.952 miliardi per l'anno 1992 e in lire 4.209 miliardi a decorrere dall'anno 1993.

 

Capo VI

Disposizioni diverse

 

          Art. 14.

     1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

     2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1991.

 

 

Tabelle

     (Omissis).

 

 

Tabella 1

     (Omissis).

 

 

Tabella 2

     (Omissis).


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 1 ottobre 1991, n. 307.

[2] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.

[3] Comma modificato dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, dall'art. 15 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, dall'art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477 e dall'art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477 e così modificato dall'art. 2 del D.L. 13 dicembre 1995.

[7] Comma così rettificato con errata corrige pubblicato nella G.U. n. 286 del 6 dicembre 1993.

[8] Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 349 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 febbraio 1996, n. 53.

[9] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

[10] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

[11] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.

[12] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 31 dicembre 1991, n. 415 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1992, n. 500.

[13] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 31 dicembre 1991, n. 415.