§ 98.1.26557 - Legge 27 aprile 1989, n. 154.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/04/1989
Numero:154


Sommario
Art. 1.      1. Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, [...]


§ 98.1.26557 - Legge 27 aprile 1989, n. 154.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di Borsa

(G.U. 29 gennaio 1989, n. 99)

 

     Art. 1.

     1. Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 dicembre 1988, n. 550, esclusi quelli in materia di imposta sul valore aggiunto relativi ai giornali quotidiani, ai libri, ai periodici e alle assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie.

     3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69

     All'art. 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'art. 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire con effetto dall'anno 1989".

     All'art. 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "6-bis. Dalla data di entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono, ad ogni effetto, equiparati alle rendite vitalizie di cui al comma 1, lettera h), dell'art. 47 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

     Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:

     "Art. 2-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 3-ter dell'art. 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennità ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonchè a quelle indennità per le quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 482 del 1985, ancorchè non sia stata presentata l'istanza ivi prevista.

     2. Le istanze di riliquidazione non presentate ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, devono essere presentate, secondo le disposizioni di detto comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. In deroga al disposto del primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle ritenute operate sulle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente è effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennità è stata indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dell'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso art. 38.

     4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

     All'art. 4:

     al comma 1, primo periodo, le parole: "lire 100 mila" sono sostituite dalle seguenti: "lire duecentomila";

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3-bis. A partire dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 1991 l'ammontare complessivo delle eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione stessa può essere computato in diminuzione anche dell'ammontare degli acconti o del saldo dovuti per il periodo di imposta successivo. Con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalità e le procedure di attuazione".

     All'art. 5:

     le parole da: "a) dopo l'art. 30 è aggiunto il seguente" fino a: "in via presuntiva è ragguagliato ad anno" sono sostituite dalle seguenti: "a) dopo l'art. 30 è aggiunto il seguente: “Art. 31. - (Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi). - 1. Per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire, l'imposta dovuta è determinata riducendo l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, della percentuale del 10 per cento se trattasi di esercizio di arti e professioni, del 23 per cento se trattasi di esercizio di impresa consistente nella prestazione di servizi, e del 48 per cento se trattasi di esercizio di impresa avente per oggetto altre attività. Per i soggetti che iniziano l'attività il volume di affari dichiarato in via presuntiva è ragguagliato ad anno”;

     le parole da: "4. Se nel corso dell'anno" fino a: "volume di affari di 18 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni di lire è superato, le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite è superato e l'imposta dovuta per l'anno è calcolata nei modi ordinari; tuttavia l'imposta dovuta per l'anno non può comunque essere inferiore all'importo determinato applicando il rapporto tra 18 milioni e l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate nell'anno, all'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, ulteriormente ridotto della percentuale di cui al comma 1 stabilita per il tipo di attività esercitata";

     le parole da: "7. Le disposizioni del presente articolo" fino a: "per almeno un triennio" sono sostituite dalle seguenti: "7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta nel modo normale nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente ovvero che esercitano tale opzione nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione vale per tutte le attività esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno un triennio".

     All'art. 6:

     al comma 1, al capoverso, le parole da: "applicando all'ammontare" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "applicando all'ammontare dei compensi il coefficiente di redditività dell'82 per cento. Se nel corso del periodo di imposta l'ammontare dei compensi percepiti supera i 18 milioni di lire, il reddito imponibile, determinato ai sensi dei commi da 1 a 6, non può essere, in ogni caso, inferiore all'82 per cento di 18 milioni. Il contribuente può non avvalersi della presente disposizione optando per la determinazione del reddito nei modi ordinari nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo di imposta precedente e, per l'anno di inizio dell'attività, nella dichiarazione di inizio dell'attività relativa alla predetta imposta. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio";

     il comma 2 è soppresso.

     All'art. 7:

     al comma 2, la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

     "f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     “6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire”;

     f-bis) il comma 9 è abrogato”;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. Agli effetti dell'art. 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per imprese autorizzate all'autotrasporto di merci in conto terzi devono intendersi anche i soggetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132".

     All'art. 8:

     al primo capoverso, le parole: "di cui all'art. 54" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 54";

     al primo capoverso, le lettere a), b), c), d) e), f), g), h) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi 67 per cento;

     b) imprese aventi per oggetto altre attività 50 per cento";

     dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:

     "4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni è superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attività, è determinato a norma dell'art. 79 e le annotazioni non risultanti possono essere effettuate nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione".

     All'art. 9:

     al comma 1, lettera a), le parole: "nonchè le rettifiche ai componenti ivi indicati ai fini della determinazione del reddito" sono soppresse;

     al comma 1, lettera b), la parola: "altre" è soppressa;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. I soggetti indicati nell'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono annotare entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nei registri di cui al comma 1, i componenti positivi e negativi di reddito non risultanti dai registri medesimi";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. Il comma ottavo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

     “Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori”.

     L'art. 10 è sostituito dal seguente:

     "Art. 10.– 1. Ai fini delle imposte sul reddito:

     a) i soggetti indicati nell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per il regime di contabilità ordinaria;

     b) i soggetti indicati nell'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, possono optare per il regime di contabilità semplificata con l'osservanza degli obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 9 del presente decreto, e con determinazione del reddito a norma dell'art. 79 del medesimo testo unico.

     2. L'opzione può essere esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente o, per i contribuenti non soggetti all'obbligo della presentazione della predetta dichiarazione, mediante raccomandata postale da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, all'ufficio delle imposte secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata ed in ogni caso per almeno un triennio.

     3. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera 360 milioni di lire si applica per l'anno seguente il regime ordinario di determinazione del reddito.

     4. Ai fini dell'esercizio dell'opzione l'ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, è computato con riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, determinati secondo il regime applicabile in tale periodo. In caso di inizio di attività, per il primo periodo di imposta il contribuente può esercitare l'opzione in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevede di conseguire, dandone comunicazione entro trenta giorni dall'inizio di attività con le modalità stabilite con il decreto previsto nel comma 2.

     5. In tutti i casi di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo di imposta vanno valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro inventari o su apposito prospetto da vidimarsi entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente".

     Dopo l'art. 10 sono aggiunti i seguenti:

     “Art. 10-bis. 1. Nell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresaosta, oltre ai beni indicati alle lettera a) e b) del comma 1 dell'art. 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile”;

     b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all'art. 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione”.

     2. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1988, utilizzi i beni di cui all'art. 77, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può avvalersi di detta disposizione anche per quote dei beni o per diritti parziali sugli stessi, attribuendo ai beni medesimi un costo commisurato al valore normale. In tal caso l'atto con cui si riconoscono o si trasferiscono quote o diritti a favore del coniuge o dei propri parenti entro il terzo grado non costituisce cessione di beni agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa e l'imposta sull'incremento di valore degli immobili è ridotta alla metà. L'atto, con effetto dall'anno 1989, deve essere formato entro il 31 dicembre dello stesso anno.

     Art. 10-ter.–1. All'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “Nelle ipotesi che precedono il contribuente è invitato, anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare la esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potrà inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma ad essa non allegati”.

     2. All'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     Nelle ipotesi che precedono il contribuente è invitato, anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare la esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potrà inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma ad essa non allegati”.

     Art. 10-quater. 1. Il terzo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

     “I soggetti che adottano contabilità in codice sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative”.

     Art. 10-quinquies.– 1. Il secondo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

     “Le strutture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre legge tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso”.

     All'art. 11:

     al comma 1, le parole: "possono essere elaborati" sono sostituite dalle seguenti: "sono elaborati"; e le parole da: "coefficienti di congruità dei ricavi" fino a: "determina i coefficienti" sono sostituite dalle seguenti: "cCoefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito; i coefficienti sono determinati";

     al comma 2, le parole: "e modalità" sono soppresse;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente entro il 10 maggio 1989 ed entro il 31 dicembre 1989, si provvederà alla prima determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 e alla determinazione dei coefficienti di cui al comma 2";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Se l'indicazione di elementi di cui al comma 3 è richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria di cui al secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "5-bis. Il Ministro delle finanze istituisce un apposito ufficio centrale, gestito unitariamente dalle direzioni generali delle imposte dirette e dalla direzione generale delle tasse per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, con il compito di elaborare ed aggiornare periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine il suddetto ufficio dovrà individuare dati ed elementi informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA o ad integrazione di essi su esplicita richiesta degli uffici. Tali dati ed informazioni devono avere caratteristiche di analiticità sufficienti a consentire una agevole collocazione del contribuente all'interno delle categorie di attività di cui al comma 1 ed una corretta individuazione dei coefficienti di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili".

     All'art. 12:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 50, comma 7, e80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non abbiano optato per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito, gli uffici, indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, rettificare i corrispettivi, compensi e ricavi dichiarati determinandoli induttivamente in relazione ai coefficienti indicati nell'art. 11 o ad altri elementi specificamente relativi al singolo contribuente. Sui maggiori corrispettivi accertati non si applicano le percentuali di cui all'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972".

     al comma 4, secondo periodo, le parole: ", 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonchè dell'art. 2, comma 29, del predetto decreto-legge n. 853 del 1984" sono sostituite dalle seguenti: "e 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,"; le parole: "uno o più" sono sostituite dalle seguenti: "due o più"; e dopo le parole: "dei predetti coefficienti" sono aggiunte le seguenti: "o di altri elementi specificamente relativi al singolo contribuente";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. I coefficienti di cui all'art. 11 possono altresì essere utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime ordinario di contabilità".

     All'art. 13:

     al comma 4, le parole: "art. 30-bis" sono sostituite dalle seguenti: "art. 31";

     al comma 5, le parole: "testo unico delle imposte sul reddito, approvano con il citato decreto" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica"; le parole: "art. 30-bis del decreto" sono sostituite dalle seguenti: "art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica"; le parole: "dei ricavi e delle plusvalenze che sono state" sono sostituite dalle seguenti: "dei ricavi e delle plusvalenze che sono stati"; e le parole: "art. 80 del medesimo testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica";

     il comma 7 è sostituito dai seguenti:

     "7. Ai fini della tenuta del repertorio annuale della clientela di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si deve intendere che:

     a) i clienti devono essere annualmente annotati in ordine alfabetico con riferimento alla prima lettera del nome o ragione sociale ancorchè nei loro confronti la prestazione sia stata eseguita gratuitamente. Sono considerati clienti i soggetti tenuti al pagamento della prestazione o che sarebbero tenuti se la stessa non fosse gratuita;

     b) nel caso di una sola prestazione deve essere indicato l'oggetto specifico della stessa; se trattasi di più prestazioni deve essere indicata all'inizio l'esistenza di un rapporto continuativo e del relativo contenuto generale;

     c) l'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla data di esecuzione della prestazione. Per i rapporti continuativi già in essere nell'anno precedente, deve essere rinnovata l'annotazione con riferimento alla esecuzione della prima prestazione. Il termine è differito al novantesimo giorno per l'anno nel corso del quale è sorto l'obbligo della tenuta del registro;

     d) gli esercenti professioni esonerati dalla tenuta del registro per l'anno di inizio dell'attività; sono altresì esonerati gli esercenti professioni che si avvalgono del comma 7 dell'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti nell'anno;

     e) il repertorio della clientela non si deve intendere incompleto se l'indicazione eseguita consente comunque la identificazione del cliente.

     7-bis. Per i contribuenti per i quali l'obbligo è sorto nel corso del primo trimestre del 1989, il termine per l'annotazione di cui al comma 7, lettera c), è fissato al 30 giugno 1989";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "8-bis. Per i soggetti che hanno optato per il regime ordinario la redazione e la vidimazione del prospetto delle attività e passività devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente quello di esercizio dell'opzione.

     8-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1989, sono emanate disposizioni di attuazione delle norme di cui al presente titolo per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione ovvero di sottrazione di imposta. Con lo stesso decreto sono altresì emanate disposizioni transitorie dirette a regolare il passaggio dal regime vigente al 31 dicembre 1988 a quello applicabile per il periodo d'imposta successivo. In deroga alla disposizione contenuta nell'art. 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti esercenti imprese che si sono avvalsi del regime di determinazione forfetaria del reddito di impresa di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, ove nei loro confronti non trovi applicazione per l'anno 1989 il regime previsto dall'art. 80 del medesimo testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, possono indicare, con le modalità e nei termini previsti dal predetto decreto, le esistenze iniziali al 1° gennaio 1989 anche in difformità dalle rimanenze finali al 31 dicembre 1988. La valutazione può essere effettuata attribuendo a ciascun bene un valore unitario pari al valore normale e comunque non superiore al doppio del valore ad esso attribuito in sede di valutazione delle rimanenze finali per l'anno 1984. Se il bene risulta per la prima volta tra le rimanenze in anni successivi, il valore unitario non può eccedere quello risultante in sede di valutazione di dette rimanenze. Le variazioni nelle esistenze iniziali rispetto alle rimanenze finali non possono essere utilizzate per accertamenti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto o di altre imposte.

     8-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1989, sono indicati i soggetti tenuti alla redazione del repertorio annuale della clientela. I soggetti iscritti in elenchi diversi da quelli inclusi in albi professionali possono redigere il repertorio per l'anno 1989 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

     8-quinquies. Le opzioni esercitate ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto conservano il loro effetto se non modificate o revocate entro il 31 maggio 1989; la modifica o la revoca è espressa con comunicazione da trasmettere mediante raccomandata all'ufficio presso il quale la opzione è stata presentata, specificando il regime di determinazione del reddito o dell'imposta sul valore aggiunto cui la modifica o la revoca si riferisce. I contribuenti che non hanno esercitato le opzioni anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono presentarle entro il 31 maggio 1989 con comunicazione da trasmettere con le predette modalità all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Dalla data della comunicazione il contribuente è soggetto agli obblighi previsti per il regime di contabilità adottato".

     All'art. 14:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Per i contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilità semplificata ai fini delle imposte sui redditi, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo a tale data sono differiti al 30 settembre 1989 fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti. Per le dichiarazioni annuali presentate entro tale termine non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi qualora gli imponibili dichiarati non risultino inferiori a quelli determinati, per il corrispondente anno, in base ai coefficienti stabiliti agli effetti della imposizione sui redditi e della imposta sul valore aggiunto nell'art. 11; in tal caso, nei limiti dei dati risultanti dalle anzidette dichiarazioni, le operazioni si intendono regolarizzate ad ogni effetto. E' dovuta per ogni anno una somma corrispondente a quella indicata al comma 5 dell'art. 21, ridotta alla metà";

     al comma 2, la parola "sostitutiva" è soppressa;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. Per gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno esercitato attività commerciali relativamente agli anni per i quali sono scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sul reddito e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 settembre 1989, anche nel caso di omessa presentazione, i termini per la presentazione di dichiarazioni, fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti".

     All'art. 15, al comma 1, primo e secondo periodo, la parola: "sostitutive" è soppressa.

     All'art. 16, ai commi 1 e 2, la parola "sostitutive" è soppressa.

     All'art. 17, al primo periodo, la parola: "sostitutiva" è soppressa; dopo le parole: "corrispettivi di operazioni imponibili determinati", sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'art. 11"; e le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "10 maggio"; al secondo periodo, la parola: "sostitutiva" è soppressa.

     All'art. 18:

     al comma 1, primo periodo, la parola: "sostitutive" è soppressa; al secondo periodo, la parola: "sostitutiva" è soppressa;

     al comma 3, la parola: "sostitutiva" è soppressa.

     L'art. 19 è sostituito dal seguente:

     "Art. 19.– 1. I termini per l'accertamento dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle dichiarazioni presentate per gli anni 1983 e 1984 sono prorogati di tre anni nei confronti dei soggetti di cui all'art. 14 che non si sono avvalsi del differimento dei termini ivi previsto".

     L'art. 20 è soppresso.

     All'art. 21:

     al comma 1, le parole da: "Alle irregolarità" fino a: "si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, commesse fino al 31 dicembre 1988 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa, nonchè quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5";

     al comma 3, lettere b) e d), le parole: "31 dicembre 1987" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1988";

     al comma 4, lettera f), la parola: "quinto" è sostituita dalla seguente: "terzo"; e le parole: "31 dicembre 1987" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1988";

     al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "è dovuta" sono aggiunte le seguenti: ", con la loro estinzione ad ogni effetto,";

     al comma 6, primo e terzo periodo, le parole: "31 dicembre 1987" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1988";

     al comma 8, le parole: "di cui all'art. 16, primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 16, comma 1".

     All'art. 26:

     al comma 6, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

     "a-bis) al comma 3, dopo le parole: “Le spese relative all'acquisto di beni mobili”, sono aggiunte le parole: “diversi da quelli indicati nel comma 4";

     al comma 8, al capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: "nè per le anticipazioni ai soci che prestano la loro attività in società di persone";

     al comma 9, al capoverso, dopo le parole: "destinati alla generalità dei dipendenti", sono aggiunte le seguenti: "o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea";

     al comma 11, lettera a), le parole: "la seconda parte è sostituita dalla seguente:" sono sostituite dalle seguenti: "le parole da: “se il contratto ha per oggetto beni diversi dagli immobili” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:";

     al comma 11, lettera b), dopo le parole: "2.500 centimetri cubici", sono aggiunte le seguenti: "non adibiti ad uso pubblico";

     al comma 12, sono aggiunte, in fine, le parole: "Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila".

     All'art. 30, al comma 2, le parole: "in poi" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla fine".

     All'art. 31:

     alla lettera a), la dizione: "“ai progettisti dell'opera”;" è sostituita dalla seguente: "“ai progettisti dell'opera;”";

     alla lettera b), la dizione: "“ai soggetti che esercitano l'attività”;" è sostituita dalla seguente: "“ai soggetti che esercitano l'attività;”";

     alla lettera c), le parole: "e da vincite del gioco del lotto e delle lotterie nazionali" sono sostituite dalle seguenti: "e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600";

     alla lettera d), le parole: "gli atti e" sono soppresse;

     alla lettera e), le parole: "agli atti e" sono soppresse.

     La rubrica del titolo IV è sostituita dalla seguente:

     "Titolo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIQUOTE IVA E DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E SUI CONTRATTI DI BORSA".

     All'art. 34:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento è sostituita, in ogni caso, dall'aliquota del quattro per cento con effetto dal 1° gennaio 1989";

     al comma 3, lettera e), le parole da: "per il commercio" fino a: "dei cataloghi" sono sostituite dalle seguenti: "per il commercio dei giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi dellalegge 8 febbraio 1948, n. 47"; le parole: "di periodici e di altri beni" sono sostituite dalle seguenti: "di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni"; le parole: "dalla pubblicazione periodica" sono sostituite dalle seguenti: "dalle pubblicazioni o dai libri"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "la diminuzione del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa è elevata per gli anni 1990 e 1991 all'80 per cento;";

     al comma 5, lettera c), le parole: "prestazioni relative alla composizione e stampa" sono sostituite dalle seguenti: "prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa";

     dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     "7-bis. Alle bevande a base di vino, regolamentate dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988, si applica l'aliquota IVA del 9 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "8-bis. Le prestazioni aventi per oggetto attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorchè fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da ritenersi attività non commerciale a tutti gli effetti tributari. La disposizione ha effetto dal giorno dell'insediamento in Italia delle stesse istituzioni. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la stessa è applicabile a condizione che i requisiti prescritti risultino da conforme riconoscimento rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri con effetto dall'anno di presentazione della richiesta. Per le filiazioni già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 1989".

     Dopo l'art. 34 è aggiunto il seguente:

     "Art. 34-bis-. 1. Le disposizioni dell'art. 8-bis, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni ivi previste effettuate alla Agenzia spaziale italiana. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto l'attività di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi svolta dalla predetta Agenzia in attuazione del piano spaziale nazionale approvato dal CIPE non si considera attività commerciale rientrante nell'art. 2195 del codice civile.

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge 30 maggio 1988, n. 186".

     All'art. 35 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. Le disposizioni dell'art. 1-ter del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1981, n. 61, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 1990".

     Dopo l'art. 35 è aggiunto il seguente:

     "Art. 35-bis.– 1. Il n. 8) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

     “8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;".

     2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le locazioni di fabbricati ad uso di civile abitazione da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita è stabilita nella misura del 4 per cento.

     3. Il quinto comma dell'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato con effetto dal 16 marzo 1983".

     All'art. 36:

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3-bis. La tassa annuale di cui al comma 2 non è dovuta dai soggetti dichiarati falliti e da quelli ammessi alla procedura di concordato preventivo e dagli enti dei quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale non è neppure dovuta dai soggetti posti in liquidazione, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui il soggetto stesso è stato posto in liquidazione";

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

     6. L'obbligo del pagamento della tassa di cui al comma 2 cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuta la cessazione, salvo il caso in cui il termine stabilito dall'art. 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, scade nel mese di gennaio successivo all'anno di cessazione dell'attività. Alle dichiarazioni di cessazione di attività sono equiparate le dichiarazioni di variazione previste dal citato art. 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quando comportano cessazione di attività";

     al comma 7, le parole: "la pena pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "una pena pecuniaria di misura pari alla tassa dovuta ai sensi del comma 1";

     dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

     "8-bis. Per l'anno 1988 la tassa di concessione governativa di cui al comma 8 è stabilita nella misura di lire 15 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 3 milioni 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo. Gli eventuali conguagli devono essere eseguiti entro il 30 giugno 1989. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 luglio 1988, n. 291, è soppresso".

     All'art. 38:

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. L'art. 4, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 26, comma 1, si applica a partire dal 1° gennaio 1988";

     al comma 2, le parole da: "Le disposizioni dell'art. 34" fino a: "1° gennaio 1990" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dell'art. 34 relative all'imposta sul valore aggiunto riguardanti i giornali, i libri ed i periodici hanno effetto dal 1° gennaio 1990";

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Le disposizioni dell'art. 34 relative all'imposta sul valore aggiunto concernenti le assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione, fatte ai soci da cooperative, si applicano a decorrere dal 1° agosto 1989".

     Dopo l'art. 38 è aggiunto il seguente: - "Art. 38-bis.– 1. Le facoltà attribuite alle aziende di credito, agli agenti di cambio e alle commissionarie ammesse alle borse valori per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa sui titoli e valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 agosto 1960, n. 826, e successive modificazioni, sono estese alle società ed enti iscritti all'albo di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro 29 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1988, che abbiano aderito alla convenzione di cui all'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1988, per il funzionamento di un sistema di negoziazioni di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, attraverso circuito telematico".