§ 95.22.3 - D.L. 30 giugno 1960, n. 589.
Modificazioni alle aliquote di tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A allegata alla legge 10 novembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.22 imposta sui contratti di borsa
Data:30/06/1960
Numero:589


Sommario
Art. 1.      La tabella A, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, concernente le tasse speciali sui contratti di Borsa su titoli e valori, è sostituita con la tabella A allegata al presente decreto, [...]
Art. 2.      Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa dovute a norma del presente decreto saranno istituiti con decreto presidenziale i valori bollati occorrenti.
Art. 2 bis.  [2]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 95.22.3 - D.L. 30 giugno 1960, n. 589. [1]

Modificazioni alle aliquote di tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079.

(G.U. 1 luglio 1960, n. 159)

 

     Art. 1.

     La tabella A, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, concernente le tasse speciali sui contratti di Borsa su titoli e valori, è sostituita con la tabella A allegata al presente decreto, vistato dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 2.

     Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa dovute a norma del presente decreto saranno istituiti con decreto presidenziale i valori bollati occorrenti.

     Sino a quando non saranno istituiti tali valori bollati il pagamento delle tasse dovute dovrà effettuarsi integrando quelli esistenti con l'apposizione sui medesimi delle occorrenti marche per tassa sui contratti di Borsa da annullarsi a cura delle parti contraenti mediante la scritturazione della firma di una di esse e della data del contratto.

 

          Art. 2 bis. [2]

     Il Ministro per le finanze può, con suo decreto insindacabile, autorizzare singole aziende di credito a pagare in modo virtuale le tasse relative a contratti di Borsa per contanti su titoli e valori.

     Le modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella A

     Tabella delle tasse per i contratti di Borsa su titoli e valori [3]

     (Omissis)

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 14 agosto 1960, n. 826. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Tabella modificata dall'art. 3 del D.L. 24 settembre 1987, n. 391.