§ 95.1.40 - D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689.
Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:23/12/1974
Numero:689


Sommario
Art. 1.      I soggetti indicati nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che per l'ultimo periodo d'imposta chiuso prima dell'entrata in [...]
Art. 2.      Nel prospetto devono essere indicati
Art. 3.      Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai soggetti indicati ai nn. 1) e 2), dell'art. 2, eccettuati gli enti che hanno per oggetto esclusivo o [...]
Art. 4.      I beni immobili e i beni iscritti in pubblici registri sono valutati singolarmente in base al costo, assumendo come tale il valore definitivamente accertato ai fini [...]
Art. 5.      I beni mobili strumentali non iscritti in pubblici registri, raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e secondo i coefficienti di ammortamento in [...]
Art. 6.      Le merci destinate alla rivendita nonché le materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci acquistati per essere impiegati nella produzione, raggruppati ai sensi del [...]
Art. 7.      I titoli quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno 1973
Art. 8.      I crediti ed i debiti si valutano al loro valore nominale. I crediti si assumono al netto delle perdite verificatesi anteriormente al 1° gennaio 1974
Art. 9.      Le attività diverse da quelle indicate negli articoli precedenti si valutano al costo di acquisizione
Art. 10.      L'ammortamento dei beni ammortizzabili è determinato in misura pari alla somma delle quote massime di ammortamento ordinario dalla data di acquisizione al 31 dicembre [...]
Art. 11.      L'accantonamento per trattamento di quiescenza e previdenza del personale in servizio al 1° gennaio 1974 è determinato in misura non inferiore al cinquanta per cento [...]
Art. 12.      I valori indicati nel prospetto, salvo la rettifica di cui al successivo art. 14, si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sul reddito
Art. 13.      Il contribuente deve presentare all'ufficio delle imposte, in allegato alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1974, la situazione patrimoniale al 1° gennaio [...]
Art. 14.      L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle quantità e dei valori indicati nel prospetto e nella situazione patrimoniale che risultino non conformi alle [...]
Art. 15.      In caso di omessa redazione del prospetto nel termine stabilito nell'art. 1 si applicano, per i periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 1973, le disposizioni [...]
Art. 16.      All'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel primo e nell'ultimo comma le parole "centoventi milioni di lire" sono sostituite con le parole "centottanta milioni [...]
Art. 17.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.1.40 - D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito

(G.U. 28 dicembre 1974, n. 338)

 

 

     Art. 1.

     I soggetti indicati nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che per l'ultimo periodo d'imposta chiuso prima dell'entrata in vigore del decreto stesso non erano tassabili in base al bilancio ai sensi degli artt. 8 e 104 dell'abrogato Testo unico delle leggi sulle imposte dirette, devono redigere entro il 30 aprile 1975 un prospetto delle attività e passività esistenti al 15 gennaio 1974, valutate a norma degli artt. da 4 a 11 [1] .

     Entro lo stesso termine il prospetto deve essere vidimato dall'Ufficio del registro delle imprese, dall'Ufficio del registro o da un notaio, previa numerazione e bollatura dei fogli che lo compongono.

 

          Art. 2.

     Nel prospetto devono essere indicati:

     1) per gli enti e le società di cui alle lettere b) e c) dell'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, aventi la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale nel territorio dello Stato, tutte le attività e tutte le passività;

     2) per le persone fisiche di cui alla lettera d) e per gli enti di cui alla lettera g) dello stesso art. 13, che hanno nel territorio dello Stato la residenza ovvero la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale, le attività e le passività relative alle imprese o attività commerciali esercitate;

     3) per le persone fisiche che esercitano arti o professioni e per le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dello stesso art. 13, i beni per i quali intendono richiedere la deduzione di quote di ammortamento ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e i relativi ammortamenti pregressi;

     4) per le persone fisiche non residenti e per le società e gli enti di ogni tipo, di cui all'art. 2, lettera d) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, le attività e le passività relative alle stabili organizzazioni.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai soggetti indicati ai nn. 1) e 2), dell'art. 2, eccettuati gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali né alle persone fisiche non residenti di cui al n. 4) dello stesso articolo, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti nell'anno 1974 nell'esercizio dell'impresa o attività commerciale o della stabile organizzazione, non abbiano superato l'ammontare di centottanta milioni di lire. In tal caso il valore delle rimanenze di cui al successivo art. 6 esistenti al 1° gennaio 1974, determinato a norma dello stesso articolo, deve essere annotato entro il 30 aprile 1975 nel registro indicato dall'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In mancanza di tale annotazione si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 39 dello stesso decreto e la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila [2]

     I soggetti indicati nel comma precedente, che nell'anno 1974 hanno conseguito ricavi per ammontare superiore a lire centottanta milioni, possono redigere le scritture contabili di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, se non vi abbiano ancora provveduto, fino alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al detto anno. Se l'ammontare dei ricavi non ha superato i trecento milioni di lire la mancata redazione del libro giornale e delle scritture ausiliarie cronologiche per l'anno 1974 non comporta applicazione delle norme relative alla omessa tenuta delle scritture contabili [3] .

 

          Art. 4.

     I beni immobili e i beni iscritti in pubblici registri sono valutati singolarmente in base al costo, assumendo come tale il valore definitivamente accertato ai fini delle imposte di registro o di successione o, in mancanza il prezzo indicato nell'atto di acquisto, maggiorati degli oneri accessori di diretta imputazione. Il valore o prezzo, se si riferisce indistintamente all'immobile e ai beni mobili, deve essere depurato della parte imputata a questi ai sensi dei successivi articoli.

     Per i beni costruiti in economia od in appalto, si assume il costo di produzione documentato o da stimare con riferimento alla data di ultimazione della costruzione.

     I valori determinati ai sensi dei commi precedenti sono maggiorati a titolo di spese incrementative, nella misura del tre per cento per ciascun anno o frazione d'anno superiore a sei mesi o nella maggior misura risultante dalla relativa documentazione.

     I beni in corso di costruzione sono valutati in base ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 1973.

 

          Art. 5.

     I beni mobili strumentali non iscritti in pubblici registri, raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e secondo i coefficienti di ammortamento in vigore dal 1° gennaio 1974, sono valutati in base al costo di acquisizione, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 4.

     Se manca la documentazione del costo, si assume il valore normale alla data di acquisizione. Se non risulta la data di acquisizione, il bene si considera acquisito il 31 dicembre 1973.

     I beni in corso di costruzione sono valutati a norma del quarto comma dell'art. 4.

 

          Art. 6.

     Le merci destinate alla rivendita nonché le materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci acquistati per essere impiegati nella produzione, raggruppati ai sensi del primo comma dell'art. 62 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, si valutano in base al costo medio risultante dalle fatture di acquisto registrate nell'anno 1973 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

     I prodotti destinati alla vendita si valutano in base al prezzo medio delle cessioni registrate nell'anno 1973 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, diminuito del 30 per cento.

     In mancanza delle registrazioni di cui ai commi precedenti la valutazione è fatta in base al valore normale nell'ultimo semestre dell'anno 1973, diminuito del 30 per cento per i prodotti destinati alla vendita.

     I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 1973.

     I beni di cui ai precedenti commi esistenti presso le stabili organizzazioni dei soggetti indicati al n. 4) dell'art. 2, diversi da quelli prodotti o acquistati dalla stabile organizzazione, si valutano, se destinati ad essere impiegati nella produzione, in base al valore accertato in dogana all'atto dell'importazione o, in mancanza, in base al valore normale alla data di importazione, se destinati alla vendita o alla rivendita, secondo i criteri indicati nel secondo e terzo comma.

     Per gli immobili destinati alla vendita o alla rivendita valgono le disposizioni dell'art. 4.

 

          Art. 7.

     I titoli quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno 1973.

     Le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano al costo, ovvero, se questo non è documentato, in base all'ultimo bilancio della società emittente approvato anteriormente al 1° gennaio 1974.

     Le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno 1973 relativi a titoli quotati in borsa analoghi per scadenza e tasso d'interesse.

 

          Art. 8.

     I crediti ed i debiti si valutano al loro valore nominale. I crediti si assumono al netto delle perdite verificatesi anteriormente al 1° gennaio 1974.

 

          Art. 9.

     Le attività diverse da quelle indicate negli articoli precedenti si valutano al costo di acquisizione.

 

          Art. 10.

     L'ammortamento dei beni ammortizzabili è determinato in misura pari alla somma delle quote massime di ammortamento ordinario dalla data di acquisizione al 31 dicembre 1973. Le quote sono calcolate in base ai coefficienti in vigore per ciascun anno; per gli anni anteriori al 1957 valgono i coefficienti in vigore per tale anno.

     Per i beni mobili strumentali valutati a norma della seconda parte del secondo comma dell'art. 5 l'ammortamento è determinato in misura pari al cinquanta per cento del loro valore.

 

          Art. 11.

     L'accantonamento per trattamento di quiescenza e previdenza del personale in servizio al 1° gennaio 1974 è determinato in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare corrispondente alla situazione giuridica dei singoli dipendenti alla stessa data in conformità delle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.

 

          Art. 12.

     I valori indicati nel prospetto, salvo la rettifica di cui al successivo art. 14, si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sul reddito.

     La differenza fra l'ammontare complessivo delle attività e quello delle passività non costituisce componente positiva o negativa del reddito imponibile.

 

          Art. 13.

     Il contribuente deve presentare all'ufficio delle imposte, in allegato alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1974, la situazione patrimoniale al 1° gennaio 1974 quale risulta dal prospetto di cui all'art. 1. Le attività e le passività devono essere raggruppate in conformità dell'art. 2424 del codice civile e la differenza deve essere evidenziata in apposita voce come patrimonio netto.

     Per la mancata presentazione o per l'incompletezza della situazione patrimoniale si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione.

 

          Art. 14.

     L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle quantità e dei valori indicati nel prospetto e nella situazione patrimoniale che risultino non conformi alle disposizioni dei precedenti articoli.

     L'avviso di rettifica può essere notificato fino al 31 dicembre 1981, con effetto anche per la determinazione dei redditi e dei periodi d'imposta precedenti per i quali non sia decorso il termine di cui al primo o al secondo comma dell'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

     Il prospetto di cui all'art. 1 e i relativi documenti devono essere conservati a norma del secondo comma dell'art. 22 del decreto indicato nel comma precedente.

 

          Art. 15.

     In caso di omessa redazione del prospetto nel termine stabilito nell'art. 1 si applicano, per i periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 1973, le disposizioni relative alla determinazione del reddito di cui al secondo comma dell'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le sanzioni previste nell'art. 51 dello stesso decreto per la mancata tenuta delle scritture contabili.

     Le disposizioni del comma precedente cessano di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta relativamente al quale, in allegato alla dichiarazione, venga presentata la situazione patrimoniale di cui all'art. 13 sulla base del prospetto delle attività e passività esistenti all'inizio del periodo d'imposta, valutate a norma degli artt. da 4 a 11. A tal fine i riferimenti agli anni 1974, 1973 e 1981 si intendono fatti all'anno cui si riferisce il prospetto, all'anno precedente e al settimo anno successivo.

     Il prospetto è equiparato all'inventario agli effetti delle disposizioni di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 39 e agli artt. 51 e 56 del decreto indicato nel primo comma.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i soggetti indicati al n. 3) dell'art. 2.

 

          Art. 16.

     All'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel primo e nell'ultimo comma le parole "centoventi milioni di lire" sono sostituite con le parole "centottanta milioni di lire".

 

          Art. 17.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60.

[2]  Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60.

[3]  Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60.