§ 98.1.30625 - D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60.
Norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 602, del decreto del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/03/1975
Numero:60


Sommario
Art. 1.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti integrazioni e [...]
Art. 2.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sono apportate le seguenti integrazioni [...]
Art. 3.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti integrazioni e [...]
Art. 4.      Dopo l'art. 100-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi, modificato con il decreto del [...]
Art. 5.      Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, recante disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono [...]
Art. 6.      Nel primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, modificato [...]
Art. 7.      Nel primo comma dell'art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693, la lettera b) è sostituita dalla seguente
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.30625 - D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60.

Norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 602, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, nonchè modificazione dell'art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693.

(G.U. 28 marzo 1975, n. 84)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

     Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

     Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

     Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

     Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni correttive e integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 602, 26 ottobre 1972, n. 643, e 23 dicembre 1974, n. 689, nonchè della legge 13 giugno 1952, n. 693, al fine di coordinare la disposizione dell'art. 13, lettera b), della legge stessa con la nuova disciplina di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi dell'art. 15, primo comma, della predetta legge n. 825 del 1971;

     Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 15 - nel terzo comma alla lettera d) sono soppresse le parole "in quanto conviventi con contribuente".

Art. 72 - nel primo comma:

     al n. 10) sono soppresse le parole: "se trattasi di imprese di trasporto";

     il n. 12) è sostituito dal seguente: "tutti gli altri costi effettivamente sostenuti nell'esercizio dell'impresa ovvero il tre per cento dell'ammontare dei ricavi a titolo di deduzione forfettaria di tali altri costi".

     Dopo l'art. 88 è aggiunto il seguente:

Art. 88-bis - Riferimenti legislativi ad imposte abolite. - Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1° gennaio 1974 va inteso come fatto agli stessi redditi nell'ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

     Se il riferimento è fatto alla non assoggettabilità all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai sensi dell'art. 8, al netto delle detrazioni previste nell'art. 10, aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera le 960.000 lire. Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato di 360.000 lire per ogni reddito di lavoro dipendente considerato.

     Se il riferimento è fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai sensi dell'art. 8 aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l'ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma precedente quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente.

     Se il riferimento è fatto ad un ammontare dell'imponibile dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 8, aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta non supera la somma indicata dalla legge, aumentata di 240.000 lire per il contribuente, di 100.000 lire per ciascun componente la famiglia che risulti a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta, e di 360.000 lire per ogni reddito di lavoro dipendente.

     Se il riferimento è fatto alla quota esente dall'imposta complementare progressiva sul reddito o da un suo multiplo, tale ammontare è determinato in 240.000 lire o nel rispettivo multiplo.

     Se il riferimento è fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del reddito imponibile di una o più categorie dell'imposta di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie B e C/1 ai redditi netti d'impresa e di lavoro autonomo determinati ai sensi dei titoli IV e V, diminuiti di 360.000 lire, e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati determinati ai sensi del titolo IV, diminuiti di 840.000 lire. Nelle ipotesi di cui all'art. 5 il riferimento va fatto alla quota del reddito d'impresa o di lavoro autonomo della società o associazione, diminuito di 360.000 lire, imputabile all'interessato.

     Se il riferimento è fatto alla non iscrizione nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a 360.000 lire ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi diversi.

     Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi.

     Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere i certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve dichiarare se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

     Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al precedente comma anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa dall'interessato ad un funzionario dell'ufficio competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1 e 4 della tabella allegata A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

 

          Art. 2.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 5 - nel secondo comma sono aggiunte le parole "e per gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali".

Art. 22 - è aggiunto il seguente comma:

     "I redditi derivanti da prestazioni artistiche e professionali effettuate nel territorio dello Stato concorrono in ogni caso alla formazione del reddito complessivo imponibile".

 

          Art. 3.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 1 - nel quarto comma, alla lettera c), le parole "ad annue L. 840.000" sono sostituite con le parole "ad annue L. 1.200.000"; ed è aggiunta la seguente lettera: "e) i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili".

Art. 5 - i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

     "Gli enti indicati alla lettera c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, devono allegare alla dichiarazione, ai sensi del n. 2) del primo comma, soltanto il bilancio relativo alle attività commerciali eventualmente esercitate. Il bilancio non deve essere presentato dagli enti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi degli articoli 18 e 20, che non abbiano optato per il regime ordinario.

     Le società e gli enti indicati alla lettera d) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, devono allegare alla dichiarazione, ai sensi del n. 2) del primo comma, soltanto il bilancio relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla presentazione del bilancio le società semplici e le società o associazioni equiparate nè gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attività commerciali o che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi degli articoli 18 e 20 e non abbiano optato per il regime ordinario".

Art. 15 - nel terzo comma sono soppresse le parole: "e quelle dell'imprenditore estranee all'impresa".

Art. 18 - nel quarto comma le parole "ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono sostituite con le parole "ai sensi degli articoli 31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".

     E' aggiunto il seguente comma:

     "Ai fini del limite stabilito nel primo e nel settimo comma e della deduzione forfettaria prevista nel n. 12) dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le cessioni di carburanti effettuate dai gestori degli impianti di distribuzione si considerano ricavi i corrispettivi al netto dell'imposta di fabbricazione e per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori".

Art. 20 - è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali".

Art. 26 - i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

     "Le ritenute previste nei precedenti commi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono applicate a titolo di acconto di tale imposta: 1) le ritenute relative alle somme di cui al primo comma corrisposte alle società e agli enti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo; 2) le ritenute relative alle somme di cui al secondo comma corrisposte alle società e agli enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo. Nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di imposta.

     I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 devono operare una ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'art. 27. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la ritenuta è applicata a titolo di imposta e deve essere operata anche sugli interessi che non costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598".

Art. 30 - nel secondo comma le parole "o manifestazioni di qualsiasi genere" sono sostituite con le parole ", competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere".

Art. 70 - è aggiunto il seguente comma:

     "Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734".

Art. 71 - sono aggiunti i seguenti tre commi:

     "Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1974, entro il 30 aprile 1975.

     Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza entro il 14 maggio 1975.

     I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 9, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1974, entro il 15 aprile 1975".

 

          Art. 4.

     Dopo l'art. 100-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1974, n. 116, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 100-sexies - Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno 1974. - L'imposta su reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle società e associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, in base alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 1975, sono riscosse, oltre che nei termini stabiliti dagli articoli 11, 13, 17 e 18, in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di novembre 1975 e febbraio 1976 o al giorno 10 dei mesi di febbraio ed aprile 1976 mediante iscrizione in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza rispettivamente entro il 15 dei mesi di settembre e dicembre 1975.

     Le imposte non iscritte, per qualsiasi motivo, nei ruoli principali di cui al precedente comma sono iscritte, senza la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza, in ruoli straordinari con scadenza non posteriore al giorno 10 del mese di aprile 1976.

     Per la iscrizione nei ruoli speciali delle somme di cui al secondo comma dell'art. 17, relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 1975, il termine ivi previsto è prorogato di un anno.

 

          Art. 5.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, recante disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 1 - nel primo comma le parole "entro il 31 marzo 1975" sono sostituite con le parole "entro il 30 aprile 1975".

Art. 3 - nel primo comma le parole "entro il 31 marzo 1975" sono sostituite con le parole "entro il 30 aprile 1975".

     Nel secondo comma è aggiunto il seguente periodo: "Se l'ammontare dei ricavi non ha superato i trecento milioni di lire la mancata redazione del libro giornale e delle scritture ausiliarie cronologiche per l'anno 1974 non comporta applicazione delle norme relative alla omessa tenuta delle scritture contabili".

 

          Art. 6.

     Nel primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora l'imposta sia applicata per decorso del decennio la dilazione di pagamento non può in nessun caso superare i tre anni".

 

          Art. 7.

     Nel primo comma dell'art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) con un contributo annuo di esercizio, da corrispondersi dalle esattorie, in misura percentuale all'ammontare degli aggi delle riscossioni effettuate mediante ruoli e in misura percentuale all'ammontare degli aggi delle riscossioni effettuate mediante versamenti diretti".

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.