§ 80.5.306 – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.
Riordinamento dei Fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:26/10/1972
Numero:648


Sommario
Art. 1.  Tabella A dei tributi speciali.
Art. 2.  Criteri per la ripartizione dei tributi speciali.
Art. 3.  Riscossione e versamento dei tributi speciali.
Art. 4.  Erogazione di diritti, proventi e compensi.
Art. 5.  Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.
Art. 6.  Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza.
Art. 7.  Regolamenti dei Fondi di previdenza.
Art. 8.  Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari.
Art. 9.  Finanziamento dei fondi di previdenza.
Art. 10.  Ritenute sugli emolumenti del personale delle Conservatorie dei registri immobiliari.
Art. 11.  Norme abrogative.
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973


§ 80.5.306 – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.

Riordinamento dei Fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali.

(G.U. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.).

 

     Art. 1. Tabella A dei tributi speciali.

     La tabella A allegata al D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è sostituita da quella allegata al presente decreto.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 2. Criteri per la ripartizione dei tributi speciali. [2]

 

          Art. 3. Riscossione e versamento dei tributi speciali. [3]

 

          Art. 4. Erogazione di diritti, proventi e compensi. [4]

 

          Art. 5. Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

     E’ istituito il Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

     Al detto Fondo sono iscritti di diritto tutti gli impiegati dei ruoli periferici delle imposte dirette, nonché gli impiegati non di ruolo della stessa Amministrazione.

 

          Art. 6. Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza.

     E’ istituito il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza.

     Al predetto Fondo è iscritto di diritto il personale indicato al n. 4) del secondo comma del precedente art. 1, purché non iscritto ad altri Fondi di previdenza e con esclusione degli altri dipendenti civili dello Stato non appartenenti ai ruoli del Ministero delle finanze di cui all'ultima parte del detto n. 4).

 

          Art. 7. Regolamenti dei Fondi di previdenza.

     Con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, saranno stabilite le norme per l'amministrazione e per l'erogazione di ciascuno dei Fondi istituiti con i precedenti artt. 5 e 6.

     In particolare saranno determinate:

     a) le finalità mutualistiche e previdenziali;

     b) la composizione degli organi di amministrazione e di revisione dei conti, con l'osservanza del principio dell'elettività almeno parziale dei componenti degli organi stessi.

 

          Art. 8. Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari.

     E’ riconosciuta l'istituzione del Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari di cui al D.M. 11 febbraio 1952 modificato con D.M. del 22 giugno 1965.

     Con decreto del Presidente della Repubblica sarà approvato un nuovo regolamento, in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 7, per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo suddetto.

 

          Art. 9. Finanziamento dei fondi di previdenza. [5]

 

          Art. 10. Ritenute sugli emolumenti del personale delle Conservatorie dei registri immobiliari.

     Sul totale lordo degli emolumenti spettanti ai conservatori ed al personale di collaborazione delle Conservatorie dei registri immobiliari viene operata una ritenuta con la stessa aliquota stabilita col decreto ministeriale di cui al secondo comma del precedente art. 2.

     L'importo della predetta ritenuta viene devoluto direttamente al fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

 

          Art. 11. Norme abrogative.

     E’ abrogato l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 28 ottobre 1970, n. 777.

     Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni che prevedono ritenute a carico dei proventi per tributi speciali in favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, del fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nonché della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale periferico delle imposte dirette.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Tariffa

 

Titolo I

Personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette

 

Numero d'ordine

OGGETTO

Tariffa in lire

Annotazioni

 

 

Fisso

Proporzionale

 

1

Diritto per il rilascio di certificati, copie, estratti di atti catastali e non catastali e copie delle decisioni delle Commissioni tributarie:

 

 

Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di lire 300 [6] , oltre al diritto di ricerca e di consultazione nella misura fissa di lire 3.600 [7] .

 

a) per ogni copia, certificato ed estratto, oltre al diritto di ricerca e per la consultazione di cui al n. 4

1.800 [8]

 

I certificati richiesti dai comuni per l'iscrizione negli elenchi dei poveri e quelli richiesti dai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica per provvidenze a favore dei ciechi civili, dei mutilati e invalidi (di guerra e civili), dei sordomuti e degli alienati sono esenti dai predetti tributi, salvo il diritto d'urgenza nella misura fissa di lire 1.800 [9] . Sono esenti anche i certificati richiesti dagli interessati per ottenere la pensione sociale, ai sensi dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, salvo il diritto d'urgenza nella misura fissa di lire 1.800 [10] .

 

b) per la prima pagina o scheda

 

600 [11]

 

 

c) per le pagine o schede successive

_

300 [12]

 

2.

Diritto per la introduzione delle volture ai fini dell'attualità delle iscrizioni nel catasto e nell'anagrafe tributaria:

 

 

La liquidazione di tale diritto sarà eseguita dall'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette dietro presentazione di apposita distinta da parte dell'Ufficio.

 

a) per ogni voltura, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e dell'art. 70 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153

12.000 [13]

 

 

 

b) per ogni frazionamento introdotto nel cessato catasto fabbricati

6.000 [14]

 

 

3

Diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati, entro 5 giorni dalla richiesta

_

 

Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella con esclusione del diritto di ricerca o per la consultazione, che si applica una sola volta. Per i certificati di cui all'annotazione relativa al numero d'ordine 1 il diritto di urgenza è di lire 1.200 [15] oltre al diritto di ricerca o per la consultazione, che si applica una sola volta.

4

Diritto di ricerca o per la consultazione degli atti catastali, dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte anche ai fini della parificazione delle cartelle esattoriali:

 

 

Il pagamento di tale diritto sarà effettuato mediante contante.

 

per ogni ora o frazione di ora successiva

_

3.600 [16]

 

5

Ripartizione a favore degli enti interessati di redditi che si producono in più comuni.

 

 

Le regioni, le Amministrazioni provinciali, le Camere di commercio e gli altri enti interessati versano direttamente agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i diritti dovuti per la ripartizione del reddito che si produce in più comuni. Il comune delegato alla notifica del riparto è tenuto a corrispondere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i diritti stessi anche per conto degli altri comuni interessati, salvo rivalsa delle rispettive quote.

 

Da ciascun ente interessato è dovuto un diritto di

6.000 [17]

 

 

6

Diritto per lavori inerenti alla compilazione e tariffazione di ruoli di tributi e contributi da attribuire ai comuni, alle province, alle regioni, alle Camere di commercio ed alle aziende autonome:

600 [18] per ogni articolo

 

Il diritto di cui contro è applicato per i ruoli emessi in dipendenza dell'entrata in vigore delle norme delegate previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825.

 

a carico di ciascun ente interessato

 

 

Per i ruoli emessi in dipendenza del precedente ordinamento il diritto viene applicato nella misura di lire 60 [19] per ogni articolo.

 

     Nota: L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

 

titolo II

Personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (uffici del registro e uffici iva) [20]

 

Numero d'ordine

Oggetto

Tariffa in lire

Annotazioni

 

 

Fisso

Proporzionale

 

1

Diritto di ricerca o per la consultazione di registri, atti, denunzie e bollette di pagamento:

 

 

 

 

per ogni ora o frazione

_

14.400

 

2

Diritto per il rilascio dei certificati e attestazioni di qualsiasi specie: copie o estratti di atti, di denunzie e di documenti depositati negli uffici e di decisioni emesse dalle commissioni tributarie, quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle vigenti norme; compilazione delle note di trascrizione ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 giugno 1943, n. 540:

 

 

Il diritto fisso è dovuto una sola volta per la compilazione della nota di trascrizione in doppio esemplare; il diritto proporzionale è dovuto per ogni pagina di ciascun esemplare della nota di trascrizione.

 

a) per ogni certificato, attestazione, copia ed estratto e per ogni nota di trascrizione, oltre il diritto di ricerca, nella misura di cui al numero d'ordine 1

7.200

_

 

 

b) per la prima pagina

_

2.400

 

 

c) per ogni pagina successiva

_

1.200

 

3

Diritto per la stipula di atti, convenzioni e verbali di dilazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) per ogni documento

36.000

_

 

 

b) per la prima pagina

_

2.400

 

 

c) per ogni pagina successiva

_

1.200

 

4

Diritto per l'esame delle denunzie di successione ai fini della richiesta di formalità ipotecarie:

 

 

 

 

per ogni formalità richiesta

36.000

_

 

5

Diritto di urgenza per il rilascio di certificati, attestazioni, copie od estratti entro 5 giorni

_

_

Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella con esclusione del diritto di ricerca o per la consultazione, che si applica una sola volta

6

Diritto di urgenza per la restituzione entro il giorno successivo degli atti sottoposti alla registrazione e dei registri vidimati

7.200

_

 

7

Diritto per la riscossione dei contributi, onorari complementari ed altre competenze per conto di associazioni, enti ed istituti:

 

 

 

 

per ogni 100 lire

_

6

 

8

Diritto per lavori inerenti alla attribuzione ai comuni del gettito dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili:

 

 

 

 

per ogni attribuzione

24.000

_

 

 

     Nota: L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui al presente titolo II viene applicata solo quando essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

 

Titolo III

Personale dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali [21]

 

 

Numerod'ordine

Operazione

Tariffa in lire

Annotazioni

 

 

 

 

1

Consultazione degli atti catastali

 

Il diritto è da applicare distintamente per il catasto dei terreni ed il catasto fabbricati.

 

a) consultazione effettuata su documenti cartacei, ogni trenta minuti

10.000

Quando la consultazione concerne uffici diversi da quello ove la richiesta è presentata il diritto è triplicato.

 

b) consultazione stampata dalla base informativa, per ogni pagina formato A4

2.500

 

 

c) consultazione comportante selezione di dati elaborati anche in tempi differiti, per ogni pagina

5.000

 

 

d) consultazione della mappa catastale con estrazione di copia, per ogni formato A4

2.500

 

2

certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti che costituiscono i catasti e che comunque sono conservati presso le sez. catastali degli uffici del dipartimento del territorio esclusi quelli di cui ai punti 3 e 4 (oltre diritti di ricerca punto 1)

 

Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale, di quella sulla pubblica istruzione è dovuto il solo diritto fisso di lire 5.000.

 

a) per ogni certificato, copia o estratto ottenuto da stampante collegata alla base informativa, ovvero da supporto cartaceo

20.000

 

 

b)per ogni pagina formato A4 di consultazione stampata o di copia rilasciata

2.500

 

3

copie ed estratti sulla base delle risultanze di atti catastali, conservati su supporto cartaceo o informatizzato, di carattere esclusivamente tecnico-grafico (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1):

 

Quando trattasi del rilascio di copie di monografie, di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione o del calcolo delle coordinate grafiche di punti desunte dalla mappa originale, tutte le tariffe sono raddoppiate.

 

a) per ogni copia o estratto rilasciato

20.000

 

 

b) per ogni quattro elementi unitari richiesti o frazioni di quattro (particella per gli estratti e le copie autentiche delle mappe, dei tipi e degli abbozzi, foglio di mappa per le copie dei quadri di unione; particella derivata, per tipi di frazionamentoesaminati: vertice o caposaldo, per le copie di monografie; punto per il calcolo delle coordinate; intestazione di ciascuna partita confinante, ecc.)

5.000

 

4

copie di planimetrie e di elaborati planimetrici di unità immobiliari urbane, ottenute da stampante collegata alla base informativa, ovvero da supporto cartaceo (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1):

 

 

 

a) per ogni richiesta

20.000

 

 

b) per ogni planimetria o elaborato planimetrico di formato semplice o A4

2.500

 

5

definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:

 

 

 

a) per ogni domanda di voltura

50.000

 

 

b) per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da denuncia di variazione

50.000

 

 

c) per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento

50.000

 

 

per ogni particella eccedente

5.000

 

6

consulenze tecniche inerenti l'applicazione dei tributi spettanti agli enti locali:

 

 

 

per ogni consulenza resa

10.000

 

7

lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:

 

Il diritto si applica a ciascuno dei comuni interessati dalla variazione che acquisiscono negli atti le particelle.

 

a) per ogni variazione

100.000

 

 

b) per ogni particella catastale trattata

5.000

 

8

autenticazione di copie ed estratti

 

I diritti sono pari alla metà di quelli stabiliti nella tabella per le corrispondenti operazioni.

9

rilascio nel secondo giorno, successivo alla richiesta, di certificati, copie ed estratti formati sulla base di atti catastali, conservati su supporto cartaceo.

 

In aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella nonché ai certificati esenti, si applica il diritto di urgenza, di importo pari ai suddetti diritti. Per i certificati, copie ed estratti ottenuti da stampante collegata alla base informativa il diritto di urgenza non si applica

 

     L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge. Per pagina devono intendersi venticinque righe ottenute da stampante collegata alla base informativa nel caso di testo alfanumerico ovvero, deve intendersi ogni foglio di formato A4 nel caso di documenti grafici.


[1] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[3] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[4] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[5] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[6] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[7] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[8] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[9] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[10] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[11] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[12] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[13] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[14] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[15] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[16] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[17] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[18] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[19] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[20] Titolo così sostituito dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[21] Titolo così sostituito dal'art. 10 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323.