§ 95.20.1 - Legge 25 giugno 1943, n. 540.
Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.20 imposte ipotecarie e catastali
Data:25/06/1943
Numero:540


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. - 6. 
Art. 7. - 13. 
Art. 14. - 17. 
Art. 18. - 22. 
Art. 23. - 25. 
Art. 26.      Le conservatorie dei registri immobiliari hanno facoltà di redigere le note di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione e di annotamento, nonché le domande di certificati ipotecari, quando [...]
Art. 27.      La nota di cui all'art. 2659 del Codice civile deve essere sottoscritta dal richiedente.
Art. 28.      Per il rilascio di ogni stato o certificato generale o speciale delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni e per ogni copia od estratto delle medesime formalità, delle annotazioni e dei [...]
Art. 29.      I conservatori dei registri immobiliari non devono comprendere nei certificati ipotecari:
Art. 30.      Il conservatore, ove la parte lo richieda, è obbligato a rilasciare dichiarazione, in carta libera, del giorno in cui essa ha prodotto la domanda di certificati o di copie o ha presentato i [...]
Art. 31.      I conservatori dei registri immobiliari devono inviare ogni quindici giorni al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, un estratto del [...]
Art. 32. 
Art. 33.      I conservatori dei registri immobiliari, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile, dipendono dal Ministero di grazia e [...]
Art. 34.      Il conservatore ha facoltà di nominare un gerente che lo supplisca in caso di assenza autorizzata o di legittimo impedimento.
Art. 35.      I conservatori dei registri immobiliari ed i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il servizio ipotecario di cui siano incaricati, sono autorizzati a percepire gli [...]
Art. 36.      I conservatori sono obbligati ad eseguire gratuitamente qualsiasi lavoro richiesto nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39.      I conservatori prestano una cauzione nell'interesse del pubblico, la quale è stabilita:
Art. 40.      La cauzione che il conservatore dei registri immobiliari è tenuto a prestare nell'interesse del pubblico deve essere approvata, prima che egli assuma l'esercizio delle sue funzioni, dalla Corte [...]
Art. 41.      La cauzione prestata dal conservatore serve di garanzia anche per l'esercizio delle funzioni del gerente.
Art. 42. 
Art. 43.      Entro tre mesi dalla cessazione delle funzioni del conservatore di registri immobiliari per morte o per qualsiasi altra causa, il pubblico ministero presso la Corte d'appello fa pubblicare nella [...]
Art. 44.      Senza pregiudizio dell'azione penale e dei diritti competenti ai terzi a norma delle leggi vigenti e salvo l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 2682 del Codice civile, nonché [...]
Art. 45.      Le disposizioni contenute nella presente legge per i conservatori dei registri immobiliari si applicano anche ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il servizio [...]
Art. 46.      La tariffa allegata alla presente legge suddivisa nelle Tabelle A, B, C e D e firmata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante della legge stessa.
Art. 47.      I privilegi della esenzione o riduzione delle imposte ipotecarie sono soggetti alle regole di cui agli articoli 29, 65 e 67 della legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive [...]
Art. 48.      Sono abrogate tutte le disposizioni diverse e contrarie a quelle della presente legge.
Art. 49.      Le disposizioni della presente legge sono applicabili, in quanto compatibili, anche ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 25 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, nei [...]
Art. 50.      La presente legge avrà vigore dal 1° luglio 1943.


§ 95.20.1 - Legge 25 giugno 1943, n. 540.

Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie

(G.U. 30 giugno 1943, n. 149, S.O.)

 

Titolo I

IMPOSTE IPOTECARIE

 

     Art. 1. [1]

 

Titolo II

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE IPOTECARIE

 

          Art. 2. - 6. [2]

 

Titolo III

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA.

PRIVILEGIO E PRESCRIZIONE

 

          Art. 7. - 13. [3]

 

Titolo IV

DELLE FORMALITÀ DA ESEGUIRSI A DEBITO O CON

ESENZIONE O RIDUZIONE DI IMPOSTA O PER LE QUALI

L'IMPOSTA É SODDISFATTA IN MODO SPECIALE

 

          Art. 14. - 17. [4]

 

Titolo V

DELLE FORMALITÀ OBBLIGATORIE

 

          Art. 18. - 22. [5]

 

Titolo VI

SANZIONI

 

          Art. 23. - 25. [6]

 

Titolo VII

NORME DI SERVIZIO IPOTECARIO

 

          Art. 26.

     Le conservatorie dei registri immobiliari hanno facoltà di redigere le note di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione e di annotamento, nonché le domande di certificati ipotecari, quando ne siano richieste dalle parti interessate o dai loro incaricati, fermo restando il disposto degli articoli 2647 e 2834 del Codice civile.

     Le note e domande compilate in tali casi dalle conservatorie dei registri immobiliari conservano il carattere di atti di parte e lo Stato non ne assume alcuna responsabilità.

     E' però vietato alle conservatorie anzidette di prestarsi alla formazione delle note nel caso previsto dall'art. 2853 del detto Codice.

     Le note compilate dalle conservatorie stesse non possono annotarsi sul registro generale d'ordine fino a che non siano firmate dal conservatore.

 

          Art. 27.

     La nota di cui all'art. 2659 del Codice civile deve essere sottoscritta dal richiedente.

     Apposita nota in doppio esemplare sottoscritta va parimenti presentata per ogni formalità di annotamento.

     La sottoscrizione delle note ipotecarie deve seguire immediatamente le indicazioni previste dagli articoli 2659 e 2839 del Codice civile.

 

          Art. 28.

     Per il rilascio di ogni stato o certificato generale o speciale delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni e per ogni copia od estratto delle medesime formalità, delle annotazioni e dei documenti depositati nella conservatoria dei registri immobiliari il richiedente deve presentare al conservatore apposita domanda sottoscritta. E' fatta eccezione per i certificati stesi in calce alle note ipotecarie da restituirsi al richiedente in prova delle eseguite formalità.

     Ove la parte lo richieda il conservatore deve rilasciare, in base ad unica domanda, il certificato cumulativo delle iscrizioni e trascrizioni.

     Secondo le disposizioni della legge di bollo, le domande debbono essere stese su carta bollata, e quando riguardano operazioni da eseguirsi gratuitamente o a debito, possono scriversi su carta senza bollo.

     Rimangono salve le vigenti norme circa la forma e le modalità delle richieste di stati e certificati ipotecari da parte di uffici governativi e di esattori delle imposte dirette.

 

          Art. 29.

     I conservatori dei registri immobiliari non devono comprendere nei certificati ipotecari:

     1) le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori al Codice civile del 1865 senza determinazione di somma e senza specificazione degli immobili, le quali non siano state ancora messe in regola a norma delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice medesimo e delle successive leggi di proroga;

     2) le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate nel termine di legge.

     2 bis) le trascrizioni dei contratti preliminari non più produttive degli effetti di cui all'articolo 2645 bis del codice civile. [7]

     Per le iscrizioni nuovamente prese o rinnovate i conservatori debbono riportare nei certificati soltanto l'ultima iscrizione, omesse le precedenti. Peraltro, dev'essere riportata anche l'iscrizione originaria se non è ancora scaduto il termine stabilito dalla legge per la sua efficacia al momento del rilascio del certificato.

 

          Art. 30.

     Il conservatore, ove la parte lo richieda, è obbligato a rilasciare dichiarazione, in carta libera, del giorno in cui essa ha prodotto la domanda di certificati o di copie o ha presentato i titoli, gli atti o le note che egli ricusa di ricevere.

     La parte, salva sempre l'azione derivante dall'articolo 2674 del Codice civile può nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore nel ricevere i titoli presentati all'Ufficio o nell'eseguire le iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotamenti, o nello spedire i certificati, valersi del procedimento stabilito dall'art. 745 del Codice di procedura civile, per rifiuto o ritardo dei pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.

     Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia ed a quello per le finanze la decisione emanata.

 

          Art. 31.

     I conservatori dei registri immobiliari devono inviare ogni quindici giorni al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, un estratto del registro generale d'ordine.

     Oltre l'originale delle scritture private da rimanere depositate nelle conservatorie dei registri immobiliari, ai sensi degli articoli 2658, 2835 e 2843 del Codice civile le parti devono produrre una copia delle scritture stesse autenticata da notaio.

     Tale copia non è necessaria quando la scrittura privata risulta autenticata da notaio e già registrata.

     Al termine di ogni anno i conservatori inviano le cennate copie dell'archivio notarile del luogo.

 

Titolo VIII

PERSONALE DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

 

          Art. 32. [8]

     I posti di conservatore dei registri immobiliari delle classi 1a, 2a e 3a sono conferiti o per promozione, ai termini dell'art. 6 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ai conservatori delle classi immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione, al personale che già rivesta grado non inferiore a quello da conferire e che appartenga:

     al gruppo A dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

     oppure al gruppo B della stessa Amministrazione purché sia laureato;

     ovvero alla carriera amministrativa del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza.

     E' in facoltà del Ministro per le finanze di assegnare i posti di conservatore delle classi 2a e 3a anche a funzionari di gruppo A, appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria che abbiano grado non inferiore a quello da conferire.

     I posti vacanti di conservatore dei registri immobiliari di 4a classe sono conferiti, a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione a funzionari dei ruoli indicati al primo comma del presente articolo che siano provvisti di laurea o appartengano al gruppo A, che abbiano prestato servizio di ruolo per almeno otto anni e che rivestano grado non inferiore all'8°.

     I posti di conservatore di 1a classe, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono superare il numero di tre per ogni sei posti che si rendono vacanti.

     I posti di conservatore delle classi 2a e 3a, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono, per ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il numero di cinque e di questi non più di uno può essere assegnato ai funzionari di cui al secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 33.

     I conservatori dei registri immobiliari, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile, dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.

     Sotto ogni altro riguardo dipendono dal Ministero delle finanze.

 

          Art. 34.

     Il conservatore ha facoltà di nominare un gerente che lo supplisca in caso di assenza autorizzata o di legittimo impedimento.

     La nomina del gerente deve essere riconosciuta dall'Intendente di finanza della provincia in cui si trova l'ufficio. Il conservatore notifica la nomina e la firma del gerente al Tribunale, alla Corte di appello, al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero delle finanze.

     Anche del fatto del gerente, degli altri impiegati e degli inservienti è responsabile, in ogni caso, il conservatore dei registri immobiliari, salvo a lui il regresso contro di costoro.

 

          Art. 35.

     I conservatori dei registri immobiliari ed i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il servizio ipotecario di cui siano incaricati, sono autorizzati a percepire gli emolumenti ed i diritti indicati nella annessa tariffa, Tabella D, Parti I e II, salvo le disposizioni del Titolo IV.

     Gli emolumenti ed i diritti di cui al precedente comma, al netto delle spese d'ufficio e del diritto erariale di cui al successivo art. 38, nonché dell'imposta di ricchezza mobile e relativa addizionale, competono ai conservatori, che potranno prelevarli dalla cassa alla fine di ciascun mese previo rilascio di regolare quietanza.

     I diritti spettanti al personale sussidiario, a norma della Tabella D Parte II, debbono essere versati dal conservatore al competente Ispettorato compartimentale alla fine di ciascun mese mediante conto corrente postale e saranno ripartiti in base alle norme da stabilirsi con apposito decreto del Ministro per le finanze.

     Per la riscossione dei diritti e degli emolumenti dovuti per ricerche ed ispezioni, il conservatore deve rilasciare regolare bolletta staccata dal bollettario modello 72.

 

          Art. 36.

     I conservatori sono obbligati ad eseguire gratuitamente qualsiasi lavoro richiesto nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 37. [9]

 

          Art. 38. [10]

     Sull'ammontare complessivo degli emolumenti e dei diritti spettanti ai conservatori, eccedente le L. 60.000, al netto delle spese d'ufficio, è dovuto allo Stato, al termine di ogni esercizio finanziario, come da regola, un diritto erariale:

     del 10 per cento sulle successive L. 20.000;

     del 20 per cento da oltre L. 20.000 a L. 40.000;

     del 30 per cento da oltre L. 40.000 a L. 60.000;

     del 40 per cento da oltre L. 60.000 a L. 80.000;

     del 50 per cento da oltre L. 80.000 a L. 360.000;

     del 60 per cento da oltre L. 360.000 a L. 400.000;

     del 70 per cento oltre L. 400.000.

     Agli effetti della determinazione del diritto erariale, l'ammontare delle spese di ufficio, di cui all'art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, è stabilito con decreto ministeriale e con lo stesso mezzo riveduto per ogni esercizio finanziario.

 

          Art. 39.

     I conservatori prestano una cauzione nell'interesse del pubblico, la quale è stabilita:

     in L. 60.000 per le conservatorie di Bologna, Catania, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, S. Maria Capua Vetere, Torino, Trani, Udine, Venezia;

     in L. 50.000 per le conservatorie di Agrigento, Caltanisetta, Campobasso, Catanzaro, Lucera, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Trapani;

     in L. 40.000 per le conservatorie di Ancona, Avellino, Brescia, Chieti, Como, Cosenza, Ferrara, Forlì, L'Aquila, Livorno, Modena, Padova, Pisa, Reggio Emilia, Treviso, Verona, Vicenza;

     in L. 30.000 per le conservatorie di Apuania, Arezzo, Asti, Benevento, Bergamo, Biella, Cremona, Frosinone, Ivrea, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Novara, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Teramo, Viterbo;

     in L. 20.000 per le conservatorie di Acqui, Alba, Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Cagliari, Casale Monferrato, Chiavari, Cuneo, Fermo, Grosseto, Imperia, Lecco, Mondovì, Novi Ligure, Pesaro, Pinerolo, Rieti, Saluzzo, S. Remo, Sassari, Savona, Schio, Siena, Sondrio, Spoleto, Tortona, Urbino, Varese, Vercelli, Vigevano, Voghera.

     Per gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari la cauzione è stabilita come appresso:

     in L. 20.000 per gli uffici misti di Bassano del Grappa, Belluno, Chioggia, Este, Sarzana e Verbania;

     in L. 16.000 per gli uffici misti di Breno, Castiglione delle Stiviere, Feltre, Modigliana, Montepulciano, Pescia, Salò, Velletri e Volterra;

     in L. 12.000 per gli uffici misti di Bobbio, Borgo Val di Taro, Camerino, Castelnuovo di Garfagnana, Civitavecchia, Domodossola, Finale Ligure, Foligno, Orvieto, Pontremoli, Susa e Varallo Sesia;

     in L. 10.000 per gli uffici misti di Lanusei, Nuoro, Oristano, Portoferraio e Tempio Pausania.

     La cauzione dev'essere prestata o mediante idonea ipoteca o mediante vincolo su titoli del debito pubblico italiano rappresentanti, al valore nominale, la somma capitale della cauzione.

     La cauzione già prestata con ipoteca su beni stabili può essere surrogata da titoli del debito pubblico italiano.

     Le variazioni nell'ammontare della cauzione si attuano soltanto in occasione di cambiamento del titolare.

     Tuttavia i conservatori in carica devono integrare nel termine di un anno, a decorrere dalla entra in vigore della presente legge, la cauzione prestata in misura inferiore a quella sopra stabilita.

     Per i conservatori che cessino dalle funzioni prima della scadenza del suddetto termine resta ferma la cauzione nella misura preesistente.

 

          Art. 40.

     La cauzione che il conservatore dei registri immobiliari è tenuto a prestare nell'interesse del pubblico deve essere approvata, prima che egli assuma l'esercizio delle sue funzioni, dalla Corte di appello nella cui circoscrizione esiste la conservatoria dei registri immobiliari, sentito il pubblico ministero.

     La cauzione rimane vincolata per tutto il tempo in cui il conservatore dura in carica e per altri dieci anni; né può essere svincolata se non per decisione della Corte di appello nella cui giurisdizione il conservatore cessò dall'ufficio, sentito il pubblico ministero.

     Tranne il caso di consenso esplicito dell'opponente, la corte di appello non può disporre lo svincolo, qualora nell'anzidetto periodo sia stata promossa azione giudiziaria, contro il conservatore o contro i suoi eredi per responsabilità incorse nell'esercizio delle sue funzioni e l'azione non sia stata respinta con sentenza passata in giudicato.

     Chi promuove un giudizio contro il conservatore od i suoi eredi deve notificare copia dell'atto di citazione alla cancelleria della detta Corte.

     E' sempre salvo il diritto nel conservatore o nei suoi eredi di far ridurre la cauzione, anche pendente l'azione giudiziaria, giusta la disposizione del Codice civile intorno alla riduzione delle ipoteche.

 

          Art. 41.

     La cauzione prestata dal conservatore serve di garanzia anche per l'esercizio delle funzioni del gerente.

     Il conservatore che per qualunque motivo debba cessare dall'ufficio non può abbandonare il suo posto prima che ne abbia preso possesso il nuovo titolare o chi sia dall'Intendente di finanza designato ad assumerne provvisoriamente le funzioni, sotto pena dei risarcimento dei danni che la vacanza dell'ufficio, anche momentanea, possa arrecare.

 

          Art. 42. [11]

 

          Art. 43.

     Entro tre mesi dalla cessazione delle funzioni del conservatore di registri immobiliari per morte o per qualsiasi altra causa, il pubblico ministero presso la Corte d'appello fa pubblicare nella Gazzetta ufficiale del Regno un avviso che annunzi l'avvenuta cessazione delle funzioni per gli effetti contemplati dagli articoli 30, 34 e seguenti.

     Eguale avviso fa pubblicare nel Foglio annunzi legali delle provincie ove hanno sede le conservatorie nelle quali il conservatore ha esercitato le sue funzioni.

     Le stesse pubblicazioni sono rinnovate nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio annunzi legali sei mesi prima che scada il decennio della durata della cauzione.

 

          Art. 44.

     Senza pregiudizio dell'azione penale e dei diritti competenti ai terzi a norma delle leggi vigenti e salvo l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 2682 del Codice civile, nonché delle punizioni disciplinari alle quali possono andare soggetti, a norma del vigente stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, i conservatori dei registri immobiliari quando non provvedano al regolare svolgimento del servizio o si rendano imputabili di grave trascuratezza o ritardo nell'adempimento degli obblighi inerenti al proprio ufficio, o commettano altre gravi irregolarità, possono essere trasferiti ad altra conservatoria dei registri immobiliari di minore importanza, con decreto del Ministro per le finanze, udito il Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 45.

     Le disposizioni contenute nella presente legge per i conservatori dei registri immobiliari si applicano anche ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il servizio ipotecario di cui siano incaricati.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 46.

     La tariffa allegata alla presente legge suddivisa nelle Tabelle A, B, C e D e firmata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante della legge stessa.

 

          Art. 47.

     I privilegi della esenzione o riduzione delle imposte ipotecarie sono soggetti alle regole di cui agli articoli 29, 65 e 67 della legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni

 

          Art. 48.

     Sono abrogate tutte le disposizioni diverse e contrarie a quelle della presente legge.

 

          Art. 49.

     Le disposizioni della presente legge sono applicabili, in quanto compatibili, anche ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 25 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, nei quali è stato esteso il Testo unico 30 dicembre 1923-II, n. 3272.

 

          Art. 50.

     La presente legge avrà vigore dal 1° luglio 1943.

 

 

     Tabella A

     TARIFFA DELLE IMPOSTE IPOTECARIE

     (Omissis)

 

     Tabella B

     FORMALITÀ PER LE QUALI L'IMPOSTA É RIDOTTA O É CORRISPOSTA IN MODO SPECIALE

     (Omissis)

 

     Tabella C

     FORMALITÀ DA ESEGUIRSI GRATUITAMENTE SENZA CHE POSSA FARSI LUOGO A RIPETIZIONE DI TASSA

     (Omissis)

 

     Tabella D

     TARIFFA DEGLI EMOLUMENTI E DEI DIRITTI IPOTECARI

     (Omissis)

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 24 del  D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635.

[2]  Articoli abrogati dall'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635.

[3]  Articoli abrogati dall'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635.

[4]  Articoli abrogati dall'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635.

[5]  Articoli abrogati dall'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635.

[6]  Articoli abrogati dall'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635.

[7]  Numero aggiunto dall'art. 3 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

[8]  Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 25 marzo 1950, n. 188.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[10]  Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs.C.P.S. 11 maggio 1947, n. 378.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 21 gennaio 1983, n. 22.