§ 95.1.531 - D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:05/08/2026
Numero:141


Sommario
Art. 1.  Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento
Art. 2.  Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117
Art. 3.  Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10
Art. 4.  Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123
Art. 5.  Modifiche e integrazioni al testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174
Art. 6.  Modifiche al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33
Art. 7.  Modifiche al testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175
Art. 8.  Modifiche al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 95.1.531 - D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.

(G.U. 6 agosto 2026, n. 181 - S.O. n. 28)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;

     Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;

     Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla scadenza dei termini di delega di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa legge n. 111 del 2023, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi adottati;

     Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»;

     Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, concernente «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale»;

     Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;

     Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante «Testo unico dei tributi erariali minori»;

     Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante «Testo unico della giustizia tributaria»;

     Visto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione»;

     Visto il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti»;

     Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

     Visto il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi»;

     Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di adempimenti e accertamento nonchè di emanare disposizioni di coordinamento e correttive dei testi unici adottati in attuazione del citato articolo 21 della legge n. 111 del 2023;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2026;

     Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 7 luglio 2026;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2026;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

 

     EMANA

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento

     1. È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

 

     Art. 2. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117

     1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 39, sotto-rubrica, le parole: «commi da 1 a 5» sono sostituite con le seguenti: «commi 1, 3 e 4»;

     b) all'articolo 49, comma 4, sesto periodo, le parole: «; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;

     c) all'articolo 52, comma 1, lettera o), la parola «normative.» è sostituita con la seguente: «normative;»;

     d) all'articolo 74, comma 4, le parole: «al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 30 a 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     e) all'articolo 75, comma 1, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     f) all'articolo 77, comma 4, quarto periodo, le parole: «; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;

     g) all'articolo 95, comma 8, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite con le seguenti: «del Parlamento»;

     h) all'articolo 96, comma 1, lettera c), secondo periodo, le parole: «; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;

     i) all'articolo 98:

     1) al comma 4, sesto periodo, le parole: «; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;

     2) al comma 10, le parole: «comma 10» sono sostituite con le seguenti: «comma 9»;

     l) all'articolo 99, comma 1, quinto periodo, la parola: «cinque» è soppressa;

     m) all'articolo 104, nella sotto-rubrica le parole: «30 novembre del 2023» sono sostituite con le parole: «30 dicembre 2023»;

     n) all'articolo 105:

     1) al comma 15, le parole: «dall'articolo 106, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 267, comma 1»;

     2) al comma 16, lettera b), le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026;»;

     o) all'articolo 110, comma 9, quarto periodo, le parole: «all'articolo 27, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 337, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     p) all'articolo 118:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 6» sono inserite le seguenti: «, commi da 1 a 5, 6 primo e terzo periodo, 7, 8, 10 e 10-bis»;

     2) al comma 23, le parole: «di cui di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui» e il secondo e quarto periodo sono soppressi;

     3) al comma 26, terzo periodo, le parole: «all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     q) all'articolo 119:

     1) al comma 8, secondo periodo, le parole: «all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 15, le parole: «all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     r) all'articolo 124, comma 10, le parole: «all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 256, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     s) all'articolo 132, comma 1, lettera a) le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244.» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244;»;

     t) all'articolo 135:

     1) al comma 1, lettera b), le parole: «dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «all'articolo 36-bis del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 243 del medesimo testo unico»;

     2) al comma 2, lettera a), le parole: «dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «all'articolo 36-bis del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 243 del medesimo testo unico»;

     3) al comma 2, lettera b), le parole: «dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «all'articolo 36-bis del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 243 del medesimo testo unico»;

     u) all'articolo 141, comma 1, le parole: «titoli III» sono sostituite dalle seguenti: «titolo III»;

     v) all'articolo 154, comma 1:

     1) le parole: «e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66,» sono soppresse;

     2) le parole: «dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     z) all'articolo 158, comma 3:

     1) al primo periodo, le parole: «all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al secondo periodo, le parole: «al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 30 a 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     aa) all'articolo 161, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «di cui» è inserita la seguente: «al»;

     bb) all'articolo 168, comma 2, le parole: «dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     cc) all'articolo 173:

     1) al comma 13, dopo le parole: «ferma restando la competenza» sono inserite le seguenti: «dell'ufficio»;

     2) al comma 14, le parole: «all'articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 161, comma 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     dd) all'articolo 184, comma 5, le parole: «98, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «98, comma 4»;

     ee) all'articolo 186, comma 10, le parole: «dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     ff) all'articolo 192:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «166-bis» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, primo periodo,»;

     2) al comma 5, le parole: «all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 6, il secondo periodo è soppresso;

     gg) all'articolo 200, comma 2, primo periodo, le parole: «dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     hh) all'articolo 209, comma 9, terzo periodo, le parole: «all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 63 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     ii) all'articolo 211, nella sotto-rubrica, le parole «29 ottobre 2019» sono sostituite con le parole «26 ottobre 2019»;

     ll) all'articolo 226, comma 5, secondo periodo, le parole: «all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     mm) all'articolo 228, comma 10, le parole: «all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

     nn) all'articolo 232, comma 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 9-bis, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 49, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     oo) all'articolo 235, comma 6, le parole: «all'articolo 276, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 232, comma 1»;

     pp) all'articolo 236, comma 1, primo periodo, le parole: «dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e al secondo periodo del medesimo comma 1, le parole: «all'articolo 276, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 232, comma 1»;

     qq) all'articolo 240:

     1) alla sotto-rubrica dopo la parola: «74» sono inserite le seguenti: «, primo e terzo periodo,»;

     2) al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 293, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

     rr) all'articolo 244:

     1) al comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 299, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 253, comma 3, e 299, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «e si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;

     ss) all'articolo 247, comma 1, le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 abitanti»;

     tt) all'articolo 256, comma 2, le parole: «nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e tenere le scritture prescritte nel titolo II del decreto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli da 52 a 57 e 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e tenere le scritture prescritte negli articoli da 19 a 29 del medesimo testo unico»;

     uu) all'articolo 273, comma 1, le parole: «271, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «271, comma 3»;

     vv) all'articolo 285, comma 1, le parole: «di cui al all'articolo 115» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 115»;

     zz) all'articolo 286, comma 7:

     1) al primo periodo, le parole: «I redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 5»;

     2) al secondo periodo, le parole: «i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 5»;

     aaa) all'articolo 306:

     1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 6» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11,»;

     2) al comma 4, quarto periodo, le parole: «con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

     bbb) all'articolo 307, comma 12, terzo periodo, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     ccc) all'articolo 362:

     1) nella sotto-rubrica, le parole «20 dicembre 2023» sono sostituite con le parole «30 dicembre 2023»;

     2) al comma 15, lettera a), le parole: «all'articolo 349, comma 5» sono sostituite con le seguenti: «all'articolo 285, comma 5»;

     3) al comma 17, lettera b), le parole: «l'articolo 349, commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «l'articolo 285, commi 1 e 2»;

     ddd) all'articolo 374, nella sotto-rubrica, le parole «articolo 6, commi 2 e 3» sono sostituite con le seguenti: «articolo 6, comma 3»;

     eee) all'articolo 376, comma 1, lettera gg), le parole: «commi da 1 a 5» sono sostituite con le seguenti: «commi 1, 3, 4 e 5».

 

     Art. 3. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10

     1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 11, le parole: «all'articolo 149 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     b) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 52, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117» e le parole: «all'articolo 53, comma 2, lettera c), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 55, comma 2, lettera b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026»;

     c) all'articolo 21, comma 3, sesto periodo, le parole: «irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima» sono sostituite dalle seguenti: «irroga la sanzione di cui all'articolo 32-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

     d) all'articolo 37, comma 1, lettera n), le parole: «dall'articolo 67, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 76, comma 1, lettere g) e h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     e) all'articolo 58, comma 1, lettera d), le parole: «dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     f) all'articolo 59, comma 7, le parole: «all'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 112 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     g) all'articolo 64, comma 14, secondo periodo, le parole: «comma 13,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 12, primo periodo,»;

     h) all'articolo 68:

     1) al comma 19, le parole: «avvalendosi dei poteri previsti dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi dei poteri previsti dagli articoli 159 e 161 e dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capi II e III, in quanto compatibili, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;

     2) al comma 20, le parole: «ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 159 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, per esibire la documentazione di cui agli articoli 20 e 26 del medesimo testo unico»;

     i) all'articolo 77:

     1) alla sotto-rubrica le parole: «articolo 1 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, commi da 1 a 5-quater, 6, primo e secondo periodo, e da 6-bis a 6-quater, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»;

     2) al comma 10:

     2.1) al primo periodo, le parole: «e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;

     2.2) i periodi terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;

     3) al comma 17 le parole: «dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «degli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     l) all'articolo 78, comma 1, le parole: «dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 67, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     m) all'articolo 82, comma 10, le parole: «dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 67, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     n) all'articolo 84, comma 1, le parole: «21 aprile 1996, n. 696» sono sostituite dalle seguenti: «21 dicembre 1996, n. 696»;

     o) all'articolo 89, comma 3:

     1) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     p) all'articolo 93:

     1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 3, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     q) all'articolo 95, comma 3, le parole: «dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     r) all'articolo 99:

     1) la sotto-rubrica è sostituita dalla seguente: «(articolo 48, comma 2, decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 15, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243)»;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dalle liquidazioni mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1994, l'imposta relativa agli acquisti intraunionali è ammessa in detrazione con le modalità e i termini indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.»;

     s) all'articolo 101:

     1) al comma 3, le parole: «dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 275 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 11, secondo periodo, le parole: «dagli articoli 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 159, 161 e 289 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e dall'articolo 65 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;

     3) al comma 11, terzo periodo, le parole: «di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 159 e 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     4) al comma 11, quarto periodo, le parole: «di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 6-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per l'accesso di cui al medesimo articolo 51, secondo comma, numero 7)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 159, comma 2, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e per l'accesso di cui al medesimo articolo 159, comma 2, lettera l)»;

     t) l'articolo 107 è abrogato;

     u) all'articolo 110, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     v) all'articolo 118:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 38-bis2» sono inserite le seguenti: «, commi da 1 a 10, 11, primo periodo, e da 12 a 14,»;

     2) al comma 11, il secondo periodo è soppresso;

     z) all'articolo 119:

     1) al comma 2, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 54-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 4, lettera b), le parole: «di cui all'articolo 54-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 279 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     aa) all'articolo 120, comma 5, le parole: «e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata» sono soppresse»;

     bb) all'articolo 122, comma 7, le parole: «all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 122, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     cc) all'articolo 130:

     1) al comma 1, le parole: «dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 159, 161 e dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capi II e III, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 2, lettera a), le parole: «dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     dd) all'articolo 131, comma 7:

     1) al primo periodo, le parole: «di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 147, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     ee) all'articolo 132, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 32-bis» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 2, 3 e 4,»;

     ff) all'articolo 139, comma 6, le parole: «di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     gg) all'articolo 142:

     1) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 6, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640, coopera, ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, coopera, ai sensi dell'articolo 161 del medesimo testo unico» e le parole: «di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 161 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 6, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 161, commi 14 e 15, primo e secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     4) al comma 6, terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 327 del medesimo testo unico»;

     5) al comma 6, quarto periodo, le parole: «di cui al predetto articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto articolo 327 del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     6) al comma 6, quinto periodo, le parole: «di cui agli articoli 18 e 37 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 328 e 330, commi 1 e 2, del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     hh) all'articolo 147, alla sotto-rubrica dopo le parole: «articolo 40» sono aggiunte le seguenti: «, comma 2,»;

     ii) all'articolo 157, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     ll) all'articolo 159, comma 1, lettera b), le parole: «dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 232, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     mm) all'articolo 169:

     1) è inserita la seguente sotto-rubrica «(articolo 66, commi 9-bis e 21, primo e secondo periodo, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 1, comma 38, legge 31 dicembre 2024, n. 207; articolo 32 quinquies, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articoli 43, 47, 51 legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 2, comma 4, legge 18 febbraio 1997, n. 28; articolo 3, commi 6, 10 e 13, decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; articolo 1, comma 992, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 75, commi 1, 2 e 3, legge 30 dicembre 1991, n. 413; articolo 1, comma 4-quater, articolo 2-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; articolo 3, comma 2, legge 17 gennaio 2000, n. 7; articolo 36-bis, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; articolo 9, quarto e quinto comma, legge 27 luglio 1978, n. 392; articolo 26-bis, legge 24 giugno 1997, n. 196; articolo 12, comma 7, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; articolo 6, commi 10 e 12, legge 13 maggio 1999, n. 133; articolo 1, commi 7 e 14, decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; articolo 36-bis, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; articolo 4, legge 8 maggio 1998, n. 146; articolo 5, legge 18 febbraio 1999, n. 28; articolo 10, comma 2-ter, decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; articolo 3, comma 5, decreto-legge 28 giugno 1995, n, 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349; articolo 55, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; articolo 5, comma 3, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 16, comma 5 bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 1, comma 667, legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 5, comma 2, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 1, comma 40, legge 30 dicembre 2020, n. 178; articolo 4 sexies, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 1, comma 3, legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 1, comma 19, legge 27 dicembre 2017, n. 205; articolo 5, comma 2, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143)»;

     2) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2024, n. 207» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2024, n. 207»;

     3) al comma 1, lettera eee), le parole: «dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88»;

     nn) all'articolo 170, comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente: «r-bis) articolo 15, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;»;

     oo) alla Tabella A, parte II, numero 19), le parole: «1° agosto 2025, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2025, n. 123».

 

     Art. 4. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123

     1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1 agosto 2025, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, le parole: «degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui all'articolo 21, comma 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quelle di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico»;

     b) all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, le parole: «dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 10, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 37, comma 1, lettere h), i), l) e gg) del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 37, comma 2»;

     c) all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «trascorso tale termine» sono aggiunte le seguenti: «ferma restando la sanzione di cui all'articolo 41-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173,» e dopo le parole: «richiesta della registrazione» le seguenti parole «e si applica la sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;

     d) all'articolo 19, comma 1, lettera e), le parole: «all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 303, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     e) all'articolo 21:

     1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 17» sono aggiunte le seguenti: «commi 1, 3 e 3-bis»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     f) all'articolo 26:

     1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 22» sono aggiunte le seguenti: «commi 1, primo periodo, 2 e 3»;

     2) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

     g) all'articolo 38, comma 3, le parole: «dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 299 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     h) all'articolo 44:

     1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui all'articolo 21, comma 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quelle di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico»;

     2) al comma 1, terzo periodo, le parole: «dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 10, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 37, comma 1, lettere h), i) e gg), del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 37, comma 2»;

     3) al comma 2, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     4) al comma 3, le parole: «nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     i) all'articolo 45:

     1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 41» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2 e 2-bis, primo e secondo periodo,»;

     2) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «sanzione» le parole: «amministrativa di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 41-bis»;

     3) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;

     l) all'articolo 47, comma 5, le parole: «dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 299, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     m) all'articolo 50:

     1) nella sotto-rubrica, le parole: «; articolo 9, comma 4, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139» sono soppresse;

     2) il comma 8 è abrogato;

     n) all'articolo 79, comma 1, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     o) all'articolo 88, comma 6, le parole: «dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 246 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     p) all'articolo 89:

     1) al comma 1, le parole: «, nonchè quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono soppresse;

     2) al comma 6, le parole: «all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»; le parole: «della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione di cui all'articolo 50-bis»;

     q) all'articolo 102:

     1) nella sotto-rubrica, le parole: «; articolo 9, comma 4, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139» sono soppresse;

     2) il comma 4 è soppresso;

     r) all'articolo 110:

     1) al comma 3, le parole: «all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     2) al comma 4, le parole: «all'articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     3) al comma 5, le parole: «all'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     s) all'articolo 112:

     1) al comma 4, le parole: «dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 5, le parole: «dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     t) all'articolo 114, comma 1, la lettera e) è soppressa;

     u) all'articolo 115:

     1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 30» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2, 3-bis, 4, 5 e 6»;

     2) al comma 1, lettera a), le parole: «il certificato di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte»;

     3) al comma 1, lettera b), le parole: «il certificato di stato di famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia»;

     4) il comma 3 è abrogato;

     v) all'articolo 118:

     1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 33» sono inserite le seguenti: «commi 1, 2, 3, primo periodo e 4»;

     2) al comma 3 le parole: «della sanzione amministrativa di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione dovuta ai sensi dell'articolo 48-bis» e il secondo periodo è soppresso;

     z) all'articolo 120, comma 1, le parole: «articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 309 e 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     aa) all'articolo 127, comma 1, le parole: «le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota e la franchigia»;

     bb) all'articolo 133, comma 3, le parole: «34 commi 3, 4 e 5 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «309, commi 4, 5 e 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     cc) all'articolo 134:

     1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 57» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1 e 2, primo periodo»;

     2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

     dd) all'articolo 142, nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 4» sono inserite le seguenti: «, comma 4»;

     ee) all'articolo 146, nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 3»;

     ff) all'articolo 148, nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 11» sono inserite le seguenti: «, comma 1»;

     gg) all'articolo 150, comma 11, le parole: «all'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 316, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     hh) all'articolo 152:

     1) al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     2) al comma 1, terzo periodo, le parole: «ridotta a un terzo,» sono soppresse;

     3) al comma 1, quarto periodo, le parole: «articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     ii) all'articolo 159, comma 3, le parole: «all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     ll) all'articolo 165, nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 39» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 2 e 6»;

     mm) all'articolo 167:

     1) nella sotto-rubrica, le parole: «commi da 6 a 12» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 8, 9 e 11»;

     2) il comma 5 è abrogato;

     nn) all'articolo 168, comma 2, le parole: «all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     oo) all'articolo 170, comma 1, le parole: «dell'articolo 170 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     pp) all'articolo 180, comma 1, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; e dopo le parole «di cui all'articolo 2, della tariffa dell'allegato 2 al presente testo unico» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 79, comma 1»;

     qq) all'articolo 187, nella rubrica, le parole: «Operazioni tra fondi pensioni» sono sostituite dalle seguenti: «Operazioni tra fondi pensione»;

     rr) all'articolo 197, nella sotto-rubrica, le parole: «articolo 22, comma 1, legge 14 novembre 2016, n. 220» sono soppresse;

     ss) all'articolo 199, comma 5, le parole: «dell'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 97, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     tt) all'articolo 1, comma 3, della tariffa, parte I, allegato 1, le parole: «dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie» sono sostituite dalle seguenti: «dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2»;

     uu) all'articolo 1, della tariffa, parte I, allegato 1, nota I, comma 4:

     1) al primo periodo, le parole: «nonchè una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle stesse imposte» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè la sanzione prevista dall'articolo 44-bis, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

     2) al secondo periodo, le parole: «nonchè irrogare la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè irrogare la sanzione prevista dall'articolo 44-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

     vv) all'articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte I, allegato 1, le parole: «all'articolo 177-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 178 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

     zz) all'articolo 5, comma 1, lettera b), della tariffa, parte I, allegato 1, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     aaa) all'articolo 9, comma 1, della tariffa, parte I, allegato 1, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     bbb) l'articolo 13 della tariffa, parte I, allegato 1, è abrogato;

     ccc) all'articolo 2 della tariffa, allegato 2, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     ddd) all'articolo 1, comma 3, della tariffa, parte I, allegato 3, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

     eee) all'articolo 9, comma 3, nota 2, e comma 4 della tariffa, parte I, allegato 3, le parole: «all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 76, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     fff) all'articolo 15 della tariffa, parte I, allegato 3, la nota 3, è abrogata;

     ggg) all'articolo 32 della tabella, allegato 3, le parole: «da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonchè» sono soppresse.

 

     Art. 5. Modifiche e integrazioni al testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174

     1. Al testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 14, comma 3, le parole: «ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 151 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     b) all'articolo 26, comma 1, le parole: «di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 26-bis e 26-ter»;

     c) dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 26 bis. Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette a imposta - (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972; articolo 9, comma 19, della legge n. 448 del 2001; articolo 39, comma 13-sexies, del decreto-legge n. 269 del 2003) - 1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dall'Agenzia delle entrate, ovvero mediante biglietterie automatizzate già in servizio, purchè conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

     2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento può essere autorizzato l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta può essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.

     3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonchè per i relativi controlli.

     4. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonchè le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo.

     5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle associazioni pro loco nonchè alle bande musicali amatoriali, ai cori e alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse.

 

     Art. 26 ter. Abbonamenti (articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile è pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni o attività cui l'abbonamento stesso dà diritto e il tributo è liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso.

     2. Sono ammessi abbonamenti anche per attività organizzate da più soggetti in diversi locali.

     3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.»;

     d) all'articolo 28, comma 3, le parole: «dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     e) dopo l'articolo 28 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 28 bis. Imponibili medi (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972) - 1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:

     a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive e accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;

     b) per le attività di minima importanza e per quelle soggette a imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.

     2. Per i soggetti che esercitano le attività di cui al comma 1, lettera a), la base imponibile è determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attività di cui al comma 1, lettera b), la base imponibile è costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, semprechè i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati a un importo non superiore a euro 25.822,84.

     3. È data facoltà di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria.

     Art. 28 ter. Apparecchi da divertimento e intrattenimento (articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972) - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui al comma 2, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1° gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo. In caso diinadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, si provvede al ritiro del relativo titolo.

     2. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo è, per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:

     a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del suddetto articolo 110, comma 7, del testo unico di pubblica sicurezza;

     b) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto articolo 110, comma 7, del testo unico di pubblica sicurezza.

     3. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni per l'attuazione del presente comma.

     4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui al comma 2, nonchè stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.».

     f) all'articolo 34, comma 2, le parole: «dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     g) all'articolo 41:

     1) al comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 58, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 5, le parole: «l'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 79, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     4) al comma 6, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 185 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026»;

     h) all'articolo 44, comma 1, le parole: «all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

     i) all'articolo 45, comma 1, sesto periodo, le parole: «nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

     l) dopo l'articolo 54, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 54 bis. Esenzioni (articolo 18 del regio decreto-legge n. 246 del 1938) - 1. Sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni gli ospedali militari e le sale di convegno dei militari delle forze armate nonchè gli enti che in applicazione delle norme vigenti, corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia.

     2. Sono, altresì, esenti dal pagamento del canone gli apparecchi adoperati per uso militare, siano essi sistemati a terra o a bordo di navi o di aeromobili.

     Art. 54 ter. Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni (articolo 1, comma 132, primo periodo, della legge n. 244 del 2007) - 1. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

     Art. 54 quater. Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani (articolo 92, commi 1, 2 e 3, della legge n. 289 del 2002) - 1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al titolo II, per lo svolgimento delle attività indicate nella tariffa di cui all'allegato 2 del presente testo unico, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalità di cui al comma 2.

     2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani gestiti da enti del Terzo settore non commerciali, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonchè da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi più generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione e all'integrazione delle persone anziane.

     3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio Canone TV, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.»;

     m) all'articolo 58:

     1) alla sotto-rubrica dopo le parole: «articolo 27» sono inserite le seguenti: «, commi primo, secondo e quarto,»;

     2) il comma 3 è abrogato;

     3) al comma 4 le parole: «dell'articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 332 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     n) all'articolo 59, comma 1, le parole: «all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     o) all'articolo 60, comma 1, le parole: «dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     p) all'articolo 61:

     1) alla sotto-rubrica le parole: «commi da 154 a 157 e 159» sono sostituite dalle seguenti: «commi 154, 156, 157 e 159»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     q) all'articolo 90, comma 1, le parole: «le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e» sono soppresse;

     r) al titolo X:

     1) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Disposizioni di interpretazione autentica, abrogazioni e decorrenza»;

     2) dopo l'articolo 98 è inserito il seguente:

     «Art. 98 bis. Disposizione di interpretazione autentica (articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2014) - 1. Per gli effetti dell'articolo 14 della tariffa di cui all'allegato 4, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 14, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.»;

     s) all'articolo 99, comma 1:

     1) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

     «b) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti:

     1) gli articoli da 1 a 6-bis, 14, 14-bis, 20, 22, da 26 a 31, 38, 39, 41, 42 e tariffa allegata del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

     2) l'articolo 9, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;»;

     2) alla lettera f):

     2.1) al numero 1), le parole: «articoli da 1 a 17» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 1 a 18»;

     2.2) dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:

     «4-bis) articolo 92, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

     4-ter) articolo 1, comma 132, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;»;

     3) alla lettera h) dopo il numero 2) è inserito il seguente: «2-bis) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50»;

     t) alla tariffa di cui alla tabella A dell'allegato 1:

     1) all'articolo 7 le parole: «dalla tariffa allegato B e tabella allegato C» sono sostituite dalle seguenti: «dalla tariffa di cui alla tabella B e dalla tabella C»;

     2) all'articolo 22 le parole: «nella tariffa allegato B e nella tabella allegato C» sono sostituite dalle seguenti: «nella tariffa di cui alla tabella B e nella tabella C»;

     u) alla tariffa di cui alla tabella B dell'allegato 1:

     1) all'articolo 1 le parole: «Un quarto dell'imposta stabilita dall'art. 1 lettera a) della tariffa allegato A)» sono sostituite dalle seguenti: «Un quartodell'imposta stabilita dall'art. 1 lettera a) della tariffa di cui alla tabella A»;

     2) all'articolo 3 le parole: «Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7 lettera a) della tariffa allegato A)» sono sostituite dalle seguenti: «Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7 lettera a) della tariffa di cui alla tabella A» e le parole: «Un quinto dell'imposta stabilita dall'art. 7 lettera a) della tariffa allegato A)» sono sostituite dalle seguenti: «Un quinto dell'imposta stabilita dall'art. 7 lettera a) della tariffa di cui alla tabella A»;

     v) alla tariffa di cui alla tabella C dell'allegato 1:

     1) all'articolo 4, dopo le parole: «della legge 22 dicembre 1953, numero 955» sono inserite le seguenti: «e della legge 5 luglio 1961, n. 635»;

     2) l'articolo 10 è abrogato;

     3) il numero: «11-bis» è sostituito dal seguente: «12»;

     z) alla tariffa di cui all'allegato 2, nota numero 3, le parole: «all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 28-ter, comma 1, del presente testo unico»;

     aa) alla tariffa di cui all'allegato 4:

     1) all'articolo 1 è inserita la seguente rubrica: «(Porto d'armi)»;

     2) all'articolo 2:

     2.1) è inserita la seguente rubrica: «(Porto d'armi anche per uso di caccia)»;

     2.2) la nota 3 è soppressa;

     3) all'articolo 3 è inserita la seguente rubrica: «(Case da gioco)»;

     4) all'articolo 4 è inserita la seguente rubrica: «(Oggetti preziosi)»;

     5) all'articolo 5:

     5.1) è inserita la seguente rubrica: «(Pesca marittima)»;

     5.2) le parole: «art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41» sono sostituite dalle seguenti:

     «art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153»;

     6) all'articolo 6 è inserita la seguente rubrica: «(Privativa per nuove varietà vegetali)»;

     7) all'articolo 7 è inserita la seguente rubrica: «(Registrazione per marchi d'impresa o di certificazione e collettivi)»;

     8) all'articolo 8:

     8.1) è inserita la seguente rubrica: «(Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori)»;

     8.2) le parole: «legge 21 febbraio 1989, n. 70» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;

     9) all'articolo 9:

     9.1) è inserita la seguente rubrica: «(Certificati complementari di protezione di medicinali)»;

     9.2) le parole: «legge 19 ottobre 1991, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 61 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;

     9.3) la nota 2 è soppressa;

     10) all'articolo 10:

     10.1) è inserita la seguente rubrica: «(Registrazione di atti di trasferimento, divisione o società di diritti d'autore - Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi)»;

     10.2) al comma 2, le parole: «, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e» e il numero «77» sono soppresse, e le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente: «a) per ogni progetto 34,00»;

     11) all'articolo 11 è inserita la seguente rubrica: «(Installazione ed esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale o su tutto il territorio nazionale - Reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi)»;

     12) all'articolo 12:

     12.1) è inserita la seguente rubrica: «(Trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere e via cavo)»;

     12.2) le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73»;

     13) all'articolo 13 è inserita la seguente rubrica: «(Installazione ed esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione di programmi televisivi)»;

     14) all'articolo 14:

     14.1) è inserita la seguente rubrica: «(Apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione)»;

     14.2) le parole: «art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156» sono sostituite dalle seguenti: «art. 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;

     15) all'articolo 15:

     15.1) è inserita la seguente rubrica: «(Iscrizione agli albi)»;

     15.2) il numero «8-bis» è sostituito dal seguente: «9»;

     16) all'articolo 16 è inserita la seguente rubrica: «(Bollatura e numerazione di libri e registri)».

 

     Art. 6. Modifiche al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33

     1. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 5:

     1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quella dovutadai soggetti di cui all'articolo 139, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026;»;

     1.2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;»;

     2) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.»;

     3) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 68, comma 19, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.»;

     b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonchè il termine previsto dall'articolo 111, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.»;

     c) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla sotto-rubrica, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1.1) dopo le parole: «numero 7,» sono inserite le seguenti: «primo, secondo, quarto e quinto periodo,»;

     1.2) dopo le parole: «comma 574,» sono inserite le seguenti: «primo, secondo, quarto e quinto periodo,»;

     2) il comma 7, primo periodo, è sostituito dal seguente: «7. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonchè iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi degliarticoli 161, comma 7, e 247 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, per importi complessivamente superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 3, fatta eccezione per i crediti indicati al medesimo articolo 3, comma 5, lettere f), g) e h).»;

     3) al comma 8:

     3.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 3, utilizzano in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 81, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.»;

     3.2) il terzo periodo è soppresso;

     3.3) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 3, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 3 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui agli articoli 161, comma 7, e 247 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonchè all'irrogazione delle sanzioni.»;

     d) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla sotto-rubrica le parole: «periodi dal primo al sesto», sono sostituite dalle seguenti: «primo, quarto, quinto e sesto periodo»;

     2) al comma 1, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

     e) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 82, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 33 e 34 del presente testo unico, 50, comma 4, del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al primo periodo è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.»;

     2) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 64, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, si applica il limite di cui all'articolo 3, comma 10, fissato in 2 milioni di euro.»;

     f) all'articolo 8, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonchè il termine previsto dall'articolo 111, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.»;

     g) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di definizione ai sensi dell'articolo 350, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 360, dello stesso testo unico, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 18 e 20 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, di conciliazione ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.»;

     2) al comma 2, la parola: «Ministero», è sostituita dalla seguente: «Ministro»;

     h) all'articolo 17, al comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, entro i termini previsti dall'articolo 292, comma 2, del citato testo unico.»;

     i) all'articolo 28, al comma 1, sostituire le parole: «27 dicembre 2007» con le seguenti: «24 dicembre 2007»;

     l) all'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 23», sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 1-bis, 2, lettera a), primo, secondo e terzo periodo, lettere b), c), d) ed e), 3 e 4,»;

     2) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 82, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 64 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore, il commissario liquidatore nonchè il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.»;

     3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 53, comma 11, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, devono in ogni caso operare le relative ritenute.»;

     4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La ritenuta da operare è determinata:

     a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;

     b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

     c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 23 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del medesimo testo unico;

     d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del richiamatotesto unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 21 dello stesso testo unico;

     e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, non compresi nell'articolo 19, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.»;

     5) al comma 4, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «4. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui al comma 3, lettere a) e b) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 14 dello stesso testo unico, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonchè, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere d) e o), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.»;

     m) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: «Art. 34 Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono redditi di cui all'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 54 del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 33 e, in particolare, i commi 3, 4 e 5. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.

     2. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.

     3. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), del predetto testo unico in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.

     4. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m), del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 258 e 259, commi 1 e 2 del medesimo testo unico.»;

     n) all'articolo 37, al comma 1, sostituire le parole: «16 giugno 2023», con le seguenti: «13 giugno 2023»;

     o) l'articolo 38 è sostituito dal seguente: «Art. 38. Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorchè non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 e sull'intero ammontare delle somme di cui al medesimo articolo 55, comma 2, lettera b). La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) ed e) dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 143, 144, 145, 146 e 147 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo.

     2. Salvo quanto disposto nel comma 4, se i compensi e le altre somme di cui al comma 1 sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai compensi di importo inferiore a 25,82 euro corrisposti dai soggetti indicati nell'articolo 82, comma 1, lettera c), del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e semprechè non costituiscano acconto di maggiori compensi.

     4. I compensi di cui all'articolo 25, comma 3, lettera c), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, corrisposti a non residenti sono soggetti a una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì, una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusii compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.».

     p) all'articolo 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 25-bis», sono aggiunte le seguenti: «, dal primo al sesto comma, settimo comma, primo, secondo e terzo periodo e ottavo comma,»;

     2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per il primo scaglione di reddito.»;

     3) al comma 2, sostituire le parole: «primo comma», con le seguenti: «comma 1»;

     4) al comma 7, il quarto periodo è soppresso;

     5) al comma 8, dopo le parole: «a 7», sono aggiunte le seguenti: «, fermo quanto disposto dall'articolo 69-octies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173,»;

     q) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «25-ter», sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, primo periodo,»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera s), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.»;

     3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

     r) all'articolo 42, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.»;

     s) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 33, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:

     a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 33, comma 3;

     b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonchè su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'articolo 53, commi 7, 8, 9 e 10, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con l'aliquota applicabile alloscaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;

     c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 23 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2 del medesimo testo unico;

     d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi con i criteri di cui all'articolo 20, dello stesso testo unico;

     e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, non compresi nell'articolo 19, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte costituzionale, nonchè della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera i), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.»;

     t) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte.»;

     2) il comma 7, secondo periodo, è sostituito dal seguente: «La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 64 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.»;

     u) all'articolo 46, il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera u), del testo unico delle disposizioni legislativein materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, concernente la determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.»;

     v) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 4 è sostituito dal seguente:«4. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono i proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 26 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo unico e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nel richiamato articolo 46, comma 1, lettera i), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.»;

     2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:

     a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonchè i rapporti da cui gli interessi e altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

     b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

     c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera d). La ritenuta di cui al comma 4 è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e in ogni altro caso. Non sono soggetti, tuttavia, a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 4 corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, alle società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera d).»;

     3) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. I gestori di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dal comma 1.»;

     z) all'articolo 49, al comma 4, le parole: «e dell'articolo 38», sono sostituite dalle seguenti «ferme le sanzioni dovute ai sensi dell'articolo 38»;

     aa) all'articolo 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nell'articolo 46, comma 1, lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), i) e l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, qualora siano percepiti da soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 67, comma 1.»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora i rapporti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere i) e l), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, abbiano a oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 46, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.»;

     bb) l'articolo 51 è sostituito dal seguente: «Art. 51. Ritenuta a titolo d'imposta per determinati redditi di capitale (articolo 26-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

     1. Sui redditi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera m), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 307 del citato testo unico.

     2. Sui redditi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera n), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, i soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura prevista dall'articolo 307 del citato testo unico.

     3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 26 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 33, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 33 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

     4. I redditi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi del comma 1 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cuiall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.»;

     cc) all'articolo 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 3, lettera c), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

     «1) gli utili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

     2) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 46, comma 2, lettera a) e 118, comma 15, lettera a), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;»;

     2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.»;

     dd) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La ritenuta prevista nel comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

     a) imprenditori individuali, qualora i titoli o i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

     b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

     c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al predetto articolo 82, comma 1, lettera d). La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e in ogni altro caso.»;

     2) al comma 6, i periodi primo e secondo, sono sostituiti dai seguenti: «6. Per i titoli e i certificati di cui al comma 1 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso comma 1. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, nonchè dalle società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al richiamato articolo 82, comma 1, lettera d).»;

     3) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto e numerato a norma dell'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione a esse, e le operazioni di distribuzione di proventi.»;

     4) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti dal presente articolo e al registro previsto nel comma 8 si applicano le disposizioni del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonchè quelle degli articoli 77 e 81 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.»;

     ee) all'articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le società e gli enti indicati nell'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 49, comma 7, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo testo unico, nonchè agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del medesimo testo unico. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel primo periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 75 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nell'articolo 49, comma 2, del medesimo testo unico.»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui all'articolo 49, commi 5 e 7, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la ritenuta prevista dai commi 1 e 6 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.»;

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società e altri enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni a essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dall'articolo 118, comma 2, lettera a), del citato testo unico.»;

     4) il comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente: «4. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 5, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»;

     5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»;

     6) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, a contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo testo unico, è operata una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 162, comma 3, dello stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui al medesimo articolo 162, comma 2, lettera b). La disposizione del primo periodo non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del citato testo unico.»;

     ff) all'articolo 56, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 98, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, semprechè la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.»;

     gg) all'articolo 57, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è applicata, in luogo della ritenuta di cui all'articolo 55, commi 1, 4 e 5, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote e alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.»;

     hh) all'articolo 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 54, comma 12, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 54, comma 12, e quelli di cui all'articolo 33 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 26 per cento.»;

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

     a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

     b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;

     c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.»;

     ii) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento.»;

     2) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: «2. La ritenuta del 26 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998.»;

     3) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

     a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

     b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

     c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.»;

     4) il comma 9, primo periodo, è sostituito dal seguente: «9. I proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.»;

     ll) all'articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento.»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

     a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

     b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

     c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo.»;

     3) il comma 5, quinto periodo, è sostituito dal seguente: «Si tiene, altresì, conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.»;

     mm) all'articolo 63, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle a esse equiparate;»;

     2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;»;

     nn) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 4», sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 2, 3 e 5»;

     2) il comma 4 è abrogato;

     oo) all'articolo 66, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, conseguiti, anche dai soggetti di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati a imposta sostitutiva di cui all'articolo 63 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 100, comma 1, lettera b), e 117, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 24 e 88 del predetto testo unico.»;

     pp) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 8», sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 2, 3-bis e 3-ter,»;

     2) il comma 3 è abrogato;

     qq) all'articolo 71 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. La ritenuta di cui all'articolo 48, comma 1, è applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.»;

     2) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: «2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e dell'articolo 48, comma 8, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della «prima» tranche del prestito.»;

     rr) all'articolo 72 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dalla data del 27 ottobre 2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonchè quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.»;

     2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 124 e 125 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 4.»;

     3) il comma 6, primo periodo, è sostituito dal seguente: «6. A decorrere dall'anno 2013 i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 306, comma 4, del medesimo testo unico, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del citato articolo 306, comma 9.»;

     4) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per gli intermediari finanziari, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

     a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 362, commi 2 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;

     b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 362, commi 2 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;

     c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni di cui all'articolo 362, commi 8 e 9, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.»;

     ss) all'articolo 73, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi.»;

     tt) all'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 2, le parole: «e l'articolo 38», sono sostituite dalle seguenti: «, ferma la sanzione dovuta ai sensi dell'articolo 38»;

     2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui agli articoli 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 e 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e all'articolo 69 del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.»;

     uu) all'articolo 76, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi dell'articolo 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, l'ufficio provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento.»;

     vv) all'articolo 77, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonchè per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso articolo 243.»;

     zz) all'articolo 80, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dagli articoli 76, comma 5, e 77, comma 2, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, gli uffici si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.»;

     aaa) all'articolo 81, comma 6, lettera c), il primo periodo, è sostituito dal seguente: «c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 116, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, di durata quinquennale.»;

     bbb) all'articolo 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 293, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, maggiorato di dodici mesi.»;

     2) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: «2. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte a ruolo unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'articolo 97.»;

     ccc) all'articolo 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 43-ter», sono aggiunte le seguenti: «, commi primo, secondo, terzo, primo periodo, quarto e quinto,»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2.»;

     ddd) all'articolo 93, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, al netto dei versamenti diretti che risultano effettuati;»;

     eee) all'articolo 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 353 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonchè della sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.»;

     3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:

     a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 292, commi 2 e 6 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;

     b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 353, comma 1, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;

     fff) all'articolo 101, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;»;

     2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 245 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;»;

     ggg) all'articolo 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 268 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'articolo 266 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.»;

     3) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 266 del predetto testo unico; per la notificazione della cartella di pagamento ai debitori non residenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 266, commi 4 e 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;

     hhh) all'articolo 103, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 268 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;

     iii) all'articolo 115, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La responsabilità solidale stabilita dal comma 1 opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.»;

     lll) all'articolo 117, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La responsabilità di cui ai commi da 1 a 4 è accertata dall'ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;

     mmm) all'articolo 144, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Relativamente alle somme di cui all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:

     a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;

     b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.»;

     nnn) all'articolo 175, comma 2, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «In caso di inadempimento, all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 69-undecies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall'articolo 18, commi da 2 a 7, del citato testo unico n. 173 del 2024, l'ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.»;

     ooo) all'articolo 180, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 299, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, moltiplicato per tre.»;

     ppp) all'articolo 187, alla sotto-rubrica, le parole: «12 giugno 2011, n. 106», sono sostituite dalle seguenti: «12 luglio 2011, n. 106»;

     qqq) all'articolo 188, al comma 5, le parole: «dell'articolo 104», sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 241 e 242»;

     rrr) all'articolo 194, alinea, al comma 2, le parole: «all'articolo 192, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 192, comma 1»;

     sss) all'articolo 195, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e degli articoli 63 e 64 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. A tale fine, si avvalgono anche dei poteri previsti dall'articolo 159, comma 2, lettera l), del citato del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, con le modalità ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. L'ufficio di collegamento di cui all'articolo 194, comma 3, lettera c), si avvale dei suddetti poteri previa autorizzazione del direttore generale delle finanze.»;

     ttt) all'articolo 224 sono inserite le seguenti modificazioni:

     1) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli stessi fini di cui al comma 1, i dipendenti dell'agente della riscossione, previa autorizzazione rilasciata dai rispettivi direttori regionali, possono trattare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;

     2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a 25.000 euro, l'agente della riscossione, previa autorizzazione dei direttori regionali e al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, può esercitare le facoltà e i poteri previsti dall'articolo 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;

     uuu) all'articolo 229, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al primo periodo la parola: «provvede», è sostituita con le seguenti: «e le regioni e province autonome provvedono»;

     2) al secondo periodo, le parole: «indicata nel relativo sito internet istituzionale», sono sostituite dalle seguenti: «e al competente ufficio della regione e/o provincia autonoma soccombente indicati nei relativi siti istituzionali».

 

     Art. 7. Modifiche al testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175

     1. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 46, comma 1, primo periodo, le parole: «e il contributo per il Servizio sanitario nazionale» sono soppresse;

     b) all'articolo 57, comma 3, lettera h), le parole: «all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     c) all'articolo 65, comma 4:

     1) le parole: «dell'articolo 42, comma 3, e dell'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 262, comma 3, e dell'articolo 293, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) le parole: «negli articoli 56 e 57, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 286 e 293, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     d) all'articolo 74, comma 1, secondo periodo, le parole: «agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     e) all'articolo 96, comma 5, terzo periodo, le parole: «all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     f) all'articolo 102:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «ex articolo 48-ter» sono inserite le seguenti «, commi 2,3 e 4»;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di perfezionamento della conciliazione, ferma restando la riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 69-trices del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 99 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 100 e 101.»;

     3) il comma 2 è abrogato;

     4) al comma 3, le parole: «all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura prevista dall'articolo 69-tricies bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

     5) al comma 4 le parole: «dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     g) all'articolo 127, comma 2, le parole: «dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 116, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10».

 

     Art. 8. Modifiche al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173

     1. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 6, comma 7, le parole: «articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 116, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     b) all'articolo 7, comma 3, le parole: «o dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 5 e 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     d) all'articolo 14:

     1) al comma 1:

     1.1. alla lettera e), le parole: «articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     1.2. alla lettera f), le parole: «articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     1.3. alla lettera g), le parole: «articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 2, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole «e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «e 276 del medesimo testo unico»;

     e) all'articolo 20:

     1) al comma 4, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole «articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 276 e 266, comma 6, del medesimo testo unico»;

     2) al comma 5, le parole: «articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 360 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     f) all'articolo 27:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti «; articolo 6, comma 6, secondo e quarto periodo, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215; articolo 8, comma 2, secondo e terzo periodo, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44»;

     2) ai commi 2 e 4, le parole: «articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 7, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     4) al comma 8, le parole: «articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     5) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti di cui all'articolo 118, commi 18 e 19, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 118, comma 23, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. In assenza della comunicazione prevista dal medesimo articolo 118, comma 23, attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui al comma 3.»;

     6) al comma 10 le parole: «all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 203 a 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     7) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 255 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, non ammessi in deduzione ai sensi del medesimo articolo 255. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 18, comma 3.»

     g) all'articolo 28

     1) ai commi 2 e 4, le parole: «articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 8, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 9, le parole: «articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     h) all'articolo 30:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti: «; articoli 38-bis.2, comma 11, secondo periodo, e 54-bis.1, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

     2) al comma 1:

     2.1) al terzo e al quarto periodo, le parole: «articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     2.2) al sesto periodo, le parole: «articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 277»;

     3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. In caso di liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui al comma 1, determinata in base all'imposta liquidata. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare il comma 2.»;

     4) al comma 2, le parole «articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     5) al comma 3, le parole: «articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 100, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     6) al comma 4, le parole: «articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 101, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole «articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     7) al comma 6, le parole «articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     8) al comma 9, le parole: «articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     9) al comma 10:

     9.1) le parole: «articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     9.2) dopo le parole: «rimborsato.» è aggiunto il seguente periodo: «Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi dell'articolo 118 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, conseguono un rimborso non dovuto si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata. Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi dell'articolo 120 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguono un indebito rimborso si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 e il 400 per cento della somma rimborsata.»;

     10) al comma 11:

     10.1) al primo periodo, le parole: «articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 68 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     10.2) al secondo periodo, le parole: «articoli 74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies, commi 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 149, commi 1 e 4, e 151, commi 4 e 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     i) all'articolo 31:

     1) al comma 2, le parole: «articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 65 e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     2) al comma 3, primo periodo, le parole: «all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; al secondo e terzo periodo le parole: «all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

     3) al comma 5:

     3.1) al primo periodo, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     3.2) al secondo periodo, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), quarto periodo, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

     3.3) al terzo periodo, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

     4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. Le sanzioni del presente articolo si applicano nel caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 77, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.»;

     5) al comma 8, le parole: «articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     6) al comma 9, le parole: «articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 101, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     7) al comma 11:

     7.1) al primo periodo, le parole: «articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 64, 133, comma 6, secondo periodo, e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; le parole: «articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 97, comma 1, e 98, comma 1, del medesimo testo unico»;

     7.2) al secondo periodo, le parole: «articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     7.3) al quarto periodo, le parole: «articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 72 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

     8) ai commi 12 e 13, le parole: «articolo 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     9) al comma 14, le parole: «articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 92, comma 3, e 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     10) al comma 15, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     l) all'articolo 32:

     1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, le parole: «articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     1.2) al secondo periodo, le parole: «articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 39, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

     2) al comma 2, le parole: «articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     3) al comma 3, le parole: «articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 46, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     4) ai commi 4 e 5, le parole: «articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 48, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     5) al comma 6, le parole: «articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     6) al comma 7, le parole: «articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 45, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 46, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

     7) al comma 8, le parole: «articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 48, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico»;

     m) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 32 bis. Violazioni relative alle dichiarazioni di utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto

     1. Nel caso in cui la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, sia mendace, si applica la sanzione pari al 30 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al citato articolo 21, comma 3, primo periodo, nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace.

     Art. 32 ter. Violazione degli obblighi di conservazione e di comunicazione per i prestatori di servizi di pagamento (articolo 2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153)

     1. In caso di violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 103 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1.

     2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 104 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 1.»;

     n) all'articolo 33:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti «; articolo 166-bis, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 43-ter, terzo comma, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;

     2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e 74-sexies.1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 156, comma 2, 149, comma 6, e 151, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     3) al comma 4, le parole: «articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 119, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     4) al comma 5, le parole: «articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 49, comma 4, 77, comma 4, 96, comma 1, lettera c), e 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117» e le parole: «articolo 47-bis, comma 1, del medesimo testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 162, comma 1, del medesimo testo unico»;

     5) al comma 6, le parole: «articolo 167, comma 11, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 186, comma 14, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     6) al comma 7, le parole: «articolo 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 122, comma 6, 132, comma 7, e 139, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     7) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

     «7-bis. In caso di omessa o incompleta segnalazione dei valori delle attività e delle passività di cui all'articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4.

     7-ter In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1.»;

     o) all'articolo 34:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti «; articolo 1, comma 145, terzo periodo, legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

     2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa annotazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, del valore delle rimanenze di cui all'articolo 34 del citato testo unico nel registro indicato dall'articolo 23 del medesimo testo unico.

     1-ter. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa redazione del prospetto, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nel termine stabilito nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126.»;

     3) al comma 4, le parole: «agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 133 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto »;

     4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 200, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento o di invio di dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.»;

     p) all'articolo 35:

     1) al comma 1, le parole: «articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 2, le parole: «articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     q) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

     «Art. 35 bis. Violazioni relative agli obblighi di adeguata verifica o di comunicazione da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività (articolo 14, comma 3, decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

     1. La sanzione di cui all'articolo 35 si applica anche nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali o degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 232 a 236 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     r) all'articolo 36:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti: «; articolo 37, comma 29, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 25-ter, comma 4, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;

     2) al comma 2, le parole: «articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 54 e 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 4, le parole: «articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     4) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonchè l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.»;

     5) al comma 5, primo e quarto periodo, le parole: «articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 77, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     6) al comma 6, primo periodo, le parole: «articolo 2, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; al secondo periodo, le parole: «articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

     7) al comma 7, le parole: «articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 101, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     8) al comma 8, primo periodo, le parole: «articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117» e le parole: «articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 52 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

     9) al comma 9, secondo periodo, le parole: «articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; al terzo periodo, le parole: «articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     10) al comma 10, le parole: «articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     11) al comma 11, le parole: «articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 154, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     12) al comma 12, le parole: «articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 73, terzo comma, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 3, del medesimo testo unico»;

     11) al comma 14, le parole: «articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     12) al comma 15, le parole: «articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 64, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 68, comma 10, del medesimo testo unico»;

     13) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

     «15-bis. L'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 40, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1.»;

     s) all'articolo 37:

     1) al comma 3, terzo periodo, «articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, commi 1, 2, 4 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     2) al comma 5, le parole: «articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 161, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 7, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     4) al comma 10, terzo periodo, le parole: «articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; al quarto periodo, «articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     t) all'articolo 38:

     1) al comma 2, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243, 244, 245, 276 e 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 9, le parole: «articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico»;

     u) dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 38 bis. Violazione del divieto di compensazione in caso di accollo

     1. Nelle ipotesi di accollo del debito d'imposta altrui, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante in violazione del divieto disposto dall'articolo 251, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano:

     a) all'accollante, le sanzioni di cui all'articolo 38, commi 5 o 7;

     b) all'accollato, la sanzione di cui al predetto articolo 38, comma 1.

     Art. 38 ter. Violazione del divieto di compensazione (Articolo 31, comma 1, secondo e terzo periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

     1. In caso di inosservanza del divieto di compensazione di cui all'articolo 6 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al primo periodo, i termini di cui all'articolo 22 decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.»;

     v) all'articolo 41,

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole "1986" sono inserite le seguenti "; articolo 22, comma 1, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131";

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Nell'ipotesi di enunciazione in un atto di disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la sanzione amministrativa di cui all'articolo 41.»;

     z) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 41 bis. Irregolarità dell'autoliquidazione e del versamento (articolo 41, comma 2-bis, terzo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

     1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di mancato pagamento della maggiore imposta dovuta nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.

     2. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. In tal caso, se il pagamento delle somme dovute è effettuato entro il termine di cui al citato articolo 45, comma 3, secondo periodo, l'ammontare della sanzione amministrativa è ridotto di un terzo.

     Art. 41 ter. Ritardati od omessi versamenti (articolo 17, comma 1-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

     1. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, è sanzionato ai sensi dell'articolo 38.»;

     aa) all'articolo 42, comma 1:

     1) al primo periodo, le parole: «articolo 51, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 298, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al secondo periodo, le parole: «articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 299, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     bb) all'articolo 43:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «1986» sono inserite le seguenti: «; articolo 1, comma 498, secondo periodo, legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

     2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini dell'imposizione sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili di cui all'articolo 244 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42.»;

     cc) dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

     «Art. 43 bis. Omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati relativi alla cessione dell'immobile (articolo 35, comma 22.1, secondo periodo, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

     1. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui all'articolo 299, comma 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro.»;

     dd) dopo l'articolo 44 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 44 bis. Dichiarazione mendace o decadenza benefici prima casa

     1. In caso di dichiarazione mendace o di decadenza dei benefici di cui all'articolo 1, nota 1, della tariffa allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute nella misura ordinaria. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota esigibile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata.

     2. Nei casi di cui al comma 1, si applica al mutuatario la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza tra l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 18, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e quella di cui al primo comma dello stesso articolo.

     3. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica anche qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione di cui all'articolo 20, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dai versamenti effettuati, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi.

     Art. 44 ter. Decadenza benefici cartolarizzazione

     1. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione di cui all'articolo 7.1, comma 4-quater, della legge 30 aprile 1999, n. 130, ove non si realizzi la condizione ivi prevista, si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in misura ordinaria.»;

     ee) all'articolo 45:

     1) al comma 1, le parole: «articolo 51, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 298, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 2, le parole: «articolo 53-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 302 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     ff) all'articolo 48, comma 2, le parole: «articolo 34, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 309, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     gg) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 48 bis. Irregolarità dell'autoliquidazione e del versamento (articolo 33, comma 3, secondo periodo, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

     1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. Se il pagamento delle somme dovute ai sensi del citato articolo 118 è effettuato entro il termine ivi indicato, l'ammontare della sanzione dovuta è ridotta a un terzo.

     Art. 48 ter. Violazione relative alle donazioni anteriori (articolo 57, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

     1. Nei casi di omissione, incompletezza o inesattezza dell'indicazione degli estremi delle donazioni anteriori, ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta.»;

     hh) all'articolo 49, comma 1, le parole: «articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «articolo 25, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110 del citato testo unico n. 123 del 2025»;

     ii) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

     «Art. 50 bis. Decadenza dei benefici per i trasferimenti a favore di discendenti e del coniuge di aziende, quote sociali e azioni

     1. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 89, comma 6, periodi dal primo al quarto, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 38, comma 1.»;

     ll) dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

     «Art. 52 bis. Ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche

     1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. La sanzione di cui al primo periodo è ridotta a un terzo se il contribuente provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.»;

     mm) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

     «Art. 54 bis. Omesso pagamento dell'imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione (articolo 19, comma 10, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

     1. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui all'articolo 167, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica una sanzione pari all'importo non versato.»;

     nn) all'articolo 59, comma 1, lettera g), le parole: «articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 142, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     oo) all'articolo 61:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «1938» sono inserite le seguenti: «; articolo 27, terzo comma, regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articolo 1, comma 132, secondo periodo, legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

     2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui all'articolo 58 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è passibile delle sanzioni previste dal comma 1, ancorchè abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo 52 del predetto testo unico dei tributi erariali minori.

     1-ter. È irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa, nei casi di abuso nella fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 54-ter del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.»;

     pp) dopo l'articolo 62, è inserito il seguente:

     «Art. 62 bis. Violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni delle aziende di vendita dell'energia elettrica (articolo 1, comma 155, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

     1. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui all'articolo 61, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 30, comma 1, e 38, comma 1.»;

     qq) alla parte I, titolo V:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «canone rai» sono inserite le seguenti: «; tasse sulle concessioni governative»;

     2) dopo il capo III, è inserito il seguente:

     «Capo III-bis - Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative

     Art. 62 ter. Violazioni in materia di tassa sulla licenza di porto di fucile (articolo 2, nota 3, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641)

     1. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui all'articolo 2, comma 1, della tariffa tasse sulle concessioni governative, allegato 4, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 929,62 e, in caso di nuova violazione, da euro 258,23 a euro 1.549,37.

     Art. 62 quater. Ritardato pagamento della tassa annuale per i certificati complementari di protezione di medicinali e di prodotti fitosanitari (articolo 9, nota 2, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641)

     1. Per il ritardo della tassa annuale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della tariffa di cui all'allegato 4 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, entro il semestre si applica la sanzione pecuniaria di euro 361,52.»;

     rr) all'articolo 63,

     1) comma 1:

     1.1) alla lettera c), le parole: «articolo 7, quinto comma, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     1.2) alla lettera e), le parole: «articolo 11 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     1.3) alla lettera f), le parole «articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 2, le parole: «articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     ss) all'articolo 66, comma 1, le parole: «al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «alla parte II, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     tt) all'articolo 67:

     1) al comma 1, le parole: «all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 2, primo e terzo periodo, le parole: «articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     uu) all'articolo 69:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a), primo e secondo periodo, le parole: «articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»; al sesto periodo, le parole: «articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento», le parole: «articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 245 e seguenti del medesimo testo unico» e le parole: «articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 283 e seguenti del citato testo unico»;

     1.2) alla lettera b), le parole: «articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 4, le parole: «articolo 37, commi 2 e 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 83, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 5, le parole: «articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 79, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «articoli 34 e 35 del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 80 e 81 del medesimo testo unico»;

     vv) alla parte I, titolo VI, dopo il capo IV, sono inseriti i seguenti:

     «Capo IV-bis - Violazioni relative a comunicazioni

     Sezione I - Violazioni relative a comunicazioni in materia di imposte sui redditi

     Art. 69 bis. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato

     1. Nel caso di inesatta comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 306, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica al contribuente la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta.

     Art. 69 ter. Violazioni relative alle comunicazioni rilevanti in materia di imposizione minima globale (articolo 51, comma 9, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

     1. In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di cui all'articolo 351, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026 n. 117, o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi, si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o errati, si applica la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro. Le sanzioni amministrative indicate nel primo periodo non possono comunque superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. L'omessa, ritardata, errata o incompleta comunicazione prevista all'articolo 351, comma 4, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi è punita con la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo, le sanzioni amministrative previste al primo e al terzo periodo sono ridotte del 50 per cento.

     Sezione II - Violazioni relative a comunicazioni di crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

     Art. 69 quater. Violazioni relative alle comunicazioni di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

     1. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 3-ter, periodi dal primo al quinto, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, determina l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 38, comma 5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, si applica la sanzione di cui all'articolo 38, comma 1.

     Art. 69 quinquies. Violazioni relative alle comunicazioni di non utilizzabilità dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (articolo 25, comma 2, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

     1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, entro i termini ivi previsti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. Articolo 69- sexies - Violazioni relative alle comunicazioni di crediti ceduti e non utilizzati

     1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 5, si applica nei casi di violazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.

     Sezione III - Violazioni relative a comunicazioni in materia di riscossione

     Art. 69 septies. Violazioni relative alle comunicazioni per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 23, comma 2, lettera a), quarto periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 3, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, relativa alle variazioni delle condizioni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 36 del presente testo unico.

     Art. 69 octies. Violazioni relative alle comunicazioni per l'applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (articolo 25-bis, settimo comma, terzo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni di cui all'articolo 39 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 36.

     Art. 69 novies. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati concernenti le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari (articolo 4, comma 4, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

     1. La violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente di cui all'articolo 65, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658.

     Art. 69 decies. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati concernenti le posizioni soggette a ritenuta a titolo d'imposta (articolo 8, comma 3, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

     1. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui all'articolo 69, comma 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, da parte della banca e della società di intermediazione di cui all'articolo 68, comma 1, del medesimo testo unico, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658.

     Art. 69 undecies. Violazioni relative alle comunicazioni dei terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo (articolo 75-bis, comma 2, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

     1. In caso di mancato adempimento da parte di soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, degli obblighi rivenienti dalle richieste formulate ai sensi dell'articolo 175, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, si applica la sanzione di cui all'articolo 35.

     Sezione IV - Altre violazioni relative a comunicazioni

     Art. 69 duodecies. Violazioni relative alle comunicazioni all'anagrafe tributaria (articolo 78, comma 26, primo, terzo e quarto periodo, legge 30 dicembre 1991, n. 413)

     1. In caso di inosservanza degli obblighi relativi agli elenchi di cui all'articolo 7, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al citato articolo 7, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

     Art. 69 terdecies. Violazioni relative agli obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti (articolo 10, comma 1, quarto periodo, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461)

     1. Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.165.

     Art. 69 quaterdecies. Violazioni relative alla comunicazione di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti e a redditi percepiti dai contribuenti (articolo 3, commi 4, secondo periodo, e 5-bis, decreto legislativo 14 novembre 2014 n. 175)

     1. Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui all'articolo 67, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione prevista dall'articolo 69-bis.

     2. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al citato articolo 67, commi 3 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

     Art. 69 quinquiesdecies. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 9-bis, comma 16, primo periodo, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

     1. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 33, comma 1.

     Art. 69 sexiesdecies. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati delle locazioni brevi (articolo 4, comma 4, secondo e terzo periodo, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

     1. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui all'articolo 207, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, è punita con la sanzione di cui all'articolo 36. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

     Art. 69 septiesdecies. Violazioni relative ad adempimenti correlati allo scambio automatico di informazioni con altri Stati esteri (articolo 9, legge 18 giugno 2015, n. 95)

     1. Nei casi di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 194 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 35, comma 2.

     2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

     3. Nei casi in cui l'omissione o l'incompletezza delle comunicazioni di cui all'articolo 197 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento comporti un'omessa o carente effettuazione del prelievo alla fonte di cui all'articolo 196 del medesimo testo unico, si applica, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute alle predette comunicazioni, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualità di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorità statunitensi, ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America.

     Art. 69 octiesdecies. Violazioni relative alle comunicazioni di informazioni concernenti i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (articolo 12, commi 3 e 4, decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

     1. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 220 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, aumentata della metà.

     2. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 220 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, ridotta della metà.

     3. Nei casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 223, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica una sanzione pecuniaria di euro 10.000.

     Art. 69 noviesdecies. Violazioni relative alle comunicazioni di informazioni concernenti lo scambio di informazioni raccolte dai gestori di piattaforme (articolo 12, decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)

     1. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, aumentata della metà.

     2. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, ridotta della metà.

     Capo VI-ter - Disposizioni speciali in materia di aumento e riduzione della sanzione amministrativa

     Sezione I - Riduzioni della sanzione amministrativa

     Art. 69 vicies. Riduzione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni relative a operazioni effettuate con strumenti di pagamento diversi dal contante (articolo 2, comma 36-vicies ter, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

     1. L'ammontare delle sanzioni previste dagli articoli 27, 30 e 31 è ridotto alla metà per gli esercenti imprese o arti e professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

     Art. 69 viciessemel. Riduzione della sanzione amministrativa in caso di infedele indicazione dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 74, secondo periodo, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

     1. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 232, comma 1, e all'articolo 233, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che determinano la cessazione del regime previsto dalla parte II, titolo I, capo XXI, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, nonchè le condizioni di cui all'articolo 235, comma 2, del citato testo unico, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal titolo II, capi I, II e III, e titolo III del presente testo unico, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.

     Art. 69 viciesbis. Riduzione delle sanzioni per le violazioni relative all'adempimento collaborativo (articolo 6, comma 3-bis, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128)

     1. L'ammontare delle sanzioni per le violazioni relative all'adempimento collaborativo è ridotto alla metà e, comunque, non può essere applicato in misura superiore al minimo edittale, quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi. La loro riscossione è, in ogni caso, sospesa fino alla definitività dell'accertamento.

     Art. 69 viciester. Sanzioni applicabili nel caso di cooperazione e collaborazione rafforzata

     1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 140, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, sussistendo le condizioni di cui articolo 141, comma 4, del medesimo testo unico, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 346, comma 5, del citato testo unico sono ridotte alla metà.

     Art. 69 viciesquater. Riduzione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a versamenti eseguiti a seguito di controlli formali e automatici delle dichiarazioni

     1. L'ammontare delle sanzioni:

     a) è ridotto ad un terzo se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 292, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;

     b) è ridotto a due terzi se il contribuente provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 292, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;

     c) è ridotto a un terzo se il contribuente provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 277, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

     Art. 69 viciesquinquies. Riduzione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni relative a versamenti eseguiti a seguito di controlli automatizzati

     1. L'ammontare delle sanzioni è ridotto ad un terzo se, ai sensi dell'articolo 323, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il contribuente provvede a pagare le somme dovute.

     Art. 69 viciessexies. Sanzioni applicabili in caso di adesione ai verbali di constatazione

     1. In presenza dell'adesione ai verbali di constatazione ai sensi dell'articolo 350, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell'articolo 69-viciessexies e nell'articolo 69-viciessepties, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 353 del citato testo unico.

     Art. 69 viciessepties. Sanzioni applicabili nel caso di definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi, nell'imposta sul valore aggiunto (articolo 2, comma 5, primo periodo, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. A seguito della definizione di cui all'articolo 346 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonchè per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, a eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 243 e 287, comma 2, di cui al medesimo testo unico, nonchè di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

     Art. 69 viciesocties. Sanzioni applicabili nel caso di definizione degli accertamenti delle altre imposte indirette (articolo 3, comma 3, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. A seguito della definizione di cui all'articolo 347 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

     Art. 69 viciesnovies. Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione (articolo 15, comma 1, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 346, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e negli articoli 42, 43, 47 e 48 del presente testo unico, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

     2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in cui il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella nota I) all'articolo 1, parte prima, della tariffa, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e nell'articolo 173, comma 1, del medesimo testo unico.

     Art. 69 tricies. Riduzione delle sanzioni amministrative nei casi di conciliazione giudiziale (articolo 48-ter, comma 1, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

     1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

     Sezione II - Aumenti della sanzione amministrativa

     Art. 69 triciessemel. Aumento delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a investimenti e attività in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 12, comma 2, secondo periodo, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)

     1. Le sanzioni previste dall'articolo 27 sono raddoppiate nelle ipotesi di cui all'articolo 294, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

     Art. 69 triciesbis. Aumento delle sanzioni per mancato pagamento delle somme dovute nei casi di conciliazione giudiziale

     1. L'ammontare delle sanzioni di cui all'articolo 38 è aumentato della metà e applicato sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, in casi di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, nelle ipotesi di definizione di cui all'articolo 102 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.»;

     zz) all'articolo 82, comma 1, primo periodo, le parole: «articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     aaa) all'articolo 83, comma 1, primo periodo, le parole: «articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     bbb) all'articolo 100:

     1) al comma 1, le parole: «all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e la parola: «medesimo» è sostituita dalle seguenti: «28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227»;

     2) al comma 2, le parole: «all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 3, le parole: «agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 159 e 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     ccc) all'articolo 101, comma 1:

     1) dopo la lettera aa) sono inserite le seguenti: «aa-bis) articolo 37, comma 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; aa-ter) articolo 1, comma 132, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;»;

     2) dopo la lettera bb) è inserita la seguente: «bb-bis) articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 218;».

     2. All'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «nonchè a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè a irrogare la sanzione di cui all'articolo 44-bis, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173».

     3. All'articolo 7.1, comma 4-quater, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: «e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e si applica la sanzione di cui all'articolo 44-ter del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173».

     4. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

     a) al comma 3-ter, settimo periodo, sono soppresse le parole: «e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

     b) al comma 5, sono soppresse le parole: «e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

     5. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, le parole: «e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471» sono sostituite dalle seguenti: «ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69-sexies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173».

 

     Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO

 

PARTE I

Adempimenti, comunicazioni e dichiarazioni

TITOLO I

Adempimenti

Capo I

Anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti

 

     Art. 1. Compiti dell'anagrafe tributaria

     (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

     1. L'anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli Uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonchè i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.

     2. I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi all'applicazione dei tributi e, in particolare, ai fini della valutazione della complessiva capacità contributiva e degli adempimenti conseguenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale.

     3. Sulla base dei dati in suo possesso l'anagrafe tributaria provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali.

 

     Art. 2. Iscrizione all'anagrafe tributaria e cancellazioni

     (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

     1. Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell'articolo 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale a norma dell'articolo 3.

     2. Le modalità per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 3. Attribuzione del numero di codice fiscale

     (articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

     1. Ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti di cui all'articolo 6 è tenuto a richiederne l'attribuzione a norma dell'articolo 4.

     2. Il numero di codice fiscale può essere attribuito d'ufficio ai soggetti per i quali l'amministrazione finanziaria dispone dei necessari elementi di identificazione.

     3. L'amministrazione finanziaria può assegnare, sia nel caso di attribuzione a domanda che d'ufficio, un numero di codice fiscale provvisorio da valere a tutti gli effetti del presente capo. Nel caso di attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale provvisorio, il soggetto interessato è tenuto a chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo a norma dell'articolo 4 entro sei mesi dalla data di emissione del numero di codice fiscale provvisorio.

     4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati gli uffici competenti ad attribuire il numero di codice fiscale e quelli abilitati a ricevere le domande e sono stabilite le modalità di presentazione delle domande medesime.

 

     Art. 4. Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale

     (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

     1. La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, da redigersi in carta libera ed in conformità al modello stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi ne ha la rappresentanza e deve comunque indicare:

     a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;

     b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

     2. Nell'indicazione della sede e del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale.

     3. Qualora intervengano, nelle forme previste dalla legge, rettifiche o modificazioni relative al nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita di persone fisiche alle quali sia già stato attribuito il numero di codice fiscale queste debbono richiedere, entro sei mesi dalla data in cui le stesse hanno avuto effetto, il numero di codice fiscale corrispondente ai nuovi elementi di identificazione. Il numero di codice fiscale precedentemente attribuito ha a tutti gli effetti validità di numero di codice fiscale provvisorio. Nella domanda deve essere indicato anche il numero di codice fiscale precedentemente attribuito.

 

     Art. 5. Comunicazione del numero di codice fiscale

     (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

     1. Il numero di codice fiscale, attribuito d'ufficio o su domanda, è portato a conoscenza del soggetto mediante apposita comunicazione dell'amministrazione finanziaria.

     2. Nella comunicazione devono essere indicati gli elementi di identificazione del soggetto. Se manca o è errato taluno di tali elementi, il soggetto è tenuto a presentare domanda, ai sensi dell'articolo 4, entro sei mesi dalla data della comunicazione, indicando il numero di codice fiscale precedentemente attribuito. Fino alla data di comunicazione del numero di codice fiscale definitivo, quello precedentemente attribuito ha validità di numero di codice fiscale provvisorio.

     3. Qualora ad un medesimo soggetto pervengano più comunicazioni del numero di codice fiscale, il soggetto stesso è tenuto ad usare il numero di codice fiscale indicato nella comunicazione emessa in data più recente.

     4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità della comunicazione del numero di codice fiscale, nonchè le modalità per la richiesta di duplicati della comunicazione stessa.

 

     Art. 6. Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale

     (articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

     1. Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:

     a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;

     b) richieste di registrazione, di cui al comma 3, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, nonchè, per gli atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti elencati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente testo unico. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha facoltà, con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1° gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonchè nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico;

     c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla società emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla società emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonchè agli altri soggetti per cui tale indicazione è richiesta nel modello di comunicazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978;

     d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione è prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale è limitata ai soggetti per i quali è stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli Uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono è cessato anteriormente al 1° gennaio 1978; non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all'articolo 54, comma 1, dalle amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo precedente il 1° gennaio 1978; distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti all'agente della riscossione delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo o affidate, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; deleghe di pagamento conferite agli intermediari della riscossione, di cui all'articolo 9, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e conseguenti attestazioni di pagamento di cui al comma 2 del citato articolo 9, rilasciate dagli intermediari della riscossione ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli Uffici dell'Agenzia delle entrate a norma dell'articolo 178, relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero dell'economia e delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso è avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1978; note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

     e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; domande ad Amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro dell'economia e delle finanze ha facoltà di indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;

     f) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera;

     g) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonchè dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonchè dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente;

     h) atti emessi da Uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1° gennaio 1978; I soggetti tenuti a indicare il numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto, a richiesta, di riceverne da questi ultimi comunicazione per iscritto.

     i) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nell'articolo 45, commi 4, 5 e 6, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

     l) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti;

     m) ricorsi alle corti di giustizia tributaria di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

     n) atti o negozi delle società e degli enti di cui all'articolo 159, comma 2, lettera l), conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo.

     2. Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4, relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4, deve essere fatta nelle comunicazioni di cui al comma 1, lettera c), i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'amministrazione finanziaria.

     3. La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve contenere le indicazioni prescritte nei modelli stessi.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale; tale decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore.

 

     Art. 7. Comunicazioni all'anagrafe tributaria

     (articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; articolo 78, commi 25, 25-bis e 26, secondo periodo, Legge 30 dicembre 1991, n. 413)

     1. Gli Uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere f) e h).

     2. A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), anche se relative a singole unità locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno emesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.

     3. Gli ordini professionali e gli altri enti ed Uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

     4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

     5. Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l). Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.

     6. Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonchè ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal dall'articolo 6, comma 2 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al presente comma, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonchè la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

     7. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonchè dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, i fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, trasmettono, entro il 16 marzo di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:

     a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

     b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

     c) contributi previdenziali ed assistenziali;

     d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

     8. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dall'anno d'imposta 2015, nonchè dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 16 marzo di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonchè gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a) e di quelli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nonchè i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), dello stesso testo unico.

     9. Le modalità e il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

     10. Gli ordini professionali e gli altri enti ed Uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.

     11. I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, o dall'articolo 178 del presente testo unico, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.

     12. Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'Autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al terzo periodo l'Autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

     13. Le comunicazioni di cui ai commi da 1 a 12 devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le Amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.

     14. Le comunicazioni di cui ai commi da 1 a 5, 10 e 11 del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonchè le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonchè le comunicazioni sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 159, comma 2, lettera l). Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonchè dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì utilizzabili dall'ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, per il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e di altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro ovvero confisca, adottato dall'Autorità giudiziaria competente.

     15. Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni.

     16. Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

     17. Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonchè le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

     Art. 8. Poteri dell'anagrafe tributaria

     (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

     1. L'anagrafe tributaria può inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con le modalità di cui all'articolo 268, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione di cui all'articolo 4 nonchè gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ovvero ai fini dell'accertamento di tributi o contributi.

     2. Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve essere restituito entro quindici giorni dalla data di ricevimento.

     3. L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal presente capo e può richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse.

 

     Art. 9. Segnalazione di dati e notizie da parte dei comuni

     (articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

     1. I comuni possono segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nei rispettivi territori, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica.

     2. I comuni possono altresì segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche residenti, operanti od aventi beni nei rispettivi territori.

     3. Nelle segnalazioni deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti ai quali i dati e le notizie si riferiscono. Qualora il numero di codice fiscale non sia noto al comune, devono essere indicati, per ciascun soggetto, gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1.

     4. Le modalità e i termini delle segnalazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 10. Comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli organi dipendenti dal Ministro dell'economia e delle finanze

     (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

     1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i dati e le notizie che gli organi dipendenti devono trasmettere all'anagrafe tributaria e sono stabiliti le modalità e i termini per le predette comunicazioni.

 

     Art. 11. Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono

     in operazioni fiscalmente rilevanti

     (articolo 10, comma 1, primo, secondo, terzo periodo, commi da 2 a 4,

     decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461)

     1. Semprechè non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 306 e 307 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, i notai nonchè gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le società ed enti emittenti, che comunque intervengano, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da d) a i) dell'articolo 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, rilasciano alle parti la relativa certificazione. Gli stessi soggetti comunicano all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei confronti delle società emittenti la disposizione si applica anche in caso di annotazione del trasferimento delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni ed altre operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti.

     2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresì, i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.

     3. Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono stabilite le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

     4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 18, non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 306 e 307 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi, nonchè per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale semprechè detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nonchè per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale semprechè detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

 

     Art. 12. Indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione di atti pubblici e di scritture private

     (articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

     1. Il pubblico ufficiale che redige o autentica atti per i quali, in base alle norme del presente capo, deve essere indicato, nelle richieste di registrazione, il numero di codice fiscale di determinati soggetti, è tenuto a richiederlo agli interessati.

     2. Qualora i soggetti interessati dichiarino di non essere a conoscenza del proprio numero di codice fiscale, il pubblico ufficiale deve farne menzione nella richiesta di registrazione indicando gli elementi previsti dall' articolo 4, comma 1, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 63 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

     3. Per gli atti di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b), le parti o i loro rappresentanti, qualora non siano a conoscenza del numero di codice fiscale di altri soggetti destinatari degli effetti giuridici dell'atto, debbono fornire al pubblico ufficiale o indicare nella richiesta di registrazione della scrittura privata i dati previsti dall'articolo 4, comma 1 relativi a tali altri soggetti.

 

     Art. 13. Irricevibilità e inefficacia di domande e di atti presentati ad uffici pubblici

     (articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

     1. Le domande di cui all' articolo 6, comma 1, lettere e) e g) sono irricevibili se non recano indicazione del numero di codice fiscale e degli elementi di cui all'articolo 4, comma 1 dei soggetti interessati.

     2. Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) non producono effetti se non recano l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti beneficiari.

 

     Art. 14. Segreto d'ufficio

     (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

     1. I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma 1, nonchè, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.

 

     Capo II

     Anagrafe dei rapporti

 

     Art. 15. Comunicazioni

     (articolo 11, commi 2, 3, 4 e 4-bis, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

     1. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, comma 6 ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonchè l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, comma 6.

     2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 1, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i dieci anni.

     3. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, comma 14, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e del comma 1 del presente articolo sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonchè in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità, anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonchè dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.

     4. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. La relazione contiene anche i risultati relativi all'attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 3. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza.

 

     Art. 16. Utilizzo dei dati dell'Archivio dei rapporti finanziari

     (articolo 1, commi da 682 a 686, Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

     1. Per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 15, comma 3, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 15, comma 1, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

     2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonchè dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite:

     a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE) n. 679/2016, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;

     b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 679/2016;

     c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

     3. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 679/2016, il trattamento di cui al comma 1 è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

     4. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima del 1° gennaio 2020, dal Garante per la protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati di cui al comma 1, prima della valutazione di impatto di cui al comma 3.

     5. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e per quelle di cui all'articolo 77, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la Guardia di finanza utilizza i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalità disciplinate dai commi da 1 a 4, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, con il ricorso altresì a nuove tecnologie e tecniche di analisi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

 

     Art. 17. Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie

     (articolo 11-bis decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

     1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonchè le notifiche aventi come destinatari le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, comma 6. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni ai sensi dell'articolo 159, comma 3, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

 

     Art. 18. Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori

     (articolo 1 decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227)

     1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del medesimo decreto, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate in cripto-attività di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

     2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali.

 

     Capo III

     Imposte sui redditi

 

     Art. 19. Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili

     (articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni del presente capo:

     a) le società soggette all'imposta sul reddito delle società;

     b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle società, nonchè i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

     c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

     d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

     2. Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 26 e 27:

     a) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

     b) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto indicato alla lettera a);

     c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle società, nonchè i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

     3. I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui all'articolo 28, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.

     4. I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'articolo 24.

 

     Art. 20.

     Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati

     (articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui all' articolo 19, comma 1, devono in ogni caso tenere:

     a) il libro giornale e il libro degli inventari;

     b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

     c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;

     d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonchè delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonchè delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attività elencate all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.

     2. I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 22 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'articolo 2421 del codice civile.

     3. Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

     4. Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al comma 1 che esercitano attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.

 

     Art. 21. Inventario e bilancio

     (articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui all'articolo 19, comma 1, devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio, a norma dell'articolo 2217 del codice civile, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

     2. L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

     3. Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attività e le passività relative all'impresa.

     4. Il bilancio, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, può essere redatto con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purchè conforme ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nell'articolo 54, comma 2.

 

     Art. 22. Registro dei beni ammortizzabili

     (articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui all'articolo 19, comma 1, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

     2. Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

     3. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma 2 le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni di cui all'articolo 111, commi da 16 a 22, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

     4. Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 111, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

     5. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'articolo 111, comma 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.

 

     Art. 23. Contabilità semplificata per le imprese minori

     (articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Le disposizioni degli articoli da 19 a 22 si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati all'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), qualora i ricavi indicati agli articoli 68 e 94 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 118, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dagli articoli da 19 a 22, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente testo unico. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

     2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:

     a) il relativo importo;

     b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;

     c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.

     3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

     4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

     5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

     6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 133 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

     7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1.

     8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

     9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

     10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

     11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4.

 

     Art. 24. Scritture contabili delle imprese di allevamento

     (articolo 18-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 2, comma 4 decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165)

     1. I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, svolgono attività di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta.

     2. I soggetti indicati nell'articolo 64, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che svolgono attività di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dal comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 25. Scritture contabili per le altre attività agricole

     (articolo 18-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'articolo 66 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ed all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, devono tenere esclusivamente i registri previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

 

     Art. 26. Scritture contabili degli esercenti arti e professioni

     (articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a) e b), devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:

     a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;

     b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;

     c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.

     2. Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

     3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro.

 

     Art. 27. Scritture contabili degli enti non commerciali

     (articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

     2. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 29, commi da 1 a 4, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 151, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

     3. Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 154 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a euro 15.493,71, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a euro 25.822,84 negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 23 secondo le seguenti modalità:

     a) annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese, con riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato a norma dell'articolo 95 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. Entro la stessa data e secondo le stesse modalità devono essere annotati i compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle eventuali rimanenze;

     b) annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta, nel registro di cui all'articolo 88 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, o nel prospetto di cui alla lettera a); la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione, dovrà essere comunque richiesta e conservata ai sensi dell'articolo 29, commi da 1 a 4;

     c) conservare, ai sensi dell'articolo 29, commi da 1 a 4, la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

 

     Art. 28. Scritture contabili dei sostituti d'imposta

     (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. I soggetti indicati nell'articolo 19, comma 3, devono indicare, per ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, attribuite in base alla richiesta del dipendente effettuata a norma dell'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare al libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro.

 

     Art. 29. Tenuta e conservazione delle scritture contabili

     (articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 7, commi 4-ter e 4-quater decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489; articolo 17, comma 1-bis, decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17

     dicembre 2018, n. 136)

     1. Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui agli articoli da 19 a 28, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) e lettera d), devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.

     2. Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente capo, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2496 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'Autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

     3. Fino allo stesso termine di cui al comma 2 devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

     4. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività.

     5. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

     6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

     7. La deroga di cui al comma 6 si applica anche ai registri di cui all'articolo 87, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

 

     Art. 30. Contenuto del prospetto delle attività e delle passività nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria

     (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

     1. Nel prospetto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 devono essere indicati:

     a) per gli enti e le società di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), aventi la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale nel territorio dello Stato, tutte le attività e tutte le passività;

     b) per le persone fisiche di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), e per gli enti di cui al comma 2, lettera c), dello stesso articolo, che hanno nel territorio dello Stato la residenza ovvero la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale, le attività e le passività relative alle imprese o attività commerciali esercitate;

     c) per le persone fisiche che esercitano arti o professioni e per le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui allo stesso articolo 19, comma 2, lettere a) e b), i beni per i quali intendono richiedere la deduzione di quote di ammortamento ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e i relativi ammortamenti pregressi;

     d) per le persone fisiche non residenti e per le società e gli enti di ogni tipo, di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, le attività e le passività relative alle stabili organizzazioni.

 

     Art. 31. Omessa tenuta dei libri contabili

     (articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

     1. Le disposizioni dell'articolo 30 non si applicano ai soggetti indicati nello stesso articolo 30, comma 1, lettere a) e b), eccettuati gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nè alle persone fisiche non residenti di cui al comma 1, lettera d), dello stesso articolo, qualora i ricavi di cui all'articolo 94 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nell'esercizio dell'impresa o attività commerciale o della stabile organizzazione non abbiano superato l'ammontare di 92.962,24 euro. In tal caso il valore delle rimanenze di cui all'articolo 34 esistenti al 1° gennaio, determinato a norma dello stesso articolo, deve essere annotato entro il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 nel registro indicato dall'articolo 23. In mancanza di tale annotazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254, comma 3, e l'ufficio irroga la sanzione nella misura di cui all'articolo 34, comma 1-bis, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

 

     Art. 32. Valutazione dei beni immobili e dei beni registrati

     (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

     1. I beni immobili e i beni iscritti in pubblici registri sono valutati singolarmente in base al costo, assumendo come tale il valore definitivamente accertato ai fini delle imposte di registro o di successione o, in mancanza, il prezzo indicato nell'atto di acquisto, maggiorati degli oneri accessori di diretta imputazione. Il valore o prezzo, se si riferisce indistintamente all'immobile o a beni mobili, deve essere depurato della parte imputata a questi ai sensi dei successivi articoli.

     2. Per i beni costruiti in economia od in appalto, si assume il costo di produzione documentato o da stimare con riferimento alla data di ultimazione della costruzione.

     3. I valori determinati ai sensi dei commi 1 e 2 sono maggiorati, a titolo di spese incrementative, nella misura del tre per cento per ciascun anno o frazione d'anno superiore a sei mesi o nella maggior misura risultante dalla relativa documentazione.

     4. I beni in corso di costruzione sono valutati in base ai costi sostenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

     Art. 33. Valutazione dei beni mobili strumentali non iscritti in pubblici registri

     (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

     1. I beni mobili strumentali non iscritti in pubblici registri, raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e secondo i coefficienti di ammortamento in vigore dall'anno di riferimento, sono valutati in base al costo di acquisizione, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 32, commi 2 e 3.

     2. Se manca la documentazione del costo, si assume il valore normale alla data di acquisizione. Se non risulta la data di acquisizione, il bene si considera acquisito il 31 dicembre dell'anno precedente.

     3. I beni in corso di costruzione sono valutati a norma dell'articolo 32, comma 4.

 

     Art. 34. Valutazione delle merci destinate alla rivendita e delle materie prime

     (articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

     1. Le merci destinate alla rivendita nonchè le materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci acquistati per essere impiegati nella produzione, raggruppati ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si valutano in base al costo medio risultante dalle fatture di acquisto registrate nell'anno precedente ai fini dell'IVA  2. I prodotti destinati alla vendita si valutano in base al prezzo medio delle cessioni registrate nell'anno precedente ai fini dell'IVA, diminuito del trenta per cento.

     3. In mancanza delle registrazioni di cui ai commi precedenti la valutazione è fatta in base al valore normale nell'ultimo semestre dell'anno precedente, diminuito del trenta per cento per i prodotti destinati alla vendita.

     4. I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi sostenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

     5. I beni di cui ai commi da 1 a 4 esistenti presso le stabili organizzazioni dei soggetti indicati all'articolo 30, comma 1, lettera d), diversi da quelli prodotti o acquistati dalla stabile organizzazione, si valutano, se destinati ad essere impiegati nella produzione, in base al valore accertato in dogana all'atto dell'importazione o, in mancanza, in base al valore normale alla data di importazione, se destinati alla vendita o alla rivendita, secondo i criteri indicati nei commi 2 e 3.

     6. Per gli immobili destinati alla vendita o alla rivendita valgono le disposizioni dell'articolo 32.

 

     Art. 35. Valutazione dei titoli

     (articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

     1. I titoli quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno precedente.

     2. Le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano al costo ovvero, se questo non è documentato, in base all'ultimo bilancio della società emittente approvato anteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

     3. Le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno precedente relativi a titoli quotati in borsa analoghi per scadenza e tasso di interesse.

 

     Art. 36. Valutazione dei crediti e dei debiti

     (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

     1. I crediti ed i debiti si valutano al loro valore nominale. I crediti si assumono al netto delle perdite verificatesi anteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

 

     Art. 37. Altre attività

     (articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

     1. Le attività diverse da quelle indicate negli articoli da 32 a 36 si valutano al costo di acquisizione.

 

     Art. 38. Ammortamento dei beni ammortizzabili

     (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

     1. L'ammortamento dei beni ammortizzabili è determinato in misura pari alla somma delle quote massime di ammortamento ordinario dalla data di acquisizione al 31 dicembre dell'anno precedente.

     2. Le quote sono calcolate in base ai coefficienti in vigore per ciascun anno. Per i beni mobili strumentali valutati a norma della seconda parte dell'articolo 33, comma 2, l'ammortamento è determinato in misura pari al cinquanta per cento del loro valore.

 

     Art. 39. Determinazione dell'accantonamento per trattamento di quiescenza e previdenza

     (articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

     1. L'accantonamento per trattamento di quiescenza e previdenza del personale in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento è determinato in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare corrispondente alla situazione giuridica dei singoli dipendenti alla stessa data in conformità delle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.

 

     Art. 40. Valori riportati nel prospetto

     (articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

     1. I valori indicati nel prospetto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

     2. La differenza fra l'ammontare complessivo delle attività e quello delle passività non costituisce componente positiva o negativa del reddito imponibile.

 

     Art. 41. Redazione del prospetto

     (articolo 13, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

     1. Le attività e le passività devono essere raggruppate in conformità dell'articolo 2424 del codice civile e la differenza deve essere evidenziata in apposita voce come patrimonio netto.

 

     Art. 42. Conservazione del prospetto

     (articolo 14, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

     1. Il prospetto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 e i relativi documenti devono essere conservati a norma dell'articolo 29, comma 2.

 

     Art. 43. Omessa redazione del prospetto

     (articolo 15, decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

     1. In caso di omessa redazione del prospetto nel termine stabilito nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 si applicano le disposizioni relative alla determinazione del reddito di cui all'articolo 254, comma 2, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 1-ter, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, per la mancata tenuta delle scritture contabili.

     2. I riferimenti ai termini di redazione del prospetto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 si intendono fatti all'anno cui si riferisce il prospetto e agli altri termini previsti negli articoli precedenti del presente capo rapportati all'anno di riferimento del prospetto medesimo.

     3. Il prospetto è equiparato all'inventario agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 254, comma 2, lettera c), e all'articolo 34 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i soggetti indicati all'articolo 30, comma 1, lettera c).

 

     Capo IV Opzioni in materia di imposte sui redditi e IVA

 

     Art. 44. Opzione per il regime normale di applicazione delle imposte sul reddito

     (articolo 10 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 15)

     1. Ai fini delle imposte sul reddito:

     a) i soggetti indicati nell'articolo 75, commi da 1 a 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, possono optare per il regime di contabilità ordinaria.

     2. L'opzione può essere esercitata secondo le modalità stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

     3. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera i limiti di cui all'articolo 23, comma 1, si applica, per l'anno seguente, il regime ordinario di determinazione del reddito.

     4. Ai fini dell'esercizio dell'opzione l'ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, è computato con riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, determinati secondo il regime applicabile in tale periodo. In caso di inizio di attività, per il primo periodo di imposta il contribuente può esercitare l'opzione in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevede di conseguire, dandone comunicazione entro trenta giorni dall'inizio di attività con le modalità stabilite con il decreto previsto nel comma 2.

 

     Art. 45. Comunicazione delle opzioni

     (articolo 7-quater, comma 29, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,

     convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)

     1. Anche per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 344, comma 1.

 

     Capo V Semplificazione "digitale" degli adempimenti

 

     Art. 46. Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia

     (articolo 21 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

     1. Il contribuente può delegare gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando un unico modello.

     2. Il contribuente è comunque tenuto ad individuare, in modo puntuale, i servizi che intende delegare.

     3. La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca.

     4. La rinuncia alla delega ricevuta è comunicata dagli intermediari di cui al comma 1 esclusivamente in via telematica.

     5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 47. Rafforzamento dei servizi digitali

     (articolo 22, commi 1 e 2, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

     1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti servizi digitali per:

     a) potenziare i canali di assistenza a distanza;

     b) consentire la registrazione delle scritture private;

     c) consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa;

     d) consentire il confronto a distanza tra contribuente e Uffici dell'Agenzia, nonchè lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;

     e) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonchè liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate;

     f) l'effettuazione di ulteriori adempimenti.

     2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.

 

     Art. 48. Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale

     (articolo 23, commi 1, 2 e 3, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

     1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.

     2. L'acquisizione dei documenti di cui al comma 1 è effettuata anche attraverso servizi di trasferimento massivo e in forma strutturata dei dati contenuti nei documenti stessi.

     3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei servizi digitali di cui al comma 1 ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.

 

     TITOLO II Comunicazioni

     Capo I Comunicazioni ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale

 

     Art. 49. Indici sintetici di affidabilità fiscale

     (articolo 9-bis, commi da 1 a 15, commi 16, secondo, terzo e quarto periodo, 17 e 18, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

     1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati "indici". Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 15.

     2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.

     3. L'attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui al comma 2 tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

     4. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della Guardia di finanza, nonchè da altre fonti.

     5. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al primo periodo. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

     6. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

     7. Nell'ottica di semplificare l'adempimento di cui al comma 5, l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente. Con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono definiti i dati su cui si fonda l'analisi funzionale alla revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al comma 2 ed inoltre alla eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento e sarà implementato l'invio di dati precompilati da parte dell'Agenzia stessa.

     8. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 5, nonchè gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

     9. I programmi informatici di cui al comma 8 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

     10. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

     a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

     b) dichiara ricavi di cui all'articolo 94, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

     11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

     12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonchè sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione.

     13. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonchè per accedere al regime premiale di cui al comma 15. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui al primo e secondo periodo si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

     14. La dichiarazione degli importi di cui al comma 13 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 10 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

     15. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 13, sono riconosciuti i seguenti benefici:

     a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

     b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

     c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 301, commi da 1 a 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

     d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 254, comma 1, lettera d), secondo periodo, e all'articolo 283, comma 2, secondo periodo;

     e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 293, comma 1, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo;

     f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 253 a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

     16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 15; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.

     17. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 15, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15, lettere c), d), e) e f), del presente articolo.

     18. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonchè delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6.

     19. La Sogei S.p.a. provvede, altresì, a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento nonchè, per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui alla Parte II, titolo I, capo II, sezione VI, a porre in essere le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei S.p.A.. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, la stessa società può stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonchè altre attività, sono stipulate esclusivamente per le finalità stabilite dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della Guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento dell'economia, in conformità ai principi disposti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

     20. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione relativa alla omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui agli articoli da 112 a 114, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, da attivare ai sensi dell'articolo 349, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 254, comma 2 e dell'articolo 285.

     21. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

     22. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data del 24 giugno 2017.

 

     Art. 50. Ulteriori disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità

     (articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

     1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonchè di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 49, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 49, comma 11, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria:

     a) la Sogei S.p.a., per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 49, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l'amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonchè i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;

     b) in deroga a quanto previsto all'articolo 49, comma 5, secondo periodo, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 49, comma 12, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;

     2. Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui all'articolo 49, comma 18, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

 

     Capo II Comunicazioni dati IVA

 

     Art. 51. Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

     (articolo 21-bis decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

     1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonchè degli articoli 91, comma 1, lettera e), e 139, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 30 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

     2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

     3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

     4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

     5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dagli articoli 112 e 113, le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonchè la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Si applica l'articolo 276, comma 3, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.

 

     TITOLO III Dichiarazioni

     Capo I Imposte sui redditi

 

     Art. 52. Dichiarazione dei soggetti passivi

     (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui all'articolo 19, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.

     2. La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle società e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.

     3. La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 19, comma 1, lettere da e) a q), e 23 dello stesso testo unico. I redditi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.

     4. Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

     a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;

     b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonchè redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 10, comma 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, non superiore a euro 185,92 annui;

     c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze;

     d) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze, nonchè altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e le ritenute operate risulta non superiore a euro 10,33. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, nonchè della destinazione del 5 per mille prevista dall'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e della destinazione del 2 per mille prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono presentare apposito modello, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con le modalità ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

     5. Nelle ipotesi di esonero previste nel comma 4 il contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.

     6. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri.

     7. Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.

 

     Art. 53. Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche

     (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nell'articolo 52, comma 2 deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonchè per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

 

     Art. 54.

     Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche

     (articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 29, il bilancio relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del titolo I, capo VI, del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

     2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

     3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 293, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonchè i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

 

     Art. 55.

     Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle società

     (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle società, oltre quanto stabilito nell'articolo 52, comma 2 deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonchè per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

 

     Art. 56. Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle società

     (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. I soggetti all'imposta sul reddito delle società devono conservare, per il periodo indicato nell'articolo 29, il bilancio o il rendiconto, nonchè i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del titolo I, capo VI del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.

     2. Gli enti indicati all'articolo 82, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, devono conservare il bilancio relativo alle attività commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

     3. Le società e gli enti indicati all'articolo 82, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, devono conservare il bilancio relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le società semplici e le società o le associazioni equiparate nè gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attività commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

     4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 150, 155 e 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nonchè ogni altro documento previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 devono essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 293. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

 

     Art. 57. Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

     (articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le società e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società dovute dai soci o dagli associati.

     2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nell'articolo 52, comma 2, e nell'articolo 55, comma 1.

     3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 29, il bilancio relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del titolo I, capo VI del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

     4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nonchè alle società semplici e alle società ed associazioni ad esse equiparate.

     5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 293, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonchè ogni altro documento previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

 

     Art. 58. Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività detenute all'estero

     (articolo 4 decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 224)

     1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel primo periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lettera pp), e 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

     2. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui all'articolo 41 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.

     3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, è stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonchè, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare.

 

     Art. 59. Tassazione presuntiva

     (articolo 6 decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 224)

     1. Per i soggetti di cui all'articolo 58, comma 1, gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

 

     Art. 60. Esonero dalla dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività detenute all'estero

     (articolo 38, commi 13 e 13.1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

     1. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 58, non si applicano:

     a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all' estero;

     b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

     2. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dal comma 1, lettera b), si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso.

 

     Art. 61. Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto

     (articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 di trasmettere la dichiarazione all'amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono individuate, altresì, le modalità per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato sul trattamento dei dati personali, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, connessi alle dichiarazioni.

 

     Art. 62. Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA

     (articolo 15, comma 1, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

     1. Al fine di semplificare la modulistica relativa all'adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che approvano i modelli dichiarativi di cui agli articoli 1 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre Amministrazioni. Con i medesimi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono progressivamente ridotte, le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

 

     Art. 63.

     Limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi

     (articolo 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

     1. Anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.

     2. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.

 

     Art. 64. Obbligo di presentare le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP esclusivamente in via telematica

     (articolo 1, commi 218 e 219, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

     1. Le persone fisiche nonchè le società o le associazioni di cui all'articolo 57, presentano all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica secondo i termini e le modalità stabiliti dal presente capo e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico di cui al presente comma i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perchè privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.

     2. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero, entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma 1, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 52, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, della scelta della destinazione del 5 per mille prevista dall'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e della scelta della destinazione del 2 per mille prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono presentare, entro il termine di cui al citato comma 1, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero la certificazione di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite di un ufficio della società Poste italiane Spa ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

 

     Art. 65. Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta

     (articolo 16, commi da 1 a 7, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

     1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, i soggetti indicati nella Parte I, titolo II, capo II, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l'importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.

     2. Le comunicazioni dei dati effettuate ai sensi del presente articolo sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

     3. In via sperimentale, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo i sostituti d'imposta di cui al comma 1 con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti. L'adesione al sistema semplificato di cui al comma 1 tramite comportamento concludente è vincolante per l'intero anno d'imposta per cui è esercitata.

     4. Il pagamento delle ritenute e delle trattenute di cui al comma 1 è effettuato con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Contestualmente all'invio dei dati di cui al comma 1, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle entrate all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane Spa o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia.

     5. La trasmissione dei dati e il versamento di cui al comma 1 sono effettuati direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025.

     7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli ulteriori elementi informativi da comunicare e sono definiti modalità e termini per la trasmissione dei dati, nonchè ogni altra disposizione di attuazione.

 

     Art. 66. Dichiarazione dei redditi precompilata

     (articolo 1 decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175)

     1. L'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 51 e 52, comma 1, lettere a), c), d), e), i), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, n) e o), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.

     2. A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno. Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69.

     3. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unità di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione, anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui al comma 1.

     4. La dichiarazione precompilata di cui ai commi 1 e 2 è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 1, lettere d), e) ed f), o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. A decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata di cui al comma 2 è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 67 a 70, si applicano le disposizioni previste dal titolo III, capo III della presente parte e dal relativo decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonchè dall'articolo 84. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata.

     5. In via sperimentale, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di cui al comma 1 in un'apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica. Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati di cui al comma 4, che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 4, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare.

     6. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ad un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 4, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 69, commi 3 e 4, e 70.

 

     Art. 67. Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti e a redditi percepiti dai contribuenti

     (articolo 3, commi 2, 3, 3-bis, 4, primo periodo, 5 e 6 decreto legislativo 14 novembre 2014 n. 175; articolo 12 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1; articolo 16-bis, comma 4, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

     1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

     2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle già previste nel comma 1, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria. I dati relativi alle prestazioni sanitarie sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

     3. I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

     4. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 1 e 2 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria.

     5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nell'articolo 7, comma 7, del presente testo unico, e nei commi 1 e 2 del presente articolo e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi alle spese individuate dai decreti di cui al primo periodo è effettuata entro il termine del 16 marzo.

     6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 1, 2 e 4.

     7. L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulla correttezza dei dati trasmessi dai soggetti terzi con i poteri di cui al presente testo unico.

 

     Art. 68. Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata

     (articolo 4, commi 1 e dal 3 al 7, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175)

     1. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente può essere accettata ovvero modificata dal contribuente.

     2. La dichiarazione precompilata è presentata entro il termine di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164:

     a) all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica;

     b) al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;

     c) a un CAF o a un professionista indicati nell'articolo 66, presentando anche la relativa documentazione. L'attività di verifica di conformità è effettuata, ai sensi dell'articolo 80, comma 3, lettera c), sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilità ai fini di quanto previsto dall'articolo 69 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

     3. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 30 settembre di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione.

     4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente è presentata dai soggetti di cui all'articolo 84, entro il 7 luglio, con le modalità indicate al comma 2, lettere a) e c). Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

     5. In presenza dei requisiti indicati nell'articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. In caso di dichiarazione precompilata messa a disposizione di uno solo dei coniugi, può essere presentata dichiarazione congiunta a un CAF o a un professionista ovvero al sostituto d'imposta indicati nell'articolo 66.

     6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati sistemi alternativi di accettazione o modifica da parte del contribuente della dichiarazione precompilata.

     7. I termini di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonchè quelli di cui al presente articolo, commi da 2 a 4, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

     Art. 69. Limiti ai poteri di controllo

     (articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175)

     1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 67. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

     2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.

     3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

     4. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento alle dichiarazioni presentate con le modalità previste dall'articolo 66, comma 5.

 

     Art. 70. Visto di conformità

     (articolo 6, comma 3, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175)

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, si applicano a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.

 

     Art. 71.

     Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef

     (articolo 8, commi 3 e 4, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175)

     1. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonchè degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.

 

     Art. 72. Disposizioni di attuazione e finali delle norme in tema di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata

     (articolo 9, comma 1, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175)

     1. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità applicative delle disposizioni di cui agli articoli da 66 a 71.

 

     Art. 73. Compensazione dei rimborsi da assistenza

     (articolo 15 decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175)

     1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:

     a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 83, comma 5. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 3, comma 10, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;

     b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 3, comma 10, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.

 

     Art. 74. Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari

     (articolo 28, commi 3, 4, 6, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e articolo 1, comma 63, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

     1. Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 e del presente testo unico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibile all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso.

     2. Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.

     3. Dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 117, commi 1 e 3, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti.

     4. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.

 

     Art. 75. Rinvio alle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi

     1. Continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

 

     Capo II

     Imposta sul valore aggiunto

 

     Art. 76. Avvio fase sperimentale della dichiarazione precompilata IVA

     (articolo 4 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

     1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonchè sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

     a) registri di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10;

     b) liquidazione periodica dell'IVA.

     2. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.

     3. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 23, comma 2. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 23, comma 5.

     4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

     5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

 

     Art. 77. Rinvio alle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto

     1. Continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

 

     Capo III

     Disposizioni varie

 

     Art. 78. Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale

     (articolo 32 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

     1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere costituiti dai seguenti soggetti:

     a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

     b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al cinque per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonchè all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;

     c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;

     d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

     e) sostituti di cui all'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

     f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

 

     Art. 79. Requisiti soggettivi

     (articolo 33 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

     1. I centri sono costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei centri prevede lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 80.

     2. I centri designano uno o più responsabili dell'assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.

     3. I centri svolgono attività di assistenza fiscale previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

 

     Art. 80. Attività

     (articolo 34 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; articolo 2, comma 1, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

     1. I centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 78, comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'assistenza fiscale alle imprese. Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle società tenute alla nomina del collegio sindacale, nonchè quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli indici sintetici di affidabilità fiscale diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

     2. I centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 78, comma 1, lettere d), e) e f) prestano l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 55, comma 1, e 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 11.

     3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in particolare:

     a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonchè curano gli ulteriori adempimenti tributari;

     b) redigono le scritture contabili;

     c) verificano la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;

     d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;

     e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;

     f) inviano all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, della destinazione del 5 per mille prevista dall'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e della destinazione del 2 per mille, prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

     4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 51 e 52, comma 1, lettere a), e), i), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e o) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nonchè dei redditi indicati all'articolo 51, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 78, comma 1, lettere d), e) e f) svolgono le attività di cui al comma 3, lettere da c) a f),assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione.

     5. A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui al comma 4 e di cui all'articolo 83 può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel comma 4. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello.

 

     Art. 81. Responsabili dei centri

     (articolo 35 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

     1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 78, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:

     a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonchè di queste ultime alla relativa documentazione contabile;

     b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

     2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 78, comma 1, lettere d), e) e f): a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione; b) rilascia, a seguito della attività di cui all'articolo 80, comma 3, lettera c), un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.

     3. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.

 

     Art. 82. Certificazione tributaria

     (articolo 36 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

     1. I revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, semprechè hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione.

     2. La certificazione tributaria può essere rilasciata a condizione che nei confronti del medesimo contribuente siano stati altresì rilasciati il visto di conformità di cui all'articolo 81, comma 1, lettera a),e, qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, l'asseverazione di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b) e il soggetto incaricato abbia accertato l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

     3. Per le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali è stata rilasciata una certificazione tributaria regolare:

     a) non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 254, comma 2, e 285, in materia di accertamenti induttivi;

     b) in caso di ricorso contro l'atto di accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, concernenti il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell'articolo 94 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto della certificazione tributaria.

 

     Art. 83. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta

     (articolo 37 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

     1. I sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 51 e 52, comma 1, lettere a), e), i), con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo, e o) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.

     2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale:

     a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     b) elaborano le dichiarazioni;

     c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;

     d) effettuano le operazioni di conguaglio;

     e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte.

     3. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

     a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;

     b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;

     c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro:

     1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

     2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

     3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

     4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

     5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

     d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

     e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

     4. I sostituti che non prestano assistenza fiscale consentono in ogni caso ai centri l'attività di raccolta degli atti e documenti necessari per l'attività di cui all'articolo 80, comma 3, lettere da c) a f).

     5. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte è rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta incorso al momento della presentazione della dichiarazione.

 

     Art. 84. Ampliamento dell'assistenza fiscale

     (articolo 51-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e articolo 2, comma 2, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

     1. I soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 51 e 52, comma 1, lettere a), c), d), e) i), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, n)e o) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 4, e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

     2. A decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 80, comma 4, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate al presente articolo, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il versamento deve essere effettuato entro i termini di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'Agenzia delle entrate, l'applicativo della dichiarazione precompilata mette a disposizione la delega di pagamento, che può essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo.

     3. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 9 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

 

     Art. 85. Compensi

     (articolo 38 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; articolo 7, comma 3, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175)

     1. Per le attività di cui all'articolo 80, comma 4, ai centri e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di cui agli articoli 1, comma 4, e 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

     2. Nessun compenso spetta ai sostituti per le attività di cui all'articolo 83, comma 5. I predetti compensi non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

     3. La misura dei compensi previsti nel presente articolo è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno precedente.

     4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti che presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo 68, comma 2, lettere a) e b), le misure dei compensi previste dal presente articolo, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 66.

 

     Art. 86. Disposizioni di attuazione

     (articolo 40, comma 1, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

     1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:

     a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 80, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria;

     b) le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto e l'asseverazione di cui all'articolo 81, commi 1 e 2, ovvero è stata effettuata la certificazione ai sensi dell'articolo 82, tenendo conto, in particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili;

     c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;

     d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo.

 

     Art. 87. Facilitazioni per imprese e contribuenti

     (articolo 3, commi 1, 2 e 2-bis, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)

     1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 81 e 141 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

     a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonchè apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

     b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2.

     2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia stessa. Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.

     3. I soggetti di cui agli articoli 81 e 141 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

     Art. 88. Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione

     (articolo 13 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

     1. La mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali di cui agli articoli 1, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio. Per i crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, resta ferma l'applicazione dell'articolo 17, comma 2 del medesimo regolamento. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle dichiarazioni di cui al primo periodo relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

 

     PARTE II

     Collaborazione, controlli e accertamento

      TITOLO I

     Collaborazione

      Capo I

     Concordato preventivo biennale

      Sezione I

     Disposizioni generali

 

     Art. 89. Finalità

     (articolo 6 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

     1. Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente capo.

 

     Art. 90. Ambito di applicazione

     (articolo 7 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

     1. Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

     2. Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per il solo periodo di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

 

     Art. 91. Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato

     (articolo 8, commi da 1 a 3, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

     1. L'Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 92.

     2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'amministrazione finanziaria.

     3. Con il decreto di cui all'articolo 92, sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.

 

     Art. 92. Elaborazione e adesione alla proposta di concordato

     (articolo 9 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; articolo 7-bis decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189)

     1. La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni già nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta per i contribuenti di cui all'articolo 93, comma 1, con riferimento a specifiche attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 49, e delle risultanze della loro applicazione, nonchè degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. La metodologia è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il parere del Garante per la protezione dei dati personali è richiesto solo nei casi in cui il decreto introduca modifiche al percorso metodologico di calcolo.

     2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonchè le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta attraverso i programmi informatici di cui all'articolo 91.

     3. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre, ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.

     4. La proposta di reddito concordato di cui al comma 1 non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 98 e 99, della misura:

     a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10;

     b) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;

     c) del 25 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

     5. Laddove la proposta, tenuto conto di quanto disposto al comma 4, risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali individuati nella metodologia di cui al comma 1, la limitazione di cui al comma 4 non trova applicazione.

     6. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche per la determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini della imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 100.

     7. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 93 a 106, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'esercizio della facoltà di cui al primo periodo non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.

     8. Nelle ipotesi di cui al comma 7, ai fini dell'articolo 364, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

     Sezione II Contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale

 

     Art. 93. Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale - requisiti

     (articolo 10 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

     1. I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 49, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente titolo.

     2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 92, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

 

     Art. 94. Cause di esclusione

     (articolo 11 decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13; articolo 9, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025 n. 81)

     1. Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

     a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;

     b) condanna per uno dei reati previsti dalla parte II, titolo I, capo I, sezioni I, II e III del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, dall'articolo 2621 del codice civile, nonchè dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;

     c) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;

     d) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

     e) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;

     f) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e, contemporaneamente, partecipato a un'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta causa di esclusione non opera se l'associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;

     g) l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero la società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 56, comma 1, del suddetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purchè non esercitate prima del 13 giugno 2025.

 

     Art. 95. Effetti dell'accettazione della proposta

     (articolo 12 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

     1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 92 impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 124 e 125 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.

     2. L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 243, delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

 

     Art. 96. Adempimenti

     (articolo 13 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

     1. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti:

     a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;

     b) alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 49.

 

     Art. 97. Rinnovo del concordato

     (articolo 14 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

     1. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 93 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui all'articolo 92, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui all'articolo 92, comma 3.

 

     Art. 98. Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

     (articolo 15 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; articolo

     13, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025 n. 81)

     1. Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, senza considerare i valori relativi a:

     a) plusvalenze e minusvalenze di cui agli articoli 57 e 59 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

     b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

     c) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera l), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

     d) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 104, commi da 10 a 16, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

     2. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonchè i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, la maggiorazione del costo del lavoro e i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di società semplici e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

     3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni relative alla maggiorazione del costo del lavoro di cui ai commi 1, lettera d), e 2 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026.

 

     Art. 99. Reddito d'impresa oggetto di concordato

     (articolo 16 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; articolo 13, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81)

     1. Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla parte I, titolo II, capo II, sezione I, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 75 del medesimo testo unico, senza considerare i valori relativi a:

     a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 69, 95 e 96 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e sopravvenienze attive di cui all'articolo 97 del medesimo testo unico, nonchè minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 110 del predetto testo unico;

     b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 256, comma 4, del richiamato testo unico, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 124 ovvero all'articolo 125 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 70 e 98 del medesimo testo unico;

     c) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 104, commi da 10 a 16, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

     2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive, le perdite su crediti, la maggiorazione del costo del lavoro, nonchè gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.

     3. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai sensi del presente articolo secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 93 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

     4. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, nonchè dei soggetti di cui agli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. Fermo restando quanto previsto nel primo e secondo periodo, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

     5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni relative alla maggiorazione del costo del lavoro di cui ai commi 1, lettera c), e 2, nonchè la disposizione relativa alle perdite su crediti di cui al comma 2, si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026.

 

     Art. 100. Valore della produzione netta oggetto di concordato

     (articolo 17 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

     1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 98 e 99 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

     2. Il saldo netto tra le componenti di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

 

     Art. 101. Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

     (articolo 18 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

     1. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

 

     Art. 102. Rilevanza delle basi imponibili concordate

     (articolo 19 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

     1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 98, 99 e 100 e al comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 98 e 99.

     2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del trenta per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

     3. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'articolo 49, comma 15.

 

     Art. 103. Determinazione degli acconti

     (articolo 20 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

     1. L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

     2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

     a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 98 e 99;

     b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 100;

     c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

     3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.

 

     Art. 104. Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

     (articolo 20-bis decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; articolo 8, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81)

     1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 98 e 99, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

     a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;

     b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

     c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

     2. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica:

     a) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

     b) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società, con l'aliquota di cui all'articolo 86 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

     3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, purchè non esercitate prima del 13 giugno 2025.

     4. In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 98 e 99.

     5. L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

 

     Art. 105. Cessazione del concordato

     (articolo 21 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; articolo 9, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81)

     1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

     a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 49;

     b) il contribuente cessa l'attività;

     c) il contribuente aderisce al regime forfetario di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

     d) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;

     e) il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 94, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 56, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento;

     f) il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico, ovvero la società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;

     g) l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero la società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 56, comma 1, del suddetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi non determinano il reddito sulla base dell'adesione proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la società partecipata.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purchè non esercitate prima del 13 giugno 2025.

 

     Art. 106. Decadenza del concordato

     (articolo 22 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

     1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:

     a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2;

     b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;

     c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;

     d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 94 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 93, comma 2;

     e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'articolo 95, comma 2, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell'articolo 292, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 243, comma 3.

     2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di non lieve entità:

     a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui alla parte II, titolo I, capo I, sezioni I, II e III, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;

     b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'articolo 49, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;

     c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:

     1) agli articoli 27, comma 1, 28, comma 1, e 30, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;

     2) all'articolo 31, commi 3 e 4, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;

     3) all'articolo 34, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;

     4) all'articolo 36, commi 9 e 10, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

     3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

     4. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

 

     Sezione III

     Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive

 

     Art. 107. Attività di accertamento

     (articolo 34, commi 1 e 2, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

     1. Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 254, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui all' articolo 106.

     2. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

 

     Art. 108. Disposizioni di coordinamento

     (articolo 35 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

     1. Per l'adesione al concordato preventivo biennale non si applica la disciplina di cui all'articolo 344, comma 1.

     2. Agli effetti del presente capo, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

 

     Art. 109. Commissione degli esperti

     (articolo 36 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

     1. La commissione di esperti di cui all'articolo 49, comma 12, è sentita per il concordato applicabile ai contribuenti di cui alla sezione II del presente capo, prima dell'approvazione della relativa metodologia.

 

     Art. 110. Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato

     (articolo 37, comma 1, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

     1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente capo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. Per il 2024 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

 

     Art. 111. Estensione del differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato

     (articolo 37, comma 2, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 124 e 125, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

 

     Capo II

     Collaborazione tra Contribuente e Amministrazione Finanziaria

     Sezione I

     Promozione adempimenti spontanei

 

     Art. 112. Comunicazioni per la promozione degli adempimenti spontanei

     (articolo 1, comma 634, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

     1. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonchè ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

     Art. 113. Comunicazioni per la valutazione e stima di ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione

     (articolo 1, comma 635, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

     1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 112 l'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonchè relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

 

     Art. 114.

     Disposizioni di attuazione (articolo 1, comma 636, legge 23 dicembre

     2014, n. 190)

     1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui agli articoli 112 e 113 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.

 

     Sezione II Accordi preventivi internazionali

 

     Art. 115. Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale

     (articolo 31-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti:

     a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del prezzo di libera concorrenza delle operazioni di cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 193 e 192 del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al primo periodo anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 119, comma 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

     b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;

     c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 183 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nonchè dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia;

     d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

     2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le Autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dall'articolo 293 non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è concessa al contribuente la facoltà di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.

     3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le Autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette Autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purchè non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. È concessa al contribuente la facoltà di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini previsti dall'articolo 293 non sono ancora scaduti, a condizione che:

     a) per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stipulato con le Autorità competenti di Stati esteri;

     b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo;

     c) le Autorità competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l'accordo ad annualità precedenti;

     d) per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del presente comma sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni.

     4. L'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 è subordinata al versamento di una commissione pari a:

     a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro;

     b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;

     c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro.

     5. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla metà. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nel presente comma.

     6. Per i periodi d'imposta di validità dell'accordo, l'amministrazione finanziaria, ai fini delle imposte sui redditi, esercita i poteri istruttori e di accertamento, di cui al presente testo unico, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.

     7. La richiesta di accordo preventivo è presentata al competente ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il competente ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l'accordo si basa.

     8. Qualunque riferimento all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente articolo.

 

     Art. 116. Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale

     (articolo 31-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 119, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, può essere riconosciuta:

     a) in esecuzione degli accordi conclusi con le Autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, nonchè delle procedure di risoluzione delle controversie in materia fiscale disciplinate dalla direttiva 2017/1852/UE, del Consiglio, del 10 ottobre 2017;

     b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

     c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.

 

     Sezione III Meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea

 

     Art. 117. Oggetto ed ambito di applicazione

     (articolo 1 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. La presente sezione stabilisce le norme relative alle procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l'Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia è parte e della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. La presente sezione stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergono tali controversie.

 

     Art. 118. Definizioni

     (articolo 2 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. Ai fini della presente sezione si intende per:

     a) «Autorità competente»: l'Autorità competente dello Stato membro interessato;

     b) «tribunale competente»: l'organo giurisdizionale o altro organo competente dello Stato membro interessato;

     c) «doppia imposizione»: l'applicazione da parte dell'Italia e di uno o più Stati membri delle imposte contemplate da un accordo o convenzione di cui all'articolo 117 sullo stesso reddito o patrimonio imponibile, qualora comporti:

     1) un'imposizione aggiuntiva;

     2) un aumento delle imposte dovute;

     3) l'annullamento o la riduzione delle perdite che potrebbero essere utilizzate per compensare gli utili imponibili;

     d) «soggetto interessato»: qualsiasi soggetto residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o in un altro Stato membro e la cui imposizione è direttamente interessata in una questione controversa;

     e) «procedura di risoluzione delle controversie con parere indipendente»: procedura che si conclude con un parere adottato dalla Commissione consultiva o dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basato su un'analisi dei fatti e delle fonti giuridiche applicabili alla controversia;

     f) «procedura di risoluzione delle controversie con offerta finale»: procedura che si conclude con un parere adottato dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basato su una tra le proposte formulate da ciascuna Autorità competente coinvolta nella controversia.

     2. L'Autorità competente per lo Stato italiano è l'Agenzia delle entrate.

     3. Il tribunale competente per lo Stato italiano è la corte di giustizia tributaria, territorialmente competente, come individuata dall'articolo 48 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

     4. I termini non definiti nella presente sezione, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione, hanno il significato loro attribuito dal relativo Accordo o dalla relativa Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia è parte che si applica alla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto che ha originato o potrebbe originare una questione controversa. In assenza di una definizione ai sensi di tale accordo o convenzione, un termine indefinito ha il significato attribuitogli in quel momento dall'ordinamento interno dello Stato membro interessato ai fini delle imposte cui si applica detto accordo o convenzione. Qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di tale Stato membro prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi dello stesso Stato membro.

 

     Art. 119. Istanze di apertura di procedura amichevole

     (articolo 3 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. I soggetti interessati presentano un'istanza di apertura di procedura amichevole relativa a una questione controversa all'Agenzia delle entrate e all'Autorità competente degli altri Stati membri interessati. L'istanza è presentata entro tre anni dalla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto o di altro documento equivalente, ovvero dalla data in cui è stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che ha originato o potrebbe originare la questione controversa. A tal fine, il soggetto interessato fa riferimento al diritto interno dello Stato membro che ha emesso l'atto o altro documento o misura equivalente. In caso di presentazione dell'istanza di procedura amichevole a seguito di consegna di processo verbale di constatazione il periodo di tre anni decorre dalla notifica del relativo avviso di accertamento.

     2. La presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non è preclusa dalle procedure amministrative tributarie che comportano la definitività dell'imposta e non richiede la preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali.

     3. L'istanza di apertura di procedura amichevole non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 99 e 100 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

     4. La presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento nazionale, in conformità delle disposizioni normative interne.

     5. In caso di presentazione di ricorso sulla questione controversa alla corte di giustizia tributaria competente da parte del soggetto interessato, il processo può essere sospeso ai sensi dell'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , e, in tal caso, la riscossione è sospesa ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Nell'ipotesi in cui il processo sia sospeso i termini di cui all'articolo 122, comma 1, o i termini di cui all'articolo 123, commi 1 o 2, iniziano a decorrere dalla data della sospensione medesima.

     6. L'istanza è presentata simultaneamente all'Agenzia delle entrate e all'Autorità competente degli altri Stati membri interessati e contiene le medesime informazioni e l'indicazione degli Stati membri interessati. I soggetti interessati presentano l'istanza in una delle lingue ufficiali degli Stati membri interessati, conformemente al diritto nazionale o in una lingua diversa da una delle lingue ufficiali, se accettata dallo Stato membro interessato. L'istanza presentata all'Agenzia delle entrate è redatta in lingua italiana o corredata di una traduzione ufficiale in lingua italiana. La documentazione allegata all'istanza è corredata della traduzione in lingua italiana o, in alternativa in lingua inglese. È fatta salva la facoltà da parte dell'Agenzia delle entrate di richiedere una traduzione ufficiale in italiano, ove sia ritenuto opportuno.

     7. L'Agenzia delle entrate attesta il ricevimento dell'istanza entro due mesi dalla data di ricezione dell'istanza medesima ed entro lo stesso termine comunica il ricevimento della stessa alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

     8. Le Autorità competenti degli Stati membri interessati si informano reciprocamente sulla lingua o sulle lingue che intendono utilizzare nelle loro comunicazioni.

     9. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:

     a) il nome, l'indirizzo, il codice di identificazione fiscale e altre informazioni necessarie all'identificazione dei soggetti interessati che hanno presentato l'istanza e di qualsiasi altra persona interessata, come definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 138, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

     b) i periodi di imposta interessati;

     c) elementi informativi particolareggiati:

     1) sui fatti e le circostanze del caso, compresi i dettagli relativi alla struttura dell'operazione e alle relazioni tra i soggetti interessati e le altre parti coinvolte nelle operazioni, nonchè sui fatti stabiliti in buona fede in un accordo, inclusi gli accordi di cui all'articolo 115, reciprocamente vincolante tra i soggetti coinvolti e l'Agenzia delle entrate o le Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri interessati;

     2) sulla tipologia e sulla data dell'atto o di altro documento o misura equivalente che ha originato o potrebbe originare la questione controversa, compresi eventualmente i dettagli del reddito percepito in Italia o nell'altro Stato membro e dell'inclusione di tale reddito nel reddito imponibile in Italia o nell'altro Stato membro;

     3) sulle imposte riscosse o dovute sul suddetto reddito nell'ordinamento nazionale o nell'altro Stato membro;

     4) sui relativi importi nelle valute degli Stati membri interessati;

     d) una copia di eventuali documenti giustificativi relativi alle informazioni di cui alla lettera c);

     e) le disposizioni nazionali applicabili e gli accordi o le convenzioni di cui all'articolo 117. Qualora sia applicabile più di un accordo o convenzione, i soggetti interessati che presentano l'istanza specificano quale accordo o convenzione è oggetto di interpretazione in relazione alla questione controversa. In tal caso, è detto accordo o detta convenzione che si applica ai fini della presente sezione;

     f) i seguenti ulteriori elementi informativi unitamente a una copia degli eventuali documenti giustificativi:

     1) una spiegazione del motivo per cui i soggetti interessati ritengono che vi sia una questione controversa;

     2) i dettagli di eventuali cause e ricorsi avviati dai soggetti interessati in merito alla questione controversa ed eventuali sentenze o decisioni degli organi giurisdizionali relative a tale questione controversa;

     3) una dichiarazione di impegno da parte dei soggetti interessati a rispondere nel modo più completo e rapido possibile a tutte le richieste pertinenti formulate dall'Agenzia delle entrate o dalle altre Autorità competenti e a fornire la documentazione necessaria su richiesta della stessa Agenzia delle entrate o delle suddette Autorità;

     4) una copia dell'avviso di accertamento, del processo verbale di constatazione o di altro documento equivalente da cui risulti la questione controversa e una copia di qualsiasi altro documento rilasciato dall'Agenzia delle entrate o dalle Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri, ove pertinente.

     10. L'istanza deve contenere inoltre informazioni relative a eventuali altre istanze di apertura di procedura amichevole o di un'altra procedura di risoluzione delle controversie presentate ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte o della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, nonchè l'espresso impegno da parte dei soggetti interessati di non proseguire nel procedimento in corso avviato sulla medesima questione controversa a seguito della suddetta apertura di procedura amichevole o di procedura di risoluzione di controversie.

     11. I soggetti interessati, qualora decidano di ritirare l'istanza di apertura di procedura amichevole presentata, ne danno contemporaneamente comunicazione scritta all'Agenzia delle entrate e a tutte le Autorità competenti degli Stati membri interessati. Tale comunicazione pone termine, con effetto immediato, a tutte le procedure di cui alla presente sezione. L'Agenzia delle entrate, ricevuta tale comunicazione, informa tempestivamente le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati della conclusione delle procedure.

     12. L'istanza di apertura di procedura amichevole, nonchè la comunicazione del ritiro della stessa può essere presentata, in deroga a quanto previsto dai commi 6 e 11, soltanto all'Agenzia delle entrate qualora il soggetto interessato sia una persona fisica residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o un'impresa che non sia una grande impresa e non rientri nella categoria di un grande gruppo, ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anch'essa residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato.

     13. L'Agenzia delle entrate, entro due mesi dalla data di ricezione delle comunicazioni di cui al comma 12, le notifica a tutte le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati. Alla data di tale notifica, le suddette comunicazioni si intendono presentate da parte dei soggetti di cui al medesimo comma 12 alle Autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati.

 

     Art. 120. Presentazione di istanze di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte o della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE

     (articolo 4 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. Qualora il soggetto interessato presenti un'istanza di apertura di procedura amichevole su una questione controversa ai sensi della presente sezione, della Convenzione 90/436/CEE o di Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia è parte, viene dato seguito esclusivamente all'istanza presentata ai sensi della presente sezione.

     2. Nel caso di ritiro dell'istanza di procedura amichevole mediante comunicazione scritta di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 119 e in qualsiasi altro caso di cessazione delle procedure previste dalla medesima sezione, lo stesso soggetto interessato può successivamente presentare in relazione alla medesima questione controversa un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia è parte, o della Convenzione 90/436/CEE, nei termini e alle condizioni previsti dai medesimi accordi e convenzioni.

     3. La presentazione di un'istanza di apertura di procedura amichevole pone fine a qualsiasi altro procedimento in corso avviato sulla medesima questione controversa a seguito di altre istanze di apertura di procedura amichevole o di un'altra procedura di risoluzione delle controversie presentate ai sensi degli Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia è parte o della Convenzione 90/436/CEE. I procedimenti in corso si considerano terminati alla data del primo ricevimento dell'istanza di apertura di procedura amichevole da parte di una delle Autorità competenti degli Stati membri interessati.

 

     Art. 121. Fase istruttoria

     (articolo 5 Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. L'Agenzia delle entrate può chiedere al soggetto interessato entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'istanza informazioni supplementari specifiche qualora lo ritenga necessario a fini istruttori.

     2. I soggetti che ricevono la richiesta dell'Agenzia delle entrate rispondono entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta stessa e contemporaneamente trasmettono copia della risposta alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati. I soggetti di cui all'articolo 119 comma 12, rispondono solo all'Agenzia delle entrate, che trasmette contemporaneamente una copia della risposta alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati. Tali informazioni supplementari si intendono ricevute da tutti gli Stati membri interessati alla data del ricevimento.

     3. Entro sei mesi dalla data della ricezione dell'istanza di apertura di procedura amichevole o, entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate può decidere di risolvere la questione controversa in via unilaterale, senza coinvolgere le altre Autorità competenti degli Stati membri interessati, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti interessati e alle Autorità competenti degli altri Stati membri. In tal caso, non si dà seguito alle procedure di cui alla presente sezione.

 

     Art. 122. Decisione dell'Autorità competente in merito all'istanza di apertura di procedura amichevole

     (articolo 6 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. L'Agenzia delle entrate adotta una decisione in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole entro sei mesi dalla data di ricezione dell'istanza medesima, o entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni di cui all'articolo 121, comma 1, dandone tempestiva notifica ai soggetti interessati e comunicazione alle Autorità competenti degli altri Stati membri coinvolti.

     2. L'istanza di apertura di procedura amichevole è rigettata nei seguenti casi:

     a) l'istanza non contiene le informazioni di cui agli articoli 119 e 121 ovvero le informazioni supplementari, se richieste, non sono state trasmesse entro il termine di cui all'articolo 121 comma 2;

     b) non vi è alcuna questione controversa;

     c) l'istanza non è stata presentata entro il termine di tre anni di cui all'articolo 119, comma 1;

     d) è intervenuta sulla questione controversa una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 99 e 100 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

     3. Nell'informare il soggetto interessato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate indica i motivi che hanno determinato il rigetto dell'istanza.

     4. Qualora l'Agenzia delle entrate non abbia notificato una decisione in merito all'istanza entro il termine di cui al comma 1, detta istanza si considera accolta.

 

     Art. 123. Procedura amichevole

     (articolo 7 Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. In caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 119, l'Agenzia delle entrate e le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati si adoperano per risolvere la questione controversa, mediante procedura amichevole, entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l'ultima notifica della decisione di accoglimento dell'istanza da parte di uno degli Stati membri.

     2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino a un anno, su richiesta scritta motivata dell'Agenzia delle entrate o dell'Autorità competente di un altro Stato membro interessato, da presentare alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

     3. L'Agenzia delle entrate, nel corso della procedura, qualora lo ritenga necessario, può richiedere ai soggetti interessati di fornire informazioni supplementari.

     4. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga, prima del raggiungimento dell'accordo, una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 99 e 100 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, l'Agenzia delle entrate notifica la decisione alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati e la procedura amichevole ha termine a decorrere dalla data di tale notifica.

     5. In esecuzione dell'accordo raggiunto con le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati, ad esito della procedura amichevole attivata ai sensi del presente articolo, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto interessato la decisione adottata entro trenta giorni dalla data di conclusione dell'accordo. Qualora l'Agenzia delle entrate e le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati non abbiano raggiunto un accordo nei termini di cui al comma 1 o al comma 2, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto interessato i motivi generali del mancato raggiungimento dell'accordo.

     6. Nel caso in cui la questione controversa, originata da un'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria italiana, è stata oggetto di una definizione, anche agevolata, così come disciplinata dalle norme vigenti, l'Agenzia delle entrate, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute a seguito dell'instaurazione della procedura amichevole.

 

     Art. 124. Ricorso da parte dei soggetti interessati avverso la decisione di rigetto

     (articolo 8 Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. Il soggetto interessato può presentare ricorso presso la corte di giustizia tributaria competente in conformità delle disposizioni vigenti in materia nel caso in cui sia l'Agenzia delle entrate che le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati abbiano rigettato l'istanza di apertura di procedura amichevole.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto interessato che ha presentato ricorso, a seconda del caso, alla corte di giustizia tributaria o al tribunale competente degli altri Stati membri, non può presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva di cui all'articolo 125, se:

     a) il ricorso è pendente in conformità dell'ordinamento interno dello Stato membro interessato;

     b) la decisione di rigetto può essere ulteriormente impugnata secondo il diritto interno dello Stato membro interessato;

     c) la decisione di rigetto è stata confermata, a seconda del caso, con sentenza passata in giudicato o dal tribunale competente di un altro Stato membro interessato con decisione non ulteriormente impugnabile secondo il diritto interno dello stesso Stato.

 

     Art. 125. Richiesta di istituzione della Commissione consultiva

     (articolo 9 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. Il soggetto interessato può presentare all'Agenzia delle entrate e all'Autorità competente degli altri Stati membri interessati la richiesta di istituire una Commissione consultiva ai fini dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.

     2. I soggetti di cui all'articolo 119, comma 12, possono presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva, in deroga a quanto previsto dal comma 1, soltanto all'Agenzia delle entrate, che, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta, ne dà simultanea notifica alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati. Alla data di tale notifica, la suddetta richiesta si intende presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 119, comma 12, alle Autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati.

     3. La Commissione consultiva è istituita nei seguenti casi:

     a) quando l'istanza di apertura di procedura amichevole è stata rigettata da almeno una, ma non da tutte le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati;

     b) quando l'istanza di apertura di procedura amichevole è stata rigettata da tutte le Autorità competenti degli Stati membri interessati ed è stata emessa una sentenza favorevole al soggetto interessato, a seguito del ricorso da esso presentato nel caso di cui all'articolo 124, comma 1, presso il tribunale competente di uno degli Stati membri interessati avverso la decisione di rigetto da parte dell'Autorità competente di detto Stato membro;

     c) quando le Autorità competenti degli Stati membri interessati hanno accolto l'istanza di apertura di procedura amichevole ma non sono riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro il termine di cui all'articolo 123, commi 1 o 2.

     4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), il soggetto interessato può presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva solo se:

     a) ai sensi dell'ordinamento interno dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione di rigetto non può essere presentato ricorso avverso tale decisione;

     b) non esiste un contenzioso pendente;

     c) il soggetto interessato ha formalmente rinunciato, mediante una dichiarazione scritta, a presentare ricorso avverso la decisione di rigetto.

     5. La richiesta di istituzione della Commissione consultiva è presentata per iscritto entro cinquanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 122, comma 1, o all'articolo 123, comma 5, o entro cinquanta giorni dalla pronuncia della decisione del tribunale competente di cui al comma 3, lettera b).

     6. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 99 e 100 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, prima della presentazione della richiesta per l'istituzione della Commissione consultiva ai sensi del comma 3, lettera c), l'Agenzia delle entrate informa le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati degli effetti preclusivi della decisione in merito all'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.

     7. L'Agenzia delle entrate rifiuta l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie nei casi in cui siano state irrogate, nell'ambito dell'ordinamento interno, pene per uno dei delitti di cui agli articoli da 74 a 85 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 in relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica.

     8. L'Agenzia delle entrate può altresì rifiutare l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie quando una questione controversa non comporta una doppia imposizione. In tal caso, essa ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato e alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

 

     Art. 126. Istituzione della Commissione consultiva

     (articolo 10 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. La Commissione consultiva è istituita entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta e, una volta istituita, il suo presidente ne informa tempestivamente il soggetto interessato.

     2. La Commissione consultiva è composta da:

     a) un presidente;

     b) un rappresentante di ciascuna Autorità competente interessata. Previo accordo delle Autorità competenti, il numero di tali rappresentanti può essere aumentato a due per ciascuna Autorità competente;

     c) una personalità indipendente nominata da ciascuna Autorità competente degli Stati membri interessati dall'elenco di cui all'articolo 128. Previo accordo delle Autorità competenti, il numero di tali personalità nominate può essere aumentato a due per ciascuna Autorità competente.

     3. Le regole per la nomina delle personalità indipendenti sono concordate tra le Autorità competenti degli Stati membri interessati. Per ciascuna delle personalità indipendenti nominate è nominato un sostituto, conformemente alle regole per la nomina delle personalità indipendenti, per i casi in cui le personalità indipendenti non possano esercitare le proprie funzioni.

     4. Se le regole per la nomina delle personalità indipendenti non sono state concordate ai sensi del comma 3, tali personalità sono nominate mediante sorteggio.

     5. Tranne quando le personalità indipendenti sono state nominate dal tribunale competente o dall'organo di nomina nazionale degli altri Stati membri interessati, l'Agenzia delle entrate può opporsi alla nomina di una personalità indipendente per qualsiasi ragione preventivamente concordata con le Autorità competenti interessate o per una delle seguenti ragioni:

     a) detta personalità appartiene a una delle amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni o si è trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso dei tre anni precedenti;

     b) in qualsiasi momento nel corso degli ultimi 5 anni precedenti la data della sua nomina, detta personalità detiene o ha detenuto una partecipazione rilevante o il diritto di voto oppure è o è stata dipendente o consulente di un soggetto interessato;

     c) detta personalità non offre sufficienti garanzie di obiettività per la risoluzione della controversia;

     d) detta personalità è impiegata presso un'impresa che fornisce consulenza fiscale, o presta altrimenti consulenza fiscale a titolo professionale o si è trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso di un periodo di almeno tre anni prima della sua nomina.

     6. L'Agenzia delle entrate può chiedere a una personalità nominata ai sensi dei commi 3 o 4 o al suo sostituto di comunicare qualsiasi interesse, relazione o altra questione che possa incidere sull'indipendenza o imparzialità di tale personalità o che possa ragionevolmente dare adito a un sospetto di parzialità nella procedura. Una personalità indipendente che è parte della Commissione consultiva non deve trovarsi, per un periodo di dodici mesi dalla pronuncia della decisione della Commissione consultiva, in una situazione che avrebbe indotto un'Autorità competente a opporsi alla sua nomina se si fosse trovata in tale situazione al momento della nomina presso la stessa Commissione consultiva.

     7. I rappresentanti delle Autorità competenti e le personalità indipendenti nominate ai sensi dei commi 3 e 4 nominano un presidente dall'elenco delle personalità previsto dall'articolo 128. Salvo diversamente convenuto dai rappresentanti di ciascuna Autorità competente e dalle personalità indipendenti, il presidente è un giudice.

 

     Art. 127. Nomina da parte del giudice nazionale

     (articolo 11 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. Se la Commissione consultiva non è istituita entro il termine di cui all'articolo 126, comma 1, il soggetto interessato può ricorrere al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per chiedere l'istituzione di detta Commissione.

     2. Se l'Agenzia delle entrate non ha nominato almeno una personalità indipendente e un sostituto, il soggetto interessato può presentare ricorso al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per la nomina della personalità indipendente e del sostituto dall'elenco di cui all'articolo 128.

     3. Se l'Agenzia delle entrate e le Autorità competenti di tutti gli altri Stati membri interessati hanno omesso di farlo, il soggetto interessato può presentare ricorso al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio e ai tribunali competenti o agli organi di nomina nazionale degli altri Stati membri per la nomina delle due personalità indipendenti dall'elenco di cui all'articolo 128. Tali personalità indipendenti nominano il presidente mediante sorteggio dall'elenco di personalità indipendenti ai sensi dell'articolo 126, comma 4.

     4. I soggetti interessati presentano la propria richiesta di nomina delle personalità indipendenti e dei loro sostituti a ciascuno dei rispettivi Stati di residenza, se è coinvolto nella procedura più di un soggetto interessato, o agli Stati membri le cui Autorità competenti hanno omesso di nominare almeno una personalità indipendente e un sostituto, se è coinvolto un solo soggetto interessato.

     5. Il ricorso al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio di cui ai commi da 1 a 4 può essere presentato solo dopo che sia decorso il periodo di centoventi giorni indicato dall'articolo 126, comma 1, ed entro trenta giorni dal decorso di tale periodo.

     6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio decide con provvedimento reclamabile ai sensi dell'articolo 76 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. La corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio notifica il provvedimento del presidente al richiedente e lo comunica all'Agenzia delle entrate che ne dà tempestiva notizia all'Autorità competente degli altri Stati membri interessati.

     7. Per quanto non previsto dai commi da 1 a 6, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla procedura di nomina degli arbitri contenute nelle norme di cui al titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile.

 

     Art. 128. Elenco delle personalità indipendenti

     (articolo 12 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. L'elenco delle personalità indipendenti si compone di tutte le personalità indipendenti nominate dagli Stati membri.

     2. Ai fini della composizione dell'elenco di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze nomina almeno tre persone che siano competenti e indipendenti e in grado di operare con imparzialità e integrità, tenendo conto dei titoli accademici e professionali di tali persone, delle loro competenze, della loro esperienza e della sussistenza di eventuali conflitti di interesse.

     3. Fermi i requisiti di cui al comma 2, possono essere nominati come personalità indipendenti anche magistrati ordinari in servizio, purchè abbiano svolto per almeno cinque anni o svolgano da almeno cinque anni funzioni giudicanti di legittimità, che abbiano comprovata esperienza nel settore tributario. I magistrati ordinari sono indicati al Ministro dell'economia e delle finanze dal Consiglio superiore della magistratura.

     4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure e le modalità relative alla composizione dell'elenco delle personalità indipendenti di nomina nazionale, nonchè alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco.

 

     Art. 129. Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

     (articolo 13 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. Le Autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, in luogo della Commissione consultiva, per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa. Le Autorità competenti degli Stati membri possono altresì concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sotto forma di un Comitato permanente.

     2. Ferme le disposizioni di cui all'articolo 126, commi 5 e 6, la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può essere diversa dalla Commissione consultiva per quanto riguarda la sua composizione e forma.

     3. Una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può applicare, in luogo della procedura di risoluzione delle controversie «con parere indipendente», applicata dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 126, procedure o tecniche di risoluzione delle controversie per risolvere la questione controversa in modo vincolante. A tal fine, le Autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare qualsiasi altro tipo di procedura di risoluzione delle controversie che verrà applicata dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, compresa la procedura arbitrale con «offerta finale».

     4. Le Autorità competenti degli Stati membri interessati decidono le norme di funzionamento in conformità dell'articolo 130.

     5. Salvo diversamente concordato nelle norme di funzionamento di cui all'articolo 130, le disposizioni degli articoli 131, 132, 133 si applicano alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

 

     Art. 130. Norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

     (articolo 14 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. Le Autorità competenti degli Stati membri interessati concordano le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione alternativa per la risoluzione delle controversie.

     2. Le norme di funzionamento includono:

     a) la descrizione e le caratteristiche della questione controversa;

     b) il mandato concordato dalle Autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda le questioni di diritto e di fatto da risolvere;

     c) la forma dell'organismo per la risoluzione delle controversie, ovvero Commissione consultiva o Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, nonchè il tipo di procedura per la risoluzione alternativa delle controversie, se la procedura differisce dalla procedura con «parere indipendente» applicata da una Commissione consultiva;

     d) il calendario della procedura di risoluzione delle controversie;

     e) la composizione della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (compresi il numero e i nomi dei membri, l'indicazione delle loro competenze e qualifiche e la comunicazione dei loro conflitti di interesse);

     f) le regole che disciplinano la partecipazione del soggetto interessato e di terzi alla procedura, gli scambi di memorie, informazioni e prove, le spese, il tipo di procedura di risoluzione della controversia da utilizzare e altre pertinenti questioni procedurali od organizzative;

     g) gli aspetti logistici relativi ai procedimenti svolti dalla Commissione consultiva e alle modalità con cui quest'ultima esprime il suo parere.

     3. Se una Commissione consultiva è istituita per esprimere un parere ai sensi dell'articolo 125, comma 3, lettere a) e b), nelle norme di funzionamento sono riportate solo le informazioni di cui al comma 2, lettere a), d), e) e f).

     4. Entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di istituzione della Commissione consultiva l'Agenzia delle entrate comunica ai soggetti interessati:

     a) le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie;

     b) la data entro la quale è adottato il parere sulla risoluzione della questione controversa;

     c) i riferimenti alle disposizioni giuridiche applicabili nel diritto nazionale degli Stati membri e agli accordi o Convenzioni applicabili.

     5. Qualora le Autorità competenti non abbiano notificato le norme di funzionamento ai soggetti interessati conformemente ai commi da 2 a 4, le personalità indipendenti e il presidente completano le norme di funzionamento in base alle norme standard stabilite dalla Commissione europea e le trasmettono ai soggetti interessati entro due settimane dalla data in cui è stata istituita la Commissione consultiva o la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Qualora le personalità indipendenti e il presidente non siano d'accordo sulle norme di funzionamento o non le abbiano notificate ai soggetti interessati, questi ultimi possono adire il presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio o il tribunale competente di uno degli altri Stati membri interessati al fine di ottenere l'attuazione delle norme di funzionamento.

 

     Art. 131. Costi della procedura di risoluzione delle controversie

     (articolo 15 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. Fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 3 e salvo che le Autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiano concordato diversamente, sono ripartiti equamente tra gli Stati membri:

     a) le spese sostenute dalle personalità indipendenti, che devono essere di importo equivalente alla media dell'importo di norma rimborsato agli alti funzionari degli Stati membri interessati;

     b) i compensi versati alle personalità indipendenti, in misura non superiore a 1000 euro a persona al giorno per ogni giorno di riunione della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

     2. Le spese sostenute dal soggetto interessato non sono a carico degli Stati membri coinvolti.

     3. Sono a carico del soggetto interessato tutte le spese di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora questi abbia presentato:

     a) una comunicazione scritta di ritiro dell'istanza di procedura amichevole; o

     b) una richiesta di istituzione della Commissione consultiva in seguito a un rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole deciso per i motivi indicati all'articolo 122, comma 2, e la Commissione consultiva abbia deciso che le Autorità competenti interessate hanno rigettato l'istanza a giusto titolo e previo accordo delle Autorità competenti degli Stati membri interessati.

 

     Art. 132. Risoluzione delle controversie da parte della Commissione consultiva

     (articolo 16 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. La Commissione consultiva istituita in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 125, comma 3, lettere a) e b), adotta una decisione sull'accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole entro sei mesi dalla data della sua istituzione. Essa notifica la propria decisione alle Autorità competenti degli Stati membri interessati entro trenta giorni dall'adozione della stessa.

     2. Qualora la Commissione di cui al comma 1 confermi che sussistono tutte le condizioni indicate agli articoli 119 e 121, comma 2, su richiesta di una delle Autorità competenti, è avviata la procedura amichevole di cui all'articolo 123. L'Autorità competente interessata comunica detta richiesta alla citata Commissione, alle altre Autorità competenti interessate e al soggetto interessato. In tal caso, il termine di cui all'articolo 123, commi 1 e 2, decorre dalla data di notifica della decisione adottata dalla Commissione medesima in merito all'accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole.

     3. Se nessuna delle Autorità competenti ha chiesto l'avvio della procedura amichevole entro sessanta giorni dalla data di notifica della decisione della Commissione di cui al comma 1, quest'ultima emette un parere su come risolvere la questione controversa.

     4. La Commissione consultiva istituita in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 125, comma 3, lettera c), emette un parere su come risolvere la questione controversa.

     5. I pareri di cui ai commi 3 e 4 sono emessi entro sei mesi dalla data in cui è stata istituita la Commissione indicata al comma 1. A tal fine, nel caso di cui al comma 3, la suddetta Commissione si considera istituita alla data in cui è scaduto il termine di sessanta giorni indicato nel medesimo comma 3.

     6. Qualora la Commissione ritenga che l'emanazione di un parere sulla questione controversa richieda più di sei mesi, tale periodo può essere prorogato di tre mesi; in tal caso essa informa di tale proroga le Autorità competenti degli Stati membri interessati ed i soggetti interessati.

     7. La Commissione consultiva basa il proprio parere sulle disposizioni degli Accordi e delle Convenzioni di cui all'articolo 117, nonchè sulle eventuali norme di diritto interno applicabili. Essa adotta il parere a maggioranza semplice dei propri membri. Se non può essere raggiunta una maggioranza, prevale il voto del presidente. Il presidente notifica il parere alle Autorità competenti degli Stati membri interessati.

     8. La Commissione di cui al comma 1 rende i propri pareri per iscritto.

     9. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 99 e 100 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024 , n. 175, dopo la presentazione della richiesta di istituzione della Commissione consultiva ma prima che la Commissione consultiva abbia notificato il proprio parere all'Agenzia delle entrate, quest'ultima informa le altre Autorità competenti degli Stati membri interessati e la suddetta Commissione degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie.

     10. Ai fini dell'istruttoria delle procedure di cui al presente articolo, i soggetti interessati, previo accordo delle Autorità competenti, possono fornire alla Commissione consultiva le informazioni, le prove o i documenti che possono essere rilevanti ai fini della decisione o del parere. I soggetti interessati e le Autorità competenti forniscono le informazioni, le prove o i documenti su richiesta della Commissione consultiva. Tuttavia, tali Autorità competenti possono rifiutare di fornire informazioni alla suddetta Commissione quando:

     a) per ottenere le informazioni è necessario applicare misure amministrative contrarie al diritto nazionale;

     b) le informazioni non possono essere ottenute nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro interessato;

     c) le informazioni riguardano segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali o procedure commerciali;

     d) la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.

     11. Su richiesta della Commissione consultiva i soggetti interessati possono intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti muniti di procura generale o speciale dinanzi alla suddetta Commissione. I soggetti interessati possono, altresì, intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti muniti di procura generale o speciale su loro richiesta e previo accordo delle Autorità competenti degli Stati membri interessati dinanzi alla medesima Commissione.

 

     Art. 133. Violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Commissione consultiva o alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

     (articolo 17 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. Le personalità indipendenti e qualsiasi altro membro della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni che ricevono in qualità di membri delle suddette Commissioni.

     2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 si applica l'articolo 622 del codice penale.

     3. I soggetti interessati e i loro rappresentanti non devono divulgare le informazioni e i documenti che ricevono durante le procedure di risoluzione delle controversie. A tal fine essi presentano una dichiarazione alle Autorità competenti degli Stati membri interessati, se richiesta nel corso delle suddette procedure. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei suddetti soggetti, salvo che il fatto costituisca reato, l'Agenzia delle entrate applica ai trasgressori una sanzione amministrativa da euro venticinquemila a euro centoventicinquemila, secondo le modalità e i termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 134. Decisione delle Autorità competenti a seguito della procedura di risoluzione delle controversie

     (articolo 18 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. L'Agenzia delle entrate e le altre Autorità competenti interessate si accordano su come risolvere la questione controversa entro sei mesi dalla notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

     2. L'Agenzia delle entrate e le altre Autorità competenti interessate possono adottare una decisione che si discosta dal parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, se non raggiungono un accordo su come risolvere la questione controversa, esse sono vincolate da tale parere.

     3. Nel caso in cui la controversia, originata da un'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria, è stata oggetto di una definizione, anche agevolata, così come disciplinata dalle norme vigenti, l'Agenzia delle entrate, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute.

     4. La decisione adottata non costituisce un precedente.

     5. Qualora sulla questione controversa intervenga, dopo la notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 99 e 100 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024 , n. 175, l'Agenzia delle entrate informa le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati e le suddette Commissioni degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie.

     6. L'Agenzia delle entrate notifica al soggetto interessato la decisione sulla risoluzione della questione controversa entro trenta giorni dalla data in cui detta decisione è stata adottata.

     7. Qualora la notifica della decisione sulla questione controversa non venga effettuata da parte dell'Agenzia delle entrate entro il termine di cui al comma 6 il soggetto interessato può presentare ricorso alla corte di giustizia tributaria competente, secondo la procedura di cui all'articolo 128 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, al fine di ottenere la notifica della suddetta decisione.

 

     Art. 135. Esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie

     (articolo 19 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. In esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 123 e 134, da cui derivi una variazione del reddito o dell'imposta, l'Agenzia delle entrate dispone il rimborso o lo sgravio delle imposte non dovute ovvero la riscossione delle imposte dovute.

     2. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini dell'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 293, commi 1, 2, 3 e 4, sono raddoppiati.

     3. Sulle eventuali maggiori imposte dovute a seguito della rideterminazione di cui agli articoli 123, comma 6, e 134, comma 3, si applicano le sanzioni, salvo il caso in cui queste siano state già definite a parte del soggetto interessato.

     4. Nel caso di decisioni adottate ad esito delle procedure di cui al comma 1, attivate da soggetti che abbiano definito ai sensi degli articoli 123, comma 6, e 134, comma 3, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo si tiene conto delle somme già versate.

     5. Le decisioni di cui al comma 1 sono attuate a condizione che il soggetto interessato accetti per iscritto le decisioni medesime entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione e contestualmente rinunci ad altri mezzi di impugnazione, con riguardo alla materia oggetto delle decisioni di cui agli articoli 123 e 134. Qualora vi sia un contenzioso pendente in sede nazionale, ai fini dell'attuazione della decisione, il soggetto interessato deve fornire prova, entro sessanta giorni dalla data in cui la decisione medesima è stata comunicata, dell'avvenuto deposito presso il competente organo giurisdizionale dell'atto di rinuncia, anche parziale, al contenzioso e ad altri mezzi di impugnazione.

     6. Le decisioni di cui al comma 1, attuate ai sensi del comma 5, costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al soggetto interessato.

     7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano anche se il rimborso, lo sgravio o la riscossione si riferiscono ad imposte divenute definitive in Italia.

     8. Nel caso in cui la decisione adottata ai sensi degli articoli 123 e 134 non venga eseguita dall'Agenzia delle entrate, il soggetto interessato può presentare ricorso alla corte di giustizia tributaria competente, secondo la procedura di cui all'articolo 128 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, per chiedere l'esecuzione di detta decisione.

     9. La decisione adottata ai sensi dell'articolo 134 non può avere esecuzione qualora a seguito di ricorso del soggetto interessato, il Presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accerti che una delle personalità indipendenti nominate non possedeva, al momento della nomina o della decisione, i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 126.

 

     Art. 136. Pubblicità (articolo 20 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. Le Autorità competenti possono convenire di pubblicare integralmente le decisioni di cui all'articolo 134 previo consenso di ciascuno dei soggetti interessati.

     2. Qualora le Autorità competenti interessate o il soggetto interessato non diano il consenso alla pubblicazione integrale delle decisioni di cui al comma 1, le Autorità competenti pubblicano una sintesi delle stesse. Tale sintesi contiene una descrizione della questione, l'oggetto, la data, i periodi d'imposta interessati, la base giuridica, il settore industriale, una breve descrizione del risultato finale e l'indicazione del metodo arbitrale utilizzato.

     3. Prima della pubblicazione, l'Agenzia delle entrate trasmette al soggetto interessato le informazioni di cui al comma 2. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle informazioni, il soggetto interessato può chiedere all'Agenzia delle entrate di non pubblicare informazioni relative a qualsiasi segreto commerciale, aziendale, industriale o professionale o procedura commerciale, oppure contrarie all'ordine pubblico.

     4. L'Agenzia delle entrate notifica tempestivamente alla Commissione europea le informazioni da pubblicare ai sensi dei commi 2 e 3.

 

     Art. 137. Disposizioni varie

     (articolo 21 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. Alle informazioni richieste ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 123, comma 3, si applicano le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, dei segreti commerciali, aziendali, industriali, professionali o delle procedure commerciali.

     2. La trattazione della questione controversa nell'ambito della procedura amichevole o della procedura di risoluzione delle controversie non impedisce l'instaurazione o la continuazione, nell'ordinamento interno, di procedimenti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni, relativi alla medesima questione controversa.

     3. Nel caso in cui nell'ordinamento interno siano stati avviati procedimenti per una delle condotte di cui agli articoli da 74 a 85 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, in relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica e detti procedimenti si svolgano simultaneamente ad una delle procedure di cui alla presente sezione, l'Agenzia delle entrate può sospendere le suddette procedure a decorrere dalla data di accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole fino alla data dell'esito finale dei procedimenti.

     4. Qualora per qualsiasi motivo una questione controversa non sussista più, le procedure di cui alla presente sezione si concludono con effetto immediato. L'Agenzia delle entrate ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, indicando i motivi che hanno determinato la chiusura delle procedure.

 

     Art. 138. Modalità e procedure operative

     (articolo 23 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure necessarie al fine di rendere operative le disposizioni della presente sezione, con particolare riferimento all'articolo 119, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, all'articolo 121, commi 1 e 2, all'articolo 123, commi 3 e 5, all'articolo 125, commi 1, 2 e 5, all'articolo 134, comma 6 e all'articolo 135, commi 1 e 5.

 

     Art. 139. Decorrenza

     (articolo 25 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

     1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.

 

     Sezione IV Cooperazione e collaborazione rafforzata

 

     Art. 140. Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata

     (articolo 1-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

     1. Le società e gli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui al medesimo articolo 82, comma 1, lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui al presente articolo per la definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.

     2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo I, capo II, sezione VI della presente parte II.

 

     Art. 141. Determinazione del fatturato consolidato nell'ambito della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata

     (articolo 1-bis, commi da 3 a 13, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

     1. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui all'articolo 140, comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

     2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui all'articolo 140, comma 1, si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle società e degli enti di cui all'articolo 140, comma 1, nelle condizioni di cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

     3. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 349, comma 1, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.

     4. Per l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 140, comma 1, che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 353, comma 1, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 69-viciester del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

     5. Il reato di cui all'articolo 77 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, non è punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti nei termini di cui al comma 4 del presente articolo.

     6. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, non si producono gli effetti di cui al comma 5. In relazione ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di cui al comma 3, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o di redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui all'articolo 293.

     7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'Autorità giudiziaria competente l'avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 5.

     8. I soggetti di cui all'articolo 140, comma 1, nei cui confronti è stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della stessa con le modalità di cui al comma 4, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal titolo I, capo II, sezione VI della presente parte II.

     9. Non possono avvalersi delle previsioni del presente articolo le società e gli enti di cui all'articolo 140, comma 1, che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza di cui al medesimo articolo 140, comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita dai soggetti che svolgono le funzioni di supporto di cui al medesimo articolo 140, comma 1.

     10. Resta ferma la facoltà di richiedere all'amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera c).

     11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione degli articoli della presente sezione.

 

     Sezione V Interpello nuovi investimenti

 

     Art. 142. Interpello sui nuovi investimenti

     (articolo 2 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147)

     1. Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono formare oggetto dell'istanza anche la valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario. Con riferimento ai tributi non di competenza dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima provvede ad inoltrare la richiesta dell'investitore agli enti di competenza che rendono autonomamente la risposta.

     2. La risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle entrate è resa entro centoventi giorni, prorogabili, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di ulteriori novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione di dette informazioni ed è basata sul piano di investimento e su tutti gli ulteriori elementi informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta dell'Agenzia delle entrate, a seguito di interlocuzioni con la parte interessata. Ove necessario, l'Agenzia delle entrate può accedere, previa intesa con il contribuente, presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa, in tempi concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro i predetti termini, si intende che l'amministrazione finanziaria concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

     3. Il contenuto della risposta, anche se desunta ai sensi del terzo periodo del comma 2, vincola l'amministrazione finanziaria e resta valido finchè restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa o desunta la risposta, con conseguente annullabilità di ogni atto di qualsiasi genere, anche di carattere impositivo o sanzionatorio, emanato dall'amministrazione finanziaria in difformità a detto contenuto. Il contribuente che dà esecuzione alla risposta, a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti.

     4. L'Agenzia delle entrate può verificare l'assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la corretta applicazione delle indicazioni date nella stessa mediante l'utilizzo degli ordinari poteri istruttori. Resta fermo l'esercizio degli ordinari poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria esclusivamente in relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere.

     5. L'Agenzia delle entrate pubblica annualmente la sintesi delle posizioni interpretative rese ai sensi del presente articolo che possano avere generale interesse.

     6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità applicative dell'interpello previsto dal presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuato l'ufficio competente al rilascio della risposta ed alla verifica della corretta applicazione della stessa.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6.

 

     Sezione VI Regime dell'adempimento collaborativo

 

     Art. 143. Finalità e oggetto

     (articolo 3 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128)

     1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonchè di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.

     2. L'adesione al regime è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 144, comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 145 e produce gli effetti di cui all'articolo 146.

 

     Art. 144. Requisiti

     (articolo 4 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128)

     1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema integrato di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:

     a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;

     b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;

     c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.

     d) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.

     2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1, predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 4, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La certificazione è infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento di cui al comma 3, nonchè in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma

     3. In caso di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza. 3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rispettivi ordini professionali, sono disciplinati, quali disposizioni attuative di quelle relative al regime di cui al presente articolo, i requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, nonchè i loro compiti e adempimenti, prevedendo che, per il rilascio della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti di cui al comma 2.

     4. Le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento sono indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento al periodico adeguamento della certificazione.

     5. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonchè le attività pianificate.

 

     Art. 145. Doveri

     (articolo 5 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128)

     1. Il regime comporta per l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni:

     a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime e per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 143, comma 1;

     b) pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;

     c) promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di certezza;

     d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime;

     e) esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile;

     f) debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all'articolo 144, comma 5, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonchè di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.

     2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:

     a) istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 144, comma 2, per garantire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 143, comma 1, nonchè attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;

     b) comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;

     c) risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile;

     d) promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonchè la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.

     3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è emanato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera b).

 

     Art. 146. Effetti

     (articolo 6, commi da 1 a 3 e da 3-ter a 6-quinquies, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128)

     1. L'adesione al regime comporta la possibilità per i contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo.

     2. L'adesione al regime comporta altresì per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e conferma l'idoneità della domanda presentata, nonchè la sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello è in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonchè modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento.

     3. Nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio effettuata ai sensi dell'articolo 145, comma 2, lettera b), invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni attuative del presente comma.

     4. Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative al contribuente che aderisce al regime e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 145, comma 2, lettera b), i rischi fiscali e sempre che il comportamento dallo stesso tenuto è esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione. Per gli effetti di cui al primo periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 145, comma 2, lettera b), devono contenere gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.

     5. È facoltà del contribuente comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, semprechè la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime e contenenti gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonchè l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano i commi 4 e 6.

     6. Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 145, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello o della comunicazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Per gli effetti di cui al primo periodo le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 145, comma 2, lettera b), contengono gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148. sivi che abbia esercitato l'opzione per il gruppo IVA di cui all'articolo 123 del testo unico in materia delle disposizioni legislative di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui al primo periodo si applica ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo. Per i soggetti di cui al secondo periodo, l'esonero dalla prestazione di garanzia si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data del 18 gennaio 2024.

     9. Per i periodi di imposta ai quali il regime si applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale è certificato da professionisti indipendenti qualificati ai sensi dell'articolo 144, comma 2, i termini di decadenza di cui all'articolo 293 del presente testo unico e all'articolo 22 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono ridotti di due anni.

     10. Per i periodi di imposta ai quali si applica il regime i termini di decadenza di cui all'articolo 293 del presente testo unico e all'articolo 22 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo 82, in cui viene attestata la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonchè l'esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

     11. Non trovano applicazione i termini previsti ai commi 9 e 10 quando è constatato che le violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento delle violazioni di cui al primo periodo. 12. Le riduzioni dei termini per l'accertamento di cui ai commi 9 e 10 non si cumulano con quella prevista dall'articolo 293, comma 7.

 

     Art. 147. Competenze e procedure

     (articolo 7 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128)

     1. L'Agenzia delle entrate è competente in via esclusiva per i controlli e le attività relativi al regime di adempimento collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al regime. La Guardia di finanza, sulla base di specifici protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente con l'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al regime, agli effetti di cui all'articolo 161.

     2. Il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:

     a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;

     b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;

     c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.

     3. I requisiti dimensionali di cui al comma 2 sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.

     4. Il regime è riservato, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 2 e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 144, comma 2.

     5. Il contribuente che dà esecuzione alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti, di cui all'articolo 142, indipendentemente dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dalla presente sezione.

     6. I contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo inoltrano domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2, 4 e 5, nonchè all'articolo 144, comma 2, comunica ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all'Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.

     7. L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni, con provvedimento motivato, può dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 144 o ai commi 2, 4 e 5, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui all'articolo 145, comma 2. In caso di inosservanza degli impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo è preceduta da un periodo transitorio di osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 143, comma 1, e alla regolarizzazione delle connesse violazioni fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la permanenza nel regime. Il periodo transitorio di osservazione è pari a centoventi giorni ed è rinnovabile, al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni. Il periodo di osservazione non si applica nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente. L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla data di notifica del provvedimento.

     8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

 

     Art. 148. Deroga alle disposizioni in materia di adempimento collaborativo

     (articolo 14 decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192)

     1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 147, comma 6, per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025, l'Agenzia delle entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, procede all'ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all'articolo 144, comma 2.

     2. Nei casi di cui al comma 1 la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere prodotta entro il termine del 30 settembre 2026.

     3. Per i soggetti di cui al comma 1, la mancata presentazione della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale entro il termine fissato al comma 2 costituisce causa di esclusione dal regime ai sensi dell'articolo 147, comma 7, per inosservanza degli impegni assunti.

 

     Art. 149. Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale

     (articolo 7-bis decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128)

     1. I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 147, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'articolo 144, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed è irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

     2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1:

     a) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello;

     b) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

     3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

 

     Art. 150. Disposizioni finali

     (articolo 1, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221;

     articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108)

     1. I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data del 18 gennaio 2024 non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell'articolo 144, comma

     2. I soggetti di cui al primo periodo, sono comunque tenuti ad attestare, con le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Per i soggetti già ammessi al predetto regime alla data del 18 gennaio 2024 le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 9 e 10, si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2024.

     3. Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo, di cui alla presente sezione, alla data del 18 gennaio 2024, il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 146, comma 5, decorre dal 6 agosto 2024.

 

     Titolo II

     Poteri e attribuzioni degli Uffici

     Capo I

     Poteri e cooperazione amministrativa

     Sezione I

     Poteri dell'Amministrazione finanziaria

 

     Art. 151. Constatazione delle violazioni finanziarie

     (articolo 24 legge 7 gennaio 1929, n. 4)

     1. Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.

 

     Art. 152. Sequestrabilità dei libri contabili

     (articolo 25 legge 7 gennaio 1929, n. 4)

     1. Non si può procedere, tranne che nei casi indicati dalle singole leggi finanziarie, al sequestro dei libri prescritti dal codice civile e di quegli altri che, secondo gli usi commerciali, servono all'esercizio del commercio o dell'industria. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono delitto. L'Autorità procedente può in ogni caso fare eseguire copia dei libri a spese del contribuente, ovvero apporre nelle parti che interessano l'accertamento della violazione, la propria firma o sigla, munita della data e del bollo di ufficio; può altresì adottare le cautele atte ad impedire che i libri stessi siano alterati o sottratti.

 

     Art. 153. Accertamento delle violazioni finanziarie

     (articolo 30 legge 7 gennaio 1929, n. 4)

     1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta:

     a) agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria;

     b) agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria ordinaria.

 

     Art. 154. Ufficiali ed agenti di polizia tributaria

     (articolo 31 legge 7 gennaio 1929, n. 4)

     1. Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli «ispettori» e «sovrintendenti» del Corpo della Guardia di finanza.

     2. Sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» della Guardia di finanza.

     3. Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'amministrazione, questi funzionari ed agenti acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura dell'amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualità è fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento.

 

     Art. 155. Competenze della polizia ordinaria

     (articolo 32 legge 7 gennaio 1929, n. 4)

     1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ordinaria, i quali vengano a notizia di un reato per il cui accertamento la legge designa ufficiali ed agenti della polizia tributaria, debbono avvertire senza indugio tali ufficiali ed agenti e provvedere frattanto a che nulla sia mutato nello stato delle cose. Non di meno, qualora per circostanze di tempo e di luogo non sia possibile l'intervento immediato degli organi della polizia tributaria e vi sia fondata ragione di temere che le tracce del reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria sono autorizzati a provvedere agli atti del loro ufficio fino a che non intervengano gli organi della polizia tributaria. In ogni caso, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria concorrono, quando ve ne siano richiesti, con gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria nell'accertamento dei reati preveduti dalle leggi finanziarie.

 

     Art. 156. Violazioni finanziarie non penali.

     (articolo 34 legge 7 gennaio 1929, n. 4)

     1. Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscono reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che sono indicati dalle singole leggi.

 

     Art. 157. Facoltà di accesso della polizia tributaria.

     (articolo 35 legge 7 gennaio 1929, n. 4)

     1. Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.

 

     Art. 158. Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio

     (articolo 2, commi da 1 a 4, 7 e 9, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

     1. In riferimento a tutte le disposizioni di legge che richiamano l'analisi del rischio in materia tributaria, valgono le seguenti definizioni:

     a) analisi del rischio: il processo, composto da una o più fasi, che, al fine di massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonchè di quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell'amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente a uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi;

     b) rischio fiscale: il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario;

     c) criterio selettivo: identificazione e tipizzazione di una condotta, monosoggettiva o plurisoggettiva, idonea a concretizzare un rischio fiscale;

     d) indicatore di rischio desunto o derivato: risultato di un processo di profilazione finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi;

     e) analisi deterministica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi basati sul raffronto e sull'elaborazione di dati, riferiti a uno o più contribuenti ovvero a uno o più periodi di imposta, volti a verificare, tramite criteri selettivi fondati su relazioni non probabilistiche, l'avveramento di un rischio fiscale, in tutto o in parte definibile prima dell'avvio dell'analisi;

     f) analisi probabilistica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale, consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per l'elaborazione di autonomi criteri selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilità di accadimento a un rischio fiscale noto.

     2. I risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonchè di stimolo dell'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi.

     3. Le informazioni presenti in tutte le basi dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone, ivi comprese quelle presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 15, comma 1, del presente testo unico, nonchè quelle memorizzate ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti.

     4. Limitatamente alle attività di analisi del rischio condotte dall'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2-undecies, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonchè dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite:

     a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 17, 18, 21 e 22 del predetto regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;

     b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

     c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alla Guardia di finanza, con riferimento alle informazioni presenti in tutte le banche dati di cui essa dispone, per le finalità di cui all'articolo 77, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

     6. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, possono, compatibilmente con le vigenti disposizioni in tema di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza, mediante la stipula di protocolli d'intesa, condividere tra loro, anche avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tutte le informazioni e le risorse informatiche di cui dispongono, salvo le informazioni soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, anche tramite la costituzione, conformemente ai rispettivi ordinamenti, di unità integrate di analisi del rischio. Al personale destinato a dette unità restano applicabili le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali che si applicano alle relative amministrazioni.

 

     Art. 159. Attribuzione e poteri degli uffici dell'Agenzia delle entrate

     (articolo 31, primo e secondo comma, e articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti nel presente testo unico e nelle altre disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle sanzioni amministrative e alla presentazione del rapporto all'Autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Per le finalità di cui al presente comma sono effettuate le opportune attività di analisi del rischio.

     2. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici dell'Agenzia delle entrate possono:

     a) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma dell'articolo 161;

     b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma della lettera l) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'articolo 161 comma 1 e comma 13, del presente testo unico o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma della lettera l) del presente comma e dell'articolo 161, comma 1 e comma 13, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 253, 254, 256, 258, 283 e 285 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto:

     1) per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili;

     2) nelle dichiarazioni ai fini IVA o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma dell'articolo 161, comma 6;

     c) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni della parte I, titolo I, capo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;

     d) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni ovvero a quelli indicati nell'articolo 19, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico o ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, con invito a restituirli compilati e firmati;

     e) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonchè nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

     f) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti, fatture e documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente, ai fini delle imposte sui redditi, o relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;

     g) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto nazionale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge e, salvo il disposto della lettera l), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;

     h) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;

     i) richiedere, previa autorizzazione del competente ufficio centrale dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

     l) richiedere, previa autorizzazione del competente ufficio centrale dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;

     m) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del competente ufficio centrale dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;

     n) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale, ai fini delle imposte sui redditi;

     o) svolgere le opportune attività di analisi del rischio.

     3. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi degli articoli 266 e 268. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al comma 2, lettera l) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente ufficio centrale o dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, dal comandante regionale. Le richieste di cui al comma 2, lettera l), nonchè le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonchè dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nella citata lettera l).

     4. Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

     5. Le cause di inutilizzabilità previste dal comma 4 non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

     6. Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.

 

     Art. 160. Trasferimenti attraverso non residenti

     (articolo 2 decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227)

     1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'unità speciale costituita ai sensi dell'articolo 294, comma 5, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del Capo della Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata:

     a) agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e agli altri operatori finanziari di cui all' articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del medesimo decreto, di fornire evidenza, entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall'articolo 18, comma 1, delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;

     b) ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui agli articoli 1, comma 2, lettera pp), e 20 del medesimo decreto.

     2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni.

 

     Art. 161. Accessi, ispezioni, verifiche

     (articolo 52 e articolo 63 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 33 e articolo 38-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate possono disporre l'accesso di propri impiegati nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonchè in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento delle imposte e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. I medesimi Uffici hanno facoltà di disporre l'accesso presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati all'articolo 159, comma 2, lettera g) allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli operatori finanziari di cui di cui all'articolo 159, comma 2, lettera l) allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma dell'articolo 159, comma 2, lettera l), non trasmessi entro il termine previsto nel comma 3 del citato articolo 159 o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorchè l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia, per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

     2. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni della normativa relativa alle imposte sui redditi e all'IVA, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

     3. È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'Autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.

     4. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

     5. I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

     6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

     7. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Comandante generale della Guardia di finanza, è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

     8. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonchè in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

     9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

     10. In deroga alle disposizioni del comma 8 gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

     11. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del comma 5.

     12. Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati all'articolo 159, comma 2, lettera g) e presso gli operatori finanziari di cui allo stesso articolo 159, comma 2, lettera l), si applicano le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, e 16.

     13. La guardia di finanza coopera con gli uffici dell'Agenzia delle entrate per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e dell'IVA e per la repressione delle violazioni della normativa relativa alle imposte dirette e all'IVA, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'articolo 159 e al presente articolo, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa, inoltre, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici dell'Agenzia delle entrate documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

     14. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici dell'Agenzia delle entrate saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra il competente ufficio centrale dell'Agenzia delle entrate e il Comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra le Direzioni provinciali e i comandi territoriali.

     15. Gli Uffici dell'Agenzia delle entrate e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, devono darsi reciprocamente immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di specifici elementi utili e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

     16. Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui all'articolo 159, comma 2, lettera l), devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del competente ufficio centrale dell'Agenzia delle entrate o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.

     17. Gli accessi previsti dai commi precedenti debbono essere eseguiti dai dipendenti dell'amministrazione finanziaria appartenenti all'area funzionari e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.

 

     Art. 162. Raccolta e utilizzo dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell'accertamento

     (articolo 18, commi 4 e 5, legge 30 dicembre 1991, n. 413)

     1. I soggetti che rilasciano le autorizzazioni previste dagli articoli 159 e 161 per le richieste e per gliaccessi devono impartire le opportune disposizioni per l'utilizzo riservato e corretto dei dati e dellenotizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi.

     2. Chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o notizie, ovvero li impiega a profitto altrui o ad altrui danno, è punito, fatta salva l'azione disciplinare, con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.165 da irrogare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

 

     Art. 163. Disposizioni in materia di controlli fiscali sui circoli privati

     (articolo 30, commi 1 e 2, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 6, comma 6-bis, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39)

     1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 157 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e all'articolo 3, commi da 1 a 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

     2. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1 nonchè le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.

     3. Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, non si applica l'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1.

 

     Art. 164. Scambio informazioni con INPS

     (articolo 83, commi 1, 2 e 2-bis, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 11, comma 6, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

     convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

     1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'INPS e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

     2. L'INPS e l'Agenzia delle entrate determinano le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.

     3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attività ispettive

     4. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dal comma 2, l'Istituto Nazionale della previdenza sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinchè vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.

 

     Art. 165. Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico

     (articolo 1, commi da 60 a 62, legge 30 dicembre 2023, n. 213)

     1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con modalità definite d'intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

     2. Per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 1 e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.

     3. L'Agenzia delle entrate e l'INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 166. Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa e attribuzioni di competenza

     (articolo 28, commi 1 e 2, primo periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 1, comma 360, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

     1. Al fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.

     2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate sono incrementate e rese più efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     3. Al fine di rafforzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:

     a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;

     b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonchè facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;

     c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.

 

     Art. 167. Collaborazione tra Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza per la prevenzione e repressione delle frodi in materia di IVA

     (articolo 83, commi 5, 6, 7 e 7-bis, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

     1. Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:

     a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;

     b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;

     c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;

     d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.

     2. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 1 è assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.

     3. Gli esiti delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.

     4. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'Autorità doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 168. Ampliamento ambito di applicazione delle misure cautelari

     (articolo 27, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

     1. L'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, si applica anche alle somme dovute per il pagamento di tributi e dei relativi interessi agli uffici e agli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione.

     2. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da parte dell'ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, si applicano, per tutti gli importi dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 74, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

 

     Art. 169. Segnalazioni della Guardia di finanza per l'applicazione delle misure cautelari

     (articolo 8, comma 6, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)

     1. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di finanza può avvalersi del potere di cui all'articolo 159, comma 2, lettera l), anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado, da parte di quest'ultima, delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

 

     Art. 170. Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni

     (articolo 16-sexies decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)

     1. L'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 200, nonchè su quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri.

     2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di comunicazione degli elementi e delle elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in coerenza con le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione amministrativa tra Stati nel settore fiscale.

 

     Art. 171. Contrasto al fenomeno delle imprese «apri e chiudi»

     (articolo 23 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

     1. Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

 

     Art. 172. Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita «sistemica»

     (articolo 24 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

     1. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.

     2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità nè a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano annualmente piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonchè di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine.

 

     Art. 173. Scambio di informazioni su richiesta

     (articolo 31-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali è in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.

     2. L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette Autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

     3. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dell'Unione europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili.

     4. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l'Autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.

     5. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalità previsti dal capo IV, recante "Condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa", e capo VI, recante "Relazioni con i Paesi terzi", della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011.

     6. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria alle Autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonchè dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta.

 

     Art. 174. Strumenti di cooperazione amministrativa avanzata

     (articolo 31-bis.1 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. L'amministrazione finanziaria, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, si avvale di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche.

     2. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi membri della Unione europea, agli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al capo III della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, in materia di altre forme di cooperazione amministrativa.

     3. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze, gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata sono attivabili nei limiti di quanto previsto dagli accordi bilaterali o multilaterali applicabili.

 

     Art. 175. Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze (PAOE)

     (articolo 31-bis.2 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. L'amministrazione finanziaria può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta.

     2. La presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, è disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, ovvero dalle specifiche intese concluse con le Autorità competenti delle giurisdizioni terze interessate.

     3. Alla presenza dei funzionari dell'amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono chiedere dati ed informazioni ai soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la documentazione dagli stessi presentata, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l'Autorità richiedente e l'Autorità interpellata.

     4. I funzionari dell'amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.

 

     Art. 176. Controlli simultanei

     (articolo 31-bis.3 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

     2. L'amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.

     3. Qualora l'Autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare a un controllo simultaneo, l'amministrazione finanziaria comunica alla suddetta Autorità l'adesione o il rifiuto a eseguire il controllo richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.

     4. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'Autorità competente di un altro Stato membro, l'amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.

     5. L'amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, previa adesione delle Autorità estere, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4.

 

     Art. 177. Verifiche congiunte

     (articolo 31-bis.4 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Quando la situazione di uno o più soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea, l'amministrazione finanziaria può chiedere all'Autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.

     2. Quando l'Autorità competente di un altro Stato membro o le Autorità competenti di più Stati membri propongono di partecipare a una verifica congiunta, l'amministrazione finanziaria comunica alle suddette Autorità il rifiuto o l'adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all'effettuazione della verifica congiunta.

     3. L'amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le Autorità competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attività di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo più ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.

     4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l'amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attività di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:

     a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attività di verifica congiunta di chiedere dati e informazioni ai soggetti interessati ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente;

     b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica;

     c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica.

     5. L'amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le Autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni è redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le Autorità competenti concordano. L'esito della verifica è notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima.

     6. Ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'amministrazione finanziaria può concludere specifiche intese con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, volti a disciplinare l'attivazione di verifiche congiunte quando la situazione di uno o più soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5

 

     Art. 178. Comunicazione di violazioni tributarie

     (articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.

 

     Sezione II Cooperazione amministrativa nel settore fiscale

 

     Art. 179. Oggetto ed ambito di applicazione

     (articolo 1 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

     1. La presente sezione stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3.

     2. La presente sezione fa salva l'applicazione delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale e non pregiudica gli obblighi dello Stato membro ad una cooperazione amministrativa più ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali.

     3. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le Autorità locali.

     4. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle imposte di cui al comma 3 riscosse all'interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione europea.

     5. Le disposizioni della presente sezione non si applicano:

     a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;

     b) all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise;

     c) ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche;

     d) alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

 

     Art. 180. Definizioni

     (articolo 2 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

     1. Ai fini della presente sezione si intende per:

     a) Autorità competente: l'Autorità designata dallo Stato membro oppure, ove agisca, per delega, l'ufficio centrale di collegamento;

     b) ufficio centrale di collegamento: l'ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;

     c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma della presente sezione;

     d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che è stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma della presente sezione;

     e) Autorità richiedente: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che formula una richiesta di assistenza a nome dell'Autorità competente;

     f) Autorità interpellata: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'Autorità competente;

     g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale;

     h) persona:

     1) una persona fisica;

     2) una persona giuridica o dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;

     3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui all'articolo 179, comma 3;

     i) ruling preventivo transfrontaliero:

     1) gli accordi preventivi, diversi da quelli indicati nella lettera l), stipulati ai sensi dell'articolo 115, comma 1;

     2) gli accordi preventivi connessi all'utilizzo dei beni immateriali stipulati ai sensi articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera;

     3) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio del 2000, n. 212, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;

     4) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 146, comma 2, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;

     5) i pareri resi su istanze di interpello, presentate ai sensi dell'articolo 142, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;

     6) ogni altro accordo o parere reso su istanze di interpello con effetti simili alle categorie elencate ai numeri da 1 a 5, presentate ai sensi di una normativa emanata in data successiva al 23 marzo 2017;

     l) accordo preventivo sui prezzi di trasferimento: gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e gli accordi per l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b);

     m) operazione transfrontaliera: un'operazione o una serie di operazioni in cui, alternativamente:

     1) non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, in Italia;

     2) una o più delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in Italia e in una o più giurisdizioni;

     3) una delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della stabile organizzazione. Un'operazione transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere comprendono anche le transazioni poste in essere da una persona giuridica rispetto alle attività che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione;

     4) che ha un impatto transfrontaliero;

     n) registro centrale sicuro: registro centrale istituito dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, sono registrate ai fini dello scambio automatico;

     o) con mezzi elettronici: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

     p) rete CCN: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'Autorità richiedente di uno Stato membro e l'Autorità interpellata di un altro Stato membro nel settore della fiscalità;

     q) violazione dei dati: si intende una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati può riguardare la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati.

 

     Art. 181. Organizzazione

     (articolo 3 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

     1. L'Autorità competente per il territorio nazionale è il Direttore Generale delle finanze.

     2. Il Direttore Generale delle finanze, con apposito provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa a norma della presente sezione.

     3. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze stabilite con il provvedimento di cui al comma 2, forniscono all'Autorità richiedente dell'altro Stato membro tutti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa. A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del titolo I, capo I, e hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, contenuti in apposita sezione del Registro delle imprese, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalità di cui al comma 2, lettera d), e al comma 4, lettera c), del medesimo articolo. Si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti dalla parte II, titoli I, II e III.

     4. Ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative di cui al comma 3, nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti dalla parte II, titoli I, II e III, agli Uffici dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza è consentito l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalità di cui all'articolo 19 del predetto decreto legislativo, e conservati ai sensi dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo con le modalità di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo.

     5. Nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 4 siano nella disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, diversi da quelli previsti dall'articolo 193, l'Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di finanza; a tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione, nonchè dei livelli dei servizi.

     6. L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui al comma 4 è altresì consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione delle disposizioni della parte II, titolo II, capo I, sezione III.

     7. Il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle finanze è competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi.

     8. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea.

     9. Quando un servizio di collegamento riceve una richiesta di cooperazione che rende necessaria un'azione che esula dalla competenza attribuitagli in conformità alla normativa o alla prassi, trasmette la richiesta all'ufficio centrale di collegamento e ne informa l'Autorità richiedente. In tale caso i termini di cui all'articolo 173, comma 3 iniziano a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di cooperazione è trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.

     10. L'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza.

 

     Art. 182. Scambio di informazioni su richiesta

     (articolo 4 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

     1. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 181, comma 2, forniscono all'Autorità richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili di cui sono in possesso o che ottengono a seguito di un'indagine amministrativa.

     2. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dai servizi di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 181, comma 2.

     3. L'Autorità interpellata provvede alla raccolta delle informazioni richieste o allo svolgimento dell'indagine amministrativa richiesta procedendo come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità interna.

     4. Ai fini delle richieste effettuate ai sensi del presente articolo, le informazioni prevedibilmente pertinenti sono quelle che l'Autorità richiedente ritiene, conformemente al proprio diritto nazionale, ragionevolmente pertinenti per la verifica della posizione fiscale di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e la cui acquisizione è giustificata ai fini dell'indagine.

     5. L'Autorità richiedente, anche al fine di dimostrare all'Autorità interpellata la prevedibile pertinenza delle informazioni ai sensi del comma 4, indica nella richiesta:

     a) i motivi di carattere fiscale per cui si richiedono le informazioni;

     b) la specificazione delle informazioni richieste per l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale.

     6. Se una richiesta effettuata ai sensi del presente articolo riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l'Autorità richiedente fornisce all'Autorità interpellata almeno le seguenti informazioni:

     a) la descrizione dettagliata del gruppo;

     b) l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in base ai quali vi è motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non le abbiano rispettate;

     c) i chiarimenti sul modo in cui le informazioni richieste possono contribuire a verificare il rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo;

     d) l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo.

 

     Art. 183. Scambio automatico obbligatorio di informazioni

     (articolo 5 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

     1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 181, comma 2, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle specifiche categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011. A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo è indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza.

     2. I servizi di collegamento comunicano ogni anno alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorità competenti di ogni altro Stato membro. Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno quattro delle categorie di cui al primo periodo per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorità competenti di ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2025.

     3. Anteriormente al 1° gennaio 2026, i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno cinque delle categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorità competenti di ogni altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o successivi.

     4. I servizi di collegamento di cui al comma 1 scambiano direttamente con gli altri Stati membri le informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 180, comma 1, lettere i) e l) nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all'articolo 8-bis della direttiva 2011/16/UE.

     5. In conformità all'articolo 182, il servizio di collegamento può inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.

     6. Il comma 4 non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche, tranne nel caso in cui tale ruling preventivo transfrontaliero sia stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026 e laddove l'importo dell'operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero superi 1.500.000 euro o l'importo equivalente in altra valuta, ove tale importo sia indicato nel ruling. Ai fini del presente comma, indipendentemente dall'importo indicato nel ruling, se detto importo riguarda una serie di operazioni concernente beni, servizi o attività diversi, l'importo del ruling preventivo transfrontaliero comprende il valore totale sottostante. Qualora, invece, i medesimi beni, servizi o attività sono oggetto di più operazioni l'importo totale delle stesse non viene sommato. Lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri relativi a persone fisiche non include i ruling sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti.

     7. Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consente la divulgazione a terzi. Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione e l'Autorità competente del Paese terzo autorizza la divulgazione delle informazioni. Nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate, ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, le informazioni di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.

     8. Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del comma 4 sono trasmesse al registro centrale di cui all'articolo 180, comma 1, lettera n).

 

     Art. 184. Rilevazione e comunicazione del numero di Identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o giurisdizione estera

     (articolo 5-bis decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

     1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2030, i soggetti indicati nella parte I, titolo II, capo II, sezione I, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n, 33, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono a soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea redditi da lavoro dipendente e assimilati e pensioni, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, ove possibile, rilevano e indicano nella dichiarazione annuale e nella certificazione unica il numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza del percettore.

     2. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, nelle istanze presentate in relazione a ruling preventivo transfrontaliero come definito all'articolo 180, comma 1, lettera i), è indicato, ove possibile, anche il numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza alla persona che presenta l'istanza e alle altre persone che possono essere interessate dal ruling preventivo transfrontaliero.

     3. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, ai fini dell'identificazione delle entità appartenenti al gruppo multinazionale, l'entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, tenuta alla presentazione della rendicontazione paese per paese ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, in qualità di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entità designata, rileva e comunica, ove possibile, il numero di identificazione fiscale attribuito alle medesime entità da parte della rispettiva giurisdizione di residenza fiscale.

     4. Nell'ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni di cui all'articolo 183 e dello scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, l'Agenzia delle entrate comunica anche le informazioni relative al numero di identificazione fiscale ricevute sulla base delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3.

 

     Art. 185. Scambio spontaneo di informazioni

     (articolo 6 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

     1. I servizi di collegamento individuati ai sensi dell'articolo 181, comma 2, comunicano le informazioni di cui all'articolo 179, comma 1, agli altri Stati membri, nei casi di cui all'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE.

 

     Art. 186. Richieste di notifica amministrativa

     (articolo 7 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

     1. Qualora si verifichino i presupposti di cui all'articolo 13, comma 4, della direttiva 2011/16/UE, su domanda dell'Autorità richiedente dell'altro Stato membro, i servizi di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 181, comma 2, e in base alle norme di legge in vigore, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario tutti gli atti e le decisioni delle Autorità amministrative prodotti dallo Stato membro in cui ha sede l'Autorità richiedente, concernenti l'applicazione nel suo territorio delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui all'articolo 179, comma 3.

     2. I servizi di collegamento informano tempestivamente l'Autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario.

     3. Il servizio di collegamento di cui all'articolo 181, comma 7, per le notifiche pervenute dall'Autorità richiedente dell'altro Stato membro si avvale degli agenti dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, che eseguono l'attività di notifica secondo le disposizioni dell'articolo 102 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

     4. Per le spese di notifica di cui al comma 3 si applicano le previsioni di cui all'articolo 198, comma 6, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche. Con provvedimento del direttore generale delle finanze sono stabilite le modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonchè per la rendicontazione di tale attività da parte dello stesso agente.

 

     Art. 187. Riscontro

     (articolo 8 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

     1. Quando l'Autorità competente fornisce le informazioni a norma degli articoli 182 e 185, può chiedere all'Autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito. Laddove è richiesto un riscontro, l'Autorità competente che ha ricevuto le informazioni lo invia, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, all'Autorità competente che ha trasmesso le informazioni prima possibile e, comunque, entro tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'uso delle informazioni richieste.

     2. L' Autorità competente invia una volta all'anno agli altri Stati membri interessati un riscontro dello scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 183, in conformità alle modalità pratiche convenute bilateralmente.

 

     Art. 188. Disposizioni varie

     (articolo 9 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

     1. Le richieste di assistenza di cui alla presente sezione e qualsiasi altra comunicazione, sono inviate per via elettronica, per quanto possibile, utilizzando i formulari ed i formati elettronici tipo adottati dalla Commissione europea.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli Uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell'altro Stato membro.

     3. I funzionari, autorizzati dallo Stato membro richiedente, presenti negli uffici in cui esercita le rispettive funzioni l'Autorità interpellata e durante le indagini amministrative devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

     4. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa, nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

 

     Art. 189. Utilizzo delle informazioni

     (articolo 10 decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 29)

     1. Le informazioni e i documenti scambiati ai sensi della presente sezione possono essere trasmessi ad un altro Stato membro o ad un Paese terzo nell'osservanza dei limiti ed alle condizioni di cui al capo IV, recante "Condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa", e al capo VI, recante "Relazioni con i Paesi terzi", della direttiva 2011/16/UE.

 

     Art. 190. Violazione dei dati

     (articolo 10-bis decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

     1. L'Agenzia delle entrate comunica senza ritardo e per iscritto alla Commissione europea ogni violazione dei dati nonchè ogni provvedimento adottato per porvi rimedio.

     2. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui si è verificata una violazione dei dati, considerata la natura degli stessi, indaga sulla stessa e, ove non è possibile limitarne immediatamente gli effetti in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione europea la sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN).

     3. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui la violazione dei dati si è verificata presso l'Autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri, può sospendere con effetto immediato lo scambio di informazioni e darne comunicazione scritta alla Commissione europea nonchè allo Stato o agli Stati membri interessati.

 

     Art. 191. Obblighi dei servizi di collegamento

     (articolo 11, comma 2, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

     1. I servizi di collegamento non hanno l'obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini propri non sia consentito dall'ordinamento.

     Sezione III Adempimenti correlati allo scambio automatico di informazioni con altri Stati esteri

 

     Art. 192. Disposizioni di attuazione

     (articolo 3 legge 18 giugno 2015, n. 95)

     1. Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 2015, n. 95 e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonchè dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli articoli da 193 a 197.

 

     Art. 193. Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate

     (articolo 4 legge 18 giugno 2015, n. 95)

     1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonchè le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 194, comma 10.

     2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche di cui all'articolo 192, sono stabilite le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo all'Agenzia delle entrate.

 

     Art. 194. Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti

     (articolo 5 legge 18 giugno 2015, n. 95)

     1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente, acquisiscono:

     a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonchè un'attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense;

     b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo nonchè la documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini statunitensi;

     c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale o la ragione sociale nonchè la sede legale.

     2. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di entità non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del medesimo comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle suddette entità.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, relativamente ai conti finanziari di entità non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 2, le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtù dei quali le persone fisiche esercitano il controllo sulle medesime entità.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, relativamente alle quote nel capitale di rischio detenute in un'entità di investimento che è un dispositivo giuridico, acquisiscono le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtù dei quali le persone fisiche e le entità oggetto di comunicazione detengono le medesime quote.

     5. Per i conti finanziari esistenti alla data del 31 dicembre 2025, le informazioni di cui ai commi 3 e 4, se non sono già presenti nei database consultabili elettronicamente detenuti dalle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, sono acquisite, dalle medesime istituzioni, entro la data del 31 dicembre 2027.

     6. A partire dal 1° luglio 2014 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonchè di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.

     7. A partire dal 1° gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonchè di entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

     8. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 6 del presente articolo, esistenti alla data del 30 giugno 2014, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, acquisiscono il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017.

     9. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 7 del presente articolo, esistenti alla data del 31 dicembre 2015, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali di cui al medesimo articolo 193, comma 2, il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonchè il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

     10. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a partire dal 1° gennaio 2015 a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 2015, n. 95.

     11. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, adempiono gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate negli accordi di cui al medesimo articolo 193, comma 2, secondo quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali previsti dal medesimo articolo 193, comma 2.

     12. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati sui conti finanziari e sui pagamenti di cui al comma 10 del presente articolo fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la comunicazione di cui al citato articolo 193, comma 1, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.

 

     Art. 195. Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonchè tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie

     (articolo 6 legge 18 giugno 2015, n. 95)

     1. Le istituzioni finanziarie indicate all'articolo 193, comma 1, possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 193 e 194.

     2. I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 193 e 194 da parte delle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, possono mettere a disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.

     3. Con i decreti ministeriali di cui all'articolo 193, comma 2, sono stabiliti le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

 

     Art. 196. Obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense

     (articolo 7 legge 18 giugno 2015, n. 95)

     1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, che agiscono in qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, assunta attraverso la stipulazione di accordi con le competenti Autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America, applicano un prelievo nella misura del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 2015, n. 95, corrisposto a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo.

     2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono stabilite dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 193, comma 2.

 

     Art. 197. Obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l'applicazione del prelievo alla fonte

     (articolo 8 legge 18 giugno 2015, n. 95)

     1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, diverse da quelle di cui all'articolo 196, che corrispondono pagamenti di fonte statunitense di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 2015, n. 95 a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo, comunicano all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione di tali pagamenti i dati necessari ad applicare il prelievo alla fonte di cui all'articolo 196.

     2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono previste dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 193, comma 2.

 

     Art. 198. Disposizioni applicabili

     (articolo 10 legge 18 giugno 2015, n. 95)

     1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

 

     Art. 199. Codice fiscale statunitense

     (articolo 1, comma 722, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell'articolo 194, comma 6, le istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 193:

     a) ottengono e comunicano all'Agenzia delle entrate la data di nascita dei soggetti indicati nell'articolo 194, comma 6, titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non è stato ottenuto il codice fiscale statunitense;

     b) richiedono, almeno una volta all'anno, ai soggetti di cui alla lettera a) il codice fiscale statunitense mancante;

     c) effettuano, prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 193, un'apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, sui soggetti di cui alla lettera a), allo scopo di verificare l'acquisizione del codice fiscale statunitense mancante.

 

     Sezione IV Scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese

 

     Art. 200. Rendicontazione Paese per Paese

     (articolo 1, commi 145, primo e secondo periodo, e 146, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

     1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. L'Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

     2. Agli obblighi di cui al comma 1, alle condizioni ivi indicate, sono tenute anche le società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.

 

     Sezione V Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

 

     Art. 201. Oggetto ed ambito di applicazione

     (articolo 1 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)

     1. La presente sezione stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti di cui all'articolo 203, con le altre Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati.

 

     Art. 202. Definizioni

     (articolo 2 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)

     1. Ai fini della presente sezione si intende per:

     a) meccanismo transfrontaliero: uno schema, accordo o progetto, riguardante l'Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

     1) non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;

     2) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o più giurisdizioni estere;

     3) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell'attività della stabile organizzazione;

     4) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione un'attività;

     5) lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo;

     b) partecipante: l'intermediario o il contribuente;

     c) intermediario: un soggetto che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione ai fini dell'attuazione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione, ovvero un soggetto che direttamente o attraverso altri soggetti, svolge un'attività di assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell'attuazione o gestione dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare, qualora, avuto riguardo alle informazioni disponibili e alle competenze necessarie per svolgere tale attività, sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il medesimo meccanismo sia rilevante ai sensi dell'articolo 205. I soggetti di cui alla presente lettera sono tenuti all'obbligo di comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

     1) siano residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;

     2) abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;

     3) siano costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;

     4) siano iscritti a un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato;

     d) contribuente: qualunque soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini dell'attuazione, un meccanismo transfrontaliero. Esso è tenuto all'obbligo di comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

     1) è residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato;

     2) dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;

     3) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e percepisce redditi o genera utili prodotti nel territorio dello Stato;

     4) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e svolge la propria attività nel territorio dello Stato;

     e) impresa associata, un soggetto che svolge attività di impresa che, alternativamente:

     1) esercita un'influenza dominante nella gestione di un altro soggetto ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 14 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2018;

     2) ha una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale o del patrimonio di un altro soggetto;

     3) ha più del 25 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria di un altro soggetto, nel caso in cui il soggetto detenga più del 50 per cento dei diritti di voto è considerato detentore del 100 per cento dei diritti stessi;

     4) ha diritto ad almeno il 25 per cento degli utili di un altro soggetto;

     f) elemento distintivo: un indice di rischio di elusione o evasione fiscale di cui all'allegato 2;

     g) meccanismo commerciabile: un meccanismo transfrontaliero che è suscettibile di essere messo a disposizione di una pluralità di contribuenti senza sostanziali modifiche;

     h) meccanismo su misura: un meccanismo transfrontaliero diverso da un meccanismo commerciabile;

     i) vantaggio fiscale: uno tra i principali vantaggi, avente natura fiscale, che ragionevolmente ci si attende dal meccanismo transfrontaliero, tenuto conto dei fatti e delle circostanze;

     l) numero di identificazione fiscale (NIF): un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale.

     2. Ai fini di cui al comma 1, lettera e), si tiene conto delle percentuali di partecipazione o di diritto di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

 

     Art. 203. Obblighi di comunicazione e esoneri

     (articolo 3 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)

     1. Sono tenuti all'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate gli intermediari e il contribuente.

     2. Nel caso di meccanismo transfrontaliero oggetto dell'attività di più intermediari, l'obbligo di comunicazione delle relative informazioni spetta a ognuno dei soggetti coinvolti.

     3. Nel caso previsto dal comma 2, l'intermediario è esonerato dall'obbligo di comunicazione se può provare che le medesime informazioni concernenti il meccanismo transfrontaliero sono state comunicate da altro intermediario, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o all'Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 206, comma 1.

     4. L'intermediario è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le informazioni che riceve dal proprio cliente, o ottiene riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del medesimo o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente stesso in un procedimento innanzi ad una Autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. In ogni caso, le comunicazioni effettuate ai sensi della presente sezione, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo.

     5. L'intermediario è esonerato dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilità penale.

     6. In caso di esonero di cui ai commi 4 e 5, l'intermediario è obbligato a informare, senza indugio, il proprio cliente, se tale cliente è un intermediario o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate.

     7. L'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero spetta, in ogni caso, al contribuente in caso di assenza di un intermediario, ovvero qualora quest'ultimo non abbia fornito al contribuente la documentazione attestante che le medesime informazioni sono state già oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate o all'Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 206, comma 1.

     8. In presenza di più contribuenti l'obbligo grava su quello che ha concordato con l'intermediario il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione e, in sua assenza, sul contribuente che ne ha gestito l'attuazione.

     9. Il contribuente è esonerato dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilità penale.

     10. Il contribuente è esonerato dall'obbligo di comunicazione se prova l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni da parte di un altro contribuente, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o all'Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 206, comma 1.

 

     Art. 204. Obbligo di comunicazione in più Stati membri

     (articolo 4 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)

     1. Quando un intermediario o un contribuente sono obbligati a comunicare il medesimo meccanismo transfrontaliero a più di uno Stato membro, l'intermediario o il contribuente sono esonerati dall'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate se provano l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni alle Autorità competenti di un altro Stato membro secondo quanto stabilito dall'articolo 8 bis ter, paragrafi 3, 4, 7 e 8 della direttiva 2011/16/UE.

 

     Art. 205

     Il meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della comunicazione

     (articolo 5 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)

     1. Il meccanismo transfrontaliero è soggetto all'obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi.

     2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, senza modificazioni di natura sostanziale, le regole tecniche per l'applicazione della presente sezione, ivi compresa l'ulteriore specificazione degli elementi distintivi dei meccanismi medesimi ai sensi dell'allegato 2, nonchè i criteri in base ai quali verificare quando i suddetti meccanismi sono diretti ad ottenere un vantaggio fiscale.

     3. Il silenzio dell'amministrazione finanziaria circa un meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione non implica l'accettazione della validità o del trattamento fiscale di tale meccanismo.

 

     Art. 206. Oggetto della comunicazione

     (articolo 6 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)

     1. Le informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate riguardano:

     a) l'identificazione degli intermediari, diversi dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 203, commi 4 e 5, e dei contribuenti interessati, compresi il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il NIF (numero di identificazione fiscale), nonchè i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti;

     b) gli elementi distintivi presenti nel meccanismo transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione;

     c) una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione, incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;

     d) la data di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero;

     e) disposizioni nazionali che stabiliscono l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero;

     f) il valore del meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;

     g) l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati, nonchè delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;

     h) l'identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonchè delle giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile.

     2. Per gli intermediari, le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli stessi ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.

 

     Art. 207. Termine di presentazione all'Agenzia delle entrate

     (articolo 7 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)

     1. Gli intermediari comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 206 entro trenta giorni a decorrere:

     a) dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione è messo a disposizione ai fini dell'attuazione o a quello in cui è stata avviata l'attuazione;

     b) dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione.

     2. In caso di meccanismi commerciabili, gli intermediari devono presentare all'Agenzia delle entrate, ogni tre mesi, una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni di cui all'articolo 206, comma 1, lettere a), d), g) e h), diventate disponibili dopo la comunicazione di cui al comma 1 o dopo la presentazione dell'ultima relazione.

     3. Il contribuente destinatario dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 203 trasmette le informazioni sui meccanismi transfrontalieri entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stato informato dall'intermediario esonerato circa la sussistenza dell'obbligo di comunicazione a suo carico.

     4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri di cui alla presente sezione.

 

     Art. 208. Scambio di informazioni

     (articolo 9 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)

     1. L'Agenzia delle entrate trasmette alle Autorità competenti delle giurisdizioni estere le informazioni sui meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione, nei termini di cui al comma 2 e conformemente alle modalità procedurali stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 207, comma 4.

     2. L'Agenzia delle entrate trasmette alle Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea le informazioni entro un mese a decorrere dalla fine del trimestre nel quale le ha ricevute da parte degli intermediari e dei contribuenti.

     3. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasta con l'ordine pubblico.

 

     Art. 209. Obblighi di conservazione della documentazione

     (articolo 11 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)

     1. Gli intermediari e i contribuenti obbligati ai sensi dell'articolo 203 conservano i documenti e i dati utilizzati ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero:

     a) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate;

     b) fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui le informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse, nel caso di omessa comunicazione.

 

     Sezione VI Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale raccolte dai gestori di piattaforme

 

     Art. 210. Oggetto ed ambito di applicazione

     (articolo 1 decreto legislativo 1 marzo 2023, n. 32)

     1. Gli articoli da 210 a 224 disciplinano lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni di cui all'articolo 220, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 219, tra l'Agenzia delle entrate e le Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea nonchè delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all'articolo 211, comma 1, lettera g).

     2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma con riferimento agli accordi qualificanti effettivi di cui all'articolo 211, comma 1, lettera g), nonchè, le modalità e i termini con cui l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 220 alle Autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo di cui all'articolo 211, comma 1, lettera g).

 

     Art. 211. Definizioni

     (articolo 2 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

     1. Ai fini della presente sezione, si intende per:

     a) «piattaforma»: qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti. La definizione di cui alla presente lettera include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attività pertinente. Il termine piattaforma non include i software che, senza ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente, consentono esclusivamente una delle seguenti azioni:

     1) il trattamento di pagamenti relativi all'attività pertinente;

     2) la catalogazione o la pubblicità di un'attività pertinente da parte degli utenti;

     3) il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma;

     b) «gestore di piattaforma»: un'entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa;

     c) «gestore di piattaforma escluso»: un gestore di piattaforma che, fin dall'inizio e su base annua, ha dimostrato all'Autorità competente, alla quale avrebbe altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste conformemente alle norme di cui all'articolo 219, commi 1, 2 e 3, che l'intero modello di affari della piattaforma da esso gestita è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione;

     d) «gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione»: qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, che si trovi in una delle seguenti situazioni:

     1) è residente a fini fiscali in Italia o, se non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfa una delle seguenti condizioni:

     1.1) è costituito, disciplinato o regolamentato secondo la legge dello Stato;

     1.2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;

     1.3) ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE;

     2) non è residente a fini fiscali in Italia, nè è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE;

     e) «gestore di piattaforma qualificato non-UE»: un gestore di piattaforma che facilita tutte le attività pertinenti che sono anche attività pertinenti qualificate e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:

     1) è costituito a norma delle leggi di una giurisdizione qualificata non-UE; ordo qualificante effettivo tra Autorità competenti»: un accordo tra le Autorità competenti dello Stato e quelle di una giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell'articolo 220, quale confermato da un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011;

     h) «attività pertinente»: un'attività svolta al fine di percepire un corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di un'entità collegata del gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito:

     1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonchè qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;

     2) i servizi personali;

     3) la vendita di beni;

     4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;

     i) «attività pertinenti qualificate»: qualsiasi attività pertinente oggetto di scambio automatico a norma di un accordo qualificante effettivo tra Autorità competenti;

     l) «corrispettivo»: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione all'attività pertinente e il cui importo sia noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso ragionevolmente conoscibile;

     m) «servizio personale»: un servizio basato sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un'entità, e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una piattaforma;

     n) «venditore»: un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un'entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un'attività pertinente;

     o) «venditore attivo»: un venditore che presta un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo;

     p) «venditore oggetto di comunicazione»: un venditore attivo, diverso da un venditore escluso, che è residente nel territorio dello Stato o che ha dato in locazione beni immobili ivi ubicati;

     q) «venditore escluso»: un venditore che, alternativamente:

     1) è un'entità statale;

     2) è un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un'entità collegata di un'entità di tal tipo;

     3) è un'entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione;

     4) è un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione;

     r) «entità»: una persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione;

     s) «entità collegata»: un'entità è collegata di un'altra entità se una delle due controlla l'altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un'entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50 per cento del diritto di proprietà nel capitale dell'altra entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50 per cento dei diritti di voto è considerata detentrice del 100 per cento;

     t ) «entità statale»: il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonchè ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti;

     u) «NIF»: il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o un elemento identificativo equivalente;

     v) «numero di partita IVA»: il numero unico che identifica un soggetto passivo d'imposta o una persona giuridica che non è soggetto passivo, registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

     z) «indirizzo principale»: l'indirizzo della residenza ovvero, se non disponibile, il domicilio di un venditore che è una persona fisica, ovvero l'indirizzo della sede legale di un venditore che è un'entità;

     aa) «periodo oggetto di comunicazione»: l'anno civile per il quale viene redatta una comunicazione ai sensi dell'articolo 219;

     bb) «proprietà inserzionata»: l'insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore;

     cc) «identificativo del conto finanziario»: il numero o riferimento unico di identificazione, di cui dispone il gestore di piattaforma, relativo al conto bancario o ad altro analogo conto di servizi di pagamento del venditore su cui è versato o accreditato il corrispettivo;

     dd) «beni»: qualsiasi bene materiale;

     ee) «verifica congiunta»: un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle Autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta che siano di interesse comune o complementare per le Autorità competenti di tali Stati membri;

     ff) «Servizio di Identificazione»: un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un Venditore.

 

     Art. 212. Identificazione dei venditori esclusi

     (articolo 3 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

     1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, espleta le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.

     2. Per determinare se un venditore che è un'entità sia un venditore escluso di cui all'articolo 211, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del venditore medesimo.

     3. Per determinare se un venditore sia un venditore escluso di cui all'articolo 211, comma 1, lettera q), numeri 3) e 4), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale dei dati di cui dispone.

 

     Art. 213. Identificazione dei venditori oggetto di comunicazione

     (articolo 4 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

     1. Per ciascun venditore che è una persona fisica e non è un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:

     a) nome e cognome;

     b) indirizzo principale;

     c) l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore;

     d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;

     e) la data di nascita.

     2. Per ciascun venditore che è un'entità e non è un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:

     a) la ragione sociale;

     b) l'indirizzo principale;

     c) l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione dello Stato membro di rilascio;

     d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;

     e) il numero di registrazione dell'attività;

     f) la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell'Unione, con l'indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.

     3. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto ad acquisire le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a e), e al comma 2, lettere da b) a f), se ottiene una conferma diretta dell'identità e della residenza del venditore tramite un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea ai fini dell'accertamento dell'identità e della residenza fiscale del venditore.

     4. In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera c), e dal comma 2, lettere c) ed e), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto ad acquisire il NIF o il numero di registrazione dell'attività quando si verifica una delle seguenti condizioni:

     a) lo Stato membro di residenza del venditore non rilascia a quest'ultimo il NIF o il numero di registrazione dell'attività;

     b) lo Stato membro di residenza del venditore non consente che sia acquisito il NIF rilasciato al venditore.

     5. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione determina l'affidabilità delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 212, dell'articolo 213, commi 1 e 2, lettere da a) ad e), e dell'articolo 215, utilizzando le informazioni e i documenti di cui dispone nei propri archivi, nonchè utilizzando le interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall'Unione per accertare la validità del NIF e del numero di partita IVA.

     6. In deroga a quanto disposto dal comma 5, per l'espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai sensi dell'articolo 216, comma 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 212, dell'articolo 213, commi 1 e 2, lettere da a) ad e), e dell'articolo 215 utilizzando le informazioni e i documenti consultabili in via elettronica negli archivi di cui dispone.

     7. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 216, comma 3, lettera b), e in deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, nei casi in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia motivo di ritenere che le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 o dell'articolo 215 sono inesatte, alla luce delle informazioni fornite dall'Autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico venditore, chiede al venditore di rettificare le informazioni inesatte e fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili e provenienti da una fonte indipendente, quali:

     a) un valido documento di identificazione rilasciato da uno Stato;

     b) un certificato di residenza fiscale avente data recente.

 

     Art. 214. Determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore

     (articolo 5 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

     1. Un venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l'indirizzo principale.

     2. Se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione riscontra che il venditore ha un NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale, considera il venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF.

     3. Se il venditore fornisce informazioni relative all'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 213, comma 2, lettera f), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera il venditore residente anche nello Stato membro in cui è ubicata tale stabile organizzazione.

     4. In deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera residente il venditore anche in ogni Stato membro in cui la residenza è confermata dal servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea di cui all'articolo 213, comma 3.

 

     Art. 215. Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione

     (articolo 6 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

     1. Ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato.

     2. Per ogni venditore che è un'entità e che ha effettuato oltre duemila attività pertinenti di locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestino che la proprietà inserzionata appartiene allo stesso proprietario.

 

     Art. 216. Termini e validità delle procedure

     (articolo 7 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

     1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 212, 213, 214 e 215 entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione.

     2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 212, 213, 214 e 215 entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 26 marzo 2023 o alla data in cui un'entità è divenuta, per la prima volta, gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

     3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può basarsi su dati e informazioni acquisiti a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale relative a precedenti periodi oggetto di comunicazione, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

     a) le informazioni relative al venditore di cui all'articolo 213, commi 1 e 2, sono state acquisite e verificate o confermate negli ultimi trentasei mesi;

     b) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non ha motivo di ritenere che le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 212, dell'articolo 213, commi 1 e 2, e dell'articolo 215, sono, o sono diventate, inattendibili o inesatte.

 

     Art. 217. Applicazione delle procedure esclusivamente ai venditori attivi

     (articolo 8 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

     1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 212 a 216 esclusivamente in relazione ai venditori attivi.

 

     Art. 218. Espletamento delle procedure da parte di terzi

     (articolo 9 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

     1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può affidare a un terzo prestatore di servizi o ad un gestore di piattaforma l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 212 a 216. In tali casi, tuttavia, la responsabilità in relazione ai suddetti obblighi rimane in capo al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

 

     Art. 219. Obblighi di comunicazione ed esoneri

     (articolo 10 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

     1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 211, comma 1, lettera d), numero 1), comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 220, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le medesime informazioni sono state comunicate all'Agenzia delle entrate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

     2. Nel caso in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 211 comma 1, lettera d), numero 1), sia qualificabile come tale in più Stati membri e scelga di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia con le modalità di cui all'articolo 222 comunica le informazioni di cui all'articolo 220 all'Agenzia delle entrate, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le medesime informazioni sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in un altro Stato membro.

     3. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 211 comma 1, lettera d), numero 2), che effettua la registrazione unica presso l'Agenzia delle entrate, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 223, comunica le informazioni di cui all'articolo 220, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.

     4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 211, comma 1, lettera d), numero 2), non è tenuto a fornire le informazioni di cui all'articolo 220 relativamente alle attività pertinenti qualificate, individuate da un accordo qualificante effettivo tra Autorità competenti che già prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con l'Italia sui venditori oggetto di comunicazione ivi residenti.

     5. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione fornisce le informazioni di cui all'articolo 220, comma 1, lettere b) e c), al venditore cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.

     6. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024.

     7. Le informazioni relative ai corrispettivi versati o accreditati in una valuta avente corso legale sono comunicate indicando la valuta utilizzata per il versamento o l'accredito. Se il corrispettivo è stato versato o accreditato in una valuta diversa da una valuta avente corso legale, le relative informazioni vengono comunicate utilizzando una valuta locale avente corso legale, convertita o valutata con modalità determinate in modo coerente dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

     8. Le informazioni relative al corrispettivo e ad altri importi sono comunicate in riferimento al trimestre del periodo oggetto di comunicazione in cui è stato versato o accreditato il corrispettivo.

     9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuato il contenuto della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate informa le autorità competenti degli altri Stati membri che il gestore di piattaforma ha fornito la dimostrazione di essere escluso dagli obblighi di comunicazione. L'Agenzia delle entrate effettua una nuova comunicazione nel caso di modifiche successive. Detta informazione affluisce al registro centrale istituto ai sensi dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.

 

     Art. 220. Informazioni da comunicare

     (articolo 11 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

     1. Sono oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate:

     a) il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale assegnato ai sensi dell'articolo 223, nonchè il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione effettua la comunicazione.

     b) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili:

     1) le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell'articolo 213, commi 1 e 2;

     2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario, semprechè l'Autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'articolo 214 non abbia comunicato all'Autorità competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;

     3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonchè ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone in relazione al titolare del conto;

     4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente in base a quanto disposto all'articolo 214;

     5) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato;

     6) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;

     c) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili:

     1) le informazioni da acquisire ai sensi dell'articolo 213, commi 1 e 2;

     2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, semprechè l'Autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'articolo 214 non abbia comunicato all'Autorità competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;

     3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonchè ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;

     4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente in base a quanto disposto all'articolo 214;

     5) l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui all'articolo 215, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato, se disponibile;

     6) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata;

     7) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;

     8) se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione;

     d) l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell'identità e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali del Venditore; in tali casi non è necessario comunicare le informazioni di cui all'articolo 213, comma 1, lettere da b) a e) e comma 2, lettere da b) a f), allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione.

     2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità per la comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 221. Altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione

     (articolo 12, commi 1, 2 e 5, decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

     1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica di cui agli articoli 212, 213, 214 e 215, nonchè l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 220, inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste a seguito dell'invio di due solleciti di risposta successivi alla richiesta iniziale, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo del venditore viene chiuso e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma oppure, in alternativa, il gestore di piattaforma trattiene il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono fornite le informazioni richieste.

     2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempire agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli 212, 213, 214 e 215, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 219 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.

     3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicate le misure operative relative alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 222. Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione

     (articolo 13 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

     1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con le quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 211, comma 1, lettera d), numero 1), qualificabile come tale in Italia e in almeno un altro Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta le Autorità competenti di tutti gli Stati membri.

 

     Art. 223. Registrazione unica di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione

     (articolo 14 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

     1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 211, comma 1, lettera d), numero 2), contestualmente all'avvio della propria attività di gestore di piattaforma, effettua la registrazione unica di cui all'articolo 8 bis quater, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 presso l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia già effettuato tale registrazione presso l'Autorità competente di un altro Stato membro, comunicando le seguenti informazioni:

     a) ragione sociale;

     b) indirizzo postale;

     c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

     d) eventuale NIF rilasciato al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;

     e) una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l'identificazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai fini dell'IVA nell'Unione europea, ai sensi del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006;

     f) gli Stati membri in cui i venditori oggetto di comunicazione sono residenti ai sensi dell'articolo 214.

     2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui al comma 1 informa l'Agenzia delle entrate sulle modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma entro trenta giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute.

     3. L'Agenzia delle entrate assegna al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione un numero di identificazione individuale che comunica per via elettronica alle Autorità competenti degli altri Stati membri.

     4. L'Agenzia delle entrate cancella il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale nei seguenti casi:

     a) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica che non esercita più attività che lo qualificano come tale;

     b) in assenza della comunicazione di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia cessato l'attività;

     c) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 211, comma 1, lettera d), numero 2);

     d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai sensi del comma 6.

     5. L'Agenzia delle entrate notifica prontamente alla Commissione europea l'avvio dell'attività da parte dei gestori di piattaforma individuati ai sensi del comma 1, se questi omettono di registrarsi.

     6. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 219, comma 3, l'Agenzia delle entrate invia al gestore di piattaforma, entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un sollecito per l'adempimento, nonchè un secondo sollecito entro trenta giorni dall'invio del primo. In caso di mancato adempimento di tale obbligo, trascorsi trenta giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma.

     7. Nei casi di revoca della registrazione di cui al comma 6, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può essere autorizzato a registrarsi nuovamente a condizione che fornisca all'Agenzia delle entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui non adempiuti.

     8. Ai fini della registrazione unica di cui al comma 1, prima della assegnazione del numero di identificazione individuale di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la circostanza che il gestore di piattaforma non ha subito da parte di una o più Autorità competenti degli Stati membri i provvedimenti di revoca della registrazione ai sensi dell'Allegato V, sezione IV, parte F, punto 7, alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.

 

     Art. 224. Scambio di informazioni

     (articolo 15 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

     1. Entro i termini di cui al comma 2, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 220 alle Autorità competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonchè, se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'Autorità competente dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

     2. L'invio delle informazioni di cui al comma 1 avviene entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29 febbraio 2024.

     3. Entro i termini di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 220 alle Autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo, in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonchè, se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'Autorità competente delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo, in cui l'immobile è situato.

     4. L'invio delle informazioni di cui al comma 3 avviene con le modalità e i termini previsti dall'articolo 210, comma 2.

 

     Art. 225. Esclusione dal regime delle locazioni brevi

     (articolo 16, comma 3, decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

     1. Ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 208, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

 

     Art. 226. Disposizioni in materia di protezione dei dati

     (articolo 17 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

     1. L'Agenzia delle entrate e i gestori di piattaforma sono titolari del trattamento dei dati personali quando, agendo da soli o congiuntamente, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

     2. I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione:

     a) informano ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e alle norme di recepimento;

     b) forniscono a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679, nonchè del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.

     3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione sono tenuti a informare i venditori oggetto di comunicazione dei corrispettivi comunicati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 220.

 

     Sezione VII Attuazione della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate

 

     Art. 227. Rimborso e sgravio a seguito di procedura amichevole o arbitrale

     (articolo 3 legge 22 marzo 1993, n. 99)

     1. Ai fini dell'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione di cui all'articolo 1 della legge 22 marzo 1993, n. 99, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, su richiesta del contribuente, dispone che l'ufficio periferico della medesima Agenzia provveda al rimborso o allo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'esito della procedura amichevole o arbitrale di cui alla richiamata convenzione.

     2. Nelle more dello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, può autorizzare la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi sino alla conclusione del procedimento. A tal fine il contribuente deve presentare istanza, tramite l'ufficio periferico della stessa Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale, che può richiedere idonea garanzia a copertura del credito erariale da prestarsi anche mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero con fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.

 

     Art. 228. Segreto d'ufficio

     (articolo 4 legge 22 marzo 1993, n. 99)

     1. Il membro della commissione consultiva prevista dall'articolo 7 della convenzione di cui all'articolo 1 della legge 22 marzo 1993, n. 99 che violi l'obbligo di mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel quadro della procedura di parere è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

     Sezione VIII Disciplina sullo scambio automatico di informazioni su cripto-attività in attuazione della direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

 

     Art. 229. Scambio automatico obbligatorio di informazioni relative a cripto-attività

     (articolo 6 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

     1. Ai fini della presente sezione si intendono per:

     a) «Cripto-attività»: le cripto-attività quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;

     b) «Cripto-attività Oggetto di Comunicazione»: tutte le cripto-attività diverse dalla valuta digitale della Banca Centrale, dalla moneta elettronica o da qualsiasi cripto-attività per la quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento;

     c) «Valuta Digitale della Banca Centrale»: qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da altra Autorità monetaria;

     d) «Moneta Fiduciaria»: la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla Banca centrale o dall'Autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le valute digitali della Banca Centrale, ivi comprese la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (Moneta Elettronica);

     e) «Moneta Elettronica»: qualsiasi cripto-attività che è: 1) una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria;

     2) emessa al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;

     3) rappresentata da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella stessa moneta fiduciaria;

     4) accettata in pagamento da una persona fisica o da una persona giuridica diversa dall'emittente;

     5) rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto, ai sensi della normativa cui è soggetto l'emittente;

     f) «Banca Centrale»: un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo della giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal Governo della giurisdizione, eventualmente detenuto, anche parzialmente, dalla giurisdizione;

     g) «Prestatore di Servizi per le Cripto-attività»: il prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114;

     h) «Gestore di Cripto-attività»: un soggetto che fornisce servizi per le cripto-attività diverso da un prestatore di servizi per le cripto-attività;

     i) «Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione»: un prestatore di servizi per le cripto-attività o un gestore di cripto-attività che presta uno o più servizi per le cripto-attività consistenti in operazioni di scambio per o per conto di un utente oggetto di comunicazione;

     l) «Servizio per le Cripto-attività»: il servizio per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114, compresi lo staking e il prestito;

     m) «Operazione Oggetto di Comunicazione»: qualsiasi operazione di scambio e qualsiasi trasferimento di cripto-attività oggetto di comunicazione;

     n) «Operazione di Scambio»: qualsiasi scambio tra cripto-attività oggetto di comunicazione e monete fiduciarie e qualsiasi scambio tra una o più forme di cripto-attività oggetto di comunicazione;

     o) «Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione»: un trasferimento di cripto attività oggetto di comunicazione come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a un importo in euro corrispondente a 50.000 USD;

     p) «Trasferimento»: l'operazione di trasferimento di una cripto-attività oggetto di comunicazione da o verso l'indirizzo o il conto di cripto-attività di un utente di cripto-attività, diverso da quello gestito dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per conto del medesimo utente di cripto-attività, se il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento dell'operazione, non può qualificare l'operazione come un'operazione di scambio di cui alla lettera n);

     q) «Utente Oggetto di Comunicazione»: un utente di cripto-attività che è una persona oggetto di comunicazione residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE;

     r) «Utente di Cripto-attività»: la persona fisica o l'entità che è cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;

     s) «Persona Fisica Utente di Cripto-attività»: la persona fisica che è cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;

     t) «Persona Fisica Utente Preesistente di Cripto-attività»: la persona fisica utente di cripto-attività che ha stabilito un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione entro il 31 dicembre 2025;

     u) «Entità Utente di Cripto-attività»: l'entità cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;

     v) «Entità Utente Preesistente di Cripto-attività»: l'entità utente di cripto-attività che ha stabilito un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione entro il 31 dicembre 2025;

     z) «Persona Oggetto di Comunicazione»: la persona residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da un soggetto escluso;

     aa) «Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione»: l'entità o la persona fisica che è residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE, ai sensi della normativa fiscale di tale Stato o giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE. A tal fine, un'entità quale una partnership, oppure una limited liability partnership, o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva;

     bb) «Persone che Esercitano il Controllo»: le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust , per persone che esercitano il controllo, si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust ; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust , per persone che esercitano il controllo, si intendono le persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione «Persone che Esercitano il Controllo» è interpretata in modo coerente con il termine «titolare effettivo» definito all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione;

     cc) «Numero di Identificazione Fiscale (NIF)»: qualsiasi numero o codice utilizzato da un'autorità preposta per identificare un contribuente;

     dd) «Servizio di Identificazione»: un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione Europea al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un utente di cripto-attività;

     ee) «Indirizzo di Registro Distribuito»: l'indirizzo di registro distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio.

     2. La definizione di moneta elettronica di cui al comma 1, lettera e), non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un altro soggetto su istruzioni del cliente. Se, nel corso della normale attività dell'entità trasferente, i fondi connessi a un prodotto sono detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in assenza di tali istruzioni, se tali fondi sono detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni dalla data del loro ricevimento, un prodotto non si intende creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un altro soggetto su istruzioni del cliente.

     3. La persona fisica o l'entità, diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che agisce in qualità di utente di cripto-attività a beneficio o per conto di altra persona fisica o entità in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non è considerato un utente di cripto-attività di cui al comma 1, lettera r). È un utente di cripto-attività di cui al comma 1, lettera r), la persona fisica o l'entità a beneficio o per conto della quale agisce una persona fisica o un'entità, diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, di cui al primo periodo. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che presta un servizio consistente nell'effettuare operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione per un esercente o per conto di un esercente, considera anche il cliente che è la controparte dell'esercente per le medesime operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione quale utente di cripto-attività di cui al comma 1, lettera r), a condizione che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sia tenuto a verificare l'identità del cliente nell'ambito dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione ai sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.

     4. Ai fini della presente sezione si intendono per:

     a) «Entità Attiva» si intende un'entità che soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:

     1) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entità per l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall'entità nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;

     2) tutte le attività dell'entità consistono essenzialmente nella detenzione, piena o parziale, delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'entità non sia idonea a questo status poichè funge, o si qualifica, come un fondo d'investimento, un fondo di private equity , un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;

     3) l'entità non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; l'entità non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;

     4) l'entità non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;

     5) l'entità si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; o

     6) l'entità soddisfa tutti i seguenti requisiti:

     6.1) è costituita e gestita nella giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è costituita e gestita nella giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

     6.2) nella giurisdizione di residenza è esente dall'imposta sul reddito;

     6.3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

     6.4) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità;

     6.5) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'entità statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'entità o a una sua suddivisione politica;

     b) «Soggetto Escluso»: un'entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati o una entità collegata della stessa; un'entità statale; un'organizzazione internazionale; una Banca Centrale; un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui alla lettera f), numero 2);

     c) «Istituzione Finanziaria»: un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento o un'impresa di assicurazioni specificata;

     d) «Istituzione di Custodia»: l'entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un'entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra:

     1) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione, oppure l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno civile, precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; e

     2) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita;

     e) «Istituzione di Deposito» qualsiasi entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare o detiene moneta elettronica o valute digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti;

     f) «Entità di Investimento»: l'entità che alternativamente:

     1) svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

     1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario, valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate;

     1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o

     1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o cripto attività oggetto di comunicazione per conto di terzi;

     2) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività oggetto di comunicazione, se l'entità è gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui al numero 1);

     g) «Impresa di Assicurazioni Specificata»: l'entità che è una impresa di assicurazioni, o la holding di un'impresa di assicurazioni, che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti;

     h) «Entità Statale» si intende il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende altresì:

     1) le parti integranti di una giurisdizione, ovvero qualsiasi soggetto, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato che costituisce un'autorità direttiva di una giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva sono accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, senza che alcuna frazione di tali utili maturi a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale;

     2) le entità controllate, ovvero le entità che sono distinte nella forma dalla giurisdizione o che costituiscono un'entità giuridica distinta, a condizione che siano rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:

     2.1) l'entità è interamente detenuta e controllata da una o più entità statali, direttamente o attraverso una o più entità controllate;

     2.2) gli utili netti dell'entità sono accreditati sul conto della stessa o su conti di una o più entità statali, senza che alcuna frazione del reddito maturi a beneficio di un privato;

     2.3) il patrimonio dell'entità è attribuito a una o più entità statali in caso di scioglimento; i) «Organizzazione Internazionale»: qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria comprende qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale):

     1) costituita principalmente da governi;

     2) che abbia concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con la giurisdizione competente; e

     3) il cui reddito non matura a beneficio di privati.

     l) «Attività Finanziaria»: valori mobiliari, quote in società di persone, merci quotate, swap, contratti di assicurazione o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione in valori mobiliari, in cripto attività oggetto di comunicazione, in società di persone, in merci quotate, in swap, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Il termine «Attività Finanziaria» non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare;

     m) «Quota nel Capitale di Rischio»: nel caso di una società di persone che è un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'istituzione finanziaria, una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto di comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale;

     n) «Contratto di Assicurazione»: un contratto, diverso da un contratto di rendita, in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale;

     o) «Contratto di Rendita»: un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Tale espressione comprende inoltre un contratto che si considera un contratto di rendita in conformità a leggi, regolamenti o prassi nazionali o della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni;

     p) «Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato»: un contratto di assicurazione, diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni, che ha un valore maturato;

     q) «Valore Maturato»: il maggiore tra l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto, determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza, e l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. L'espressione «Valore Maturato» non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione:

     1) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;

     2) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

     3) quale rimborso di un premio versato in precedenza, al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno, sulla base di un contratto di assicurazione, diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti, in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;

     4) quale dividendo all'assicurato, diverso da un dividendo di disdetta, purchè il dividendo si riferisca a un contratto di assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti al numero 2); o

     5) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un contratto di assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto;

     r) «Entità»: una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione;

     s) «Entità Collegata» di un'altra entità se una delle due entità controlla l'altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un'entità;

     t) «Succursale»: un'unità, un'impresa o un ufficio di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è considerato una succursale nell'ambito del regime regolamentare di una giurisdizione o che è altrimenti disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione separatamente da altri uffici, unità o succursali del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Tutte le unità, le imprese o gli uffici di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in un'unica giurisdizione sono considerati un'unica succursale;

     u) «Procedure di adeguata verifica della clientela»: le procedure di adeguata verifica della clientela di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 o delle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o obblighi analoghi cui è soggetto il medesimo prestatore.

     5. Ai fini della definizione di entità di investimento di cui al comma 4, lettera f) , se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del periodo di tempo minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o il periodo nel corso del quale l'entità è esistita, l'attività si considera svolta in via principale e il reddito lordo si considera attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attività finanziarie o di cripto attività oggetto di comunicazione.

     6. Ai fini della definizione di entità di investimento di cui al comma 4, lettera f), l'espressione «altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o cripto-attività oggetto di comunicazione per conto di terzi» non comprende la prestazione di servizi consistenti in operazioni di scambio per clienti o per conto di clienti.

     7. La definizione di entità di investimento di cui alla lettera f) del comma 4 non ricomprende un'entità qualificabile come entità attiva perchè soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 4, lettera a), numeri da 2) a 6). Tale definizione si interpreta conformemente alla definizione di «istituto finanziario» di cui all'articolo 3, numero 2, della direttiva (UE) 2015/849.

     8. Ai fini della definizione di entità statale di cui alla lettera h) del comma 4, il reddito non si considera maturato a beneficio di privati se i beneficiari sono previsti da un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Il reddito è, in ogni caso, considerato maturato a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'entità statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.

     9. Ai fini della presente sezione si intendono per:

     a) «Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti»: un accordo tra l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione Europea e quella di una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell'Allegato VI, sezione II, parte B, alla direttiva 2011/16/UE quale determinato da un atto di esecuzione della Commissione europea a norma dell'articolo 8-bis quinquies, paragrafo 11, della medesima direttiva, oppure un accordo tra l'autorità competente dell'Italia e quella di una giurisdizione non-UE basato su una norma internazionale, in materia di comunicazione e scambio di informazioni sulle cripto-attività, considerata standard minimo o equivalente alla disciplina recata dalla citata direttiva 2011/16/UE, ai sensi dell'articolo 8-bis quinquies, paragrafo 12, della medesima direttiva;

     b) «Giurisdizione Qualificata Non-UE»: una giurisdizione non-UE nella quale vige un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea che sono identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE, oppure una giurisdizione non-UE con la quale vige un accordo per effetto del quale l'Italia è obbligata a fornire alla stessa informazioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 236 relativamente alle persone oggetto di comunicazione residenti nella medesima giurisdizione ed è indicata nell'elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sul sito dell'Agenzia delle entrate;

     c) «Giurisdizione Oggetto di Comunicazione»: uno Stato membro dell'Unione Europea o una giurisdizione qualificata non-UE.

 

     Art. 230. Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione

     (articolo 7 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

     1. Sono soggetti alle disposizioni previste dalla presente sezione:

     a) i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione autorizzati, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, dallo Stato ovvero autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114;

     b) i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, diversi da quelli indicati alla lettera a), che sono:

     1) entità o persone fisiche residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;

     2) entità costituite o organizzate in base a disposizioni nazionali e aventi la personalità giuridica o soggette all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel territorio dello Stato;

     3) entità gestite nello Stato;

     4) entità o persone fisiche che hanno una sede abituale di attività nel territorio dello Stato.

     2. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione operanti nel territorio dello Stato mediante una succursale sono soggetti alle disposizioni di cui alla presente sezione relativamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite tale succursale.

     3. Non sono soggetti agli obblighi previsti dalla presente sezione I prestatori di servizi per le cripto attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numeri 2), 3) e 4), che sono entità soggette agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto ivi fiscalmente residenti.

     4. Non sono soggetti agli obblighi previsti dalla presente sezione I prestatori di servizi per le cripto attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b) , numeri 3) e 4), che sono entità tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto l'entità: a) è costituita o organizzata in base a disposizioni nazionali della medesima giurisdizione oggetto di comunicazione; e b) ha la personalità giuridica o l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.

     5. Non sono soggetti agli obblighi previsti dalla presente sezione I prestatori di servizi per le cripto attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numero 4), che sono entità tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto gestite nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.

     6. Non sono soggetti agli obblighi previsti dalla presente sezione I prestatori di servizi per le cripto attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numero 4), che sono persone fisiche soggette agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto ivi fiscalmente residenti.

     7. Non sono soggetti agli obblighi previsti dalla presente sezione I prestatori di servizi per le cripto attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), che sono soggetti a obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione sulla base di criteri sostanzialmente simili a quelli di cui al comma 1, lettera b), e che hanno notificato all'Agenzia delle entrate che tali obblighi sono assolti nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.

     8. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sono soggetti agli obblighi di cui alla presente sezione, limitatamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite una succursale in una giurisdizione oggetto di comunicazione, se tali obblighi sono ivi espletati dalla medesima succursale.

     9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 si applicano a condizione che gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica assolti in una giurisdizione oggetto di comunicazione siano sostanzialmente equivalenti a quelli indicati nell'Allegato VI, Sezioni II e III, della direttiva 2011/16/UE.

 

     Art. 231. Obblighi di adeguata verifica

     (articolo 8 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

     1. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 230 applicano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 232 a 235.

     2. Un utente di cripto-attività è considerato un utente oggetto di comunicazione a decorrere dalla data in cui è identificato come tale secondo le citate procedure di adeguata verifica in materia fiscale.

 

     Art. 232. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le persone fisiche utenti di cripto-attività

     (articolo 9 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

     1. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene dalla persona fisica utente di cripto-attività un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della persona fisica utente di cripto-attività e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto attività con obbligo di comunicazione, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto. L'autocertificazione di cui al primo periodo è ottenuta al momento in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione stabilisce la relazione con la persona fisica utente di cripto-attività, o, per le persone fisiche utenti preesistenti di cripto-attività, entro il 1° gennaio 2027.

     2. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a una persona fisica utente di cripto-attività a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l'autocertificazione originale è inesatta o inaffidabile, il medesimo prestatore di servizi per le cripto-attività non si basa sull'autocertificazione originale e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione originale.

 

     Art. 233. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entità utenti di cripto-attività

     (articolo 10 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

     1. Al fine di determinare se l'entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione:

     a) il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene, dall'entità utente di cripto-attività, un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali dell'entità utente di cripto-attività e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto. L'autocertificazione di cui al primo periodo è ottenuta al momento in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione stabilisce la relazione con l'entità utente di cripto-attività, o, per le entità utenti preesistenti di cripto-attività, entro il 1° gennaio 2027. Se l'entità utente di cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione si basa sulla sede di direzione effettiva o sull'indirizzo della sede principale per determinare la residenza dell'entità utente di cripto-attività;

     b) se l'autocertificazione indica che l'entità utente di cripto-attività è residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE, il prestatore di servizi per le cripto attività con obbligo di comunicazione considera l'entità utente di cripto-attività come un utente oggetto di comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'entità utente di cripto-attività è un soggetto escluso.

     2. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione determina se un'entità utente di cripto-attività, diversa da un soggetto escluso, ha una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che non determini che l'entità utente di cripto attività è un'entità attiva, sulla base di un'autocertificazione dell'entità utente di cripto-attività. In particolare, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione:

     a) al fine di determinare le persone che esercitano il controllo, può considerare attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 229, comma 4, lettera u);

     b) al fine di determinare se una persona che esercita il controllo è una persona oggetto di comunicazione, considera attendibile un'autocertificazione, dell'entità utente di cripto-attività o della medesima persona che esercita il controllo, che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della persona che esercita il controllo e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto.

     3. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un'entità utente di cripto-attività o alle persone che ne esercitano il controllo a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione viene a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione è inesatta o inaffidabile, il medesimo prestatore di servizi per le cripto-attività non si basa su tale autocertificazione e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione.

 

     Art. 234. Requisiti per la validità delle autocertificazioni

     (articolo 11 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

     1. Un'autocertificazione presentata da una persona fisica utente di cripto-attività o da una persona che esercita il controllo è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dalla persona fisica utente di cripto-attività o dalla persona che esercita il controllo, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative alla persona fisica utente di cripto-attività o alla persona che esercita il controllo:

     a) nome e cognome;

     b) indirizzo di residenza;

     c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;

     d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;

     e) data di nascita.

     2. Un'autocertificazione presentata da un'entità utente di cripto-attività è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dall'entità utente di cripto-attività, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative all'entità utente di cripto-attività:

     a) denominazione legale;

     b) indirizzo;

     c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;

     d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;

     e) nel caso di un'entità utente di cripto-attività diversa da un'entità attiva o da un soggetto escluso, le informazioni di cui al comma 1, in relazione a ciascuna persona che esercita il controllo dell'entità utente di cripto-attività, ad eccezione del caso in cui tale persona che esercita il controllo ha già presentato un'autocertificazione a norma del comma 1, nonchè il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità, se non già determinati sulla base delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 229, comma 4, lettera u);

     f) le informazioni sui criteri che l'entità utente di cripto-attività soddisfa per essere considerata un'entità attiva o un soggetto escluso.

     3. In deroga ai commi 1 e 2, un'autocertificazione è valida se non contiene il NIF relativo alle giurisdizioni oggetto di comunicazione, diverse dagli Stati membri dell'Unione Europea, se la giurisdizione di residenza della persona oggetto di comunicazione non ha emesso il NIF ovvero se sulla base della normativa di tale giurisdizione non è obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione.

 

     Art. 235. Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

     (articolo 12 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

     1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma degli articoli da 231 a 234, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è anche un'istituzione finanziaria può avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi dell'Allegato A, sezioni III e V, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di un'autocertificazione già ottenuta per altre finalità fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 234.

     2. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 231 a 234. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione resta responsabile del corretto adempimento di tali obblighi.

 

     Art. 236. Obblighi di comunicazione

     (articolo 13 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

     1. A partire dal periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio 2026, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 230, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, comunica all'Agenzia delle entrate, in relazione ai propri utenti di cripto-attività che sono utenti oggetto di comunicazione o che hanno persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, le seguenti informazioni:

     a) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun utente oggetto di comunicazione e, nel caso di qualsiasi entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 231 a 235, è identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna persona che esercita il controllo dell'entità che è una persona oggetto di comunicazione, nonchè il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità;

     b) il nome, l'indirizzo, il NIF e, se disponibili, il numero di identificazione individuale di cui all'articolo 8 - bis quinquies, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE, e il codice identificativo internazionale del soggetto giuridico del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione;

     c) per ciascun tipo di cripto-attività oggetto di comunicazione in relazione alla quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha effettuato operazioni oggetto di comunicazione nel corso dell'anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato:

     1) il nome completo del tipo di cripto-attività oggetto di comunicazione;

     2) l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di moneta fiduciaria;

     3) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione a cessioni a fronte di moneta fiduciaria;

     4) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di altre cripto-attività oggetto di comunicazione;

     5) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione a cessioni a fronte di altre cripto-attività oggetto di comunicazione;

     6) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione;

     7) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti all'utente oggetto di comunicazione non contemplati ai numeri 2) e 4);

     8) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti da parte dell'utente oggetto di comunicazione non contemplati ai numeri 3), 5) e 6);

     9) il valore equo di mercato aggregato, nonchè il numero aggregato di unità di trasferimenti effettuati dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione a indirizzi di registro distribuito non notoriamente associati a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria.

     2. Se il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione comunica all'Agenzia delle entrate che utilizza un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro dell'Unione Europea o dall'Unione Europea per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali della persona oggetto di comunicazione e ottiene una conferma diretta dell'identità e della residenza della persona oggetto di comunicazione tramite tale servizio di identificazione, le informazioni da comunicare riguardanti la persona oggetto di comunicazione, in luogo di quelle di cui al comma 1, lettera a), sono: il nome, l'identificativo del servizio o dei servizi di identificazione e lo Stato membro o gli Stati membri di emissione, nonchè il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità.

     3. L'importo lordo aggregato versato e l'importo lordo aggregato ricevuto di cui al comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), sono espressi nella moneta fiduciaria in cui gli importi sono stati rispettivamente versati e ricevuti. Se gli importi di cui al primo periodo sono stati versati o ricevuti in diverse monete fiduciarie, gli importi sono comunicati in un'unica valuta e convertiti al momento di ciascuna operazione oggetto di comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

     4. Il valore equo di mercato di cui al comma 1, lettera c), numeri da 4) a 9), è determinato e comunicato in un'unica valuta e valutato al momento di ciascuna operazione oggetto di comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

     5. Le informazioni trasmesse indicano la moneta fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.

     6. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a comunicare il luogo di nascita di cui al comma 1, lettera a), se non è in possesso di tale informazione e non è tenuto a ottenerla in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari.

     7. Non è tenuto a fornire le informazioni di cui ai commi da 1 a 6, il prestatore di servizi per le cripto attività con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 230, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), relativamente a un utente oggetto di comunicazione o a una persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione per i quali il medesimo prestatore comunica tali informazioni in una giurisdizione non-UE che ha in vigore un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti con la giurisdizione di residenza del medesimo utente oggetto di comunicazione o della persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione.

     8. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a comunicare il NIF se la giurisdizione oggetto di comunicazione, diversa da uno Stato membro dell'Unione Europea, non lo ha emesso ovvero se in base alla normativa della giurisdizione oggetto di comunicazione, diversa da uno Stato membro dell'Unione Europea, non è obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione.

 

     Art. 237. Ulteriori disposizioni per garantire l'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione e sanzioni

     (articolo 14, commi 1 e 2, decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

     1. A seguito dell'invio di due solleciti successivi alla prima richiesta, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione impedisce, all'utente di cripto-attività che non ha fornito le informazioni di cui agli articoli da 232 a 235, di effettuare operazioni oggetto di comunicazione.

     2. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli da 232 a 235, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 236 fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.

 

     Art. 238. Registrazione unica di un gestore di cripto-attività

     (articolo 15 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

     1. Un gestore di cripto-attività che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, soggetto agli obblighi di comunicazione in Italia ai sensi dell'articolo 230, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), o comma 2, si registra presso l'Agenzia delle entrate prima della fine del periodo entro il quale tale gestore deve comunicare le informazioni di cui all'articolo 236.

     2. Il gestore di cripto-attività che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 230, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) o 4), o comma 2, in più di uno Stato membro dell'Unione Europea, si registra presso l'autorità competente di uno di tali Stati membri, prima della scadenza del periodo entro il quale il gestore di cripto-attività deve comunicare le informazioni di cui all'articolo 236.

     3. Non è tenuto alla registrazione presso l'Agenzia delle entrate il gestore di cripto-attività che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 229, comma 1, lettera i), se detto gestore di cripto-attività non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Italia a norma dell'articolo 230, commi da 3 a 8, in virtù del fatto che tali obblighi sono espletati dal medesimo gestore di cripto-attività in un qualsiasi altro Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE.

     4. Al momento della registrazione, il gestore di cripto-attività che è un prestatore di servizi per le cripto attività con obbligo di comunicazione fornisce le seguenti informazioni:

     a) denominazione;

     b) indirizzo postale;

     c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

     d) eventuale NIF rilasciato al gestore di cripto-attività;

     e) gli Stati membri in cui gli utenti oggetto di comunicazione sono residenti;

     f) ciascuna giurisdizione qualificata non-UE di cui all'articolo 230, commi 3, 4, 5, 6 e 8.

     5. La registrazione ha effetto a decorrere dalla prima comunicazione delle informazioni successiva.

     6. Il gestore di cripto-attività comunica le eventuali modifiche delle informazioni di cui al comma 4.

     7. Il gestore di cripto-attività è cancellato dal registro dei gestori di cripto-attività se:

     a) il gestore di cripto-attività notifica all'Agenzia delle entrate di non avere più utenti oggetto di comunicazione nell'Unione Europea;

     b) in assenza della notifica di cui alla lettera a), vi sono motivi per ritenere che il gestore di cripto attività abbia cessato le attività;

     c) il gestore di cripto-attività non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 229, comma 1, lettera h);

     d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione ai sensi del comma 8.

     8. Se un gestore di cripto-attività registrato in Italia non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 236, l'Agenzia delle entrate, dopo almeno trenta giorni dal secondo sollecito e comunque entro novanta giorni dal secondo sollecito, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 35-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, revoca la registrazione del gestore di cripto-attività.

     9. Un gestore di cripto-attività la cui registrazione in uno Stato membro è stata revocata a seguito della violazione degli obblighi di comunicazione ai sensi dell'Allegato VI, sezione V, parte F, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, si può registrare presso l'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo solo dopo aver fornito all'Agenzia delle entrate garanzie adeguate circa il suo impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell'Unione Europea, ivi compresi eventuali obblighi di comunicazione residui cui non ha adempiuto.

     10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 239. Autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività

     (articolo 16 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

     1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) comunicano all'Agenzia delle entrate l'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, nonchè dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114.

     2. L'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Banca d'Italia e la CONSOB, individua, con apposito provvedimento, le modalità di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1.

 

     Art. 240. Disposizioni in materia di protezione di dati personali

     (articolo 17 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

     1. L'Agenzia delle entrate e i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono titolari del trattamento dei dati personali quando determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

     2. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione:

     a) informano ogni soggetto interessato che le informazioni a esso relative saranno raccolte e trasferite in conformità alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e alle norme di recepimento;

     b) forniscono a ogni soggetto interessato tutte le informazioni che il medesimo soggetto ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679, nonchè del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.

 

     Art. 241. Norme di esecuzione

     (articolo 18 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

     1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i termini per la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni di cui all'articolo 236.

     2. L'elenco delle giurisdizioni qualificate non-UE di cui all'articolo 229, comma 9, lettera b), è pubblicato sui siti internet istituzionali del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, entro il 15 maggio di ciascun anno.

 

     Titolo III

     Controlli e accertamento

     Capo I

     Imposte sui redditi

 

     Art. 242. Ufficio competente

     (articolo 31, commi terzo e quarto, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. La competenza spetta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

     2. Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la competenza di cui al comma 1, spetta all'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, che procede con accertamento parziale.

 

     Sezione I Liquidazione

 

     Art. 243. Liquidazione delle imposte, dei contributi e dei rimborsi dovuti in

     base alle dichiarazioni

     (articolo 36-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte e dei contributi dovuti, nonchè dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.

     2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:

     a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte e dei contributi;

     b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte e dei contributi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

     c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

     d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

     e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

     f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

     3. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

     4.Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 3, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

     5. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi dell'articolo 262, comma 4, secondo periodo, dell'articolo 257 comma 3, dell'articolo 352, comma 3, dell'articolo 355, comma 2, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi dell'articolo 262, comma 4, primo periodo, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla rettifica ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2.

     6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.

 

     Art. 244. Liquidazione dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata

     (articolo 1, comma 412, legge 30 dicembre 2004, n. 311)

     1. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 243 relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta è versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 9 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, ferma la sanzione di cui all'articolo 38, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, con l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 97 del suddetto testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

 

     Sezione II Controllo formale

 

     Art. 245. Controllo formale delle dichiarazioni

     (articolo 36-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.

     2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli dal 252 al 254, dal 256 al 259, dal 261 al 263 e 293, gli uffici possono:

     a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

     b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 7, comma 7;

     c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);

     d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

     e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni presentate per lo stesso anno dal medesimo contribuente;

     f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

     3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

     4. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci.

     5. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte e dei contributi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

 

     Sezione III Atti di recupero

     Paragrafo I Atti di recupero crediti

 

     Art. 246. Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi

     (articolo 122-bis decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; articolo 25, commi 1 e 3, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

     1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

     a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'amministrazione finanziaria;

     b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'amministrazione finanziaria;

     c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

     2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

     3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

     4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

     5. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023.

     6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5.

     7. La mancata comunicazione di cui al comma 5 entro i termini ivi previsti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 69-quinquies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

 

     Art. 247. Atti di recupero crediti non spettanti o inesistenti

     (articolo 38-bis, commi 1 e 1-bis, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, l'Agenzia delle entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti:

     a) fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dalle disposizioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto dei titoli I, II e III della presente parte II, in quanto compatibili, e senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, l'ufficio può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dagli articoli 266 e 268. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27;

     b) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 3, e 20, comma 3, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;

     c) l'atto di cui alla lettera a), emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti, di cui all'articolo 38, comma 4, del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del citato testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, deve essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto anno e dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo;

     d) il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 3 del medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 95 del medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025;

     e) la competenza all'emanazione degli atti di cui alla lettera a), emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta;

     f) per le controversie relative all'atto di recupero di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni previste dal testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175;

     g) in assenza di specifiche disposizioni, le lettere a), b), d), e f) si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. La competenza all'emanazione dell'atto di recupero spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione. In mancanza del domicilio fiscale la competenza è attribuita a un'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore.

     2. Gli atti di recupero aventi a oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in deroga a quanto previsto al comma 1, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione.

 

     Art. 248. Recupero dei contributi a fondo perduto

     (articolo 25, commi 12 e 13, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

     1. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati ai fini dei contributi a fondo perduto erogati per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", si applicano le disposizioni relative alle imposte sui redditi dei titoli I, II e III, della presente parte II. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 38, comma 7, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, in base alle disposizioni di cui all'articolo 247. Si applicano le disposizioni, per quanto compatibili, di cui all'articolo 166. Per le controversie relative all'atto di recupero dei contributi a fondo perduto, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano le disposizioni previste dal testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

     2. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 1 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

 

     Art. 249. Recupero altre agevolazioni

     (articolo 1, commi da 31 a 36, legge 30 dicembre 2021, n. 234)

     1. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dalle disposizioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto dei titoli I, II e III, della presente parte II, in quanto compatibili.

     2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base all'articolo 247.

     3. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 2 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

     4. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

     5. Le attribuzioni di cui ai commi da 1 a 4 spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 264 e 265, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita a un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore.

     6. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 2, si applicano le disposizioni previste dal testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

 

     Art. 250. Proroga termini di notifica degli atti per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2027

     (articolo 3, comma 6, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18)

     1. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica degli atti di recupero di cui agli articoli 247, comma 2, e 249, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 293, comma 3, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2027.

 

     Paragrafo II Atto di recupero in caso di accollo

 

     Art. 251. Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

     (articolo 1 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

     1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

     2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.

     3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate le sanzioni dovute ai sensi dell'articolo 38-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e, nel caso dell'accollato, recuperati l'importo di cui al primo periodo e i relativi interessi. Per l'importo di cui al presente comma e per gli interessi l'accollante è coobbligato in solido.

     4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

 

     Sezione IV Accertamento

 

     Art. 252. Controllo delle dichiarazioni

     (articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi delle disposizioni relative alle imposte sui redditi dei titoli I, II e III, della presente parte II e attraverso le dichiarazioni previste nell'articolo 57 del presente testo unico e nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso. I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al primo periodo sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.

     2. In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici dell'Agenzia delle entrate provvedono, osservando le disposizioni degli articoli della presente sezione IV, della sezione V e del titolo III, capo III, della presente parte II, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.

     3. In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

     4. Il contribuente può comunque richiedere un parere all'amministrazione in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

     5. Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma 3, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo e in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.

 

     Art. 253. Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche

     (articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate nella dichiarazione.

     2. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

     3. L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'articolo 254, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo 252 anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.

     4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 e dall'articolo 254, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta.

     5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

     6. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai commi 4 e 5 è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT. Nei casi di cui al primo periodo, il contribuente può sempre dimostrare che:

     a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;

     b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;

     c) la quota di risparmio utilizzata per consumi e investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.

     7. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 349.

     8. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

 

     Art. 254. Redditi determinati in base alle scritture contabili

     (articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

     a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio e dell'eventuale prospetto di cui all'articolo 54 comma 1;

     b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni della parte I, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

     c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui all'articolo 159, comma 2, lettere b) ed e), dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi dell'articolo 159, comma 2, lettera c), dalle dichiarazioni di altri soggetti previste nell'articolo 57 del presente testo unico e nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

     d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 161 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonchè dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 159. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.

     2. In deroga alle disposizioni del comma 1 l'ufficio dell'Agenzia delle entrate determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al comma 1, lettera d):

     a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;

     b) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'articolo 161 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'articolo 20, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;

     c) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del comma 1 ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera d);

     d) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 159, comma 2, lettere c), d), e) e f);

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 23 e 26. Il reddito di impresa dei soggetti indicati nell'articolo 23 comma 4, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del comma 2.

 

     Art. 255. Componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati

     (articolo 8, comma 2, primo periodo, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)

     1. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi.

 

     Art. 256. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche

     (articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle società si procede con unico atto agli effetti di tale imposta, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 254 relative al reddito d'impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'articolo 56 e tenendo presenti anche le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile.

     2. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si procede con unico atto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle società dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del comma 1 o quelle dell'articolo 253, secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate.

 

     Art. 257. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale

     (articolo 40-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante nonchè le relative rettifiche, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

     2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.

     3. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un'apposita istanza, all'ufficio competente a emettere l'atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata e alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

     4. Le attività di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei confronti della società consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione. 5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 293, l'accertamento del reddito complessivo globale può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai commi da 1 a 4.

 

     Art. 258. Accertamento d'ufficio

     (articolo 41 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo III, capo I.

     2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui all'articolo 253 comma 3 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorchè regolarmente tenute.

     3. I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali.

     4. Se il reddito complessivo è determinato sinteticamente, sono deducibili gli oneri di cui all'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge. Si applica l'articolo 253, comma 5.

 

     Art. 259. Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria

     (articolo 41-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 293, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attività istruttorie di cui all'articolo 159, comma 2, lettere a), b), c) ed e), nonchè dalle segnalazioni effettuate dall'ufficio centrale competente dell'Agenzia delle entrate, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni e imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni e agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonchè l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 243 e 245, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal titolo III, capo VII, della presente parte II. Non si applica la disposizione dell'articolo 263.

 

     Art. 260. Notifica mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento

     (articolo 3, commi da 4 a 6, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331)

     1. Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 259 possono essere notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

     2. La disposizione recata dal comma 1 si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici dell'Agenzia delle entrate inviano in conformità alle singole leggi di imposta, nonchè per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative.

     3. Gli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 259, sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.

 

     Art. 261. Accertamento dei redditi di fabbricati

     (articolo 41-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 159, comma 2, lettera l), 253, 256 e 259 non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore a un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.

     2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile. caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.

     3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 299, comma 5.

 

     Art. 262. Avviso di accertamento

     (articolo 42 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

     2. L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

     3. L'accertamento è annullabile se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui al comma 2, ultimo periodo.

     4. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 257, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al comma 2 le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al primo periodo, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi degli articoli 8 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

 

     Art. 263. Partecipazione dei comuni all'accertamento

     (articolo 44 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 1, commi 1, 2 e 2-bis, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; articolo 18, commi 7, 8, 9, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 83, commi da 16 a 17-ter, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 2, commi 10 e 11, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; articolo 4-ter, decreto-legge 29 marzo 2024, n.

     39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67)

     1. I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo.

     2. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 53 dei contribuenti in essi residenti; gli uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 253, comma 4 e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate.

     3. Il comune di domicilio fiscale del contribuente segnala all'Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 53, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.

     4. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al comma 2 comunica entro trenta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

     5. Il comune per gli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.

     6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma 2, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonchè le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza.

     7. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonchè delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

     8.In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:

     a) è assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;

     b) la quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;

     c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:

     1) ai contratti di locazione nonchè a ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;

     2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;

     3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;

     4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;

     d) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente a immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;

     e) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni e i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

     9. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione e ai contratti di somministrazione di cui al comma 8, lettera c), numero 2).

     10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonchè quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 7. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.

     11. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, e in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

     12. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del comma 7, nonchè le relative modalità di attribuzione.

     13. Resta fermo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 10, quanto alle modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonchè alle modalità di partecipazione degli stessi all'accertamento fiscale e contributivo.

     14. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti a altri enti e alla Unione europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento.

     15. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui al comma 7, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui ai titoli I, II e III, della presente parte II, in quanto compatibili.

     16. La specifica vigilanza prevista al comma 15 da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dal comma 7.

     17. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 15, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta Agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità di comunicazione e i criteri per la formazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

     18. Le attività previste al comma 17 da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

     19. Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.

     20. Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 19 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale di cui ai commi 7 e 8, lettera b).

 

     Sezione V Disposizioni varie

 

     Art. 264. Domicilio fiscale

     (articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.

     2. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonchè quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

     3. I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

     4. Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto.

     5. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

 

     Art. 265. Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione

     (articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 264, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.

     2. Quando concorrono particolari circostanze, l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo 264.

     3. Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei commi 1 e 2 è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che, il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione. Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato e ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato.

     4. Quando il domicilio fiscale è stato modificato ai sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della sola revoca è l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione.

 

     Art. 266. Notificazioni

     (articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

     a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;

     b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

     c) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

     d) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

     e) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

     f) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

     g) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera e), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio, con le modalità di cui alla stessa lettera e), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

     h) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. Le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile si applicano nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

     2. L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste dal comma 1, lettere e) e g).

     3. Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 68 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.

     4. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 e in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera f).

     5. La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del comma 4 qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

     6. Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

 

     Art. 267. Assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea

     (articolo 60-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. L'amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi all'applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977.

     2. Su domanda dell'autorità competente di un altro Stato membro, l'amministrazione finanziaria procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni delle Autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione, nel suo territorio, della legislazione sulle imposte indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977.

     3. L'amministrazione finanziaria può notificare un documento, secondo le modalità di cui all'articolo 266, direttamente a una persona nel territorio di un altro Stato membro.

     4. La domanda di notifica indica il contenuto dell'atto o della decisione da notificare e contiene il nome, l'indirizzo del destinatario e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dello stesso.

     5.L'amministrazione finanziaria informa immediatamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la decisione sono stati notificati al destinatario.

 

     Art. 268. Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale

     (articolo 60-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo:

     a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

     b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);

     c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice di cui all'articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente;

     d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale.

     2. All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione degli indirizzi di cui al comma 1.

     3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:

     a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo 266 e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile;

     b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

     4. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al comma 3, lettera b), nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.

     5. I soggetti di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione, comunicando tale domicilio, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità con le quali i soggetti di cui al primo periodo possono confermare o revocare gli indirizzi digitali comunicati secondo le modalità stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate emanati nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.

     6. Ai fini della notificazione e dell'invio di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'Agenzia delle entrate provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali speciali di cui al comma 5 nell'elenco dei domicili di piattaforma diversificati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 febbraio 2022, n. 58. Il gestore della piattaforma di cui all'articolo 26 del decreto legge16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle entrate- Riscossione, nell'elenco dei domicili digitali speciali istituito con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, sono stabiliti termini e modalità dell'aggiornamento e del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma.

 

     Art. 269. Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche

     (articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto.

 

     Art. 270. Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

     (articolo 63, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito dall'articolo 57, comma 13, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

     2. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dall'articolo 57, comma 12, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero ai soggetti che, in possesso del titolo di studio e in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie e amministrativo-contabili ovvero a coloro che sono iscritti nel registro dei revisori legali, e hanno svolto almeno cinque anni di attività ovvero a coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando la procura è rilasciata a un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi.

 

     Art. 271. Eredi del contribuente

     (articolo 65 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

     2. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

     3. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.

     4. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2.

 

     Art. 272. Computo dei termini

     (articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile.

 

     Art. 273. Divieto della doppia imposizione

     (articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

     2. L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito.

 

     Art. 274. Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

     (articolo 69 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici dell'Agenzia delle entrate e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.

     2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

     3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonchè i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a euro 5.164,57 e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a euro 25.822,84.

     4. La competente struttura centrale dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti:

     a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;

     b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

     5. Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.

     6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio dell'Agenzia delle entrate, sia presso i comuni interessati. Nel predetto periodo è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla relativa normativa di attuazione, nonchè da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui all'Allegato 5, Tabella A del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.

     7. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

 

     Capo II Imposta sul valore aggiunto

 

     Art. 275. Ufficio competente

     (articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti e a ogni altro effetto ai fini IVA è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 264 e 265. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione nè un rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, è competente la Direzione provinciale II di Roma.

     2. Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026, l'ufficio competente ai sensi del presente articolo è individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

     Sezione I Liquidazione

 

     Art. 276. Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni

     (articolo 54-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

     2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:

     a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;

     b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

     c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonchè dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonchè gli articoli 109 e 139, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

     3. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonchè dell'articolo 111 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

     4. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 3, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 287, comma 2, al contribuente, nonchè per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

     5. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.

 

     Art. 277. Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse

     (articolo 54-bis.1, commi 1, 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all'articolo 293, comma 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell'effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.

     2. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell'articolo 93 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Se gli elementi forniti dal contribuente portano a una diversa determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui al primo periodo. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 3 del medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto n. 33 del 2025. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 6 del predetto testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

     3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere dettate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l'effettuazione delle stesse.

 

     Art. 278. Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia

     (articolo 54-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui agli articoli 149, commi 6 e 10, e 151, commi 10 e 14, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, l'amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonchè la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla stessa.

     2. L'amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui agli articoli 149, comma 6, e 151, comma 10, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026, non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.

     3. L'amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito.

     4. Nei casi di cui agli articoli 149, comma 5, 150, comma 4, 151, commi 8 e 9, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026, l'amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

 

     Art. 279. Liquidazione dell'imposta dovuta relativamente alle operazioni effettuate nell'ambito dei regimi speciali di cui agli articoli 149 e seguenti del testo unico IVA da soggetti non residenti

     (articolo 54-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli articoli 149 e 152 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di committenti o cessionari non soggetti passivi d'imposta.

     2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti nell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:

     a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell'imposta;

     b) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nel riporto e nella determinazione delle eccedenze di imposta derivanti dalle rettifiche relative a precedenti dichiarazioni;

     c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione.

     3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito del controllo è comunicato per via elettronica al contribuente o ai sensi dell'articolo 266 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La comunicazione contiene l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata, della sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di cui all'articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025 , n. 33 calcolati fino al giorno in cui è effettuata la liquidazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini della riscossione.

     4. Qualora l'amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nella comunicazione di cui al comma 3 potrà essere chiesta direttamente a uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.

     5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell'imposta, lo stesso può fornire per via elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria.

     6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.

 

     Art. 280. Adempimenti e controlli ai fini IVA propedeutici all'immatricolazione o successiva voltura dei veicoli oggetto di acquisto intraunionale o introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 50 del testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 o oggetto di importazione

     (articolo 1, commi da 9 a 11, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)

     1. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intraunionale a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025 , n. 33, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.

     2. La sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 1 viene verificata dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità della predetta verifica. Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018.

     3. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 50 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma.

     4. Per i veicoli di cui al comma 1, oggetto di importazione, l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facoltà prevista dall'articolo 45, comma 2, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026, nei limiti ivi stabiliti.

     5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.

 

     Sezione II Accertamento

 

     Art. 281. Competenza per il controllo degli obblighi strumentali di certificazione dei corrispettivi

     (articolo 2, comma 7, legge 26 gennaio 1983, n. 18; articolo 8, comma 8, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)

     1. All'accertamento delle violazioni in materia di obblighi strumentali per la certificazione dei corrispettivi provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto a emettere il documento certificativo dei corrispettivi.

     2. Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

 

     Art. 282. Plafond IVA - Lettere di intento illegittime

     (articolo 1, commi 1079, 1080 e 1081, legge 30 dicembre del 2020, n. 178)

     1. Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond IVA, l'amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 46, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e conseguenti attività di controllo sostanziale ai sensi degli articoli 159, 161, da 276 a 279, da 283 a 286, 293, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime.

     2. Nel caso in cui i riscontri di cui al comma 1 diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

     3. Considerato il disposto di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026, in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026, inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell'IVA, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lett. d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026.

 

     Art. 283. Rettifica delle dichiarazioni

     (articolo 54 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

     2. L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 86, 87 e 88 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture e altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti nell'articolo 159. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 o anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.

     3. L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui all'articolo 159, comma 2, lettere b), d) e f), dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonchè da altri atti e documenti in suo possesso.

     4. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 293, i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attività istruttorie di cui all'articolo 159 comma 2, lettere a), b), d) e f), nonchè dalle segnalazioni effettuate dal competente ufficio centrale dell'Agenzia delle entrate, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonchè l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 276, anche avvalendosi delle procedure previste dal titolo III, capo VII, della presente parte II.

     5. Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

     6. Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.

 

     Art. 284. Accertamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli 149 e 152 del testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto, approvato con decreto legislativo 19 gennaio 2026 n. 10

     (articolo 54-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)

     1. L'amministrazione finanziaria, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 63-quater del regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, dei dati e delle notizie raccolti attraverso la cooperazione amministrativa o secondo le convenzioni internazionali in vigore, nonchè sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando i poteri di cui all'articolo 159, con apposito avviso di accertamento, procede alla rettifica della dichiarazione trimestrale presentata nei rispettivi Stati membri di identificazione dai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE, relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel territorio dello Stato, quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta.

     2. L'amministrazione finanziaria comunica ai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE, relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel territorio dello Stato, l'omessa presentazione della dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai sensi dell'articolo 285.

     3. L'avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2, emesso entro i termini di cui all'articolo 293 costituisce titolo esecutivo ai fini della riscossione.

     4. Qualora l'amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nell'avviso di accertamento di cui al comma 3 potrà essere chiesta direttamente a uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.

 

     Art. 285. Accertamento induttivo

     (articolo 55 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)

     1. Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche se la dichiarazione reca le indicazioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, semprechè le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 283, anche nelle seguenti ipotesi:

     1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'articolo 161, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026 e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'articolo 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture;

     2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;

     3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'articolo 283, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente.

     3. Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare già decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

 

     Art. 286. Notificazione e motivazione degli accertamenti

     (articolo 56 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)

     1. Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dai messi comunali.

     2. Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'articolo 283 devono essere indicati specificamente, a pena di annullabilità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.

     3. Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di annullabilità, l'imponibile determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni dell'articolo 285, commi 1 e 2.

     4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 283, comma 4, e all'articolo 285, comma 3, devono essere inoltre indicate, a pena di annullabilità, le ragioni di pericolo per la riscossione dell'imposta.

     5. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è annullabile se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.

     6. I provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 117, 118 e 120 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.

 

     Art. 287. Pagamento delle imposte accertate

     (articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)

     1. L'imposta o la maggiore imposta sul valore aggiunto accertata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica.

     2. L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso.

     3. Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

 

     Art. 288. Solidarietà nel pagamento dell'imposta

     (articolo 60-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)

     1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.

     2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.

     3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta.

     4. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente a oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonchè della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

 

     Art. 289. Collaborazione degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

     (articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)

     1. Gli uffici delle dogane eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 32, comma 9, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e ne riferiscono ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. Per le controversie relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141.

     2. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli cooperano con gli uffici dell'Agenzia delle entrate per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.

 

     Art. 290. Obblighi dell'amministrazione finanziaria

     (articolo 65 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633; articolo 55 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

     2. L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.

     3. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui all'articolo 161, a condizioni di reciprocità.

 

     Art. 291. Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

     (articolo 66-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)

     1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'Agenzia delle entrate ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 283 e 285. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti.

     2. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate formano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio, sia presso i comuni interessati. Nel predetto periodo, è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla relativa normativa di attuazione, nonchè da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui all'Allegato 5, Tabella A del predetto testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui all'Allegato 5, Tabella A del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.

     3. Gli stessi uffici formano, per le finalità di cui al secondo comma, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti.

     4. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

 

     Capo III Disposizioni comuni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA

 

     Art. 292. Disposizioni in materia di controlli automatici e formali delle dichiarazioni

     (articoli 2, 3 e 3-bis decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; articolo 2-bis decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248)

     1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 243 e 276, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi o di minori crediti già utilizzati, nonchè di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

     2. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 9 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai predetti articoli 243, comma 4, e 276, comma 4, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, la sanzione è applicata nella misura di cui all'articolo 69-viciesquater, comma 1, lettera a), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

     3. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 2006 l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato:

     a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che, se previsto nell'incarico di trasmissione, portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui al comma 2, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;

     b) mediante raccomandata in ogni altro caso.

     4. Il termine di cui al comma 2 è ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'invito di cui al comma 3, lettera a).

     5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica.

     6. Le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 245, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi o di minori crediti già utilizzati, nonchè di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 245, comma 5, con le modalità indicate nell'articolo 9 del predetto testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso, la sanzione è applicata nella misura indicata dall'articolo 69-viciesquater, comma 1, lettera b), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

     7. Le somme dovute ai sensi dei commi 2 e 6, possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

     8. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

     9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 82 e 83 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, gli esiti del controllo automatizzato, effettuato ai sensi degli articoli 243 e 276, sono comunicati, rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente può provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare. La prima rata è versata entro il termine indicato nel comma 1 degli articoli 82 e 83 del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, e le rate successive sono versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni del presente articolo.

     10. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

     11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 10 si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 244, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. In questo caso, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

     Art. 293. Termine per gli accertamenti

     (articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 57 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633; articolo 1, comma 640, lettera b), legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 3 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

     1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

     2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

     3. Gli avvisi di accertamento aventi a oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

     4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi 1, 2, 3 e 5 le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di annullabilità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

     5. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

     6. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dell'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore i termini per l'accertamento di cui al comma 1 decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione.

     7. I termini di decadenza del comma 1 sono ridotti di due anni solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a euro 500.

 

     Art. 294. Contrasto ai paradisi fiscali

     (articolo 12, commi 1, 2, primo periodo, da 2-bis a 3-ter, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)

     1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonchè di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.

     2. In deroga a ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 58, commi 1 e 2, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, la sanzione è applicata nella misura di cui all'articolo 69-triciessemel, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

     3. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 293, commi 1 e 2, sono raddoppiati.

     4. Per le violazioni di cui all'articolo 58, commi 1 e 2, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 22 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono raddoppiati.

     5. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti e il rafforzamento della cooperazione internazionale.

     6. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 5 da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d'intesa con il comando generale della Guardia di finanza.

     7. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, riservata al personale del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 295. Concentrazione della riscossione nell'accertamento

     (articolo 29 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

     1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella lettera a) sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

     a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso e a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 94 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 353, comma 5, del presente testo unico e degli articoli 99, comma 4, e 126 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nonchè in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui al primo e secondo periodo, sulla base degli atti ivi indicati;

     b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli Agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli Agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonchè a ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonchè in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. L'Agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

     c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli Agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli Agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b);

     d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'Agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;

     e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede a espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'Agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'Agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 146 del citato testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025;

     f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata all'articolo 111 del predetto testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto n. 33 del 2025, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; per quanto di spettanza dell'agente della riscossione, anche ai fini del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, si applica l'articolo 209 del medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025;

     g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) e i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli Agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 105 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 118 del medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025;

     h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle entrate riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a seguito dei seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle entrate:

     1) atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, di cui all'articolo 247, comma 1, lettera a);

     2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 247, comma 1, lettera g);

     3) atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 18, 19 e 20, commi da 1 a 4, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;

     4) avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 299 e 309 del presente testo unico;

     5) avvisi di accertamento e liquidazione di cui all'articolo 310;

     6) avvisi di rettifica e liquidazione delle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi di cui all'articolo 318;

     7) avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonchè per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:

     7.1) imposta di registro;

     7.2) imposte ipotecaria e catastale;

     7.3) imposta sulle successioni e donazioni;

     7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

     7.5) imposta di bollo;

     8) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:

     8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

     8.2) addizionale erariale della tassa di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

 

     Art. 296. Segreto d'ufficio

     (articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 1972, n. 633;

     articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 1973, n. 600)

     1. Gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della Guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal presente testo unico.

     2. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri dell'Unione Europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto.

     3. È considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza, dai membri dei consigli comunali, da chi esercita il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.

 

     Art. 297. Disposizioni comuni applicabili

     (articolo 70 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)

     1. Per quanto non è diversamente disposto dal presente testo unico si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

     2. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Si applica l'articolo 6, comma 4, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

 

     Capo IV Imposta di registro e altri tributi indiretti  Sezione I Imposta di Registro

 

     Art. 298. Valore dei beni e dei diritti

     (articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 131)

     1. Ai fini dell'imposta di registro si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi 2, 3 e 4, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.

     2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore quello venale in comune commercio. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore quello venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati negli articoli 7, della tariffa, parte I, e 12 della tabella, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2025, n. 123 al netto delle passività inerenti all'azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai beni di cui ai citati articoli 7, della tariffa, parte I e 12 della tabella, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025.

     3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonchè a ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.

     4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, l'ufficio controlla il valore di cui al comma 1 tenendo conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e procede ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni dell'articolo 161. L'ufficio controlla anche la congruità della ripartizione del corrispettivo di cui all'articolo 27, comma 4, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025.

 

     Art. 299. Rettifica del valore degli immobili e delle aziende

     (articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; articolo 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 35, comma 22 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, articolo 2, comma 63, legge 24 dicembre 2003, n. 350, e articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; articolo 2, comma 45, decreto legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)

     1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui all'articolo 298, commi 3 e 4, hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.

     2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 298 in base ai quali è stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonchè dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.

     3. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è annullabile se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.

     4. L'avviso è notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o da messi comunali o del giudice di pace.

     5. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, rivalutata ai sensi dell'articolo 3, commi 48 e 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dichiarato in misura non inferiore:

     a) per i terreni, a 90 volte il reddito dominicale risultante in catasto;

     b) per i fabbricati, classificati nel gruppo catastale B, a 168 volte il reddito risultante in catasto;

     c) per i fabbricati, classificati nella categoria catastale C/1 e nel gruppo catastale E, a 40,80 volte il reddito risultante in catasto;

     d) per i fabbricati, classificati nella categoria catastale A/10 e nel gruppo catastale D, a 60 volte il reddito risultante in catasto;

     e) per le case di abitazione cui si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1 della tariffa, parte I, nota I, allegato 1, al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, a 110 volte il reddito risultante in catasto;

     f) per le case di abitazione diverse da quelle di cui alla lettera e), e per i fabbricati classificati nelle altre categorie catastali, a 120 volte il reddito risultante in catasto.

     6. Non sono, altresì, sottoposti a rettifica i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.

     7. Le disposizioni dei commi 5 e 6 non si applicano per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

     8. I moltiplicatori di cui al comma 5 possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonchè per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

     9. Le disposizioni dei commi da 5 a 8 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dal comma 10.

     10. In deroga alla disciplina di cui all'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 254, comma 1, lettera d), per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini dell'imposta di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei commi da 5 a 8, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento.

     11. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

     a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

     b) il codice fiscale o la partita IVA;

     c) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonchè, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

     12. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 11, l'ufficio irroga la sanzione nella misura indicata dall'articolo 43-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi del comma 1.

 

     Art. 300. Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione

     (articolo 52-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

     1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 299, commi da 5 a 7. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima.

 

     Art. 301. Atti sprovvisti di indicazioni necessarie

     (articolo 53 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

     1. Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore nè l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva l'applicazione dell'articolo 299 nelle ipotesi previste dall'articolo 298, commi 3 e 4.

     2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui è eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilita nell'articolo 45 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

 

     Art. 302. Attribuzioni e poteri degli Uffici

     (articolo 53-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri di cui alle disposizioni ai fini delle imposte sui redditi dei titoli I, II e III, della presente parte II, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonchè delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.

 

     Art. 303. Decadenza dell'azione dell'Amministrazione finanziaria

     (articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

     1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 17 e 18 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al predetto decreto legislativo n. 123 del 2025, si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall'articolo 23 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025.

     2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 299, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025.

     3. Salvo quanto disposto nel comma 2, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:

     a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;

     b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025; dalla data della notificazione della decisione delle corti di giustizia tributaria ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 43 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;

     c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, se si tratta di imposta suppletiva.

     4. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 3, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, nonchè le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.

     5. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nell'articolo 299, comma 4.

     6. Le sanzioni amministrative devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.

     7. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025.

 

     Art. 304. Decorrenza dei termini in caso di regolarizzazione spontanea

     (articolo 1, comma 640, lettera c), legge 23 dicembre 2014, n. 190)

     1. I termini di cui all'articolo 303, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

 

     Art. 305. Prescrizione del diritto all'imposta

     (articolo 78 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

     1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

 

     Sezione II Imposte ipotecaria e catastale

 

     Art. 306. Uffici competenti

     (articolo 12 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

     1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione, nonchè per l'imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette.

 

     Art. 307. Procedimenti e termini

     (articolo 13 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

     1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nella presente sezione, le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni.

     2. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalità, salvo quanto disposto dall'articolo 118, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.

     3. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 118 comma 1, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all'articolo 112 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025.

     4. Il pagamento delle imposte non può essere dilazionato.

     5. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario si applicano nella misura del 3,50 per cento annuo; gli interessi di mora sulle somme da rimborsare al contribuente si applicano nella misura dell'1,00 per cento per ogni semestre compiuto.

 

     Art. 308. Decadenza

     (articolo 17 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

     1. Le imposte da corrispondere agli uffici dell'Agenzia delle entrate devono essere richieste entro gli stessi termini di decadenza stabiliti in materia di imposta di registro o di imposta sulle successioni e donazioni.

     2. Le imposte da corrispondere agli uffici dell'Agenzia delle entrate devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui è stata eseguita la relativa formalità o entro cinque anni dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta nel caso di successiva richiesta della formalità.

     3. Le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l'accertamento dell'imposta cui si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.

     4. I privilegi previsti a garanzia dei crediti dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale si estinguono col decorso di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto o dalla data in cui è stata eseguita o doveva essere eseguita la formalità o la voltura.

     5. La restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

 

     Sezione III

     Imposta sulle successioni e donazioni

     Paragrafo I Successioni

 

     Art. 309. Rettifica e liquidazione della maggiore imposta

     (articolo 34 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 2, comma 63, legge 24 dicembre 2003, n. 350; articolo 1-bis, comma 7, decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; articolo 2, comma 45, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)

     1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale nella misura del 2,50 per cento per ogni semestre compiuto.

     2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l'indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 99 a 104 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123; l'indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta. Per i beni e i diritti di cui ai commi 4 e 5 devono essere indicati anche gli elementi in base ai quali, secondo le disposizioni ivi contenute, ne è stato determinato il valore o il maggior valore.

     3. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è annullabile se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.

     4. Il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari è determinato dall'ufficio, avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che hanno avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonchè a ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni fornite dai comuni.

     5. Per la determinazione del valore delle aziende, dei diritti reali su di esse e delle azioni o quote di cui all'articolo 101, comma 1, lettera b), del predetto testo unico in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, l'ufficio può tenere conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni dell'articolo 161.

     6. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, rivalutata ai sensi dell'articolo 3, commi 48 e 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dichiarato in misura non inferiore:

     a) per i terreni, a 90 volte il reddito dominicale risultante in catasto;

     b) per i fabbricati, classificati nel gruppo catastale B, a 168 volte il reddito catastale risultante in catasto;

     c) per i fabbricati, classificati nella categoria catastale C/1 e nel gruppo catastale E, a 40,80 volte il reddito risultante in catasto;

     d) per i fabbricati, classificati nella categoria catastale A/10 e nel gruppo catastale D, a 60 volte il reddito risultante in catasto;

     e) per le case di abitazione cui si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1 della tariffa, parte I, nota I, allegato 1, al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, a 110 volte il reddito risultante in catasto;

     f) per le case di abitazione diverse da quelle di cui alla lettera e), e per i fabbricati classificati nelle altre categorie catastali, a 120 volte il reddito risultante in catasto.

     7. Non sono, altresì, sottoposti a rettifica i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'articolo 99 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025.

     8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 non si applicano per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

     9. Per i fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto edilizio ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione della successione le disposizione dei commi da 6 a 8 si applicano a condizione: a) che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione della successione; b) che in allegato alla domanda di voltura catastale, la quale in tal caso non può essere inviata per posta, sia presentata specifica istanza di attribuzione della rendita, recante l'indicazione degli elementi di individuazione del fabbricato e degli estremi della dichiarazione di successione, di cui l'ufficio dell'Agenzia delle entrate o l'ufficio provinciale-Territorio competente rilascia ricevuta in duplice esemplare; c) che la ricevuta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, sia prodotta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, il quale ne restituisce un esemplare con l'attestazione dell'avvenuta produzione. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate o l'Ufficio provinciale-Territorio competente, entro dieci mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio dell'Agenzia delle entrate un certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita; se l'imposta era già stata liquidata in base al valore indicato nella dichiarazione della successione e tale valore risulta inferiore a cento volte la rendita così attribuita e debitamente aggiornata, o al corrispondente valore della nuda proprietà o del diritto reale di godimento, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, nel termine di decadenza di cui all'articolo 112, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, liquida la maggiore imposta corrispondente alla differenza, con gli interessi di cui al comma 1 dalla data di notificazione della precedente liquidazione e senza applicazione di sanzioni.

     10. Le disposizioni dei commi da 6 a 8 si applicano inoltre alle unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione.

     11. Le modifiche dei moltiplicatori previste nell'articolo 299, comma 8, operano anche ai fini dei commi da 6 a 9 del presente articolo e hanno effetto per le successioni aperte dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto con il quale sono disposte.

     12. Ai fini della rettifica e della liquidazione della maggiore imposta non si tiene conto delle differenze di valore relative ai beni indicati negli articoli 101, comma 1, lettere b) e d), e 104, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, dei quali sia evidente la scarsa rilevanza.

 

     Art. 310. Accertamento e liquidazione d'ufficio

     (articolo 35 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

     1. In caso di omissione della dichiarazione della successione l'ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni considerate omesse a norma degli articoli 113, comma 9, e 117, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. In aggiunta all'imposta sono liquidati, nella misura di cui all'articolo 309, comma 1, gli interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata.

     2. L'avviso di accertamento e liquidazione deve contenere: l'indicazione delle generalità dei chiamati all'eredità; la descrizione dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario, con l'indicazione dei valori a ciascuno di essi attribuiti e dei criteri seguiti per determinarli a norma degli articoli da 99 a 104 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, e dell'articolo 309, commi 4 e 5; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo dell'imposta.

     3. La motivazione dell'avviso deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è annullabile se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.

     4. L'esistenza di passività deducibili e la spettanza di riduzioni e di detrazioni possono essere dimostrate, nei modi indicati negli articoli 108, commi 1, 2 e 3, e negli articoli 110 e 111, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, entro il termine di sei mesi dalla data di notificazione dell'avviso.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, salvo il diverso contenuto dell'avviso, anche per la riliquidazione dell'imposta in caso di omissione della dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in caso di omissione della dichiarazione integrativa.

 

     Art. 311. Poteri dell'amministrazione finanziaria

     (articolo 47 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

     1. L'ufficio competente, ai fini dell'accertamento e della riscossione, oltre ad avvalersi delle altre facoltà previste nel presente testo unico, può:

     a) invitare i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione della successione, indicandone il motivo, a produrre documenti, o a comparire di persona o per rappresentanza per fornire dati e notizie, rilevanti ai fini dell'accertamento;

     b) inviare agli stessi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

     c) richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli enti e uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare i dati e le notizie di cui siano in possesso;

     d) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la simulazione di atti costitutivi di passività deducibili e di ogni altro atto rilevante ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta;

     e) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta.

     2. Gli organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, controllano l'esattezza delle certificazioni di cui all'articolo 108, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.

 

     Paragrafo II Donazioni

 

     Art. 312. Accertamento delle liberalità indirette

     (articolo 56-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

     1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.

     2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota dell'8 per cento di cui all'articolo 133, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, per la parte che eccede la franchigia ove prevista.

     3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote e le franchigie indicate all'articolo 133, comma 1, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025.

 

     Art. 313. Rinvio

     (articolo 60 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

     1. Per le modalità e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli 133 e 134 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e dell'articolo 312 del presente testo unico, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto nella Parte III del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, e nell'articolo 309, commi 5 e 12, del presente testo unico, le disposizioni in materia di imposta di registro di cui alla Parte I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.

 

     Sezione IV Imposta di bollo

 

     Art. 314. Organi competenti all'accertamento delle violazioni

     (articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

     1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente sezione, anche se costituenti reato, è demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 153, 154, 156, ai funzionari dell'Agenzia delle entrate all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a qualsiasi funzionario e impiegato addetto agli uffici stessi.

     2. I soggetti indicati nell'articolo 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati a esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al comma 1 e agli ufficiali e agenti della polizia tributaria.

     3. L'obbligo di cui al comma 2 non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.

     4. I notai sono tenuti in ogni caso a esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, a eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

 

     Art. 315. Modalità di accertamento delle violazioni

     (articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

     1. Le violazioni delle norme in materia di imposta di bollo contenute nella parte IV, titolo I, capi da I a VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.

     2. Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonchè in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi precedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte a impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri può avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma 1.

 

     Art. 316. Termini di decadenza - Rimborsi

     (articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

     1. L'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme in materia di imposta di bollo contenute nella parte IV, titolo I, capi da I a VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

     2. L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione della parte IV, titolo I, capi da I a VI, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.

     3. La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.

     4. Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario.

 

     Capo V

     Tributi erariali minori

     Sezione I

     Imposte sulle assicurazioni e contratti vitalizi

 

     Art. 317. Norme applicabili per la risoluzione delle controversie

     (articolo 27 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

     1. Per la risoluzione, in via amministrativa e in via giudiziaria, delle controversie relative all'applicazione delle imposte e delle sanzioni amministrative previste in materia di imposta sulle assicurazioni di cui al titolo I del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, e per la riscossione coattiva delle dette imposte e sanzioni si osservano le disposizioni vigenti in materia d'imposta di registro.

 

     Art. 318. Accertamento delle violazioni

     (articolo 28 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

     1. Agli effetti degli articoli 154 e 156, l'accertamento delle violazioni in materia di imposta sulle assicurazioni di cui al titolo I del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, anche se costituenti reato, è altresì demandato ai funzionari dell'Agenzia delle entrate, all'uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici dell'Agenzia delle entrate, da qualsiasi funzionario addetto agli uffici stessi.

     2. I funzionari di cui al comma 1, nonchè gli ufficiali e agenti della polizia tributaria sono tenuti a osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell'esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 319.

     Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea

     (articolo 28-bis legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

     1. L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sulle assicurazioni; a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

     2. L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta di registro.

     3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni concernenti la reciproca assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea, di cui al presente testo unico.

 

     Art. 320. Della prescrizione

     (articolo 29 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

     1. In caso di infedele denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele.

     2. In caso di omessa denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

     3. A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.

     4. Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dell'imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.

 

     Art. 321. Prescrizione per l'azione del contribuente

     (articolo 30 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

     1. L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento.

 

     Sezione II Imposta sugli intrattenimenti

 

     Art. 322. Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito

     (articolo 14-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

     1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici.

     2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

     3. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

 

     Art. 323. Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici

     (articolo 14-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

     1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 322, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonchè di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

     2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

     3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le somme dovute, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 322, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, la sanzione è applicata nella misura di cui all'articolo 69-viciesquinquies, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

 

     Art. 324. Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti

     (articolo 14-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 322 e 323, possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dai predetti articoli 322 e 323 si applicano le disposizioni in materia di IVA.

 

     Art. 325. Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

     (articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

     1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'articolo 25 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, nonchè per le modalità e i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli da 322 a 324 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544.

 

     Art. 326. Rivalsa

     (articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

     1. Salvo per i casi di liquidazione forfetaria dell'imposta, i soggetti indicati all'articolo 25 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, esclusi gli esercenti le case da giuoco, devono rivalersi dell'imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori.

     2. I prezzi degli intrattenimenti e delle altre attività devono essere indicati in avvisi esposti al pubblico separatamente dall'importo dell'imposta che sui prezzi stessi è dovuta.

 

     Art. 327. Concessione del servizio

     (articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

     1. L'Agenzia delle entrate può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione, l'accertamento dell'imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori.

     2. Con la convenzione di cui al comma 1, è riconosciuto alla Società italiana degli autori ed editori un compenso annuo per le attività svolte.

 

     Art. 328. Vigilanza

     (articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

     1. La vigilanza, agli effetti della presente sezione, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività compete:

     a) ai funzionari dell'amministrazione finanziaria muniti di speciale tessera di riconoscimento;

     b) agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militari di truppa della Guardia di finanza;

     c) al personale del concessionario di cui all'articolo 327, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. A tal fine al personale di cui al comma 1 è consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette a imposta previa esibizione:

     a) per il personale di cui al comma 1, lettere a) e c) di speciale tessera di riconoscimento come previsto dall'articolo 330, comma 1;

     b) per gli ufficiali della Guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento;

     c) per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.

     3. Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei commi 1 e 2, è in facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attività, speciali norme cautelative o di controllo per l'accertamento della base imponibile.

     4. Gli impresari e organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di intrattenimento o di attività soggetti a imposta due tessere gratuite a disposizione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, competente per territorio.

     5. Gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di intrattenimento o di attività di cui al comma 4 debbono mettere a disposizione del ministero e degli uffici delle Agenzie fiscali, competente per territorio un posto di prima categoria.

     6. Le tessere e gli ingressi contemplati dai commi da 1 a 5 sono esenti dall'imposta.

 

     Art. 329. Dichiarazione di effettuazione di attività

     (articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

     1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette a imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta.

 

     Art. 330. Accertamento delle violazioni, termini di decadenza e rimborsi

     (articoli 37 e 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

     1. La constatazione, agli effetti dell'articolo 156, delle violazioni alle disposizioni della presente sezione, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonchè agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione finanziaria.

     2. Le somme riscosse per le sanzioni pecuniarie previste al titolo V, capo II, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

     3. L'accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

     4. Entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente o indebitamente pagate.

 

     Sezione III Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)

 

     Art. 331. Disposizioni per l'accertamento

     (articolo 1, comma 498, primo periodo, legge 24 dicembre 2012, n. 228)

     1. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui agli articoli 42, 43 e 46 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, nonchè per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

 

     Sezione IV Degli abbonamenti alle radioaudizioni

 

     Art. 332. Competenza per l'accertamento

     (articolo 24 regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246)

     1. Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e del titolo VI del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, gli organi, cui, a norma dell'articolo 153, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, nonchè i dipendenti della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, in numero non superiore a cinquanta, espressamente riconosciuti idonei e abilitati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno.

     2. Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle sanzioni, e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni del presente testo unico, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

 

     Sezione V Imposta sui servizi digitali

 

     Art. 333. Disposizioni per l'accertamento

     (articolo 1, comma 44, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

     1. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta sui servizi digitali, nonchè per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

 

     Sezione VI Tasse sulle concessioni governative

 

     Art. 334. Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle sanzioni

     (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641)

     1. L'attribuzione, agli effetti degli articoli 154 e 156, della facoltà di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari dell'Agenzia delle entrate all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a qualsiasi funzionario o impiegato addetto agli uffici stessi.

     2. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

 

     Art. 335. Decadenze e rimborsi

     (articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641)

     1. L'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni in materia di tasse sulle concessioni governative entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

     2. Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso.

     3. Non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario.

     4. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al comma 1, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

 

     Capo VI

     Altre disposizioni sull'accertamento e sui controlli

     Sezione I

     Area fabbricabile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro e dell'imposta municipale unica

 

     Art. 336. Area fabbricabile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro e dell'imposta municipale unica

     (articolo 36, comma 2, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

     1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di registro, di imposte sui redditi, nonchè ai fini dell'articolo 1, commi da 738 a 771 e da 773 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'articolo 363 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

 

     Sezione II Controlli per le imprese di rilevante dimensione

 

     Art. 337. Accertamenti

     (articolo 27, commi da 9 a 14, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

     1. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, nonchè per le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello della presentazione.

     2. Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a cento milioni di euro.

     3. Il controllo sostanziale previsto dal comma 1 è realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.

     4. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, proposte dalle imprese indicate nel comma 2 sono presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ed il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene verificato nell'ambito del controllo di cui al comma 1.

     5. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 4, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni e i poteri previsti dalle disposizioni ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei titoli I, II e III, della presente parte II, sono demandati in quanto compatibili alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     6. Alle strutture di cui al comma 5 sono demandate le attività:

     a) di liquidazione prevista dagli articoli 243 e 276;

     b) di controllo formale previsto dall'articolo 245;

     c) di controllo sostanziale relativa ai periodi per i quali siano ancora in corso i termini previsti dall'articolo 293;

     d) di recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;

     e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;

     f) di rimborso in materia di imposte dirette, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.

 

     Sezione III Sospensioni delle comunicazioni e dei termini

 

     Art. 338. (Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti)

     (articolo 10 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

     1. Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:

     a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 243 e 276;

     b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 245;

     c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 244.

     d) inviti all'adempimento di cui agli articoli da 112 a 114.

     2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 339 e articolo 340.

 

     Art. 339. Sospensione del termine di pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata

     (articolo 7-quater, comma 17, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)

     1. Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini previsti dagli articoli 292, commi 2 e 6, e 244, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 243 e 276 e dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 245 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

 

     Art. 340. Sospensione dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti

     (articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

     1. I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonchè delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

 

     Art. 341. Sospensione dei termini per eventi eccezionali

     (articolo 12 decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159)

     1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

     2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

     3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.

 

     Art. 342. Sospensione dei termini per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

     (articolo 20, comma 2, legge 23 febbraio 1999, n. 44)

     1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 5 e 7 della medesima legge n. 44 del 1999.

 

     Sezione IV Proroghe scadenze e remissione in bonis

 

     Art. 343. Proroga scadenze in giorni festivi

     (articolo 7, comma 2, lettera l), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)

     1. Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorchè previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

 

     Art. 344. Remissione in bonis

     (articolo 2, commi 1 e 2, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, della legge 26 aprile 2012, n. 44)

     1.La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

     a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

     b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

     c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 36, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, esclusa la compensazione ivi prevista.

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:

     a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

     b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;

     c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 36, comma 1, del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, esclusa la compensazione ivi prevista.

 

     Capo VII

     Disposizioni in materia di accertamento con adesione

     Sezione I

     Accertamento con adesione

 

     Art. 345. Definizione degli accertamenti

     (articolo 1 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè il recupero dei crediti indebitamente compensati, possono essere definiti con adesione del contribuente.

     2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

     3. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.

 

     Art. 346. Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto

     (articolo 2 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l'imposta sul valore aggiunto è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette a imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.

     2. Può essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto.

     3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

     4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'articolo 293:

     a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a euro 77.468,53;

     b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;

     c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;

     d) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.

     5. Per l'applicazione delle sanzioni a seguito della definizione, resta ferma la disciplina di cui all'articolo 69-viciessepties del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sussistendo le condizioni ivi previste. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi.

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta.

 

     Art. 347. Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette

     (articolo 3 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all'articolo 345, comma 2, dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio a ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.

     2. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

     3. Per l'applicazione delle sanzioni a seguito della definizione, resta ferma la disciplina di cui all'articolo 69-viciesocties del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

     4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

     Sezione II Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto.

 

     Art. 348. Competenza degli uffici

     (articolo 4 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. Competente alla definizione è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

     2. Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico, l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benchè ritualmente convocati secondo le precedenti modalità non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla base della stessa; non si applicano gli articoli 346, comma 5, e 360, comma 1.

     3. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 263 riguardante la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche.

 

     Art. 349. Avvio del procedimento

     (articolo 5 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 351 gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:

     a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

     b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

     c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti;

     d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).

     2. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

 

     Art. 350. Adesione ai verbali di constatazione

     (articolo 5-quater decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 151:

     a) senza condizioni;

     b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.

     2. L'adesione di cui al comma 1 può avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all'organo che lo ha redatto.

     3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

     4. I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.

     5. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 352. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3 da parte dell'organo che ha redatto il verbale.

     6. In presenza dell'adesione di cui al comma 1, per l'applicazione delle sanzioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 69-viciessexies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 353. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.

     7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 6, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 93 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

 

     Art. 351. Istanza del contribuente

     (articolo 6 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; articolo 7-quater, comma 18, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)

     1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi dell'articolo 161, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

     2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 349, comma 1. L'istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso.

     3. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla corte di giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 6 per un periodo di trenta giorni.

     4. È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

     5. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui ai commi 1, 3, primo periodo, e 4 non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.

     6. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 287, comma 1, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, salvo quanto previsto dal comma 3, terzo periodo; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

     7. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui ai commi 2 e 3, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui ai commi 2 e 3 perde efficacia.

     8. I termini di sospensione relativi alla procedura di adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

 

     Art. 352. Atto di accertamento con adesione

     (articolo 7 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonchè la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

     2. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 270.

     3. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 355, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui all'articolo 262, comma 4, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al citato articolo 262, comma 4, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 350; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori imponibili.

     4. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di recupero.

 

     Art. 353. Adempimenti successivi

     (articolo 8 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 352.

     2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

     3. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

     4. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

     5. Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 361 In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

 

     Art. 354. Perfezionamento della definizione

     (articolo 9 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 353, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata prevista dall'articolo 353, comma 2.

 

     Art. 355. Soggetti aderenti al consolidato nazionale

     (articolo 9-bis decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dall'articolo 257, comma 2, partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al comma 1 del medesimo articolo 257, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo 354 siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.

     2. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui all'articolo 257, comma 3, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 350; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile.

 

     Sezione III Procedimento per la definizione di altre imposte indirette

 

     Art. 356. Competenza degli uffici

     (articolo 10 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. Competente alla definizione è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

 

     Art. 357. Avvio del procedimento

     (articolo 11 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 358, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:

     a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

     b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

     c) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;

     d) i motivi che determinano le maggiori imposte di cui alla lettera c).

     2. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

 

     Art. 358. Istanza del contribuente

     (articolo 12 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. In caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado, può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 357, comma 1. L'istanza di adesione è proposta entro i termini di presentazione del ricorso.

     2. Il contribuente può presentare l'istanza di adesione, con l'indicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. È fatta salva la possibilità per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi del citato articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla corte di giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 4 per un periodo di trenta giorni. Laddove all'esito delle controdeduzioni di cui al citato articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, le parti hanno sempre facoltà di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

     3. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 2, primo periodo e quarto periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.

     4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

     5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

     6. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.

     7. Si applica l'articolo 352, comma 4.

 

     Art. 359. Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione

     (articolo 13 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 352, 353 e 354. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è effettuato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

 

     Sezione IV Disposizioni finali

 

     Art. 360. Disposizioni di coordinamento

     (articolo 15, comma 2, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. In caso di omessa impugnazione, per l'applicazione delle sanzioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 69-viciesnovies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sussistendo le condizioni ivi previste.

     2. Si applicano le disposizioni degli articoli 346, commi 3, 4 e 5, secondo periodo, e 353, commi 2, 4 e 5.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella nota I) all'articolo 1, parte I della tariffa, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e nell'articolo 173, comma 1, del medesimo testo unico.

 

     Art. 361. Modalità di pagamento.

     (articolo 15-bis decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 353 e 360 si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, secondo le modalità stabilite dall'articolo 9 del medesimo testo unico, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo.

     2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di versamento.

 

     Art. 362. Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni

     (articolo 16 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli uffici procedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dovute e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonchè irrogare o revocare le relative sanzioni. La conservazione della copia delle dichiarazioni è obbligatoria per i soggetti che devono tenere le scritture contabili, nonchè per i soci o associati di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, o per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

 

     Art. 363. Delegificazione

     (articolo 17, comma 3, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. Le disposizioni delle Sezioni II e III del presente capo VII possono essere integrate o modificate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

     PARTE III

     Disposizioni transitorie e finali

     TITOLO I

     Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 364. Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale

     (articolo 2-quater, commi da 1 a 15, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143)

     1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 89 e seguenti, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonchè dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.

     2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data del 9 ottobre 2024, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

     a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

     b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;

     c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

     d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

     e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

     f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

     3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.

     4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

     a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

     b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

     c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

     5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

     6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

     7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 94, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

     a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 49 comma 11, e dell'articolo 50;

     b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 49, comma 10, lettera a);

     c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

     8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

     a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data del 9 ottobre 2024, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

     b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;

     c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

     d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.

     9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8 sono diminuite del 30 per cento, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).

     10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

     11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. È considerato tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, purchè il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica degli atti di cui al comma 12. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

     12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

     13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 254, nonchè quelle di cui all'articolo 283, comma 2, secondo periodo, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

     a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 106;

     b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dalla parte II, titolo I, capo I, sezioni I, II e III, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 76, 82, 83 e 84, comma 1, del medesimo testo unico, nonchè dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;

     c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 11 del presente articolo;

     d) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 7.

     14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.

     15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data del 9 ottobre 2024 e non si dà luogo a rimborso.

     16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

     17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 293, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 293, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

     18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 365. Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026

     (articolo 12-ter, commi da 1 a 18, decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 108)

     1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 89 e seguenti, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonchè dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.

     2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data del 2 agosto 2025, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

     a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

     b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;

     c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

     d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

     e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

     f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

     3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.

     4. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

     a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

     b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

     c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

     5. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

     6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

     7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 94, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:

     a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 49 comma 11, e dell'articolo 50;

     b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 49, comma 10, lettera a);

     c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

     8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

     a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data del 2 agosto 2025, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

     b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;

     c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

     d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.

     9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).

     10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

     11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

     12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

     13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 254, nonchè quelle di cui all'articolo 283, comma 2, secondo periodo, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

     a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 106;

     b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dalla parte II, titolo I, capo I, sezioni I, II e III, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 76, 82, 83 e 84, comma 1, del medesimo testo unico nonchè dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;

     c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;

     d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.

     14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accerta-mento secondo i termini di cui al comma 17.

     15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data del 2 agosto 2025 e non si dà luogo a rimborso.

     16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

     17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 293, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 293, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026.

     18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 366. Norme di interpretazione autentica

     (articolo 10 decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81)

     1. Ai fini del presente testo unico: ai fini dell'applicazione delle cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale previste dagli articoli 94, comma 1, lettera e) e 105, comma 1, lettera d), per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto un'azienda o un ramo di azienda.

 

     Art. 367. Abrogazioni

     1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articoli 24, 25, 30, 31, 32, 34 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

     b) articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;

     c) articoli da 27 a 30 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

     d) articoli 40, da 51 a 54-bis, 54-bis.1, commi 1, 2 e 5, da 54-ter a 57, da 60 a 60-bis, da 63 a 66-bis e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

     e) articoli 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, da 15 a 19, 37 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

     f) articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

     g) articoli 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

     h) articoli da 1 a 16, da 18 a 22, da 31 a 33, da 36 a 44, da 58 a 63, commi 1 e 2, e da 65 a 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

     i) articoli da 1 a 12, 15 e da 16 a 21, e tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

     l) articoli da 1 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689;

     m) articolo 2, comma 7, della legge 26 gennaio 1983, n. 18;

     n) articoli 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 76 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

     o) articolo 10 del decreto-legge del 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

     p) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

     q) articoli 1, 2, 4 e 6 del decreto-legge del 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

     r) articolo 3, commi 4, 5, 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1991, n. 131;

     s) articoli 34, 35, 47, 56-bis e 60 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

     t) articoli 12, 13 e 17 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

     u) articolo 18, commi 4 e 5, e articolo 78, commi 25, 25-bis, 26, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

     v) articoli 3 e 4 della legge 22 marzo 1993, n. 99;

     z) articolo 55 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

     aa) articolo 7, commi 4-ter e 4-quater del decreto-legge del 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;

     bb) articoli da 1 a 17 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

     cc) articoli da 32 a 38, articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

     dd) articolo 10, comma 1, primo, secondo e terzo periodo, commi da 2 a 4, del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461;

     ee) articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

     ff) articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

     gg) articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

     hh) articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191;

     ii) articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

     ll) articoli 1 e 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

     mm) articolo 1, comma 497 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

     nn) articoli 35, comma 22, 36, comma 2, e 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

     oo) articolo 1, commi da 9 a 11, e articolo 2, comma 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

     pp) articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     qq) articolo 1, commi 53, 218 e 219, e 360 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     rr) articolo 83, commi 1, 2, 2-bis), 5, 6, 7 e 7-bis, da 16 a 17-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     ss) articolo 27, commi 5 e 6, commi da 9 a 14, articolo 30, commi 1, 2, 3, 3-bis e 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

     tt) articolo 12, commi 1 e 2, primo periodo, da 2-bis a 3-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

     uu) articolo 18, commi 7, 8 e 9, articoli 21-bis, 23, 24, 28, commi 1 e 2, primo periodo, 29 e 38, commi 13 e 13.1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

     vv) articolo 2, commi da 10 a 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

     zz) articolo 7, comma 2, lettera l), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

     aaa) articolo 11, commi 2, 3, 4, 4-bis e 6, e articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     bbb) articolo 2, commi 1 e 2, articoli 3, commi 1, 2 e 2-bis, e 8, commi 2, primo periodo, 6 e 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

     ccc) articolo 1, comma 498, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

     ddd) articolo 51 bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

     eee) articoli da 1 a 11, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29;

     fff) articoli 1, 3, commi 2, 3, 3-bis, 4, primo periodo, 5 e 6, articolo 4, commi 1 e da 3 a 7, articoli 5, 6, comma 3, 7, comma 3, 8, commi 3 e 4, 9, comma 1, 12, 15, 28, commi 3, 4 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

     ggg) articolo 1, commi 634, 635, 636 e 640, lettera b), c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     hhh) articoli da 3 a 8 e articolo 10 della legge 18 giugno 2015, n. 95;

     iii) articoli 3 e 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

     lll) articoli da 3 a 5, 6, commi da 1 a 3 e da 3-ter a 6-quinquies, articoli 7, 7-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

     mmm) articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;

     nnn) articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159;

     ooo) articolo 1, commi 145 primo e secondo periodo, 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

     ppp) articolo 7-quater, commi 17, 18 e 29, del decreto-legge 24 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

     qqq) articoli 1-bis, commi da 1 a 13, e 9-bis, commi da 1 a 15, 16, secondo, terzo e quarto periodo, 17 e 18, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

     rrr) articoli 16-sexies e 17, comma 1-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

     sss) articolo 1, comma 44 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

     ttt) articolo 1 e articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

     uuu) articolo 1, comma da 682 a 686 e comma 722, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160;

     vvv) articolo 25, commi 12 e 13 e articolo 122-bis e articolo 148 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

     zzz) articolo da 1 a 21, 23 e 25 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49;

     aaaa) articoli da 1 a 11 e allegato 1 del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100;

     bbbb) articolo 1, commi 1079, 1080, 1081 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

     cccc) articolo 1, commi da 31 a 36 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     dddd) articolo 6, comma 6-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;

     eeee) articoli da 1 a 11, 12, commi 1, 2 e 5, articoli da 13 a 15, articolo 16, comma 3, e articolo 17 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32;

     ffff) articolo 25, commi 1 e 3, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;

     gggg) articolo 1, commi da 60 a 62, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

     hhhh) articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221;

     iiii) articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;

     llll) articoli 2, 10, 12, 13, 15 comma 1, 16, commi da 1 a 7, 21, 22, commi 1 e 2, e 23, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1;

     mmmm) articolo 2, commi da 1 a 4, 7 e 9, articoli 6 e 7, articolo 8 commi da 1 a 3, articoli da 9 a 22, articolo 34, commi 1 e 2, articoli da 35 a 37, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

     nnnn) articolo 4-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67;

     oooo) articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108;

     pppp) articolo 2-quater, commi da 1 a 15, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;

     qqqq) articolo 7-bis del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189;

     rrrr) articoli 8 comma 2, 9 comma 2, 10 e 13 comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81;

     ssss) articolo 12-ter, commi da 1 a 18, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 108;

     tttt) articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192;

     uuuu) articoli da 6 a 13, 14, commi 1 e 2, da 15 a 18 del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194.

     2. Restano abrogati:

     a) l'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1990, n. 165, riguardanti la definizione delle pendenze tributarie;

     b) gli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, riguardanti l'accertamento con adesione;

     c) l'articolo 54, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni in caso di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento.

     d) con effetto dal 1° agosto 1997, tutte le altre disposizioni incompatibili con gli articoli da 345 a 363 del presente testo unico;

     e) articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

     f) articolo 1, commi 103 e 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2015, relative al periodo d'imposta 2014;

     g) l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

     3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

 

     Art. 368. Decorrenza

     1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.