§ 40.1.267 - L. 15 luglio 2022, n. 91.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:15/07/2022
Numero:91


Sommario
Art. 1. 


§ 40.1.267 - L. 15 luglio 2022, n. 91.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

(G.U. 15 luglio 2022, n. 164)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 80 del 2022.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre dell'anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici»;

     il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     «2. Fermo restando il valore soglia dell'ISEE previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel corso del medesimo anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura medesima.

     2-bis. Al fine di informare i cittadini sulle modalità per l'attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici, prevedendo anche l'indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.

     2-ter. Per le finalità di cui al comma 2, entro il 31 ottobre 2022 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali l'importo di 116 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis .».

 

     Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 1-bis (Misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela). - 1. Al fine di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica a vantaggio dei clienti finali in regime di maggior tutela, entro il termine previsto dall'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la società Acquirente unico Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge il servizio di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica.

 

     Art. 1-ter (Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022). - 1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

     2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due quote di importo pari, rispettivamente, a 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre 2022 e a 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.

 

     Art. 1-quater (Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022). - 1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota d'imposta del valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota d'IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 480,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.

     3. Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell'anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 292 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.

     5. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.

     6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022».

 

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,»;

     al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di credito d'imposta» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «n. 21 del 2022,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,»;

     al comma 3, dopo le parole: «n. 21 del 2022,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,»;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. L'ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

     3-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis».

 

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     «Art. 2-bis (Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale). - 1. Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

     2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

 

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: «testo unico delle accise approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al»;

     al comma 4, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2»;

     dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     «6-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto di passeggeri con autobus, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.

     6-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 6-bis anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto.

     6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus».

 

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     «Art. 3-bis (Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

 

     All'articolo 4:

     al comma 1, capoverso Art. 15.1, comma 2, dopo le parole: «dell'8 gennaio 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

 

     All'articolo 5:

     al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «a carico della finanza pubblica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 2, dopo le parole: «dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'intesa con la regione interessata,»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in cui si trovano impianti di rigassificazione non più funzionanti, di ridurre l'occupazione di terreno e di favorire il risanamento urbano, per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione dell'area denominata "Zona falcata" di Messina, è stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024. All'assegnazione del contributo di cui al primo periodo si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con la quale è individuato altresì il soggetto attuatore degli interventi di cui al presente comma»;

     al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «terzo periodo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 5, le parole: «dalla soluzione tecnica di collegamento» sono sostituite dalle seguenti: «della soluzione tecnica per il collegamento», le parole: «da un cronoprogramma di» sono sostituite dalle seguenti: «del cronoprogramma della» e le parole: «, nonchè da una descrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè della descrizione»;

     al comma 8, primo periodo, le parole: «un fondo pari a» sono sostituite dalle seguenti: «un fondo con la dotazione di»;

     al comma 10, lettera e), le parole: «62 comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «62, comma 5»;

     al comma 12, le parole: «di cui ai commi, 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 9», le parole: «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui all'allegato 1 al» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al comma 2 sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In caso di impugnazione si applicano gli articoli 119 e 125 del citato codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010»;

     dopo il comma 13 è inserito il seguente:

     «13-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purchè non comportino un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto»;

     al comma 14, dopo le parole: «quanto a 30 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro», dopo le parole: «dal 2024 al 2026» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «dal 2027 al 2043», ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «n. 307 e quanto a» sono sostituite dalle seguenti: «n. 307, e, quanto a».

 

     Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     «Art. 5-bis (Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale). - 1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

     2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022.

     3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.

     4. Per la finalità di cui al comma 1 è disposto il trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il 20 dicembre 2022. Tale prestito può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

 

     All'articolo 6:

     al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, le parole: «al comma 8, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 8:

     2.1) alla lettera a), le parole: "3 MWh" sono sostituite dalle seguenti: "8 MWh";

     2.2) alla lettera c-ter), dopo le parole: "esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra," sono inserite le seguenti: "e per gli impianti di produzione di biometano,";

     2.3) dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:»;

     al comma 2, dopo le parole: «dei progetti di impianti» sono inserite le seguenti: «di produzione»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: "derivazione idroelettrica" sono inserite le seguenti: "e di coltivazione di risorse geotermiche".

     2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con le regioni e gli enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

     2-quater. I titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a corrispondere annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione; le risorse derivanti dal contributo sono finalizzate alla realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione.

     2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quater.

     2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche.

     2-septies. Al fine di semplificare le procedure relative a interventi per mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purchè le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere realizzati con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».

 

     All'articolo 7:

     al comma 2, secondo periodo, le parole: «Se la decisione del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Se il Consiglio dei ministri»;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse".

     3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "cave o lotti" sono inserite le seguenti: "o porzioni".

     3-quater. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento".

     3-quinquies. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "cave dismesse" sono inserite le seguenti: "o in esercizio"».

 

     Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

     «Art. 7-bis (Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire). - 1. Al comma 2 dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal quarto periodo," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo"».

 

     All'articolo 9:

     al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

 

     All'articolo 10:

     al comma 1:

     la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) all'articolo 23:

     1) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

     "g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

     g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

     2) al comma 2, le parole: "alle lettere da a) a e)" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1";

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonchè l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori";

     alla lettera c), dopo le parole: «all'articolo 25, comma 5,» sono inserite le seguenti: «al secondo periodo, dopo le parole: "su istanza del proponente" sono inserite le seguenti: "corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute" ed»;

     dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "Contestualmente può chiedere al proponente" sono inserite le seguenti: ", anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura,"»;

     alla lettera d), le parole: «Parte Seconda, il punto 4) è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «parte seconda:

     1) al punto 2):

     1.1) dopo le parole: "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" sono aggiunte le seguenti: ", calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";

     1.2) dopo le parole: "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW" sono aggiunte le seguenti: ", calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";

     2) il punto 4) è soppresso».

 

     All'articolo 11:

     al comma 1, capoverso 4-septiesdecies, quarto periodo, le parole: «è applicabile, anche» sono sostituite dalle seguenti: «è applicabile anche»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici" sono inserite le seguenti: "e alle relative opere connesse"»;

     alla rubrica, le parole: «asset esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «di infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica».

 

     All'articolo 12:

     al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, le parole: «Con la medesima comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Con le medesime comunicazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e forniscono i dati necessari per effettuare il confronto rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonchè i risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

 

     All'articolo 13:

     al comma 1:

     alla lettera a), dopo le parole: «3 aprile 2006, n. 152» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alle lettere d) ed e), dopo le parole: «comma 4-bis» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 5, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

     al comma 6, le parole: «ogni singolo intervento» sono sostituite dalle seguenti: «ciascun intervento».

 

     All'articolo 14:

     al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), le parole: «a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

     1-ter. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole: "dell'articolo 142" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142";

     b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: "dell'articolo 142" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142"».

     Al capo I del titolo I, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

     «Art. 14-bis (Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci). - 1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "a titolo sperimentale," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere" e le parole: "fino al 31 dicembre 2022," sono soppresse».

 

     All'articolo 15:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «Federazione Russia» sono sostituite dalle seguenti: «Federazione russa», le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società SACE S.p.A.», la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti» e la parola: «supportare» è sostituita dalla seguente: «sostenere»;

     al secondo periodo, le parole: «sia limitata» sono sostituite dalle seguenti: «è limitata» e le parole: «siano ad esse riconducibili» sono sostituite dalle seguenti: «sono conseguenza di tali circostanze»;

     al comma 5:

     alla lettera c), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51»;

     alla lettera e), le parole: «in conformità della» sono sostituite alle seguenti: «in conformità alla»;

     al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013»;

     al comma 7, terzo periodo, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.»;

     al comma 9, alinea, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.» e le parole: «di SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della SACE S.p.A.»;

     al comma 10, le parole: «di SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della SACE S.p.A.» e le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.»;

     al comma 11:

     al primo e al secondo periodo, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La SACE S.p.A.»;

     al terzo periodo, le parole: «a SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla SACE S.p.A.»;

     al comma 12:

     al primo periodo, le parole: «a SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla SACE S.p.A.»;

     al secondo periodo, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La SACE S.p.A.»;

     al comma 13, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La SACE S.p.A.» e le parole: «massimo di euro» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di»;

     dopo il comma 13 è inserito il seguente:

     «13-bis. In considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento verificatesi presso la ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle aree industriali e portuali collegate, anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie imprese insediate al loro interno, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo di coordinamento finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la prosecuzione dell'attività dell'azienda, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione. Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze nonchè i rappresentanti dell'azienda. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione della disposizione di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

     dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

     «14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e" sono soppresse e dopo le parole: "nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40" sono inserite le seguenti: ", alle condizioni previste dai vigenti quadri temporanei adottati dalla Commissione europea e dalla normativa nazionale ad essi conforme"»;

     alla rubrica, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società SACE S.p.A.».

 

     Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 15-bis (Disposizioni urgenti in materia di liquidità). - 1. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) al primo periodo, dopo le parole: "difficoltà, concede" sono aggiunte le seguenti: "per ciascuna richiesta";

     2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà";

     b) al comma 3:

     1) all'alinea, le parole: "cinque rate" sono sostituite dalle seguenti: "otto rate";

     2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) il carico non può essere nuovamente rateizzato";

     3) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

     "3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza".

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 15-ter (Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale). - 1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo 15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.».

 

     All'articolo 16:

     al comma 1, capoverso 55-bis, numero 1), dopo le parole: «a titolo esemplificativo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «forme» è sostituita dalla seguente: «fonti».

 

     All'articolo 17:

     al comma 1, lettera a):

     al numero 1), le parole: «l'occupazione,» sono sostituite dalle seguenti: «l'occupazione»;

     al numero 2), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti», le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.» e le parole: «disciplinate, in conformità con la» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati, in conformità alla»;

     alla rubrica, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.».

 

     All'articolo 18:

     al comma 5, primo periodo, le parole: «sul sito internet istituzionale del Ministero del decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto medesimo nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico».

 

     Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 18-bis (Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale) - 1. Gli accordi di foresta disciplinati dall'articolo 3, commi da 4-quinquies.1 a 4-quinquies.4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche alle imprese forestali iscritte negli albi regionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 12 maggio 2020, nonchè alle aziende di prima lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti della filiera del legno, quali le imprese operanti nel settore della bioedilizia e i produttori finali di manufatti in legno e di imballaggi e finiture lignei.

 

     Art. 18-ter (Proroga di disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche). - 1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

 

     All'articolo 20:

     al comma 1, le parole: «come da dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attestato mediante dichiarazione» e le parole: «decreto del Presidente della Repubblica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

     al comma 2, le parole: «a ISMEA» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISMEA»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, attraverso la salvaguardia del diritto di prelazione agraria sui terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o dei beni del patrimonio indisponibile appartenenti a enti pubblici, territoriali o non territoriali, compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, l'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

     "4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi"»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Disposizioni in materia di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili».

     Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 20-bis (Disposizione in materia di prelazione, per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole). - 1. All'articolo 14, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: "Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) o" sono inserite le seguenti: ", con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti,".

 

     Art. 20-ter (Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione). - 1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo la parola: "forniture" sono inserite le seguenti: ", prestazioni professionali";

     b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione";

     c) al secondo periodo, le parole: "A tal fine" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini di cui al primo periodo,".

     2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato».

 

     All'articolo 22:

     al comma 1, le parole: «da adottare» sono sostituite dalle seguenti: «, da adottare» e le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto,»;

     alla rubrica, dopo le parole: «Credito d'imposta» sono inserite le seguenti: «per la».

 

     All'articolo 23:

     al comma 1, dopo le parole: «funzionamento delle sale cinematografiche» sono inserite le seguenti: «, se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto, in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

     1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa di avere efficacia la riduzione del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), punto i., del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 303 del 14 luglio 2017.

     1-quater. Al fine di sostenere la ripresa delle sale cinematografiche, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

     1-quinquies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta".

     1-sexies. La disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del settore audiovisivo».

 

     Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

     «Art. 24-bis (Completamento del progetto di risanamento e di riconversione delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia ai fini dell'accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, del rilancio delle attività imprenditoriali, della salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale). - 1. Al fine di accelerare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili connessa al progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e nell'ambito degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per la transizione ecologica del Paese, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocato, presso il Ministero dello sviluppo economico, un comitato di coordinamento finalizzato a individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici nonchè di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     2. La partecipazione alle riunioni del comitato di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

     All'articolo 25:

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «dal personale» sono sostituite dalle seguenti: «da personale»;

     al terzo periodo, le parole: «30 marzo 2021, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165».

 

     Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

     «Art. 25-bis (Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia). - 1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.

     2. Il buono di cui al comma 1 ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.

     3. Il buono di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonchè le coordinate di un conto corrente bancario a sè intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:

     a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

     b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

     c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

     d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

     e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

     f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;

     g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonchè delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

     5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.

     6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.

     7. Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.

     8. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonchè la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.

     9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

     10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede, quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del presente decreto».

 

     All'articolo 26:

     al comma 1, quarto periodo, le parole: «dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «primo periodo, del» è inserita la seguente: «medesimo»;

     al comma 4:

     alla lettera a), dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,» e le parole: «corredata da attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «corredata di attestazione»;

     alla lettera b), dopo le parole: «n. 21 del 2022» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,», le parole: «secondo le modalità previste di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all'articolo» e le parole: «corredata da attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «corredata di attestazione»;

     al comma 5, lettera a), dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,»;

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

     al comma 7:

     all'alinea:

     al primo periodo, le parole: «è istituto» sono sostituite dalle seguenti: «, è istituito»;

     al terzo periodo, le parole: «al quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 7-bis», le parole: «integralmente finanziati» sono sostituite dalle seguenti: «integralmente finanziati,», le parole: «relativi al Piano» sono sostituite dalle seguenti: «, relativi al Piano» e le parole: «e quelli in relazione ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «, e quelli in relazione ai quali»;

     al quarto periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;

     al primo capoverso:

     all'alinea, le parole: «Con uno o più decreti» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis. Con uno o più decreti» e dopo le parole: «di accesso al Fondo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 7»;

     alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: «determinazione delle»;

     alla lettera f), le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7»;

     al secondo capoverso, le parole: «Per gli interventi degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «7-ter. Per gli interventi degli enti locali», le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7-bis», le parole: «al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 7» e dopo le parole: «degli interventi medesimi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «previsti dall'accordo quadro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 11, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,»;

     al comma 12:

     al primo periodo, le parole: «di ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali,»;

     al secondo periodo, le parole: «da ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANAS S.p.A.»;

     dopo il comma 12 è inserito il seguente:

     «12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208»;

     al comma 13, le parole: «in spesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla spesa».

 

     Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

     «Art. 26-bis (Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa). - 1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonchè, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), le parole: "in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti" sono soppresse;

     b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti"».

 

     L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

     «Art. 27 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori). - 1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

     2. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto nè rilevano ai fini della durata della concessione.

     3. Al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui è titolare la regione Puglia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, fermo restando che la progettazione dell'intervento deve assicurare che il suo completamento sia coerente con lo svolgimento dell'evento di cui al primo periodo».

 

     All'articolo 28:

     al comma 1, capoverso Art. 14-bis:

     al comma 1, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione», le parole: «è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «è attribuito» e le parole: «per gli anni 2022-2028» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2022 al 2025»;

     al comma 4:

     alla lettera b), le parole: «dal cronoprogramma» sono sostituite dalle seguenti: «del cronoprogramma»;

     alla lettera e), la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

     al comma 6, alinea, le parole: «parametri inferiori» sono sostituite dalle seguenti: «valori inferiori»;

     al comma 8:

     al primo periodo, le parole: «e il raggiungimento» sono sostituite dalle seguenti: «e l'accertamento del raggiungimento»;

     al secondo periodo, le parole: «iscritti alle discipline» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti ai corsi nelle discipline», le parole: «alla rispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «la rispondenza» e le parole: «all'innalzamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'innalzamento»;

     al comma 2, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1,»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Al fine di rafforzare l'attività di valutazione dei progetti di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 21, comma 2:

     1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis";

     2) alla lettera c) sono premesse le seguenti parole: «se previsto dai rispettivi bandi,»;

     b) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

     "Art. 21-bis (Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca). - 1. Al fine di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonchè agli obiettivi di politica economica di crescita della produttività e della competitività del Paese, è istituita, presso il Ministero dell'università e della ricerca, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata 'Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricercà.

     2. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento di cui al medesimo comma 1, svolge le seguenti funzioni:

     a) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'ANVUR, al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore nonchè di attrarre finanziamenti del settore privato;

     b) nomina i componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b);

     c) coadiuva il Comitato di cui all'articolo 21, assicurando l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21;

     d) se previsto dai rispettivi bandi e a eccezione dei casi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi".

     2-ter. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022, il contingente di personale di cui al primo periodo del presente comma tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo sono autorizzate, per l'anno 2022, la spesa di euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di euro 541.000 annui per il funzionamento della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Per l'assunzione delle unità di personale previste al medesimo primo periodo è altresì autorizzata la spesa di euro 774.434 per l'anno 2022 e di euro 2.323.301 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo, pari a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'articolazione degli uffici e i compiti della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca previste dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, nn. 164 e 165.

     2-quater. Al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni è stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando. Nelle more dell'istituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono all'individuazione dei revisori esterni, è effettuata dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, ed è disposta con provvedimento della competente direzione del Ministero dell'università e della ricerca. I componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni nominati ai sensi del secondo periodo possono essere confermati nell'incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. È fatta salva la possibilità di sostituzione nei casi di incompatibilità o, comunque, in ogni altro caso di necessità. La determinazione dei compensi dei soggetti di cui al primo periodo è calcolata nel limite massimo di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 229 dell'11 febbraio 2022, con oneri a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178 del 2020, come incrementato dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per quanto non già previsto dal decreto del direttore generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca n. 104 del 2 febbraio 2022. Le disposizioni del presente comma si applicano, in deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni.

     2-quinquies. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a procedere allo scorrimento, fino al numero massimo di dodici unità, della vigente graduatoria del concorso per titoli ed esame orale per la copertura di venti posti di funzionario amministrativo contabile, terza area funzionale, per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici di Roma, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 22 ottobre 2021. Al fine di ridurre i tempi per la selezione del personale dirigenziale delle agenzie fiscali attraverso procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonchè per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze nelle procedure concorsuali per titoli ed esami bandite dal medesimo Ministero nel triennio 2021-2023, comprese le procedure in cui non sia stata ancora svolta la prova orale alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione dei titoli, ferma restando la predeterminazione dei relativi criteri, può essere effettuata solo nei riguardi dei candidati che hanno superato la prova scritta e prima dello svolgimento delle prove orali, in deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 304.114 per l'anno 2022 e a euro 608.227 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese nonchè disposizioni in materia di valutazione dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali».

 

     All'articolo 29:

     al comma 1, le parole: «o rincari» sono sostituite dalle seguenti: «o dai rincari».

 

     All'articolo 30:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «e 14-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «, e 14-bis».

     Nell capo III del titolo I, dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

     «Art. 30-bis (Semplificazioni in materia di telecomunicazioni). - 1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 44:

     1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica";

     2) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36," le parole: "ove previsto," sono sostituite dalle seguenti: "ove ne sia previsto l'intervento,";

     b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31";

     c) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dei beni immobili" sono inserite le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi" e le parole: "può esperirsi" sono sostituite dalle seguenti: "l'operatore può esperire";

     d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù" sono inserite le seguenti: "entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».

     Alla rubrica del titolo II, la parola: «accoglienza» è sostituita dalle seguenti: «di accoglienza».

 

     All'articolo 31:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei datori di lavoro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 4, dopo la parola: «convertito» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 5, dopo le parole: «commi da 1 a 4» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

 

     All'articolo 32:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «e reddito personale» sono sostituite dalle seguenti: «, e di reddito personale» e le parole: «di previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza sociale»;

     al comma 4, le parole: «e ogni altra» sono sostituite dalle seguenti: «e da ogni altra»;

     al comma 7, dopo le parole: «commi da 1 a 6» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 8, secondo periodo, le parole: «e sono valutate come al» sono sostituite dalle seguenti: «e sono valutate con il punteggio previsto al»;

     al comma 11:

     al primo periodo, dopo le parole: «del presente decreto e» sono inserite le seguenti: «che sono»;

     al secondo periodo, le parole: «e non essere» sono sostituite dalle seguenti: «e non devono essere»;

     al comma 13, primo periodo, le parole: «che, nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, che, nel 2021,»;

     al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «nel 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «nel 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 18:

     al primo periodo, dopo le parole: «Ai nuclei» è inserita la seguente: «familiari» e le parole: «di cui decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto-legge»;

     al secondo periodo, le parole: «nei nuclei» sono sostituite dalle seguenti: «ai nuclei»;

     al comma 19, le parole: «L'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «Le indennità» e la parola: «concorre» è sostituita dalla seguente: «concorrono»;

     al comma 21, dopo le parole: «commi da 8 a 18» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

 

     Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

     «Art. 32-bis (Indennità per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. Al fine di dare riconoscimento all'impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro è attribuita, per l'anno 2022, un'indennità una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo. A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l'anno 2022.

     2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 11.237.463 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

 

     Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

     «Art. 33-bis (Proroga dell'indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). - 1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

     2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

 

     All'articolo 34:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «da ANPAL Servizi Spa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società ANPAL Servizi Spa,» e dopo le parole: «dal 1° giugno 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al secondo periodo, le parole: «tra ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'ANPAL»;

     al comma 2, le parole: «quantificati in non oltre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di»;

     al comma 3, terzo periodo, le parole: «ad ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «all'ANPAL».

 

     Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

     «Art. 34-bis (Modifica all'articolo 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26). - 1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è inserito il seguente:

     "9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 7 del presente articolo direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 7 è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua"».

 

     All'articolo 35:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «del caro energia» sono sostituite dalle seguenti: «del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici» e le parole: «con dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione»;

     al comma 2, primo periodo, le parole: «e del Ministro delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture» e le parole: «dell'acquisito» sono sostituite dalle seguenti: «dell'acquisto».

 

     All'articolo 36:

     al comma 1:

     al primo periodo, la parola: «costituisce» è sostituita dalla seguente: «costituiscono»;

     al secondo periodo, le parole: «dagli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «dalle stesse»;

     al terzo periodo, le parole: «1 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile»;

     al quarto periodo, dopo le parole: «dal presente comma» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2022,»;

     al comma 2, dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le parole: «nel primo trimestre 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

 

     Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

     «Art. 36-bis (Interpretazione autentica di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative). - 1. Le disposizioni dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, numero 127-novies), allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto».

 

     Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

     «Art. 37-bis (Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia). - 1. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico nonchè di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, il comune di Venezia può:

     a) integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per definire, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le disposizioni regolamentari stabiliscono i limiti e i presupposti di cui al primo periodo nel rispetto dei principi di proporzionalità, di trasparenza, di non discriminazione e di rotazione, tenendo conto della funzione di integrazione del reddito esercitata dalle locazioni brevi per i soggetti che svolgono tale attività in relazione a una sola unità immobiliare;

     b) stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a) per una durata superiore a centoventi giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare sia subordinato al mutamento della destinazione d'uso e della categoria funzionale dell'immobile.

     2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente ed è adottato nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia».

 

     All'articolo 38:

     al comma 1, le parole: «di cui articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo».

 

     All'articolo 39:

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come prorogati dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

     Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

     «Art. 39-bis (Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale). - 1. È concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale per l'acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

     2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

 

     All'articolo 40:

     al comma 1, dopo le parole: «del Servizio sanitario» è inserita la seguente: «nazionale»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "spesa per energia elettrica" sono inserite le seguenti: "e gas";

     b) il comma 6.1 è sostituito dal seguente:

     "6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto già stanziato per le finalità di cui al medesimo articolo"»;

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.

     5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022».

 

     Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

     «Art. 40-bis (Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane). - 1. I comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas.

     2. Gli incassi di cui al comma 1 si riferiscono agli accertamenti di competenza dell'esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti».

     L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

     «Art. 41 (Contributo alle province e alle città metropolitane per la riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonchè destinazione di risorse alla città metropolitana di Roma Capitale). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è iscritto un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione alle necessità conseguenti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l'anno 2022, nel 2022 rispetto al 2021 per l'anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2. Al fine di destinare alla città metropolitana di Roma Capitale risorse per la gestione delle spese correnti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58».

 

     All'articolo 42:

     al comma 1, primo periodo, la parola: «seicentomila» è sostituita dalla seguente: «cinquecentomila»;

     al comma 5, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 4» e dopo le parole: «70 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. Al fine di rafforzare il progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria dei progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, ma non finanziati per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2022, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021. Con il medesimo decreto è approvato un cronoprogramma procedurale che prevede la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2022 e, a partire da tale data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell'ambito temporale di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.

     5-ter. Il fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     5-quater. Per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR sono complessivamente stanziati a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Con uno o più decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con le province destinatarie del finanziamento, è individuato il Piano degli interventi e sono adottate le schede progettuali degli interventi, identificati dal codice unico di progetto, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti con la Commissione europea nell'ambito del PNRR. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

     alla rubrica, le parole: «obiettivi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle».

 

     All'articolo 43:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «che sono in procedura» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali è in corso l'applicazione della procedura» e le parole: «presso il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato di previsione del Ministero»;

     al comma 2, le parole: «e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022», le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2022», le parole: «parte o tutte le misure» sono sostituite dalle seguenti: «, in tutto o in parte, le misure» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non può essere superiore a 3 euro per passeggero»;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022»;

     dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «da ripianare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022»;

     al quarto periodo, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

     al comma 5, secondo periodo, le parole: «entro i termini stabiliti nell'accordo delle misure concordate» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure concordate entro i termini stabiliti nell'accordo»;

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste dall'accordo»;

     al comma 8, le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

     al comma 9, le parole: «della milestone» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo intermedio».

 

     All'articolo 44:

     al comma 1:

     alla lettera a), dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,»;

     alle lettere b) e c), dopo le parole: «n. 21 del 2022,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,»;

     al comma 2, dopo le parole: «del decreto-legge n. 21 del 2022,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,» e dopo le parole: «le unità ivi indicate» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

 

     All'articolo 45:

     al comma 1, capoverso 2, la parola: «istituto» è sostituita dalla seguente: «istituito» e dopo le parole: «nel rispetto del comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 2, quarto periodo, le parole: «legge 5 aprile 1987, n. 183» sono sostituite dalle seguenti: «legge 16 aprile 1987, n. 183».

 

     All'articolo 47:

     al comma 2, terzo periodo, le parole: «decreto legislativo n. 28 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 28 gennaio»;

     ai commi 8, terzo periodo, e 12, primo periodo, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

     al comma 11, secondo periodo, le parole: «, prima della predetta scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «prima della predetta scadenza,»;

     al comma 13, secondo periodo, le parole: «e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «e delle finanze»;

     ai commi 15 e 16, primo periodo, dopo le parole: «bilancio generale dello Stato» sono inserite le seguenti: «ucraino, di cui al comma 14,»;

     al comma 16, secondo periodo, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero» e la parola: «predetto» è soppressa;

     al comma 21, dopo le parole: «per l'anno 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

 

     All'articolo 48:

     al comma 1, le parole: «crisi Ucraina» sono sostituite dalle seguenti: «crisi ucraina».

     Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 48 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 48-bis (Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina). - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

     "7-bis. Nel caso in cui per le attività di custodia di cui ai commi da 1 a 6 si renda necessario attribuire la bandiera nazionale a navi o ad aeromobili, come definiti dagli articoli 136 e 743 del codice della navigazione, nonchè a imbarcazioni o a navi da diporto, come definite dall'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i predetti beni che, per effetto di misure di congelamento adottate ai sensi del presente decreto, non risultano più iscritti presso alcun registro pubblico, neanche straniero, possono essere temporaneamente iscritti a nome dell'erario dello Stato, rispettivamente, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 146 e 756 del codice della navigazione o nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto previsto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Ai fini della predetta iscrizione, non è richiesta alcuna documentazione tecnica ed è sufficiente, in luogo del titolo di proprietà, la presentazione del provvedimento che dispone la misura di congelamento e, fino alla restituzione all'avente diritto con conseguente cancellazione dalle matricole, dai registri o dall'Archivio nazionali, i predetti beni sono esenti da qualsiasi tassa, diritto o tariffa connessi all'iscrizione. Per tutta la durata della misura di congelamento è sospeso il termine per l'appuramento di cui all'articolo 217 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015. Per la custodia dei beni di cui al presente comma ci si avvale, con titolo di priorità, delle strutture portuali e aeroportuali statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione a titolo gratuito. I contratti concernenti il mantenimento dell'operatività e della sicurezza di bordo dei beni di cui al presente comma, compresi quelli relativi alla gestione amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del mezzo, sono sottoposti alla stessa disciplina normativa, anche fiscale, applicata al momento dell'adozione della misura di congelamento. Le decisioni riguardanti l'attività di custodia, manutenzione e gestione dei beni di cui al presente comma sono adottate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compreso l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in ragione delle competenze istituzionali esercitate e in funzione della tipologia dei beni oggetto di congelamento.

     7-ter. Durante la vigenza della misura e fino alla restituzione delle risorse economiche congelate all'avente diritto, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso delle stesse. In caso di cessazione della misura di congelamento, contestualmente alla restituzione delle risorse economiche all'avente diritto, l'Agenzia del demanio o l'amministratore ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti, che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti dal titolare del bene per il periodo di durata della predetta misura e fino alla restituzione all'avente diritto".

     2. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta";

     b) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

     3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

     Art. 48-ter (Ulteriori disposizioni a favore di migranti e rifugiati). - 1. Al fine di consentire ai migranti e ai rifugiati presenti in Italia di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria ed educativa e di supporto nell'inserimento socio-lavorativo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 18 agosto 2015, n. 141, dopo le parole: "e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "di migranti e rifugiati"».

 

     All'articolo 49:

     al comma 2, capoverso Art. 31-bis, comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,»;

     al comma 4, le parole: «trova applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «si applica», le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.» e dopo le parole: «3-quater» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 6, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

     al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «Agli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dal primo periodo,».

 

     All'articolo 50:

     al comma 2, lettera l), capoverso 1, primo periodo, le parole: «n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e n. 2017/1131» sono sostituite dalle seguenti: «2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e 2017/1131»;

     al comma 3, le parole: «del 23 ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «del 18 dicembre 2019».

 

     All'articolo 51:

     al comma 1, le parole: «euro 7.004.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.236.500»;

     al comma 3, le parole: «pari 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 5 milioni»;

     al comma 4, le parole: «pari a 12.604.500 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 15.836.500 euro per l'anno 2022», le parole: «quanto a 8,6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 11,832 milioni», le parole: «per l'anno 2022 mediante» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022, mediante» e le parole: «della cultura, e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura e, quanto»;

     al comma 8, lettera d), numero 2), la parola: «1-bis)» è sostituita dalla seguente: «1-bis»;

     dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

     «8-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 è sostituita dalla seguente:

     "a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti";

     b) all'articolo 174-bis, comma 2-ter, le parole: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi" sono sostituite dalle seguenti: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità";

     c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 826 è sostituita dalla seguente:

     "a) generali di divisione o di brigata: 1";

     d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 827 è sostituita dalla seguente:

     "a) generali di divisione o di brigata: 1";

     e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 828 è sostituita dalla seguente:

     "a) generali di divisione o di brigata: 1";

     f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1047 è sostituita dalla seguente:

     "a) presidente: non inferiore a generale di divisione".

     8-ter. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la qualifica del "soccorritore militare per le forze speciali", in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, il quale può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.

     8-quater. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le finalità formative, per l'accesso alla qualifica di cui al comma 8-ter, nonchè i limiti e le modalità di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali».

 

     Dopo l'articolo 51 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 51-bis (Disposizioni concernenti il sistema delle camere di commercio della Regione siciliana). - 1. All'articolo 54-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "camere di commercio accorpate" sono sostituite dalle seguenti: "camere di commercio oggetto di accorpamento" e dopo le parole: "di comprovata esperienza professionale" sono aggiunte le seguenti: ", che provvede all'adozione di ogni atto strumentale ai fini dell'accorpamento di cui al presente comma e della successione nei rapporti giuridici esistenti, anche nella fase transitoria di liquidazione delle camere di commercio accorpate".

 

     Art. 51-ter (Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2). - 1. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) alla lettera a), le parole: "1° febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2022";

     2) alla lettera b), dopo le parole: "1° febbraio 2022" sono inserite le seguenti: ", dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022" e le parole: "nel rispetto delle indicazioni e nei" sono sostituite dalle seguenti: "neanche oltre i";

     3) alla lettera c), dopo le parole: "1° febbraio 2022" sono inserite le seguenti: ", dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022" e la parola: "entro" è sostituita dalle seguenti: "neanche oltre";

     b) al comma 6, primo periodo, la parola: "centottanta" è sostituita dalla seguente: "duecentosettanta"».

 

     All'articolo 52:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è fissato, per le società del comparto energetico, al 31 dicembre 2021».

 

     Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

     «Art. 52-bis (Disposizioni in materia di società benefit). - 1. Le somme in conto residui di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate, per l'importo di 1 milione di euro, per l'anno 2022.

     2. Al comma 2 dell'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ", per l'anno 2021" sono soppresse.

     3. Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

 

     All'articolo 54:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, lettera b):

     1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato";

     2) al terzo periodo, dopo le parole: "complessi di veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o più";

     b) al comma 10-bis:

     1) alla lettera b), alinea, dopo le parole: "complessi di veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o più";

     2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     "b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o b), ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre 2023"».

 

     All'articolo 55:

     al comma 1, alinea, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,».

 

     All'articolo 56:

     al comma 2:

     al primo periodo, la parola: «operati» è sostituita dalla seguente: «operate»;

     al terzo periodo, le parole: «, ai relativi oneri,» sono sostituite dalle seguenti: «ai relativi oneri»;

     al quarto periodo, le parole: «di cui all'articolo 178, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b),»;

     al comma 3, capoverso 7-bis, primo periodo, le parole: «del CIPESS» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e le parole: «d'intesa con il Ministro per l'economia e le finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».

 

     All'articolo 58:

     al comma 1, le parole: «del decreto-legge 1 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «, del decreto-legge 1° marzo»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Al fine di finanziare interventi di cooperazione multilaterale o bilaterale nell'ambito delle attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è autorizzata la spesa di 29.805.256 euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti nel conto corrente di tesoreria n. 29814, intestato alla società Cassa depositi e prestiti - Gestione separata, relativo al Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla convenzione per la gestione, erogazione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Ministero della transizione ecologica destinate alla cooperazione internazionale, sottoscritta con la società Cassa depositi e prestiti in data 11 ottobre 2021, in esecuzione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 0005041/SVI del 27 maggio 2016, modificato con decreto direttoriale del medesimo Ministero n. 0007026/SVI del 15 luglio 2016»;

     al comma 3, le parole: «indebitamento netto, in» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a»;

     al comma 4:

     all'alinea, le parole: «indebitamento netto,» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a» e le parole: «5.163,3 milioni di euro per l'anno 2025,» sono soppresse;

     alla lettera d), le parole: «annui dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 1-ter e 1-quater, pari a 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi indicati nell'allegato 3-bis annesso al presente decreto, per gli importi ivi specificati».

 

     Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

     «Art. 58-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

 

     All'allegato 1:

     alla sezione B:

     al paragrafo 3, la parola: «declinati» è sostituita dalla seguente: «specificati»;

     al paragrafo 7, primo periodo, la parola: «declina» è sostituita dalla seguente: «specifica»;

     al paragrafo 8, la parola: «declinati» è sostituita dalla seguente: «previsti»;

     al paragrafo 9, terzo periodo, dopo la parola: «inerenti» è inserita la seguente: «a»;

     al paragrafo 10, dopo le parole: «rilascio delle Garanzie» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla sezione E:

     al paragrafo 1, le parole: «recupero crediti» sono sostituite dalle seguenti: «recupero dei crediti»;

     al paragrafo 2, le parole: «direttamente le attività di recupero dei crediti» sono sostituite dalle seguenti: «le attività di recupero dei crediti direttamente».

 

     L'allegato 2 è sostituito dal seguente:

 

«ALLEGATO 2

(articolo 42, comma 1)

 

»

 

     Dopo l'allegato 3 è inserito il seguente:

 

«ALLEGATO 3-bis

(articolo 58, comma 4-bis)

 

»

 

     All'allegato 4:

     le parole: «(importi in milioni di euro) - (importi in milioni di euro)» sono sostituite dalle seguenti: «(importi in milioni di euro)».