§ 2.5.13 – D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.5 lavoro agricolo
Data:18/05/2001
Numero:228


Sommario
Art.  1. Imprenditore agricolo.
Art.  2. Iscrizione al registro delle imprese.
Art.  3. Attività agrituristiche.
Art.  4. Esercizio dell'attività di vendita.
Art.  4 bis. (Imprenditoria agricola giovanile).
Art.  5. Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
Art. 5 bis.  (Conservazione dell'integrità aziendale).
Art.  6. Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili.
Art.  7. Prelazione di più confinanti.
Art.  8. Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola.
Art.  9. Soci di società di persone.
Art.  10. Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.
Art.  11. Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice.
Art.  12. Operazioni fondiarie dell'ISMEA.
Art.  13. (Distretti del cibo).
Art.  14. Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni.
Art.  15. Convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
Art.  16. Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.
Art.  17. Trasferimento di adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli.
Art.  18. Promozione dei processi di tracciabilità.
Art.  19. Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare.
Art.  20. Istituti della concertazione.
Art.  21. Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.
Art.  22. Sorveglianza rinforzata.
Art.  23. Prodotti di montagna.
Art.  24. Indicatori di tempo e temperatura.
Art.  25. Organizzazioni interprofessionali.
Art.  26. Organizzazioni di produttori.
Art.  27. Requisiti delle organizzazioni di produttori.
Art.  28. Programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate.
Art.  29. Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate.
Art.  30. Adeguamento delle borse merci.
Art.  31. Programmazione negoziata.
Art.  32. Procedure di finanziamento della ricerca.
Art.  33. Disposizioni per gli organismi pagatori.
Art.  34. Garanzie.
Art.  35. Ambito di applicazione.
Art.  36. Disposizioni finanziarie.


§ 2.5.13 – D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

(G.U. 15 giugno 2001, n. 137 - S.O.).

 

Capo I

Soggetti e attività

 

Art. 1. Imprenditore agricolo.

     1. [1].

     2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico [2].

 

     Art. 2. Iscrizione al registro delle imprese.

     1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

 

     Art. 3. Attività agrituristiche.

     1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.

     2. Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.

     3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

 

     Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita.

     1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

     1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purchè direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli [3].

     2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto o destinate alla produzione primaria nell'ambito dell'azienda agricola, nonchè per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività [4].

     3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

     4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

     4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione [5].

     5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

     6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

     7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

     8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 [6].

     8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonchè il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario [7].

     8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati [8].

 

     Art. 4 bis. (Imprenditoria agricola giovanile). [9]

     1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.

 

Capo II

Contratti agrari, integrità aziendale e distretti

 

     Art. 5. Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203. [10]

 

     Art. 5 bis. (Conservazione dell'integrità aziendale). [11]

     1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni.

     2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.

     3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.

     4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.

     5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purchè funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

     6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.

     7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743.

     8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.

     9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunità montane.

     10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.

     11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.

 

     Art. 6. Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili.

     1. Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.

     2. L'ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta.

     3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo caso l'autorità competente non può emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale.

     4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

     4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi [12].

 

     Art. 7. Prelazione di più confinanti. [13]

     [1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.]

 

     Art. 8. Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2002, anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani.

 

     Art. 9. Soci di società di persone.

     1. Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare [14].

 

     Art. 10. Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

     1. [15].

     2. Restano ferme le disposizioni di cui al testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

     Art. 11. Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice.

     1. Il periodo di decadenza dai benefìci previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da dieci a cinque anni.

     2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefìci non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto.

     3. Non incorre nella decadenza dei benefìci l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

     4. All'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni»;

     b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Il suddetto vincolo può essere, altresì, revocato, secondo le modalità di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che la porzione di terreno interessata sia tale da consentire l'efficiente prosecuzione dell'attività agricola sulla restante superficie. Il riscatto anticipato da parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione." [16].

     4-bis. Il vincolo di indivisibilità di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, gravante sui terreni assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia può essere, altresì, revocato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, limitatamente alla porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da parte di un soggetto pubblico o privato [17].

     4-ter. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. L'indennità aggiuntiva di cui al comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica. n. 327 del 2001, e successive modificazioni [18].

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 12. Operazioni fondiarie dell'ISMEA.

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria di cui al titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante interventi degli enti di sviluppo nella formazione della proprietà coltivatrice, sono trasferiti all'ISMEA e destinati alle operazioni fondiarie previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. All'ISMEA non si applicano le disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 13. (Distretti del cibo). [19]

     1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del cibo.

     2. Si definiscono distretti del cibo:

     a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonchè dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

     b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonchè da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

     c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

     d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonchè da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;

     e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

     f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

     g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;

     h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonchè per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa.

     3. Le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.

     4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

     5. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

     6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

     7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito" sono inserite le seguenti: "vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonchè".

 

Capo III

Rapporti con le pubbliche amministrazioni

 

     Art. 14. Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni.

     1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.

     2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.

     3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui ai commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.

 

     Art. 15. Convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

     1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli [20].

     2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata [21].

 

Capo IV

Rafforzamento della filiera agroalimentare

 

     Art. 16. Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.

     1. Il regime di aiuti istituito dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è finalizzato anche a favorire il riorientamento delle filiere produttive nell'ottica della sicurezza alimentare e della tracciabilità degli alimenti e si applica prioritariamente a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, ivi comprese:

     a) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;

     b) le organizzazioni di produttori e loro forme associate riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto;

     c) le società di capitali in cui oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui alle lettere a) e b).

 

     Art. 17. Trasferimento di adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli.

     1. Il rispetto del criterio fissato dall'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativamente alla garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, è assicurato con la dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, anche nel rispetto di accordi interprofessionali, con i produttori interessati alla produzione oggetto degli investimenti benefìciari del sostegno pubblico. Nel caso di imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del suddetto criterio è assicurato almeno mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti conferiti da parte dei produttori associati.

     2. Le amministrazioni competenti in relazione all'attuazione dell'intervento individuano i termini e le modalità che consentono di soddisfare il criterio di cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio costituisce vincolo per la erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla restituzione del contributo erogato.

     3. Al fine di consentire l'effettivo trasferimento del vantaggio economico ai produttori da parte delle imprese benefìciarie delle provvidenze di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai soggetti che subiscono gli effetti negativi derivanti dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, l'impegno a non cedere o alienare assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera c) dell'allegato C alla circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1° ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti assolto purché esso sia stato rispettato per almeno un terzo del periodo inizialmente previsto.

 

     Art. 18. Promozione dei processi di tracciabilità.

     1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le modalità per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri:

     a) favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilità anche attraverso accordi di filiera;

     b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità, promuovendone la diffusione;

     c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità.

     2. Le amministrazioni competenti, al fini dell'accesso degli esercenti attività agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale, assicurano priorità alle imprese che assicurano la tracciabilità, certificata ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento.

 

     Art. 19. Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare.

     1. È istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare. La Commissione attua il coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza alimentare, ferme restando le competenze delle amministrazioni medesime, e studia i problemi connessi all'istituzione dell'Autorità europea per gli alimenti ed all'individuazione del punto di contatto nazionale con detta Autorità.

     2. La Commissione di cui al comma 1 è composta di otto membri, designati, uno ciascuno, dai Ministri delegati per la funzione pubblica e per le politiche comunitarie e, due per ciascuno, dai Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle politiche agricole e forestali.

     3. A conclusione dei propri lavori la Commissione di cui al comma 1 redige una relazione, anche con riguardo ad eventuali proposte operative in materia di coordinamento delle competenze in materia di sicurezza alimentare e di individuazione del punto di contatto nazionale dell'Autorità europea per gli alimenti.

 

     Art. 20. Istituti della concertazione.

     1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.

     2. Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.

 

     Art. 21. Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

     1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'àmbito delle rispettive competenze:

     a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);

     b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991; c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

     2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con:

     a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;

     b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997.

 

     Art. 22. Sorveglianza rinforzata.

     1. I vegetali, le sementi, i prodotti antiparassitari di uso agricolo e i prodotti assimilati, i fertilizzanti, i composti e i materiali di sostegno, che sono composti in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati, sono soggetti ad uno specifico monitoraggio territoriale.

     2. I Servizi fitosanitari regionali, nell'àmbito delle attività ispettive previste dalle vigenti normative fitosanitarie sui vegetali e prodotti vegetali, collaborano con le strutture incaricate dell'effettuazione dei controlli sugli organismi geneticamente modificati.

     3. Le modalità per l'espletamento del monitoraggio, anche al fine di assicurare omogeneità di interventi e raccordo operativo con il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle province.

 

     Art. 23. Prodotti di montagna.

     1. Le denominazioni «montagna», «prodotto di montagna» e simili possono essere utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari, soltanto ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come definite dalla normativa comunitaria in applicazione dell'articolo 3 della direttiva n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e dai programmi di cui al regolamento CE n. 1257/99.

 

     Art. 24. Indicatori di tempo e temperatura.

     1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per promuovere l'indicazione in etichetta delle modalità di conservazione dei prodotti agroalimentari in relazione al tempo ed alla temperatura da riportare all'interno ed all'esterno degli imballaggi preconfezionati di prodotti agroalimentari freschi, refrigerati e surgelati di breve durabilità.

 

     Art. 25. Organizzazioni interprofessionali. [22]

 

     Art. 26. Organizzazioni di produttori. [23]

     [1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:

     a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

     b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci [24];

     c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

     d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità;

     d-bis) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti [25];

     d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 [26].

     2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

     a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

     b) società cooperative agricole e loro consorzi;

     c) consorzi con attività esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

     3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto e ove non diversamente disposto dalla normativa comunitaria, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti [27]:

     a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:

     1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;

     2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività delle organizzazioni, ad una sola di esse;

     3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto [28];

     4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;

     5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;

     b) contengano disposizioni concernenti:

     1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;

     2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

     3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

     4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresì, rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'articolo 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresì una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalità istituzionali.

     5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento [29].

     6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.

     7. Entro il 31 dicembre 2004 le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione [30].

     7-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 [31].

     7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le modalità con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attività finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1 [32].]

 

     Art. 27. Requisiti delle organizzazioni di produttori. [33]

     [1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione effettivamente commercializzata determinato nel tre per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore, nonchè la percentuale di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), sono modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei seguenti casi:

     a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;

     b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;

     c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa;

     c-bis) per particolari situazioni della realtà produttiva, economica e sociale della regione [34].

     2. Le regioni possono, inoltre, derogare al numero minimo di produttori indicato nell'allegato 1 se l'organizzazione di produttori commercializza almeno il 50 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Nel caso in cui l'organizzazione di produttori chieda il riconoscimento per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, si considera, quale soglia minima, il 30 per cento del totale del volume di produzione ed il 30 per cento dei produttori della zona classificata V.Q.P.R.D.

     3. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 1.

     4. Qualora una organizzazione di produttori sia costituita da soci le cui aziende sono ubicate in più regioni, è competente al riconoscimento la regione nel cui territorio è stato realizzato il maggior valore della produzione commercializzata. I relativi accertamenti sono effettuati dalle regioni interessate su richiesta della regione competente al riconoscimento.[

 

     Art. 28. Programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate. [35]

     [1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di attività che debbono prevedere:

     a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

     b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché le risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;

     c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.]

 

     Art. 29. Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate. [36]

     [1. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.]

 

     Art. 30. Adeguamento delle borse merci.

     1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.

     2. Al fine di rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.

     3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 [37].

     4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci e delle derrate negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle società di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonché di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici.

 

     Art. 31. Programmazione negoziata.

     1. Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel documento di programmazione economica e finanziaria sono definiti, per il periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura. 2. Nell'àmbito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede ad individuare una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1.

 

Capo V

Disposizioni diverse

 

     Art. 32. Procedure di finanziamento della ricerca.

     1. Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nell'attesa dell'adozione del relativo decreto ed allo scopo di assicurare l'ordinaria prosecuzione dell'attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad erogare acconti sulla base delle previsioni contenute nel decreto di riparto, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.

 

     Art. 33. Disposizioni per gli organismi pagatori.

     1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai benefìciari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati.

     2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei benefìciari.

     3. – 5. [38]

 

     Art. 34. Garanzie.

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, l'àmbito di applicazione della garanzia diretta e della cogaranzia di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 del medesimo decreto, è esteso ai settori agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia diretta e la cogaranzia sono concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzia di cui alla comunicazione della Commissione CE 2000/C 71/07.

 

     Art. 35. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

 

     Art. 36. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'articolo 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'articolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'articolo 8, lire 56 milioni per l'articolo 9, lire 7,824 miliardi per l'articolo 10, si provvede:

     a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

     b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Allegato 1

(art. 27, comma 1)

 

 

Settore

Numero di produttori [39]

A

Apistico

50

B

Avicunicolo

50

C

Cerealicolo-oleaginoso

100

D

Florovivaistico

50

E

Olivicolo

50

F

Pataticolo

100

G

Cementiero

100

H

Sughericolo

200

I

Tabacchicolo

100

J

Vitivinicolo

100

K

Zootecnico

100

L

L1 - Produzioni bovine

100

 

L2 - Produzioni ovicaprine

100

 

L3 - Produzioni suine

100

 

L4 - Produzioni lattiero-casearie

100

M

Altri settori

50

 


[1] Sostituisce l'articolo 2135 del Codice Civile.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

[3] Comma inserito dall'art. 1, comma 700, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[4] Comma già modificato dall'art. 2 quinquies del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, dall'art. 27 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, dall'art. 30 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e così ulteriormente modificato dall'art. 58 ter del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[5] Comma inserito dall'art. 30 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[6] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1064, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[7] Comma aggiunto dall'art. 30 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e così modificato dall'art. 13 del presente decreto, come sostituito dall'art. 1, comma 499, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[8] Comma aggiunto dall'art. 30 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[9] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

[10] Aggiunge l'articolo 4 bis alla L. 3 maggio 1982, n. 203.

[11] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 35, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e così sostituito dall'art. 20 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[13] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 15 marzo 2024, n. 36.

[14] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 78 bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[15] Aggiunge un comma all'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153.

[16] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

[17] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

[18] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 499, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile 2019, n. 72, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 499, L. 205/2017, nella parte in cui, sostituendo il comma 5 del presente articolo, stabilisce che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dallo stesso previsto sia adottato «sentita la» Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché «previa intesa in sede di» detta Conferenza.

[20] Comma così modificato dall'art. 4 novies del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205.

[21] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1067, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[22] Modifica l'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.

[23] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102.

[24] Lettera così sostituita dall'art. 6 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

[25] Lettera aggiunta dall'art. 6 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

[26] Lettera aggiunta dall'art. 6 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

[27] Alinea così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

[28] Numero così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

[29] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

[30] Comma già modificato dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 200 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

[31] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

[32] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

[33] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102.

[34] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

[35] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102.

[36] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102.

[37] Comma così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

[38] Commi abrogati dall'art. 2 del D.L. 22 ottobre 2001, n. 381.

[39] Il numero di produttori di cui al presente allegato è stato ridotto del cinquanta per cento dall'art. 6 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.