§ 28.2.20 - Legge 12 giugno 1962, n. 567.
Norme in materia di affitto dei fondi rustici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:12/06/1962
Numero:567


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [14]
Art. 5.  [15]
Art. 6.      Con effetto dall'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge, le norme relative alla riduzione del 30 per cento dei canoni convenuti in tutto o [...]
Art. 7.  [16]
Art. 8.      L'affittuario può in qualunque momento, e in ogni caso non oltre un anno dalla cessazione del contratto, ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza alla [...]
Art. 9.      Sono vietate le regalie, le prestazioni gratuite, le onoranze e qualsiasi compenso dovuto dall'affittuario a qualsiasi titolo oltre il canone di affitto; sono nulle di [...]
Art. 10.      Si presumono pagamenti senza titolo e si considerano imputabili al canone di affitto e comunque ripetibili i pagamenti effettuati dall'affittuario oltre il canone [...]
Art. 11.      Nei contratti conclusi con affittuari coltivatori diretti che siano tali a norma dell'art. 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353, è nullo qualunque patto [...]
Art. 12.      La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del Codice civile, è ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore [...]
Art. 13.      Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi, pure se di durata inferiore ad una annata agraria, a quelli di [...]
Art. 14.      L'affitto si estende a tutte le coltivazioni del fondo
Art. 15.      Il giudizio sulle controversie relative alla applicazione della presente legge è di competenza del Tribunale, sezione specializzata per l'equo canone d'affitto dei fondi [...]
Art. 16.      Le norme della presente legge, ad eccezione di quella contenuta nell'art. 14, si applicano anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore
Art. 17.      In deroga a quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le tabelle dei canoni di cui all'art. 3, per le annate agrarie 1961-62 e 1962-63, saranno determinate, secondo i [...]
Art. 18.      Sono abrogati il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, e ogni altra norma incompatibile con la [...]


§ 28.2.20 - Legge 12 giugno 1962, n. 567.

Norme in materia di affitto dei fondi rustici.

(G.U. 30 giugno 1962, n. 163)

 

 

     Art. 1. [1]

     Nell'affitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in denaro.

     La commissione tecnica centrale impartisce le necessarie direttive affinchè le commissioni tecniche provinciali determinino, nei tre mesi successivi, in ciascuna provincia, zone agrarie omogenee ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano l'affitto dei fondi rustici.

     L'Istituto centrale di statistica deve rilevare annualmente nelle zone agrarie, come sopra stabilite, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ispettorati agrari, degli uffici tecnici erariali e di ogni altro organo tecnico locale, i seguenti dati:

     a) prezzi alla produzione dei prodotti agricoli;

     b) costi dei mezzi di produzione;

     c) remunerazione del lavoro.

     Sulla base dei dati medesimi, la commissione tecnica centrale impartisce direttive per la determinazione, da parte delle commissioni tecniche provinciali, ogni due anni, nelle singole zone agrarie, di coefficienti di adeguamento dei canoni in aumento o in diminuzione.

     Il coefficiente di adeguamento si applica sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla base della tabella formata dalle commissioni tecniche provinciali, a far tempo dell'annata agraria successiva alla determinazione del coefficiente medesimo.

 

          Art. 2. [2]

     La commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è composta:

     dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;

     da tre rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

     da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari conduttori;

     da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;

     da un rappresentante di affittuari conduttori;

     da due esperti in materia agraria, iscritti negli albi degli agronomi o dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari [3] .

     I componenti la commissione sono nominati dal presidente della Giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari da parte delle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale, maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.

     Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.

     La commissione è presieduta dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o in sua assenza da un suo delegato.

     Le designazioni da parte delle organizzazioni debbono pervenire al presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta.

     Il presidente della Giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni quadriennio.

     In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, la commissione è nominata sulla base delle designazioni pervenute.

     In caso di ritardo o di mancata costituzione di una o più commissioni provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio motivato provvedimento.

     Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

 

          Art. 3. [4]

     La commissione tecnica provinciale determina ogni tre anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee [5] .

     Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi, individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, in conformità delle direttive della commissione tecnica centrale [6] .

     Le commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttività delle aziende, e non siano state valutate in catasto, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni e nei limiti appresso specificati:

     a) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscano adeguate condizioni alloggiative o di fabbricati aziendali, fino a otto punti in più da graduarsi in rapporto alla rispondenza dei fabbricati a quanto stabilito dall'art. 16, penultimo comma, nonché alle esigenze familiari dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti; allo stato di manutenzione, all'esistenza dei servizi ed alla loro importanza rispetto all'organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali;

     b) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo, coefficienti fino a sette punti in più, graduati in relazione al tasso di redditività degli investimenti medesimi e tenuto conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sull'impresa nonché di quelli a carico della proprietà.

     (Omissis) [7]

     Nel caso in cui le tabelle siano annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvede la commissione tecnica centrale entro tre mesi.

     Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti o siano annullate o sospese, l'equo canone è corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 42 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto [8] .

     Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone deve essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

     (Omissis) [9]

     (Omissis) [10]

     Qualora la commissione tecnica provinciale non provveda nel termine indicato nel primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall'art. 9 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, almeno due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.

     (Omissis) [11].

     (Omissis) [12].

     (Omissis) [13].

 

          Art. 4. [14]

     Quando in determinate zone agrarie si siano verificate avversità atmosferiche o calamità naturali che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando perimento e mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al 30 per cento della normale produzione, la commissione tecnica provinciale determina, non oltre 60 giorni dalla fine dell'annata agraria, le percentuali di riduzione da apportarsi ai canoni in atto corrisposti dagli affittuari.

     Qualora le avversità atmosferiche o le calamità naturali abbiano causato il perimento e la mancata percezione dei frutti in misura di almeno la metà della normale produzione, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, la commissione tecnica provinciale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di delimitazione delle zone, dovrà determinare le percentuali di riduzione dei canoni, nella misura del 35 per cento se il danno subìto ammonta alla metà della normale produzione, e in misura proporzionale in caso di danni superiori.

     Nel caso che non si provveda entro 60 giorni dall'evento alla delimitazione di cui al precedente comma, la commissione tecnica provinciale determina la percentuale di riduzione da apportarsi ai canoni corrisposti dagli affittuari che abbiano subìto i danni.

 

          Art. 5. [15]

     E' istituita in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici presieduta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o da un Sottosegretario da lui delegato ed è composta da un presidente di sezione della suprema Corte di cassazione, da due docenti universitari in materia di economia agraria ed estimo agrario, da un docente universitario di materie giuridiche, da un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dal direttore generale delle imposte dirette. I componenti sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     La commissione tecnica centrale è competente:

     a) a stabilire tempestivamente, per ciascun quadriennio, criteri per la determinazione dei coefficienti di moltiplicazione delle tabelle di equo fitto, tenuto conto delle condizioni economiche della produzione agricola, delle condizioni ambientali e delle attrezzature aziendali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

     b) a sostituirsi alle commissioni tecniche provinciali qualora queste non assolvano nei termini previsti i compiti loro affidati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

     c) a esaminare e deliberare, a seguito di eventuali segnalazioni delle commissioni tecniche provinciali, udito il parere della commissione censuaria centrale, sulle situazioni nelle quali, per mancanza di tariffe di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di coltura, la presente legge risultasse inapplicabile;

     d) a vigilare sui lavori delle commissioni tecniche provinciali e riferire, al termine di ogni primo biennio, con relazione che dovrà essere allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'anno successivo.

     La commissione tecnica centrale sarà dotata di una segreteria.

     Le spese per il funzionamento delle commissioni tecniche centrale e provinciali graveranno sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Ai membri compete un compenso forfettario stabilito, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nella misura massima di cui agli articoli 1 e 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

     Nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste emanerà il regolamento per il funzionamento della Commissione centrale.

 

          Art. 6.

     Con effetto dall'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge, le norme relative alla riduzione del 30 per cento dei canoni convenuti in tutto o in parte in cereali o in canapa o con riferimento ai prezzi degli stessi prodotti, sono abrogate.

     Per effetto di tale abrogazione, i canoni attualmente corrisposti dagli affittuari non dovranno tuttavia venire aumentati, e la Commissione tecnica provinciale dovrà contenere le sue determinazioni in modo che per effetto di tale abrogazione non risulti aumentato il canone a carico dell'affittuario rispetto a quello esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

     Agli effetti del presente articolo, sono fatte salve in ogni caso le condizioni dei contratti individuali più favorevoli per l'affittuario.

 

          Art. 7. [16]

     Qualora il canone convenuto non sia contenuto, sia all'inizio che nel corso del contratto, entro i limiti determinati dalla commissione tecnica provinciale o dalla commissione centrale, ai sensi dei precedenti articoli, ciascuna delle parti può adire durante il quadriennio di applicazione delle tabelle, la sezione specializzata agraria presso il tribunale la quale determinerà il nuovo canone entro i limiti suddetti con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo ed in relazione alla zona agraria in cui esso è ubicato.

 

          Art. 8.

     L'affittuario può in qualunque momento, e in ogni caso non oltre un anno dalla cessazione del contratto, ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza alla misura del canone dovuto a norma della presente legge, e di quella risultante dalle riduzioni per i canoni in cereali e in canapa previste dalle leggi per le annate antecedenti a quella indicata nel comma primo dell'art. 6 della presente legge.

 

          Art. 9.

     Sono vietate le regalie, le prestazioni gratuite, le onoranze e qualsiasi compenso dovuto dall'affittuario a qualsiasi titolo oltre il canone di affitto; sono nulle di diritto le eventuali relative pattuizioni.

 

          Art. 10.

     Si presumono pagamenti senza titolo e si considerano imputabili al canone di affitto e comunque ripetibili i pagamenti effettuati dall'affittuario oltre il canone contrattuale in occasione della stipulazione e del rinnovo del contratto di affitto.

 

          Art. 11.

     Nei contratti conclusi con affittuari coltivatori diretti che siano tali a norma dell'art. 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353, è nullo qualunque patto che accolli all'affittuario il rischio dei casi fortuiti straordinari o di quelli ordinari, che determinino perimento di frutti non separati o mancata produzione in misura superiore ad un terzo della normale produzione.

 

          Art. 12.

     La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del Codice civile, è ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell'affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione.

 

          Art. 13.

     Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi, pure se di durata inferiore ad una annata agraria, a quelli di malgheria per l'alpeggio e lo sverno del bestiame ed alle altre forme di concessione per l'utilizzazione delle erbe.

 

          Art. 14.

     L'affitto si estende a tutte le coltivazioni del fondo.

     L'esclusione dal contratto di talune colture è consentita se risponda a particolari esigenze della produzione accertate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e non dia luogo per l'affittuario a riduzione superiore ad un quarto della produzione lorda vendibile del fondo.

     La disposizione del comma precedente si applica ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applica agli affitti per pascoli di terreni alberati o di boschi.

 

          Art. 15.

     Il giudizio sulle controversie relative alla applicazione della presente legge è di competenza del Tribunale, sezione specializzata per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici.

     Contro le sentenze del Tribunale è ammesso appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, o in mancanza di quello di un anno dal deposito, alle sezioni specializzate della Corte d'appello per le controversie agrarie relative all'affitto dei fondi rustici.

     Contro le sentenze della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, ai sensi del Codice di procedura civile.

     Avverso le sentenze del Tribunale, che non siano passate in giudicato all'entrata in vigore della presente legge, può essere proposto appello nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore stessa; nel caso che già sia stato proposto ricorso per Cassazione, la cancelleria della Corte d'appello richiederà d'ufficio la rimessione del fascicolo.

     Tutti gli atti e i documenti relativi alle controversie di cui ai precedenti commi sono esenti dall'imposta di bollo e registro.

 

          Art. 16.

     Le norme della presente legge, ad eccezione di quella contenuta nell'art. 14, si applicano anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore.

 

          Art. 17.

     In deroga a quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le tabelle dei canoni di cui all'art. 3, per le annate agrarie 1961-62 e 1962-63, saranno determinate, secondo i criteri indicati nel medesimo art. 3, dalle Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone attualmente esistenti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     In caso di inosservanza di tale termine, si applica quanto disposto dai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 1 della legge 3 giugno 1949, n. 321.

 

          Art. 18.

     Sono abrogati il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, e ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 


[1]  Articolo già sostituito dalla L. 11 febbraio 1971, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 10 dicembre 1973, n. 814.

[2]  Articolo già sostituito dalla L. 11 febbraio 1971, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 10 dicembre 1973, n. 814.

[3]  La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1977, n. 153, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte relativa alla composizione delle commissioni tecniche provinciali.

[4]  Articolo già sostituito dalla L. 11 febbraio 1971, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L. 10 dicembre 1973, n. 814.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 10 dicembre 1973, n. 814.

[6]  La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1977, n. 153, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui fissa tra 24 e 55, e, con riferimento a un caso particolare, in 42 volte, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone.

[7]  Comma soppresso dall'art. 9 della L. 3 maggio 1982, n. 203.

[8]  La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1977, n. 153, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui fissa tra 24 e 55, e, con riferimento a un caso particolare, in 42 volte, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone.

[9]  Comma soppresso dall'art. 9 della L. 3 maggio 1982, n. 203.

[10]  Comma soppresso dall'art. 9 della L. 3 maggio 1982, n. 203.

[11]  Comma soppresso dall'art. 9 della L. 3 maggio 1982, n. 203.

[12]  Comma soppresso dall'art. 9 della L. 3 maggio 1982, n. 203.

[13]  Comma soppresso dall'art. 9 della L. 3 maggio 1982, n. 203.

[14]  Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 1 febbraio 1971, n. 11.

[15]  Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 11 febbraio 1971, n. 11.

[16]  Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 11 febbraio 1971, n. 11.