§ 28.2.6 - D.Lgs.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 277 .
Provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:01/04/1947
Numero:277


Sommario
Art. 1.      In quanto non siano in contrasto con le disposizioni degli articoli 3 del decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 26 luglio 1944, art. 3, del decreto del [...]
Art. 2.      Ai fini della migliore conoscenza delle condizioni economiche della produzione agricola, e della valutazione della congruità dei canoni che possono essere riconosciuti [...]
Art. 3.      Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 sono validi gli accordi conchiusi per le commutazioni dei canoni in danaro in canoni in natura o a riferimento ai prezzi dei [...]
Art. 4.      Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto, il decreto interministeriale 12 settembre 1944, n. 729, per la determinazione dei canoni di affitto dei [...]
Art. 5.      Qualora dall'applicazione dei patti, comunque stipulati, o modificati a termini del precedente art. 3, relativi all'ammontare del canone, alla consegna dei prodotti ed [...]
Art. 6.      Il conduttore potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone per le annate agrarie 1943-44 a 1945-46 e quella minore determinata dalla [...]
Art. 7.      Nei contratti di locazione di fondi rustici scaduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'affittuario, obbligato a restituire al termine del [...]
Art. 8.  [4]
Art. 9.      La decisione delle controversie, relative alla materia regolata dal presente decreto, è deferita al giudizio di apposita Commissione arbitrale, istituita presso ciascun [...]
Art. 10.      Le domande, per la decisione delle controversie previste dal presente decreto, sono da redigersi in bollo da L. 12 e devono essere proposte, a pena di decadenza, entro [...]
Art. 11.      Le norme del presente decreto si applicano anche alle controversie, relative alla materia da esso regolata, che siano pendenti al momento della sua pubblicazione
Art. 12.      La proposizione della domanda, introduttiva della controversia, dinanzi ad una delle Commissioni previste dal presente decreto o di rinvio alle stesse di un giudizio [...]
Art. 13.      La Commissione arbitrale osserverà le norme procedurali stabilite nel decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 639, sulla procedura avanti le [...]
Art. 14.      Le spese di finanziamento delle Commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Art. 15.      Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 28.2.6 - D.Lgs.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 277 [1] .

Provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici.

(G.U. 5 maggio 1947, n. 102)

 

 

     Art. 1.

     In quanto non siano in contrasto con le disposizioni degli articoli 3 del decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 26 luglio 1944, art. 3, del decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 4 giugno 1945, art. 4, del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 44 e dell'art. 4 del presente decreto, è riconosciuta validità agli accordi, alle transazioni ed alle liquidazioni in qualsiasi forma intervenuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto tra i locatori e gli affittuari di fondi rustici in ordine alla traduzione in denaro del canone di affitto, di qualunque specie, relativo alle annate agrarie 1943-44 e 1944-45.

     La stessa validità è riconosciuta alle decisioni pronunziate dalle Commissioni istituite con decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 563, del Governo della sedicente repubblica sociale italiana [2] .

     Le decisioni delle controversie tuttora in atto, sulle materie di cui al comma precedente, sono devolute alle commissioni arbitrali di cui all'art. 9, le quali determinano secondo equità il canone in contestazione, tenendo presente le condizioni particolari del contratto, la produttività del fondo, i criteri informativi delle transazioni e degli accordi liberamente conclusi, anche a mezzo delle associazioni sindacali agrarie, nella provincia o in province viciniori in analoghe condizioni ambientali e di analoghe caratteristiche contrattuali, avendo inoltre riguardo alle conclusioni di massima formulate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo successivo, ove sia stata costituita.

 

          Art. 2.

     Ai fini della migliore conoscenza delle condizioni economiche della produzione agricola, e della valutazione della congruità dei canoni che possono essere riconosciuti quale compenso per la locazione dei fondi rustici, e ove ciò si ritenga utile ai fini di fornire alla Commissione arbitrale di cui all'art. 9 elementi oggettivi di riferimento in merito alla valutazione della congruità dei canoni, verrà costituita una Commissione tecnica provinciale composta:

     dell'ispettore agrario;

     di un rappresentante dei proprietari che affittano ad imprenditori non coltivatori;

     di un rappresentante di proprietari che affittano ad imprenditori coltivatori diretti;

     di un rappresentante degli affittuari conduttori;

     di un rappresentante degli affittuari coltivatori diretti;

     di due esperti, tratti dalle associazioni professionali.

     La Commissione è presieduta dal prefetto; questi può delegare la direzione tecnica dei lavori all'Ispettorato agrario.

     La Commissione determinerà, per la provincia o per le singole zone in cui la provincia dovesse venire ripartita ai fini dell'omogeneità delle condizioni ambientali, degli ordinamenti aziendali, dei rapporti tra proprietà locatrice e impresa affittuaria e della produttività dei terreni per ogni formula contrattuale in uso, l'ammontare del canone da dover considerare normale ed equo, sulla base di un'oggettiva indagine delle condizioni economiche della produzione, indicando anche i limiti al di là dei quali vi sia ragione di considerare la sperequazione grave.

 

          Art. 3.

     Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 sono validi gli accordi conchiusi per le commutazioni dei canoni in danaro in canoni in natura o a riferimento ai prezzi dei prodotti e per le perequazioni di canoni in natura, in qualunque forma e tempo avvenuti ed anche se relativi a contratti in corso.

     Per i contratti nei quali nessun accordo sia intervenuto, ciascuna delle parti è autorizzata a chiedere alla Commissione arbitrale, che decide applicando i criteri stabiliti nell'art. 1, ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, l'adeguazione, a decorrere dall'annata agraria 1945-46, del canone in danaro al prezzo dei prodotti, prescegliendoli tra quelli che costituiscono la maggiore produzione dell'azienda.

 

          Art. 4.

     Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto, il decreto interministeriale 12 settembre 1944, n. 729, per la determinazione dei canoni di affitto dei fondi rustici nell'annata agraria 1943-44, emanato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, è dichiarato valido, a tutti gli effetti, con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore.

 

          Art. 5.

     Qualora dall'applicazione dei patti, comunque stipulati, o modificati a termini del precedente art. 3, relativi all'ammontare del canone, alla consegna dei prodotti ed alle modalità del pagamento, risultasse, per le annate agrarie 1945-46 e 1946-47, gravemente sperequato, la parte interessata ne può chiedere l'adeguamento alla Commissione arbitrale, la quale determinerà il nuovo canone applicando le norme degli articoli 1 e 2 del presente decreto per la perequazione dei canoni.

     (Omissis) [3].

 

          Art. 6.

     Il conduttore potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone per le annate agrarie 1943-44 a 1945-46 e quella minore determinata dalla Commissione, e il locatore potrà richiedere la differenza tra la somma pagatagli a titolo di canone per le annate agrarie 1943-44 a 1945-46 e quella maggiore determinata dalla Commissione anche se sia intervenuta condanna al pagamento anteriormente al presente decreto, e la sentenza non sia passata in giudicato.

 

          Art. 7.

     Nei contratti di locazione di fondi rustici scaduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'affittuario, obbligato a restituire al termine del contratto i soprasuoli e le scorte vive e morte, corrispondenti per specie, quantità e qualità a quelle ricevute in consegna all'inizio dell'affitto, può richiedere la modificazione di tale obbligazione se questa risulti eccessivamente onerosa per fatto, diretto o indiretto, della guerra.

     La modificazione prevista dal comma precedente può effettuarsi ripartendo il pregiudizio tra locatore e affittuario, secondo equità e tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie, tra cui gli utili dell'affitto per la durata del contratto.

 

          Art. 8. [4]

 

          Art. 9.

     La decisione delle controversie, relative alla materia regolata dal presente decreto, è deferita al giudizio di apposita Commissione arbitrale, istituita presso ciascun Tribunale.

     La Commissione è costituita dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, che la presiede, da un rappresentante dei locatori che affittano a coltivatori conduttori, da un rappresentante dei locatori che affittano a coltivatori diretti, da un rappresentante degli affittuari conduttori e da un rappresentante degli affittuari coltivatori diretti, nominati dal presidente del Tribunale, sentite le organizzazioni di categoria.

     Per ogni componente effettivo, sarà anche designato un supplente.

     La Commissione giudicherà, composta dal presidente e da un rappresentante dei locatori ad affittuari conduttori e da un rappresentante degli affittuari conduttori se la controversia riguardi una locazione ad affittuario conduttore; e invece dal presidente, da un rappresentante dei locatori a coltivatori diretti e da un rappresentante degli affittuari coltivatori diretti se la controversia riguardi una locazione a coltivatore diretto.

     Interviene alle sedute della Commissione, con voto consultivo, l'ispettore agrario provinciale, o un tecnico dell'Ispettorato da lui delegato. Le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia.

 

          Art. 10.

     Le domande, per la decisione delle controversie previste dal presente decreto, sono da redigersi in bollo da L. 12 e devono essere proposte, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Commissione presso il Tribunale, nella cui circoscrizione è posto il fondo oggetto della controversia [5].

     Se il fondo è posto nella circoscrizione di più Tribunali, la domanda è proposta dinanzi a quella delle Commissioni, nella cui circoscrizione è posto il fondo, nella quale sia domiciliato il convenuto.

     Se il convenuto non ha domicilio in nessuna delle circoscrizioni dove è posto il fondo, l'attore ha la scelta tra le varie Commissioni predette.

 

          Art. 11.

     Le norme del presente decreto si applicano anche alle controversie, relative alla materia da esso regolata, che siano pendenti al momento della sua pubblicazione.

     Se la controversia pende dinanzi ad un giudice di merito di qualunque grado, essa sarà rinviata, ad istanza di parte, alla Commissione, prevista dal presente decreto, competente a norma dell'art. 10.

     Se la controversia sia pendente dinanzi alla Corte di cassazione questa, se accoglie il ricorso, rinvierà ad una delle Commissioni previste dal presente decreto.

 

          Art. 12.

     La proposizione della domanda, introduttiva della controversia, dinanzi ad una delle Commissioni previste dal presente decreto o di rinvio alle stesse di un giudizio pendente dinanzi al giudice ordinario, sospende il procedimento di esecuzione forzata contro il conduttore, che fosse stato iniziato prima della pubblicazione del presente decreto, eccetto che esso fosse stato promosso in forza di sentenza passata in giudicato.

     I provvedimenti cautelari, concessi dall'autorità giudiziaria ordinaria, potranno essere modificati dalle Commissioni, previste dal presente decreto, competenti per il merito, in modo da non impedire l'esercizio dall'impresa agricola dell'affittuario; le stesse Commissioni disporranno, con la sentenza di merito, sull'istanza di convalida del provvedimento cautelare.

 

          Art. 13.

     La Commissione arbitrale osserverà le norme procedurali stabilite nel decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 639, sulla procedura avanti le Commissioni circondariali; e le sue decisioni sono definitive ed esecutive.

     E' solo ammesso il ricorso alla Suprema corte di cassazione per i motivi di cui all'art. 360 Codice di procedura civile; esso non sospende l'esecuzione.

 

          Art. 14.

     Le spese di finanziamento delle Commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

 

          Art. 15.

     Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4437.

[2]  Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1948, n. 82.

[3]  Comma abrogato dall'art. 18 della L. 12 giugno 1962, n. 567.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 17 della L. 18 agosto 1948, n. 1140.

[5]  Per la proroga del termine per le controversie relative all'annata agraria 1945-46 ed a quelle precedenti e per la riduzione del termine per le controversie relative alle annate agrarie 1946-47, vedi l'art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 12 agosto 1947, n. 975. Per la riapertura del termine relativamente all'annata agraria 1946-1947, vedi l'art. 2 del D.Lgs. 19 febbraio 1948, n. 82.