§ 28.2.b - Legge 3 giugno 1949, n. 321.
Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:03/06/1949
Numero:321


Sommario
Art. 1.      Le Commissioni tecniche provinciali, costituite a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, che non abbiano ancora provveduto alla determinazione [...]
Art. 2.      L'Ispettorato compartimentale agrario potrà proporre ricorso per revisione al Ministro per l'agricoltura e per le foreste avverso le determinazioni delle Commissioni [...]
Art. 3.      Il termine per la presentazione delle domande alle Sezioni specializzate dei tribunali, per la decisione delle controversie in materia di affitto di fondi rustici e di [...]
Art. 4.      Le norme di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277 e dell'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975, non si [...]
Art. 5.      Qualora gli esperti chiamati a far parte delle Sezioni specializzate, di cui agli articoli 5 e 8 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, siano assenti per due udienze [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 28.2.b - Legge 3 giugno 1949, n. 321. [1]

Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo.

(G.U. 25 giugno 1949, n. 144).

 

 

     Art. 1.

     Le Commissioni tecniche provinciali, costituite a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, che non abbiano ancora provveduto alla determinazione dell'ammontare del canone da considerarsi equo, devono pronunziarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei presenti, sempre che vi sia il numero legale.

     E' data facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di procedere allo scioglimento di Commissioni tecniche provinciali, in caso di inosservanza del termine, di cui al primo comma del presente articolo.

     In tale eventualità, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Ispettorato compartimentale agrario, competente per territorio, provvede con proprio decreto alla nomina di una Commissione tecnica straordinaria di tre membri, di cui uno, che la presiede, in rappresentanza dello stesso Ispettorato compartimentale, uno in rappresentanza della proprietà ed uno in rappresentanza degli affittuari. La Commissione di cui al comma precedente, sostituisce a tutti gli effetti la disciolta Commissione tecnica provinciale per l'equo canone.

 

          Art. 2.

     L'Ispettorato compartimentale agrario potrà proporre ricorso per revisione al Ministro per l'agricoltura e per le foreste avverso le determinazioni delle Commissioni tecniche entro 15 giorni dalla data di pronuncia ovvero entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, se le determinazioni stesse siano di data anteriore, ferme sempre restando le sentenze definitive delle Sezioni specializzate di cui all'articolo successivo.

 

          Art. 3.

     Il termine per la presentazione delle domande alle Sezioni specializzate dei tribunali, per la decisione delle controversie in materia di affitto di fondi rustici e di vendita di erbe per il pascolo, fissato nell'art. 10 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è prorogato fino a sessanta giorni dalla deliberazione delle Commissioni tecniche provinciali e non può in ogni caso essere inferiore a quello stabilito dalla suddetta legge.

 

          Art. 4.

     Le norme di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277 e dell'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975, non si applicano all'annata agraria 1947 - 1948.

     Le Sezioni specializzate del tribunale, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, nell'esame delle controversie relative all'equo canone per l'annata agraria 1947 - 48, giudicheranno nel caso singolo, prendendo a base le determinazioni della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 2 della stessa legge, o della Commissione tecnica straordinaria, di cui al quarto comma dell'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 5.

     Qualora gli esperti chiamati a far parte delle Sezioni specializzate, di cui agli articoli 5 e 8 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, siano assenti per due udienze consecutive senza giustificato motivo, il presidente del Tribunale provvederà alla loro sostituzione nominando altri esperti da lui prescelti tra gli appartenenti alla corrispondente categoria.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.