§ 78.1.243 - D.L. 30 giugno 2022, n. 80.
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:30/06/2022
Numero:80


Sommario
Art. 1.  Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022
Art. 2.  Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022
Art. 3.  Disposizioni in materia di bonus sociale energia elettrica e gas
Art. 4.  Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale
Art. 5.  Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale
Art. 6.  Disposizioni finanziarie
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 78.1.243 - D.L. 30 giugno 2022, n. 80. [1]

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.

(G.U. 30 giugno 2022, n. 151)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

     Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

     Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contenere il costo dell'energia elettrica e del gas naturale, favorire i processi di stoccaggio del gas e garantire alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale la necessaria liquidità;

     Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 22 giugno 2022 e del 30 giugno 2022;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022

     1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

     2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in due quote di cui la prima di 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre 2022 e la seconda di 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6.

 

     Art. 2. Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022

     1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 480,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6.

     3. Al fine di contenere per il terzo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, salvo quanto disposto dal comma 5, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.

     4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 292 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 novembre 2022.

     5. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno.

     6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6. Tale importo è trasferito a CSEA entro il 30 novembre 2022.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di bonus sociale energia elettrica e gas

     1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole «nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al trimestre precedente la spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Fermo il valore soglia dell'ISEE previsto dalle disposizioni citate dall'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il primo trimestre 2022, in caso di ottenimento di una attestazione ISEE resa nel corso dell'anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali elettricità e gas, i bonus annuali riconosciuti agli aventi diritto decorrono dalla data del 1° gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile, ovvero, qualora questo non sia possibile, tramite automatico rimborso da eseguirsi entro tre mesi da tale fattura.».

     2. Al fine di informare i cittadini sulle modalità per poter beneficiare dei bonus sociali elettrico e gas, l'ARERA definisce una specifica comunicazione nelle bollette dei clienti domestici, indicando anche i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è trasferito a CSEA, entro il 31 ottobre 2022, l'importo di 116 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 6.

 

     Art. 4. Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale

     1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto, provvede ad erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

     2. Il servizio di ultima istanza di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), da adottare entro il 15 luglio 2022.

     3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.

     4. Per la finalità di cui al comma 1 è disposto il trasferimento a titolo di prestito infruttifero al GSE delle risorse definite nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il 20 dicembre 2022. Detto prestito può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

     Art. 5. Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale

     1. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

     «Art. 15 bis. (Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale). - 1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo 15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.».

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, pari a 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

     2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato I

     all'articolo 6 (Disposizioni finanziarie)

 

     MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

     importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

 


[1] Abrogato dall'art. 1 della L. 15 luglio 2022, n. 91. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.