§ 5.1.4 - L. 16 aprile 1973, n. 171.
Interventi per la salvaguardia di Venezia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.1 ambiente marittimo
Data:16/04/1973
Numero:171


Sommario
Art. 1.      La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale.
Art. 2.      La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, approva con propria legge, entro 15 mesi dalla deliberazione del Governo di cui al terzo comma del presente articolo, un piano comprensoriale, [...]
Art. 3.      Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.
Art. 4.      Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti fino all'approvazione del piano territoriale della regione Veneto, dal quale sarà recepito con le eventuali varianti che si rendessero necessarie [...]
Art. 5.      E' istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:
Art. 6. 
Art. 7.      Sono di competenza dello Stato le seguenti opere:
Art. 8.      Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le amministrazioni dello Stato e la regione Veneto, anche su richiesta degli enti locali interessati, si avvarranno, ciascuno nell'ambito [...]
Art. 9.      La regione Veneto e il Magistrato alle acque di Venezia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti [...]
Art. 10.      In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, ed ai relativi regolamenti di esecuzione approvati con decreto [...]
Art. 11.      Per le opere di propria competenza, la regione Veneto può avvalersi dell'attività consultiva ed operativa del Magistrato alle acque di Venezia e degli organi tecnici dello Stato esistenti nella [...]
Art. 12.      Salvo quanto disposto dagli articoli 9, 10 e 13, alla progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è subordinata all'approvazione del piano comprensoriale di cui al [...]
Art. 13.      Gli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, sono effettuati, fermo restando quanto disposto dalla legge [...]
Art. 14. 
Art. 15.      Restano ferme le attuali attribuzioni agli enti locali in ordine alle opere delegate alla Regione ai sensi dell'art. 10 ed a quelle di competenza della Regione stessa.
Art. 16.      In sostituzione delle soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Venezia sono istituite, con sede in Venezia, la soprintendenza ai monumenti di Venezia, la soprintendenza ai monumenti del [...]
Art. 17. 
Art. 18.      Le importazioni di materiale e di apparecchiature tecniche, cedute gratuitamente per essere destinate al restauro di opere monumentali e d'arte esistenti nel territorio del comune di Venezia, [...]
Art. 19.      Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi destinata come appresso:
Art. 20.      La spesa di lire 300 miliardi di cui al precedente art. 19, da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, sarà ripartita in ragione di:
Art. 21.      Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e l'esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
Art. 22.      Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente art. 7, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera a) del [...]
Art. 23. 
Art. 24.      Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), c) ed f) del precedente art. 19, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.
Art. 25.      All'onere di lire 300 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad [...]
Art. 26.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1973 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.


§ 5.1.4 - L. 16 aprile 1973, n. 171.

Interventi per la salvaguardia di Venezia.

(G.U. 8 maggio 1973, n. 117).

 

TITOLO I

 

Art. 1.

     La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale.

     La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione.

     Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali.

 

     Art. 2.

     La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, approva con propria legge, entro 15 mesi dalla deliberazione del Governo di cui al terzo comma del presente articolo, un piano comprensoriale, relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, che dovrà essere redatto tenendo conto degli indirizzi fissati nella predetta deliberazione.

     La Regione con propria legge delimita l'ambito territoriale del comprensorio e stabilisce la partecipazione dei comuni interessati alla formazione ed alla adozione del piano comprensoriale.

     Il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi di cui al primo comma attinenti a:

     a) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;

     b) individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambito naturale e storico-artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unità fisica ed ecologica della laguna.

     Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma, è costituito un comitato così composto: Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede, Ministro per il bilancio e la programmazione economica, Ministro per la pubblica istruzione, Ministro per la marina mercantile, Ministro per la sanità, Ministro per l'agricoltura e le foreste, Presidente della Giunta regionale del Veneto, Presidente della amministrazione provinciale di Venezia, sindaco di Venezia, sindaco di Chioggia e due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma del presente articolo eletti dai sindaci con voto limitato.

     Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

     I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'interesse dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo, Musile di Piave.

 

     Art. 3.

     Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

     Tali direttive riguardano:

     a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;

     b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle località di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale;

     c) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione della unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico e, in particolare, al divieto di insediamenti industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo;

     d) l'apertura delle valli da pesca ai fini della libera espansione della marea;

     e) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali.

     E' consentito sino al 31 dicembre 1999 il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo [1].

 

     Art. 4.

     Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti fino all'approvazione del piano territoriale della regione Veneto, dal quale sarà recepito con le eventuali varianti che si rendessero necessarie ai fini della sua connessione con le previsioni del piano territoriale relative alle altre aree della Regione.

     I comuni il cui territorio sia compreso nel perimetro del piano comprensoriale sono tenuti, entro un anno dall'approvazione dello stesso, ad adottare le varianti necessarie per uniformarvi i rispettivi strumenti urbanistici. Analogo obbligo sussiste per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, per quanto riguarda il piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397.

     Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i comuni interessati e ad esso si applicano le misure di salvaguardia, obbligatorie nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata, dal momento della adozione sino all'approvazione del piano medesimo.

     Ove decorra inutilmente il termine di cui al secondo comma del presente articolo, la Regione può provvedere in via sostitutiva.

 

TITOLO II

 

     Art. 5.

     E' istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:

     il Presidente della Regione che la presiede;

     il presidente del Magistrato alle acque;

     un rappresentante dell'UNESCO;

     il soprintendente ai monumenti di Venezia;

     il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;

     l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia;

     il medico provinciale di Venezia;

     un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

     un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

     tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

     un rappresentante della provincia di Venezia, eletto dal Consiglio provinciale;

     tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due;

     due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 eletti dai sindaci con voto limitato.

     I componenti della commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti.

     Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di almeno tre quinti dei componenti, le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

     Qualora il parere della commissione sia preso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le determinazioni della commissione sono sospese ed il Presidente della Regione, entro venti giorni dal voto della commissione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore alle antichità e belle arti, secondo la rispettiva competenza.

     Il relativo parere dovrà essere espresso entro trenta giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri trenta giorni. Le determinazioni conseguenti saranno assunte con provvedimento motivato dal Ministro competente, da emanarsi entro trenta giorni.

     Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al Presidente della Regione che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della commissione.

     La commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni per il territorio di ciascun comune fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale.

     La commissione si avvale per la sua attività del personale e degli uffici da essa richiesti alla regione Veneto.

 

     Art. 6. [2]

     1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'art. 31, primo comma, lettere b) e c), della L. 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali [3].

     2. Solo per le finalità di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento [4].

     3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole [3].

     4. Qualora il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'interno i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

     5. Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si avvale di proprio personale.

     5 bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza [1].

 

TITOLO III

 

     Art. 7.

     Sono di competenza dello Stato le seguenti opere:

     a) regolazione dei livelli marini in laguna, finalizzata a porre gli insediamenti urbani al riparo delle acque alte;

     b) marginamenti lagunari;

     c) opere portuali marittime e di difesa del litorale;

     d) restauro degli edifici demaniali e di quelli di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico;

     e) esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;

     f) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

     g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare e pubblico.

 

     Art. 8.

     Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le amministrazioni dello Stato e la regione Veneto, anche su richiesta degli enti locali interessati, si avvarranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, della consulenza del comitato di cui al comma seguente e del laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, nell'ambito delle sue competenze, autorizzato a valersi della consulenza di istituti ed esperti anche stranieri.

     Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà nominato, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentita la regione Veneto, un comitato tecnico-scientifico per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia.

     Questo comitato viene a sostituirsi al "Comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali" recependone gli studi e le sperimentazioni.

 

     Art. 9.

     La regione Veneto e il Magistrato alle acque di Venezia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.

     E' fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione [5].

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge secondo i seguenti criteri direttivi:

     a) determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate;

     b) adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia ed istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilanti lagunari;

     c) concessione di contributi ad enti pubblici, imprese o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque da graduare in relazione alla natura dell'opera e alla situazione economica degli enti pubblici, delle imprese o dei privati interessati, nel limite massimo, per le imprese e i privati, del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

     d) statuizione del potere da parte della regione Veneto di surrogarsi ai privati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al secondo comma.

     La regione Veneto costituirà, con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi e imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, consorzi per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque.

     I consorzi usufruiranno dei contributi previsti dalla presente legge.

     In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della L. 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto [6].

     Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni [6].

 

     Art. 10.

     In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, ed ai relativi regolamenti di esecuzione approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna, fatta eccezione per le case sparse non servite da metanodotto, e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi (metano e simili) nonché di energia elettrica, e ciò anche per impianti di potenzialità inferiore a 30.000 KCAL/h o superiore a 500.000 Kcal/h. La trasformazione degli impianti deve essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Gli utenti di impianti termici situati nelle zone di cui al precedente comma che abbiano già provveduto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione degli impianti a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono ammessi a contributo nella misura della totalità della spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per la nuova trasformazione degli impianti a norma del comma precedente. In tal caso il termine di cui al comma precedente è prorogato a due anni. La regione Veneto provvede su delega dello Stato alla concessione dei contributi di cui al presente comma, nonché di contributi fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sostenuta per la trasformazione degli impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h.

     Per l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 10 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

     Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonché in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potrà essere inferiore alla metà del massimo.

     A tutti i natanti a propulsione meccanica, di uso privato o che effettuino servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea nella laguna di Venezia, si applicano, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili, le norme del Capo VI della legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, nonché della legge 3 giugno 1971, n. 437.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare - sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e 10 deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee - entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme concernenti la determinazione delle caratteristiche negli organi di propulsione meccanica dei natanti di cui al comma precedente e dei requisiti necessari per limitare le emanazioni inquinanti. Qualora in dipendenza delle norme di cui al presente comma si rendessero necessarie trasformazioni di natanti per la limitazione delle emanazioni dei prodotti che risultino comunque nocivi saranno previsti contributi a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 19 lettera f) della presente legge.

     Le facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, potranno essere esercitate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11.

     Per le opere di propria competenza, la regione Veneto può avvalersi dell'attività consultiva ed operativa del Magistrato alle acque di Venezia e degli organi tecnici dello Stato esistenti nella Regione.

 

     Art. 12.

     Salvo quanto disposto dagli articoli 9, 10 e 13, alla progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è subordinata all'approvazione del piano comprensoriale di cui al precedente articolo 2.

     Possono essere progettate ed eseguite prima della approvazione del suindicato piano comprensoriale, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni, dalla commissione per la salvaguardia di Venezia, le opere che il Governo, sentite le amministrazioni locali, ferme restando le singole competenze, dichiara eseguibili indipendentemente dal piano medesimo, con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2, comprese tra le seguenti:

     a) riduzione dei livelli marini in laguna, mediante opere che rispettino i valori idrogeologici, ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere impossibile o compromettere il mantenimento dell'unità e continuità fisica della laguna;

     b) acquedotti ad uso potabile, agricolo ed industriale;

     c) fognature ed allacciamenti fognari;

     d) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua;

     e) marginamenti lagunari, opere portuali, marittime e di difesa del litorale, escavazione e sistemazione di canali e rii ed opere di consolidamento di ponti, canali e fondamenta sui canali;

     f) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

     g) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

 

     Art. 13.

     Gli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, sono effettuati, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nell'ambito dei rispettivi territori, a cura dei comuni di Venezia e di Chioggia, con la osservanza delle norme che il Governo, sentite una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee e la Regione, è autorizzato ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto avente valore di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

     1) gli interventi saranno effettuati sulla base dei programmi adottati dal comune e sotto la vigilanza della competente Soprintendenza ai monumenti;

     2) gli interventi, ad eccezione di quelli relativi agli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico per i quali è sempre consentito il restauro conservativo, sono subordinati alla formazione ed approvazione dei piani particolareggiati, da attuarsi sulla base di comparti edificatori aventi carattere unitario e tendenti alla conservazione delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli immobili in essi compresi. L'approvazione del piano di comparto dovrà essere vincolante, nei limiti delle sue previsioni, ai fini del rilascio della licenza edilizia. In caso di impossibilità o di ritardo nella formazione di comparti volontari, il comune procede alla costituzione dei comparti obbligatori;

     3) sarà prevista la compilazione, da parte del competente soprintendente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge delegata, di un apposito elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico per i quali non sia stata effettuata la notifica di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, da sottoporre alla approvazione del Ministro per la pubblica istruzione che provvede con proprio decreto entro i successivi 30 giorni, nonché la compilazione, da parte del comune, di un elenco degli edifici di uso pubblico da affiggere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delegata, all'albo del comune;

     4) il comune potrà autorizzare, previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia, interventi urgenti nel campo dell'edilizia minore anche nella fase di formazione e approvazione dei piani particolareggiati secondo criteri tali da non comprometterne gli indirizzi e gli obiettivi;

     5) sarà prevista nei comuni di Venezia e Chioggia la costituzione di aziende a prevalente partecipazione pubblica, che opereranno nel rispetto delle direttive di cui al n. 1), assicurando la partecipazione paritetica dello Stato e degli enti locali;

     6) l'attuazione degli interventi nei comparti di cui al numero 2) del presente articolo sarà affidata alle aziende previste nel numero 5) o ai consorzi fra i proprietari degli immobili interessati; saranno altresì previsti i casi in cui le opere potranno essere realizzate dai singoli proprietari. La legge delegata prevedrà le modalità per la concessione di contributi in misura pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle opere da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzi, che accettino di abitare o utilizzare direttamente l'edificio per un periodo di almeno 10 anni o locarlo per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto, del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute ridotte del contributo ricevuto.

     Per gli immobili locati anteriormente alla operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione a favore dei precedenti locatari.

     Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in unica soluzione il contributo ricevuto.

     Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti dovrà restituire in unica soluzione il contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente;

     7) dovranno essere previste le modalità per l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario, che è tenuto al rimborso delle spese sostenute. Tale rimborso è subordinato, per la edilizia di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico, al parere della soprintendenza ai monumenti ed al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque e, per l'edilizia minore, previo parere del comune di Venezia, al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque.

     Il rimborso delle somme, per quanto riguarda l'edilizia di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico nonché l'edilizia minore, fatta eccezione per quella residenziale di lusso, è effettuato mediante pagamento in 25 annualità senza corresponsione di interessi di una somma fino al 70 per cento della spesa sostenuta, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o ad utilizzare direttamente l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni concordate col comune, che tengano conto del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento e delle somme da restituire.

     La percentuale delle somme da rimborsare dovrà essere graduata secondo criteri che tengano conto delle condizioni economico-sociali dei proprietari e delle destinazioni d'uso degli immobili.

     Per gli immobili locati anteriormente alla operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione a favore dei precedenti locatari.

     Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in unica soluzione il residuo del debito di cui al capoverso del presente n. 7).

     Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui ai commi precedenti ovvero, dopo averli assunti, non li rispetti, il rimborso della spesa è dovuto per intero, in unica soluzione, maggiorata degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente.

     Per gli edifici che, in base alle previsioni del piano particolareggiato, debbono essere demoliti, si provvede alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità.

     Si provvede altresì all'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici di cui è prevista nel piano l'utilizzazione, senza i limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dal punto a) dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     8) sarà prevista la sistemazione temporanea in edifici ricadenti nel centro storico secondo i programmi di cui al n. 1) di coloro che abitano gli edifici di cui agli interventi previsti nei precedenti numeri 6) e 7). Alle persone che vengono temporaneamente trasferite sarà concesso un concorso nelle spese di trasloco in base a criteri generali stabiliti dal comune;

     9) sarà previsto l'intervento sostitutivo degli organi statali in caso di inattività degli enti locali nell'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi del presente articolo;

     10) saranno previste le modalità d'impegno, assegnazione ed erogazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi;

     11) agli interventi di cui al n. 6) del presente articolo non potrà essere destinato più del 30 per cento dello stanziamento di cui alla lettera d) del successivo art. 19;

     12) i finanziamenti statali dovranno essere destinati con preferenza al risanamento degli immobili di interesse storico, artistico, monumentale e del patrimonio edilizio degli enti pubblici, che potranno eseguirlo direttamente con le modalità e i benefici di cui al n. 7) del presente articolo.

 

     Art. 14. [7]

 

     Art. 15.

     Restano ferme le attuali attribuzioni agli enti locali in ordine alle opere delegate alla Regione ai sensi dell'art. 10 ed a quelle di competenza della Regione stessa.

 

     Art. 16.

     In sostituzione delle soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Venezia sono istituite, con sede in Venezia, la soprintendenza ai monumenti di Venezia, la soprintendenza ai monumenti del Veneto, la soprintendenza alle gallerie di Venezia e la soprintendenza alle gallerie del Veneto.

     Con le norme aventi valore di legge di cui al terzo comma del precedente art. 9 saranno determinate le competenze anche territoriali degli uffici di cui ai precedenti commi e sarà provveduto all'adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella B) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

     Alla spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo e del terzo comma, lettera b), dell'art. 9, determinata per l'anno finanziario 1973 in lire 350 milioni si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 17. [8]

 

     Art. 18.

     Le importazioni di materiale e di apparecchiature tecniche, cedute gratuitamente per essere destinate al restauro di opere monumentali e d'arte esistenti nel territorio del comune di Venezia, sono esenti dai diritti doganali.

 

     Art. 19.

     Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi destinata come appresso:

     a) lire 93 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente art. 7, di cui 6 miliardi per l'esecuzione di opere per l'adeguamento delle strutture dei porti commerciali di Venezia e di Chioggia;

     b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale, e agli enti locali per la redazione degli strumenti urbanistici;

     c) lire 58 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione e il completamento, da parte degli enti locali, di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale, nonché di fognature ed allacciamenti fognari;

     d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui all'art. 13, di cui 10 miliardi per gli interventi nel comune di Chioggia;

     e) lire 3 miliardi per lo studio e per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;

     f) lire 22 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10;

     g) lire 18 miliardi per la conversione delle aziende di cui al precedente articolo 16.

     h) lire 4 miliardi da assegnare ai comuni di Venezia e di Chioggia per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, connesse all'esecuzione di programmi di risanamento.

     Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici sarà provveduto alla ripartizione della somma di cui alla precedente lettera a) fra le singole opere previste dal precedente articolo 7.

 

     Art. 20.

     La spesa di lire 300 miliardi di cui al precedente art. 19, da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, sarà ripartita in ragione di:

     lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1973; lire 60 miliardi nell'anno finanziario 1974;

     lire 90 miliardi nell'anno finanziario 1975;

     lire 85 miliardi nell'anno finanziario 1976;

     lire 40 miliardi nell'anno finanziario 1977.

 

     Art. 21.

     Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e l'esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

 

     Art. 22.

     Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente art. 7, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera a) del precedente art. 19.

     I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 7 miliardi nell'anno 1973, di lire 24 miliardi nell'anno 1974, di lire 31 miliardi nell'anno 1975, di lire 19 miliardi nell'anno 1976 e di lire 12 miliardi nell'anno 1977.

     La spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 19, lettera e), sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1973 e di lire 1 miliardo nell'anno 1974.

     La spesa di lire 4 miliardi prevista dall'articolo 19, lettera h), sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976.

 

     Art. 23. [9]

     Le disposizioni dell'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.

 

     Art. 24.

     Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), c) ed f) del precedente art. 19, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

     I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro - per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171, - in ragione di lire 8 miliardi nell'anno 1973, di lire 19 miliardi nell'anno 1974, di lire 24 miliardi nell'anno 1975, di lire 24 miliardi nell'anno 1976 e di lire 7 miliardi nell'anno 1977.

 

     Art. 25.

     All'onere di lire 300 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1973 al 1977 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

     I mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venticinque anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministero per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

     Per l'emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

     All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

 

     Art. 26.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1973 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 bis del D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 8 novembre 1991, n. 360.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 bis del D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 bis del D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 bis del D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

[1] Comma aggiunto dall'art. 1 bis del D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

[5] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di tre anni dall'art. 1 ter del D.L. 10 agosto 1976, n. 544 e successivamente prorogato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 1979, n. 650.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 ter del D.L. 10 agosto 1976, n. 544, a sua volta abrogato dall'art. 63 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 che fa salvi gli effetti finanziari derivanti dal presente articolo.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 ter del D.L. 10 agosto 1976, n. 544, a sua volta abrogato dall'art. 63 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 che fa salvi gli effetti finanziari derivanti dal presente articolo.

[7] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 29 novembre 1984, n. 798.

[8] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 29 novembre 1984, n. 798.

[9] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5 bis del D.L. 29 marzo 1995, n. 96.