§ 98.1.30512 - D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171.
Coordinamento del sistema di classificazione delle entrate e delle spese delle regioni a statuto ordinario con le norme della legge 1° marzo [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/12/1970
Numero:1171


Sommario
Art. 1.      Il bilancio di previsione regionale è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e da un quadro generale riassuntivo, da approvarsi con distinti [...]
Art. 2.      Le entrate delle regioni sono ripartite nei seguenti titoli
Art. 3.      Le spese delle regioni sono ripartite nei seguenti titoli
Art. 4.      Il capitolo è l'unità fondamentale delle entrate e delle spese e può essere suddiviso in articoli con numerazione progressiva nell'ambito di ciascun capitolo
Art. 5.      Il bilancio regionale deve contenere
Art. 6.      Le entrate e le spese per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato alle regioni sono comprese, nel bilancio regionale, fra le contabilità speciali le quali trovano distinta esposizione in [...]
Art. 7.      Le entrate e le spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla regione, ai comuni e alle provincie sono comprese, nei bilanci dei comuni e delle provincie stesse, fra le contabilità [...]
Art. 8.      Al bilancio di previsione delle regioni sono allegati i bilanci delle aziende regionali e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione. Le entrate e le spese relative sono classificate e [...]


§ 98.1.30512 - D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171. [1]

Coordinamento del sistema di classificazione delle entrate e delle spese delle regioni a statuto ordinario con le norme della legge 1° marzo 1964, n. 62.

(G.U. 20 gennaio 1971, n. 15)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 20, primo e secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale prescrive l'emanazione di disposizioni per la redazione dei bilanci delle regioni, affinchè il sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme della legge 1° marzo 1964, n. 62 e di disposizioni di coordinamento per i bilanci degli altri enti territoriali;

     Vista la legge 1° marzo 1964, n. 62;

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il bilancio di previsione regionale è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e da un quadro generale riassuntivo, da approvarsi con distinti articoli della legge di bilancio.

 

          Art. 2.

     Le entrate delle regioni sono ripartite nei seguenti titoli:

     Titolo I: entrate tributarie che comprendono i tributi propri delle regioni:

     Titolo II: entrate per quote di tributi dello Stato devoluti alle regioni, ivi comprese le somme spettanti alle regioni stesse a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     Titolo III: entrate extra-tributarie, che comprendono i contributi e le assegnazioni dello Stato e in genere i trasferimenti di fondi dal bilancio statale, le rendite patrimoniali, gli utili degli enti e delle aziende regionali ed ogni altra entrata di natura non tributaria;

     Titolo IV: entrate provenienti dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti;

     Titolo V: entrate provenienti dall'assunzione di prestiti e di anticipazioni ed ogni altra operazione di credito.

     Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura, in rubriche secondo l'organo preposto all'accertamento e in capitoli secondo il loro oggetto.

 

          Art. 3.

     Le spese delle regioni sono ripartite nei seguenti titoli:

     Titolo I: spese correnti, che comprendono le spese per il funzionamento dei servizi e l'onere per l'ammortamento dei beni patrimoniali;

     Titolo II: spese in conto capitale, che comprendono le spese attinenti ad investimenti diretti e indiretti, nonchè ad operazioni per concessioni di crediti;

     Titolo III: spese per il rimborso del capitale dei prestiti, delle anticipazioni e di ogni altra operazione creditizia.

     Le spese correnti e quelle in conto capitale si ripartiscono, nell'ambito di ciascun titolo, in sezioni secondo l'analisi funzionale, in rubriche, secondo l'organo che amministra la spesa od ai cui servizi si riferiscono gli oneri relativi, in categorie secondo l'analisi economica, in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

 

          Art. 4.

     Il capitolo è l'unità fondamentale delle entrate e delle spese e può essere suddiviso in articoli con numerazione progressiva nell'ambito di ciascun capitolo.

 

          Art. 5.

     Il bilancio regionale deve contenere:

     1) per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed il riepilogo dei titoli;

     2) per la spesa, un riassunto delle sezioni, categorie e rubriche per titoli ed il riepilogo dei titoli.

     Il quadro generale riassuntivo, nel quale sono riportati, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese, deve porre in evidenza il risultato differenziale del totale delle entrate tributarie, delle entrate per quote di tributi statali devoluti alle regioni e delle entrate extra-tributarie in confronto del totale delle spese correnti.

 

          Art. 6.

     Le entrate e le spese per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato alle regioni sono comprese, nel bilancio regionale, fra le contabilità speciali le quali trovano distinta esposizione in appositi titoli dell'entrata e della spesa.

     Nell'ambito di ciascun titolo le entrate e le spese predette si ripartiscono in conformità di quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3.

 

          Art. 7.

     Le entrate e le spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla regione, ai comuni e alle provincie sono comprese, nei bilanci dei comuni e delle provincie stesse, fra le contabilità speciali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 670.

 

          Art. 8.

     Al bilancio di previsione delle regioni sono allegati i bilanci delle aziende regionali e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione. Le entrate e le spese relative sono classificate e ripartite, ove possibile, in conformità dei precedenti articoli 2 e 3.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 35 della L. 19 maggio 1976, n. 335.