§ 41.1.19 - D.P.R. 8 marzo 1965, n. 670.
Coordinamento delle disposizioni concernenti i bilanci dei Comuni e delle Province con le norme della legge 1° marzo 1964, n. 62.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:08/03/1965
Numero:670


Sommario
Art. 1.      Le entrate dei Comuni e delle Province sono ripartite nei seguenti titoli
Art. 2.      Le spese dei Comuni e delle Province sono ripartite nei seguenti titoli
Art. 3.      Trovano esposizione distinta in apposito titolo dell'entrata e della spesa le contabilità speciali, che comprendono le entrate e le spese per partite di giro e quelle relative alla gestione [...]
Art. 4.      Il capitolo è l'unità fondamentale delle entrate e delle spese e può essere suddiviso in articoli con numerazione progressiva nell'ambito del capitolo stesso
Art. 5.      Il bilancio deve contenere
Art. 6.      Con decreti del Ministro per l'interno sarà provveduto alla determinazione delle sezioni secondo l'analisi funzionale e delle categorie secondo l'analisi economica nelle quali vanno ripartite le [...]


§ 41.1.19 - D.P.R. 8 marzo 1965, n. 670.

Coordinamento delle disposizioni concernenti i bilanci dei Comuni e delle Province con le norme della legge 1° marzo 1964, n. 62.

(G.U. 19 giugno 1965, n. 150).

 

Art. 1.

     Le entrate dei Comuni e delle Province sono ripartite nei seguenti titoli:

     Titolo I: entrate tributarie;

     Titolo II: entrate per compartecipazioni a tributi erariali;

     Titolo III: entrate extra tributarie, che comprendono le rendite patrimoniali, gli utili delle aziende municipalizzate o provincializzate, i contributi ed ogni altra entrata di carattere permanente che non sia di natura tributaria;

     Titolo IV: entrate provenienti dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti;

     Titolo V: entrate provenienti dall'assunzione di prestiti, che comprendono i mutui passivi, le aperture di credito, le anticipazioni su titoli e ogni altra operazione di credito.

     Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto. Le categorie, ove necessario, possono ripartirsi in rubriche.

 

     Art. 2.

     Le spese dei Comuni e delle Province sono ripartite nei seguenti titoli:

     Titolo I: Spese correnti, che comprendono le spese per il normale funzionamento dei servizi e l'onere per l'ammortamento dei beni patrimoniali;

     Titolo II: Spese in conto capitale, che comprendono le spese attinenti ad investimenti sia diretti che indiretti, nonché ad operazioni per concessione di crediti;

     Titolo III: Spese per rimborso di prestiti, che comprendono le rate di ammortamento dei mutui in estinzione, le somme dovute per aperture di credito, per anticipazioni su titoli e per ogni altra operazione di prestito.

     Le spese correnti e quelle in conto capitale si ripartiscono, nell'ambito di ciascun titolo, in sezioni secondo l'analisi funzionale, in rubriche secondo i servizi cui si riferiscono gli oneri relativi, in categorie secondo l'analisi economica ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

 

     Art. 3.

     Trovano esposizione distinta in apposito titolo dell'entrata e della spesa le contabilità speciali, che comprendono le entrate e le spese per partite di giro e quelle relative alla gestione degli stabilimenti speciali amministrati dal Comune o dalla Provincia.

     Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese predette si ripartiscono, ove possibile, in conformità di quanto disposto nei precedenti artt. 1 e 2.

 

     Art. 4.

     Il capitolo è l'unità fondamentale delle entrate e delle spese e può essere suddiviso in articoli con numerazione progressiva nell'ambito del capitolo stesso.

 

     Art. 5.

     Il bilancio deve contenere:

     1) per l'entrata, i riepiloghi delle categorie per titoli;

     2) per la spesa, i riepiloghi delle rubriche per sezioni e delle sezioni per titoli;

     3) un riepilogo delle spese secondo le categorie economiche;

     4) un quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa nel quale devono essere riportati analiticamente i titoli dei singoli titoli, e posti in evidenza:

     a) il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie, delle compartecipazioni e delle entrate extratributarie ed il totale delle spese correnti;

     b) i totali complessivi delle entrate e delle spese incluse quelle relative ad accensioni e rimborsi di prestiti ed a contabilità speciali, aumentate dell'avanzo o disavanzo di amministrazione, eventualmente applicato al bilancio;

     5) un apposito quadro dimostrativo, ai fini della determinazione dell'avanzo o del disavanzo economico di cui agli artt. 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nel quale saranno poste a raffronto le entrate tributarie, le compartecipazioni a tributi erariali e le entrate extratributarie con le spese correnti di competenza dell'esercizio aumentate delle rate di rimborso dei mutui in estinzione.

 

     Art. 6.

     Con decreti del Ministro per l'interno sarà provveduto alla determinazione delle sezioni secondo l'analisi funzionale e delle categorie secondo l'analisi economica nelle quali vanno ripartite le spese correnti e le spese in conto capitale dei Comuni e delle Province, adeguandola a quella del bilancio dello Stato.