§ 98.1.30533 - D.P.R. 31 marzo 1971, n. 283.
Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione.


Settore:Normativa nazionale
Data:31/03/1971
Numero:283


Sommario
Art. 1.  Ruoli e dotazioni organiche
Art. 2.  Fusione dei ruoli. Inquadramento del personale nel ruolo unificato
Art. 3.  Conferimento di posti di ispettore generale
Art. 4.  Carriera degli ispettori centrali
Art. 5.  Conferimento dei posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per le antichità e belle arti e per [...]
Art. 6.  Ispettore centrale per i beni librari
Art. 7.  Nomina ad ispettore centrale per l'edilizia scolastica
Art. 8.  Ruolo della carriera direttiva degli statistici
Art. 9.  Inquadramento degli impiegati appartenenti alla soppressa carriera speciale del personale di ragioneria
Art. 10.  Ragionieri
Art. 11.  Personale addetto ai servizi di meccanografia
Art. 12.  Ruolo degli esperti, ruolo dei restauratori di opere d'arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico e ruolo dei segretari e dei documentalisti
Art. 13.  Specializzazioni. Conferimento dei posti
Art. 14.  Conferimento dei posti di soprintendente ai beni librari e di direttore
Art. 15.  Conseguimento della qualifica di bibliotecario principale conservatore o di bibliotecario principale moderno
Art. 16.  Conferimento dei posti di addetto di laboratorio
Art. 17.  Divieto di comandi e di distacchi
Art. 18.  Passaggi da altre Amministrazioni dello Stato mediante concorsi per titoli
Art. 19.  Concorsi
Art. 20.  Soppressione dei posti temporanei e soprannumerari
Art. 21.  Dotazioni organiche per i singoli uffici
Art. 22.  Personale dei soppressi ruoli separati
Art. 23.  Personale in servizio presso centri di restauro
Art. 24.  Qualifica "ad personam"
Art. 25.      All'onere di lire 910 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1971 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di [...]
Art. 26.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla stessa data salvo le altre diverse decorrenze espressamente [...]


§ 98.1.30533 - D.P.R. 31 marzo 1971, n. 283.

Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione.

(G.U. 29 maggio 1971, n. 135, S.O.)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

     Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, n. 1078 e n. 1079, riguardanti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle Amministrazioni dello Stato e i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

     Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

     Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

     Decreta:

 

Titolo I

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PERIFERICA

 

     Art. 1. Ruoli e dotazioni organiche

     I ruoli e le relative dotazioni organiche del personale dell'amministrazione centrale e di quella scolastica periferica, delle soprintendenze e degli istituti di antichità e belle arti, delle soprintendenze ai beni librari, delle biblioteche pubbliche statali e dell'istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro sono stabiliti nelle tabelle A, B e C, allegate al presente decreto.

 

          Art. 2. Fusione dei ruoli. Inquadramento del personale nel ruolo unificato

     I ruoli del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi di cui alla tabella A, annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sono unificati nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica.

     I funzionari provenienti dai ruoli del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi sono inquadrati nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, secondo l'anzianità posseduta nella qualifica stessa. In caso di pari anzianità la precedenza è determinata dall'età. Ove, però, la pari anzianità è determinata dall'avere partecipato allo stesso concorso di promozione, viene ripristinato l'ordine di graduatoria del concorso medesimo.

     Le qualifiche di provveditore agli studi di 1ª e di 2ª classe sono soppresse.

     I funzionari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestono le qualifiche di ispettore generale e di provveditore agli studi di 1ª classe sono inquadrati nell'unica qualifica di ispettore generale, con la osservanza delle norme di cui al secondo comma.

     Coloro che, alla data predetta, rivestono la qualifica di provveditore agli studi di 2ª classe conservano tale qualifica fino al conseguimento di quella superiore, secondo le modalità di cui all'art. 283 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. Il collocamento nella qualifica di ispettore generale avviene secondo l'ordine di graduatoria della promozione alla qualifica di provenienza.

     I provveditori agli studi inquadrati nella qualifica di ispettore generale conservano, a titolo personale, il trattamento economico di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

 

          Art. 3. Conferimento di posti di ispettore generale

     Alla qualifica di ispettore generale della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, entro il limite della dotazione organica, e per non oltre 47 posti, si accede mediante concorso per titoli integrato da colloquio, riservato:

     a) ai presidi di I e II categoria di istituti e scuole di istruzione secondaria;

     b) agli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica di direttore di divisione;

     c) ai professori di istituti e scuole statali di istruzione secondaria, appartenenti ai ruoli A e B, che abbiano rispettivamente almeno 12 e 14 anni di anzianità complessiva nei rispettivi ruoli;

     d) agli ispettori scolastici delle scuole elementari ed ai direttori didattici con almeno 8 anni di servizio nella qualifica.

     Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea.

     Resta fermo il disposto di cui all'art. 285 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sostituendosi alla qualifica di provveditore agli studi di 1ª e 2ª classe quella di ispettore generale.

 

          Art. 4. Carriera degli ispettori centrali

     La qualifica di ispettore centrale di 2ª classe di cui alla tabella B, allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è soppressa.

     Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore centrale di 2ª classe conservano tale qualifica fino al conseguimento della nuova qualifica di ispettore centrale con l'osservanza delle norme di cui all'art. 15 della legge 13 marzo 1958, n. 165.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti di coloro che risulteranno vincitori dei concorsi per l'anzidetta qualifica già in corso di espletamento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Il servizio prestato dagli ispettori centrali nelle carriere di provenienza in qualifica equiparata o superiore, per il trattamento economico, a quella di direttore di divisione è valutato per intero agli effetti della progressione economica.

 

          Art. 5. Conferimento dei posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per le antichità e belle arti e per l'educazione fisica e sportiva

     I posti di ispettore centrale per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale sono conferiti mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, riservato:

     a) ai presidi di I e II categoria di istituti e scuole statali di istruzione secondaria;

     b) ai professori dei ruoli A e B dei predetti istituti e scuole che abbiano rispettivamente almeno 12 e 14 anni di anzianità complessiva nei rispettivi ruoli;

     c) ai funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con la qualifica di direttore di divisione.

     Per il conferimento dei posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare, si applica l'art. 276, commi secondo e terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     E' richiesto il possesso del diploma di laurea.

      [1]

      [2]

     I posti di ispettore centrale per l'istruzione artistica sono conferiti mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, riservato ai direttori di accademie, istituti e scuole di istruzione artistica, nonchè ai professori delle accademie, degli istituti e delle scuole predetti i quali abbiano conseguito almeno una classe di stipendio corrispondente al parametro 397.

     Per il conferimento dei posti di ispettore centrale per l'istruzione musicale si applica il disposto dell'art. 280 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Per il conferimento dei posti di ispettore centrale per l'educazione fisica e sportiva si applicano le disposizioni di cui al primo e terzo comma del presente articolo, salvo che per il posto di ispettore riservato ai laureati in medicina e chirurgia, per il quale resta fermo il disposto dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

 

          Art. 6. Ispettore centrale per i beni librari [3]

     (Omissis)

 

          Art. 7. Nomina ad ispettore centrale per l'edilizia scolastica

     I posti di ispettore centrale per l'edilizia scolastica sono conferiti mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, cui sono ammessi a partecipare: per il 50 per cento della dotazione stabilita dall'art. 31 della legge 28 luglio 1967, n. 641, le categorie di personale di cui al primo e al secondo comma del precedente art. 5; per il restante 50 per cento i presidi di I e II categoria di istituti e scuole statali di istruzione secondaria, nonchè i professori dei ruoli A e B dei predetti istituti che abbiano rispettivamente almeno 12 e 14 anni di anzianità complessiva nei singoli ruoli e siano forniti di laurea in ingegneria o in architettura.

     Il secondo comma dell'art. 31 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è abrogato.

 

          Art. 8. Ruolo della carriera direttiva degli statistici

     E' istituito, in applicazione dell'art. 34 della legge 31 ottobre 1966, numero 942, il ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici.

     Per l'accesso e lo svolgimento della carriera si osservano le disposizioni vigenti per le altre carriere direttive amministrative.

 

          Art. 9. Inquadramento degli impiegati appartenenti alla soppressa carriera speciale del personale di ragioneria

     Le qualifiche dei nuovi ruoli ordinari della carriera direttiva di ragioneria e di quella di concetto dei ragionieri risultano dalla tabella A, allegata al presente decreto.

     Gli impiegati appartenenti alla soppressa carriera speciale del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi di cui alla tabella C, allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sono inquadrati nel nuovo ruolo ordinario della carriera direttiva di ragioneria ed in quello della carriera di concetto dei ragionieri di cui all'allegata tabella A, con i criteri e le modalità stabiliti dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

 

          Art. 10. Ragionieri

     Al personale del nuovo ruolo ordinario dei ragionieri di cui al precedente art. 9 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 147, comma undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

          Art. 11. Personale addetto ai servizi di meccanografia

     Per il conferimento dei posti e delle qualifiche del ruolo dei coadiutori meccanografici di cui all'allegata tabella A si applicano le disposizioni contenute negli articoli 132 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

Titolo II

SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

 

          Art. 12. Ruolo degli esperti, ruolo dei restauratori di opere d'arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico e ruolo dei segretari e dei documentalisti

     Il ruolo dei chimici, fisici e microbiologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella G, lettera D), allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, assume la denominazione di ruolo degli esperti.

     Il ruolo dei restauratori di opere d'arte della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui alla tabella H, lettera E), allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, assume la denominazione di ruolo dei restauratori di opere d'arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico.

     Ai predetti ruoli si accede mediante pubblico concorso per esami e per titoli.

     Il ruolo dei segretari della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui alla tabella H, lettera B), allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, assume la denominazione di ruolo dei segretari e dei documentalisti.

 

          Art. 13. Specializzazioni. Conferimento dei posti

     Il Ministro per la pubblica istruzione, in relazione alle esigenze di servizio, può, nel bando di concorso, riservare a particolari specializzazioni alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli dei segretari ed in quello dei restauratori di opere d'arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico della carriera di concetto nonchè nel ruolo degli assistenti ed in quello degli operatori tecnici della carriera esecutiva di cui alla tabella B, allegata al presente decreto.

     Per il personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

 

Titolo III

SOPRINTENDENZE Al BENI LIBRARI E BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI. ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO

 

          Art. 14. Conferimento dei posti di soprintendente ai beni librari e di direttore [4]

     (Omissis)

 

          Art. 15. Conseguimento della qualifica di bibliotecario principale conservatore o di bibliotecario principale moderno [5]

     (Omissis)

 

          Art. 16. Conferimento dei posti di addetto di laboratorio

     I posti di addetto di laboratorio sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli ed esami. Il relativo bando stabilisce il titolo di studio, le materie di esame e i titoli valutabili, ai sensi dell'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 17. Divieto di comandi e di distacchi

     E' fatto divieto di disporre comandi o distacchi di fatto di personale direttivo, insegnante e non insegnante di scuole e di istituti di ogni ordine e grado presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli di cui alle allegate tabelle A, B e C.

     Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in una delle posizioni di cui al precedente comma sono restituiti alle scuole e agli istituti di provenienza nei termini stabiliti dal successivo art. 18, e a tale scopo il Ministero è tenuto ad inviare alla Corte dei conti il relativo elenco nominativo nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 18. Passaggi da altre Amministrazioni dello Stato mediante concorsi per titoli

     Nella prima attuazione del presente decreto, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli di cui alle allegate tabelle A, B e C, sono conferiti mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre Amministrazioni dello Stato.

     I passaggi previsti dal precedente comma si effettuano mediante concorsi per titoli da bandire entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti e titoli di studio stabiliti nei relativi bandi. I posti eventualmente non coperti possono essere conferiti agli idonei dei concorsi pubblici di accesso alle carriere dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi banditi da data non anteriore al 1° gennaio 1967 ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

     Le nomine degli idonei effettuate ai sensi del precedente comma sono disposte in base a graduatorie di merito compilate dall'amministrazione per ciascuna carriera e per ciascun ruolo in base al punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato nel concorso nel quale fu conseguita l'idoneità. A parità di punteggio, la preferenza è determinata secondo i criteri stabiliti dal quarto comma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     I posti recati in aumento nelle dotazioni organiche dei singoli ruoli ancora disponibili dopo l'applicazione dei commi precedenti, sono conferiti mediante normali concorsi da bandire dopo che sarà stata effettuata la revisione degli organici prevista dal primo comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni.

     In corrispondenza dei passaggi di cui al presente articolo, restano indisponibili, fino alla revisione dei ruoli organici ai sensi del citato primo comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di provenienza del personale trasferito.

     Ai normali concorsi contemplati dal precedente quarto comma sono ammessi a partecipare, prescindendosi dal limite massimo di età, anche coloro che, a qualsiasi titolo, prestino servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli previsti dalle allegate tabelle A, B e C.

     Il personale comandato e distaccato di fatto di cui al precedente art. 17 sarà restituito agli istituti e alle scuole di provenienza con l'inizio dell'anno scolastico 1975-76 [6] .

 

          Art. 19. Concorsi

     Fino a quando non saranno stati emanati i decreti e i regolamenti previsti dagli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i programmi d'esame, i titoli di studio richiesti, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici saranno stabiliti nei bandi di concorso ai sensi dell'art. 150 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

          Art. 20. Soppressione dei posti temporanei e soprannumerari

     I posti recati in aumento nelle singole qualifiche dei ruoli stabiliti nelle tabelle A, B e C, allegate al presente decreto, riassorbono i residui posti temporanei previsti dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, nonchè i posti comunque in soprannumero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     I posti in soprannumero che non fosse possibile riassorbire ai sensi del precedente comma, saranno soppressi con la cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, degli impiegati che li ricoprono.

 

          Art. 21. Dotazioni organiche per i singoli uffici

     Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce con proprio decreto, entro i limiti delle dotazioni organiche dei ruoli previsti dalle allegate tabelle A, B e C, i contingenti di personale da destinare alle direzioni generali ed ai servizi dell'amministrazione centrale, nonchè ai singoli uffici dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione. Per le carriere direttive, i predetti contingenti sono stabiliti per singole qualifiche, in relazione alle funzioni da esercitare.

     Con la stessa procedura si provvede alla periodica revisione dei contingenti di cui al comma precedente, in relazione alle mutate esigenze funzionali dei servizi.

 

          Art. 22. Personale dei soppressi ruoli separati

     Per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i funzionari provenienti dai soppressi ruoli separati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi non possono essere destinati a funzioni diverse da quelle attinenti alle qualifiche rispettivamente rivestite nè possono essere trasferiti dal contingente previsto in sostituzione della dotazione organica di provenienza, se non a domanda o per gravi esigenze di servizio in ogni caso sentito il consiglio di amministrazione.

 

          Art. 23. Personale in servizio presso centri di restauro

     Nella prima attuazione del presente decreto un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei restauri di opere d'arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico nonchè del ruolo degli operatori tecnici di cui all'allegata tabella B, è conferito mediante normale concorso per titoli ed esami riservato, prescindendo dal limite massimo di età, al personale in servizio o che abbia prestato servizio presso i centri di restauro delle soprintendenze alle antichità e belle arti di Venezia, di Firenze e di Palermo il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia svolto da non meno di un anno le mansioni proprie dei ruoli predetti e sia in possesso dei prescritti titoli di studio.

     Non si applica il disposto di cui al precedente art. 18, primo comma.

 

          Art. 24. Qualifica "ad personam"

     Il personale proveniente dalla soppressa qualifica di ispettore di ragioneria del ruolo dei ragionieri delle soprintendenze alle antichità e belle arti conserva ad personam tale qualifica.

 

          Art. 25.

     All'onere di lire 910 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1971 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 26.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla stessa data salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite.

     Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1] Comma abrogato dall'art. 77 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

[2] Comma abrogato dall'art. 77 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

[3] Articolo abrogato dall'art. 77 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

[4] Articolo abrogato dall'art. 77 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

[5] Articolo abrogato dall'art. 77 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 8 aprile 1976, n. 184.