§ 80.5.31C - Legge 8 aprile 1976, n. 184.
Conferimento di posti nelle qualifiche iniziali delle carriere amministrative del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni riguardanti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:08/04/1976
Numero:184


Sommario
Art. 1.      I posti attualmente disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono immediatamente [...]
Art. 2.      Le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in riferimento al terzo comma dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applicano nei confronti di coloro i [...]
Art. 3.      L'ultimo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è sostituito dal seguente:


§ 80.5.31C - Legge 8 aprile 1976, n. 184.

Conferimento di posti nelle qualifiche iniziali delle carriere amministrative del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni riguardanti insegnanti in servizio presso l'amministrazione centrale e periferica del Ministero stesso nonchè il personale ivi comandato.

(G.U. 10 maggio 1976, n. 122)

 

     Art. 1.

     I posti attualmente disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono immediatamente conferiti, nel limite di un terzo dei posti recati in aumento dal predetto decreto, agli idonei dei concorsi per colloquio già espletati o indetti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     I posti eventualmente non coperti dopo la nomina degli idonei di cui al precedente comma saranno conferiti, fino alla concorrenza del limite stabilito dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, con le stesse modalità previste per tutti i concorsi di cui al precedente comma.

     I posti attualmente disponibili che risultino non coperti successivamente alle nomine disposte ai sensi dei precedenti commi saranno conferiti, a prescindere dai limiti previsti dai commi stessi, agli idonei dei concorsi pubblici banditi dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, in base a graduatorie da compilarsi dall'amministrazione con le stesse procedure previste dal terzo comma dell'art. 18 del succitato decreto presidenziale n. 283.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in riferimento al terzo comma dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applicano nei confronti di coloro i quali, assunti come insegnanti di scuola popolare ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, prestino servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione o presso i provveditorati agli studi, avendo iniziato la prestazione di servizio presso i suddetti uffici nel corso dell'anno scolastico 1970-71, purchè fossero in servizio all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti.

 

          Art. 3.

     L'ultimo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è sostituito dal seguente:

     "Il personale comandato e distaccato di fatto di cui al precedente art. 17 sarà restituito agli istituti e alle scuole di provenienza con l'inizio dell'anno scolastico 1975-76".