§ 57.2.21 – L. 7 febbraio 1958, n. 88.
Provvedimenti per l'educazione fisica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:07/02/1958
Numero:88


Sommario
Art. 1.  Organizzazione dell'insegnamento.
Art. 2.      Ai fini di cui al precedente articolo la scolaresca di ciascuna scuola o istituto è ripartita in squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni
Art. 3.  Esoneri dalle lezioni.
Art. 4.  Voto di educazione fisica negli Istituti magistrali.
Art. 5.  Palestre ed impianti sportivi.
Art. 6.  Sussidi.
Art. 7.  Organizzazione dei servizi centrali.
Art. 8.  Ispettorato centrale.
Art. 9.  Servizi periferici.
Art. 10.  Personale subalterno per i servizi di educazione fisica.
Art. 11.  Tassa di educazione fisica.
Art. 12.  Ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica.
Art. 13.  Costituzione delle cattedre.
Art. 14.  Abilitazione e concorsi.
Art. 15.      Il ruolo transitorio dei professori di educazione fisica di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, è soppresso. Sono altresì [...]
Art. 16.  Insegnanti collocati a riposo prima del compimento del normale limite di età e di servizio.
Art. 17.  Valutazione del servizio ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'art. 16.
Art. 18.  Decorrenza degli effetti economici e del trattamento di quiescenza.
Art. 19.  Versamenti all'erario inerenti al trattamento di quiescenza.
Art. 20.  Insegnanti di scuole passate allo Stato.
Art. 21.  Riammissione in servizio.
Art. 22.      L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, e gli altri Istituti superiori statali che dovessero essere istituiti con appositi provvedimenti [...]
Art. 23.      L'Istituto superiore di educazione fisica ha uno statuto che, salvo quanto disposto nella presente legge, determina le norme per il governo amministrativo e didattico [...]
Art. 24.      Il corso di studi degli Istituti superiori di educazione fisica è triennale. Al termine di esso gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono [...]
Art. 25.      L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, sostituisce le Accademie di Roma e di Orvieto di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866
Art. 26.      L'Istituto superiore di educazione fisica di Roma ha l'uso gratuito degli immobili già di pertinenza delle Accademie di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866, finchè [...]
Art. 27.      E' riconosciuta, ad ogni effetto, la validità dei corsi indetti in via provvisoria, presso l'Istituto superiore di educazione fisica dall'anno accademico 1952-53
Art. 28.      L'ente o gli enti morali promotori dell'istituzione di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica debbono rassegnare al Ministero per la pubblica istruzione [...]
Art. 29.      Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto nell'importo annuo di lire 300 milioni, a partire dall'anno scolastico 1958-59, si provvederà [...]


§ 57.2.21 – L. 7 febbraio 1958, n. 88.

Provvedimenti per l'educazione fisica.

(G.U. 6 marzo 1958, n. 57).

 

Titolo I

ORDINAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA

 

     Art. 1. Organizzazione dell'insegnamento.

     L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed è impartito distintamente per gli alunni e le alunne.

 

          Art. 2.

     Ai fini di cui al precedente articolo la scolaresca di ciascuna scuola o istituto è ripartita in squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.

 

          Art. 3. Esoneri dalle lezioni.

     Il capo d'Istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.

     Ai fini della precedente disposizione possono essere utilizzati i mezzi della Cassa scolastica.

 

          Art. 4. Voto di educazione fisica negli Istituti magistrali.

     In deroga alle disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'art. 14 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per gli alunni degli Istituti magistrali il voto di educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.

     Gli alunni degli Istituti magistrali non possono essere dispensati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli Istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.

 

          Art. 5. Palestre ed impianti sportivi.

     Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto.

     Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di venti. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi.

     Le aree o le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia e della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.

     Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.

 

          Art. 6. Sussidi.

     Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.

     La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma è subordinata all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce che sarà controllata dai provveditori agli studi.

 

          Art. 7. Organizzazione dei servizi centrali.

     E' istituito, presso li Ministero della pubblica istruzione alle dipendenze del Ministro, il servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie statali dei vari ordini e gradi.

 

          Art. 8. Ispettorato centrale.

     Al ruolo organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, sono aggiunti cinque posti di ispettori centrali per l'educazione fisica, uno dei quali riservato a laureati in medicina e chirurgia. A questo ultimo posto possono concorrere anche appartenenti ad amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione che abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al concorso.

 

          Art. 9. Servizi periferici.

     L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei provveditori agli studi, che possono valersi della collaborazione di un preside o di un insegnante di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo potrà essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

 

          Art. 10. Personale subalterno per i servizi di educazione fisica.

     L'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, ratificato con legge 29 giugno 1951, n. 558, è sostituito dal seguente:

     "In aggiunta al personale di cui al precedente articolo ed al fine di assicurare i servizi inerenti all'educazione fisica, agli istituti che siano forniti di palestra sono assegnati un bidello, se abbiano almeno nove classi, due se ne abbiano più di ventidue.

     Negli stessi casi sono assegnati uno o due bidelli per i servizi inerenti all'educazione fisica alle scuole e istituti d'istruzione tecnica e artistica quando l'onere del personale di servizio sia a carico dello Stato, a norma delle disposizioni vigenti.

     Quando in una stessa sede esistano più scuole e istituti, che dispongano di palestra comune, le rispettive classi si sommano ai fini dell'assegnazione dei bidelli per i servizi di educazione fisica. In tal caso i bidelli sono assegnati alla scuola o istituto che ha il maggior numero di classi".

 

          Art. 11. Tassa di educazione fisica.

     In sostituzione della tassa speciale di educazione fisica le tasse scolastiche d'iscrizione dovute dagli alunni interni delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonchè le tasse di esame dovute dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole ed istituti statali, per i quali è prevista la prova di educazione fisica, sono aumentate di lire 300.

 

Titolo II

RUOLO ORGANICO DEGLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA

 

          Art. 12. Ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica.

     E' istituito il ruolo organico dei professori di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica.

     I professori di educazione fisica appartengono al ruolo B.

 

          Art. 13. Costituzione delle cattedre.

     L'obbligo di orario degli insegnanti di educazione fisica è di diciotto ore settimanali.

     La cattedra di ruolo, maschile o femminile, si istituisce in ogni scuola e istituto, anche quando ciascuno di essi abbia un minor numero di ore di lezione, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti della stessa sede [1].

     In tale caso la cattedra sarà istituita presso la scuola o istituto avente l'orario più elevato.

     Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, l'insegnante può assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre due ore nelle scuole medie, nelle scuole di avviamento professionale o nelle scuole d'arte, e quattro ore negli altri istituti e scuole.

     La determinazione del numero complessivo delle cattedre di ruolo sarà fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e sarà soggetta a revisione biennale.

 

          Art. 14. Abilitazione e concorsi.

     Le cattedre di educazione fisica sono conferite mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i diplomati da uno degli Istituti superiori di educazione fisica di cui ai successivi articoli e coloro che siano forniti di titoli equipollenti, conseguiti secondo l'ordinamento anteriore alla presente legge. L'ammissione al concorso a cattedre è subordinata al possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

     Gli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica e l'esame di concorso a cattedre di educazione fisica constano di una prova scritta e orale e di una lezione dimostrativa su argomento tratto dal programma di insegnamento per le scuole secondarie.

     Nella prima applicazione della presente legge, le cattedre disponibili saranno conferite per metà mediante concorso per soli titoli, riservato a coloro che all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa abbiano già conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma o un titolo equipollente ai sensi del primo comma del presente articolo e per altra metà mediante concorso sempre per titoli, al quale saranno ammessi coloro che avranno conseguito l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

     Le cattedre che eventualmente non saranno conferite in uno dei due concorsi di cui al precedente comma, saranno trasferite in aumento dei posti dell'altro concorso.

 

          Art. 15.

     Il ruolo transitorio dei professori di educazione fisica di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, è soppresso. Sono altresì soppressi i ruoli speciali transitori di educazione fisica istituiti con i decreti legislativi 7 aprile 1948, n. 262, e 7 maggio 1948, n. 1127. Il personale, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risulterà compreso nei predetti ruoli, sarà iscritto di ufficio nel ruolo organico di cui al primo comma del precedente art. 12 nell'ordine risultante dai ruoli di provenienza.

     Nello stesso ruolo organico saranno iscritti a domanda, con effetto dal 1° ottobre 1950 ai soli fini giuridici, gli allievi delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto, che, avendo frequentato i corsi speciali previsti dalla legge 3 giugno 1950, n. 415, ai fini del completamento degli studi, abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento. L'iscrizione ha luogo nell'ordine della graduatoria di merito risultante dal punteggio ottenuto nell'esame di diploma. A parità di punteggio precede il più anziano di età.

     Nello stesso ruolo saranno altresì iscritti, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli insegnanti tuttora in servizio che nei concorsi a cattedre di educazione fisica, indetti dall'Opera nazionale balilla nel 1928 e 1931 e dalla G.I.L. nel 1941, abbiano conseguito l'idoneità.

     L'immissione in ruolo degli idonei, di cui al precedente comma, è disposta a domanda e sino alla concorrenza di 120 posti complessivi di cui 80 riservati al personale insegnante femminile e 40 al personale maschile.

     Gli anzidetti aspiranti saranno compresi in graduatorie separate, maschile e femminile, in base al punteggio riportato nel concorso cui presero parte.

 

          Art. 16. Insegnanti collocati a riposo prima del compimento del normale limite di età e di servizio.

     Gli insegnanti di educazione fisica, già di ruolo alle dipendenze dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, che furono collocati a riposo dagli Enti stessi prima del compimento dei 65 anni, per limiti di età o di servizio, possono essere inquadrati nel ruolo organico di cui al precedente art. 12 con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 1° ottobre 1946, purchè si trovino nelle seguenti condizioni:

     1) siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento richiesto dagli ordinamenti vigenti all'atto dell'assunzione in servizio di ruolo.

     2) non si siano verificati nei loro confronti, alla data del 1° ottobre 1946, le condizioni previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo, a meno che essi non avessero titolo per ottenere il trattenimento in servizio ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1202.

     Nei riguardi degli insegnanti inquadrati ai sensi del comma precedente s'intendono applicate le successive disposizioni, concernenti il mantenimento in servizio, contenute nelle leggi 26 febbraio 1949, n. 93, e 9 dicembre 1950, n. 1096.

     L'inquadramento può essere disposto anche nei riguardi di coloro che nell'anno scolastico 1947-48 o successivi non abbiano potuto ottenere l'incarico o la supplenza per aver superato i limiti di età per il mantenimento in servizio.

 

          Art. 17. Valutazione del servizio ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'art. 16.

     Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente articolo, è valutato il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, nonchè il servizio prestato in qualità di incaricato o supplente con nomina annuale nell'intervallo tra la cessazione dal servizio e la data del 1° ottobre 1946.

 

          Art. 18. Decorrenza degli effetti economici e del trattamento di quiescenza.

     Gli effetti economici dei provvedimenti di inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che alla stessa data risultino in servizio in qualità di incaricati o supplenti con nomina annuale. Per coloro che non si trovino in tale condizione, gli anzidetti effetti decorrono invece dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

     Parimenti, dalla data di entrata in vigore della presente legge decorre il trattamento di quiescenza per coloro che precedentemente alla stessa data abbiano raggiunto il limite di età stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo.

 

          Art. 19. Versamenti all'erario inerenti al trattamento di quiescenza.

     Per il trattamento di quiescenza degli insegnanti inquadrati ai sensi del precedente art. 16, si applica la disposizione contenuta nell'art. 1, primo comma della legge 24 luglio 1954, n. 601. A tali effetti gli interessati devono versare all'Erario quanto fu loro liquidato dallo Stato o dagli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica a titolo di indennità una volta tanto con gli interessi legali. Qualora vi sia stata contemporanea percezione di pensione e di assegni di attività, gli interessati devono altresì versare le quote di pensione a carico dello Stato eventualmente riscosse durante il servizio di ruolo prestato alle dipendenze degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica.

     Parimenti è utile per il trattamento di quiescenza il periodo di tempo decorrente dal 1° ottobre 1946 alla data di cessazione dal servizio di ruolo, ovvero alla data di decorrenza degli effetti economici dell'inquadramento di cui al precedente art. 18.

     A tal fine gli interessati sono tenuti al pagamento della normale ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro, da computarsi sugli stipendi che sarebbero spettati per il periodo stesso.

     Gli interessati possono inoltre chiedere il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato come incaricati o supplenti anteriormente alla data del 1° ottobre 1946, con l'applicazione delle vigenti disposizioni sul riscatto dei servizi non di ruolo.

     Qualora la domanda di riscatto venga presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di riscatto verrà calcolato sullo stipendio attribuito al 1° ottobre 1946.

 

          Art. 20. Insegnanti di scuole passate allo Stato.

     Possono essere altresì inquadrati nel ruolo organico di cui al precedente art. 12 gli insegnanti già titolari di educazione fisica nelle scuole dipendenti dal cessato Governatorato di Roma, statizzate ai sensi della legge 5 dicembre 1941, n. 1435, i quali furono inquadrati nel ruolo dei maestri elementari in mancanza di un corrispondente ruolo statale di insegnanti di educazione fisica.

     Agli insegnanti di cui al precedente comma sono valutati, agli effetti della carriera, i servizi di ruolo resi nelle scuole di provenienza e quelli resi, dopo la statizzazione della scuola, nel ruolo dei maestri elementari. Per il trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni vigenti che regolano la ricongiunzione dei servizi nei casi di passaggio dagli Enti locali allo Stato.

 

          Art. 21. Riammissione in servizio.

     Nella prima applicazione della presente legge e comunque entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, gli insegnanti di educazione fisica già in ruolo alle dipendenze dello Stato o di uno degli Enti di cui all'art. 16, possono chiedere la riammissione in servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e successive modificazioni.

 

Titolo III

ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA

 

          Art. 22.

     L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, e gli altri Istituti superiori statali che dovessero essere istituiti con appositi provvedimenti legislativi, nonchè gli Istituti superiori di educazione fisica pareggiati, di cui al successivo art. 28, hanno lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica, e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

     Gli Istituti superiori di educazione fisica sono di grado universitario. Essi sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

     Agli insegnamenti delle discipline che verranno determinate negli statuti di cui ai successivi articoli 23 e 28 si provvederà mediante incarico.

 

          Art. 23.

     L'Istituto superiore di educazione fisica ha uno statuto che, salvo quanto disposto nella presente legge, determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, lo stato giuridico ed economico e di quiescenza del personale a carico del suo bilancio, nonchè ogni altra norma necessaria al suo funzionamento.

     Lo statuto è approvato con decreto del Presidente dalla Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Le disposizioni concernenti il trattamento economico e di quiescenza e lo stato giuridico di qualunque categoria di personale in servizio presso l'Istituto dovranno essere approvate di concerto col Ministero del tesoro. Il trattamento economico del personale non potrà essere superiore a quello delle corrispondenti categorie del personale statale delle università o degli Istituti di istruzione superiore.

 

          Art. 24.

     Il corso di studi degli Istituti superiori di educazione fisica è triennale. Al termine di esso gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica.

     Al primo anno degli Istituti superiori di educazione fisica si è iscritti mediante concorso per esame, per un numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Al concorso possono partecipare coloro che siano forniti di un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per la immatricolazione a corsi di laurea universitari, o di diploma di licenza degli istituti tecnici femminili.

 

          Art. 25.

     L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, sostituisce le Accademie di Roma e di Orvieto di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866.

     L'Istituto ha due sezioni, l'una maschile e l'altra femminile.

 

          Art. 26.

     L'Istituto superiore di educazione fisica di Roma ha l'uso gratuito degli immobili già di pertinenza delle Accademie di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866, finchè durerà la destinazione di essi ai suoi scopi statutari, e subentra nella proprietà del relativo materiale mobile alle Accademie stesse, che sono soppresse ad ogni effetto.

     Sono a carico dell'Istituto gli oneri per l'ordinaria e straordinaria manutenzione.

     Le attività dell'Istituto sono costituite dal provento delle tasse, sopratasse e contributi degli studenti, da contributi ed elargizioni di enti o privati.

     Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551. La tassa di diploma è devoluta all'Erario.

     Per quanto riguarda le modalità di versamento e gli esoneri, totali e parziali, dalle tasse, soprattasse e contributi dovuti, si applicano le disposizioni previste dalla suddetta legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

     Lo Stato corrisponde annualmente all'Istituto un contributo nella misura di lire 50.000.000.

     Al mantenimento dell'Istituto si provvede oltrechè col contributo statale di cui al precedente comma, anche mediante eventuali convenzioni da stipulare con enti o privati.

 

          Art. 27.

     E' riconosciuta, ad ogni effetto, la validità dei corsi indetti in via provvisoria, presso l'Istituto superiore di educazione fisica dall'anno accademico 1952-53.

 

          Art. 28.

     L'ente o gli enti morali promotori dell'istituzione di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica debbono rassegnare al Ministero per la pubblica istruzione lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione, un documentato piano finanziario, nonchè la dimostrazione del possesso dei mezzi tecnici e didattici necessari al raggiungimento dei fini propri degli Istituti.

     Il Ministro, accertato che lo schema nel suo complesso risponda all'interesse generale degli studi e, in particolare, che il piano finanziario ed i mezzi didattici e scientifici siano adeguati al raggiungimento dei fini prefissi, udito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, potrà accogliere la richiesta di pareggiamento.

     Il provvedimento sarà emanato, osservando le norme dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che valgono altresì per le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti.

     Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.

 

          Art. 29.

     Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto nell'importo annuo di lire 300 milioni, a partire dall'anno scolastico 1958-59, si provvederà con l'aumento del gettito delle tasse di cui all'art. 11.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 8 maggio 1990, n. 225 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede l'istituzione delle cattedre di educazione fisica distintamente in maschili e femminili e la conseguente loro copertura separatamente con docenti di sesso maschile e docenti di sesso femminile.