§ 57.7.175 - Legge 15 dicembre 1955, n. 1440.
Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:15/12/1955
Numero:1440


Sommario
Art. 1.      L'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione media si consegue mediante esami di Stato, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso di laurea o diploma alla data in cui è [...]
Art. 2.      Le Commissioni giudicatrici sono costituite presso i Provveditorati agli studi delle sedi in cui si svolgono gli esami e sono composte di professori di università o istituti universitari e di [...]
Art. 3.      Gli aspiranti all'abilitazione devono corrispondere all'Erario una tassa di ammissione agli esami nella misura di lire 4000, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1132.
Art. 4.      Coloro che in due sessioni consecutive non conseguano la idoneità negli esami di abilitazione sostenuti, non potranno ripeterli nella sessione immediatamente susseguente.
Art. 5.      Ai concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media sono ammessi coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione.
Art. 6.      Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro, [...]
Art. 7.      Gli insegnanti non abilitati, che all'entrata in vigore della presente legge prestino servizio nei ruoli speciali transitori oppure abbiano svolto la loro opera in qualità di incaricati, durante [...]
Art. 8.      Agli effetti dell'art. 81 della Costituzione, alle eventuali maggiori spese necessarie per l'attuazione della presente legge, si provvede con le entrate derivanti dalla applicazione del [...]


§ 57.7.175 - Legge 15 dicembre 1955, n. 1440. [1]

Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

(G.U. 3 febbraio 1956, n. 28)

 

     Art. 1.

     L'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione media si consegue mediante esami di Stato, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso di laurea o diploma alla data in cui è indetta la relativa sessione.

     Gli esami hanno luogo annualmente presso i Provveditorati agli studi, che sono di volta in volta indicati nell'ordinanza ministeriale che indice la sessione, e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme che saranno stabilite per le varie discipline, tipi e gruppi di insegnamento, ai sensi del successivo art. 6.

 

          Art. 2.

     Le Commissioni giudicatrici sono costituite presso i Provveditorati agli studi delle sedi in cui si svolgono gli esami e sono composte di professori di università o istituti universitari e di presidi e insegnanti di istituti di istruzione media. Di esse fa parte altresì un abilitato iscritto negli albi provinciali degli insegnanti medi.

     Ai componenti la Commissione spetta il compenso stabilito dagli articoli 5 e seguenti della legge 4 novembre 1950, n. 888.

 

          Art. 3.

     Gli aspiranti all'abilitazione devono corrispondere all'Erario una tassa di ammissione agli esami nella misura di lire 4000, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1132.

 

          Art. 4.

     Coloro che in due sessioni consecutive non conseguano la idoneità negli esami di abilitazione sostenuti, non potranno ripeterli nella sessione immediatamente susseguente.

 

          Art. 5.

     Ai concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media sono ammessi coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione.

 

          Art. 6.

     Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno determinate le modalità degli esami di abilitazione ed i relativi programmi; i diversi tipi di abilitazione per discipline e per gruppi d'insegnamento in relazione alle corrispondenti lauree e diplomi ed il numero dei componenti ciascuna Commissione giudicatrice e sarà disposto quanto altro occorra per il regolare svolgimento degli esami anzidetti.

     Sarà inoltre stabilito a quali classi di concorsi a cattedre nei vari ordini e gradi di insegnamento medio daranno accesso le singole abilitazioni, in relazione al disposto del precedente art. 5.

 

          Art. 7.

     Gli insegnanti non abilitati, che all'entrata in vigore della presente legge prestino servizio nei ruoli speciali transitori oppure abbiano svolto la loro opera in qualità di incaricati, durante l'ultimo decennio, negli istituti di istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti per almeno cinque anni nello stesso gruppo di insegnamento, conseguiranno l'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, che ne accerti la cultura e le capacità didattiche, nei limiti e secondo le particolari condizioni che verranno stabiliti in forza dell'art. 6 della legge stessa. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i combattenti, reduci e partigiani, per i perseguitati politici e razziali, il periodo di permanenza nello stesso gruppo di insegnamento è ridotto ad anni tre.

     La disposizione del precedente comma si applica anche agli incaricati dell'insegnamento dell'educazione fisica, i quali siano in possesso di un titolo di studio valido per la iscrizione alle università e agli istituti superiori e abbiano frequentato con profitto il corso di perfezionamento per insegnanti incaricati di educazione fisica svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente dal Ministero della pubblica istruzione.

     L'abilitazione conseguita in virtù del presente articolo è valutata col punteggio minimo delle abilitazioni per esami, fatta salva la precedenza, a parità di punteggi, dell'abilitazione per esame.

 

          Art. 8.

     Agli effetti dell'art. 81 della Costituzione, alle eventuali maggiori spese necessarie per l'attuazione della presente legge, si provvede con le entrate derivanti dalla applicazione del precedente art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.