§ 57.7.68 - D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1202.
Trattenimento in servizio per gli anni scolastici 1945-46 e 1946-47 del personale direttivo e insegnante degli istituti e delle scuole di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:05/10/1947
Numero:1202


Sommario
Art. unico.      Sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1946-1947, i presidi, i direttori e i professori degl'istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e [...]


§ 57.7.68 - D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1202. [1]

Trattenimento in servizio per gli anni scolastici 1945-46 e 1946-47 del personale direttivo e insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo.

(G.U. 13 novembre 1947, n. 261)

 

     Art. unico.

     Sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1946-1947, i presidi, i direttori e i professori degl'istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, e delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1° ottobre 1946, ne abbiano fatto domanda e siano stati giudicati idonei a prestare opera proficua alla scuola.

     Sono altresì mantenuti in servizio per lo stesso anno e alle stesse condizioni coloro che furono trattenuti negli anni scolastici 1942-43 e seguenti. Restano convalidati gli atti dell'Amministrazione con i quali l'anzidetto personale venne trattenuto in servizio nell'anno scolastico 1945-46.

 


[1]  Ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 190. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.